Autore: Andrea Marton

  • Art. 87 D.Lgs. 174/2016 – Rapporti tra invito a dedurre e citazione

    Art. 87 D.Lgs. 174/2016 – Rapporti tra invito a dedurre e citazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

  • Art. 21 RD 12/1941

    Art. 21 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Contributi pubblici a oratori ed enti religiosi socio-educativi: esempi pratici sul comma 957 della LB 2026

    In sintesi

    • Il comma 957 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 300.000 euro per il solo anno 2026 a favore della Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in Vibo Valentia, per l’ammodernamento dell’oratorio.
    • Si tratta di una norma di micro-finanziamento territoriale a beneficiario nominativo, senza decreti attuativi: l’erogazione avviene direttamente dal capitolo di spesa del Ministero competente al soggetto destinatario.
    • La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222 e dell’Accordo di revisione del Concordato (L. 25 marzo 1985, n. 121), con personalità giuridica iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.
    • L’oratorio è espressamente riconosciuto come struttura di rilevanza sociale dalla L. 1° agosto 2003, n. 206, che attribuisce funzione di prevenzione, accoglienza, formazione ed educazione dei minori e dei giovani.
    • Il contributo ha vincolo di destinazione: la somma può essere impiegata solo per la finalità indicata in legge, con obbligo di rendicontazione documentale e possibile recupero in caso di utilizzo difforme.
    • Il regime fiscale del contributo segue le regole proprie degli enti ecclesiastici e, ove l’attività rientri nelle previsioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), le eventuali sezioni dedicate iscritte al RUNTS possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli ETS.

    Prima degli esempi: perché un contributo di 300.000 euro merita uno schema preciso

    Le leggi di bilancio italiane contengono ogni anno decine di norme «a pioggia» che assegnano contributi a beneficiari nominativi: parrocchie, oratori, associazioni storiche, comitati locali. La somma in valore assoluto è modesta, ma il quadro giuridico che la regola è tutt’altro che banale: si intrecciano rapporto Stato-Chiesa di matrice concordataria, disciplina dei finanziamenti pubblici a enti privati e cornice del Codice del Terzo Settore. Il comma 957 della LB 2026 individua direttamente beneficiario, importo e destinazione, senza decreti attuativi né bandi, ma resta in capo all’ente destinatario l’obbligo di rispettare vincolo di destinazione, rendicontazione e regime fiscale del contributo ricevuto.

    Natura giuridica del beneficiario e cornice concordataria

    La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: opera nell’ordinamento canonico come persona giuridica ai sensi del can. 515 del Codice di Diritto Canonico e ottiene il riconoscimento civile in attuazione dell’art. 7 della Costituzione, dell’Accordo del 1984 (L. 121/1985) e della L. 222/1985, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura. La L. 206/2003 riconosce la funzione sociale degli oratori e costituisce il ponte tra dimensione ecclesiastica e politiche pubbliche: l’oratorio, pur restando struttura della parrocchia, è ente di rilevanza sociale e può essere destinatario di finanziamenti pubblici per finalità educative, aggregative e di prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto del principio di laicità dello Stato.

    Erogazione, vincolo di destinazione e rendicontazione

    Trattandosi di contributo a beneficiario nominato, l’erogazione segue lo schema del trasferimento diretto: il Ministero competente imputa la spesa al capitolo individuato dalla legge e dispone il pagamento sul conto della parrocchia, senza procedure di evidenza pubblica. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale: l’importo può essere utilizzato esclusivamente per la finalità indicata in legge. I principi generali di contabilità pubblica e l’art. 4, c. 6, della L. 537/1993 impongono al beneficiario la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con esibizione di fatture, contratti e collaudi. In caso di utilizzo difforme, l’amministrazione può attivare procedure di recupero, con eventuali profili di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.

    Regime fiscale del contributo e raccordo con il Codice del Terzo Settore

    Il contributo pubblico per un’opera socio-educativa non costituisce corrispettivo per prestazioni di servizi e, in quanto contributo in conto capitale, è di norma escluso da IVA. Sul piano delle imposte dirette, gli enti ecclesiastici seguono le regole dell’art. 73 TUIR e dell’art. 7 della L. 222/1985, che disciplina le attività diverse da quelle di religione e di culto. Se la parrocchia ha costituito una sezione separata iscritta al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le attività di quella sezione beneficiano del regime fiscale degli ETS e i contributi per attività di interesse generale ex art. 5 (educazione, formazione dei giovani) possono concorrere alle agevolazioni degli artt. 79 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

    Caso 1: Tizio parroco e l’accettazione del contributo

    Scenario. Tizio è parroco e legale rappresentante della parrocchia destinataria del contributo ex comma 957. Riceve dal Ministero competente la comunicazione di assegnazione dei 300.000 euro e deve decidere come incardinare la somma nella contabilità dell’ente, in vista dei lavori di ammodernamento dell’oratorio (rifacimento impianti, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione spazi sportivi).

