Autore: Andrea Marton

  • Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 – Dichiarazione di conformità UE

    Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 – Dichiarazione di conformità UE

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il fornitore compila una dichiarazione scritta di conformità UE leggibile meccanicamente, firmata a mano o elettronicamente, per ciascun sistema di IA ad alto rischio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità UE identifica il sistema di IA ad alto rischio per il quale è stata redatta. Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è presentata alle pertinenti autorità nazionali competenti.

    2. La dichiarazione di conformità UE attesta che il sistema di IA ad alto rischio interessato soddisfa i requisiti di cui alla sezione 2. La dichiarazione di conformità UE riporta le informazioni di cui all'allegato V ed è tradotta in una lingua che può essere facilmente compresa dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali il sistema di IA ad alto rischio è immesso sul mercato o messo a disposizione.

    3. Qualora i sistemi di IA ad alto rischio siano soggetti ad altra normativa di armonizzazione dell'Unione che richieda anch'essa una dichiarazione di conformità UE, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutte le normative dell'Unione applicabili al sistema di IA ad alto rischio. La dichiarazione contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa di armonizzazione dell'Unione cui si riferisce la dichiarazione.

    4. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fornitore si assume la responsabilità della conformità ai requisiti di cui alla sezione 2. Il fornitore tiene opportunamente aggiornata la dichiarazione di conformità UE.

    5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 97 al fine di modificare l’allegato V aggiornando il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui a tale allegato per introdurre elementi che si rendano necessari alla luce del progresso tecnico.

  • Territorialità penale e reati transnazionali: esempi pratici sull’art. 6 c.p.

    In sintesi

    • La legge penale italiana si applica a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato, senza distinzione di cittadinanza dell’autore.
    • Il secondo comma dell’art. 6 c.p. adotta la teoria dell’ubiquità: basta che condotta od evento si siano realizzati anche parzialmente in Italia.
    • La nozione di territorio comprende suolo, acque territoriali, spazio aereo sovrastante e, ai sensi dell’art. 4 c.p., navi e aeromobili battenti bandiera italiana.
    • I reati informatici e le frodi online rientrano nella giurisdizione italiana quando l’evento dannoso si verifica su utenti residenti nel territorio nazionale, anche se l’autore opera dall’estero.
    • Il rinvio a giudizio in Italia non esclude la cooperazione con autorità straniere: estradizione, mandato d’arresto europeo e Convenzione di Budapest sul cybercrime regolano la consegna degli indagati.
    • Il principio del ne bis in idem transnazionale (art. 54 Convenzione di Schengen) impedisce un secondo processo per gli stessi fatti già giudicati in via definitiva in un altro Stato dell’Unione.
    • Gli artt. 7-10 c.p. derogano al principio di territorialità e disciplinano i casi di reato commesso interamente all’estero.

    Prima degli esempi: cosa significa territorialità

    Il principio di territorialità è il cardine del diritto penale italiano. Lo Stato esercita la propria potestà punitiva entro i confini della propria sovranità: chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere un fatto penalmente rilevante in Italia risponde davanti al giudice italiano, a prescindere da residenza, cittadinanza e provenienza dei beni offesi.

    Il sistema si completa con la teoria dell’ubiquità: il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando in Italia si è verificata almeno una porzione della condotta tipica oppure l’evento previsto dalla norma. Codificata dal secondo comma dell’art. 6 c.p., copre i reati a distanza, in cui azione ed evento si dispiegano in Paesi diversi, evitando vuoti di tutela transfrontalieri.

    Territorio dello Stato e nozioni di estensione

    L’art. 4, secondo comma, c.p. equipara al territorio dello Stato anche le navi e gli aeromobili italiani, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Vale il principio del diritto di bandiera: nave mercantile italiana in acque internazionali, nave militare ovunque ormeggiata e aereo di linea registrato in Italia in volo sono prolungamenti del suolo nazionale. Per le sedi diplomatiche estere in Italia il fatto resta commesso in territorio italiano, ma la persecuzione dipende dalle immunità previste dalle convenzioni internazionali.

    Reati informatici e criterio dell’ubiquità

    Nell’era digitale il criterio dell’ubiquità si è rivelato decisivo: i reati informatici sono spesso connotati da una scissione geografica tra condotta, server, infrastruttura e vittima. La giurisdizione italiana si afferma ogniqualvolta una di queste componenti tocchi il territorio dello Stato: utente raggiunto, conto bancario di destinazione, sistema violato, dato esfiltrato verso un device italiano.

    La Convenzione di Budapest sul cybercrime del 23 novembre 2001, ratificata dall’Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48, ha allineato le definizioni dei principali reati informatici e introdotto regole sull’acquisizione transfrontaliera delle prove digitali. Per la consegna degli indagati nell’UE opera il mandato d’arresto europeo, decisione quadro 2002/584/GAI recepita dal D.Lgs. 22 settembre 2005, n. 69.

