Autore: Andrea Marton

  • Art. 18 CTS – Assicurazione obbligatoria

    Art. 18 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Assicurazione obbligatoria

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

    3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

  • Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 – (Omesso versamento di ritenute certificate)

    Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Omesso versamento di ritenute certificate)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro. ))

  • Art. 8-bis D.Lgs. 502/1992 – Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

    Art. 8-bis D.Lgs. 502/1992 – Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

    2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

    3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.

  • CCNL Legno e Arredamento: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi/Forestali (settore industria) classifica i lavoratori in categorie e livelli distinti per operai e impiegati, con declaratorie che descrivono le mansioni tipo. Il passaggio di categoria avviene per acquisizione stabile di mansioni di livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c. e degli accordi integrativi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Inquadramento CCNL Legno e Arredamento – categorie e profili tipo
    Categoria/Livello Profilo tipo Autonomia/Competenza
    Quadro / Impiegato direttivo Direttore di stabilimento, responsabile produzione, capo ufficio tecnico Alta autonomia, gestione di reparto o funzione aziendale
    Impiegato di 1° categoria (A1) Tecnico specializzato, disegnatore CAD avanzato, capo turno Ampia autonomia tecnica, coordinamento operatori
    Impiegato di 2° categoria (A2) Impiegato amministrativo esperto, disegnatore tecnico, buyer junior Autonomia su mansioni qualificate standardizzate
    Operaio specializzato (OS) Falegname esperto, ebanista, operatore CNC senior, verniciatore specializzato Alta competenza artigianale/industriale, lavoro autonomo
    Operaio qualificato 1° livello (OQ1) Falegname, assemblatore senior, conduttore impianti Qualificazione acquisita per formazione o pratica pluriennale
    Operaio qualificato 2° livello (OQ2) Assemblatore, addetto linea, operatore macchine semplici Mansioni qualificate con ridotta autonomia decisionale
    Operaio comune (OC) Manovale, addetto pulizie industriali, magazziniere semplice Mansioni esecutive non qualificate

    Il sistema di inquadramento nel settore legno e arredamento

    Il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi/Forestali si applica all’industria del legno in senso ampio: mobilifici, falegnamerie industriali, produttori di pannelli e semilavorati, serramentisti, tappezzieri industriali e produttori di imbottiti. Questo contratto è distinto dal CCNL Artigiano del Legno (applicabile alle imprese artigiane, con parti datoriali diverse, quali CNA e Confartigianato), con cui non deve essere confuso.

    Il sistema di inquadramento distingue tradizionalmente tra la figura dell’operaio (addetto alla produzione manifatturiera) e dell’impiegato (addetto ad attività amministrative, tecniche, commerciali). Nel settore legno, questa distinzione rimane rilevante anche alla luce dell’automazione crescente nei distretti del mobile.

    Le categorie operative: dall’operaio comune all’operaio specializzato

    Gli operai sono classificati in tre fasce principali:

    • Operaio comune (OC): svolge mansioni elementari non qualificate – movimentazione materiali, pulizia impianti, attività di supporto alla produzione. Non è richiesta esperienza pregressa specifica.
    • Operaio qualificato (OQ1/OQ2): ha acquisito competenze tecniche specifiche, sia per formazione professionale sia per pratica documentata. Tipico: addetto a centri di lavoro CNC di base, assemblatore di componenti, operatore di presse.
    • Operaio specializzato (OS): è il livello apicale della categoria operaia. Ha competenze artigianali o industriali di alto livello: ebanista, intagliatore, falegname esperto, verniciatore con conoscenza delle tecniche a spruzzo e UV.

    La distinzione tra OQ1 e OQ2 riflette la diversa complessità delle mansioni e il grado di autonomia nella conduzione delle lavorazioni.

    Le categorie impiegatizie

    Gli impiegati sono inquadrati in due categorie principali (A1 e A2) più la categoria direttiva:

    • Impiegato di 2° categoria (A2): svolge mansioni d’ordine qualificate – amministrazione, contabilità di base, inserimento ordini, supporto tecnico, disegno CAD di dettaglio.
    • Impiegato di 1° categoria (A1): ha autonomia tecnica significativa, gestisce processi complessi o coordina altri lavoratori. Esempi: responsabile acquisti, progettista prodotto, capo reparto amministrativo.
    • Impiegato direttivo / Quadro: svolge funzioni di direzione con continuità, anche senza qualifica formale di dirigente. Ha responsabilità su budget, personale o produzione.

    Il CCNL prevede la possibilità di profili misti (c.d. polifunzionalità) per lavoratori che svolgono mansioni sia operative sia di supporto tecnico, con inquadramento alla categoria prevalente.

    Passaggi di categoria e tutele dell'art. 2103 c.c.

    Il passaggio alla categoria superiore scatta quando il lavoratore svolge, in modo stabile e continuativo, mansioni che corrispondono alla declaratoria del livello superiore. L’art. 2103 c.c. (nel testo riformato dal D.Lgs. 81/2015) consente al datore di assegnare mansioni di livello inferiore solo in ipotesi tassative: modifica degli assetti organizzativi incidente sulla posizione del lavoratore, oppure accordo individuale assistito.

    Nei contratti integrativi aziendali, soprattutto nei grandi mobilifici, sono spesso previste procedure di classificazione bilaterale con partecipazione delle RSU, che regolamentano i passaggi di categoria in modo più dettagliato rispetto al CCNL nazionale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune che acquisisce qualifica CNC
    Tizio è operaio comune (OC) in un mobilificio. L’azienda lo affianca per sei mesi a un operatore CNC senior. Terminato l’affiancamento, Tizio conduce autonomamente un centro di lavoro per la fresatura pannelli. Dopo 3 mesi di svolgimento stabile di tali mansioni, matura il diritto al passaggio alla categoria OQ2, con un aumento retributivo indicativo di circa 100-130 € mensili lordi.
    Caia – Impiegata A2 con funzioni di coordinamento
    Caia è impiegata A2 presso un serramentificio. Le viene affidata la gestione dell’ufficio acquisti con supervisione di due colleghi. Dopo 4 mesi di svolgimento continuativo, il CCNL impone l’inquadramento in A1. Caia ottiene il passaggio, con incremento del minimo tabellare di circa 120 € mensili lordi e accesso al fondo sanitario di secondo livello previsto per la categoria.
    Sempronio – Demansionamento contestato
    Sempronio è operaio specializzato (OS) in una falegnameria industriale. A seguito di una ristrutturazione, l’azienda lo assegna a mansioni di OQ1 senza documentare l’assetto organizzativo modificato. Sempronio contesta il demansionamento tramite la RSU: l’azienda non riesce a provare la fattispecie dell’art. 2103 c.c. e Sempronio è reintegrato nella categoria OS con il recupero dei differenziali retributivi per il periodo di assegnazione inferiore.

