Autore: Andrea Marton

  • Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 – Marcatura CE

    Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 – Marcatura CE

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n, 765/2008.

    2. Per i sistemi di IA ad alto rischio forniti digitalmente è utilizzata una marcatura CE digitale soltanto se è facilmente accessibile attraverso l'interfaccia da cui si accede a tale sistema o tramite un codice leggibile meccanicamente o altri mezzi elettronici facilmente accessibili.

    3. La marcatura CE è apposta sul sistema di IA ad alto rischio in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del sistema di IA ad alto rischio, il marchio è apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi.

    4. Ove applicabile, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 43. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest'ultimo, dal fornitore o dal rappresentante autorizzato del fornitore. Il numero d'identificazione è inoltre indicato in tutto il materiale promozionale in cui si afferma che il sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti per la marcatura CE.

    5. Se i sistemi di IA ad alto rischio sono disciplinati da altre disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono anch'esse l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che i sistemi di IA ad alto rischio soddisfano anche i requisiti delle altre normative in questione.

  • Casi pratici applicati: art. 24 Cost. (azione, difesa, patrocinio)

    L’art. 24 Cost. non è una formula astratta: è il cardine che permette a chiunque di entrare in un’aula di giustizia per far valere un proprio diritto o difendersi da un’accusa. Tutela quattro situazioni concrete: la possibilità di agire per i propri diritti soggettivi e interessi legittimi, l’inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del processo, il patrocinio a spese dello Stato per chi non ha mezzi sufficienti e la riparazione degli errori giudiziari. In questa guida si vedono i casi pratici più ricorrenti – dal lavoratore licenziato al cittadino che ricorre al TAR – e si spiega come ciascuno di questi presìdi entra effettivamente in gioco.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 24 della Costituzione fissa un principio semplice e potente: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». La norma è poi articolata in quattro commi che corrispondono ad altrettanti diritti fondamentali. Il primo riconosce il diritto di azione, ovvero la possibilità per chiunque di rivolgersi a un giudice. Il secondo afferma che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il terzo prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, attuato dalla legge 217/1990 e oggi dal d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia). Il quarto comma impone allo Stato di riparare gli errori giudiziari.

    Questi quattro pilastri si intrecciano con altre norme cruciali: l’art. 111 Cost. sul giusto processo (contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata) e l’art. 6 CEDU sul fair trial, che la Corte europea dei diritti dell’uomo applica anche ai procedimenti civili e amministrativi. Sul piano processuale, il codice di procedura civile, quello di procedura penale (in particolare l’art. 629 c.p.p. sulla revisione) e il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) traducono in regole operative l’art. 24.

    Diritto di agire e diritto di difesa: due facce

    Il diritto di agire e quello di difesa sembrano simmetrici ma operano in modo diverso. Agire significa prendere l’iniziativa: presentare una citazione, un ricorso, una denuncia-querela, un’opposizione. Difendersi significa rispondere a una pretesa altrui in modo effettivo, con tempi adeguati per preparare la replica, conoscenza degli atti, possibilità di prova contraria e assistenza tecnica.

    Per la Corte costituzionale entrambi i diritti devono essere effettivi, non solo formali. Una difesa è effettiva quando l’interessato può conoscere tempestivamente l’accusa o la domanda, avere accesso al fascicolo, disporre di un difensore di fiducia (o d’ufficio quando il difensore tecnico è obbligatorio), interrogare i testimoni e impugnare la decisione sfavorevole. Il doppio grado di giurisdizione – appello e poi Cassazione – non è imposto direttamente dall’art. 24, ma è il sistema scelto dall’ordinamento per dare concretezza al controllo sulla decisione.

    Patrocinio a spese dello Stato

    Il terzo comma dell’art. 24 garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». In pratica: chi non ha redditi sufficienti non deve rinunciare al processo. La legge 30 luglio 1990 n. 217 ha introdotto il patrocinio in materia penale; oggi la disciplina organica si trova nel d.P.R. 115/2002, esteso a civile, amministrativo, tributario e affari di volontaria giurisdizione.

    La soglia è ancorata al reddito imponibile annuo dichiarato dall’interessato e dai familiari conviventi. Nel 2024 il limite è stato aggiornato a circa 12.838 euro (importo periodicamente rivalutato con decreto interministeriale). Per il penale, la soglia si innalza se vi sono familiari a carico. La domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente (per il civile e amministrativo) o al magistrato procedente (per il penale), con autocertificazione dei redditi e indicazione delle ragioni della causa.

    Caso 1 – Lavoratore licenziato che chiede patrocinio in causa di lavoro

    Situazione. Marco, magazziniere con reddito 2023 pari a 11.500 euro lordi, riceve un licenziamento disciplinare che ritiene ingiusto. Vuole impugnarlo davanti al Tribunale del lavoro ma teme i costi di avvocato e contributo unificato.

    Strumento attivabile. Patrocinio a spese dello Stato in sede civile (artt. 74 ss. d.P.R. 115/2002). Marco presenta istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati con copia dei redditi familiari, indicazione dell’avvocato scelto e descrizione sintetica della controversia. Il Consiglio decide entro 10 giorni; se ammette, lo Stato anticipa onorari e spese.

    Esito tipico. Se i redditi sono sotto soglia e la pretesa non è manifestamente infondata, l’ammissione è quasi automatica. Marco impugna il licenziamento senza esborsi: spese e compenso saranno liquidati al difensore direttamente dal giudice. Se vince e il datore di lavoro è condannato alle spese, lo Stato recupera le somme dal soccombente.

    Caso 2 – Imputato non abbiente in un processo penale

    Situazione. Luca è imputato per furto aggravato. Disoccupato da otto mesi, non ha mezzi per pagare un difensore di fiducia. Sa che gli verrà nominato un avvocato d’ufficio ma teme di doverlo poi rimborsare.

    Strumento attivabile. Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, da chiedere al giudice procedente (GIP, Tribunale o Corte d’appello). Diverso dalla mera difesa d’ufficio: con il patrocinio l’imputato non paga nemmeno l’onorario del difensore d’ufficio. Si può scegliere comunque un legale di fiducia purché iscritto nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio (presso ciascun Consiglio dell’Ordine).

    Esito tipico. Ammissione con decreto del giudice; l’avvocato presenta poi istanza di liquidazione al termine del grado di giudizio. In caso di condanna, l’imputato non perde il beneficio salvo che emerga successivamente un reddito superiore alla soglia. La revoca è possibile, ma sempre con provvedimento motivato.