    Come si legge in pratica. Tizio formalizza l’accettazione del contributo con delibera del Consiglio per gli affari economici della parrocchia, previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano richiesta dal can. 1281 per gli atti di straordinaria amministrazione. Apre un sotto-conto dedicato per tracciare entrate e uscite legate al contributo, in modo da preservare il vincolo di destinazione e agevolare la rendicontazione.

    Documenti. Comunicazione ministeriale di assegnazione, delibera del Consiglio affari economici, autorizzazione dell’Ordinario diocesano, attestato di iscrizione al Registro Persone Giuridiche, codice fiscale dell’ente, evidenza del sotto-conto dedicato in contabilità.

    Caso 2: Caia tecnico e il quadro economico dei lavori

    Scenario. Caia è architetto incaricata dalla parrocchia di redigere il progetto di ammodernamento dell’oratorio. Deve costruire un quadro economico coerente con l’importo del contributo pubblico e con le ulteriori risorse messe a disposizione dalla parrocchia, evitando sia il sotto-utilizzo (con rischio di restituzione del residuo) sia il sovra-utilizzo (con esposizione di spese non coperte).

    Come si legge in pratica. Caia articola il quadro economico in lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione (IVA, spese tecniche, imprevisti) e dichiara espressamente la quota a carico del contributo pubblico ex comma 957 e quella a carico della parrocchia. I lavori sono affidati nel rispetto delle regole proprie degli enti ecclesiastici, che non sono pubbliche amministrazioni ai fini del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ma devono comunque garantire trasparenza nella scelta del contraente quando impiegano risorse pubbliche.

    Documenti. Progetto esecutivo, quadro economico, computo metrico estimativo, capitolato speciale, verbale di gara informale tra preventivi, contratto d’appalto, polizze e garanzie, eventuale parere della Soprintendenza se l’edificio è vincolato.

    Caso 3: Sempronio revisore e la rendicontazione al Ministero

    Scenario. Sempronio è revisore contabile incaricato dalla diocesi di assistere la parrocchia nella rendicontazione del contributo ex comma 957. Deve predisporre un rendiconto che dimostri il pieno rispetto del vincolo di destinazione e la regolarità delle spese sostenute, in conformità alle indicazioni del Ministero erogante.

    Come si legge in pratica. Sempronio raccoglie le fatture quietanzate, i contratti con l’impresa esecutrice, i certificati di pagamento del direttore dei lavori, le ricevute dei bonifici e il certificato di regolare esecuzione o collaudo. Costruisce una tabella di raccordo che associa ciascuna spesa al capitolo del quadro economico, evidenzia eventuali economie di gara e le destina secondo quanto consentito dalla norma o, in mancanza, le indica come somme da restituire.

    Documenti. Rendiconto analitico, copia delle fatture e dei bonifici, contratto d’appalto, SAL e certificato di pagamento, certificato di regolare esecuzione, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla destinazione delle somme, relazione del revisore.

    Caso 4: Mevia presidente APS e la sezione ETS dell’oratorio

    Scenario. Mevia è presidente di un’associazione di promozione sociale (APS) costituita all’interno dell’oratorio e iscritta al RUNTS. L’APS gestisce le attività educative e ricreative quotidiane (doposcuola, attività sportiva, animazione estiva) e riceve dalla parrocchia, a seguito del contributo ex comma 957, una quota destinata all’allestimento delle aule del doposcuola.

    Come si legge in pratica. Mevia inquadra la quota ricevuta come contributo per attività di interesse generale ex art. 5, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale). L’APS rispetta i limiti delle attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale se ricorrono le soglie dell’art. 14 e iscrive il contributo nel rendiconto come «proventi da contributi pubblici», beneficiando del regime fiscale degli ETS non commerciali.

    Documenti. Statuto APS, attestazione iscrizione RUNTS, convenzione con la parrocchia per la cessione della quota di contributo, bilancio di esercizio ETS, rendicontazione delle spese a destinazione, eventuale bilancio sociale.

    Caso 5: Calpurnia funzionaria ministeriale e la verifica della rendicontazione

    Scenario. Calpurnia lavora presso l’ufficio del Ministero competente che gestisce i contributi disposti dalla legge di bilancio. Riceve dalla parrocchia il rendiconto del contributo ex comma 957 e deve verificare la coerenza tra somma erogata, spese sostenute e finalità indicata in legge, prima di archiviare la pratica.

    Come si legge in pratica. Calpurnia controlla che le spese rendicontate ricadano integralmente nella categoria «ammodernamento dell’oratorio», verifica la presenza dei documenti giustificativi e la corrispondenza con i bonifici eseguiti, e segnala eventuali scostamenti. In presenza di residui non utilizzati o di spese non ammissibili, redige una proposta di recupero parziale, che viene comunicata all’ente per le controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo, eventualmente impugnabile davanti al giudice amministrativo.

    Documenti. Decreto di assegnazione, mandato di pagamento, rendiconto della parrocchia, verbale di verifica documentale, eventuale richiesta di integrazioni, controdeduzioni dell’ente, proposta di recupero, comunicazione finale al beneficiario.