    Domande frequenti

    Il CCNL Legno si applica anche alle falegnamerie artigiane?
    No. Le falegnamerie artigiane applicano il CCNL Artigiano del Legno, stipulato da CNA e Confartigianato con le stesse sigle sindacali. Il CCNL Industria si applica alle imprese iscritte a FederlegnoArredo o organizzazioni aderenti a Confindustria.
    Cosa distingue un operaio specializzato da un qualificato?
    L’operaio specializzato (OS) ha competenze tecniche di alto livello acquisite per formazione professionale o lunga pratica, è in grado di svolgere lavorazioni complesse in autonomia (ebanisteria, verniciatura specializzata, CNC avanzato). L’operaio qualificato ha competenze più standardizzate su singole fasi di produzione.
    Come avviene il passaggio di categoria?
    Per svolgimento stabile e continuativo di mansioni superiori (di norma almeno 3 mesi consecutivi). Il lavoratore deve comunicare formalmente la richiesta; in mancanza di risposta entro 30 giorni, può adire il giudice del lavoro.
    Cos'è il CCNL Boschivi/Forestali?
    È la sezione del medesimo contratto che si applica ai lavoratori del settore boschivo e forestale (tagliaboschi, boscaioli, guardie forestali private). Ha retribuzioni e istituti parzialmente differenti per la specificità del lavoro all’aperto con rischi particolari.
    Un impiegato tecnico CAD rientra nella categoria A1 o A2?
    Dipende dal grado di autonomia e complessità. Un disegnatore CAD che esegue tavole su input altrui è tipicamente A2. Un progettista che gestisce autonomamente lo sviluppo del prodotto dalla concept al disegno esecutivo è A1.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratti verbali e registrazione: casi pratici art. 3 D.P.R. 131/1986

    L’art. 3 D.P.R. 131/1986 e’ una delle norme piu’ fraintese del Testo Unico dell’Imposta di Registro. La sua portata e’ netta: anche un contratto stipulato a voce, senza alcun documento firmato, puo’ essere soggetto a registrazione e al pagamento dell’imposta. La forma scritta, in altre parole, non e’ sempre necessaria perche’ nasca l’obbligo fiscale: cio’ che conta e’ il tipo di rapporto giuridico che le parti hanno deciso di costituire.

    Nella prassi quotidiana questa regola incrocia situazioni molto comuni: la stanza affittata allo studente con una stretta di mano, il padre che cede al figlio l’attivita’ di famiglia senza passare dal notaio, il proprietario di un negozio che lascia scadere il contratto e accetta tacitamente che l’inquilino continui a versare il canone. In tutti questi casi l’Agenzia delle Entrate puo’ bussare alla porta del contribuente e chiedere conto della mancata registrazione, con conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili.

    Il quadro normativo: cosa dice davvero l’art. 3

    L’art. 3 del D.P.R. 131/1986 individua tre categorie di contratti verbali per cui scatta l’obbligo di registrazione. Si tratta dei contratti di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e delle loro cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; dei trasferimenti e degli affitti di aziende esistenti nel territorio dello Stato e della costituzione o del trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse, oltre alle relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; di altri contratti tassativamente individuati dalla legge in casi specifici.

    Il legislatore ha scelto consapevolmente di sottoporre questi rapporti a registrazione anche quando non sono accompagnati da un atto scritto, per ragioni di gettito e di tracciabilita’. Si tratta infatti di rapporti che durano nel tempo, generano flussi di denaro consistenti e incidono in modo rilevante sulla situazione patrimoniale delle parti. Permettere che restassero del tutto invisibili al Fisco aprirebbe un varco enorme all’evasione.

    La conseguenza pratica e’ che la parte interessata non puo’ nascondersi dietro l’assenza di un foglio firmato. Anche un accordo concluso al bar, con due strette di mano e una stretta di chiave, fa nascere il dovere di presentarsi davanti all’agente dell’amministrazione finanziaria entro i termini di legge e di versare l’imposta dovuta.

    I contratti verbali tipicamente soggetti a registrazione

    Il primo grande blocco riguarda le locazioni e gli affitti di immobili. Rientra qui tutto cio’ che riguarda case di abitazione, appartamenti, stanze, box, magazzini, capannoni, terreni agricoli, negozi e uffici, purche’ situati in Italia. Non conta che le parti abbiano fissato un canone simbolico o un canone di mercato: l’obbligo nasce per il solo fatto di aver costituito un rapporto di godimento a fronte di un corrispettivo.

    Il secondo blocco interessa le aziende. Quando un imprenditore individuale cede a un familiare la propria attivita’ senza redigere un atto scritto, oppure quando concede in affitto il complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa, l’operazione e’ rilevante dal punto di vista fiscale anche in assenza di documento. Lo stesso vale per la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento (per esempio un usufrutto) sull’azienda.

    Per entrambi i blocchi, la norma richiama in modo esplicito anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe. Significa che, una volta nato il contratto verbale, ogni successiva vicenda modificativa o estintiva del rapporto rientra a sua volta nel perimetro dell’art. 3 e va portata a conoscenza del Fisco.

    Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite

    L’inciso “anche tacite” e’ decisivo. La proroga tacita e’ la situazione in cui le parti non manifestano in alcun modo la volonta’ di rinnovare, ma con il loro comportamento concludente (il proprietario continua a incassare, l’inquilino continua a versare e a occupare l’immobile) prolungano nei fatti il rapporto oltre la scadenza pattuita.