    Caso 3 – Vittima di reato che si costituisce parte civile

    Situazione. Anna, vittima di lesioni personali volontarie, vuole partecipare al processo penale contro l’aggressore per ottenere il risarcimento del danno senza dover poi avviare una causa civile autonoma. Ha redditi modesti (pensione 10.200 euro/anno).

    Strumento attivabile. Costituzione di parte civile (artt. 76-82 c.p.p.) abbinata al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da specifici reati (l’art. 76, co. 4-ter, d.P.R. 115/2002 ammette il patrocinio a prescindere dai limiti di reddito per vittime di alcuni reati gravi: violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, tratta, ecc.). Per gli altri reati vale la soglia ordinaria.

    Esito tipico. Anna deposita atto di costituzione tramite il difensore entro l’udienza preliminare o, in mancanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice, in caso di condanna penale, decide anche sulla domanda risarcitoria (o rimette la sola liquidazione al giudice civile, ex art. 539 c.p.p.).

    Caso 4 – Condannato che scopre prove nuove: revisione del processo

    Situazione. Paolo, condannato in via definitiva per rapina nel 2019, viene successivamente scagionato da nuove prove genetiche e dalla confessione del vero autore del reato. Vuole far cadere la condanna e ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione.

    Strumento attivabile. Revisione penale ex artt. 629-647 c.p.p., istituto direttamente collegato al quarto comma dell’art. 24 Cost. La richiesta si presenta alla Corte d’appello competente (in genere quella di un distretto diverso da quello che ha pronunciato la sentenza). Sono ammissibili nuove prove sopravvenute, contrasto con altra sentenza penale, falsità di prove utilizzate o dolo del giudice. In caso di accoglimento, oltre al proscioglimento, scatta il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.) o, in alternativa, alla riparazione per errore giudiziario (artt. 643-647 c.p.p.).

    Esito tipico. La Corte annulla la condanna; un separato procedimento liquida l’indennizzo, calcolato su parametri legali (ex art. 315 c.p.p., con tetto attualmente fissato a 516.456,90 euro per la sola ingiusta detenzione).

    Caso 5 – Cittadino che impugna un atto amministrativo davanti al TAR

    Situazione. Sara riceve il diniego di un’autorizzazione edilizia che ritiene illegittimo per difetto di motivazione. Vuole far valere il proprio interesse legittimo a ottenere il provvedimento favorevole.

    Strumento attivabile. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza dell’atto (art. 41 d.lgs. 104/2010). Anche qui opera il patrocinio a spese dello Stato se i redditi sono sotto soglia. Il diritto di agire ex art. 24 Cost. copre infatti sia i diritti soggettivi (tipicamente davanti al giudice ordinario) sia gli interessi legittimi (davanti al giudice amministrativo).

    Esito tipico. Il TAR decide con sentenza che può annullare l’atto, condannare la PA al risarcimento e – nei casi di silenzio o inerzia – ordinare l’adozione del provvedimento richiesto. Resta poi il grado di appello davanti al Consiglio di Stato.

    Quando e come reagire

    I tempi di reazione variano molto a seconda del procedimento, ma alcuni snodi sono comuni a tutte le situazioni in cui un cittadino, un imputato o un ricorrente deve attivare i presìdi dell’art. 24.

    • Verificare il termine. Ogni azione ha una scadenza: 60 giorni davanti al TAR, 5 anni per la responsabilità civile extracontrattuale, 10 anni per quella contrattuale, 60 giorni per il licenziamento (con onere di deposito ricorso entro 180 giorni), termini brevi per la revisione penale ma senza decadenza temporale assoluta.
    • Raccogliere la documentazione. Atti ricevuti, comunicazioni, prove documentali, testimoni. Una difesa effettiva inizia da una ricostruzione ordinata dei fatti.
    • Valutare il patrocinio a spese dello Stato. Se il reddito imponibile familiare è sotto soglia, l’istanza va presentata prima possibile per non anticipare somme.
    • Scegliere il difensore. In ogni grado di giudizio il cittadino può cambiare difensore. Per il patrocinio è necessario che il legale sia iscritto nell’elenco abilitato.
    • Non rinunciare al doppio grado. Se la decisione di primo grado è sfavorevole, l’appello – o la cassazione per i motivi di legittimità – fa parte integrante della difesa effettiva.

    Norme e fonti

    • Art. 24 Cost. – diritto di azione e di difesa, patrocinio per i non abbienti, riparazione errori giudiziari.
    • Art. 111 Cost. – giusto processo, contraddittorio, parità delle parti, motivazione obbligatoria delle sentenze, ragionevole durata.
    • L. 30 luglio 1990 n. 217 – prima disciplina organica del patrocinio gratuito in materia penale, oggi assorbita nel d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia, artt. 74-141).
    • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia; disciplina vigente del patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, amministrativo, tributario, penale.
    • Art. 6 CEDU – diritto a un equo processo, accesso al giudice, parità delle armi; applicabile sia al civile sia al penale ed entrato nel diritto interno via art. 117 Cost.
    • Artt. 629-647 c.p.p. – revisione penale e riparazione dell’errore giudiziario; artt. 314-315 c.p.p. per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
    • D.lgs. 104/2010 (CPA) – Codice del processo amministrativo: termini, ricorsi, tutela cautelare davanti a TAR e Consiglio di Stato.

    Domande frequenti

    Il patrocinio a spese dello Stato copre anche le cause già in corso?

    Sì. L’ammissione può essere chiesta in qualunque stato e grado del processo, ma vale solo per le attività difensive successive all’istanza. È quindi consigliabile presentarla il prima possibile, idealmente prima del deposito dell’atto introduttivo o, in penale, prima dell’udienza preliminare.

    Se vinco la causa con il patrocinio, devo restituire qualcosa allo Stato?

    No, l’interessato non restituisce alcunché. Lo Stato recupera però gli onorari e le spese dalla parte soccombente, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Se la sentenza dichiara compensate le spese o se il soccombente è insolvente, le somme restano a carico dell’erario.

    L’art. 24 vale anche davanti al giudice tributario o di pace?

    Sì. Il diritto di azione e di difesa copre ogni giurisdizione: ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile e perfino davanti ai giudici di pace. Il patrocinio a spese dello Stato è esteso a tutti questi ambiti dal d.P.R. 115/2002, con regole simili a quelle del processo ordinario.

    Cosa succede se lo Stato non rispetta i tempi del processo?