    Quando chiedere una verifica

    I contributi pubblici nominativi a enti ecclesiastici e oratori intercettano discipline diverse: diritto concordatario, contabilità pubblica, regime fiscale degli enti religiosi e Codice del Terzo Settore. Una verifica può chiarire i confini del vincolo, la rendicontazione e l’iscrizione di una sezione al RUNTS. Su fiscoinvestimenti.it è possibile cercare un esperto in diritto degli enti non profit per inquadrare le proprie esigenze.

    Norme e fonti collegate

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 957.
    • L. 25 marzo 1985, n. 121 – ratifica delle modifiche al Concordato lateranense (Accordo di revisione del 1984).
    • L. 20 maggio 1985, n. 222 – disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero.
    • L. 1° agosto 2003, n. 206 – riconoscimento della funzione sociale degli oratori.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (CTS) e RUNTS.
    • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, art. 10.
    • L. 24 dicembre 1993, n. 537 – misure di finanza pubblica, principi su contributi e rendicontazione.
    • Testi normativi citati su Normattiva.

    Domande frequenti

    Il contributo ex comma 957 LB 2026 richiede un decreto attuativo?
    No. La norma individua direttamente beneficiario, importo e finalità: l’amministrazione competente eroga la somma in attuazione della legge, senza necessità di decreti attuativi o di procedure di evidenza pubblica.

    La parrocchia può destinare il contributo a finalità diverse dall’ammodernamento dell’oratorio?
    No. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale del contributo: l’uso per finalità diverse espone a recupero delle somme e a possibili profili di responsabilità contabile, fermo restando il margine di flessibilità che le amministrazioni riconoscono nelle voci del quadro economico.

    Il contributo è soggetto a IVA o a imposte dirette?
    In quanto contributo in conto capitale per finalità non commerciale, è di norma escluso da IVA e non concorre alla formazione del reddito d’impresa dell’ente ecclesiastico. Il regime di dettaglio dipende dalle attività concretamente svolte e dall’eventuale iscrizione di una sezione al RUNTS.

    L’oratorio deve iscriversi al RUNTS per ricevere il contributo?
    No. L’iscrizione al RUNTS non è condizione di accesso al contributo nominativo. Tuttavia, se la parrocchia costituisce una sezione separata iscritta al RUNTS per le attività dell’oratorio, può beneficiare del regime fiscale degli ETS per le attività di interesse generale.

    Chi controlla l’effettivo impiego del contributo?
    Il controllo spetta al Ministero erogante, che verifica la rendicontazione presentata dal beneficiario. In caso di gravi irregolarità o di danno erariale, restano ferme le competenze della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

  • Art. 5 L. 300/1970 – Accertamenti sanitari

    Art. 5 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Accertamenti sanitari

    In vigore dal 20/05/1970

    Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  • Art. 29 TULPS – Licenza prefettizia per passeggiate militari armate

    Art. 29 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

    Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

    I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

  • Privilegio del credito dello Stato per imposta ipotecaria: casi pratici (art. 8 D.Lgs. 347/1990)

    Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta su iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni nei pubblici registri immobiliari non è un credito chirografario qualsiasi: l’ordinamento gli riconosce un privilegio speciale immobiliare, che si traduce in una posizione poziore nel concorso con gli altri creditori sul medesimo bene. Il riferimento normativo è l’art. 8 D.Lgs. 347/1990, da leggere in combinato con gli artt. 2746-2748 c.c. che disciplinano in generale i privilegi speciali sui beni immobili. Questa guida operativa raccoglie i casi tipici che il contribuente, il debitore espropriato o il creditore concorrente possono incontrare quando il credito erariale per l’imposta ipotecaria viene fatto valere sul bene cui la formalità si riferisce.

    Quadro normativo essenziale

    L’art. 8 D.Lgs. 347/1990 stabilisce che, per il pagamento dell’imposta ipotecaria, lo Stato ha privilegio secondo le norme del codice civile. Il rinvio è agli artt. 2746 e seguenti c.c., che collocano il credito tra i privilegi speciali immobiliari: il privilegio non grava su tutti i beni del debitore, ma esclusivamente sull’immobile cui si riferisce la formalità (iscrizione, rinnovazione, annotazione) per la quale l’imposta è stata applicata. L’art. 1 D.Lgs. 347/1990 individua le formalità soggette al tributo, mentre l’art. 11 chiarisce i soggetti obbligati al pagamento. Il privilegio dello Stato è dunque connesso al fatto generatore del tributo: nasce con la formalità, segue l’immobile e si fa valere nel momento in cui il bene viene aggredito esecutivamente o concorsualmente.

    Natura del privilegio speciale immobiliare

    Il privilegio speciale immobiliare ha tre caratteristiche essenziali. È speciale, perché colpisce un bene determinato e non l’intero patrimonio del debitore. È immobiliare, perché ha ad oggetto un bene immobile. È poziore rispetto ai chirografari e, secondo l’ordine stabilito dal codice civile, può collocarsi prima o dopo altri privilegi e diritti reali di garanzia iscritti sul bene. Il privilegio non si iscrive nei registri immobiliari come l’ipoteca: esiste in forza di legge, è opponibile ai terzi senza pubblicità e si fa valere in sede di distribuzione del ricavato dell’espropriazione. Proprio l’assenza di pubblicità rende fondamentale, per il contribuente e per i creditori concorrenti, sapere che il bene può essere gravato dal privilegio statale anche quando i registri non ne danno notizia.

