Autore: Andrea Marton

  • Art. 720 Codice della Navigazione

    Art. 720 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 66 D.Lgs. 259/2003 – Tempistica coordinata delle assegnazioni

    Art. 66 D.Lgs. 259/2003 – Tempistica coordinata delle assegnazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

    2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

    3. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze: a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d); b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’ articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; d) forza maggiore.

    4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

    5. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

    6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni. articolo precedente articolo successivo

  • Esterovestizione e CFC: esempi pratici sull’art. 167 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 167 TUIR tassa per trasparenza in Italia i redditi delle controllate estere a bassa fiscalità anche se non distribuiti.
    • Il presupposto è duplice: controllo ex art. 2359 c.c. e tassazione effettiva estera sotto il 15%.
    • Per le controllate diverse dalle holding pure serve anche la prevalenza di passive income.
    • L’esimente di radicamento (comma 5) neutralizza la disciplina se la controllata ha sostanza economica reale.
    • Dal 2024 esiste un regime opzionale di imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile estero.
    • La CFC va distinta dall’esterovestizione ex art. 73 TUIR: due contestazioni diverse con effetti diversi.

    Prima degli esempi: perché la disciplina CFC esiste

    L’art. 167 TUIR è il principale strumento anti-deferral del sistema tributario italiano. Senza questa disciplina un soggetto residente potrebbe controllare una società estera in giurisdizione a bassa tassazione e accumulare utili indefinitamente, differendo o azzerando la tassazione italiana fino a un’eventuale e discrezionale distribuzione di dividendi. La norma neutralizza questa dinamica assoggettando i redditi della controllata al regime italiano per trasparenza, nell’anno di produzione, indipendentemente dalla distribuzione.

    La disciplina è stata integralmente riscritta dal D.Lgs. 142/2018 in recepimento della Direttiva ATAD (UE 2016/1164) e ulteriormente riformata dal D.Lgs. 209/2023 (riforma della fiscalità internazionale), che ha sostituito il vecchio raffronto con la metà dell’aliquota italiana con una soglia assoluta del 15% e ha introdotto il regime opzionale di imposta sostitutiva. Da ultimo, il D.L. 84/2025 ha apportato ulteriori precisazioni sulla determinazione della tassazione effettiva e sui rapporti con la global minimum tax (Pillar Two).

    Quando una controllata estera è CFC-rilevante

    Il controllo rilevante è quello dell’art. 2359 c.c.: maggioranza dei voti in assemblea, influenza dominante per vincoli contrattuali o di voto, oppure – clausola estensiva tipica della CFC – partecipazione agli utili superiore al 50% direttamente o indirettamente. Il controllo si verifica al termine del periodo d’imposta della controllata e include partecipazioni detenute tramite società fiduciarie, trust o interposti.

    Verificato il controllo, scatta il test della tassazione effettiva. La controllata è CFC-rilevante quando il carico imposta effettivo nello Stato di insediamento è inferiore al 15%. Il calcolo confronta l’imposta effettivamente dovuta e versata con l’utile ante-imposte rideterminato secondo regole omogenee. Non rileva l’aliquota nominale dello Stato estero: contano detassazioni, regimi speciali, crediti d’imposta, ruling preventivi e ogni meccanismo che abbassi l’effettivo. Per controllate diverse dalle holding pure scatta poi il test del passive income: la disciplina si attiva se più di un terzo dei proventi è costituito da interessi, dividendi, royalty, plusvalenze su partecipazioni, redditi finanziari o servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

    L’esimente di radicamento: come si dimostra la sostanza economica

    Il comma 5 dell’art. 167 consente al soggetto controllante di dimostrare che la controllata svolge un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, beni e locali adeguati. Non basta una sede formale o un amministratore locale: serve provare un’organizzazione coerente con la natura del business. La prova è a carico del contribuente e si offre normalmente in sede di interpello probatorio preventivo (art. 11, c. 1, lett. b, L. 212/2000) oppure in sede di accertamento.

    Per le entità finanziarie e le holding di partecipazioni la prova è più gravosa, perché l’attività si presta a localizzazione in giurisdizioni a fiscalità ridotta senza reale ancoraggio economico. La giurisprudenza richiede una valutazione qualitativa e quantitativa congiunta: numero di dipendenti, qualifiche professionali, contratti di assunzione locali, locali di proprietà o in locazione, attrezzature, decisioni effettivamente assunte sul territorio, mercato esterno al gruppo, autonomia gestionale.

    Caso 1: holding lussemburghese senza sostanza economica

    Scenario. Tizio, residente in Italia, costituisce nel 2022 una holding lussemburghese (SOPARFI) che detiene il 100% di tre società operative italiane del settore manifatturiero. La SOPARFI non ha dipendenti, l’unico amministratore è una società fiduciaria locale, le riunioni del board si svolgono via email da Milano. L’unico flusso è dividendi dalle controllate italiane e loro reinvestimento. Tax rate effettivo lussemburghese dopo participation exemption: circa 5-7%.

    Come si legge in pratica. Verifica imposta effettiva sotto 15% (sì), prevalenza passive income (sì: 100% dividendi), sostanza economica (no: niente personale, niente decisioni autonome). La disciplina CFC scatta integralmente. Reddito 2023 della SOPARFI, 1,8 milioni di euro, tassato per trasparenza in capo a Tizio applicando l’aliquota corrispondente a quella italiana. Conseguenza pratica: recupero imposta intorno a 432.000 euro più sanzioni (90-180% riducibili in adesione) e interessi.

    Documenti. Atti costitutivi SOPARFI, bilanci esteri, contratti con fiduciaria, scambio email del board, prova della residenza effettiva degli amministratori, conti correnti operativi, contratti commerciali. La quasi totale assenza di organizzazione locale rende impossibile invocare l’esimente.

    Caso 2: trading company cipriota con operatività reale

    Scenario. Caio S.p.A., gruppo italiano del settore navale, controlla al 100% una società cipriota di ship management per la flotta del gruppo. La controllata ha sede operativa a Limassol, 14 dipendenti tecnici assunti localmente, contratti con armatori terzi (35% del fatturato), licenze marittime cipriote. Tax rate effettivo 12,5%, sotto la soglia ATAD.

    Come si legge in pratica. Imposta effettiva sotto 15% (sì), passive income non prevalente (no: ricavi operativi da servizi tecnici), sostanza economica (sì: personale qualificato, contratti, mercato esterno). Caio presenta interpello probatorio ex art. 11, c. 1, lett. b, L. 212/2000 documentando la substance. L’Agenzia riconosce l’esimente di radicamento. La controllata non viene tassata per trasparenza in Italia.

    Documenti. Contratti di assunzione personale tecnico, contabilità autonoma certificata, licenze marittime locali, contratti con armatori terzi, registro delle decisioni del board tenuto a Limassol, fatture fornitori locali. Resta fermo l’obbligo dichiarativo: quadro FC compilato comunque per documentare la sussistenza dell’esimente.

    Caso 3: l’opzione per l’imposta sostitutiva del 15%

    Scenario. Sempronio controlla una società irlandese di licensing software con tassazione effettiva 13,5%. Utile contabile 2024: 2 milioni di euro. Dal D.Lgs. 209/2023 può scegliere tra trasparenza ordinaria e imposta sostitutiva.

    Come si legge in pratica. Regime ordinario: riliquidazione del reddito secondo regole italiane (~2,1 milioni dopo rettifiche), IRES 24% pari a 504.000 euro, credito per imposta irlandese (270.000 euro), imposta italiana netta 234.000 euro più IRAP. Regime sostitutivo 15%: 300.000 euro sull’utile contabile estero rettificato, senza credito per imposte estere. Differenza: dipende dalle rettifiche di riliquidazione. Se la base italiana è inferiore all’utile contabile conviene l’ordinario; se è superiore conviene il sostitutivo. L’opzione è triennale, irrevocabile, da comunicare in dichiarazione.

    Documenti. Bilancio civilistico estero, dettaglio dei componenti positivi e negativi, simulazione comparativa puntuale, parere fiscale locale, calcolo del credito d’imposta per imposte estere ex art. 165 TUIR.

    Caso 4: CFC ed esterovestizione, due contestazioni diverse

    Scenario. Mevio trasferisce nel 2021 la residenza fiscale della sua società da Milano a Malta. Sulla carta la maltese è autonoma. In concreto il CdA si riunisce sistematicamente in Italia, i clienti principali restano italiani, i conti operativi sono italiani, gli amministratori-soci risiedono stabilmente a Milano.