    Quando la durata del procedimento supera i termini ragionevoli previsti dalla legge 89/2001 (cosiddetta «legge Pinto»), il cittadino può chiedere un equo indennizzo alla Corte d’appello competente. È una tutela ulteriore che si affianca al diritto di azione e di difesa dell’art. 24, ancorata all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU.

  • Art. 5 T.U. Stupefacenti – Controllo e vigilanza sugli stupefacenti

    Art. 5 T.U. Stupefacenti – Controllo e vigilanza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto. Torna al sommario

  • Art. 41-bis L. 354/1975 – Situazioni di emergenza

    Art. 41-bis L. 354/1975 – Situazioni di emergenza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

    2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.

    2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

    2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.

    2-quater.

    2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.

    2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge.
    Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

    2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

  • Imposta di registro: oggetto e casi pratici (art. 1 D.P.R. 131/1986)

    L’art. 1 D.P.R. 131/1986 definisce il perimetro dell’imposta di registro: un tributo che colpisce atti soggetti a registrazione obbligatoria e atti presentati volontariamente, con misura proporzionale o fissa secondo la Tariffa Parte I e Parte II. Per orientarsi nella vita quotidiana – un rogito, una locazione, una cessione di quote – serve sapere quando l’imposta scatta in termine fisso, quando solo in caso d’uso, e con quale aliquota. In questa guida raccogliamo cinque scenari concreti per leggere correttamente la Tariffa e calcolare l’imposta dovuta.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’imposta di registro nasce con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro, TUR). L’art. 1 stabilisce due cose: il presupposto (atti formati per iscritto o verbali soggetti a registrazione) e il rinvio alla Tariffa allegata, che individua aliquote e misure fisse. La Tariffa si articola in due parti: la Parte I contiene gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (la registrazione deve avvenire entro un termine perentorio, di solito 20 o 30 giorni); la Parte II elenca gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, cioè quando l’atto viene depositato presso una pubblica amministrazione o invocato in un procedimento.

    La riforma operata dal D.Lgs. 139/2024 ha modernizzato alcuni aspetti procedurali (autoliquidazione estesa, semplificazioni per successioni e atti societari), ma la struttura di base – presupposto, termine, Tariffa – resta quella delineata nel 1986. Il contribuente che firma un atto deve quindi chiedersi sempre tre cose: l’atto rientra nella Parte I o nella Parte II? Quale aliquota o misura fissa si applica? Entro quanti giorni va registrato?

    Termine fisso vs caso d’uso

    La distinzione tra termine fisso e caso d’uso è la chiave per non incorrere in sanzioni. Gli atti in termine fisso devono essere registrati entro un periodo predeterminato dalla legge, che decorre dalla data dell’atto. I termini ordinari sono:

    • 20 giorni per gli atti pubblici e le scritture private autenticate formati in Italia (notarili, in primis), tramite il Modello Unico Informatico (MUI) del notaio;
    • 30 giorni per le scritture private non autenticate, per gli atti delle pubbliche amministrazioni, per i contratti di locazione di immobili (anche se di durata pari o inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno, sopra tale soglia la registrazione è obbligatoria);
    • 60 giorni per gli atti formati all’estero e relativi a beni o rapporti in Italia.

    Gli atti in caso d’uso, invece, non hanno un termine alla firma: l’obbligo nasce solo se e quando l’atto viene depositato presso un ufficio pubblico per finalità diverse dalla pura registrazione, oppure prodotto in un giudizio. Tipico esempio: una scrittura privata di mera ricognizione di debito tra privati, finché resta nel cassetto, non va registrata; se viene allegata a un ricorso in tribunale, scatta l’obbligo con imposta fissa di 200 euro (Tariffa Parte II).

    Tariffa Parte I e II: la classificazione degli atti

    La Tariffa Parte I raccoglie gli atti più rilevanti dal punto di vista economico e civilistico: trasferimenti immobiliari, locazioni, atti societari, donazioni, sentenze, atti di natura dichiarativa. Le aliquote variano: 9% per il trasferimento di immobili non abitativi o seconde case, 2% per la prima casa, 0,5% per gli atti dichiarativi (es. divisioni), 3% per quietanze e atti generici, 200 euro fissi per atti societari ordinari, locazioni abitative (in alternativa al 2%) e fattispecie residuali.

    La Tariffa Parte II ha aliquote più contenute o misure fisse, perché l’atto entra nel circuito fiscale solo se invocato. Comprende scritture private non autenticate di natura patrimoniale, ricevute, ricognizioni di debito, mandati senza rappresentanza, alcune categorie di contratti atipici.

    Il principio cardine è che l’imposta segue la natura giuridica dell’atto, non la denominazione: un contratto chiamato “preliminare” ma che produce effetti traslativi immediati verrà tassato come definitivo. Allo stesso modo, l’alternatività IVA/registro (art. 40 TUR) stabilisce che gli atti soggetti a IVA scontano solo l’imposta di registro fissa di 200 euro, evitando la doppia imposizione.

    Scenario 1 – Compravendita di immobile prima casa

    Situazione: Anna acquista da un privato un appartamento a Milano per 280.000 euro, dichiarando i requisiti “prima casa” (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessun altro immobile abitativo in Italia agevolato). Rendita catastale rivalutata: 1.450 euro.

    Inquadramento: atto pubblico notarile, registrazione in termine fisso 20 giorni tramite MUI. Tariffa Parte I, art. 1: aliquota agevolata 2% sul valore catastale (principio “prezzo-valore” per immobili abitativi acquistati da persone fisiche, art. 1, c. 497, L. 266/2005).

    Calcolo: base imponibile = 1.450 × 115,5 (coefficiente prima casa) = 167.475 euro. Imposta di registro: 167.475 × 2% = 3.349,50 euro, arrotondata a 3.350 euro (minimo 1.000 euro). Si aggiungono ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna. Totale imposte: 3.450 euro, contro i 25.200 euro che si pagherebbero applicando il 9% sul prezzo dichiarato senza agevolazione.

    Scenario 2 – Locazione abitativa 4+4

    Situazione: Marco affitta a Laura un appartamento a Bologna con canone mensile di 850 euro, contratto 4+4 a canone libero. Durata complessiva 8 anni (4 + 4 di rinnovo automatico).

