Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 42-bis L. 354/1975 – Traduzioni

    Art. 42-bis L. 354/1975 – Traduzioni

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

    2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.

    3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

    4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

    5. Nelle traduzioni individuali l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all’atto di disporre la traduzione, dall’autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

    6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l’uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
    È vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

    7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l’uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili

  • Art. 34 DPR 445/2000 – Legalizzazione di fotografie

    Art. 34 DPR 445/2000 – Legalizzazione di fotografie

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

    2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

  • Base imponibile asse ereditario: casi pratici art. 8 D.Lgs. 346/1990

    La base imponibile dell’imposta di successione non coincide con il valore lordo dei beni ricevuti: l’art. 8 D.Lgs. 346/1990 stabilisce che si calcola sul valore netto dell’asse ereditario, cioè la differenza tra attivo (beni e diritti del defunto) e passivo (debiti, oneri, spese deducibili). Dopo le novità del D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, la determinazione della base imponibile resta ancorata alla differenza attivo-passivo, ma la riforma ha consolidato l’autoliquidazione e ridefinito alcune regole di valutazione. Capire come si costruisce questo valore netto evita errori in dichiarazione e contestazioni fiscali.

    Il quadro normativo: attivo, passivo e oneri

    L’art. 8 D.Lgs. 346/1990 si combina con altre norme tecniche che dettagliano come valutare i singoli beni. L’attivo ereditario comprende tutti i beni e diritti trasferiti per causa di morte: immobili, partecipazioni societarie, conti correnti, titoli, crediti, aziende, beni mobili registrati. La valutazione segue criteri specifici stabiliti dagli artt. 14-19 D.Lgs. 346/1990: gli immobili al valore catastale rivalutato, le partecipazioni in società non quotate al patrimonio netto contabile, i titoli quotati al valore di Borsa, i crediti al valore nominale.

    Il passivo deducibile è disciplinato dagli artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990 e include i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultanti da atto scritto avente data certa anteriore al decesso. Sono deducibili anche le spese mediche e funerarie, queste ultime entro 1.549,37 euro. Gli oneri imposti agli eredi o ai legatari (es. obbligo di pagare un legato a un terzo) riducono la base imponibile dell’erede gravato e si sommano alla quota del beneficiario dell’onere.

    Criteri di valutazione degli immobili (art. 14)

    Il valore catastale è il criterio più usato perché blocca la base imponibile e mette al riparo da rettifiche dell’Agenzia delle Entrate. Si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti di legge: 110 per abitazioni con benefici prima casa, 120 per fabbricati ordinari di categoria A (esclusi A/10), 140 per uffici A/10 e fabbricati B, 60 per fabbricati C/1 e D, 40,8 per fabbricati C (esclusi C/1). Per i terreni agricoli il moltiplicatore è 90 sul reddito dominicale rivalutato del 25%. Indicare in dichiarazione il valore catastale (anche se inferiore al valore di mercato) preclude rettifiche da parte dell’Ufficio, salvo casi specifici.

    Caso 1 – Eredità con immobili, conto corrente e debiti

    Luca eredita dal padre un appartamento (rendita catastale 800 €, prima casa per il defunto ma non per Luca), un conto corrente di 50.000 € e mobilia. Il defunto aveva un mutuo residuo di 30.000 € risultante da contratto bancario.

    Calcolo attivo: valore catastale immobile = 800 × 1,05 × 120 = 100.800 €; conto corrente = 50.000 €; presunzione mobilia (10% asse ex art. 9) = 15.080 €. Totale attivo: 165.880 €.

    Calcolo passivo: mutuo 30.000 €; spese funerarie 1.549 € (limite massimo deducibile). Totale passivo: 31.549 €.

    Base imponibile: 165.880 − 31.549 = 134.331 €. Essendo Luca figlio del defunto, gode della franchigia di 1.000.000 € per parente in linea retta: nessuna imposta dovuta. Restano però le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’immobile.

    Caso 2 – Eredità con quota SRL e mutuo aziendale

    Marco eredita il 40% di una SRL il cui patrimonio netto contabile risulta da bilancio approvato pari a 800.000 €. Il defunto aveva contratto un mutuo personale di 50.000 € e aveva debiti tributari per 12.000 € da cartelle notificate prima del decesso.