    Caso 1: cyber-truffa con autore all’estero e vittime italiane

    Scenario. Tizio, cittadino di Paese extraeuropeo, gestisce dalla propria abitazione una piattaforma di trading on line fittizia. Sollecita investimenti via e-mail e social network da numerosi residenti in Italia, che bonificano somme su carte prepagate intestate a prestanome italiani. Le somme vengono poi prelevate da sportelli automatici situati in città italiane.

    Come si legge in pratica. Il reato di truffa aggravata si reputa commesso nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 6, secondo comma, c.p., perché l’evento patrimoniale (la diminuzione di disponibilità delle vittime, gli accrediti su conti italiani, i prelievi materiali) si è realizzato in Italia. È irrilevante che l’autore non abbia mai messo piede nel Paese: per la consegna dell’indagato si attiverà, a seconda dello Stato di residenza, il mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005) oppure una richiesta di estradizione fondata sulle convenzioni bilaterali vigenti.

    Documenti. Denunce-querele delle vittime, estratti conto bancari con bonifici e prelievi, log di accesso alla piattaforma, comunicazioni e-mail e chat, riscontri della Polizia Postale, atti di rogatoria internazionale e, se l’autore viene localizzato in uno Stato UE, mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana.

    Caso 2: lesioni a bordo di nave italiana in acque internazionali

    Scenario. Caio, marittimo italiano imbarcato su nave mercantile battente bandiera italiana, durante un litigio cagiona lesioni personali gravi a un collega mentre la nave naviga in acque internazionali a circa duecento miglia dalla costa nordafricana.

    Come si legge in pratica. La nave battente bandiera italiana è equiparata al territorio dello Stato per espressa previsione dell’art. 4, secondo comma, c.p. Il reato di lesioni personali si considera quindi commesso in Italia ai sensi dell’art. 6 c.p. La giurisdizione si radica davanti al giudice italiano competente per il porto di iscrizione della nave, secondo le regole del codice di procedura penale. La cornice internazionale (Convenzione UNCLOS di Montego Bay, 10 dicembre 1982) conferma il principio della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera in alto mare per i reati ordinari di bordo.

    Documenti. Giornale di bordo, certificato di iscrizione della nave nei registri italiani, referto del medico di bordo, deposizioni dell’equipaggio, denuncia all’autorità consolare al primo scalo, rapporto del comandante alla Capitaneria di porto di iscrizione.

    Caso 3: condotta avviata in Italia, evento consumato all’estero

    Scenario. Sempronio, residente in provincia di Bologna, organizza dal proprio domicilio una spedizione di merce di provenienza furtiva verso un Paese estero. I beni vengono caricati su un furgone alle prime luci dell’alba e attraversano il confine; la ricettazione si perfeziona quando un correo straniero li riceve oltre frontiera.

    Come si legge in pratica. Il fatto rientra nella giurisdizione italiana perché una frazione della condotta (organizzazione, caricamento, partenza) si è realizzata in Italia. È sufficiente, in forza del criterio dell’ubiquità, che anche una sola porzione dell’azione tipica avvenga sul suolo nazionale, indipendentemente dal luogo di consumazione finale del delitto. La cooperazione con l’autorità straniera potrà concretarsi in una rogatoria o in un mandato d’arresto europeo nei confronti del ricevente, se cittadino UE.

    Documenti. Verbali della Guardia di Finanza, intercettazioni autorizzate, tabulati telefonici, riscontri al confine, atti di rogatoria internazionale, eventuali sequestri eseguiti dall’autorità estera in regime di assistenza giudiziaria.

    Caso 4: server estero, evento informatico in Italia

    Scenario. Mevio, cittadino italiano residente all’estero, gestisce su un server collocato in Paese terzo un’infrastruttura che diffonde a utenti italiani contenuti illeciti. Il materiale viene visualizzato e scaricato in Italia, dove si trovano i destinatari finali.

    Come si legge in pratica. Pur essendo la condotta materialmente sviluppata all’estero, l’evento si realizza nel territorio dello Stato: i destinatari si trovano in Italia, e in Italia avviene la concreta lesione del bene giuridico protetto. Il reato si reputa commesso nel territorio italiano in applicazione del secondo comma dell’art. 6 c.p. Per l’acquisizione delle evidenze digitali si applicano le procedure della Convenzione di Budapest 2001 (legge 48/2008) e le richieste di conservazione preventiva dei dati ai prestatori di servizi (artt. 16 e 17 Conv.).

    Documenti. Acquisizione tecnica delle pagine, hash dei file, log di accesso forniti dai provider, ordini di conservazione preventiva ai sensi della legge 48/2008, ordini di esibizione, rogatorie internazionali, eventuale mandato d’arresto europeo se l’indagato è localizzato in Stato UE.

    Caso 5: concorso transnazionale e contributo dal territorio italiano

    Scenario. Calpurnia, residente a Torino, fornisce a un gruppo criminale operante in più Paesi un contributo logistico (apertura di conti, schermatura di flussi, intestazione fittizia di società) che permette al sodalizio di consumare reati di riciclaggio all’estero.