    Inquadramento: scrittura privata non autenticata, registrazione in termine fisso 30 giorni. Tariffa Parte I, art. 5: aliquota 2% sul canone annuo, oppure cedolare secca al 21% (opzione che esonera dall’imposta di registro). Se le parti scelgono la tassazione ordinaria:

    Calcolo: canone annuo = 850 × 12 = 10.200 euro. Imposta annua = 10.200 × 2% = 204 euro, da versare entro 30 giorni dalla stipula (per l’intera durata si può pagare in unica soluzione con sconto, oppure annualmente). Il bollo è dovuto in misura fissa (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe). La scelta della cedolare secca evita registro e bollo ma vincola il locatore a non aggiornare il canone ISTAT.

    Scenario 3 – Cessione di quote di SRL

    Situazione: Giulia cede al socio Paolo il 30% delle quote di una SRL per 45.000 euro, con scrittura privata autenticata dal notaio.

    Inquadramento: atto autenticato, registrazione in termine fisso 20 giorni tramite MUI. Tariffa Parte I, art. 11: cessione di quote sociali = atto a contenuto patrimoniale, imposta in misura fissa di 200 euro (le cessioni di partecipazioni non scontano l’aliquota proporzionale).

    Calcolo: imposta di registro 200 euro + bollo 15 euro per la copia + diritti di segreteria. La plusvalenza eventuale sulla cessione è soggetta a imposta sostitutiva (capital gain) in capo a Giulia, ma è imposta sui redditi e non interagisce con il registro. Se l’atto fosse stato una mera scrittura privata senza autentica, sarebbe stato registrabile solo in caso d’uso (Tariffa Parte II), salvo deposito presso il Registro Imprese.

    Scenario 4 – Contratto preliminare con caparra confirmatoria

    Situazione: Roberto sottoscrive un preliminare per l’acquisto di una villa a Torino per 420.000 euro, versa 50.000 euro di caparra confirmatoria e 20.000 euro di acconto prezzo.

    Inquadramento: scrittura privata, registrazione in termine fisso 20 o 30 giorni (a seconda che sia autenticata o no). Tariffa Parte I, art. 10: imposta fissa di 200 euro sul preliminare in sé; in più, l’art. 10, nota, prevede 0,5% sulla caparra confirmatoria e 3% sugli acconti prezzo non soggetti a IVA. Le somme versate a titolo di caparra/acconto sono poi scomputate dall’imposta dovuta sul definitivo.

    Calcolo: imposta fissa 200 + caparra 50.000 × 0,5% = 250 + acconto 20.000 × 3% = 600. Totale al preliminare: 1.050 euro. Alla stipula del definitivo, questi 1.050 euro verranno scomputati dall’imposta proporzionale dovuta sul rogito.

    Scenario 5 – Atto notarile gratuito (donazione di modesto valore)

    Situazione: il padre Carlo dona alla figlia Sofia un terreno agricolo del valore catastale di 28.000 euro, tramite atto pubblico notarile.

    Inquadramento: atto pubblico, registrazione 20 giorni via MUI. Trattandosi di donazione tra parenti in linea retta sotto la franchigia di 1.000.000 euro, l’imposta sulle donazioni non è dovuta. Restano dovute imposta di registro fissa 200 euro, imposta ipotecaria 2% (560 euro), imposta catastale 1% (280 euro) sul terreno (le ipo-catastali sono proporzionali per gli immobili).

    Calcolo: 200 + 560 + 280 = 1.040 euro. Se la donazione avesse riguardato denaro o titoli, le ipo-catastali non sarebbero state dovute e il costo sarebbe rimasto sui soli 200 euro fissi (oltre alle spese notarili).

    Quando e come registrare

    La registrazione segue oggi due canali principali. Per gli atti notarili e autenticati, il notaio è obbligato per legge a usare il Modello Unico Informatico (MUI), che invia telematicamente atto, registrazione, trascrizione e voltura catastale in un unico passaggio entro 20 giorni dalla stipula; il notaio versa contestualmente le imposte autoliquidate. Per le scritture private non autenticate, le parti registrano direttamente all’Agenzia delle Entrate con il Modello 69 o, per le locazioni, con il Modello RLI (telematico, obbligatorio per i possessori di più di un immobile).

    Il versamento avviene con Modello F24 Elide indicando il codice tributo corrispondente (es. 1550 per registro su atti privati). In caso di tardiva registrazione, si applica il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte (dal 12% al 6% dell’imposta a seconda della tempestività). Oltre i 90 giorni, la sanzione minima edittale è del 120%.

    Il contribuente che ha dubbi sulla classificazione di un atto può sempre presentare interpello all’Agenzia delle Entrate (art. 11, L. 212/2000) prima della stipula, ottenendo una risposta vincolante per l’amministrazione finanziaria. La parte che firma un preliminare o una locazione resta solidalmente responsabile dell’imposta insieme alla controparte, anche dopo eventuale cessione del contratto.

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Oggetto dell’imposta di registro
    • Art. 2 D.P.R. 131/1986 – Atti soggetti a registrazione (elenco e rinvio alla Tariffa)
    • Art. 3 D.P.R. 131/1986 – Atti formati all’estero e atti delle pubbliche amministrazioni
    • Art. 5 D.P.R. 131/1986 – Registrazione in termine fisso e in caso d’uso
    • Art. 40 D.P.R. 131/1986 – Alternatività IVA/registro
    • Tariffa Parte I e Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Riforma imposte indirette diverse dall’IVA (autoliquidazione, semplificazioni)
    • Art. 1, c. 497, L. 266/2005 – Principio “prezzo-valore” per immobili abitativi

    Domande frequenti

    Cosa succede se non registro nei termini?

    La tardiva registrazione comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, oltre interessi legali. Ricorrendo al ravvedimento operoso entro 90 giorni si ottengono riduzioni significative (sanzione ridotta al 12% entro 30 giorni, 15% tra 30 e 90 giorni). Per le locazioni, la mancata registrazione rende il contratto nullo ai sensi dell’art. 1, c. 346, L. 311/2004.

    Imposta proporzionale o fissa: chi decide?

    Lo decide la legge tramite la Tariffa, in base alla natura giuridica dell’atto. Atti a contenuto patrimoniale traslativo di immobili o aziende = proporzionale; atti societari ordinari, cessioni di quote, atti soggetti a IVA, atti meramente dichiarativi = fissa 200 euro. La denominazione data dalle parti non è vincolante: vale la sostanza dell’operazione.

    L’imposta di registro è deducibile?

    Per le persone fisiche acquirenti della prima casa, l’imposta non è deducibile ma rientra nel costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile (rileva ai fini della plusvalenza in caso di rivendita entro 5 anni). Per i soggetti d’impresa, l’imposta di registro su immobili strumentali è capitalizzata o dedotta come onere accessorio all’acquisto.

