Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Confisca
In vigore dal 04/07/2001
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. ((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) ((49))
Commento
L'articolo 19 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la confisca quale sanzione obbligatoria applicata agli enti con la sentenza di condanna. La norma distingue due regimi: la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato (comma 1) e la confisca per equivalente quando quella diretta risulti impossibile (comma 2). Entrambe le forme mirano a privare l'ente di ogni vantaggio economico riconducibile all'illecito, in coerenza con la logica «crime does not pay» che percorre l'intero impianto del decreto.
Sul piano operativo, la confisca diretta colpisce il bene o la somma che costituisce il prezzo pagato per commissionare il reato o il profitto direttamente conseguito. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede — tutela essenziale per non penalizzare soggetti estranei all'illecito — e la parte del profitto restituibile al danneggiato, che gode di priorità rispetto all'ablazione statale. La confisca per equivalente, invece, è più pervasiva: può raggiungere qualsiasi bene del patrimonio dell'ente, purché di valore corrispondente al profitto non confiscabile direttamente. Il comma 2-bis, introdotto con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale (come l'ex ILVA, caso paradigmatico), introduce un meccanismo speciale che coordina la confisca con le esigenze di continuità produttiva degli impianti, rinviando alla disciplina dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. In tale contesto, il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) assume rilevanza anche rispetto alla confisca: un ente che abbia adottato ed efficacemente attuato il modello può escludere la propria responsabilità e, con essa, qualsiasi sanzione, inclusa quella ablativa. I canali di segnalazione interna (whistleblowing) previsti dal D.Lgs. 24/2023 rappresentano in questo quadro un presidio preventivo che può interrompere l'iter illecito prima che si materializzi il profitto confiscabile. Va precisato che la confisca disciplinata dall'art. 19 D.Lgs. 231/2001 è misura distinta e autonoma rispetto alle misure ablative previste dal D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio, con cui non condivide né i presupposti né le procedure.
Per valutare l'esposizione patrimoniale concreta dell'ente e le strategie di tutela in sede cautelare o di merito, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Confisca diretta del profitto da corruzione
Una società ottiene un appalto pubblico attraverso la corruzione di funzionari (art. 25 D.Lgs. 231/2001). Il profitto — identificato nel margine netto dell'appalto — ammonta a 800.000 euro. Il giudice dispone la confisca diretta di tale somma, deducendo la quota già versata a titolo di risarcimento ai danneggiati. I conti correnti aziendali vengono aggrediti fino a concorrenza del valore residuo.
Caso 2: Confisca per equivalente dopo dispersione del profitto
Un'impresa realizza un profitto illecito di 2 milioni di euro attraverso frodi fiscali che integrano reati presupposto 231. Prima della sentenza, il profitto viene distribuito ai soci o reinvestito in beni di difficile tracciamento. Il giudice dispone la confisca per equivalente: vengono aggrediti immobili, partecipazioni e liquidità dell'ente per complessivi 2 milioni, in sostituzione del profitto non più direttamente confiscabile.
Domande frequenti
La confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 è sempre obbligatoria?
Sì, il comma 1 stabilisce che «è sempre disposta» con la sentenza di condanna. Il giudice non ha discrezionalità sull'an, ma solo sull'individuazione dell'oggetto (prezzo, profitto, equivalente) e sull'entità in relazione alle eccezioni previste (restituzione al danneggiato, diritti dei terzi in buona fede).
Cosa si intende per confisca per equivalente e quando si applica?
Quando non è possibile eseguire la confisca diretta del prezzo o del profitto — perché i beni sono stati occultati, alienati o non individuabili — la confisca può colpire somme di denaro, beni o altre utilità del patrimonio dell'ente di valore equivalente. È una misura di chiusura che rende impossibile per l'ente neutralizzare la sanzione attraverso la dispersione del profitto.
Gli impianti industriali di interesse strategico nazionale possono essere confiscati?
Sì, ma con regole speciali. Il comma 2-bis rinvia all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., che prevede meccanismi di tutela della continuità produttiva (gestione commissariale, vincoli alla dismissione) per evitare che la confisca comprometta la funzionalità di stabilimenti strategici per l'economia nazionale.
Vedi anche