    Come si legge in pratica. Anche se la consumazione del riciclaggio si verifica fuori dai confini nazionali, la condotta concorsuale di Calpurnia, realizzata in Italia, integra l’art. 6 c.p. e radica la giurisdizione italiana. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la partecipazione di un concorrente sul territorio dello Stato sia sufficiente, perché il concorso di persone è una forma autonoma di manifestazione del reato che si considera commessa ovunque uno dei concorrenti abbia agito.

    Documenti. Atti delle indagini patrimoniali, segnalazioni dell’Unità di Informazione Finanziaria, documentazione bancaria, visure camerali, contratti societari, intercettazioni, rapporti delle Forze di polizia, atti di cooperazione internazionale con le autorità degli Stati in cui si è consumato il riciclaggio.

    Quando chiedere una verifica

    Le questioni di giurisdizione penale transnazionale impattano direttamente sull’effettiva possibilità di difesa, sulla scelta del foro competente, sulla validità delle prove acquisite all’estero e sull’applicazione del ne bis in idem. Per analisi puntuali su singoli casi, in particolare quando convivono procedimenti aperti in più Stati o quando occorre valutare l’opportunità di una richiesta di trasferimento del procedimento, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto penale internazionale e cooperazione giudiziaria.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 c.p. — obbligatorietà della legge penale
    • Art. 4 c.p. — cittadino e territorio dello Stato
    • Art. 6 c.p. — reati commessi nel territorio dello Stato
    • Art. 7 c.p. — reati commessi all’estero contro lo Stato italiano
    • Art. 8 c.p. — delitto politico commesso all’estero
    • Art. 9 c.p. — delitto comune del cittadino all’estero
    • Art. 10 c.p. — delitto comune dello straniero all’estero
    • Art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio
    • Art. 12 c.p. — riconoscimento delle sentenze penali straniere
    • D.Lgs. 22 settembre 2005, n. 69 — attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo (Normattiva)
    • Legge 18 marzo 2008, n. 48 — ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001)
    • Convenzione di Schengen, art. 54 — ne bis in idem transnazionale
    • Convenzione UNCLOS (Montego Bay, 10 dicembre 1982) — diritto del mare e giurisdizione di bandiera

    Domande frequenti

    1. Se un reato è iniziato all’estero e si è concluso in Italia, il giudice italiano è competente?
    Sì. In forza della teoria dell’ubiquità codificata dall’art. 6, secondo comma, c.p., basta che in Italia si sia verificato anche solo l’evento del reato perché il fatto si consideri commesso nel territorio dello Stato. La giurisdizione italiana si afferma indipendentemente dal luogo della condotta materiale.

    2. La cittadinanza dell’autore rileva ai fini della giurisdizione?
    No, non per i reati commessi in Italia. L’art. 6 c.p. si applica indistintamente a cittadini italiani e stranieri, in coerenza con l’art. 3 c.p. che vincola alla legge penale chiunque si trovi nel territorio dello Stato. La cittadinanza diventa rilevante per i reati commessi all’estero, disciplinati dagli artt. 7-10 c.p.

    3. Un cybercrime con autore e server all’estero può essere processato in Italia?
    Sì, quando in Italia si realizza l’evento del reato: ad esempio, la lesione patrimoniale di vittime italiane, la compromissione di sistemi informatici nazionali o la diffusione di contenuti illeciti a utenti residenti. Per la consegna dell’indagato si attivano il mandato d’arresto europeo (per Stati UE) o procedure di estradizione, supportate dalla Convenzione di Budapest sul cybercrime.

    4. Cosa succede se un fatto è già stato giudicato in un altro Paese?
    Per gli Stati dell’area Schengen, l’art. 54 della Convenzione impedisce un secondo processo sui medesimi fatti già oggetto di sentenza definitiva. L’art. 11 c.p. consente eccezionalmente il rinnovamento del giudizio per il cittadino giudicato all’estero su richiesta del Ministro della Giustizia.

    5. I reati commessi su una nave italiana in acque internazionali ricadono sotto la legge italiana?
    Sì. L’art. 4 c.p. equipara le navi e gli aeromobili battenti bandiera italiana al territorio dello Stato, salvo che siano soggetti a una legge territoriale straniera. Per le navi in alto mare opera la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera prevista dalla Convenzione UNCLOS.

  • Art. 10 quater L. 212/2000 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    Art. 10 quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

    3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.))

  • Art. 32 T.U. Espropriazione – Determinazione del valore del bene

    Art. 32 T.U. Espropriazione – Determinazione del valore del bene

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

    2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento.

    3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare.

  • Art. 47 RD 12/1941 – Attribuzioni del presidente del tribunale

    Art. 47 RD 12/1941 – Attribuzioni del presidente del tribunale

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Attribuzioni del presidente del tribunale). Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti. 110a

  • Casi pratici art. 8 D.Lgs. 231/2007: DNAA nel sistema AML

    L’art. 8 D.Lgs. 231/2007 attribuisce alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) un ruolo di impulso e coordinamento investigativo nel sistema italiano di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La norma colloca la DNAA al vertice del raccordo tra Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Forze di polizia specializzate (DIA, Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) e Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), trasformando un flusso informativo amministrativo in azione penale e patrimoniale mirata. I casi pratici che seguono mostrano come, in concreto, una segnalazione di operazione sospetta (SOS) può attivare una catena che parte dall’operatore obbligato e arriva al sequestro di prevenzione, passando per l’analisi strategica del Procuratore nazionale.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    La DNAA nasce con la L. 20 gennaio 1992, n. 8, che istituisce la Direzione Nazionale Antimafia nell’ambito della Procura generale presso la Corte di Cassazione. La denominazione “Antimafia e Antiterrorismo” deriva dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito in L. 43/2015), che estende le competenze del Procuratore nazionale ai reati di terrorismo internazionale, inclusi quelli con finalità di finanziamento.