    Casi pratici

    Caso 1 – Espropriazione forzata con credito statale privilegiato

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia espropriazione immobiliare per recuperare imposte ipotecarie non pagate da un contribuente che aveva iscritto ipoteca a garanzia di un mutuo poi accollato a un terzo. Il bene viene venduto all’asta e il prezzo deve essere distribuito tra il creditore procedente, due creditori intervenuti con ipoteca giudiziale successiva e lo Stato. In sede di progetto di distribuzione, lo Stato fa valere il privilegio speciale immobiliare ex art. 8 D.Lgs. 347/1990: l’esecuzione concerne proprio l’immobile sul quale l’imposta era stata applicata. Il giudice dell’esecuzione, verificata la natura del credito e il nesso con il bene, colloca lo Stato nella graduazione secondo l’ordine dei privilegi speciali immobiliari, prima dei chirografari e nella posizione che gli artt. 2748 e 2780 c.c. assegnano al credito erariale per imposte. Il contribuente espropriato non può opporsi alla sussistenza del privilegio se non contestando il titolo (ad esempio sostenendo che l’imposta non era dovuta o era prescritta).

    Caso 2 – Concorrenza con altri privilegi e con l’ipoteca

    Sullo stesso immobile gravano un’ipoteca volontaria iscritta da una banca, un privilegio speciale per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. e il privilegio dello Stato per imposta ipotecaria ex art. 8 D.Lgs. 347/1990. Venduto il bene, il giudice dell’esecuzione applica l’ordine dei privilegi previsto dal codice civile: le spese di giustizia sono prededotte, l’ipoteca volontaria si colloca secondo la data di iscrizione, il privilegio dello Stato per imposta ipotecaria entra nella graduazione dei privilegi speciali immobiliari secondo le regole degli artt. 2748 e 2780 c.c. Se il ricavato non basta a soddisfare tutti, lo Stato può comunque incassare integralmente prima dei chirografari ma il suo grado dipende dal rapporto con l’ipoteca preesistente: in molti casi l’ipoteca iscritta in epoca anteriore al fatto generatore del privilegio prevale, mentre per le imposte sui trasferimenti il legislatore stabilisce regole specifiche. Il creditore ipotecario insoddisfatto può chiedere la verifica del progetto, allegando documenti che attestino la priorità della propria iscrizione rispetto al sorgere del credito erariale.

    Caso 3 – Cancellazione dell’ipoteca dopo il pagamento del credito privilegiato

    Un contribuente paga integralmente l’imposta ipotecaria contestata, comprensiva di sanzioni e interessi, e chiede all’Agenzia delle Entrate il rilascio della quietanza al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca legale che il Fisco aveva nel frattempo iscritto a garanzia del medesimo credito (ipoteca diversa dal privilegio: l’ipoteca legale è iscritta nei registri ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973). Con la quietanza, l’ente impositore consente la cancellazione dell’ipoteca; il privilegio speciale, invece, si estingue automaticamente con il pagamento del tributo, senza necessità di alcuna formalità presso la conservatoria, proprio perché non era iscritto. Il contribuente che intende rivendere l’immobile può così esibire al notaio rogante la sola quietanza di pagamento, mentre per la cancellazione dell’ipoteca occorrerà l’apposita nota di cancellazione. Il Fisco non può rifiutare il rilascio della quietanza una volta incassato il dovuto.

    Caso 4 – Opposizione del debitore alla pretesa privilegiata

    Un erede riceve un avviso di liquidazione per imposta ipotecaria su una formalità di voltura connessa a una successione, con preavviso di iscrizione di privilegio sull’immobile ereditato. L’erede ritiene che l’imposta sia stata calcolata su una base superiore a quella reale (immobile valutato in eccesso) e propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Contestualmente chiede la sospensione cautelare dell’atto. Il privilegio segue le sorti del credito sottostante: se la Corte annulla, totalmente o parzialmente, l’avviso, il privilegio dello Stato viene meno o si riduce proporzionalmente. Se invece il contribuente non impugna nei termini, l’atto diventa definitivo e il privilegio si consolida; in sede esecutiva il debitore potrà far valere solo vizi sopravvenuti (pagamento, prescrizione, transazione) attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

    Caso 5 – Surroga del coobbligato che paga

    Su un immobile in comproprietà tra due fratelli, l’Agenzia delle Entrate iscrive privilegio per imposta ipotecaria non pagata da uno solo dei coobbligati. Per evitare l’espropriazione, l’altro fratello paga integralmente il debito al Fisco. Avendo estinto un’obbligazione solidale, il coobbligato pagatore si surroga nei diritti dello Stato per la quota di rispettiva pertinenza dell’altro debitore, ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c., subentrando nello stesso privilegio speciale immobiliare ex art. 2843 c.c. e nelle garanzie accessorie. Potrà quindi agire in regresso contro il fratello inadempiente con la stessa posizione poziore che spettava all’erario, fino a concorrenza della quota di propria spettanza. La surroga è automatica: occorre però conservare la quietanza dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il pagamento, e i documenti che provano la natura solidale dell’obbligazione tributaria.

