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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 17-bis elenca tassativamente le violazioni al TULPS sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della sanzione penale residuale dell'art. 17, in attuazione della depenalizzazione operata dalla L. 689/1981.
  • Il comma 1 prevede la sanzione più elevata (fascia superiore) per le violazioni alle disposizioni di specifici articoli del TULPS — in particolare in materia di esercizi pubblici, agenzie, mediatori, giochi e spettacoli — nonché per chi, ottenuta l'autorizzazione, viola le prescrizioni generali degli artt. 8 e 9.
  • Il comma 2 applica la stessa sanzione elevata a chiunque, pur titolare di una delle autorizzazioni elencate al comma 1, violi le disposizioni generali degli artt. 8 e 9 TULPS.
  • Il comma 3 individua una seconda fascia sanzionatoria (importo inferiore) per un diverso elenco di violazioni, in materia di alberghi, locande, spettacoli, esercizi di giochi, porto di oggetti atti all'offesa e altre attività.
  • I valori in lire indicati nel testo originario sono stati convertiti in euro e rivalutati per effetto delle disposizioni sulla conversione del 2001 e degli adeguamenti ISTAT periodici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17-bis TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, … 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

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Commento

Origine e funzione della norma nel quadro della depenalizzazione

L'art. 17-bis fu introdotto nel TULPS dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, la grande legge di depenalizzazione che trasformò in illeciti amministrativi numerose fattispecie che il sistema del 1931 trattava come contravvenzioni penali. La scelta di inserire la norma direttamente nel TULPS — piuttosto che disciplinarla soltanto nella L. 689/1981 — risponde all'esigenza di avere un elenco tassativo e visibile delle violazioni che nell'ambito del testo unico di PS subiscono il trattamento depenalizzato.

Il risultato è un sistema binario: l'art. 17 funge da clausola sanzionatoria penale residuale per le violazioni al TULPS prive di specifica norma; l'art. 17-bis elenca le violazioni che invece sono state espressamente depenalizzate e sono sanzionate in via amministrativa. I due articoli devono essere letti in sequenza: prima si verifica se la violazione rientra nell'elenco dell'art. 17-bis; solo in caso negativo si applica la contravvenzione dell'art. 17.

Struttura: tre fasce sanzionatorie

La norma presenta tre blocchi normativi corrispondenti a due fasce di sanzione pecuniaria:

Comma 1 — fascia alta: colpisce le violazioni alle disposizioni degli artt. 59 (mediatori), 60 (sensali), 75, 75-bis, 76 (quando commessa contro il divieto dell'autorità), 86 (esercizi pubblici), 87 (tabacchi e sali), 101 (vetture pubbliche), 104 (albergatori), 111 (affittacamere), 115 (agenti di affari), 120 comma secondo (limitatamente a operazioni diverse da quelle elencate in tabella), 121, 124 e 135 comma quinto (limitatamente a operazioni diverse da quelle in tabella). Si tratta di attività che richiedono un'autorizzazione di polizia specifica e nelle quali la violazione delle disposizioni operative assume un rilievo amministrativo di media gravità.

Comma 2 — fascia alta (estensione): applica la stessa sanzione del comma 1 a chi, pur avendo ottenuto una delle autorizzazioni elencate al comma 1, viola le prescrizioni generali degli artt. 8 e 9 TULPS. Questo comma ha carattere di norma accessoria: sanziona non la violazione di una norma sostanziale specifica, ma l'inadempimento delle condizioni e prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzatorio o derivanti dalle norme generali di riferimento.

Comma 3 — fascia bassa: è riservata a un secondo elenco di violazioni, di minore rilievo o riferite ad attività meno sensibili: artt. 76 (salvo quanto già previsto al comma 1), 81 (espositori e venditori ambulanti), 83, 84 (rivendite), 108 (alberghi non classificati), 113 comma quinto, 120 (salvo quanto previsto al comma 1), 126 (vendita di oggetti preziosi), 128, 135 (escluso il comma terzo e salvo quanto previsto al comma 1) e 147. I valori minimi e massimi di questa fascia sono inferiori a quelli della fascia alta.

Le autorizzazioni interessate: una mappa sintetica

Per comprendere l'ambito applicativo dell'art. 17-bis è utile richiamare brevemente le principali categorie di attività coinvolte:

Artt. 59-60: mediatori e sensali, tenuti a specifici registri e al rispetto di regole di condotta professionale;
Art. 75-75-bis: disciplina degli spacci di bevande alcoliche e rivendite di vino;
Art. 86: esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nucleo fondamentale della polizia degli esercizi;
Art. 87: rivendite di generi di monopolio;
Artt. 101, 104, 111: trasporto pubblico, albergatori e affittacamere — settori con rilevante impatto su ordine pubblico e sicurezza;
Art. 115: agenzie di affari, tra cui le agenzie immobiliari e le agenzie di recupero crediti;
Artt. 120-121: oggetti preziosi e metalli preziosi, con prescrizioni sui registri di carico/scarico;
Art. 135: commercio di cose antiche, soggetto a registrazione per prevenire il riciclaggio di beni illecitamente sottratti.

Conversione in euro e rivalutazione degli importi

Le somme indicate nell'art. 17-bis sono espresse in lire, valuta soppressa il 1° gennaio 2002 con l'introduzione dell'euro. Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella parte applicabile alla conversione delle sanzioni) hanno stabilito le modalità di conversione: il valore in lire viene diviso per il tasso fisso di 1.936,27 per ottenere il corrispondente in euro. Le somme non sono state tuttavia rivalutate automaticamente nel tempo con indici ISTAT, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti; le soglie rimangono quindi quelle originarie convertite, a meno di specifici interventi legislativi.