    Come si legge in pratica. L’Agenzia non applica la disciplina CFC. Contesta direttamente la residenza fiscale italiana della società ex art. 73 TUIR (sede effettiva di amministrazione in Italia o oggetto principale in Italia). La società è qualificata residente in Italia, assoggettata IRES sull’intero reddito mondiale, sanzionata per omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000 in caso di superamento delle soglie penali) e con preclusione del beneficio del credito d’imposta per imposte estere se non liquidate.

    Documenti. Verbali CdA, prova residenza effettiva amministratori, traccia delle decisioni operative, conti correnti, contratti firmati, residenza dei firmatari. La differenza CFC/esterovestizione dipende dalla genuinità della residenza estera: la CFC presuppone residenza estera vera ma a bassa tassazione, l’esterovestizione contesta che la residenza estera sia fittizia.

    Caso 5: interpello probatorio preventivo

    Scenario. Calpurnia Holding, gruppo farmaceutico, controlla una società in Svizzera dedicata a ricerca e sviluppo. Tassazione cantonale effettiva 13%. Prima di chiudere il bilancio 2024 presenta interpello probatorio ex art. 11, c. 1, lett. b, L. 212/2000 chiedendo conferma dell’esimente.

    Come si legge in pratica. Istanza articolata: business plan triennale, organigramma con 22 ricercatori assunti localmente, contratti di collaborazione universitaria, registrazione brevetti elvetici, fatturato verso terzi 28%, contabilità separata, parere fiscale svizzero. L’Agenzia risponde entro 120 giorni riconoscendo l’esimente. La risposta non è vincolante per anni futuri se mutano i presupposti, ma fornisce uno scudo solido per il periodo d’imposta e per quelli successivi a parità di condizioni. Un interpello respinto non preclude il contenzioso ma sposta il contribuente in posizione probatoriamente più gravosa.

    Documenti. Business plan, organigramma con CV dei ricercatori, contratti universitari, brevetti registrati localmente, contabilità separata certificata, parere fiscale locale, dettaglio fatturato per cliente terzo/infragruppo.

    Quando chiedere una verifica

    La materia CFC è ad alta complessità e l’errore può costare la riliquidazione di intere annualità con sanzioni elevate. La verifica indipendente serve quando: controlli una società estera in giurisdizione a fiscalità ridotta; il tax rate effettivo è ai limiti della soglia 15%; il mix reddituale include passive income significativo; valuti il regime opzionale di imposta sostitutiva; vuoi blindare la posizione con interpello preventivo. Per individuare un professionista specializzato in fiscalità internazionale puoi consultare il marketplace di fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    TUIR. Art. 167 TUIR, art. 73 TUIR, art. 87 TUIR, art. 89 TUIR, art. 110 TUIR, art. 165 TUIR (credito imposte estere).

    Codice civile. Art. 2359 c.c. (società controllate e collegate).

    Diritto eurounitario. Direttiva ATAD (UE 2016/1164), recepita con D.Lgs. 142/2018; Pillar Two (Direttiva UE 2022/2523).

    Fonti affidabili. Testo dell’art. 167 su Normattiva; circolare AdE 18/E del 2021 sulla disciplina CFC riformata; circolare AdE 43/E del 2009 (per gli aspetti interpretativi ancora attuali); risposte a interpello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Domande frequenti

    La disciplina CFC si applica anche alle persone fisiche? Sì, l’art. 167 si applica a persone fisiche, società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti che controllano una società estera. L’aliquota di tassazione separata in capo alla persona fisica è determinata in base alla tassazione che si sarebbe avuta se la controllata fosse stata residente in Italia.

    Cosa succede se distribuisco poi i dividendi? I dividendi distribuiti dalla controllata estera già assoggettati a tassazione CFC per trasparenza non sono nuovamente tassati in capo al socio italiano, fino a concorrenza dei redditi già tassati per trasparenza. Si applica un meccanismo di credito anti-doppia imposizione.

    Posso uscire dal regime sostitutivo prima dei tre anni? No, l’opzione è triennale e irrevocabile. Va simulata numericamente prima di esercitarla per evitare di rimanere bloccati in un regime sfavorevole. Decorso il triennio è possibile rinnovare o tornare al regime ordinario.

    Devo compilare il quadro FC anche se ho l’esimente? Sì, l’obbligo dichiarativo permane. Il quadro FC documenta dati identificativi della controllata, tassazione effettiva calcolata e sussistenza dei requisiti per l’esimente. L’omissione è sanzionata in via autonoma.

    Cosa accade con la global minimum tax (Pillar Two)? La global minimum tax al 15% (D.Lgs. 209/2023) si applica ai gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro. CFC e Pillar Two si coordinano: la top-up tax versata in altro Stato può ridurre la base imponibile CFC in Italia. Il coordinamento richiede valutazione tecnica caso per caso.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo dell’11 novembre 2024
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027 (parte economica e normativa)
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 8 (quadro) 2.509,37 €
    Liv. 7 2.318,50 €
    Liv. 6 2.175,37 €
    Liv. 5 2.037,96 €
    Liv. 4 1.938,95 €
    Liv. 3S 1.894,94 €
    Liv. 3 1.853,17 €
    Liv. 2S 1.799,17 €
    Liv. 2 1.760,02 €
    Liv. 1 1.469,68 €

    Importi = minimo tabellare mensile (per il livello 8 è inclusa l’indennità di funzione di 51,65 €) del CCNL tessile, abbigliamento e moda — aziende industriali, rinnovato l’11 novembre 2024 da Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) con Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL (vigenza 1/4/2024-31/3/2027, ~400.000 addetti). Aumento dei minimi di 200 € al 4° livello (TEC complessivo 232 €, +13%) in 3 tranche: dicembre 2024, gennaio 2026 (quella in tabella) e gennaio 2027. Il rinnovo prevede inoltre l’EGR elevato a 350 € lordi annui (erogazione da gennaio 2026) e 600 € di welfare aziendale in tre quote annuali (2024-2025-2026). Per il personale di vigilanza sono previste tabelle dedicate (1ª cat. 2.103,15 €, 2ª cat. 1.982,67 €).

    Fonte: tabelle 1/1/2026 del rinnovo SMI 11/11/2024, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura della retribuzione nel tessile

    La retribuzione nel CCNL Tessile-Abbigliamento è composta da: minimo tabellare (paga base + elemento distinto della retribuzione, EDR), scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali o collettivi, indennità contrattuali (turni, disagio, lavoro notturno) e premi di risultato aziendali.

    Il contratto prevede 13 mensilità: 12 mensili più la tredicesima a dicembre. A differenza di alcuni altri CCNL manifatturieri, non è prevista la quattordicesima a livello nazionale (ma accordi integrativi aziendali possono prevederla).

    Il rinnovo dell’11 novembre 2024

    L’11 novembre 2024 SMI e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo per il triennio 1/4/2024-31/3/2027: 200 € di aumento dei minimi al 4° livello in tre tranche (dicembre 2024, gennaio 2026, gennaio 2027), EGR portato a 350 € annui e 600 € di welfare in tre quote. L’aumento complessivo a regime vale circa il 13% del trattamento economico.

    Gli importi indicati in questo articolo rispecchiano le tabelle in vigore a luglio 2026 (tranche di gennaio 2026); la prossima tranche scatterà a gennaio 2027.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Volontariato protezione civile e T.U. Sicurezza: casi pratici art. 3-bis D.Lgs. 81/2008

    L’art. 3-bis T.U. Sicurezza regola l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale. Si tratta di una norma di raccordo, perche le OdV non sono datori di lavoro nel senso classico e i volontari non sono lavoratori subordinati: ma quando intervengono su uno scenario emergenziale (alluvione, incendio boschivo, terremoto, campo accoglienza) i rischi sono reali e la tutela della salute e sicurezza va comunque garantita. La norma rinvia a un decreto attuativo che modula formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e DPI in funzione della natura volontaria del rapporto e della tipologia di scenario.