    Quando rileva nella pratica

    Il privilegio dello Stato per imposta ipotecaria assume rilievo concreto in tre momenti. In sede di acquisto immobiliare: il futuro acquirente, attraverso l’Agenzia delle Entrate, può verificare lo stato dei carichi pendenti sull’immobile, ma il privilegio in sé non risulta dai registri immobiliari e va indagato chiedendo al venditore certificazione dei pagamenti e quietanze, anche se generalmente il rischio è circoscritto. In sede di espropriazione forzata: chi promuove o subisce un’esecuzione su un immobile deve aspettarsi che lo Stato possa intervenire facendo valere il privilegio sull’imposta ipotecaria applicata a formalità precedenti non pagate, ottenendo collocazione poziore rispetto ai chirografari. In sede successoria: l’erede che accetta beni immobili è tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria sulle formalità connesse, e l’eventuale inadempimento espone il bene al privilegio. In tutti questi scenari il contribuente, l’erede o l’acquirente devono dialogare con l’Agenzia delle Entrate (e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la fase di recupero coattivo), non con il notaio, che esaurisce il proprio ruolo nella stipula dell’atto e nella verifica della regolarità formale.

    Norme rilevanti

    Art. 8 D.Lgs. 347/1990 – riconosce allo Stato il privilegio per il credito relativo all’imposta ipotecaria, secondo le norme del codice civile. Art. 1 D.Lgs. 347/1990 – individua le formalità (iscrizioni, rinnovazioni, annotazioni) soggette al tributo. Art. 11 D.Lgs. 347/1990 – individua i soggetti obbligati al pagamento. Art. 2746 c.c. – definisce il privilegio come la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della loro causa. Art. 2747 c.c. – distingue privilegi generali e speciali, mobiliari e immobiliari. Art. 2748 c.c. – disciplina il rapporto tra privilegi e diritti reali di garanzia, stabilendo i criteri di prevalenza. Art. 2780 c.c. – colloca i crediti dello Stato per imposte nell’ordine dei privilegi speciali immobiliari. L’art. 615 c.p.c. fornisce lo strumento processuale per contestare in sede esecutiva la sussistenza del credito o del privilegio.

    Domande frequenti

    Il privilegio dello Stato sull’imposta ipotecaria deve essere iscritto nei registri immobiliari?

    No. Il privilegio speciale immobiliare ex art. 8 D.Lgs. 347/1990 nasce dalla legge e non richiede pubblicità nei registri immobiliari. Diverso è il caso dell’ipoteca legale che l’Agenzia può iscrivere a garanzia del credito ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973: l’ipoteca legale, sì, va iscritta e risulta dai registri. Il privilegio, invece, si fa valere in sede di esecuzione anche senza pubblicità preventiva.

    Il privilegio prevale sempre sull’ipoteca volontaria del creditore privato?

    Non necessariamente. La prevalenza dipende dall’ordine stabilito dagli artt. 2748 e 2780 c.c. e dal momento in cui le rispettive garanzie sono sorte. Un’ipoteca volontaria iscritta prima del sorgere del credito erariale per imposta ipotecaria può, in determinate ipotesi, prevalere; in altre il privilegio statale ha collocazione anteriore. La graduazione concreta viene effettuata dal giudice dell’esecuzione nel progetto di distribuzione, sulla base dei titoli depositati.

    Pagando l’imposta ipotecaria si estingue automaticamente il privilegio?

    Sì. Il privilegio è accessorio al credito tributario: pagato integralmente quest’ultimo, comprensivo di sanzioni e interessi, il privilegio si estingue automaticamente, senza necessità di alcuna cancellazione formale presso i registri (proprio perché non era stato iscritto). È sufficiente conservare la quietanza rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, da esibire in caso di future contestazioni o di trasferimento del bene.

    Posso impugnare l’avviso di liquidazione che dà origine al credito privilegiato?

    Sì. L’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. L’eventuale annullamento, totale o parziale, fa venir meno o riduce in misura corrispondente il credito erariale e, di conseguenza, il privilegio. Se l’atto diventa definitivo per mancata impugnazione, in sede esecutiva si potranno far valere solo i vizi sopravvenuti (pagamento, prescrizione, transazione) attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

    Vedi anche: Titoli di Stato e obbligazioni, art. 2 D.Lgs. 347/1990 e Imposta ipotecaria e catastale.

  • Art. 83 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti

    Art. 83 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.

    2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

    3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

    4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.

  • Art. 5 L. 68/1999 – Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

    Art. 5 L. 68/1999 – Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

    2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo

    3. Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

    5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

    6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

    7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

    8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’ articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. 8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6. 8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

  • Art. 766 Codice della Navigazione – Rilascio del certificato di navigabilità

    Art. 766 Codice della Navigazione – Rilascio del certificato di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.