    Chi paga il registro: venditore o acquirente?

    Per legge entrambe le parti sono solidalmente obbligate verso l’erario (art. 57 TUR), ma per consuetudine e salvo patto contrario l’imposta è a carico dell’acquirente nei trasferimenti immobiliari e del locatario nelle locazioni (in quota parte 50/50 con il locatore, salvo cedolare secca). Il notaio, in qualità di responsabile d’imposta, anticipa il versamento e si rivale sulle parti.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sul preliminare e Imposta di registro sull’acquisto della prima casa.

  • Art. 85 D.Lgs. 174/2016 – Intervento di terzi in giudizio

    Art. 85 D.Lgs. 174/2016 – Intervento di terzi in giudizio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

  • Tirocinio revisore legale: iscrizione e casi pratici (art. 3 D.Lgs. 39/2010)

    Il tirocinio professionale è il ponte obbligato tra la laurea e l’esame di idoneità che apre le porte al Registro dei revisori legali. Non basta avere il titolo di studio giusto: occorre svolgere tre anni di pratica documentata presso un revisore legale persona fisica o una società di revisione regolarmente iscritta, e quel periodo deve essere a sua volta annotato nel Registro del tirocinio tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Senza iscrizione formale, il tempo trascorso in studio non vale ai fini dell’accesso all’esame, anche se sostanzialmente si è già lavorato a bilanci e carte di lavoro per anni.

    Questa guida mette a fuoco i passaggi concreti che l’aspirante revisore deve presidiare per non perdere mesi di pratica: dove si svolge il tirocinio, come si formalizza l’iscrizione, cosa succede in caso di trasferimento o sospensione, quali sono le insidie del periodo svolto all’estero. Il riferimento normativo è l’art. 3 D.Lgs. 39/2010, da leggere insieme agli artt. 2 e 4 dello stesso decreto e ai decreti ministeriali attuativi che disciplinano modulistica, libretto del tirocinio e modalità telematiche di comunicazione.

    Il quadro: tre anni, un dominus, un Registro

    La cornice tracciata dall’art. 3 D.Lgs. 39/2010 è essenziale: il tirocinio ha durata triennale, si svolge presso un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito Registro, e deve essere a sua volta annotato in una sezione dedicata gestita dal MEF. La ratio è duplice. Da un lato, si vuole garantire che chi accede all’esame abbia maturato un’esperienza reale su revisione di bilanci, valutazione del controllo interno, procedure di audit; dall’altro, si vuole evitare che pratiche svolte sotto la supervisione di soggetti non abilitati o non iscritti vengano fatte valere ex post per aggirare il filtro selettivo.

    Le tre coordinate principali – durata, sede, iscrizione – non sono negoziabili. Significa che non è possibile compensare un periodo più breve con un’intensità maggiore di ore lavorate, né svolgere il tirocinio presso un commercialista che non sia anche revisore legale iscritto, né rimediare con un’iscrizione tardiva quando l’attività è ormai conclusa. Questi tre vincoli, presi insieme, spiegano la maggior parte dei casi di rigetto delle domande di ammissione all’esame.

    La durata: tre anni effettivi

    Il triennio si calcola in anni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro del tirocinio. Eventuali interruzioni superiori a un certo limite stagionale comportano l’esigenza di recuperare il periodo non coperto. Il libretto del tirocinio – che il praticante è tenuto a compilare periodicamente – serve proprio a tracciare le attività svolte e a documentare la continuità della pratica.

    La sede: revisore o società di revisione iscritti

    La sede di svolgimento deve coincidere con lo studio di un revisore legale persona fisica iscritto al Registro, oppure con una società di revisione iscritta. Il dominus assume la veste di garante della formazione del praticante e firma il libretto. Sono escluse le attività svolte presso enti che, pur trattando materie contabili e fiscali, non sono iscritti come revisori: ad esempio una società di consulenza tributaria, uno studio di soli consulenti del lavoro, una software house contabile.

    L’iscrizione: il Registro del tirocinio

    L’iscrizione nel Registro del tirocinio è il passaggio costitutivo. Va richiesta al MEF tramite la piattaforma telematica dedicata e produce effetti solo a decorrere dalla data di accoglimento della domanda. Tutto ciò che precede non concorre al computo del triennio. È una regola che sembra ovvia ma che, nei casi pratici, è una delle cause più frequenti di contestazione.

    Cinque casi pratici ricorrenti

    Caso 1 – Laureato in Economia che vuole iscrivere il tirocinio

    Marta consegue la laurea magistrale in Economia con un percorso che soddisfa i requisiti curriculari richiesti dalla normativa per l’accesso alla revisione legale. Vuole iniziare la pratica presso lo studio di un revisore legale che la accoglierà come aspirante revisore. La sequenza corretta è la seguente: verifica dell’idoneità del titolo rispetto ai requisiti formativi, individuazione del dominus iscritto al Registro dei revisori, predisposizione della domanda telematica di iscrizione al Registro del tirocinio con allegata dichiarazione del dominus, attesa dell’accoglimento. Solo dalla data di iscrizione comincia a decorrere il triennio. Se Marta inizia ad andare in studio prima di completare l’iscrizione, quei mesi non potranno essere computati a posteriori.

    Caso 2 – Tirocinio presso una grande società di revisione

    Luca è stato assunto con contratto di lavoro dipendente da una società di revisione internazionale ed entra a far parte di un team di audit. In questo caso il dominus non è una singola persona fisica, bensì la società iscritta nel Registro: il responsabile della formazione del praticante sarà tipicamente un partner o un manager designato. La struttura societaria semplifica alcuni adempimenti – turnover dei mandati, varietà dei clienti seguiti, supervisione strutturata – ma non sostituisce l’iscrizione individuale del praticante al Registro del tirocinio. Anche dipendendo da una big four, Luca deve presentare in proprio la domanda di iscrizione e tenere il libretto.

    Caso 3 – Trasferimento durante il tirocinio

    Sofia ha iniziato il tirocinio presso un revisore legale che esercita come professionista individuale, ma dopo quattordici mesi decide di trasferirsi in una società di revisione strutturata, per ampliare il tipo di esperienza acquisita. Il trasferimento è ammesso: la pratica non si interrompe, a condizione che la comunicazione al MEF sia tempestiva e che venga indicato il nuovo dominus, anch’esso iscritto. I quattordici mesi già maturati con il primo dominus restano validi e si sommano al periodo svolto presso la nuova sede, purché la continuità sia documentata e non vi siano interruzioni superiori ai limiti consentiti.

