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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le passeggiate in forma militare con armi in luogo pubblico sono vietate senza licenza del prefetto, salvo quanto previsto dalle leggi militari.
  • La norma colpisce le manifestazioni paramilitari di privati o associazioni che mimano l'organizzazione e il movimento di reparti armati al di fuori dell'ordinamento militare.
  • Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi; i capi o promotori con pena aumentata fino a un anno.
  • La disposizione si raccorda con l'art. 18 Cost. (divieto di associazioni segrete e paramilitari) e con le norme del codice penale in materia di associazioni illecite.
  • La riserva a favore delle leggi militari garantisce che le Forze Armate e le forze di polizia a ordinamento militare operino secondo il proprio statuto, senza necessità di licenza prefettizia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 29 TULPS si inserisce nel quadro delle norme che disciplinano l'uso dello spazio pubblico da parte di soggetti organizzati, con specifico riguardo alle manifestazioni di carattere paramilitare. La disposizione risponde a un'esigenza di ordine pubblico chiaramente percepita già nel 1931 e rimasta pienamente attuale: evitare che privati o organizzazioni non militari possano sfilare pubblicamente in assetto armato, dando adito a intimidazione, turbativa dell'ordine o confusione con le Forze Armate dello Stato. La norma si affianca alle disposizioni del codice penale — in particolare agli artt. 270-bis e seguenti c.p. in materia di associazioni sovversive e terroristiche, e all'art. 307 c.p. — nonché all'art. 18, secondo comma, della Costituzione, che vieta le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il concetto di «passeggiate in forma militare con armi»

La fattispecie si compone di due elementi cumulativi: la forma militare e la presenza di armi. La forma militare indica una modalità di movimento o di schieramento che imita quella delle unità militari: marcia in colonna, inquadramento, divise para-militari, portamento di simboli o insegne di carattere militare, comandi gerarchici. Non è richiesta una perfetta riproduzione dell'organizzazione militare ufficiale: è sufficiente che il corteo o la sfilata richiami nell'aspetto esteriore un'unità armata. La presenza di armi implica il porto di armi proprie o improprie nel corso della sfilata: bastoni, coltelli, armi da fuoco, ma in via interpretativa anche oggetti chiaramente atti all'offesa. La sola forma militare senza armi, o il porto di armi senza assetto militare, non integrano la fattispecie completa: le due condizioni devono coesistere. In aggiunta, la passeggiata deve avvenire su luogo pubblico o aperto al pubblico.

La riserva delle leggi militari

La clausola «salvo quanto è stabilito dalle leggi militari» esclude dall'ambito dell'art. 29 le marce, le sfilate e le esercitazioni delle Forze Armate dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia a ordinamento militare. Queste formazioni operano in base a leggi speciali — in primis il D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) — che prevedono autonoma disciplina per l'uso delle armi in pubblico e per i movimenti in assetto. L'esenzione copre anche le associazioni d'arma regolarmente costituite che svolgano cerimonie in uniforme, purché nel rispetto delle norme che le regolano e senza l'uso di armi vere. È opportuno distinguere tra le rievocazioni storiche in costume militare storico, soggette a una valutazione caso per caso, e le vere sfilate paramilitari armate, che rientrano appieno nel divieto.

La struttura della sanzione e la distinzione tra partecipanti e capi

L'art. 29 prevede una graduazione delle pene in ragione del ruolo: il semplice contravventore (partecipante) è punito con l'arresto fino a sei mesi; i capi o promotori subiscono una pena più severa, fino a un anno di arresto. La distinzione riflette il maggiore disvalore del comportamento di chi organizza e dirige la manifestazione rispetto a chi vi partecipa: i capi hanno il dominio del fatto e assumono la responsabilità dell'organizzazione dell'evento vietato. In entrambi i casi si tratta di contravvenzioni (art. 17 c.p.), punibili con arresto e non con reclusione, oblabili nelle forme di legge. La contravvenzione si somma alle eventuali responsabilità penali più gravi che possono derivare da specifiche modalità dell'evento (porto abusivo d'armi, reati associativi, ecc.).

La licenza prefettizia: natura e procedura

La licenza del prefetto è il meccanismo che consente di svolgere legittimamente la passeggiata in forma militare con armi. Si tratta di un atto di autorizzazione in senso tecnico: il prefetto valuta la natura dell'evento, i soggetti richiedenti, le ragioni addotte, le condizioni di sicurezza, e può concedere o negare l'autorizzazione anche senza esplicita motivazione dettagliata, nel rispetto del potere discrezionale che il TULPS gli attribuisce in materia di ordine pubblico. La richiesta di licenza va presentata con adeguato anticipo, includendo: soggetto richiedente, natura dell'evento, data, luogo e percorso, tipologia e numero delle armi, misure di sicurezza previste. Il prefetto può concedere la licenza con prescrizioni. Il diniego è impugnabile davanti al TAR.