    Nel sistema AML l’art. 8 va letto in combinato disposto con l’art. 6 (che definisce ruolo e poteri della UIF) e con l’art. 9 (che disciplina lo scambio informativo tra UIF, autorità di vigilanza e organi investigativi). Il risultato è un’architettura a tre livelli: la UIF analizza le SOS in chiave finanziaria, le Forze di polizia conducono accertamenti investigativi, la DNAA assicura il coordinamento nazionale e il raccordo con le DDA distrettuali quando emergono profili di criminalità organizzata o terrorismo.

    Sul piano patrimoniale, il riferimento operativo è il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), che disciplina le misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca) attivabili su impulso del Procuratore nazionale e dei procuratori distrettuali. La banca dati SIDDA-SIDNA (Sistema Informativo della Direzione Distrettuale e Nazionale Antimafia) è lo strumento tecnico che consente la condivisione in tempo reale di informazioni di indagine tra DNAA e DDA.

    Funzioni della DNAA nel sistema AML

    La DNAA non riceve direttamente le segnalazioni di operazione sospetta dagli operatori obbligati: la SOS viene trasmessa alla UIF, che la analizza e – quando emergono elementi di rilievo – la inoltra al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA, con informativa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Da qui parte il ruolo di coordinamento: la DNAA verifica se la segnalazione si collega a indagini già pendenti presso una DDA, evita duplicazioni e attribuisce la competenza territoriale.

    Le funzioni principali, ricavabili dall’art. 8 e dalle norme di sistema, sono cinque:

    • Impulso investigativo: il Procuratore nazionale può sollecitare l’avvio di indagini patrimoniali quando ravvisa profili di pericolosità finanziaria collegati a organizzazioni mafiose o terroristiche.
    • Coordinamento orizzontale: raccordo tra DDA di distretti diversi quando un flusso finanziario sospetto attraversa più territori (es. società cartiere con sede a Milano, conti operativi a Napoli, beneficiari finali in Calabria).
    • Analisi strategica: elaborazione di valutazioni di rischio aggregate, confluite nella relazione annuale del Procuratore nazionale al Parlamento, che orienta priorità investigative e politiche di prevenzione.
    • Raccordo internazionale: dialogo con FIU estere e con autorità giudiziarie straniere tramite i canali Interpol, Europol, Eurojust e i magistrati di collegamento.
    • Banche dati: gestione del sistema SIDDA-SIDNA, che integra atti di indagine, intercettazioni, accertamenti patrimoniali e segnalazioni provenienti dalla UIF.

    Flussi informativi UIF e collaborazione internazionale

    Il flusso informativo standard parte dall’operatore obbligato (banca, intermediario finanziario, soggetto vigilato non finanziario) che individua un’operazione anomala e invia la SOS alla UIF via portale Infostat-UIF. La UIF arricchisce la segnalazione con dati provenienti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari, dalla Centrale dei rischi e da altre fonti, valutandone la rilevanza ai fini AML.

    Se la SOS presenta indicatori di criminalità organizzata o terrorismo, la UIF trasmette la segnalazione arricchita alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con copia per conoscenza al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La DNAA verifica le interconnessioni con indagini esistenti tramite SIDDA-SIDNA e, se opportuno, attribuisce il dossier alla DDA competente o coordina un’azione multi-distrettuale.

    Sul fronte internazionale, il riciclaggio transfrontaliero richiede cooperazione con FIU estere (FinCEN negli USA, TRACFIN in Francia, FIU.NET europea). Il raccordo passa attraverso la UIF per il canale amministrativo e attraverso la DNAA per il canale di polizia giudiziaria, con il supporto operativo di Interpol per lo scambio di informazioni di polizia ed Europol per le analisi su criminalità organizzata europea.