    Calcolo attivo: quota SRL = 40% × 800.000 = 320.000 € (art. 16 D.Lgs. 346/1990 – valore patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio).

    Calcolo passivo: mutuo 50.000 €; debiti tributari 12.000 €; spese funerarie 1.549 €. Totale: 63.549 €.

    Base imponibile: 320.000 − 63.549 = 256.451 €. Marco è figlio: franchigia 1.000.000 €, nessuna imposta. Se invece l’erede fosse stato un nipote ex frater (aliquota 6%, franchigia 100.000 €), l’imposta sarebbe stata: (256.451 − 100.000) × 6% = 9.387 €.

    Caso 3 – Eredità con BTP, azioni e debiti tributari

    Anna eredita dalla zia (nessun parente in linea retta) BTP per 200.000 € nominali (quotazione al 31/12 anno decesso = 98%), azioni Eni per 50.000 € (valore Borsa data decesso), e un conto deposito di 30.000 €. La zia aveva debiti per imposte sui redditi pre-decesso da cartella notificata per 8.000 €.

    Calcolo attivo: BTP = 200.000 × 0,98 = 196.000 € (art. 16 – valore Borsa); azioni = 50.000 €; conto deposito = 30.000 €. Totale: 276.000 €. La presunzione 10% mobilia non si applica perché beni mobili registrati non presenti.

    Calcolo passivo: debiti tributari 8.000 €; spese funerarie 1.549 €. Totale: 9.549 €.

    Base imponibile: 276.000 − 9.549 = 266.451 €. Anna è nipote (figlia del fratello della zia): aliquota 6%, franchigia 100.000 € (regime parenti collaterali fino al 4° grado). Imposta: (266.451 − 100.000) × 6% = 9.987 €.

    Caso 4 – Donazione immobile con vincolo prima casa

    Carla riceve in donazione dalla madre un appartamento (rendita 600 €) gravato da onere: pagare 20.000 € al fratello entro 12 mesi. Carla ha i requisiti prima casa.

    Calcolo attivo: valore catastale = 600 × 1,05 × 110 = 69.300 € (coefficiente prima casa). L’onere a favore del fratello (20.000 €) si sottrae dalla base imponibile di Carla e si somma a quella del fratello (art. 58 D.Lgs. 346/1990 – disciplina parallela donazioni).

    Base imponibile Carla: 69.300 − 20.000 = 49.300 €. Carla è figlia: franchigia 1.000.000 €, nessuna imposta sulla donazione. Imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) ridotte a 200 € ciascuna per prima casa. Il fratello dichiara 20.000 € come donazione indiretta (rientra ampiamente nella sua franchigia).

    Caso 5 – Coacervo donazioni-successioni

    Il coacervo è il meccanismo che impone di sommare alle quote ereditarie il valore delle donazioni ricevute in vita dallo stesso de cuius, al fine di verificare l’erosione della franchigia. Dopo la Cassazione e la riforma D.Lgs. 139/2024 il coacervo successorio classico è stato superato, ma resta rilevante il coacervo donativo per le donazioni multiple e per il consumo della franchigia.

    Giorgio riceve nel 2020 una donazione di 400.000 € dal padre, e nel 2025 eredita 800.000 € dallo stesso padre. La franchigia parente in linea retta è 1.000.000 €. La donazione 2020 ha già eroso 400.000 €: franchigia residua 600.000 €. Sull’eredità 2025: (800.000 − 600.000) × 4% = 8.000 € di imposta. Senza il meccanismo del coacervo donativo, Giorgio avrebbe goduto due volte di una franchigia piena, distorcendo la progressività dell’imposta.

    Quando e come calcolare la base imponibile

    Il calcolo della base imponibile va fatto in sede di dichiarazione di successione, da presentare entro 12 mesi dall’apertura (data del decesso). Dal 2025, con il D.Lgs. 139/2024, vige il sistema di autoliquidazione: l’erede calcola e versa l’imposta principale entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo controllo successivo dell’Agenzia delle Entrate.

    Non serve necessariamente un commercialista per il calcolo: per successioni semplici (un solo immobile, conti correnti, eredi in linea retta sotto franchigia) può occuparsene direttamente l’erede con la dichiarazione precompilata sul portale Entrate, oppure il notaio già incaricato della pubblicazione del testamento o degli atti immobiliari. Per situazioni complesse (partecipazioni societarie, aziende, immobili esteri, beni in trust, debiti contestati) è opportuno affidarsi a un professionista abilitato, ma il valutatore tecnico naturale è il notaio per la parte immobiliare e dichiarativa.