    In quel momento il contratto, anche se nato verbalmente o anche se gia’ registrato in passato, entra in una nuova fase e fa scattare un autonomo obbligo di registrazione della proroga, con il versamento dell’imposta relativa. Lo stesso ragionamento vale per la cessione del contratto, ad esempio quando l’inquilino lascia il suo posto a un terzo che subentra di fatto pagando il canone, e per la risoluzione, quando le parti decidono di interrompere il rapporto prima della scadenza naturale.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Locazione abitativa verbale 4+4

    Una contribuente possiede un bilocale in citta’ e decide di affittarlo a uno studente fuori sede. I due si accordano a voce per un canone di 600 euro mensili, durata 4 anni rinnovabili di altri 4. Non viene firmato alcun contratto. Dal punto di vista civilistico l’accordo e’ valido, perche’ la forma scritta per le locazioni abitative non e’ richiesta a pena di nullita’ in tutti i casi.

    Dal punto di vista fiscale, pero’, la situazione e’ chiara: si tratta di una locazione di immobile in Italia, dunque rientra nell’art. 3 D.P.R. 131/1986 e va registrata entro 30 giorni dalla data di decorrenza. La parte locatrice deve presentarsi (anche tramite un agente immobiliare incaricato) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare il canale telematico RLI, versare l’imposta di registro (in misura ordinaria del 2% sul canone annuo, salvo opzione per la cedolare secca) e l’imposta di bollo. La mancata registrazione, oltre alle sanzioni, espone al rischio civilistico di nullita’ del contratto previsto dalla legge 311/2004.

    Caso 2 – Cessione di azienda familiare verbale

    Un commerciante anziano gestisce da decenni una piccola attivita’ di vendita al dettaglio. Decide di trasferire al figlio l’intero complesso aziendale, comprensivo di arredi, magazzino, avviamento e contratto di locazione del negozio. Padre e figlio si accordano verbalmente, senza redigere atto pubblico ne’ scrittura privata autenticata.

    Va detto subito che, sotto il profilo civilistico, il trasferimento di azienda richiede la forma scritta ai fini probatori e l’autenticazione delle firme per il deposito al Registro delle imprese. Tuttavia, se le parti hanno dato esecuzione al passaggio (consegna chiavi, voltura licenze, presa in carico di clienti e fornitori), il Fisco considera comunque perfezionato il trasferimento e ne pretende la registrazione ai sensi dell’art. 3. L’imposta di registro si applica con le aliquote previste per le cessioni di azienda, calcolate sui singoli beni in base alla loro natura. Ignorare questo passaggio significa rinviare il problema, perche’ l’amministrazione finanziaria, accertando i comportamenti concludenti, puo’ procedere comunque al recupero d’imposta e all’irrogazione di sanzioni.

    Caso 3 – Comodato verbale di immobile

    Una madre concede in uso gratuito al figlio sposato un appartamento di sua proprieta’, perche’ la giovane coppia possa abitarvi. Non c’e’ alcun canone, l’accordo e’ puramente verbale, basato sulla fiducia familiare. Si tratta di un comodato d’uso gratuito.

    In questo caso l’art. 3 non e’ applicato in modo automatico, perche’ la norma si riferisce ai contratti di locazione e affitto, presupponendo un corrispettivo. Il comodato verbale di beni mobili e immobili e’ soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ossia quando viene esibito davanti all’autorita’ giudiziaria o amministrativa o utilizzato in altri adempimenti. La parte interessata deve tuttavia ricordare che, qualora il comodato venga messo per iscritto (per esempio per ottenere agevolazioni sull’IMU o per dimostrare la disponibilita’ del bene a terzi), scatta l’obbligo di registrazione entro 20 giorni con imposta fissa. La distinzione e’ sottile ma rilevante: nessuna imposta sul canone, ma necessita’ di registrare l’eventuale atto scritto.

    Caso 4 – Affitto di fondo rustico verbale

    Un proprietario di terreni in zona agricola si accorda a voce con un coltivatore diretto per concedergli in affitto alcuni ettari, in cambio di un canone annuo. Le parti non firmano nulla, fidandosi della parola data e di un rapporto di lunga data.

    L’affitto di fondo rustico e’ una locazione di immobile a tutti gli effetti e rientra nel perimetro dell’art. 3. Va dunque registrato. Esiste pero’ una semplificazione importante: per gli affitti di fondi rustici di durata non superiore all’anno, la registrazione puo’ essere effettuata in forma cumulativa, presentando entro il mese di febbraio dell’anno successivo una denuncia che raccoglie tutti i contratti stipulati nell’anno precedente. L’imposta di registro si applica con aliquota dello 0,50% sul canone annuo. Questo regime evita di moltiplicare adempimenti per chi gestisce piu’ contratti agricoli di breve durata, ma non elimina l’obbligo sostanziale di registrazione.

    Caso 5 – Rinnovo tacito di locazione commerciale 6+6

    Un proprietario aveva regolarmente registrato sei anni prima un contratto di locazione di un negozio, durata 6+6. Allo scadere del primo sessennio nessuna delle due parti invia disdetta. L’inquilino continua a pagare il canone, il proprietario continua ad incassarlo, l’attivita’ prosegue.

    Si configura una proroga tacita ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978 sulle locazioni urbane, ma soprattutto ai sensi del nostro art. 3 D.P.R. 131/1986, che richiede la registrazione anche delle proroghe tacite. La parte interessata deve quindi presentare entro 30 giorni dalla scadenza il modello RLI con l’indicazione della proroga e versare nuovamente l’imposta di registro relativa al periodo prorogato (1% sul canone annuo dell’intero sessennio, oppure pagamento anno per anno). Anche se non e’ stata firmata alcuna nuova scrittura, l’obbligo c’e’ e l’omissione e’ sanzionata.

    Quando e come registrare

    I tempi sono indicati dall’art. 13 del D.P.R. 131/1986: per i contratti verbali soggetti a registrazione il termine ordinario e’ di 30 giorni dalla data in cui il contratto e’ stato concluso o dalla data di decorrenza degli effetti, se anteriore. Per gli affitti di fondi rustici di breve durata vale, come visto, la denuncia cumulativa annuale entro febbraio.