    Scenario 1 – UIF segnala flussi sospetti su conti correlati a DNAA

    Una banca commerciale rileva, nell’arco di tre mesi, una serie di bonifici in entrata su un conto intestato a una società di import-export di metalli, per complessivi 4,2 milioni di euro, provenienti da società estere con sede in giurisdizioni offshore e immediatamente trasferiti verso conti personali del beneficiario effettivo in Italia meridionale. L’incongruenza tra fatturato dichiarato (480.000 euro nell’ultimo bilancio) e flussi movimentati attiva l’invio di una SOS alla UIF. L’analisi UIF incrocia il beneficiario effettivo con liste di rischio interne ed evidenzia legami familiari con un soggetto condannato per associazione mafiosa. La segnalazione, arricchita, viene trasmessa al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e per conoscenza alla DNAA, che attiva il raccordo con la DDA territorialmente competente. L’esito è l’avvio di un’indagine patrimoniale parallela a un’indagine penale per riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

    Scenario 2 – DDA distrettuale apre indagine su SOS bancaria

    Un istituto di credito segnala alla UIF il prelievo in contanti di 980.000 euro frazionato in operazioni sotto-soglia (15.000 euro ciascuna) effettuato da una decina di soggetti diversi nell’arco di sei settimane, tutti correlati a una rete di compro-oro nel medesimo distretto. La UIF, riconoscendo lo schema del cosiddetto smurfing, inoltra la SOS arricchita al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con informativa alla DNAA. La DNAA verifica tramite SIDDA-SIDNA che il distretto coincide con un’area di interesse per indagini in corso sulla ‘ndrangheta locale e indirizza la pratica alla DDA competente. Il Procuratore distrettuale apre un fascicolo per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e richiede misure cautelari personali e reali.

    Scenario 3 – Sequestro di prevenzione di patrimoni mafia

    Un’analisi strategica della DNAA, basata su SOS aggregate e su intercettazioni condivise tramite SIDDA-SIDNA, ricostruisce la titolarità effettiva di un patrimonio immobiliare di 28 unità residenziali e commerciali, formalmente intestate a prestanome ma riconducibili a un esponente di rilievo di un’organizzazione mafiosa. Il Procuratore distrettuale, sollecitato dal Procuratore nazionale, propone al Tribunale di prevenzione il sequestro ex art. 20 D.Lgs. 159/2011. Il sequestro viene confermato e, decorsi i termini di legge, convertito in confisca definitiva ex art. 24 dello stesso decreto. Gli immobili confluiscono nel patrimonio dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC).

    Scenario 4 – Collaborazione FBI-DNAA su crypto-laundering

    Una piattaforma di scambio di valute virtuali in Italia rileva flussi in Bitcoin per equivalenti 3,1 milioni di euro provenienti da indirizzi blockchain riconducibili a un ransomware-as-a-service. L’exchange invia SOS alla UIF; parallelamente FinCEN condivide informazioni sullo stesso wallet in chiave di terrorism financing tramite FIU.NET. La DNAA coordina lo scambio con il Federal Bureau of Investigation tramite il magistrato di collegamento presso l’ambasciata USA e attiva una rogatoria internazionale ex art. 696-bis c.p.p. L’indagine porta al congelamento dei wallet e al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

    Scenario 5 – Analisi strategica nella relazione annuale

    Nella relazione annuale al Parlamento, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dedica un capitolo all’analisi strategica dei flussi finanziari emersi nell’anno: aumento delle SOS riferibili a giurisdizioni a fiscalità privilegiata, peso crescente delle valute virtuali nelle catene di riciclaggio, ricorso a società veicolo UE. L’analisi, su dati aggregati di UIF, DIA e GdF, alimenta la valutazione nazionale dei rischi (NRA) coordinata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF.

    Quando e come si interagisce con la DNAA

    L’operatore obbligato e il soggetto vigilato non hanno un canale diretto di interlocuzione con la DNAA: la corretta esecuzione degli obblighi AML si esaurisce nella trasmissione tempestiva della SOS alla UIF tramite il portale Infostat-UIF, nel rispetto del divieto di tipping-off di cui all’art. 39 D.Lgs. 231/2007. Sarà la UIF, e per essa gli organi di polizia e giudiziari competenti, a valutare quando attivare il livello DNAA.

    Esiste tuttavia un’interazione indiretta rilevante: quando un soggetto vigilato è destinatario di un decreto di esibizione documentale o di un sequestro probatorio emesso dalla Procura distrettuale nell’ambito di indagini coordinate dalla DNAA, l’operatore deve rispondere nei termini e con le modalità indicate, garantendo la tracciabilità della catena di custodia dei dati AML (registri della clientela, documentazione di adeguata verifica, archivio unico informatico).

    In caso di richieste di informazioni provenienti da autorità giudiziarie estere e veicolate dalla DNAA per il tramite della rogatoria internazionale, il soggetto obbligato è tenuto alla collaborazione secondo le norme di cooperazione giudiziaria penale (artt. 723 ss. c.p.p. e Convenzione di Strasburgo 1959).

    Norme e fonti

    • art. 8 D.Lgs. 231/2007 – DNAA: ruolo di impulso e coordinamento nel sistema AML.
    • art. 6 D.Lgs. 231/2007 – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF): istituzione, autonomia funzionale, poteri di analisi e trasmissione.
    • art. 9 D.Lgs. 231/2007 – Scambio informativo tra UIF, autorità di vigilanza, organi investigativi.
    • art. 39 D.Lgs. 231/2007 – Divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione (tipping-off).
    • L. 20 gennaio 1992, n. 8 – Istituzione della Direzione Nazionale Antimafia presso la Procura generale della Cassazione.
    • D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43 – Estensione delle competenze al terrorismo e ridenominazione in DNAA.
    • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) – Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro (art. 20) e confisca (art. 24).
    • art. 648-bis c.p. – Riciclaggio.
    • art. 416-bis.1 c.p. – Aggravante del metodo mafioso.
    • artt. 696-bis ss. c.p.p. – Rogatoria internazionale e cooperazione giudiziaria.

