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Testo dell'articoloVigente
L’art. 3 D.P.R. 131/1986 e’ una delle norme piu’ fraintese del Testo Unico dell’Imposta di Registro. La sua portata e’ netta: anche un contratto stipulato a voce, senza alcun documento firmato, puo’ essere soggetto a registrazione e al pagamento dell’imposta. La forma scritta, in altre parole, non e’ sempre necessaria perche’ nasca l’obbligo fiscale: cio’ che conta e’ il tipo di rapporto giuridico che le parti hanno deciso di costituire.
Nella prassi quotidiana questa regola incrocia situazioni molto comuni: la stanza affittata allo studente con una stretta di mano, il padre che cede al figlio l’attivita’ di famiglia senza passare dal notaio, il proprietario di un negozio che lascia scadere il contratto e accetta tacitamente che l’inquilino continui a versare il canone. In tutti questi casi l’Agenzia delle Entrate puo’ bussare alla porta del contribuente e chiedere conto della mancata registrazione, con conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili.
Il quadro normativo: cosa dice davvero l’art. 3
L’art. 3 del D.P.R. 131/1986 individua tre categorie di contratti verbali per cui scatta l’obbligo di registrazione. Si tratta dei contratti di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e delle loro cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; dei trasferimenti e degli affitti di aziende esistenti nel territorio dello Stato e della costituzione o del trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse, oltre alle relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; di altri contratti tassativamente individuati dalla legge in casi specifici.
Il legislatore ha scelto consapevolmente di sottoporre questi rapporti a registrazione anche quando non sono accompagnati da un atto scritto, per ragioni di gettito e di tracciabilita’. Si tratta infatti di rapporti che durano nel tempo, generano flussi di denaro consistenti e incidono in modo rilevante sulla situazione patrimoniale delle parti. Permettere che restassero del tutto invisibili al Fisco aprirebbe un varco enorme all’evasione.
La conseguenza pratica e’ che la parte interessata non puo’ nascondersi dietro l’assenza di un foglio firmato. Anche un accordo concluso al bar, con due strette di mano e una stretta di chiave, fa nascere il dovere di presentarsi davanti all’agente dell’amministrazione finanziaria entro i termini di legge e di versare l’imposta dovuta.
I contratti verbali tipicamente soggetti a registrazione
Il primo grande blocco riguarda le locazioni e gli affitti di immobili. Rientra qui tutto cio’ che riguarda case di abitazione, appartamenti, stanze, box, magazzini, capannoni, terreni agricoli, negozi e uffici, purche’ situati in Italia. Non conta che le parti abbiano fissato un canone simbolico o un canone di mercato: l’obbligo nasce per il solo fatto di aver costituito un rapporto di godimento a fronte di un corrispettivo.
Il secondo blocco interessa le aziende. Quando un imprenditore individuale cede a un familiare la propria attivita’ senza redigere un atto scritto, oppure quando concede in affitto il complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa, l’operazione e’ rilevante dal punto di vista fiscale anche in assenza di documento. Lo stesso vale per la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento (per esempio un usufrutto) sull’azienda.
Per entrambi i blocchi, la norma richiama in modo esplicito anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe. Significa che, una volta nato il contratto verbale, ogni successiva vicenda modificativa o estintiva del rapporto rientra a sua volta nel perimetro dell’art. 3 e va portata a conoscenza del Fisco.
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
L’inciso “anche tacite” e’ decisivo. La proroga tacita e’ la situazione in cui le parti non manifestano in alcun modo la volonta’ di rinnovare, ma con il loro comportamento concludente (il proprietario continua a incassare, l’inquilino continua a versare e a occupare l’immobile) prolungano nei fatti il rapporto oltre la scadenza pattuita.
In quel momento il contratto, anche se nato verbalmente o anche se gia’ registrato in passato, entra in una nuova fase e fa scattare un autonomo obbligo di registrazione della proroga, con il versamento dell’imposta relativa. Lo stesso ragionamento vale per la cessione del contratto, ad esempio quando l’inquilino lascia il suo posto a un terzo che subentra di fatto pagando il canone, e per la risoluzione, quando le parti decidono di interrompere il rapporto prima della scadenza naturale.
Cinque casi pratici applicati
Caso 1 – Locazione abitativa verbale 4+4
Una contribuente possiede un bilocale in citta’ e decide di affittarlo a uno studente fuori sede. I due si accordano a voce per un canone di 600 euro mensili, durata 4 anni rinnovabili di altri 4. Non viene firmato alcun contratto. Dal punto di vista civilistico l’accordo e’ valido, perche’ la forma scritta per le locazioni abitative non e’ richiesta a pena di nullita’ in tutti i casi.