    Quadro normativo essenziale

    Le OdV di protezione civile sono enti del Terzo settore iscritti nell’elenco nazionale tenuto dal Dipartimento Protezione Civile (DPC) e nei registri regionali. Operano in convenzione con autorita pubbliche (Comuni, Regioni, DPC) e attivano i propri volontari per esercitazioni e interventi reali. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 stabilisce un principio chiaro: i volontari sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela antinfortunistica, ma con adeguamenti previsti dal decreto attuativo richiamato dall’art. 3 comma 3-bis. Il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) conferma che la sicurezza dei volontari e responsabilita del soggetto che li impiega in scenario operativo (Comune, Prefettura, DPC, OdV stessa).

    OdV di protezione civile vs lavoratori subordinati: cosa cambia

    Il lavoratore subordinato ha un datore di lavoro, una busta paga, un orario, un mansionario: l’art. 18 D.Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del datore (DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria). Il volontario di protezione civile, invece, non riceve retribuzione, agisce per scelta etica e civica, ha un legale rappresentante della OdV (presidente, coordinatore) e un coordinatore di scenario (capo squadra). L’art. 3-bis non azzera gli obblighi: ne ridisegna i confini. La OdV deve garantire formazione di base, informazione sui rischi specifici, DPI adeguati allo scenario e sorveglianza sanitaria mirata. Non e tenuta a redigere un DVR aziendale completo, ma deve adottare le procedure operative del DPC e i protocolli di sicurezza emessi per esercitazione e intervento.

    DPI, formazione e sorveglianza sanitaria

    Tre sono i pilastri concreti dell’art. 3-bis: DPI obbligatori e calibrati sullo scenario (elmetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti, mascherina FFP per polveri, DPI antincendio per AIB); formazione base sulla sicurezza in protezione civile (modulo iniziale 8-16 ore) piu moduli specialistici (AIB, fluviale, BLS, ricerca dispersi, logistica); sorveglianza sanitaria differenziata, prevista quando il volontario svolge attivita classificate a rischio specifico (sollevamento carichi, esposizione a polveri/amianto post-sisma, lavoro in quota, uso motosega). La visita medica e a carico della OdV o del soggetto attuatore secondo le convenzioni in essere; il medico competente puo essere quello della Asl, di un convenzionato DPC o un libero professionista incaricato.

    Casi pratici

    Caso 1 – Campo accoglienza emergenza terremoto

    Scenario. Dopo un sisma in centro Italia il DPC attiva un campo accoglienza in tendopoli. La OdV regionale invia 12 volontari per logistica, cucina da campo, gestione magazzino e supporto psicosociale agli sfollati.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore di campo verifica che ogni volontario abbia frequentato il modulo base di sicurezza in protezione civile e abbia in dotazione DPI: scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti da lavoro, mascherina FFP2 per polveri. Per la cucina da campo, due volontari designati hanno corso HACCP base. Per il sollevamento branda e tende oltre 25 kg, si applicano procedure di sollevamento in coppia (D.Lgs. 81/2008 titolo VI movimentazione manuale carichi). Il legale rappresentante della OdV conferma copertura assicurativa infortuni (obbligatoria art. 18 D.Lgs. 117/2017).

    Cosa evitare. Niente volontari senza modulo base in attivita operativa, niente DPI improvvisati (scarpe sportive al posto delle antinfortunistiche), niente turni superiori a 8 ore senza riposo.

    Caso 2 – Intervento alluvione in pianura

    Scenario. Esondazione di un torrente; la OdV locale attiva 8 volontari per svuotamento cantine, distribuzione sacchi sabbia e supporto agli abitanti.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore della squadra verifica con i volontari i rischi specifici dello scenario: contatto con acque potenzialmente contaminate, rischio elettrico (impianti allagati), oggetti taglienti sommersi, ipotermia. DPI in dotazione: stivali in gomma con suola antiscivolo, guanti impermeabili, tuta in tyvek per acque nere, occhiali, giubbotto alta visibilita. Vaccinazione antitetanica verificata sul libretto sanitario. Prima di operare in cantine allagate, contatto con Enel/distributore per messa fuori tensione. Procedura sollevamento sacchi sabbia in coppia (peso 15-20 kg ciascuno).

    Cosa evitare. Niente intervento in solitaria, niente operativita prolungata in acqua oltre 4 ore senza cambio asciutto, niente accesso ad ambienti allagati senza verifica fuori tensione.

    Caso 3 – Corso BLS per volontari

    Scenario. La OdV organizza un corso BLS-D (Basic Life Support e Defibrillazione) di 5 ore per 20 volontari, propedeutico al servizio di assistenza sanitaria in manifestazioni ed eventi di massa.

    Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV ingaggia un centro di formazione accreditato regionale (118 o IRC-IRC Italian Resuscitation Council). Modulo teorico (catena della sopravvivenza, riconoscimento ACR, manovre BLS, uso DAE) + esercitazione pratica su manichino + valutazione finale. Rilascio attestato con validita biennale (retraining ogni 24 mesi). Il corso copre anche aspetti di sicurezza del soccorritore (DPI: guanti, mascherina pocket mask, occhiali per protezione da fluidi biologici).

    Cosa evitare. Niente uso DAE senza attestato in corso di validita, niente corsi non riconosciuti dalla Regione, niente retraining oltre i 24 mesi (l’attestato scade).

    Caso 4 – DPI antincendio boschivo (AIB)

    Scenario. Squadra AIB della OdV in supporto a Vigili del Fuoco e Corpo Forestale su incendio boschivo estivo.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore squadra verifica per ogni volontario: attestato corso AIB regionale (16-24 ore + esercitazione pratica), DPI specifico AIB: tuta ignifuga (norma EN 15614), elmetto AIB con visiera, sottoelmetto, guanti ignifughi, scarponi alla caviglia con suola Vibram, lampada frontale, borraccia 1,5 l, fischietto. Strumenti: flabello, zappa, roncola. Comunicazione radio TPL su frequenza dedicata. Acclimatamento: turni massimo 4 ore in zona attiva, rotazione con squadra in retroguardia, idratazione obbligatoria. Visita medica specifica preventiva (sforzo, vista, udito).

    Cosa evitare. Niente avvicinamento al fronte fiamme senza copertura VVF, niente DPI in cotone (rischio fiamma), niente operativita superiore a 4 ore consecutive in turno attivo.

    Caso 5 – Visita medica e sorveglianza sanitaria

    Scenario. Un volontario di 55 anni chiede di entrare nella squadra logistica della OdV. Il coordinatore valuta se attivare sorveglianza sanitaria.

    Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV verifica la classificazione delle attivita assegnate al volontario: se solo logistica leggera in sede (carico/scarico magazzino entro 20 kg, attivita amministrativa) la sorveglianza non e obbligatoria, ma e prudente una visita medica di idoneita generica dal medico curante. Se invece il volontario sara impiegato in scenari operativi (alluvione, sisma, AIB, sollevamento ripetuto carichi >25 kg, lavoro in quota, uso motosega) scatta la sorveglianza sanitaria periodica con medico competente: visita di idoneita all’ingresso, periodica annuale o biennale secondo rischio, eventuale ECG da sforzo per AIB, audiometria per uso motoseghe. Costo a carico della OdV o coperto da convenzione DPC/Regione.

    Cosa evitare. Niente assegnazione a scenari a rischio specifico senza visita preventiva, niente attestati medici di idoneita ottenuti dal curante quando serve il medico competente con specializzazione in medicina del lavoro.

    Quando e come applicare in pratica

    La gestione operativa dell’art. 3-bis non richiede un consulente del lavoro o un commercialista: e materia di coordinatore di scenario (capo squadra formato), legale rappresentante della OdV (presidente o coordinatore) e, per i profili sanitari, medico competente convenzionato. Le procedure di sicurezza sono codificate dal DPC nei manuali operativi e nei protocolli regionali; la OdV deve adottarle e farle conoscere ai propri volontari attraverso il modulo base e il retraining periodico. Per gli aspetti assicurativi e amministrativi (copertura RC e infortuni, rimborsi spese, convenzioni) il riferimento e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). In sintesi: niente DVR aziendale, ma protocolli operativi, formazione documentata, DPI tracciati su scheda dotazione e sorveglianza sanitaria attivata quando lo scenario lo impone.

    Norme e fonti

    • Art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 – applicazione del T.U. Sicurezza alle OdV di protezione civile
    • Art. 3 comma 3-bis D.Lgs. 81/2008 – delega al decreto attuativo per modulazione obblighi
    • Artt. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – informazione e formazione dei lavoratori/volontari
    • D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) – inquadramento OdV e responsabilita scenario
    • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) – copertura assicurativa obbligatoria volontari

    Domande frequenti

    Il volontario di protezione civile e equiparato a un lavoratore subordinato?