    La registrazione si effettua presentando il modello RLI (per le locazioni e affitti di immobili) oppure il modello 69 (per gli altri casi, comprese le cessioni di azienda), accompagnato dal pagamento dell’imposta. Il canale telematico e’ ormai prevalente: chi e’ parte del contratto puo’ agire in proprio dopo aver registrato le proprie credenziali sui servizi dell’Agenzia delle Entrate, oppure puo’ avvalersi di un intermediario abilitato, come l’agente immobiliare che ha curato la trattativa o un soggetto delegato. Per i contratti di importo modesto, alcuni Caf forniscono assistenza nella compilazione.

    Il pagamento avviene contestualmente alla registrazione tramite modello F24 elide. Se la parte sceglie la cedolare secca sulle locazioni abitative, l’imposta di registro non si applica per tutta la durata dell’opzione, ma la registrazione resta obbligatoria. Per i contratti di durata pluriennale, la parte puo’ versare l’imposta in un’unica soluzione all’inizio o anno per anno.

    Le norme che inquadrano la materia

    La cornice giuridica di riferimento e’ costituita da quattro disposizioni del D.P.R. 131/1986. L’art. 3 D.P.R. 131/1986 individua i contratti verbali soggetti a registrazione, perimetrando le tre categorie (locazioni/affitti immobili, trasferimenti/affitti d’azienda, altri casi di legge) e includendo espressamente cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

    L’art. 1 stabilisce in via generale che l’imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati. L’art. 9 fissa il principio della solidarieta’ tra le parti: nei contratti verbali rispondono dell’imposta in solido tutte le parti contraenti e, in alcuni casi, anche soggetti terzi che abbiano avuto un ruolo nella stipulazione. L’art. 13 fissa i termini di registrazione: 30 giorni per i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso, 20 giorni per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, regole speciali per gli atti formati all’estero e per gli affitti di fondi rustici di breve durata.

    Domande frequenti

    Se il contratto e’ solo verbale, come fa il Fisco a conoscerlo?

    La domanda e’ ricorrente ed e’ alla base di molte scelte sbagliate. L’amministrazione finanziaria non ha bisogno di un foglio firmato per accertare un contratto verbale. Le strade sono molte: segnalazioni dei vicini o dell’amministratore di condominio, accertamenti incrociati sui consumi di utenze (luce, gas, acqua intestate a chi occupa l’immobile), controlli sui flussi bancari, dichiarazioni rese dalle stesse parti in altri contesti (per esempio nella dichiarazione dei redditi o in una causa civile), informazioni acquisite da agenzie immobiliari. Una volta scoperto il rapporto, la parte non puo’ opporre l’assenza di scrittura: il Fisco ricostruisce il contratto sulla base dei comportamenti concludenti e procede al recupero d’imposta e alle sanzioni.

    Cosa succede se non registro un contratto verbale di locazione?

    Le conseguenze sono pesanti su piu’ livelli. Sotto il profilo tributario, la parte deve pagare l’imposta evasa, gli interessi e una sanzione che, in caso di omessa registrazione, va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Sotto il profilo civilistico, la legge 311/2004 prevede la nullita’ dei contratti di locazione non registrati: la parte locatrice non puo’ agire per recuperare i canoni non versati, ne’ per ottenere il rilascio dell’immobile sulla base del contratto verbale. La parte conduttrice, di contro, puo’ chiedere al giudice di applicare un canone calmierato. Senza dimenticare il rischio di accertamenti reddituali, perche’ i canoni incassati avrebbero dovuto essere dichiarati come redditi di fabbricati.

    Devo affidarmi a un commercialista per registrare un contratto verbale?

    No, non e’ obbligatorio. La parte (contribuente, locatore, locatario, cedente o cessionario di azienda) puo’ procedere in autonomia utilizzando il modello RLI o il modello 69 sul portale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ottenute le credenziali Spid, Cie o Cns. In alternativa puo’ incaricare un intermediario abilitato: per le locazioni e’ molto frequente che la registrazione sia curata dall’agente immobiliare che ha gestito la trattativa, oppure da un Caf o da uno studio professionale. La scelta dipende dalla complessita’ del rapporto e dalla dimestichezza della parte con gli strumenti telematici, non da un obbligo di legge.

    La proroga tacita va sempre comunicata anche se il contratto era gia’ registrato?

    Si’. L’art. 3 D.P.R. 131/1986 e’ esplicito nel richiamare anche le “proroghe anche tacite”. Significa che, alla scadenza del periodo originariamente registrato, se nessuna delle parti invia disdetta e il rapporto prosegue nei fatti, sorge un nuovo obbligo di registrazione della proroga, con relativo versamento d’imposta. Il termine e’ di 30 giorni dalla data in cui la proroga produce effetti. L’omissione e’ una delle violazioni piu’ frequenti, perche’ le parti tendono a pensare che la registrazione iniziale copra l’intera vicenda del contratto. Non e’ cosi’: ogni proroga, anche se nasce dal semplice silenzio delle parti, e’ un evento autonomamente rilevante per il Fisco e va dichiarata.

  • Casi pratici art. 1 T.U.B.: banca, raccolta del risparmio, intermediari

    L’art. 1 del Testo Unico Bancario non contiene un divieto né un’autorizzazione: contiene un dizionario. È però un dizionario “giuridicamente vincolante”, perché stabilisce chi è banca, che cosa è raccolta del risparmio, chi è intermediario finanziario, che cosa è gruppo bancario. Da queste definizioni discende l’intero perimetro della vigilanza: se un’operazione rientra in una delle voci dell’art. 1, scattano riserve di attività, autorizzazioni e controlli; se ne resta fuori, segue regole diverse (o nessuna regola di settore). I casi pratici che seguono mostrano come la qualificazione di un’attività cambi radicalmente l’inquadramento normativo.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 1 T.U.B. è la norma definitoria del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. In coordinamento con l’art. 10 (attività bancaria) e con l’art. 11 (raccolta del risparmio), individua quattro nuclei essenziali: la “banca” come impresa autorizzata che congiuntamente raccoglie risparmio fra il pubblico ed eroga credito; la “raccolta del risparmio” come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia a vista che a termine; l’”attività bancaria” come riserva legale a favore delle banche; gli “intermediari finanziari” iscritti all’albo di cui all’art. 106, che possono esercitare professionalmente verso il pubblico concessione di finanziamenti senza però poter raccogliere risparmio tra il pubblico.