Dal punto di vista fiscale, pero’, la situazione e’ chiara: si tratta di una locazione di immobile in Italia, dunque rientra nell’art. 3 D.P.R. 131/1986 e va registrata entro 30 giorni dalla data di decorrenza. La parte locatrice deve presentarsi (anche tramite un agente immobiliare incaricato) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare il canale telematico RLI, versare l’imposta di registro (in misura ordinaria del 2% sul canone annuo, salvo opzione per la cedolare secca) e l’imposta di bollo. La mancata registrazione, oltre alle sanzioni, espone al rischio civilistico di nullita’ del contratto previsto dalla legge 311/2004.
Caso 2 – Cessione di azienda familiare verbale
Un commerciante anziano gestisce da decenni una piccola attivita’ di vendita al dettaglio. Decide di trasferire al figlio l’intero complesso aziendale, comprensivo di arredi, magazzino, avviamento e contratto di locazione del negozio. Padre e figlio si accordano verbalmente, senza redigere atto pubblico ne’ scrittura privata autenticata.
Va detto subito che, sotto il profilo civilistico, il trasferimento di azienda richiede la forma scritta ai fini probatori e l’autenticazione delle firme per il deposito al Registro delle imprese. Tuttavia, se le parti hanno dato esecuzione al passaggio (consegna chiavi, voltura licenze, presa in carico di clienti e fornitori), il Fisco considera comunque perfezionato il trasferimento e ne pretende la registrazione ai sensi dell’art. 3. L’imposta di registro si applica con le aliquote previste per le cessioni di azienda, calcolate sui singoli beni in base alla loro natura. Ignorare questo passaggio significa rinviare il problema, perche’ l’amministrazione finanziaria, accertando i comportamenti concludenti, puo’ procedere comunque al recupero d’imposta e all’irrogazione di sanzioni.
Caso 3 – Comodato verbale di immobile
Una madre concede in uso gratuito al figlio sposato un appartamento di sua proprieta’, perche’ la giovane coppia possa abitarvi. Non c’e’ alcun canone, l’accordo e’ puramente verbale, basato sulla fiducia familiare. Si tratta di un comodato d’uso gratuito.
In questo caso l’art. 3 non e’ applicato in modo automatico, perche’ la norma si riferisce ai contratti di locazione e affitto, presupponendo un corrispettivo. Il comodato verbale di beni mobili e immobili e’ soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ossia quando viene esibito davanti all’autorita’ giudiziaria o amministrativa o utilizzato in altri adempimenti. La parte interessata deve tuttavia ricordare che, qualora il comodato venga messo per iscritto (per esempio per ottenere agevolazioni sull’IMU o per dimostrare la disponibilita’ del bene a terzi), scatta l’obbligo di registrazione entro 20 giorni con imposta fissa. La distinzione e’ sottile ma rilevante: nessuna imposta sul canone, ma necessita’ di registrare l’eventuale atto scritto.
Caso 4 – Affitto di fondo rustico verbale
Un proprietario di terreni in zona agricola si accorda a voce con un coltivatore diretto per concedergli in affitto alcuni ettari, in cambio di un canone annuo. Le parti non firmano nulla, fidandosi della parola data e di un rapporto di lunga data.
L’affitto di fondo rustico e’ una locazione di immobile a tutti gli effetti e rientra nel perimetro dell’art. 3. Va dunque registrato. Esiste pero’ una semplificazione importante: per gli affitti di fondi rustici di durata non superiore all’anno, la registrazione puo’ essere effettuata in forma cumulativa, presentando entro il mese di febbraio dell’anno successivo una denuncia che raccoglie tutti i contratti stipulati nell’anno precedente. L’imposta di registro si applica con aliquota dello 0,50% sul canone annuo. Questo regime evita di moltiplicare adempimenti per chi gestisce piu’ contratti agricoli di breve durata, ma non elimina l’obbligo sostanziale di registrazione.
Caso 5 – Rinnovo tacito di locazione commerciale 6+6
Un proprietario aveva regolarmente registrato sei anni prima un contratto di locazione di un negozio, durata 6+6. Allo scadere del primo sessennio nessuna delle due parti invia disdetta. L’inquilino continua a pagare il canone, il proprietario continua ad incassarlo, l’attivita’ prosegue.
Si configura una proroga tacita ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978 sulle locazioni urbane, ma soprattutto ai sensi del nostro art. 3 D.P.R. 131/1986, che richiede la registrazione anche delle proroghe tacite. La parte interessata deve quindi presentare entro 30 giorni dalla scadenza il modello RLI con l’indicazione della proroga e versare nuovamente l’imposta di registro relativa al periodo prorogato (1% sul canone annuo dell’intero sessennio, oppure pagamento anno per anno). Anche se non e’ stata firmata alcuna nuova scrittura, l’obbligo c’e’ e l’omissione e’ sanzionata.
Quando e come registrare
I tempi sono indicati dall’art. 13 del D.P.R. 131/1986: per i contratti verbali soggetti a registrazione il termine ordinario e’ di 30 giorni dalla data in cui il contratto e’ stato concluso o dalla data di decorrenza degli effetti, se anteriore. Per gli affitti di fondi rustici di breve durata vale, come visto, la denuncia cumulativa annuale entro febbraio.