    Tre attenzioni operative: (1) verificare che i debiti abbiano data certa anteriore al decesso e siano documentati (atto scritto, fattura registrata, cartella esattoriale); (2) usare sempre il valore catastale per gli immobili quando possibile, per evitare rettifiche; (3) conservare estratti conto e bilanci societari alla data del decesso per giustificare la valutazione di partecipazioni e crediti.

    Norme di riferimento

    • art. 8 D.Lgs. 346/1990 – base imponibile (attivo meno passivo e oneri)
    • art. 14 D.Lgs. 346/1990 – valutazione immobili e valore catastale
    • artt. 15-19 D.Lgs. 346/1990 – valutazione partecipazioni, titoli, crediti, aziende
    • artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990 – passività deducibili, debiti, spese funerarie
    • art. 22 D.Lgs. 346/1990 – condizioni di deducibilità (data certa, documentazione)
    • D.Lgs. 139/2024 – riforma imposte indirette, autoliquidazione successione, superamento coacervo successorio

    Domande frequenti

    Posso dedurre i debiti del defunto se sono solo verbali?

    No. L’art. 22 D.Lgs. 346/1990 richiede che i debiti risultino da atto scritto con data certa anteriore al decesso (contratto registrato, fattura, cartella, atto pubblico). Debiti solo verbali o ricostruiti a posteriori non sono deducibili. Per i debiti bancari (mutui, finanziamenti) basta il contratto sottoscritto; per debiti privati serve almeno una scrittura privata autenticata o registrata.

    Conviene sempre usare il valore catastale per gli immobili?

    Quasi sempre sì. Il valore catastale è in genere molto inferiore al valore di mercato (anche un terzo o un quarto) e dichiarandolo si preclude la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’unica eccezione è quando l’immobile viene venduto a breve a un prezzo molto superiore: in quel caso il valore dichiarato in successione diventa il costo fiscale di partenza per la futura plusvalenza, e dichiarare valore di mercato può convenire per ridurre la plusvalenza tassabile (regime quinquennale).

    Le spese funerarie sono sempre deducibili?

    Sì, ma con il limite massimo di 1.549,37 euro (art. 24 D.Lgs. 346/1990), indipendentemente dall’importo effettivo. Devono essere documentate da fattura intestata a uno degli eredi o al defunto. Anche le spese mediche degli ultimi sei mesi di vita del defunto sono deducibili senza limiti, purché documentate.

    Cosa è cambiato con il D.Lgs. 139/2024 per la base imponibile?

    La definizione di base imponibile (differenza attivo-passivo) resta invariata. Le principali novità: (1) introduzione generalizzata dell’autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi entro 90 giorni dalla dichiarazione; (2) chiarimenti sui trasferimenti di partecipazioni di controllo (esenzione confermata e ridefinita); (3) superamento del coacervo successorio classico (le donazioni pregresse non si sommano più alla massa ereditaria per applicare l’aliquota progressiva, ma erodono comunque la franchigia). Le aliquote (4% linea retta, 6% fratelli e collaterali, 8% altri) restano confermate.

  • Pubblicità istituzionale degli strumenti di crisi: esempi pratici sull’art. 5-bis CCII

    L’art. 5-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 in recepimento della Direttiva UE 2019/1023, impone al Ministero della giustizia e al Ministero delle imprese e del made in Italy di pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni aggiornate sugli strumenti di emersione precoce della crisi, di regolazione e di esdebitazione, oltre al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. La norma persegue un duplice obiettivo: abbassare le barriere informative per le micro e piccole imprese e diffondere la cultura dell’emersione tempestiva. I casi seguenti mostrano come questo obbligo di trasparenza istituzionale incide sul concreto accesso agli strumenti del Codice.

    Caso 1: micro impresa che individua la composizione negoziata grazie alla sezione informativa

    Tizio gestisce una ditta individuale di lavorazioni meccaniche con tre dipendenti. A inizio anno registra una contrazione del fatturato del 28% e un’esposizione bancaria a breve che inizia a non rinnovarsi. Non ha un legale di fiducia e teme che rivolgersi a un professionista significhi già «entrare in procedura». Consulta il sito istituzionale del Ministero della giustizia e nella sezione dedicata trova la descrizione della composizione negoziata, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e l’elenco delle Camere di commercio competenti.