    Le definizioni dell’art. 1 si saldano con il diritto dell’Unione: la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e il regolamento UE 575/2013 (CRR) usano la nozione di “ente creditizio” come impresa che riceve depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto. Sul piano applicativo, il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 (“Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”) definisce in dettaglio quando un’acquisizione di fondi configura raccolta del risparmio rilevante ex artt. 1 e 11 TUB e quando invece se ne resta fuori (ad es. obbligazioni entro determinati limiti, finanziamento soci nelle s.r.l., crowdfunding nei limiti del regolamento UE 2020/1503).

    Banca, raccolta del risparmio, attività bancaria

    La definizione di “banca” nell’art. 1 è una definizione “strutturale”: serve la combinazione di due attività, raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito. Nessuna delle due, da sola, basta a qualificare il soggetto come banca; la loro contemporaneità, invece, fa scattare la riserva di attività e l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 TUB. La “raccolta del risparmio tra il pubblico” è definita come acquisizione di fondi rimborsabili, sotto forma di depositi o altra forma, e include sia i fondi rimborsabili a vista sia quelli a scadenza. È escluso ciò che non implica obbligo di restituzione (ad esempio capitale di rischio sottoscritto da soci di s.p.a.), mentre rientrano i depositi vincolati che il cliente potrà comunque pretendere a scadenza.

    Su questa cornice si innesta il concetto di “attività bancaria”: esercizio congiunto e abituale di raccolta del risparmio fra il pubblico e di credito. La riserva implica che chi svolge sistematicamente entrambe le funzioni senza autorizzazione incorre nelle sanzioni dell’art. 130 e 131 TUB (abusivismo bancario). L’art. 1 introduce anche le nozioni di “banca italiana”, “banca comunitaria”, “banca extracomunitaria”, utili per i regimi di operatività transfrontaliera e di mutuo riconoscimento previsti dagli articoli 15-18 TUB.

    Intermediari finanziari e attività ammesse

    Accanto alle banche, l’art. 1 richiama gli “intermediari finanziari” iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB: imprese che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Possono erogare credito, ma non possono raccogliere risparmio tra il pubblico nei termini riservati alle banche. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le società di leasing finanziario, le società di factoring, gli operatori che concedono credito al consumo “in proprio”.

    L’art. 1 elenca poi le cosiddette “attività ammesse al mutuo riconoscimento” (rinvio agli allegati alle direttive bancarie UE): si tratta delle attività che una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare in tutta l’Unione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, fra cui raccolta di depositi, concessione di crediti, leasing finanziario, servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, intermediazione su valori mobiliari, consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale.

    Caso 1 – Fintech che vuole offrire “conti correnti” con IBAN e carte

    Una start-up fintech progetta un’app per offrire alla clientela retail un IBAN personale, carta di pagamento, deposito remunerato. Il modello prevede accredito stipendio e disponibilità a vista dei fondi.

    Come si legge l’art. 1: i fondi versati dai clienti, rimborsabili a vista, costituiscono “raccolta del risparmio tra il pubblico” ai sensi dell’art. 1; la presenza congiunta di credito (anche solo scoperti di conto o anticipi stipendio) integra l’”attività bancaria” riservata. L’operatore, per non incorrere in abusivismo, deve quindi qualificarsi come banca (autorizzazione art. 14) oppure operare come istituto di moneta elettronica (IMEL) / istituto di pagamento (IP) che, per definizione dell’art. 1 lett. h-bis e h-sexies, non raccoglie risparmio in senso tecnico ma gestisce fondi della clientela in regime separato.

    Documenti/azioni: richiesta preliminare a Banca d’Italia; business plan triennale; struttura di governance e capitale minimo coerente con la qualifica scelta (banca, IMEL o IP); definizione contrattuale chiara che escluda promesse di rimborso del capitale tipiche dei depositi se l’operatore non è banca.

    Caso 2 – Piattaforma di lending crowdfunding tra privati

    Un operatore vuole gestire una piattaforma online che mette in contatto persone fisiche che prestano denaro con piccole imprese richiedenti credito.

    Come si legge l’art. 1: la piattaforma non è banca se non raccoglie i fondi in proprio nome con obbligo di rimborso, ma solo se opera come canale di matching. Diversamente, se i fondi confluiscono in conti riconducibili alla piattaforma con promessa di restituzione e remunerazione, si configura raccolta del risparmio fra il pubblico vietata ai sensi degli artt. 1 e 11 TUB (riservata alle banche). Il regolamento UE 2020/1503 sui crowdfunding service providers e il Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016 disciplinano il perimetro “non bancario” entro cui il modello P2P può operare.

    Documenti/azioni: richiesta di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ex Reg. UE 2020/1503; predisposizione di una struttura che mantenga i fondi presso un prestatore di servizi di pagamento autorizzato; informativa pre-contrattuale al pubblico che escluda la natura di deposito.

    Caso 3 – S.p.A. industriale che emette obbligazioni per finanziare un investimento

    Una società per azioni non bancaria delibera l’emissione di un prestito obbligazionario rivolto a investitori professionali e a soci.

    Come si legge l’art. 1: l’emissione di obbligazioni da parte di società non bancarie non costituisce, in linea di principio, “raccolta del risparmio tra il pubblico” vietata, perché l’art. 11 TUB ammette espressamente la raccolta presso il pubblico mediante strumenti finanziari disciplinati dal codice civile, nei limiti fissati dalla Banca d’Italia. Bisogna però rispettare i tetti quantitativi e qualitativi del Provvedimento 8 novembre 2016 e le regole del codice civile sui limiti di emissione (art. 2412 c.c.).

    Documenti/azioni: delibera assembleare o consiliare di emissione; prospetto informativo se l’offerta è al pubblico ai sensi del regolamento UE 2017/1129; verifica del rapporto fra obbligazioni emesse e capitale + riserve disponibili; eventuale prestatore di servizi di pagamento per gestire i flussi di sottoscrizione.