    Solo ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in forma modulata. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 estende le garanzie (formazione, informazione, DPI, sorveglianza sanitaria) ma non istituisce un rapporto di lavoro: il volontario resta tale, senza retribuzione e senza vincolo subordinato.

    La OdV deve redigere un DVR come una azienda?

    No, la OdV non e tenuta a un DVR aziendale completo. Deve pero adottare i protocolli operativi del Dipartimento Protezione Civile e della Regione, garantire formazione base e specifica, dotare i volontari di DPI adeguati e attivare sorveglianza sanitaria quando lo scenario lo richiede.

    Chi paga la visita medica del volontario?

    Quando la sorveglianza sanitaria e obbligatoria (scenari a rischio specifico, AIB, sollevamento carichi pesanti, uso motoseghe), il costo e a carico della OdV oppure coperto da convenzione con DPC/Regione/Asl. La visita e effettuata dal medico competente, non dal medico curante.

    Cosa succede se un volontario si infortuna durante un intervento?

    Si attiva la copertura assicurativa obbligatoria prevista dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dalle convenzioni con il Dipartimento Protezione Civile. Il legale rappresentante della OdV comunica l’infortunio all’assicurazione e all’autorita competente; in caso di responsabilita per omessa formazione o DPI inadeguati, possono emergere profili di responsabilita civile e penale del coordinatore di scenario o del legale rappresentante.

  • Art. 689 Codice della Navigazione – Vigilanza sul traffico nazionale all’estero

    Art. 689 Codice della Navigazione – Vigilanza sul traffico nazionale all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

  • Art. 31 L. 218/1995 – Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

    Art. 31 L. 218/1995 – Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.

    2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.

  • Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’Economia – casi pratici applicati

    L’art. 4 T.U.B. disegna il punto di equilibrio tra la vigilanza tecnica della Banca d’Italia e la responsabilita democratica del Governo. Il Ministro dell’Economia e delle finanze non decide quali banche autorizzare o sanzionare, ma rende conto al Parlamento delle scelte di sistema, raccoglie dati dalla Vigilanza e contribuisce all’indirizzo normativo secondario. Gli esempi che seguono mostrano cosa significa in pratica per chi opera nel comparto bancario e per gli intermediari vigilati.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 4 T.U.B. attribuisce al Ministro dell’Economia tre funzioni cardine: (i) presentare al Parlamento una relazione annuale sull’andamento del sistema bancario; (ii) chiedere alla Banca d’Italia dati, notizie e documenti sull’attivita di vigilanza; (iii) garantire il raccordo tra vigilanza e indirizzo politico.

    Il perimetro e netto: il Ministro non interferisce con le singole decisioni operative (autorizzazioni, ispezioni, provvedimenti sanzionatori) che restano riservate alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 T.U.B. e del Meccanismo di vigilanza unico. Cio che esercita e un controllo di trasparenza e accountability politica, indispensabile in uno Stato democratico per giustificare l’indipendenza tecnica del supervisore.

    La norma va letta in combinato disposto con l’art. 3 T.U.B. (CICR e ruolo del Comitato interministeriale), con la L. 196/2009 sulla contabilita e finanza pubblica (che disciplina l’informativa al Parlamento) e con i regolamenti interni del MEF, in particolare le funzioni della Direzione Generale del Tesoro – Dipartimento del sistema bancario e finanziario.

    Relazione annuale al Parlamento

    La relazione annuale e lo strumento principale con cui il Ministro adempie all’obbligo di trasparenza. Il documento, predisposto dagli uffici del Tesoro con il contributo informativo della Banca d’Italia, viene trasmesso alle Camere e di norma illustrato in audizione presso le Commissioni Finanze.

    I contenuti tipici includono: stato di salute del sistema bancario (qualita del credito, NPL, redditivita, coefficienti patrimoniali aggregati), evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, attivita delle autorita creditizie (CICR, MEF, Banca d’Italia), interventi straordinari (ricapitalizzazioni, schemi di garanzia statale), prospettive di consolidamento e digitalizzazione.

    La relazione non e un atto amministrativo che produce effetti diretti sugli operatori, ma costituisce la base informativa per il dibattito parlamentare e per eventuali iniziative legislative. Per gli intermediari vigilati e un termometro delle priorita di policy: i temi messi in evidenza nella relazione anticipano spesso modifiche regolamentari, focus ispettivi della Vigilanza o iniziative del MEF.

    Poteri di richiesta dati e raccordo con BdI

    Il secondo comma dell’art. 4 T.U.B. consente al Ministro di chiedere alla Banca d’Italia dati, notizie e documenti sull’attivita di vigilanza. E un potere informativo, non gerarchico: la Banca d’Italia conserva piena autonomia decisionale, ma deve fornire al MEF gli elementi necessari per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di rendicontazione.

    In pratica il flusso informativo si svolge attraverso canali consolidati: comunicazioni periodiche del Governatore al Ministro, note tecniche del Servizio Vigilanza, dati aggregati su esposizione del sistema, partecipazione di rappresentanti della Banca d’Italia ai lavori del CICR e a tavoli interistituzionali. Il raccordo si intensifica nelle fasi di crisi (singola banca o sistemica) e quando si discutono provvedimenti normativi che incidono sul comparto bancario.

    Per gli operatori questo significa che le richieste di dati che la Vigilanza formula agli intermediari possono originare non solo da esigenze di supervisione tecnica, ma anche da richieste istituzionali del MEF che la Banca d’Italia gira agli enti di volta in volta interessati.

    Scenario 1 – Ministro chiede dati su crisi di banca regionale

    Una piccola banca cooperativa del Mezzogiorno entra in difficolta a seguito di un improvviso deterioramento del portafoglio crediti verso il settore turistico. La notizia arriva sui media e in Parlamento si presentano interrogazioni urgenti.

    Il Ministro dell’Economia, ai sensi dell’art. 4 T.U.B., chiede alla Banca d’Italia una nota informativa riservata sulla situazione: livello di NPL, copertura, posizione di liquidita, eventuali interventi della Vigilanza in corso. La Banca d’Italia trasmette i dati aggregati e l’analisi tecnica, senza pero divulgare informazioni che pregiudichino l’esito dell’attivita ispettiva o le trattative per una possibile aggregazione con altro istituto.

    Il Ministro, sulla base delle informazioni ricevute, risponde in Aula con una sintesi della situazione, conferma il monitoraggio attivo della Vigilanza e annuncia che l’evento sara trattato nella relazione annuale. Le decisioni operative (commissariamento, amministrazione straordinaria, risoluzione) restano in capo a Banca d’Italia e, per le banche significative, al Single Resolution Board.

    Scenario 2 – Relazione annuale 2025 evidenzia rischio NPL nel comparto immobiliare

    Nella relazione annuale presentata in primavera, il Ministro segnala che, a fronte del rallentamento del mercato immobiliare commerciale, lo stock di crediti deteriorati legati a finanziamenti verso il real estate ha registrato un incremento del 4% su base annua. Il dato viene riportato in maniera aggregata, sulla base delle informazioni fornite dalla Banca d’Italia.

    Per gli intermediari il segnale e duplice: da un lato si conferma la centralita del tema NPL nel dibattito politico-istituzionale; dall’altro e prevedibile un’intensificazione dei controlli ispettivi e delle richieste di stress test sul comparto immobiliare. Le banche piu esposte cominciano a rafforzare le politiche di accantonamento e a rivedere i criteri di erogazione per i finanziamenti commerciali con garanzia immobiliare.

    La relazione del MEF non e un atto vincolante per gli operatori, ma orienta le aspettative del mercato anticipando le mosse della Vigilanza.

    Scenario 3 – Raccordo MEF-BdI per un decreto sulla trasparenza bancaria

    Il Governo, su impulso di alcune associazioni dei consumatori, intende intervenire con un decreto ministeriale per rafforzare gli obblighi di trasparenza sui contratti di conto corrente. Lo strumento e un decreto del Ministro dell’Economia, su proposta della Banca d’Italia, ai sensi delle norme di delegazione contenute nel Titolo VI del T.U.B.

    Il raccordo previsto dall’art. 4 T.U.B. opera qui in modo concreto: gli uffici del Tesoro elaborano una bozza tecnica con la Banca d’Italia, recepiscono le osservazioni delle associazioni di categoria, sottopongono il testo a consultazione pubblica. Il Ministro mantiene la responsabilita politica del provvedimento, la Banca d’Italia garantisce la coerenza tecnica con la normativa di settore e con gli orientamenti europei.