  • Art. 57 DPR 230/2000 – Peculio

    Art. 57 DPR 230/2000 – Peculio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

    2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

    3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.

    4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.

    5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.

    6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

    7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di strumenti , oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

    8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.

    9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

    10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.

    11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.

    12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

    13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.

  • Reati italiani commessi all’estero: esempi pratici sull’art. 7 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 7 c.p. estende la giurisdizione italiana a cinque ipotesi tassative di reato commesso all’estero, a prescindere dalla cittadinanza dell’autore.
    • Si applica incondizionatamente: non occorrono richiesta del Ministro, doppia incriminazione né presenza del reo nel territorio dello Stato.
    • Le ipotesi coprono delitti contro la personalità dello Stato, contraffazione di sigillo statale e di monete italiane, falsità in atti pubblici italiani e reati di pubblici ufficiali italiani contro la pubblica amministrazione.
    • Il numero 5 dell’art. 7 c.p. opera come clausola aperta che recepisce convenzioni internazionali (criminalità organizzata, corruzione, terrorismo) e leggi speciali.
    • La norma esprime il principio di difesa (nn. 1-3) e di personalità attiva qualificata (n. 4), in deroga al criterio di territorialità dell’art. 6 c.p.
    • Per la consegna dell’indagato si attivano il mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005) o l’estradizione fondata su convenzioni bilaterali e multilaterali.
    • Il divieto di bis in idem transnazionale (art. 54 Convenzione di Schengen) e l’art. 11 c.p. regolano i rapporti con eventuali processi già celebrati all’estero.

    Prima degli esempi: il principio di difesa

    L’art. 7 c.p. rappresenta la principale espressione del cosiddetto principio di difesa: lo Stato italiano ha un interesse diretto a perseguire fatti che offendono beni giuridici di primaria importanza (sovranità, integrità istituzionale, fede pubblica, corretto esercizio delle funzioni pubbliche), anche quando la condotta si svolge interamente oltre confine. La territorialità pura, da sola, sarebbe insufficiente a tutelare interessi che possono essere aggrediti dall’estero.

    Il regime è di extraterritorialità incondizionata: a differenza degli artt. 9 c.p. e 10 c.p., non rilevano la presenza del reo in Italia, la doppia incriminazione né la richiesta del Ministro della Giustizia. Il giudice italiano ha giurisdizione automatica e applica la legge italiana, anche se nello Stato in cui il fatto è stato commesso quel comportamento non costituisce reato.

    Le cinque ipotesi tassative

    L’elenco dell’art. 7 c.p. è chiuso e di stretta interpretazione: i delitti contro la personalità dello Stato (nn. 1, richiamando gli artt. 241 ss. c.p.); la contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (n. 2); la falsificazione di monete aventi corso legale in Italia, di carte di pubblico credito o valori bollati italiani (n. 3); i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (n. 4); ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana (n. 5).

    Cooperazione internazionale: MAE ed estradizione

    Una volta affermata la giurisdizione, occorre assicurarsi la persona dell’indagato. Per gli Stati dell’Unione europea opera il mandato d’arresto europeo, decisione quadro 2002/584/GAI recepita dal D.Lgs. 22 settembre 2005, n. 69: procedura giurisdizionalizzata, abolizione del controllo di doppia incriminazione per 32 categorie di reato, termini stringenti per la consegna. Per gli Stati terzi si segue la disciplina dell’estradizione di cui agli artt. 696 ss. c.p.p., integrata da convenzioni bilaterali e dalla Convenzione europea di estradizione del 1957.

    Caso 1: Tizio contraffà euro in Svizzera

    Scenario. Tizio, cittadino italiano, allestisce in Canton Ticino una tipografia clandestina e produce banconote da 50 euro destinate al mercato italiano. La condotta di stampa, custodia e prima cessione si svolge interamente in territorio svizzero; le banconote vengono poi introdotte in Italia da terzi corrieri.

    Come si legge in pratica. La contraffazione di moneta italiana avente corso legale rientra espressamente nell’art. 7 n. 3 c.p. La legge penale italiana si applica incondizionatamente: è irrilevante che l’intera condotta materiale si sia svolta in Svizzera, irrilevante la doppia incriminazione e irrilevante che il fatto sia già oggetto di indagine elvetica. Il giudice italiano ha giurisdizione diretta; la consegna di Tizio si chiede tramite estradizione sulla base della Convenzione europea del 1957 (la Svizzera non aderisce al MAE).

    Documenti. Sequestri di banconote false in Italia, perizie tecniche della Banca d’Italia, atti di rogatoria internazionale con le autorità svizzere, eventuale richiesta di estradizione del Ministro della Giustizia, segnalazione Interpol.

    Caso 2: Caio attacca dall’estero un sistema informatico statale

    Scenario. Caio, cittadino albanese residente a Tirana, sferra un attacco informatico mirato ai server del Ministero dell’Interno italiano per esfiltrare documenti riservati relativi alla sicurezza nazionale. L’autore non è mai entrato in Italia.