    Domande frequenti

    L’operatore obbligato può segnalare un’operazione sospetta direttamente alla DNAA?

    No. La SOS va trasmessa esclusivamente alla UIF tramite il portale Infostat-UIF, secondo le modalità tecniche stabilite dal provvedimento UIF. Sarà la UIF, valutata la rilevanza, a inoltrare la segnalazione arricchita agli organi di polizia e, per conoscenza, alla DNAA quando emergono profili di criminalità organizzata o terrorismo. Un invio diretto alla DNAA non è previsto dall’art. 8 e non assolve l’obbligo di segnalazione.

    La DNAA può chiedere documentazione AML al soggetto vigilato?

    Direttamente no, ma indirettamente sì: nell’ambito di indagini coordinate, il Procuratore distrettuale competente – su impulso o con il raccordo della DNAA – può emettere un decreto di esibizione o un sequestro probatorio. Il destinatario deve consegnare i documenti richiesti (archivio unico informatico, fascicoli di adeguata verifica, copie di SOS già trasmesse) nei termini indicati, senza violare il divieto di tipping-off verso il cliente.

    La DNAA gestisce anche il finanziamento del terrorismo o solo l’antimafia?

    Dal 2015, con il D.L. 7/2015 convertito in L. 43/2015, le competenze sono state estese al terrorismo, inclusi gli aspetti di finanziamento. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo coordina indagini su entrambi i fenomeni, in particolare quando i flussi finanziari sospetti presentano connessioni internazionali o ricorso a strumenti come hawala, valute virtuali, ONLUS schermo.

    Le informazioni condivise tramite SIDDA-SIDNA sono accessibili al soggetto segnalato?

    No. SIDDA-SIDNA è una banca dati riservata di polizia giudiziaria accessibile esclusivamente al Procuratore nazionale, ai procuratori distrettuali e al personale autorizzato. L’accesso da parte della persona indagata, del difensore o del soggetto segnalato è disciplinato dalle ordinarie regole sul diritto di difesa e sulla discovery degli atti di indagine, secondo le scansioni temporali previste dal codice di procedura penale (artt. 415-bis ss. c.p.p.).

  • Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 Codice Civile: Simulazione

    Art. 123 c.c. – Simulazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

    L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima .

  • Art. 3 bis CAD – Identità digitale e Domicilio digitale

    Art. 3 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Identità digitale e Domicilio digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo

    64-bis. (29)

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o

    6-ter. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo

    6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

    1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis , di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.

    1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

    4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis)) . (28)

    4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.

    4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione. (28)

    4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

    4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

    5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (21)

  • Art. 26 D.Lgs. 171/2005 – Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

    Art. 26 D.Lgs. 171/2005 – Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17-bis TULPS – Sanzioni amministrative per violazioni specifiche

    Art. 17-bis TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

    2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

    3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, … 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032.

    (58)

  • Casi pratici art. 25 Cost.: giudice naturale e legalita penale

    L’articolo 25 della Costituzione contiene tre garanzie cardine del diritto penale liberale: il diritto al giudice naturale precostituito per legge, il principio di irretroattivita della norma penale e la riserva di legge per le misure di sicurezza. Si tratta di regole che entrano in gioco ogni volta che lo Stato esercita la potesta punitiva, e che hanno conseguenze molto concrete sulla competenza dei tribunali, sull’applicazione di nuove fattispecie incriminatrici e sulla possibilita di prevedere a quali conseguenze ci si espone con una determinata condotta. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo e proponiamo scenari concreti per capire come funzionano queste garanzie quando si presenta un problema reale.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il testo dell’art. 25 Cost. si compone di tre commi che enunciano altrettante regole. Il primo comma stabilisce che «nessuno puo essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»: significa che la competenza del giudice chiamato a decidere deve essere determinata, in via generale e astratta, prima che il fatto si verifichi. Il secondo comma vieta di punire condotte che non costituivano reato al momento in cui sono state commesse: e il principio di legalita penale, nella sua declinazione di irretroattivita sfavorevole. Il terzo comma estende la riserva di legge anche alle misure di sicurezza, vincolandone l’applicazione ai soli casi tassativamente previsti.

    Queste garanzie non vivono isolate. Sul piano interno trovano sviluppo nell’art. 1 c.p. (riserva di legge), nell’art. 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo), nell’art. 199 c.p. (tassativita misure sicurezza) e nelle norme processuali sulla competenza. Sul piano sovranazionale, l’art. 7 CEDU e l’art. 49 della Carta di Nizza sanciscono il principio nullum crimen, nulla poena sine lege.

    Giudice naturale precostituito: cosa significa

    Il giudice naturale non e una persona fisica predeterminata, ma il giudice individuato in base a criteri oggettivi (territorio, materia, valore) gia esistenti al momento del fatto. La regola serve a evitare che, dopo un episodio specifico, il legislatore o l’autorita amministrativa possano scegliere il tribunale piu «comodo» per giudicarlo, con il rischio di influenzare l’esito del processo. Per questo la competenza si determina sulla base di norme generali e astratte, vigenti prima della commissione del fatto.