    Caso 4 – Tirocinio parziale all’estero

    Andrea trascorre dodici mesi presso una società di audit europea nell’ambito di un programma di mobilità professionale. La possibilità di far valere periodi di pratica svolti all’estero esiste, ma è subordinata a verifiche specifiche: la società estera deve essere abilitata alla revisione legale secondo la normativa del proprio Paese, l’attività concretamente svolta deve essere assimilabile a quella richiesta dall’ordinamento italiano, e la documentazione deve essere idonea a dimostrarlo. Senza un riconoscimento formale, anche un’esperienza qualificata svolta all’estero rischia di non essere computata.

    Caso 5 – Sospensione del tirocinio

    Chiara, dopo diciotto mesi di pratica regolarmente iscritta, deve sospendere temporaneamente per ragioni di salute. La sospensione è ammessa e va comunicata al Registro: durante il periodo di sospensione il triennio non decorre, ma alla ripresa il computo riprende dal punto in cui era stato interrotto. Una sospensione non comunicata rischia invece di essere riqualificata come interruzione, con possibili conseguenze sulla validità del periodo complessivo. Anche il rientro va comunicato formalmente.

    Quando e come iscriversi

    Il momento giusto per chiedere l’iscrizione al Registro del tirocinio è prima di iniziare effettivamente l’attività presso il dominus. È un passaggio amministrativo che richiede pochi giorni quando la documentazione è in ordine, ma che diventa critico se rinviato: ogni giorno di pratica precedente l’iscrizione è un giorno perso. L’aspirante revisore deve presentare domanda telematica al MEF, allegando i documenti previsti – dichiarazione del dominus, attestazione del titolo di studio, eventuali certificazioni curriculari – e attendere la conferma dell’iscrizione.

    Sul fronte linguistico, è importante chiamare le cose con il loro nome corretto: nel rapporto con il MEF e con il dominus si parla di aspirante revisore, non di praticante in senso generico. La sede in cui si svolge la pratica è uno studio di revisore legale o una società di revisione iscritta; non sono ammessi né studi di consulenti tributari privi di iscrizione, né strutture aziendali interne, salvo che siano qualificate come società di revisione. Questa precisione lessicale non è formalismo: serve a evitare equivoci in fase di domanda e a prevenire rigetti.

    Le norme di riferimento

    L’art. 3 D.Lgs. 39/2010 stabilisce in modo unitario durata, sede e Registro del tirocinio. Va letto in coordinato disposto con altre disposizioni del decreto: l’art. 2 disciplina le condizioni per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, fissando i prerequisiti soggettivi che il tirocinio contribuisce a integrare; l’art. 4 regola l’esame di idoneità professionale, che costituisce la tappa successiva al completamento del triennio. La cornice ministeriale è completata dai decreti del MEF che fissano le modalità operative – modulistica telematica, libretto del tirocinio, comunicazioni di variazione, sospensioni – e che vanno consultati ogni volta che la procedura entra in zone meno standard, come il trasferimento o il riconoscimento di periodi esteri.

    Il quadro normativo, nel suo complesso, è coerente: una professione regolamentata che incide sulla credibilità dei bilanci e sulla tutela del risparmio richiede una formazione tracciata e verificata. Il tirocinio non è una formalità burocratica, ma il presidio sostanziale che assicura che chi firma una relazione di revisione abbia conosciuto, sotto guida, le tecniche, le responsabilità e i rischi di quel lavoro.

    Domande frequenti

    Posso iniziare il tirocinio prima di iscrivermi al Registro?

    Materialmente sì, nessuno impedisce di entrare in studio. Ai fini del computo del triennio, però, vale solo il periodo successivo all’iscrizione formale al Registro del tirocinio presso il MEF. È fortemente consigliato non iniziare l’attività prima dell’accoglimento della domanda, per non perdere mesi di pratica.

    Il tirocinio può svolgersi presso un professionista abilitato non iscritto come revisore?

    No. L’art. 3 D.Lgs. 39/2010 richiede che il dominus sia un revisore legale persona fisica o una società di revisione iscritti nell’apposito Registro. Un professionista che si occupa di fiscalità e contabilità ma non è iscritto come revisore non può fare da dominus ai fini del tirocinio per la revisione legale.

    Cambiare studio durante il triennio fa perdere il tempo già maturato?

    No, purché il trasferimento sia tempestivamente comunicato al Registro e il nuovo dominus sia a sua volta iscritto. Il periodo già maturato con il primo dominus si conserva e si somma a quello presso la nuova sede, a condizione che la continuità sia documentata e non vi siano interruzioni superiori ai limiti previsti.

    Un periodo di pratica svolto all’estero può essere computato?

    Può esserlo, ma non in automatico. Occorre che la struttura estera sia abilitata alla revisione legale secondo l’ordinamento del proprio Paese, che l’attività svolta sia assimilabile a quella richiesta in Italia e che la documentazione sia adeguata. Il riconoscimento è soggetto a valutazione del MEF in base alle disposizioni applicabili.

  • Delimitazione del centro abitato: esempi pratici sull’art. 4 Codice della Strada

    Delimitazione del centro abitato: esempi pratici sull’art. 4 Codice della Strada

    A cura di Andrea Marton · Aggiornato il 19 maggio 2026
    Informazione giuridica di carattere generale. Il contenuto illustra la disciplina della delimitazione del centro abitato e situazioni-tipo a scopo divulgativo; non costituisce parere né sostituisce la valutazione su un singolo caso concreto.

    In sintesi

    • L’art. 4 D.Lgs. 285/1992 attribuisce al Comune, con deliberazione di giunta, la delimitazione del centro abitato; il provvedimento è pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi con cartografia allegata.
    • La perimetrazione produce effetti sostanziali: limite di velocità 50 km/h, possibilità di istituire ZTL e aree pedonali, esercizio di poteri ordinanziali del sindaco, applicazione delle norme di prevenzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.
    • Sulle strade di accesso il confine è reso percepibile con i segnali di inizio (figura II 313) e fine centro abitato (figura II 314) previsti dal D.P.R. 495/1992: la segnaletica deve coincidere con la cartografia allegata alla delibera.
    • Una delibera mancante, mai aggiornata o incoerente con la realtà dei luoghi può incidere sulla legittimità di sanzioni fondate sulla qualifica di «centro abitato» (autovelox, sosta, ZTL).
    • Il cittadino può accedere alla delibera e alla cartografia ex L. 241/1990 e può sollevare la questione in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

    Prima degli esempi: perché la delimitazione conta davvero

    L’art. 4 del Codice della Strada non descrive solo un adempimento amministrativo. È la norma di confine che separa due mondi regolatori: dentro il centro abitato vigono limiti, divieti, poteri locali e regimi speciali; fuori si applicano regole più permissive per la velocità e più rigide per le competenze dell’ente proprietario della strada. Questa cesura non è semplicemente geografica: nasce da un atto formale, la deliberazione di giunta comunale, e si rende percepibile agli utenti tramite la segnaletica di inizio e fine.

