Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 179 DPR 495/1992 – Rallentatori di velocità

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).

3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.

4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n.. rallentatori".

8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale…. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

In sintesi

  • I sistemi di rallentamento della velocità si distinguono in tre tipologie in base all'effetto prodotto: ottico (strisce bianche rifrangenti a larghezza crescente e distanziamento decrescente), acustico (irruvidimento della pavimentazione con scarificazione o materiali in rilievo) e vibratorio (sovrapponibile all'acustico, genera vibrazioni di limitata intensità).
  • I dossi artificiali - elementi in rilievo fisici - sono ammessi solo su strade residenziali, parchi pubblici e privati, residences; le loro dimensioni (larghezza e altezza) variano in base al limite di velocità vigente (50, 40 o 30 km/h) ed è tassativamente vietato installarli sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli di soccorso o pronto intervento.
  • Tutti i rallentatori devono essere presegnalati: segnale di pericolo (fig. II.2), segnale di limite di velocità ridotto (fig. II.50) con valore tra 50 e 20 km/h, e pannello indicante «serie» o il numero di rallentatori per installazioni in serie.
  • I dispositivi prefabbricati devono essere approvati dal Ministero competente, fortemente ancorati per evitare spostamenti, facilmente rimovibili e con superficie antisdrucciolevole.
  • L'installazione di qualsiasi tipo di rallentatore richiede una ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina tipo e ubicazione.
  • La distanza tra rallentatori in serie deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata, e nelle zone interessate devono essere previste idonee misure per l'allontanamento delle acque.
Indice dei contenuti

Introduzione: la funzione dei rallentatori nel sistema della sicurezza stradale

L'articolo 179 del DPR 495/1992 disciplina i rallentatori di velocità, ovvero tutti quei dispositivi fisici o di segnalamento orizzontale finalizzati a ridurre la velocità dei veicoli in specifici punti della rete stradale. Si tratta di una norma tecnica di primario interesse per gli enti locali, i progettisti stradali e gli utenti della strada: ogni automobilista ha probabilmente incontrato un dosso, una zona di strisce ruvide o una sequenza di bande ottiche prima di un attraversamento pedonale. Ma non tutti sanno che la loro installazione è soggetta a precisi requisiti tecnici, procedurali e dimensionali.

La norma distingue nettamente tra sistemi di rallentamento (effetto ottico, acustico, vibratorio) che non modificano la geometria della carreggiata, e dossi artificiali che invece creano un rilievo fisico sulla pavimentazione. I primi possono essere installati su tutte le strade, i secondi sono ammessi solo in contesti specifici e con limitazioni stringenti.

I sistemi di rallentamento a effetto ottico

I sistemi ottici sfruttano la percezione visiva del conducente per indurre la sensazione di accelerazione e quindi spingere istintivamente a frenare. Tecnicamente si realizzano con strisce bianche rifrangenti disposte in serie, con caratteristiche precise (comma 2): almeno 4 strisce, con larghezza crescente nel senso di marcia (la prima è di 20 cm, le successive aumentano di almeno 10 cm ciascuna) e distanziamento decrescente. L'effetto psicologico è quello di un corridoio che si stringe visivamente, simulando un'accelerazione.

Questi sistemi non richiedono lavori sulla pavimentazione e sono relativamente economici da installare e rimuovere. Sono particolarmente utilizzati in prossimità di attraversamenti pedonali, incroci, zone scolastiche e uscite di parcheggi dove non si può o non si vuole installare un dosso fisico.

I sistemi a effetto acustico e vibratorio

I sistemi acustici e vibratori agiscono invece attraverso la percezione sensoriale di vibrazioni e rumori trasmessi al veicolo. Si realizzano mediante irruvidimento della pavimentazione ottenuto con scarificazione o incisione superficiale del manto stradale, oppure con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo. Possono essere integrati con elementi rifrangenti per garantire visibilità notturna.

La norma evidenzia che tali dispositivi «possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità»: il che significa che l'effetto vibratorio non è una categoria autonoma distinta dall'acustico, ma una possibile conseguenza accessoria. Non esiste dunque un «dosso acustico» senza componente vibratoria: i due effetti coesistono e si integrano.

I dossi artificiali: caratteristiche tecniche e limiti di ammissibilità

I dossi artificiali sono rilievi fisici permanenti sulla pavimentazione, realizzati con elementi prefabbricati in gomma o materiale plastico (per strade con limite fino a 50 e 40 km/h) oppure anche in conglomerato bituminoso (per strade con limite fino a 30 km/h). Le dimensioni sono vincolate al limite di velocità vigente sulla strada:

  • Per limiti fino a 50 km/h: larghezza minima 60 cm, altezza massima 3 cm.
  • Per limiti fino a 40 km/h: larghezza minima 90 cm, altezza massima 5 cm.
  • Per limiti fino a 30 km/h: larghezza minima 120 cm, altezza massima 7 cm.

Queste dimensioni non sono casuali: dossi troppo alti o troppo stretti possono causare danni ai veicoli (soprattutto ad autobus, ambulanze, veicoli ribassati) e sono particolarmente pericolosi per i motociclisti. La norma bilancia la funzione di rallentamento con l'esigenza di non creare un ostacolo incompatibile con la normale circolazione.