Coordinamento con la normativa antimafia e antiterrorismo

Nella pratica giudiziaria, l'art. 29 TULPS viene spesso applicato in concorso con fattispecie più gravi. Le organizzazioni che svolgono sfilate paramilitari armate senza autorizzazione si espongono simultaneamente alla contravvenzione TULPS e a potenziali contestazioni per associazione sovversiva o terroristica (artt. 270-bis c.p.), qualora l'evento sia espressione di un sodalizio che persegue obiettivi di violenza politica. Nella valutazione complessiva, il procuratore della Repubblica può scegliere di contestare le fattispecie più gravi, utilizzando l'art. 29 TULPS come elemento che concorre a dimostrare la natura paramilitare dell'organizzazione. Analogamente, le misure di prevenzione antimafia (D.Lgs. 159/2011) possono essere applicate ai soggetti che partecipano sistematicamente a tali manifestazioni.

Casi pratici

Caso 1: Sfilata paramilitare senza licenza

Tizio, coordinatore di un'associazione politico-culturale, organizza una marcia pubblica nella quale i partecipanti sfilano in colonna, indossano uniformi scure con emblemi dell'associazione e portano bastoni. Non viene richiesta alcuna licenza al prefetto. Le forze dell'ordine, presenti sul luogo, accertano che la manifestazione integra la fattispecie dell'art. 29 TULPS: forma militare (colonna, uniformi, emblemi, comandi) e presenza di armi improprie (bastoni atti all'offesa). Vengono identificati tutti i partecipanti; Tizio, in quanto promotore, viene denunciato per arresto fino a un anno; gli altri partecipanti rischiano fino a sei mesi. Il pubblico ministero abbina alla contestazione dell'art. 29 TULPS una verifica sulla possibile natura associativa dell'organizzazione.

Caso 2: Rievocazione storica: esenzione e limiti

Caia, presidente di un'associazione di rievocazione storica, organizza una sfilata in costume dell'epoca napoleonica con repliche di fucili e sciabole non funzionanti. Si interroga se sia necessaria la licenza prefettizia ex art. 29 TULPS. Il prefetto provinciale, interpellato in via informale, chiarisce che le repliche di armi non funzionanti non integrano il requisito delle «armi» ai fini della norma; tuttavia, considerata la natura militare del corteo e la presenza di oggetti che appaiono armi al pubblico, consiglia di richiedere la licenza a titolo precauzionale. Caia presenta domanda; il prefetto la accorda con la prescrizione che i fucili siano tenuti a tracolla e non imbracciati. La sfilata si svolge regolarmente.

Caso 3: Marcia di protesta con capi-servizio armati

Un sindacato di categoria organizza una manifestazione con servizio d'ordine privato. Sempronio, responsabile del servizio d'ordine, dispone che i propri collaboratori indossino giubbotti identificativi e portino manganelli telescopici, marciando in colonna ai lati del corteo. La Questura segnala al prefetto la situazione. Il prefetto valuta che la colonna laterale armata in assetto ordinato costituisce una passeggiata in forma militare con armi ai sensi dell'art. 29, non coperta dalla generale autorizzazione del corteo principale. Sempronio viene contattato durante la manifestazione e invitato a far smettere la colonna armata: si conforma immediatamente, evitando la denuncia penale. Il promotore della manifestazione viene comunque ammonito sulle modalità dei futuri servizi d'ordine.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'passeggiata in forma militare con armi'?

La fattispecie richiede due elementi cumulativi: una modalità di movimento o schieramento che imiti l'assetto militare (marcia in colonna, uniformi, comandi gerarchici) e la presenza di armi proprie o improprie portate dai partecipanti. Solo la forma militare senza armi, o il porto di armi senza assetto militare, non integrano la fattispecie completa.

Chi deve richiedere la licenza e a chi va presentata?

La licenza va richiesta al prefetto della provincia in cui si svolge l'evento. Il richiedente è l'organizzatore o promotore dell'evento. Va presentata con anticipo sufficiente, indicando la natura dell'evento, data, luogo, percorso, tipologia delle armi e misure di sicurezza previste.

Le Forze Armate e le forze di polizia hanno bisogno della licenza?

No. L'art. 29 fa salvo 'quanto è stabilito dalle leggi militari': le Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le altre forze a ordinamento militare operano in base a statuti propri che ne autorizzano le attività, senza necessità di licenza prefettizia ai sensi del TULPS.

Quali sono le pene per chi viola l'art. 29 TULPS?

Il semplice partecipante rischia l'arresto fino a sei mesi; i capi o promotori l'arresto fino a un anno. Si tratta di contravvenzioni oblabili. La pena può concorrere con reati più gravi (porto abusivo d'armi, reati associativi) se l'evento si inserisce in un contesto criminoso più ampio.

Le rievocazioni storiche con costumi militari rientrano nel divieto?

Dipende dalla tipologia delle armi. Le repliche non funzionanti, gestite da associazioni di rievocazione storica riconosciute, sono in genere valutate caso per caso: molte prefetture suggeriscono di richiedere la licenza a titolo precauzionale, che viene di regola accordata con prescrizioni sulle modalità di utilizzo delle repliche.

Il diniego della licenza prefettizia è impugnabile?

Sì. Il diniego è un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR per violazione di legge o eccesso di potere. In presenza di ragioni ostative non adeguatamente motivate o di trattamento discriminatorio rispetto ad altri eventi analoghi, il ricorso può avere buone probabilità di accoglimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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