    Per gli intermediari il decreto produce effetti diretti: nuovi modelli di informativa precontrattuale, modifiche ai fogli informativi e alle pagine web dedicate, adeguamento delle procedure interne. Il punto di contatto con l’art. 4 T.U.B. e proprio il fatto che il provvedimento finale porta la firma del Ministro, ma il contenuto e frutto di una co-costruzione con la Vigilanza tecnica.

    Scenario 4 – Audizione del Ministro su un gruppo bancario in difficolta

    Un gruppo bancario di medie dimensioni annuncia perdite rilevanti nel bilancio semestrale. La Commissione Finanze della Camera convoca il Ministro per chiarimenti. L’audizione si svolge entro pochi giorni, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia in attuazione dell’art. 4 T.U.B.

    Il Ministro, in audizione, illustra il quadro generale: dimensione del gruppo, esposizione del sistema verso il medesimo, attivita di vigilanza in corso, eventuali misure di mitigazione dei rischi. Non comunica dettagli coperti dal segreto d’ufficio o pregiudizievoli per l’attivita di vigilanza. Si impegna a riferire ulteriormente in sede di relazione annuale o di apposita comunicazione.

    Per l’operatore vigilato e fondamentale capire che le informazioni rese dal Ministro in audizione sono filtrate dalla riservatezza tipica della funzione di vigilanza: nessun dato di singolo cliente, nessun dettaglio ispettivo. Cio non riduce il valore della trasparenza istituzionale, ma ne definisce il perimetro.

    Scenario 5 – Coordinamento con la BCE per le banche significative

    Dal 2014 le banche significative italiane sono vigilate dalla Banca Centrale Europea nell’ambito del Single Supervisory Mechanism. Il Ministro dell’Economia, ai sensi dell’art. 4 T.U.B., mantiene comunque un ruolo di accountability politica e di raccordo con la Banca d’Italia, che siede nei joint supervisory team della BCE.

    In occasione di un esercizio di stress test condotto dalla BCE, il Ministro chiede alla Banca d’Italia un quadro aggregato dei risultati relativi alle banche italiane significative. La Banca d’Italia fornisce i dati nel rispetto delle regole di confidenzialita stabilite dalla BCE, distinguendo cio che e pubblicabile (risultati ufficiali post-esercizio) da cio che resta riservato (osservazioni di vigilanza puntuali).

    Il Ministro utilizza il quadro aggregato per riferire in Parlamento sulla solidita del sistema bancario italiano. Anche qui l’autonomia tecnica del supervisore non viene scalfita, ma trova un canale di rendicontazione democratica.

    Quando un atto del MEF impatta gli operatori

    Per l’operatore bancario e per l’intermediario vigilato vale una regola di lettura: gli atti del Ministro dell’Economia non sono mai provvedimenti di vigilanza in senso tecnico. Tuttavia incidono in tre modi.

    Il primo e l’indirizzo regolamentare. Quando il MEF adotta un decreto attuativo del T.U.B. (per esempio su trasparenza, credito al consumo, intermediari finanziari) gli effetti sugli operatori sono immediati e cogenti. Conviene monitorare l’attivita del Tesoro – Dipartimento del sistema bancario e finanziario per anticipare gli adempimenti.

    Il secondo e l’orientamento delle priorita ispettive. I temi su cui il Ministro si sofferma nella relazione annuale o nelle audizioni anticipano spesso aree di attenzione della Vigilanza: NPL, governance, rischi cibernetici, finanza sostenibile, antiriciclaggio. Per l’intermediario significa pianificare con anticipo i presidi interni.

    Il terzo e il contesto politico-istituzionale. Un Ministro che in Parlamento manifesti preoccupazione per la stabilita del comparto cooperativo segnala una possibile evoluzione normativa o un’apertura a operazioni di aggregazione assistite da garanzie pubbliche.

    Norme e fonti

    • Art. 4 T.U.B. – Ministro dell’Economia e delle finanze: relazione annuale al Parlamento e poteri di richiesta dati alla Banca d’Italia.
    • Art. 3 T.U.B. – CICR e ruolo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, presieduto dal Ministro dell’Economia.
    • Art. 6 T.U.B. – Funzioni di vigilanza riservate alla Banca d’Italia, distinte da quelle di indirizzo politico.
    • L. 31 dicembre 2009, n. 196 – Contabilita e finanza pubblica: disciplina dell’informativa al Parlamento da parte del Governo.
    • D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in L. 409/2001 – Disposizioni urgenti in tema di trasparenza dei contratti bancari e finanziari, che ha rafforzato il raccordo MEF-BdI in materia di trasparenza.
    • D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 – Regolamento di organizzazione del MEF, che disciplina il Dipartimento del Tesoro – Direzione III Sistema bancario e finanziario.

    Domande frequenti

    Il Ministro puo dare ordini alla Banca d’Italia su una singola banca?

    No. L’art. 4 T.U.B. attribuisce al Ministro un potere informativo (chiedere dati e notizie) e di rendicontazione politica, non un potere gerarchico. Le decisioni operative su autorizzazioni, ispezioni, sanzioni e provvedimenti straordinari restano riservate alla Banca d’Italia, nel rispetto delle prerogative di indipendenza riconosciute dall’ordinamento nazionale ed europeo.

    La relazione annuale al Parlamento ha effetti vincolanti sugli operatori?

    No. E un atto di informazione e di indirizzo politico-istituzionale, non un provvedimento amministrativo. Non impone obblighi diretti, non sanziona, non prescrive comportamenti. Pero anticipa temi e priorita che spesso si traducono, nei mesi successivi, in modifiche regolamentari o in focus di vigilanza.

    Cosa succede quando il MEF emana un decreto attuativo del T.U.B.?

    Il decreto del Ministro, normalmente adottato su proposta della Banca d’Italia o sentito il CICR, ha valore di fonte normativa secondaria e produce effetti cogenti sugli operatori. E lo strumento tipico per disciplinare aspetti tecnici della trasparenza, del credito al consumo, dell’attivita degli intermediari finanziari, dei controlli antiriciclaggio nel settore bancario.

    Come puo l’operatore monitorare l’attivita del MEF in materia bancaria?

    I canali principali sono il sito istituzionale del Ministero dell’Economia (sezione Dipartimento del Tesoro – Sistema bancario), il portale del Parlamento per le audizioni del Ministro, la sezione “Atti pubblici” della Banca d’Italia che riporta i provvedimenti adottati su delegazione MEF, il bollettino del CICR. Una lettura sistematica di questi canali consente di anticipare gli interventi e di pianificare gli adempimenti interni.

  • Art. 176 DPR 495/1992 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico

    Art. 176 DPR 495/1992 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco; b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola; c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.

    2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.

    3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

  • Cliente, titolare effettivo, PEP e soggetti obbligati: esempi pratici sull’art. 1 D.Lgs. 231/2007

    In sintesi

    • L’art. 1 D.Lgs. 231/2007 è la norma definitoria dell’intero impianto antiriciclaggio: senza il vocabolario tecnico ivi contenuto, gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione non sarebbero applicabili in modo uniforme.
    • Il cliente è il soggetto che instaura un rapporto continuativo o richiede una prestazione professionale; l’esecutore è chi opera in nome o per conto del cliente in virtù di un potere di rappresentanza.
    • Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione; nelle società di capitali la soglia indiziaria è la titolarità diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25%.
    • Le persone politicamente esposte (PEP) sono soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche di rilievo, insieme ai loro familiari e stretti collaboratori: richiedono adeguata verifica rafforzata.
    • I soggetti obbligati comprendono intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari (case da gioco, prestatori di servizi in valuta virtuale, agenti immobiliari, compro-oro) e gestori di giochi.
    • L’operazione sospetta non si misura sull’importo ma sull’incoerenza tra il profilo del cliente e l’operazione richiesta: dà luogo alla segnalazione (SOS) alla UIF presso la Banca d’Italia.
    • Il quadro è oggi integrato dal nuovo Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) e dalla Direttiva UE 2024/1640, che a partire dal 2027 armonizzeranno gran parte delle definizioni a livello europeo.