    Caso 4 – Società di leasing e factoring

    Una società vuole offrire alle imprese leasing finanziario e cessione del credito pro-solvendo, finanziandosi sul mercato all’ingrosso e con linee bancarie, senza raccogliere depositi.

    Come si legge l’art. 1: l’attività rientra fra quelle riservate agli intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 TUB. Non si configura attività bancaria perché manca la raccolta del risparmio fra il pubblico, ma è comunque attività riservata a soggetti vigilati. Le definizioni dell’art. 1 (intermediari finanziari, gruppo bancario, attività ammesse al mutuo riconoscimento) servono a collocare l’operatore nel corretto perimetro di vigilanza.

    Documenti/azioni: istanza di iscrizione all’albo unico ex art. 106 con dotazione patrimoniale e requisiti di governance previsti dalla Circolare Banca d’Italia n. 288/2015; politiche di rischio di credito; reporting di vigilanza periodico.

    Caso 5 – Cooperativa che raccoglie fondi dai soci

    Una società cooperativa intende ricevere prestiti remunerati dai propri soci, con rimborso a scadenza, per finanziare l’attività mutualistica.

    Come si legge l’art. 1: la raccolta presso soci di cooperative è espressamente disciplinata dalle deroghe al divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previste dall’art. 11 TUB e dal Provvedimento 8 novembre 2016. Non è “raccolta tra il pubblico” purché si rispettino requisiti: previsione statutaria, anzianità minima del socio, tetti quantitativi rispetto al patrimonio netto, divieto di sollecitazione “al pubblico”. Restando entro questi limiti, l’attività esce dal perimetro dell’art. 1 e non richiede licenza bancaria.

    Documenti/azioni: verifica e adeguamento delle clausole statutarie; regolamento prestito sociale conforme; controllo del rapporto tra raccolta e patrimonio netto; tracciabilità dei rapporti soci-cooperativa per dimostrare che la raccolta è “presso soci” e non al pubblico.

    Quando un’attività finanziaria diventa “bancaria”

    I cinque scenari mostrano una costante: ciò che fa scattare la qualifica di “attività bancaria” è l’incrocio fra raccolta di fondi rimborsabili presso il pubblico ed esercizio del credito. Quando un soggetto vigilato struttura un nuovo prodotto, occorre quindi una valutazione di sostanza, non di mera etichetta: non rileva il nome del contratto (“conto”, “deposito”, “buono”), ma il diritto al rimborso del capitale promesso al cliente. Allo stesso modo non rileva il canale (sportello, app, piattaforma online), ma l’ampiezza dell’offerta: se è rivolta a una platea aperta e indeterminata, si entra nella nozione di “pubblico”.

    L’operatore che voglia introdurre un servizio innovativo dovrebbe quindi mappare ciascun flusso finanziario rispetto all’art. 1: chi consegna i fondi, a che titolo, con quale obbligo di restituzione, con quale remunerazione. Se anche uno solo dei flussi configura raccolta del risparmio fra il pubblico, l’operatore non vigilato dovrà o ottenere autorizzazione come banca, o appoggiarsi a un soggetto autorizzato (banca, IMEL, IP, intermediario art. 106), o ridisegnare il prodotto per restare fuori dal perimetro.

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) – Definizioni.
    • Art. 10 T.U.B. – Attività bancaria.
    • Art. 11 T.U.B. – Raccolta del risparmio.
    • Art. 14 T.U.B. – Autorizzazione all’attività bancaria.
    • Art. 106 T.U.B. – Albo unico degli intermediari finanziari.
    • Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e Regolamento UE 575/2013 (CRR).
    • Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016, “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”.
    • Circolare Banca d’Italia n. 288/2015 sugli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
    • Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding.

    Domande frequenti

    Una società non bancaria può emettere strumenti rimborsabili al pubblico?

    Sì, ma solo nei limiti dell’art. 11 TUB e del Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016: tipicamente tramite obbligazioni o cambiali finanziarie disciplinate dal codice civile, nel rispetto dei tetti quantitativi rispetto al patrimonio netto e degli obblighi di prospetto.

    I fondi gestiti da un istituto di pagamento sono raccolta del risparmio?

    No. L’art. 1 colloca gli istituti di pagamento e gli IMEL fuori dalla nozione di banca: i fondi della clientela non sono “depositi” ma somme destinate all’esecuzione di operazioni di pagamento o all’emissione di moneta elettronica, tenute separate dal patrimonio dell’istituto.

    Il finanziamento dei soci a una s.r.l. richiede licenza bancaria?

    No, se rispetta i requisiti dell’art. 11 TUB e del Provvedimento 8 novembre 2016: previsione statutaria, anzianità del socio, assenza di sollecitazione al pubblico. In questi casi non si configura raccolta del risparmio fra il pubblico vietata.

    Una piattaforma online di prestiti tra privati è una banca?

    Non necessariamente. Se opera come puro canale di matching, con i fondi gestiti da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato e nei limiti del Regolamento UE 2020/1503, resta fuori dal perimetro dell’art. 1 TUB. Se invece raccoglie fondi in proprio con obbligo di rimborso e li impiega in credito, ricade nell’attività bancaria riservata.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33% e Mutuo fondiario e ipoteca.

  • Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli

    Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli

    Art. 117 c.c. Matrimonio contratto con violazione degli

    In vigore

    articoli 84, 86, 87 e 88 Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

  • Art. 2 L. 212/2000 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

    Art. 2 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

    2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

    3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

    4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. ((

    4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati. ))

  • Art. 179 DPR 495/1992 – Rallentatori di velocità

    Art. 179 DPR 495/1992 – Rallentatori di velocità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

    2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).

    3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.

    4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

    5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

    6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

    7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n.. rallentatori".