    Compila autonomamente il test online, ottiene un esito che indica la sussistenza di prospettive di risanamento e solo a quel punto incarica un commercialista per presentare l’istanza alla piattaforma telematica. La sezione informativa prevista dall’art. 5-bis ha funzionato esattamente come voluto dal legislatore europeo: orientamento gratuito prima del contatto con il professionista, riduzione del costo di ingresso e tempestività dell’emersione.

    Caso 2: piattaforma istituzionale non aggiornata e ricorso al professionista

    La società Beta S.r.l., amministrata da Caia, presenta segnali di squilibrio economico-finanziario. Caia accede al sito ministeriale ma la sezione informativa risulta non aggiornata rispetto alle modifiche introdotte dall’ultimo correttivo: i riferimenti normativi sono superati e il test pratico non funziona. Caia, non potendo fare affidamento sulla fonte istituzionale, si rivolge direttamente a un avvocato esperto in crisi d’impresa.

    Il caso evidenzia un limite operativo dell’art. 5-bis: la norma impone l’obbligo di pubblicazione ma non prevede sanzioni dirette per il mancato aggiornamento. La giurisprudenza amministrativa non ha ancora elaborato un orientamento sull’eventuale responsabilità della PA per omessa o tardiva informazione, ma resta fermo che la disponibilità di canali istituzionali aggiornati è condizione di effettività del sistema di emersione precoce voluto dalla Direttiva Insolvency.

    Caso 3: imprenditore agricolo e test pratico online

    Sempronio conduce un’azienda agricola in forma di impresa individuale. Le condizioni climatiche avverse hanno comportato una riduzione del raccolto e l’esposizione verso fornitori di sementi e mangimi è cresciuta oltre il sostenibile. Il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy ospita una pagina dedicata agli strumenti di regolazione della crisi accessibili anche all’imprenditore agricolo, con indicazione delle procedure di sovraindebitamento e dei riferimenti agli OCC (Organismi di Composizione della Crisi).

    Sempronio utilizza il test pratico, scopre che la sua situazione rientra nell’ambito della composizione negoziata e individua l’OCC presso la Camera di commercio territorialmente competente. L’esempio mostra come l’art. 5-bis sia funzionale anche all’imprenditore minore e all’imprenditore agricolo, soggetti tradizionalmente meno «alfabetizzati» rispetto agli strumenti concorsuali e per i quali il costo di una consulenza preventiva sarebbe sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’attività.

    Caso 4: esdebitazione del consumatore informata dal sito ministeriale

    Caia, dipendente con stipendio mensile di 1.400 euro, ha accumulato debiti per circa 38.000 euro dovuti a un finanziamento al consumo e a spese sanitarie straordinarie. Non è imprenditrice e teme di non avere accesso ad alcuno strumento di regolazione. Consulta la sezione informativa del sito del Ministero della giustizia e individua la procedura di esdebitazione del sovraindebitato e quella di esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 CCII.

    Le informazioni pubblicate le consentono di comprendere requisiti, effetti e tempistiche prima di rivolgersi al gestore della crisi presso l’OCC. Il caso conferma che l’obbligo informativo dell’art. 5-bis abbraccia anche le procedure di esdebitazione, e che la trasparenza istituzionale è strumento di tutela del consumatore sovraindebitato, categoria particolarmente esposta ad asimmetrie informative e a circuiti di credito alternativo onerosi.

    Caso 5: PMI che attiva i segnali di allarme grazie alle linee guida pubblicate

    La società Gamma S.r.l., con quindici dipendenti e fatturato di 4 milioni di euro, ha un organo di controllo monocratico. Il sindaco unico, nell’ambito dei doveri di rilevazione dei segnali di crisi, consulta la sezione informativa del sito ministeriale per verificare quali indicatori e quali strumenti raccomandati siano disponibili. Trova le linee guida elaborate dal CNDCEC e i materiali sugli assetti adeguati ex art. 2086 c.c., richiamati anche nei contenuti istituzionali ai sensi dell’art. 5-bis.