    Prima degli esempi: perché un articolo di sole definizioni

    Chi apre per la prima volta il D.Lgs. 231/2007 resta sorpreso dalla lunghezza dell’art. 1: decine di lettere, rinvii a regolamenti europei, definizioni economiche e istituzionali che convivono nello stesso comma. La ragione è strutturale: l’antiriciclaggio è una disciplina trasversale che coinvolge banche, intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari e pubblica amministrazione. Se ciascun destinatario potesse interpretare in modo autonomo termini come «cliente», «titolare effettivo» o «operazione sospetta», l’intero sistema dei presidi crollerebbe.

    Per questo l’art. 1 è una norma lessicale: fornisce il significato univoco dei termini utilizzati nell’intero decreto, in conformità alle indicazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e delle direttive europee. La sua attuale formulazione è il risultato di una stratificazione normativa: D.Lgs. 90/2017 (IV Direttiva UE 2015/849), D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva UE 2018/843), D.Lgs. 195/2021 (VI Direttiva UE 2018/1673 sui reati riciclaggio) e il coordinamento con il regolamento UE 2023/1113 sui trasferimenti di cripto-attività.

    Comprendere chi è «cliente», chi è «titolare effettivo» e quando scatta una «operazione sospetta» non è un esercizio teorico: è la condizione preliminare per applicare correttamente l’adeguata verifica della clientela (artt. 17-30), la conservazione dei dati (artt. 31-34) e l’obbligo di segnalazione (artt. 35-41).

    Cliente, esecutore e titolare effettivo: tre figure da non confondere

    La prima famiglia di definizioni riguarda i soggetti dell’operazione. Il cliente è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni o richiede prestazioni professionali ai soggetti obbligati. Può essere persona fisica o ente; nelle operazioni occasionali sotto la soglia di 15.000 euro non si parla di cliente in senso tecnico ma di «cliente occasionale», con regime di verifica semplificata salvo elementi di rischio.

    L’esecutore è chi opera in nome e per conto del cliente in virtù di un potere di rappresentanza (procuratore, amministratore di sostegno, tutore, legale rappresentante di società). Sull’esecutore si esegue una verifica identificativa autonoma rispetto al cliente, perché il rischio operativo passa anche dalla sua persona.

    Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, è la persona fisica cui è in ultima istanza attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente. Per le società di capitali, l’art. 20 D.Lgs. 231/2007 fissa criteri a cascata: titolarità diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale; in subordine, controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria; in via residuale, soggetto cui spetta il potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente. La soglia del 25% non è automatica ma indiziaria: in presenza di assetti complessi o di strutture fiduciarie, occorre risalire alla persona fisica beneficiaria reale.

    PEP, soggetti obbligati e operazione sospetta

    Le persone politicamente esposte (PEP) sono individuate dall’art. 1, co. 2, lett. dd) del decreto come soggetti che ricoprono o hanno ricoperto, da meno di un anno, cariche pubbliche di rilievo: capi di Stato e di governo, ministri, parlamentari nazionali ed europei, membri di corti supreme, vertici di forze armate, dirigenti apicali di imprese pubbliche, ambasciatori. La qualifica si estende a familiari (coniuge, partner, figli, genitori) e stretti collaboratori (persone con cui il PEP detiene assetti societari o gestionali condivisi). I PEP richiedono sempre adeguata verifica rafforzata, con autorizzazione preventiva di soggetti di livello apicale prima di avviare il rapporto.

    I soggetti obbligati sono elencati negli artt. 3 e ss. e raggruppati in macro-categorie: intermediari bancari e finanziari (banche, Poste Italiane, IMEL, IP, SGR, SICAV, intermediari ex art. 106 TUB); altri operatori finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria); professionisti iscritti agli albi degli ordini contabili, forensi e notarili; revisori legali; operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società e trust, agenti immobiliari, compro-oro, case da gioco, prestatori di servizi in valuta virtuale e di portafoglio digitale); gestori di giochi e scommesse.

    L’operazione sospetta, ai sensi dell’art. 35, non si misura sull’importo né su soglie predefinite: si fonda su elementi di anomalia oggettivi (incoerenza tra operazione e profilo economico-patrimoniale del cliente, frazionamento, ricorso ingiustificato al contante, schemi societari opachi) e soggettivi (rifiuto del cliente di fornire informazioni, dichiarazioni mendaci). La rilevazione genera l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia.

    Caso 1: il titolare effettivo nella SRL con socio fiduciario

    Scenario

    Tizio apre un rapporto continuativo presso una banca per conto della società Alfa S.r.l. Dall’esame della visura camerale risultano due soci: una persona fisica, Caio, con il 30% delle quote e una società fiduciaria con il 70%. Caio dichiara di essere il legale rappresentante.

    Come si legge in pratica

    Il superamento del 25% da parte di Caio rende immediatamente identificabile un primo titolare effettivo. La quota detenuta dalla società fiduciaria, però, impone di andare oltre: la fiduciaria è un soggetto interposto, non il beneficiario reale. La banca deve chiedere alla fiduciaria l’indicazione del fiduciante persona fisica e applicare l’art. 22, co. 5-bis, che obbliga le società fiduciarie a comunicare i dati del titolare effettivo entro termini definiti.

    Documenti

    Visura camerale aggiornata, statuto sociale, dichiarazione resa dal legale rappresentante ex art. 22 co. 3, comunicazione della fiduciaria, consultazione del Registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio (operativo dal 2023, oggetto di sospensiva amministrativa, da verificare caso per caso).

    Caso 2: la PEP italiana e l’adeguata verifica rafforzata

    Scenario

    Sempronia, ex assessore regionale fino a otto mesi prima, si presenta presso un intermediario finanziario per sottoscrivere una polizza vita a premio unico di 200.000 euro. Il finanziamento dichiarato proviene da risparmi familiari e da una recente eredità.

    Come si legge in pratica

    La carica regionale di assessore rientra tra le funzioni pubbliche rilevanti per la qualifica di PEP, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito che la verifica deve valutare il rilievo effettivo del ruolo. Trattandosi di soggetto la cui carica è cessata da meno di un anno, l’intermediario applica le misure rafforzate: autorizzazione del responsabile della funzione antiriciclaggio prima dell’apertura, ricostruzione dell’origine dei fondi (atto di successione, contratti di liquidazione), monitoraggio rafforzato continuativo dell’operatività.

    Documenti

    Atto di successione registrato, estratto conto del rapporto di provenienza dei fondi, dichiarazione PEP sottoscritta dal cliente, scheda di valutazione del rischio con livello «elevato».

    Caso 3: l’operazione sospetta per incoerenza del profilo

    Scenario

    Mevio è un giovane lavoratore dipendente con reddito netto di circa 22.000 euro annui. Apre presso una banca un conto corrente sul quale, nel primo trimestre, transitano sei bonifici in entrata da 9.500 euro ciascuno provenienti da una società estera, immediatamente girati su un wallet di valuta virtuale.

    Come si legge in pratica

    L’operatività è palesemente incoerente rispetto al profilo dichiarato in fase di apertura. Il frazionamento sotto soglia 10.000 euro, la provenienza estera, la conversione in cripto-attività e l’assenza di causale economica plausibile sono indicatori di anomalia previsti dagli schemi della UIF. La banca, dopo la valutazione interna, trasmette una segnalazione di operazione sospetta tramite il portale Infostat-UIF. La SOS è coperta da segreto: il cliente non può essere informato, pena la violazione del divieto di tipping-off.

    Documenti

    Schede di adeguata verifica, estratti del conto, screenshot dei wallet, comunicazione interna del responsabile antiriciclaggio, copia della SOS protocollata.

    Caso 4: il soggetto obbligato non finanziario – agente immobiliare

    Scenario

    Caia, agente immobiliare, intermedia la vendita di un immobile residenziale al prezzo di 480.000 euro. L’acquirente è una società estera con sede in giurisdizione a fiscalità privilegiata; il pagamento è proposto in parte tramite bonifico bancario, in parte in contanti per 50.000 euro.

    Come si legge in pratica

    L’agente immobiliare è soggetto obbligato ex art. 3, co. 5 lett. d) del decreto. Deve effettuare adeguata verifica della clientela tanto sul venditore quanto sull’acquirente, identificare il titolare effettivo della società estera (passando dal beneficiario finale persona fisica), valutare la giurisdizione di provenienza e segnalare l’utilizzo del contante che eccede il limite di 5.000 euro previsto dall’art. 49 del decreto. In presenza di elementi di anomalia, sussiste l’obbligo di astenersi e di segnalare alla UIF.