    Il problema, nei casi concreti, è che molti Comuni hanno delimitato il centro abitato decenni fa e non hanno aggiornato il perimetro nonostante l’espansione urbanistica; altri hanno collocato i segnali in punti diversi da quelli indicati nella cartografia allegata; altri ancora non hanno mai adottato una delibera espressa. Quando su quella stessa strada scatta un autovelox a 50 km/h, una multa per sosta vietata o una sanzione per accesso in ZTL, la legittimità della contestazione dipende dalla regolarità a monte della delimitazione. Per questo l’art. 4 è tra le prime norme da consultare quando si valuta un ricorso.

    Il procedimento di delimitazione

    Competenza. Il Comune provvede con deliberazione della giunta; la decisione è sottratta al consiglio comunale e ai dirigenti, perché rientra negli atti di indirizzo politico-amministrativo a contenuto pianificatorio. Tempistica. La norma originaria fissava il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del Codice (1° gennaio 1993); molti Comuni non vi hanno provveduto tempestivamente e hanno integrato l’adempimento negli anni successivi. Pubblicità. Il provvedimento è affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, oggi sostanzialmente nella versione informatica dell’albo on-line; l’omessa pubblicazione integrale può incidere sull’efficacia della delimitazione. Cartografia. Alla delibera deve essere allegata una cartografia idonea che evidenzi, sulle strade di accesso, il confine tra zona centrale e area periferica o rurale. La cartografia non è un orpello: è lo strumento tecnico che permette di verificare la coerenza fra atto amministrativo e segnaletica posta sul territorio.

    Effetti della delimitazione

    Velocità. Entro il perimetro si applica il limite di 50 km/h previsto dall’art. 142 C.d.S., salvo riduzioni o aumenti puntuali con ordinanza motivata. Poteri locali. Il Comune può disciplinare la circolazione (art. 7 C.d.S.), istituire ZTL, aree pedonali, zone a velocità limitata, regolamentare la sosta a pagamento e adottare misure antinquinamento. Competenze. All’interno del centro abitato la titolarità della strada e dei relativi poteri spetta tipicamente al Comune, anche su strade già statali o provinciali che attraversino l’abitato; fuori, resta in capo all’ente proprietario originario. Segnaletica e accertamento. Il segnale di inizio centro abitato è il presupposto fattuale di numerose contestazioni: dalla velocità rilevata dagli autovelox alle norme sulla circolazione dei velocipedi nelle ore notturne.

    Caso 1: delibera comunale incoerente con la cartografia

    Scenario

    Tizio riceve una multa per eccesso di velocità a 75 km/h, contestato come violazione del limite di 50 km/h vigente nel centro abitato. Esaminando la pratica, Tizio chiede al Comune copia della delibera di delimitazione e della cartografia: scopre che la planimetria allegata pone il confine del centro abitato circa duecento metri più avanti rispetto al punto in cui è effettivamente collocato sulla strada il segnale di inizio centro abitato (figura II 313).

    Come si legge in pratica

    L’art. 4 esige coerenza tra atto amministrativo (delibera + cartografia) e segnaletica materialmente apposta. Se il segnale è spostato in avanti rispetto alla cartografia, l’utente vede il segnale prima di entrare nel perimetro effettivo del centro abitato deliberato: il tratto compreso tra segnale «reale» e confine cartografico potrebbe non essere «centro abitato» in senso giuridico. La giurisprudenza dei giudici di pace tende a privilegiare la percezione dell’utente ancorata alla segnaletica, ma l’incoerenza può essere fatta valere quando lo scarto sia significativo e documentato. Tizio può chiedere l’annullamento del verbale fondando il ricorso sulla discrasia tra delibera e segnaletica.

    Documenti

    Verbale di contestazione, accesso agli atti ex L. 241/1990 per ottenere delibera e cartografia, rilievi fotografici della posizione effettiva del segnale, eventuale perizia topografica, ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

    Caso 2: segnale di inizio centro abitato assente o nascosto

    Scenario

    Caia transita su una strada provinciale che attraversa una piccola frazione e viene fotografata da un autovelox fisso a 78 km/h. Il verbale contesta l’eccesso rispetto al limite di 50 km/h. Caia, ripercorrendo la strada, constata che il segnale di inizio centro abitato è coperto dalla vegetazione di un giardino privato e, di fatto, non è visibile agli automobilisti che procedono in quel senso di marcia.

    Come si legge in pratica

    La nozione di centro abitato richiede che il perimetro sia materialmente percepibile agli utenti, secondo il combinato disposto dell’art. 4 e del D.P.R. 495/1992 sulla segnaletica. Un segnale occultato dalla vegetazione, deteriorato, abbattuto e non ripristinato o posto in posizione anomala non assolve la funzione informativa che la norma gli assegna. La conseguenza non è automatica nullità: i giudici verificano in concreto se l’utente medio, diligente, potesse avvedersi dell’ingresso nel centro abitato. Quando la mancanza di visibilità è oggettivamente provata, la contestazione del limite ridotto può essere indebolita o annullata.

    Documenti

    Verbale, rilievi fotografici e video del tratto interessato, eventuali segnalazioni preventive al Comune sull’occultamento del segnale, dati di taratura e omologazione dell’autovelox, ricorso al Giudice di Pace.

    Caso 3: autovelox collocato «fuori» centro abitato spacciato come urbano

    Scenario

    Sempronio viene multato a 95 km/h su una strada extraurbana secondaria. Il verbale contesta l’eccesso rispetto al limite di 50 km/h, affermando che la postazione si trova entro il centro abitato. Verificando delibera, cartografia e cartelli, Sempronio rileva che la postazione autovelox è collocata oltre il segnale di fine centro abitato (figura II 314) e che il tratto interessato è classificato dalla stessa cartografia comunale come area periferica esterna.