    Sulla base di queste indicazioni il sindaco sollecita formalmente l’organo amministrativo a presentare istanza di composizione negoziata. L’esempio mostra come il perimetro informativo dell’art. 5-bis non riguardi soltanto l’imprenditore in difficoltà, ma supporti anche gli organi di controllo nei loro doveri di vigilanza e di segnalazione previsti dagli artt. 14 e 25-octies CCII, contribuendo a costruire un ecosistema di emersione precoce diffuso e accessibile a tutti gli stakeholder coinvolti nella governance dell’impresa.

    Conclusioni operative

    L’art. 5-bis CCII non disciplina una procedura, ma una condizione di accessibilità del sistema. La sua effettività dipende dalla qualità, completezza e aggiornamento dei contenuti pubblicati sui siti istituzionali, oltre che dal corretto funzionamento del test pratico previsto dall’art. 13. Per imprenditori, amministratori e organi di controllo, la sezione informativa ministeriale costituisce il primo presidio gratuito di orientamento e, nella prospettiva del legislatore europeo, lo strumento principale per abbattere le barriere all’emersione tempestiva della crisi d’impresa, in particolare per le micro e piccole imprese e per il debitore consumatore.

  • Art. 24 T.U. Stupefacenti – Utilizzo e distruzione delle sostanze acquisite dallo Stato

    Art. 24 T.U. Stupefacenti – Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

    2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. Torna al sommario

  • Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 – (Delitti contro la personalità individuale)

    Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro la personalità individuale)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

  • Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e…

    Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. ))

  • Diritti inviolabili e doveri di solidarieta: esempi pratici sull’art. 2 della Costituzione

    In sintesi

    • L’art. 2 Cost. riconosce (non concede) i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui sviluppa la sua personalita.
    • Le formazioni sociali tutelate vanno oltre quelle nominate (famiglia, partiti, sindacati): comprendono ogni aggregazione stabile dove si esprime la dignita umana.
    • I doveri di solidarieta politica, economica e sociale sono inderogabili: non possono essere oggetto di rinuncia ne di esonero per accordo privato.
    • La norma dialoga con la CEDU (in particolare artt. 8 e 11) e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), che ne arricchiscono i contenuti applicativi.
    • I casi pratici che seguono mostrano come l’art. 2 operi concretamente: dal riconoscimento di nuove formazioni sociali fino al bilanciamento tra liberta individuale e doveri di contribuzione collettiva.

    Prima degli esempi: la struttura dell’articolo 2

    L’articolo 2 della Costituzione e una norma di confine: si colloca nei Principi fondamentali e funziona come cerniera tra l’individuo e la comunita politica. La formulazione e essenziale ma densa: tre proposizioni che racchiudono l’intera filosofia personalista del costituente.

    La prima proposizione e dichiarativa: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Il verbo non e casuale. Riconoscere significa ammettere l’esistenza di una situazione giuridica preesistente, non crearla. Lo Stato si pone come custode di diritti che hanno una loro radice nella dignita umana, non come fonte di concessione.

    La seconda proposizione individua il luogo della tutela: l’individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita. La sfera privata e quella collettiva sono entrambe protette, perche la personalita umana si forma e si esprime in entrambe.

    La terza proposizione introduce la dimensione del dovere: la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta politica, economica e sociale. Il diritto, in altre parole, non e mai isolato: vive accanto a una responsabilita condivisa.

    Quali sono le formazioni sociali rilevanti

    La Costituzione cita esplicitamente alcune formazioni sociali in articoli specifici: la famiglia (art. 29), le confessioni religiose (artt. 7 e 8), le scuole (art. 33), i partiti (art. 49), i sindacati (art. 39). Ma l’elenco non e tassativo. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto via via nuove forme aggregative: convivenze stabili, associazioni di volontariato, comunita scientifiche, organizzazioni non profit, gruppi di tutela ambientale.

    Il criterio decisivo non e il riconoscimento formale, ma la funzione: ogni aggregazione in cui la persona puo sviluppare un aspetto della propria identita rientra nella tutela dell’art. 2. Cio comporta un riflesso pratico importante: anche soggetti non istituzionali (un comitato di quartiere, un’associazione informale) possono invocare la protezione costituzionale quando il loro funzionamento e ostacolato.