    Documenti

    Compromesso, documentazione societaria estera con apostille, dichiarazione del titolare effettivo, copia dei pagamenti bancari, fascicolo di adeguata verifica con valutazione del rischio.

    Caso 5: il rapporto continuativo versus l’operazione occasionale

    Scenario

    Tizia richiede a uno studio di consulenza l’esecuzione di un singolo adempimento dichiarativo per un compenso di 800 euro. Mesi dopo, lo stesso studio le viene chiesto di assistere in una operazione di conferimento di azienda, con valori in gioco di 1,2 milioni di euro.

    Come si legge in pratica

    La prima prestazione configura un’operazione occasionale: l’importo è sotto soglia e la verifica è semplificata. La seconda, invece, è una prestazione professionale rilevante: scatta l’obbligo di adeguata verifica ordinaria, identificazione del titolare effettivo dell’eventuale soggetto conferente, conservazione decennale della documentazione e valutazione del rischio. Se nel corso della relazione emergessero elementi di anomalia sulla provenienza dell’azienda conferita o sulle controparti coinvolte, sorgerebbe l’obbligo di segnalazione.

    Documenti

    Mandato professionale, fascicolo cliente, schede di valutazione del rischio, atto di conferimento, perizia di stima, comunicazioni intercorse con il cliente.

    Quando chiedere una verifica

    Le definizioni dell’art. 1 sembrano lessicali ma producono effetti concreti: una qualificazione errata del cliente o del titolare effettivo espone il soggetto obbligato a sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 50.000 euro (art. 56) e, nei casi più gravi di omessa segnalazione, fino al doppio dell’operazione non segnalata (art. 58). Conviene chiedere una verifica documentale strutturata quando: la compagine sociale del cliente include società fiduciarie, trust o strutture estere; il cliente o il suo esecutore presentano caratteristiche riconducibili a PEP, anche estere; l’operatività registrata si discosta dal profilo dichiarato; si entra in contatto con prestatori di servizi in valuta virtuale o con strumenti di pagamento non tradizionali; vi è il sospetto che la prestazione professionale sia stata richiesta per finalità diverse da quelle dichiarate. In questi casi è opportuno aggiornare la valutazione del rischio, raccogliere documentazione integrativa e, se necessario, attivare la procedura interna di astensione prevista dall’art. 42.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 1 D.Lgs. 231/2007 – definizioni antiriciclaggio
    • Art. 2 D.Lgs. 231/2007 – finalità e ambito di applicazione
    • Art. 3 D.Lgs. 231/2007 – soggetti obbligati
    • Art. 17 – obbligo di adeguata verifica della clientela
    • Art. 20 – criteri di determinazione del titolare effettivo
    • Art. 35 – obbligo di segnalazione operazioni sospette
    • Art. 42 – obbligo di astensione
    • Art. 49 – limitazioni all’uso del contante
    • Direttiva UE 2015/849 (IV AMLD), Direttiva UE 2018/843 (V AMLD), Direttiva UE 2018/1673 (VI AMLD)
    • Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) e Direttiva UE 2024/1640 – nuovo quadro armonizzato europeo
    • Unità di Informazione Finanziaria (UIF) – schemi di anomalia e indicatori
    • Banca d’Italia – disposizioni in materia di adeguata verifica e organizzazione antiriciclaggio

    Domande frequenti

    Chi è il titolare effettivo se nessun socio supera il 25%?
    L’art. 20 prevede criteri sussidiari: se la titolarità su base partecipativa non consente l’identificazione, si valutano il controllo dei voti in assemblea ordinaria, accordi parasociali, vincoli familiari o contrattuali. In via residuale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.

    Una PEP cessata da oltre un anno è ancora tale?
    Decorsi dodici mesi dalla cessazione della carica, il soggetto perde formalmente la qualifica di PEP. Tuttavia, il rischio residuo non si azzera: gli orientamenti UIF e gli indirizzi della Banca d’Italia suggeriscono un periodo di monitoraggio adeguato e una valutazione caso per caso, soprattutto se la cessazione è recente o se permangono incarichi pubblici minori.

    L’operazione in contanti sotto i 5.000 euro è sempre lecita?
    No. L’art. 49 fissa la soglia di trasferimento del contante a 5.000 euro, ma il frazionamento artificioso volto ad aggirare il limite costituisce illecito. Inoltre, qualunque operazione, anche di importo modesto, può integrare gli estremi della segnalazione sospetta se incoerente con il profilo del cliente.

    Il cliente può essere informato dell’avvenuta segnalazione?
    No. L’art. 39 vieta espressamente la comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione (divieto di tipping-off). La violazione è sanzionata penalmente con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro.

    Cosa cambia con il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR)?
    Il nuovo regolamento, applicabile dal 10 luglio 2027, armonizzerà direttamente in tutti gli Stati membri la maggior parte delle definizioni (cliente, titolare effettivo, PEP, soggetti obbligati), riducendo lo spazio di adattamento nazionale. L’Italia dovrà coordinare il D.Lgs. 231/2007 con l’AMLR e con la nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), già istituita a Francoforte.

  • Revocatoria fallimentare: casi pratici art. 67 L.Fall. (R.D. 267/1942)

    L’art. 67 L.Fall. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 è stata per ottant’anni la norma cardine della revocatoria fallimentare: lo strumento con cui il curatore poteva «tirare indietro» nella massa attiva del fallimento gli atti dispositivi compiuti dall’imprenditore nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, quando questi atti avevano impoverito il patrimonio a danno dei creditori. La logica era semplice ma molto incisiva: nel periodo di crisi, l’imprenditore tende a «salvare il salvabile» (regala beni ai familiari, paga prima gli amici, costituisce garanzie per debiti vecchi), e il diritto fallimentare reagisce permettendo al curatore di riportare quei valori a vantaggio di tutti i creditori concorrenti.

    Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), l’art. 67 L.Fall. è stato abrogato insieme all’intera legge fallimentare. La disciplina della revocatoria è stata riprodotta, con limitati ritocchi, nell’art. 166 CCII. Eppure la norma del 1942 continua a rilevare in concreto: tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla vecchia legge fallimentare, e in tribunale ci sono ancora migliaia di giudizi di revocatoria pendenti basati sull’art. 67 L.Fall. Questa guida raccoglie cinque casi pratici ricorrenti per capire come funzionava la revocatoria e come funziona oggi nel CCII.

    Quadro normativo e abrogazione

    L’art. 67 L.Fall. distingueva due grandi famiglie di atti:

    • Atti a titolo gratuito (donazioni, rinunce, costituzioni di trust senza corrispettivo): revocabili sempre se compiuti nei due anni anteriori al fallimento (art. 64 L.Fall. in stretto collegamento sistematico con l’art. 67).
    • Atti a titolo oneroso: revocabili in un periodo sospetto più breve di un anno (per gli atti «anomali»: cessioni a prezzo squilibrato, pagamenti con mezzi non normali, garanzie costituite contestualmente al credito) o di sei mesi (per gli atti «normali» ma fatti a chi conosceva lo stato d’insolvenza).

    La grande differenza tra le due categorie sta nell’onere della prova: per gli atti anomali, la conoscenza dello stato d’insolvenza si presume e tocca al terzo dimostrare di averla ignorata; per gli atti normali, è il curatore a dover provare che il terzo sapeva. L’art. 166 CCII conferma questo impianto, aggiornando solo qualche termine e introducendo esenzioni più ampie a favore di chi ha sostenuto il debitore in piani di risanamento omologati.

    Cinque casi pratici di revocatoria

    1) La donazione al figlio diciotto mesi prima del fallimento

    L’imprenditore individuale Mario, titolare di un’officina meccanica in crisi, dona al figlio un appartamento di sua proprietà del valore di 180.000 euro. Diciotto mesi dopo la donazione, il tribunale dichiara il fallimento dell’officina. Il curatore esamina i registri immobiliari e scopre la donazione. Si tratta di un atto a titolo gratuito, fatto nel biennio anteriore al fallimento: il curatore promuove l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 64 L.Fall. (atti a titolo gratuito) richiamato dall’art. 67. Mario e il figlio non possono sottrarsi: la donazione è inefficace verso la massa, l’appartamento rientra nell’attivo fallimentare e viene venduto all’asta, con il ricavato ripartito tra i creditori. Il figlio, se vuole rifarsi, deve insinuarsi al passivo come creditore chirografario per la liberalità subita, ma quasi sempre non recupera nulla. Nel CCII (art. 166 c. 1) la regola è identica: la donazione è revocabile sempre nel biennio.