    Come si legge in pratica

    Quando l’autovelox è posizionato oltre il segnale di fine centro abitato, il limite di 50 km/h non è applicabile: torna in vigore il limite generale extraurbano fissato dall’art. 142 C.d.S. (90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, salvo riduzioni puntuali con ordinanza). La contestazione che presupponga la qualifica urbana del tratto è tecnicamente errata. La difesa si fonda sulla documentazione del punto esatto in cui è stata rilevata la velocità (verbale, fotogramma, planimetria) confrontato con la posizione del segnale di fine centro abitato e con la cartografia della delibera.

    Documenti

    Verbale e fotogramma dell’infrazione, planimetria della strada, accesso agli atti per delibera e cartografia, eventuale rilievo GPS del punto di accertamento, ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

    Caso 4: sosta a pagamento in zona limitrofa al centro abitato

    Scenario

    Caio parcheggia in una via residenziale ed è sanzionato per sosta senza pagamento del titolo orario. La via, secondo la cartografia allegata alla delibera ex art. 4, si trova a ridosso del confine del centro abitato; l’ordinanza istitutiva della sosta a pagamento richiama espressamente la qualifica urbana del tratto come presupposto per l’istituzione delle «strisce blu». Caio sostiene che il tratto sia in realtà fuori dal perimetro deliberato.

    Come si legge in pratica

    La possibilità di istituire la sosta a pagamento e altre misure di disciplina della circolazione discende, sotto il profilo della competenza territoriale, dalla qualifica del tratto come centro abitato. Se la via è al di fuori del perimetro deliberato, l’ordinanza che vi istituisce la sosta a pagamento può essere viziata e con essa la sanzione applicata. Il punto richiede una verifica documentale incrociata: cartografia della delibera ex art. 4, ordinanza istitutiva della sosta, segnaletica realmente apposta in loco. La discordanza può essere fatta valere in sede di opposizione al verbale.

    Documenti

    Verbale di contestazione, ordinanza istitutiva della sosta a pagamento, delibera e cartografia ex art. 4, foto della segnaletica, eventuale planimetria catastale, ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

    Caso 5: delimitazione mai aggiornata dopo l’espansione urbanistica

    Scenario

    Tizia abita in un nuovo quartiere residenziale realizzato vent’anni dopo la delibera originaria di delimitazione del centro abitato. La sua via, all’epoca della delibera, era area agricola; oggi è pienamente urbanizzata con scuole, edifici plurifamiliari e marciapiedi. Lungo la via non è mai stato posto il segnale di inizio centro abitato e il limite applicato è quello extraurbano di 90 km/h, percepito come pericoloso dai residenti.

    Come si legge in pratica

    L’art. 4 non è un adempimento «una tantum»: il Comune, a fronte di mutamenti urbanistici significativi, dovrebbe aggiornare la delimitazione con nuova delibera e nuova cartografia. La mancata revisione non genera un automatismo a favore del cittadino, ma può essere oggetto di sollecitazione formale al Comune e, in casi di pericolo concreto, di segnalazione agli organi competenti. In sede contenziosa, un cittadino sanzionato in quel tratto può comunque valutare se la qualifica formale (extraurbana) sia coerente con la realtà dei luoghi, ferma restando la prevalenza, in via generale, dell’atto amministrativo formale finché non è modificato.

    Documenti

    Istanza al Comune ex L. 241/1990 per aggiornamento della delimitazione, documentazione fotografica dell’urbanizzazione, dati urbanistici (PRG, PGT), eventuale segnalazione al Prefetto o all’ente proprietario della strada.

    Quando chiedere una verifica

    Le contestazioni che ruotano attorno alla delimitazione del centro abitato — autovelox al confine, sosta a pagamento in zone limitrofe, segnaletica incoerente con la delibera, perimetri non aggiornati — richiedono un esame puntuale di atti, cartografie e rilievi fotografici. Se ti trovi davanti a un verbale che presuppone la qualifica urbana del tratto, raccogli la documentazione completa e valuta un confronto con un professionista qualificato tramite il marketplace di fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (figure II 313 inizio centro abitato e II 314 fine centro abitato)
    • L. 7 agosto 1990, n. 241 — norme generali sul procedimento amministrativo e accesso ai documenti
    • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) — circolari interpretative su perimetrazione del centro abitato e segnaletica

    Domande frequenti

    Chi adotta la delibera di delimitazione del centro abitato?

    L’art. 4 C.d.S. attribuisce la competenza alla giunta comunale, non al consiglio. La delibera è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi con cartografia allegata che evidenzia i confini sulle strade di accesso.

    Come posso ottenere copia della delibera e della cartografia?

    Tramite istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 indirizzata al Comune. La documentazione è spesso disponibile anche sull’albo on-line o nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Cartografia e delibera sono fondamentali per verificare la coerenza con la segnaletica posta in loco.

    Cosa succede se segnaletica e delibera non coincidono?

    La discrasia non comporta automaticamente l’annullamento delle sanzioni, ma può essere fatta valere in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il giudice valuta in concreto la percezione dell’utente medio e la portata dello scarto tra atto formale e segnaletica.

    Quale limite di velocità si applica fuori dal centro abitato?

    Fuori dal perimetro deliberato si applicano i limiti generali dell’art. 142 C.d.S. in base alla classificazione della strada (tipicamente 90 km/h sulle extraurbane secondarie, 110 km/h sulle extraurbane principali, 130 km/h sulle autostrade), salvo riduzioni puntuali con ordinanza motivata.

    Il Comune può modificare il perimetro nel tempo?

    Sì. La delimitazione non è immutabile: a fronte di mutamenti urbanistici significativi il Comune può (e dovrebbe) aggiornare la delibera con nuova cartografia, riposizionando di conseguenza la segnaletica di inizio e fine centro abitato. La mancata revisione può essere oggetto di sollecitazione formale da parte dei cittadini.

    Andrea Marton
    Autore e divulgatore di leggeinchiaro.it. Cura contenuti su Codice della Strada, segnaletica e circolazione, con attenzione alla qualificazione tecnica delle situazioni-tipo.
  • Art. 13 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici

    Art. 13 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

    1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

  • Art. 17-ter TULPS – Sospensione e cessazione dell’attività

    Art. 17-ter TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

    2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

    3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative .

    4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

    5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale .

    (58)

  • Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore

    Art. 122 c.c. Violenza ed errore

    In vigore

    Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

  • Art. 24 D.Lgs. 198/2006 – Violenza nelle relazioni familiari

    Art. 24 D.Lgs. 198/2006 – Violenza nelle relazioni familiari

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.