    Come si legge in pratica. La condotta integra un delitto contro la personalità dello Stato riconducibile agli artt. 241 ss. c.p., ipotesi richiamata dall’art. 7 n. 1 c.p. La legge penale italiana si applica anche allo straniero che agisce all’estero, senza necessità di presenza nel territorio nazionale né di richiesta del Ministro. La giurisdizione è immediata. Per la consegna dell’indagato si attivano accordi bilaterali Italia-Albania e, se Caio si spostasse in uno Stato UE, un MAE emesso dall’autorità giudiziaria italiana.

    Documenti. Log dei sistemi attaccati, perizie informatiche del CNAIPIC, segnalazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, atti di cooperazione con le autorità albanesi, richieste di conservazione preventiva dei dati ai sensi della Convenzione di Budapest (legge 18 marzo 2008, n. 48).

    Caso 3: Sempronio aggredisce il console italiano a Marsiglia

    Scenario. Sempronio, cittadino francese, durante una cerimonia ufficiale percuote il console generale d’Italia a Marsiglia, cagionandogli lesioni personali mentre il diplomatico sta esercitando funzioni di rappresentanza dello Stato italiano.

    Come si legge in pratica. L’art. 7 n. 4 c.p., secondo l’interpretazione consolidata, estende la legge italiana ai delitti commessi all’estero da chiunque in danno del pubblico ufficiale italiano nell’esercizio delle funzioni, perché l’offesa colpisce il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche dello Stato. Si procede in Italia anche senza richiesta del Ministro e a prescindere dall’eventuale procedimento francese. La consegna di Sempronio, cittadino UE, avverrebbe tramite mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005).

    Documenti. Verbale dell’autorità consolare, referto sanitario, comunicazione formale alla Procura italiana competente (Roma, foro del Ministero degli Esteri), atti del procedimento francese acquisiti per rogatoria, eventuale MAE.

    Caso 4: Mevio pubblico ufficiale corrotto a Bruxelles

    Scenario. Mevio, diplomatico italiano in servizio presso la Rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles, riceve da un imprenditore una somma di denaro in cambio di informazioni riservate sulle posizioni negoziali italiane in seno al Consiglio dell’Unione europea. La consegna del denaro avviene in un ristorante belga, le informazioni vengono trasmesse via e-mail dalla sede di Bruxelles.

    Come si legge in pratica. La condotta integra il delitto di corruzione del pubblico ufficiale italiano (artt. 318-319 c.p.) ed è punita dalla legge italiana ai sensi dell’art. 7 n. 4 c.p., che copre i reati commessi da pubblici ufficiali italiani all’estero con abuso dei poteri o violazione dei doveri funzionali. L’extraterritorialità serve a evitare che la lontananza dal suolo nazionale diventi schermo per condotte illecite. Si procede in Italia incondizionatamente.

    Documenti. Atti del Ministero degli Esteri, intercettazioni autorizzate, tracce bancarie del versamento, comunicazioni via e-mail acquisite con cooperazione belga, segnalazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria), eventuale MAE qualora Mevio rientri in Italia prima della contestazione formale o si renda irreperibile.

    Caso 5: Calpurnia, falsità in atto pubblico italiano formato all’estero

    Scenario. Calpurnia, cittadina rumena, falsifica all’estero una procura speciale notarile italiana, redatta in apparenza dinanzi a un notaio italiano, e la utilizza in Italia per vendere fraudolentemente un immobile altrui. La condotta materiale di formazione del documento falso si svolge interamente in Romania.

    Come si legge in pratica. La falsità in atto pubblico italiano, anche se materialmente realizzata all’estero, rientra nelle ipotesi richiamate dall’art. 7 c.p. e dalle disposizioni speciali in materia di falsità documentali. Il bene tutelato è la fede pubblica nazionale: la legge italiana si applica anche allo straniero che agisce all’estero, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Per la consegna di Calpurnia si attiverà un MAE diretto alle autorità romene.

    Documenti. Atto falso sequestrato in Italia, perizia grafica e documentale, verifiche presso il Consiglio Notarile, atti di rogatoria con la Romania, MAE, eventuale provvedimento di sequestro preventivo dell’immobile.

    Coordinamento con bis in idem e art. 11 c.p.

    Quando lo stesso fatto è già stato giudicato all’estero, occorre coordinarsi con il divieto di bis in idem transnazionale: per gli Stati dell’area Schengen, l’art. 54 della Convenzione di applicazione impedisce un secondo processo per gli stessi fatti già oggetto di sentenza definitiva. Tuttavia, l’art. 11 c.p. consente eccezionalmente il rinnovamento del giudizio nei casi previsti dall’art. 7 c.p. su richiesta del Ministro della Giustizia, in considerazione della peculiarità degli interessi nazionali coinvolti. La giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE, sezione Schengen) ha chiarito che la rinnovata persecuzione è ammessa solo in presenza di precisi presupposti, e va valutata caso per caso.