    I doveri inderogabili di solidarieta

    La triade dei doveri (politica, economica, sociale) corrisponde a tre dimensioni della vita repubblicana. La solidarieta politica si traduce nella partecipazione consapevole alle scelte democratiche, nel rispetto delle istituzioni, nella fedelta alla Repubblica (art. 54 Cost.). La solidarieta economica si declina nel concorso alle spese pubbliche secondo capacita contributiva (art. 53 Cost.) e nella funzione sociale della proprieta (art. 42 Cost.). La solidarieta sociale comprende l’assistenza ai piu fragili, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita (art. 32 Cost.).

    L’inderogabilita significa che questi doveri non sono disponibili: nessun accordo privato puo esonerarne il singolo. Cio non vuol dire che siano automatici: richiedono norme attuative e un’attivita interpretativa che ne traduca il principio in regole concrete.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Convivenza stabile come formazione sociale

    Scenario. Tizio e Caia convivono stabilmente da dodici anni, senza matrimonio ne unione civile. Tizio viene ricoverato in terapia intensiva; il regolamento ospedaliero limita le visite ai familiari di sangue e al coniuge. Caia chiede di accedere invocando l’art. 2 Cost.

    Come si legge in pratica. La convivenza stabile rientra a pieno titolo tra le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalita. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente riconosciuto alle unioni di fatto una tutela autonoma, sia pure non identica al matrimonio. In contesti come l’assistenza ospedaliera, il principio di dignita e quello di sviluppo della personalita giustificano un’interpretazione estensiva delle regole interne. Caia puo richiedere l’accesso facendo riferimento alla normativa nazionale (L. 76/2016 sulle convivenze) e al combinato disposto con l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare.

    Documenti. Dichiarazione anagrafica di convivenza, eventuale contratto di convivenza, comunicazioni dell’ospedale, richiesta scritta al direttore sanitario.

    Caso 2 – Obiezione di coscienza e dovere di solidarieta

    Scenario. Sempronio, infermiere in una struttura pubblica, rifiuta per ragioni di coscienza di partecipare a una specifica procedura sanitaria. L’amministrazione gli contesta la violazione dei doveri di servizio.

    Come si legge in pratica. L’art. 2 Cost. tutela la liberta di coscienza come espressione della personalita; al tempo stesso, i doveri inderogabili di solidarieta impongono che il rifiuto non comprometta i diritti altrui. La soluzione passa per il bilanciamento: l’obiezione e legittima se prevista da legge specifica (come accade in materia di interruzione di gravidanza) e organizzata in modo da non lasciare scoperto il servizio. In assenza di copertura normativa, prevale il dovere funzionale. Sempronio puo presentare istanza motivata, ma l’amministrazione deve garantire continuita assistenziale.

    Documenti. Istanza di obiezione con riferimenti normativi, ordine di servizio, verbale di contestazione, eventuale parere del comitato etico aziendale.

    Caso 3 – Associazione di volontariato e riconoscimento pubblico

    Scenario. Un gruppo informale di cittadini si organizza per assistere anziani soli in un quartiere periferico. Il Comune nega la concessione di uno spazio comunale, ritenendo che il gruppo non sia un soggetto giuridico riconosciuto.

    Come si legge in pratica. Il gruppo, pur senza personalita giuridica, costituisce una formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 18 Cost. (liberta di associazione). La Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell’attivita di volontariato, principio confluito nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Il diniego basato sulla sola assenza di forma giuridica e illegittimo: il Comune deve valutare la funzione svolta. Il gruppo puo presentare ricorso al TAR, invocando il principio di sussidiarieta orizzontale (art. 118 Cost.) che impone alle amministrazioni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per attivita di interesse generale.

    Documenti. Statuto o atto costitutivo (anche informale), elenco soci, descrizione delle attivita svolte, istanza di concessione, provvedimento di diniego.

    Caso 4 – Capacita contributiva e solidarieta economica

    Scenario. Caio, lavoratore autonomo, contesta un’addizionale comunale ritenendola sproporzionata rispetto al reddito effettivo. Sostiene che l’imposizione violi la sua liberta economica.

    Come si legge in pratica. L’art. 2 Cost., letto in combinato con l’art. 53 Cost., chiarisce che la contribuzione fiscale non e mera limitazione della liberta individuale: e espressione del dovere inderogabile di solidarieta economica. La proporzionalita resta un limite (il prelievo deve rispettare la capacita contributiva), ma la legittimita del tributo non puo essere contestata sul solo argomento della liberta economica. Caio puo impugnare la cartella se dimostra un vizio specifico (errore di calcolo, doppia imposizione, sproporzione manifesta), ma deve fondare il ricorso su parametri tecnici, non sulla negazione del dovere stesso.