    Esistono pero deroghe fisiologiche: la connessione tra procedimenti (quando piu reati commessi dalla stessa persona o in concorso vanno trattati insieme), la separazione (quando trattare insieme rallenta o complica il giudizio), le ipotesi di rimessione (per gravi motivi di ordine e sicurezza, oppure di legittimo sospetto) e i casi di astensione o ricusazione del singolo giudice. Tutte queste deroghe, pero, sono disciplinate da norme di legge preesistenti: non sono scelte ad personam, ma applicazioni di regole generali a un caso concreto.

    Irretroattivita legge penale e misure di sicurezza

    L’irretroattivita penale sfavorevole vieta di punire condotte che al momento in cui sono state tenute non erano reato, oppure erano punite meno severamente. La regola opera anche per le sanzioni accessorie e per molte conseguenze afflittive che, pur formalmente non penali, hanno natura sostanzialmente punitiva: la giurisprudenza CEDU (criteri Engel) e la nostra Corte costituzionale hanno piu volte ribadito che cio che conta non e l’etichetta, ma la sostanza afflittiva della misura.

    Diverso e il regime delle misure di sicurezza (art. 199 e 200 c.p.): non sono pena retributiva ma prevenzione speciale verso soggetti pericolosi. La legge dispone che si applichino quelle in vigore al momento dell’esecuzione, non del fatto. La garanzia costituzionale qui opera sulla riserva di legge: lo Stato non puo applicare misure fuori dai casi tipizzati. La discussione contemporanea sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali si gioca su questo crinale: dove finisce la prevenzione e dove inizia una pena mascherata, alla quale si applicherebbe il piu rigoroso statuto dell’art. 25 secondo comma.

    Scenario 1 – Modifica retroattiva sfavorevole della legge penale

    Un cittadino tiene una determinata condotta nel gennaio di un anno. A giugno dello stesso anno entra in vigore una legge che qualifica quella condotta come reato, oppure ne aumenta la pena. Il pubblico ministero contesta il fatto utilizzando la disciplina piu sfavorevole entrata in vigore dopo.

    La garanzia dell’art. 25 secondo comma Cost., specificata dall’art. 2 c.p., impedisce questa applicazione. Al fatto del gennaio si applica la legge vigente in quel momento: se la condotta non era reato, non puo esserlo retroattivamente; se era punita meno gravemente, la pena piu severa non puo essere applicata. L’imputato (o il suo difensore) puo eccepire la violazione gia in fase di indagini preliminari, chiedendo l’archiviazione, oppure in udienza preliminare e durante il dibattimento, con richiesta di assoluzione perche il fatto non e previsto dalla legge come reato al tempo della condotta.

    Scenario 2 – Cambio di competenza territoriale dopo il fatto

    Un reato viene commesso quando la competenza territoriale, secondo le norme processuali in vigore, spetta al Tribunale di una citta. Successivamente, una riforma sposta la competenza a un altro ufficio giudiziario per quel tipo di reati. Il processo viene incardinato presso il nuovo tribunale.

    L’art. 25 primo comma Cost. impone che il giudice sia «precostituito», ma la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la garanzia non e violata quando il legislatore modifica in via generale i criteri di competenza, applicandoli ai procedimenti pendenti secondo regole transitorie ragionevoli. Diverso e il caso in cui la modifica fosse manifestamente ritagliata su un singolo procedimento: in quell’ipotesi l’imputato puo sollevare questione di legittimita costituzionale tramite il giudice procedente, chiedendo la rimessione alla Corte. Sul piano pratico, la difesa puo eccepire l’incompetenza nei termini stabiliti dal codice di rito (con regole diverse a seconda che si tratti di competenza per materia o per territorio).

    Scenario 3 – Nuove misure di sicurezza introdotte dopo il fatto

    Dopo che una persona ha commesso un reato per il quale e prevista una misura di sicurezza, il legislatore introduce un nuovo tipo di misura, piu invasiva, applicabile a quel tipo di delitto.

    L’art. 25 terzo comma Cost. e l’art. 199 c.p. impongono che le misure di sicurezza siano previste da una legge: il punto cruciale e che la misura debba essere tipizzata. Il regime di diritto intertemporale e diverso da quello della pena: in linea di principio si applica la misura vigente al momento dell’esecuzione (art. 200 c.p.). Tuttavia, quando la nuova misura ha contenuto sostanzialmente afflittivo equiparabile a una pena, la Corte costituzionale e la giurisprudenza CEDU hanno ritenuto applicabile lo statuto di garanzia dell’art. 25 secondo comma, con divieto di applicazione retroattiva. L’imputato puo dunque contestare l’applicazione, chiedendo al giudice di sollevare la questione di legittimita costituzionale o di disapplicare la norma per contrasto con la CEDU attraverso il rinvio interpretativo.