    8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

    9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale…. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

  • Casi pratici applicati: art. 3 T.U.E. definizioni interventi edilizi

    Capire se un lavoro in casa o su un fabbricato è manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione o nuova costruzione non è un dettaglio: da quella qualificazione dipendono il titolo abilitativo da chiedere al Comune, i tempi, i costi, le agevolazioni fiscali e la regolarità futura dell’immobile. L’art. 3 T.U.E. mette in fila sei categorie di intervento che, da sole, governano l’intera attività edilizia privata. Vediamo come orientarsi con esempi concreti, evitando errori che possono trasformare un piccolo cantiere in un grosso problema.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) definisce all’art. 3 le sei categorie di intervento edilizio che esauriscono ogni possibile lavorazione su un fabbricato. La scelta della categoria non è una valutazione discrezionale del richiedente: dipende da elementi oggettivi (entità delle opere, modifica di volumi e sagoma, intervento su parti strutturali, cambio di destinazione d’uso, eventuale vincolo sull’immobile).

    A ciascuna categoria corrisponde un titolo abilitativo diverso, disciplinato dagli articoli 6 (attività edilizia libera), 6-bis (CILA), 22 (SCIA) e 10 (permesso di costruire) del medesimo testo unico. Sbagliare categoria significa, nella migliore delle ipotesi, dover integrare la pratica; nella peggiore, ritrovarsi con opere abusive e sanzioni amministrative o penali.

    Il quadro è stato aggiornato dal decreto Salva-casa (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024), che ha allargato l’area della ristrutturazione edilizia e ridefinito il perimetro della demolizione e ricostruzione anche con lievi differenze di sagoma o sedime.

    Le sei categorie di intervento e i titoli abilitativi

    Le sei categorie disegnate dall’art. 3 T.U.E. possono essere lette come una scala crescente di impatto sull’edificio:

    Manutenzione ordinaria (lettera a). Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tinteggiature, sostituzione di pavimenti, rifacimento di intonaci interni, riparazione di un sanitario rientrano qui. Non serve alcun titolo abilitativo: si rientra nell’attività edilizia libera dell’art. 6.

    Manutenzione straordinaria (lettera b). Sono opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, oltre che per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non si alteri la volumetria complessiva e non si modifichi la destinazione d’uso. Tipicamente serve una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) ai sensi dell’art. 6-bis.

    Restauro e risanamento conservativo (lettera c). Interventi diretti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Per gli immobili vincolati o in zone storiche il titolo abituale è la SCIA, con autorizzazione paesaggistica o della Soprintendenza.

    Ristrutturazione edilizia (lettera d). Insieme di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche con modifica di volumi, prospetti, superfici e destinazione d’uso. È la categoria più ampia e la più ridisegnata dal Salva-casa. Si distingue una ristrutturazione “leggera” (SCIA) e una “pesante” (permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso ex art. 23).

    Nuova costruzione (lettera e). Comprende la realizzazione ex novo di manufatti edilizi fuori terra o interrati, l’ampliamento di edifici esistenti all’esterno della sagoma, le opere di urbanizzazione, l’installazione di manufatti leggeri stabili. Richiede il permesso di costruire dell’art. 10.

    Ristrutturazione urbanistica (lettera f). Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Si attua attraverso piani attuativi e permesso di costruire.

    Accanto a queste, l’art. 3 prevede oggi anche la lettera f-bis, dedicata alla ristrutturazione conservativa, che agevola interventi che recuperano l’esistente senza alterare la sagoma originaria.

    Ristrutturazione “leggera” vs “pesante”

    La distinzione interna alla ristrutturazione edilizia è cruciale perché incide sul titolo abilitativo, sui tempi del cantiere e sulla possibilità di accedere a determinate detrazioni fiscali.

    Si parla di ristrutturazione leggera quando le opere non incidono su volumi e sagoma, non comportano mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti e non interessano in modo significativo le parti strutturali. In questi casi il titolo è la SCIA, da presentare allo sportello unico per l’edilizia con asseverazione del progettista.

    Si entra invece nella ristrutturazione pesante quando le opere comportano aumento di unità immobiliari, modifica di volumi e sagoma, mutamento della destinazione d’uso in zone omogenee A, intervento su elementi strutturali in edifici vincolati o in centro storico. In tali ipotesi serve il permesso di costruire, oppure la SCIA alternativa al permesso prevista dall’art. 23, che consente di iniziare i lavori dopo trenta giorni dal deposito.

    La riforma Salva-casa ha allargato l’area della ristrutturazione, riconducendovi anche la demolizione e ricostruzione con lievi modifiche di sedime e sagoma, purché non si oltrepassino i parametri urbanistici di zona. Resta esclusa la ricostruzione su area completamente diversa, che si qualifica come nuova costruzione.

    Scenario 1: rifacimento del bagno con sostituzione di tubazioni

    Il proprietario di un appartamento decide di rifare integralmente il bagno: nuovi sanitari, sostituzione delle tubazioni di carico e scarico, posa di nuove piastrelle, sostituzione del piatto doccia con un modello a filo pavimento, spostamento di un tramezzo non portante per ricavare un secondo lavabo.

    Le opere non toccano parti strutturali e non modificano la sagoma dell’edificio, ma incidono su impianti e tramezzature interne: si tratta di manutenzione straordinaria. Il titolo corretto è la CILA, presentata allo sportello unico edilizia del Comune corredata dall’asseverazione di un progettista abilitato e, se l’edificio è in condominio, accompagnata dalla comunicazione all’amministratore. I lavori possono iniziare contestualmente al deposito della pratica.

    Scenario 2: restauro di una casa storica vincolata

    Un richiedente eredita un fabbricato del Settecento in centro storico, sottoposto a vincolo culturale ai sensi del Codice dei beni culturali. Vuole consolidare le murature portanti, recuperare gli affreschi del salone, sostituire gli infissi mantenendone tipologia e disegno, rifare la copertura con materiali tradizionali e dotare l’edificio di impianti moderni.

    Trattandosi di un insieme sistematico di opere volte a conservare l’organismo edilizio rispettandone gli elementi tipologici e formali, la qualificazione corretta è restauro e risanamento conservativo. Il titolo abilitativo richiesto è la SCIA, da presentare allo sportello unico edilizia previo ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza competente. Il cantiere dovrà essere diretto da un tecnico iscritto al proprio albo e seguire il cronoprogramma concordato con l’ufficio tecnico comunale.