    Quando chiedere una verifica

    Le questioni di giurisdizione penale extraterritoriale incidono direttamente sulla competenza del giudice, sulla validità delle prove acquisite all’estero, sui rapporti con eventuali procedimenti paralleli e sull’applicabilità del bis in idem. Per analisi puntuali su singoli casi (in particolare quando convivono procedimenti aperti in più Stati, o quando si valuta una richiesta di trasferimento del procedimento), è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto penale internazionale e cooperazione giudiziaria.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 c.p. — obbligatorietà della legge penale
    • Art. 6 c.p. — reati commessi nel territorio dello Stato
    • Art. 7 c.p. — reati commessi all’estero
    • Art. 8 c.p. — delitto politico commesso all’estero
    • Art. 9 c.p. — delitto comune del cittadino all’estero
    • Art. 10 c.p. — delitto comune dello straniero all’estero
    • Art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio
    • Art. 12 c.p. — riconoscimento delle sentenze penali straniere
    • Artt. 241 ss. c.p. — delitti contro la personalità dello Stato
    • D.Lgs. 22 settembre 2005, n. 69 — mandato d’arresto europeo (Normattiva)
    • Legge 18 marzo 2008, n. 48 — ratifica Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica
    • Convenzione europea di estradizione, Parigi 13 dicembre 1957
    • Convenzione di Schengen, art. 54 — ne bis in idem transnazionale
    • Artt. 696 ss. c.p.p. — rapporti giurisdizionali con autorità straniere

    Domande frequenti

    1. La legge italiana si applica davvero anche se il reato è stato commesso interamente all’estero?
    Sì, nelle cinque ipotesi tassative previste dall’art. 7 c.p. L’applicazione è incondizionata: non rilevano la cittadinanza dell’autore, la presenza in Italia, la richiesta del Ministro della Giustizia né la doppia incriminazione. Il giudice italiano ha giurisdizione automatica e applica la legge italiana, anche se lo Stato estero non punisce quel comportamento.

    2. Che differenza c’è tra l’art. 7 e gli artt. 9-10 c.p.?
    L’art. 7 c.p. copre cinque ipotesi tassative di reati che offendono interessi qualificati dello Stato italiano (sicurezza, fede pubblica monetaria, funzioni pubbliche): si applica incondizionatamente. Gli artt. 9 e 10 c.p. disciplinano i delitti comuni commessi all’estero dal cittadino italiano (art. 9) o dallo straniero (art. 10) e richiedono condizioni di procedibilità come la presenza del reo in Italia, una pena minima edittale o la richiesta del Ministro della Giustizia.

    3. Come si può arrestare in Italia chi ha commesso il reato all’estero?
    La consegna dell’indagato avviene tramite cooperazione internazionale. Negli Stati UE opera il mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005): procedura veloce e giurisdizionalizzata. Negli Stati terzi si segue la disciplina dell’estradizione (artt. 696 ss. c.p.p.) e le convenzioni bilaterali o multilaterali. Per i 32 reati più gravi indicati dalla decisione quadro 2002/584/GAI il MAE non richiede neppure la verifica della doppia incriminazione.

    4. Se l’imputato è già stato giudicato all’estero, l’Italia può processarlo di nuovo?
    In linea generale opera il divieto di bis in idem transnazionale (art. 54 Convenzione di Schengen, area UE). L’art. 11 c.p. consente però, nei casi previsti dall’art. 7, il rinnovamento del giudizio in Italia, su richiesta del Ministro della Giustizia, in considerazione della specialità degli interessi tutelati. La Corte di giustizia UE ha precisato i limiti di tale facoltà alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali.

    5. Il numero 5 dell’art. 7 c.p. cosa aggiunge alle prime quattro ipotesi?
    È una clausola aperta che consente all’ordinamento di estendere la giurisdizione italiana ad altri reati previsti da speciali disposizioni di legge o da convenzioni internazionali. Vi rientrano, ad esempio, gli obblighi nascenti dalle convenzioni ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e contro la corruzione, gli strumenti europei di cooperazione giudiziaria penale e le leggi speciali in materia di terrorismo. Il numero 5 garantisce flessibilità senza violare il principio di legalità.

  • Art. 41 Reg. (UE) 2022/2065 – Funzione di controllo della conformità

    Art. 41 Reg. (UE) 2022/2065 – Funzione di controllo della conformità

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.

    2. L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi assicura che i responsabili della conformità siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi assicura che il capo della funzione di controllo della conformità sai un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità. Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 34 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione. Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

    3. I responsabili della conformità hanno i compiti seguenti:

    a) collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

    b) assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 34 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35;

    c) organizzare e sovrintendere alle attività del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi relative alle revisioni indipendenti a norma dell'articolo 37;

    d) informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

    e) monitorare la conformità del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

    f) se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

    4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.

    5. L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34.

    6. L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 34 ai quali la piattaforma online di dimensioni molto grandi o il motore di ricerca online di dimensioni molto grandi sono o potrebbero essere esposti.

    7. L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e provvede affinché siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati in conformità dell'articolo 34.