Procedimento di irrogazione e opposizione

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17-bis è irrogata secondo il procedimento della L. 689/1981: contestazione immediata o notifica del verbale di accertamento, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni o presentazione di scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione del prefetto, e opposizione davanti al giudice di pace o al tribunale civile. Il pagamento in misura ridotta estingue la sanzione senza necessità di ulteriori procedimenti.

Cumulabilità con la revoca dell'autorizzazione

La sanzione amministrativa dell'art. 17-bis non esclude l'avvio del procedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione ex artt. 9 e 17-ter TULPS. I due procedimenti operano su piani distinti: la sanzione pecuniaria punisce la singola violazione, mentre la revoca è una misura ripristinatoria del rispetto delle condizioni di esercizio. Non è infrequente, quindi, che un accertamento che dà luogo alla contestazione ex art. 17-bis inneschi parallelamente anche il procedimento amministrativo sull'autorizzazione.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione per somministrazione di alcolici in violazione dell'art. 86

Tizio gestisce un bar con regolare licenza ex art. 86 TULPS. In sede di ispezione notturna, gli agenti di PS rilevano che il locale somministra superalcolici in orario vietato dall'autorizzazione. La violazione delle prescrizioni di orario contenute nella licenza rientra nell'art. 17-bis, comma 1, che sanziona le violazioni all'art. 86 TULPS. Tizio riceve notifica del verbale di accertamento e paga in misura ridotta entro i sessanta giorni, estinguendo la violazione. Tuttavia il questore, acquisito il verbale, avvia il procedimento di sospensione dell'attività per trenta giorni ai sensi dell'art. 17-ter TULPS.

Caso 2: Agenzia di affari: violazione dell'obbligo di registro

Caia gestisce un'agenzia immobiliare soggetta all'art. 115 TULPS. In sede di controllo, gli agenti verificano che il registro delle operazioni prescritto dall'autorizzazione non è stato tenuto aggiornato negli ultimi tre mesi. La violazione delle prescrizioni sull'obbligo di registro rientra nell'art. 17-bis, comma 2, che sanziona chi, titolare di un'autorizzazione ex art. 115, viola le disposizioni degli artt. 8 e 9 TULPS (tra cui le prescrizioni accessorie del provvedimento). La sanzione è irrogata dal prefetto con ordinanza-ingiunzione. Caia propone opposizione sostenendo che le lacune erano di lieve entità, ma il giudice di pace rigetta il ricorso, ritenendo il registro un obbligo sostanziale e non formale.

Caso 3: Rivenditore di oggetti usati: mancanza di annotazione sul registro

Sempronio gestisce un negozio di compravendita di oggetti d'antiquariato soggetto all'art. 126 TULPS. Un acquisto di un orologio di valore non è stato annotato sul registro delle operazioni nel giorno stesso dell'acquisto, in violazione delle disposizioni regolamentari. La fattispecie rientra nell'art. 17-bis, comma 3, che prevede la sanzione di fascia bassa per le violazioni all'art. 126. Sempronio provvede al pagamento in misura ridotta e aggiorna immediatamente il registro; non sono irrogate ulteriori sanzioni, ma l'episodio viene annotato nel fascicolo della questura ai fini di eventuali futuri procedimenti sull'autorizzazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra le sanzioni dei commi 1 e 3 dell'art. 17-bis?

Il comma 1 prevede una sanzione amministrativa di importo più elevato per le violazioni agli articoli che riguardano attività ritenute più sensibili (esercizi pubblici, agenzie, mediatori, ecc.). Il comma 3 prevede una sanzione di fascia inferiore per violazioni ad altri articoli ritenuti meno gravi.

Chi irroga la sanzione ex art. 17-bis?

Il procedimento segue la L. 689/1981: la sanzione è irrogata con ordinanza-ingiunzione del prefetto (o dell'autorità competente ratione materiae) dopo la fase di contestazione e la valutazione degli scritti difensivi dell'interessato.

La sanzione dell'art. 17-bis può cumularsi con la revoca dell'autorizzazione?

Sì. I due procedimenti sono distinti: la sanzione pecuniaria punisce la singola violazione, mentre la revoca o sospensione dell'autorizzazione ex artt. 9 e 17-ter TULPS è una misura ripristinatoria autonoma. Un medesimo fatto può quindi dar luogo sia alla sanzione amministrativa sia all'avvio del procedimento sull'autorizzazione.

È possibile pagare in misura ridotta per estinguere subito la violazione?

Sì. La L. 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, in misura pari al doppio del minimo edittale o, se più favorevole, a un terzo del massimo. Il pagamento estingue la violazione senza necessità dell'ordinanza-ingiunzione.

Le somme indicate nell'art. 17-bis sono aggiornate all'euro?

Le somme in lire sono convertite in euro al tasso fisso di 1.936,27. Non vi è stata una rivalutazione automatica degli importi con indici ISTAT; le soglie rimangono pertanto quelle originarie convertite, salvo specifici interventi legislativi successivi.

Se una violazione rientra nell'art. 17-bis, si applica anche la sanzione penale dell'art. 17?

No. L'art. 17 contiene l'esplicita clausola 'salvo quanto previsto dall'art. 17-bis': le violazioni elencate in quest'ultima norma sono depenalizzate e punite solo con sanzione amministrativa pecuniaria. Non vi è cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la stessa violazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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