Sul piano dell'ammissibilità, il comma 5 è tassativo: i dossi sono consentiti esclusivamente su strade residenziali, parchi pubblici e privati, residences e contesti assimilabili. È un elenco non estensibile: i dossi non possono essere installati su strade urbane di scorrimento, strade extraurbane secondarie, strade statali o provinciali, anche se vi vigesse un limite di 30 km/h. Questa limitazione riflette la necessità di non ostacolare la fluidità del traffico su arterie di transito.

Il divieto assoluto per gli itinerari di soccorso

Il comma 5 introduce un divieto assoluto particolarmente significativo: i dossi artificiali non possono essere installati sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. La ratio è evidente: un'ambulanza che deve rallentare su ogni dosso perde secondi preziosi che possono essere determinanti per la vita del paziente trasportato. Analogamente, i veicoli dei Vigili del Fuoco, della Polizia e delle forze dell'ordine in intervento urgente non possono essere ostacolati da rilievi fisici sulla carreggiata.

In pratica, prima di installare un dosso, l'ente proprietario della strada deve verificare con l'ASL, con il Comune e con i Comandi di soccorso se la strada fa parte degli itinerari preferenziali. Non è sufficiente che sulla strada vi sia un accesso a un'abitazione: occorre che sia un itinerario preferenziale, cioè sistematicamente utilizzato come percorso di soccorso.

La presegnalazione obbligatoria e l'ordinanza dell'ente

Nessun rallentatore - né ottico, né acustico, né dosso - può essere installato senza adeguata presegnalazione. Il comma 7 richiede: un segnale di pericolo (figura II.2, il segnale triangolare generico di pericolo) posto almeno 20 m prima del rallentatore, abbinato a un segnale di limite di velocità (figura II.50) con valore compreso tra 50 e 20 km/h. Per una serie di rallentatori, il segnale deve essere integrato da un pannello con la parola «serie» oppure con il numero preciso dei dispositivi.

Infine, il comma 9 sancisce che tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada. L'ordinanza determina il tipo di dispositivo e la sua ubicazione. Questo significa che un dosso «improvvisato» installato da un privato o da un'associazione senza ordinanza è abusivo e deve essere rimosso. Le forze dell'ordine possono contestare anche la mancanza di ordinanza in sede di controllo sulla conformità della segnaletica.

Aspetti pratici: danni da dossi non conformi e responsabilità degli enti

Sul piano della responsabilità civile, i dossi non conformi alle specifiche dell'art. 179 (troppo alti, non presegnalati, privi di ordinanza, realizzati con materiali non idonei, non antisdrucciolevoli) possono dar luogo a responsabilità dell'ente proprietario della strada per i danni causati ai veicoli o alle persone. L'art. 2051 del codice civile - responsabilità del custode per le cose in custodia - è la principale base legale invocata nei contenziosi di questo tipo. Il conducente danneggiato deve provare l'anomalia del dispositivo, l'ente deve dimostrare il caso fortuito o la conformità tecnica per liberarsi dalla responsabilità.

Le zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia (comma 4) sono la segnaletica orizzontale specifica dei dossi: devono essere visibili sia di giorno che di notte. Il loro deterioramento - comune sull'asfalto esposto alle intemperie - può integrare lo stato di insufficiente manutenzione rilevante ai fini della responsabilità dell'ente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dove possono essere installati i dossi artificiali fisici?

Solo su strade residenziali, parchi pubblici e privati e residences. Non sono ammessi su strade di scorrimento, strade extraurbane o su qualsiasi strada che costituisca un itinerario preferenziale per i veicoli di soccorso o pronto intervento (ambulanze, pompieri, polizia). Per gli altri contesti si usano sistemi ottici o acustici che non creano rilievi fisici.

Qual è la differenza tra un sistema di rallentamento ottico e un dosso?

Il sistema ottico usa strisce bianche rifrangenti a larghezza crescente dipinte sulla carreggiata: non modifica la geometria della strada, crea solo un effetto visivo di corridoio che si restringe. Il dosso è invece un rilievo fisico permanente (in gomma, plastica o conglomerato) che obbliga fisicamente il veicolo a rallentare. I sistemi ottici e acustici sono ammessi su tutte le strade, i dossi solo in contesti limitati.

Come deve essere segnalato un dosso prima della sua installazione?

Ogni dosso deve essere presegnalato con il segnale di pericolo generico (triangolo) posto almeno 20 m prima, abbinato a un segnale di limite di velocità con valore compreso tra 20 e 50 km/h. Per una serie di dossi, al segnale si aggiunge un pannello con la parola 'serie' oppure il numero preciso dei dispositivi. Il dosso deve anche essere evidenziato con zebrature gialle e nere sulla sua superficie.

Un privato può installare un dosso davanti alla propria abitazione?

No. Qualsiasi rallentatore, compreso il dosso, può essere installato solo previa ordinanza dell'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ANAS). Un'installazione autonoma senza ordinanza è abusiva, deve essere rimossa e può esporre il privato a responsabilità per i danni causati a veicoli o persone dal dispositivo non conforme e non segnalato.

Cosa succede se un dosso è troppo alto e danneggia il veicolo?

Se il dosso supera le dimensioni massime previste dall'art. 179 per il limite di velocità della strada, l'ente proprietario può essere ritenuto responsabile dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità del custode). Il danneggiato deve documentare le dimensioni del dosso e la difformità dalla norma, mentre l'ente deve dimostrare la conformità o il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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