    Documenti. Dichiarazione dei redditi, prospetto di calcolo dell’addizionale, regolamento comunale, ricorso alla Corte di giustizia tributaria con motivi specifici.

    Caso 5 – Diritti inviolabili e Carta dei diritti UE

    Scenario. Tizia, cittadina italiana che lavora in un altro Stato membro UE, lamenta un trattamento amministrativo che ritiene lesivo della sua dignita personale. Si chiede se possa invocare congiuntamente l’art. 2 Cost. e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

    Come si legge in pratica. L’art. 2 Cost. e l’art. 1 CDFUE (dignita umana) condividono la medesima ispirazione personalista. Quando la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione del diritto UE, la Carta si applica direttamente (art. 51 CDFUE); la tutela costituzionale interna resta come ulteriore parametro, secondo il principio del massimo standard di protezione. Tizia puo articolare la difesa su entrambi i piani: la dimensione interna (art. 2 Cost. e art. 3 Cost. sulla pari dignita sociale) e quella sovranazionale (CDFUE e CEDU). In sede giudiziale, il giudice nazionale e tenuto a interpretare la norma interna in modo conforme al diritto dell’Unione.

    Documenti. Atto amministrativo contestato, riferimenti normativi UE pertinenti, eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ricorso al giudice nazionale competente.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 Cost. – principio di eguaglianza formale e sostanziale
    • Art. 13 Cost. – inviolabilita della liberta personale
    • Art. 29 Cost. – la famiglia come societa naturale
    • Art. 32 Cost. – tutela della salute come diritto fondamentale
    • Art. 49 Cost. – liberta di associazione in partiti
    • Art. 53 Cost. – capacita contributiva e progressivita
    • Art. 54 Cost. – fedelta alla Repubblica
    • Art. 118 Cost. – sussidiarieta orizzontale
    • CDFUE artt. 1 e 7 – dignita umana e vita privata e familiare
    • CEDU artt. 8 e 11 – vita privata, familiare e liberta di associazione

    Domande frequenti

    Chi puo invocare l’art. 2 Cost.? Ogni persona fisica presente sul territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza, per i diritti che la Costituzione riferisce all’uomo in quanto tale. Per i diritti riservati al cittadino (es. diritti politici) vale il diverso regime previsto dagli articoli specifici.

    Cosa significa che i diritti sono inviolabili? Significa che non possono essere soppressi o limitati nel loro nucleo essenziale neppure da una legge ordinaria. Eventuali compressioni sono ammesse solo per esigenze costituzionalmente rilevanti e nel rispetto del principio di proporzionalita.

    Le formazioni sociali devono essere riconosciute formalmente? No. La tutela si fonda sulla funzione sostanziale dell’aggregazione, non sulla forma giuridica. Anche gruppi informali stabili rientrano nell’art. 2 quando svolgono un ruolo nello sviluppo della personalita dei loro membri.

    I doveri di solidarieta sono giustiziabili? Si, ma in modo indiretto. La loro attuazione passa per le norme di legge (es. obblighi fiscali, contributivi, civici). Il giudice puo richiamarli come parametri interpretativi e per valutare la legittimita di leggi o atti amministrativi.

    Come si rapporta l’art. 2 Cost. con il diritto UE? L’art. 2 e la CDFUE convivono secondo il principio del massimo standard di tutela: si applica la disciplina piu favorevole alla persona. Nei casi di applicazione del diritto UE, la Carta opera direttamente; in tutti gli altri ambiti, la Costituzione resta il riferimento primario.

    Informazione giuridica di carattere generale. Per situazioni specifiche e consigliato consultare un professionista abilitato.

  • Art. 740 Codice della Navigazione

    Art. 740 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 – Circostanze del reato

    Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanze del reato

    In vigore dal 15/04/2000

    ((1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.)) ((13)) ((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.)) ((13))

    2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ((, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,)) ((il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto,)) , nonché ((quando ricorre)) il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e

    2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

  • Art. 22 L. 300/1970 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sin…

    Art. 22 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

    In vigore dal 20/05/1970

    Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

  • Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 c.c. – Rifiuto della celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

    Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.

    Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.