    Scenario 4 – Abrogatio criminis e favor rei

    Un cittadino e stato condannato in via definitiva per una condotta che, anni dopo, viene depenalizzata o completamente abrogata: la legge la espunge dall’elenco dei reati.

    Qui interviene l’art. 2 secondo comma c.p., diretta declinazione dell’art. 25 Cost. nella sua dimensione di favor rei: nessuno puo essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce piu reato. Se la sentenza e gia passata in giudicato, ne cessa l’esecuzione e ne vengono cancellati gli effetti penali. L’interessato puo proporre incidente di esecuzione al giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., per ottenere la revoca della condanna. Questo principio non riguarda solo le pene principali, ma anche le pene accessorie e gli effetti penali (interdizioni, iscrizioni nel casellario).

    Scenario 5 – Conflitto di competenza tra tribunali

    Due tribunali sono investiti, per ragioni diverse, dello stesso fatto: per esempio, uno per il reato principale, l’altro per un reato connesso. Si crea un possibile conflitto di competenza, che rischia di distogliere l’imputato dal «suo» giudice precostituito.

    Il codice di procedura penale disciplina la connessione e la risoluzione dei conflitti: la Corte di cassazione e il giudice del conflitto. Il principio del giudice naturale non e violato quando la connessione e prevista da regole generali, ma la difesa puo segnalare incompetenze sopravvenute e sollecitare il giudice a investire la Cassazione per la risoluzione, in modo da assicurare che il giudizio si svolga davanti all’ufficio individuato secondo norme preesistenti.

    Quando e come reagire

    Le garanzie dell’art. 25 Cost. non sono autoesecutive: per farle valere serve un’eccezione tempestiva nel processo. L’imputato, attraverso il difensore, puo sollevare la questione in piu momenti: durante le indagini preliminari (con memorie al pubblico ministero), in udienza preliminare (con richiesta di non luogo a procedere), all’apertura del dibattimento (con questioni preliminari di competenza), oppure con motivi di appello e di ricorso per cassazione. Quando la norma applicata sembra incostituzionale, il cittadino non puo rivolgersi direttamente alla Consulta: deve chiedere al giudice del processo di sollevare la questione di legittimita costituzionale, indicando le ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    In sede esecutiva, dopo la sentenza definitiva, il condannato puo chiedere la revoca per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.) e proporre incidente di esecuzione anche per misure di sicurezza applicate fuori dai casi previsti. In caso di violazione CEDU, la giurisprudenza interna ammette la riapertura del processo attraverso strumenti come la revisione europea.

    Norme e fonti

    • Art. 25 Cost. – giudice naturale, legalita penale, riserva di legge per le misure di sicurezza.
    • Art. 1 c.p. – principio di legalita (nullum crimen sine lege).
    • Art. 2 c.p. – successione di leggi penali nel tempo: irretroattivita sfavorevole e retroattivita favorevole.
    • Art. 199 c.p. – riserva di legge per le misure di sicurezza.
    • Art. 200 c.p. – tempo dell’esecuzione delle misure di sicurezza.
    • Art. 673 c.p.p. – revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma incriminatrice.
    • CEDU, art. 7 – nessuna pena senza legge.
    • Carta dei diritti fondamentali UE (Nizza), art. 49 – principi di legalita e proporzionalita dei reati e delle pene.

    Domande frequenti

    Cosa significa «giudice naturale precostituito per legge»?

    Significa che il giudice competente a giudicare un fatto deve essere individuato in base a regole generali e astratte (su territorio, materia, valore) gia in vigore prima che il fatto sia commesso. Non e ammessa una scelta postuma del tribunale ritagliata sul singolo caso. Sono pero legittime deroghe come la connessione tra procedimenti, la rimessione per gravi motivi o l’astensione del singolo giudice, perche previste in via generale dalla legge.

    L’irretroattivita penale vale solo per la pena o anche per altre conseguenze?

    Vale per la pena principale, per le pene accessorie e, secondo la giurisprudenza costituzionale e CEDU, per ogni sanzione che abbia natura sostanzialmente afflittiva. Lo statuto e differenziato per le misure di sicurezza, che in principio seguono la legge del tempo dell’esecuzione, ma con limiti quando si rivelano in concreto equiparabili a una pena.

    Cosa succede se vengo condannato per un fatto che oggi non e piu reato?

    Si applica il principio di favor rei previsto dall’art. 2 secondo comma c.p.: nessuno puo essere punito per un fatto che la legge posteriore non considera piu reato. Se la condanna e definitiva, e possibile chiedere la revoca al giudice dell’esecuzione con l’incidente previsto dall’art. 673 c.p.p., con cessazione della pena e degli effetti penali.

    Come si solleva una questione di legittimita costituzionale collegata all’art. 25 Cost.?

    Il cittadino non si rivolge direttamente alla Corte costituzionale. Deve chiedere al giudice del processo (di merito o di legittimita) di sollevare la questione, motivando perche la norma applicata e rilevante per la decisione e perche il dubbio di costituzionalita non e manifestamente infondato. Il giudice, se condivide, sospende il processo e trasmette gli atti alla Consulta.

  • Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.