La registrazione si effettua presentando il modello RLI (per le locazioni e affitti di immobili) oppure il modello 69 (per gli altri casi, comprese le cessioni di azienda), accompagnato dal pagamento dell’imposta. Il canale telematico e’ ormai prevalente: chi e’ parte del contratto puo’ agire in proprio dopo aver registrato le proprie credenziali sui servizi dell’Agenzia delle Entrate, oppure puo’ avvalersi di un intermediario abilitato, come l’agente immobiliare che ha curato la trattativa o un soggetto delegato. Per i contratti di importo modesto, alcuni Caf forniscono assistenza nella compilazione.
Il pagamento avviene contestualmente alla registrazione tramite modello F24 elide. Se la parte sceglie la cedolare secca sulle locazioni abitative, l’imposta di registro non si applica per tutta la durata dell’opzione, ma la registrazione resta obbligatoria. Per i contratti di durata pluriennale, la parte puo’ versare l’imposta in un’unica soluzione all’inizio o anno per anno.
Le norme che inquadrano la materia
La cornice giuridica di riferimento e’ costituita da quattro disposizioni del D.P.R. 131/1986. L’art. 3 D.P.R. 131/1986 individua i contratti verbali soggetti a registrazione, perimetrando le tre categorie (locazioni/affitti immobili, trasferimenti/affitti d’azienda, altri casi di legge) e includendo espressamente cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
L’art. 1 stabilisce in via generale che l’imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati. L’art. 9 fissa il principio della solidarieta’ tra le parti: nei contratti verbali rispondono dell’imposta in solido tutte le parti contraenti e, in alcuni casi, anche soggetti terzi che abbiano avuto un ruolo nella stipulazione. L’art. 13 fissa i termini di registrazione: 30 giorni per i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso, 20 giorni per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, regole speciali per gli atti formati all’estero e per gli affitti di fondi rustici di breve durata.
Domande frequenti
Se il contratto e’ solo verbale, come fa il Fisco a conoscerlo?
La domanda e’ ricorrente ed e’ alla base di molte scelte sbagliate. L’amministrazione finanziaria non ha bisogno di un foglio firmato per accertare un contratto verbale. Le strade sono molte: segnalazioni dei vicini o dell’amministratore di condominio, accertamenti incrociati sui consumi di utenze (luce, gas, acqua intestate a chi occupa l’immobile), controlli sui flussi bancari, dichiarazioni rese dalle stesse parti in altri contesti (per esempio nella dichiarazione dei redditi o in una causa civile), informazioni acquisite da agenzie immobiliari. Una volta scoperto il rapporto, la parte non puo’ opporre l’assenza di scrittura: il Fisco ricostruisce il contratto sulla base dei comportamenti concludenti e procede al recupero d’imposta e alle sanzioni.
Cosa succede se non registro un contratto verbale di locazione?
Le conseguenze sono pesanti su piu’ livelli. Sotto il profilo tributario, la parte deve pagare l’imposta evasa, gli interessi e una sanzione che, in caso di omessa registrazione, va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Sotto il profilo civilistico, la legge 311/2004 prevede la nullita’ dei contratti di locazione non registrati: la parte locatrice non puo’ agire per recuperare i canoni non versati, ne’ per ottenere il rilascio dell’immobile sulla base del contratto verbale. La parte conduttrice, di contro, puo’ chiedere al giudice di applicare un canone calmierato. Senza dimenticare il rischio di accertamenti reddituali, perche’ i canoni incassati avrebbero dovuto essere dichiarati come redditi di fabbricati.
Devo affidarmi a un commercialista per registrare un contratto verbale?
No, non e’ obbligatorio. La parte (contribuente, locatore, locatario, cedente o cessionario di azienda) puo’ procedere in autonomia utilizzando il modello RLI o il modello 69 sul portale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ottenute le credenziali Spid, Cie o Cns. In alternativa puo’ incaricare un intermediario abilitato: per le locazioni e’ molto frequente che la registrazione sia curata dall’agente immobiliare che ha gestito la trattativa, oppure da un Caf o da uno studio professionale. La scelta dipende dalla complessita’ del rapporto e dalla dimestichezza della parte con gli strumenti telematici, non da un obbligo di legge.
La proroga tacita va sempre comunicata anche se il contratto era gia’ registrato?
Si’. L’art. 3 D.P.R. 131/1986 e’ esplicito nel richiamare anche le “proroghe anche tacite”. Significa che, alla scadenza del periodo originariamente registrato, se nessuna delle parti invia disdetta e il rapporto prosegue nei fatti, sorge un nuovo obbligo di registrazione della proroga, con relativo versamento d’imposta. Il termine e’ di 30 giorni dalla data in cui la proroga produce effetti. L’omissione e’ una delle violazioni piu’ frequenti, perche’ le parti tendono a pensare che la registrazione iniziale copra l’intera vicenda del contratto. Non e’ cosi’: ogni proroga, anche se nasce dal semplice silenzio delle parti, e’ un evento autonomamente rilevante per il Fisco e va dichiarata.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.