    Scenario 3: ristrutturazione completa con cambio di destinazione

    Un ex laboratorio artigianale al piano terra di un fabbricato anni Settanta viene acquistato da un privato che intende trasformarlo in due unità residenziali distinte, con creazione di un soppalco, apertura di nuove finestre sul cortile interno, demolizione di tramezzature e intervento su una trave portante.

    Qui si esce dalla ristrutturazione leggera: c’è frazionamento in più unità, cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale, intervento su elementi strutturali e modifica dei prospetti. Si tratta di ristrutturazione edilizia pesante e il titolo abilitativo è il permesso di costruire dell’art. 10 T.U.E., in alternativa la SCIA dell’art. 23. Andranno verificate la compatibilità del cambio d’uso con la zona urbanistica del piano regolatore e l’eventuale obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali.

    Scenario 4: nuova costruzione fuori dal centro

    Un proprietario di un terreno edificabile in zona di espansione vuole costruire una villetta unifamiliare di nuova edificazione, con piscina interrata e box auto pertinenziale.

    Si tratta di una nuova costruzione ai sensi della lettera e) dell’art. 3 T.U.E.: il titolo necessario è il permesso di costruire dell’art. 10. La pratica deve essere accompagnata dal calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, dal progetto strutturale depositato al genio civile, dalla relazione energetica e dagli elaborati paesaggistici se l’area è vincolata. La piscina e il box, in quanto pertinenze, seguono in genere lo stesso titolo dell’intervento principale.

    Scenario 5: demolizione e ricostruzione fedele dopo il Salva-casa 2024

    Un piccolo capannone degli anni Sessanta viene demolito e ricostruito con la stessa volumetria e sedime, con un lieve scostamento di sagoma per migliorare efficienza energetica e sicurezza sismica.

    Dopo l’entrata in vigore del D.L. 69/2024 (Salva-casa), questo tipo di intervento rientra nella ristrutturazione edilizia e non più nella nuova costruzione, purché non si alteri il carico urbanistico in modo significativo. Il titolo abilitativo è il permesso di costruire o la SCIA alternativa, con possibilità di accedere ai bonus fiscali previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anziché alle regole più gravose della nuova edificazione.

    Quando e come orientarsi

    Il primo passo, prima di iniziare qualsiasi lavoro, è leggere insieme all’ufficio tecnico del Comune lo stato legittimo dell’immobile: ultimo titolo edilizio rilasciato, eventuali condoni, conformità catastale. Su questa base si verifica quale categoria di intervento, fra le sei dell’art. 3 T.U.E., descrive correttamente le opere previste.

    Il secondo passo è confrontare il progetto con le norme del piano regolatore generale (oggi spesso PUG o PGT), con il regolamento edilizio comunale e con i vincoli paesaggistici, idrogeologici o culturali eventualmente insistenti sull’area. Una stessa opera può richiedere titoli diversi a seconda della zona omogenea in cui ricade.

    Il terzo passo è scegliere il titolo abilitativo: comunicazione libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso o permesso di costruire. La scelta non è opzionale: deriva dalla categoria di intervento e dal contesto urbanistico. Il proprietario o il richiedente devono affidarsi a un progettista abilitato che asseveri la pratica, ma la responsabilità giuridica dell’immobile resta in capo a chi lo possiede.

    Un quarto accorgimento riguarda i bonus fiscali. Le detrazioni edilizie (ecobonus, sismabonus) richiedono che l’intervento sia correttamente qualificato e che il titolo abilitativo sia coerente. La manutenzione ordinaria, salvo eccezioni in condominio, non gode delle detrazioni.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) – definizioni degli interventi edilizi
    • Art. 6 e 6-bis D.P.R. 380/2001 – attività edilizia libera e CILA
    • Art. 22 D.P.R. 380/2001 – interventi soggetti a SCIA
    • Art. 10 D.P.R. 380/2001 – interventi subordinati a permesso di costruire
    • Art. 23 D.P.R. 380/2001 – SCIA alternativa al permesso di costruire
    • D.L. 29 maggio 2024 n. 69 (Salva-casa), convertito in L. 24 luglio 2024 n. 105
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per gli immobili vincolati

    Domande frequenti

    Posso iniziare i lavori subito dopo aver depositato la CILA?
    Sì. La CILA consente l’avvio immediato dei lavori dalla data di presentazione allo sportello unico edilizia, salvo diverse previsioni del regolamento comunale o necessità di ulteriori nulla osta (paesaggistico, vincolo culturale, condominio). Il Comune può comunque verificare la pratica e chiedere integrazioni.

    Sostituire le finestre senza modificarne dimensione e forma richiede un titolo?
    In genere rientra nella manutenzione ordinaria ed è attività edilizia libera, salvo che l’edificio sia vincolato o in zona soggetta a vincolo paesaggistico: in quel caso può servire una comunicazione o un’autorizzazione specifica. Conviene chiedere conferma all’ufficio tecnico del Comune prima dei lavori.

    Cambiare destinazione d’uso da ufficio ad abitazione è sempre ristrutturazione?
    Dipende. Se il cambio comporta opere edilizie significative, modifica di prospetti o frazionamento, si tratta di ristrutturazione edilizia con SCIA o permesso di costruire. Se è un cambio senza opere e tra categorie funzionalmente autonome, può richiedere comunque un titolo, ma più snello. La zona urbanistica del piano regolatore è decisiva.

    Dopo il Salva-casa posso ricostruire un edificio crollato con la stessa volumetria?
    La riforma del 2024 ha riportato la demolizione e ricostruzione fedele nell’alveo della ristrutturazione edilizia anche con lievi differenze di sagoma, sedime e prospetti, a condizione di non aumentare il carico urbanistico oltre i parametri di zona. La ricostruzione su area diversa o con aumento volumetrico rilevante resta nuova costruzione.

  • Art. 708 Codice della Navigazione – Opposizione

    Art. 708 Codice della Navigazione – Opposizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso. L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

  • Art. 676 Codice della Navigazione – Istanza di vendita all’incanto della nave

    Art. 676 Codice della Navigazione – Istanza di vendita all’incanto della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall'inserzione disposta nell'articolo precedente, può domandare la vendita allo incanto, offrendo l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell'articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita ai sensi degli articoli 656, 657.