    2) Il pagamento dilatorio sei mesi prima del fallimento

    La SRL Beta, da mesi in difficoltà, deve 80.000 euro al fornitore Gamma per merce già consegnata. Beta non ha liquidità per pagare in contanti. Concorda allora con Gamma una permuta: gli cede un macchinario industriale del valore di 90.000 euro a saldo del debito. Sei mesi dopo, Beta fallisce. Il curatore impugna l’operazione: si tratta di un pagamento effettuato «con mezzi non normali» (la dazione in luogo di adempimento), tipico atto anomalo dell’art. 67 c. 1 n. 2 L.Fall. Il periodo sospetto è di un anno; la conoscenza dello stato d’insolvenza si presume; Gamma dovrebbe provare di aver ignorato la crisi di Beta, prova quasi impossibile data la mora pregressa. Il giudice dichiara inefficace la cessione: Gamma restituisce il macchinario al fallimento e si insinua al passivo per gli 80.000 euro originari, di solito con privilegio se aveva titolo, altrimenti come chirografario. Nel CCII (art. 166 c. 2 lett. b) la fattispecie sopravvive con termine identico.

    3) L’ipoteca volontaria a copertura di un debito preesistente

    La SAS Delta ha un debito di 250.000 euro con la banca, scaduto e non garantito. La banca, fiutando la crisi, chiede a Delta di concedere ipoteca volontaria su un capannone aziendale «a garanzia» del finanziamento già erogato. Delta firma. Otto mesi dopo, fallisce. La banca si presenta al passivo come creditore ipotecario sperando di essere soddisfatta in prededuzione sul ricavato del capannone. Il curatore eccepisce la revocatoria: l’ipoteca volontaria costituita per debiti preesistenti non scaduti rientra tra gli atti anomali dell’art. 67 c. 1 n. 3 L.Fall. (e 4 se per debiti scaduti), periodo sospetto un anno, conoscenza dell’insolvenza presunta. La banca, che aveva visibilità sui conti correnti di Delta e sui ritorni di assegni, non riesce a vincere la presunzione. L’ipoteca viene dichiarata inefficace: la banca scende a creditore chirografario e recupera solo una piccola percentuale. Anche qui l’art. 166 CCII conferma il regime.

    4) La cessione di un asset a prezzo squilibrato

    L’imprenditore Carlo, in crisi conclamata, vende a un conoscente uno stabilimento industriale del valore di mercato di 600.000 euro per soli 350.000 euro. La sproporzione è superiore al quarto del prezzo. Dieci mesi dopo, Carlo fallisce. Il curatore esamina il rogito, fa stimare lo stabilimento e accerta lo squilibrio. Promuove revocatoria ai sensi dell’art. 67 c. 1 n. 1 L.Fall.: cessione a prezzo manifestamente inferiore al normale, atto anomalo, periodo sospetto un anno, conoscenza dello stato d’insolvenza presunta. L’acquirente prova senza successo di aver ignorato la crisi: ma i bonifici al venditore arrivano dopo richieste di sconto in extremis, le stime peritali sono inequivocabili. La vendita è dichiarata inefficace: lo stabilimento rientra nell’attivo fallimentare, l’acquirente recupera il prezzo come chirografario. Nel CCII la regola dell’art. 166 c. 2 lett. a è analoga, con qualche affinamento sulla nozione di «notevole sproporzione».

    5) La transizione L.Fall. → CCII (art. 166)

    La SRL Epsilon viene dichiarata fallita nel maggio 2022, due mesi prima dell’entrata in vigore del CCII. Il curatore, nominato sotto la vecchia legge, deve decidere se i suoi atti di revocatoria seguiranno l’art. 67 L.Fall. o il nuovo art. 166 CCII. La risposta sta nelle norme transitorie: la procedura aperta prima del 15 luglio 2022 resta integralmente regolata dalla legge fallimentare, comprese le azioni revocatorie. Quindi il curatore di Epsilon citerà in giudizio i terzi sulla base dell’art. 67 L.Fall., con i suoi periodi sospetti e le sue presunzioni. Se invece la procedura fosse stata aperta dopo il 15 luglio 2022, si applicherebbe l’art. 166 CCII. Praticamente, fino al 2030 circa, i tribunali italiani continueranno a vedere causa di revocatoria fondate sulla «vecchia» norma del 1942, perché molte procedure aperte negli anni 2018-2022 non si chiuderanno prima.

    Quando rileva ancora oggi

    Anche se formalmente abrogato, l’art. 67 L.Fall. continua a rilevare per:

    • L’imprenditore in crisi deve sapere che ogni atto dispositivo compiuto nei due anni prima del fallimento può essere «tirato indietro» dal curatore. Non è quindi una buona idea regalare beni ai familiari, costituire trust o pagare amici quando i conti aziendali traballano: il rischio è che, fallendo, quegli atti vengano annullati e i beneficiari restituiscano tutto.
    • Il curatore fallimentare usa ancora l’art. 67 L.Fall. per le procedure pre-2022. Deve mappare nei primi mesi tutti gli atti dispositivi dei due anni anteriori, valutare quali sono revocabili e promuovere le azioni entro il termine di prescrizione (cinque anni dalla dichiarazione di fallimento).
    • Il creditore che teme di subire la revocatoria di un pagamento ricevuto deve documentare di aver agito in buona fede e di non aver conosciuto lo stato d’insolvenza del debitore. Bilanci pubblici regolari, pagamenti puntuali del debitore, assenza di protesti sono indizi a favore.
    • Il terzo acquirente di un bene aziendale (immobile, ramo d’azienda, partecipazione) deve verificare lo stato di salute del cedente: una due diligence approfondita riduce il rischio di vedersi revocato l’acquisto.

    Riferimenti normativi

    • art. 67 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) — revocatoria fallimentare, abrogato dal 15/7/2022 ma applicabile alle procedure aperte prima.
    • art. 64 L.Fall. — atti a titolo gratuito, abrogato e sostituito da art. 163 CCII.
    • art. 65 L.Fall. — pagamenti anticipati, abrogato e sostituito da art. 164 CCII.
    • Art. 166 CCII (D.Lgs. 14/2019) — revocatoria fallimentare nel Codice della crisi, vigente dal 15/7/2022.
    • Art. 163 CCII — atti a titolo gratuito nel CCII.
    • Art. 164 CCII — pagamenti anticipati nel CCII.
    • Art. 390 CCII — disciplina transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge fallimentare previgente.

    Domande frequenti

    Posso ancora citare l’art. 67 L.Fall. in un atto giudiziario nel 2026?

    Sì, ma solo nelle procedure fallimentari aperte prima del 15 luglio 2022. Per quelle aperte dopo si applica l’art. 166 CCII. Nei giudizi di revocatoria pendenti basati su atti compiuti sotto la vecchia legge, il riferimento è sempre all’art. 67 L.Fall. anche se la sentenza arriva oggi.

    La revocatoria fallimentare è diversa dalla revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)?

    Sì. La revocatoria ordinaria si esercita fuori dal fallimento (anche dal singolo creditore), richiede la prova del pregiudizio (eventus damni) e della consapevolezza del debitore (consilium fraudis), con periodo sospetto di prescrizione quinquennale dall’atto. La revocatoria fallimentare opera solo nel fallimento, ha periodi sospetti più brevi (uno o due anni) ma presunzioni a favore del curatore.

    Cosa restituisce il terzo destinatario di un atto revocato?

    Se l’atto era a titolo gratuito, restituisce il bene o l’equivalente in denaro al fallimento. Se era a titolo oneroso, restituisce il bene e si insinua al passivo per il prezzo pagato (di solito come chirografario, salvo che avesse già un privilegio autonomo). La revocatoria, in altre parole, non «cancella» il rapporto ma lo rende inefficace verso la massa.

    Quanto tempo ha il curatore per agire?

    L’azione revocatoria fallimentare si prescrive in cinque anni dalla dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale, nel CCII), con decadenza di tre anni dall’apertura della procedura. Il curatore deve quindi muoversi rapidamente nei primi tre anni per evitare di perdere il diritto, e comunque entro cinque anni totali.

  • Art. 3 L. 91/1992

    Art. 3 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

    4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. articolo precedente articolo successivo