Autore: Andrea Marton

  • Casi pratici art. 7 T.U.B.: segreto d’ufficio e collaborazione

    Il segreto d’ufficio della Banca d’Italia non e una clausola di stile: e la barriera giuridica che protegge le informazioni di vigilanza dall’uso improprio, anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, il legislatore ha previsto canali tipici di collaborazione con autorita nazionali, europee e giudiziarie. Conoscere il perimetro di cio che e coperto e di cio che puo essere legittimamente condiviso e essenziale per ogni intermediario vigilato che riceve richieste, ispezioni o contestazioni. Gli scenari che seguono mostrano in modo concreto come opera l’art. 7 T.U.B. nei punti di frizione piu frequenti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 7 del Testo unico bancario stabilisce un principio forte: tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attivita di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non e opponibile soltanto al Ministro dell’economia e delle finanze quando questi eserciti i poteri previsti dal T.U.B., e alle autorita giudiziarie penali, ma con limiti rigorosi che vedremo nei casi.

    I dipendenti della Banca d’Italia sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto anche nei confronti della pubblica amministrazione. La violazione e penalmente rilevante ai sensi dell’art. 326 c.p. La ratio e duplice: tutelare la stabilita del sistema finanziario (informazioni sensibili su crisi, ispezioni in corso, modelli di rischio) e proteggere la posizione degli intermediari vigilati da disclosure non disciplinate.

    Il segreto non e assoluto. Il comma 1 ammette espressamente la collaborazione con autorita di altri Stati membri e con la BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico; il comma 5 disciplina la trasmissione di atti all’autorita giudiziaria penale; il comma 7 consente lo scambio di informazioni con CONSOB, IVASS, COVIP e con autorita europee come EBA, ESMA, EIOPA per finalita di vigilanza. La logica e quella del “need to know” istituzionale: l’informazione puo uscire solo verso soggetti che ne hanno bisogno per esercitare poteri pubblicistici previsti dalla legge.

    Cosa e coperto dal segreto e cosa no

    Sono coperti dal segreto: rapporti ispettivi, verbali di ispezione, modelli di rischio interni, dati sulle esposizioni creditizie aggregate dei singoli intermediari, corrispondenza con la BCE su singoli soggetti vigilati, valutazioni SREP, piani di risanamento, comunicazioni riservate sulle crisi. Sono coperti anche i contenuti delle audizioni informali con esponenti aziendali e le segnalazioni di vigilanza nominative.

    Non sono coperti: i provvedimenti finali pubblicati nel Bollettino di Vigilanza, le sanzioni una volta divenute definitive e pubblicate (anche se talvolta in forma anonima, come vedremo), gli atti normativi e regolamentari, le istruzioni di vigilanza, i dati statistici aggregati pubblicati. La differenza chiave e tra output regolatorio (pubblico) e materiale istruttorio (coperto).

    Collaborazione tra autorita: i canali ammessi

    Il sistema disegna quattro grandi corsie. La prima e europea: BCE nell’ambito SSM ai sensi del Reg. UE 1024/2013, EBA per le funzioni di vigilanza prudenziale, ESRB per il rischio sistemico. La seconda e domestica intersettoriale: CONSOB per gli intermediari misti (banche che fanno anche servizi di investimento), IVASS per i gruppi bancari-assicurativi, COVIP sui fondi pensione. La terza e giudiziaria: trasmissione all’autorita giudiziaria penale dei fatti che possono costituire reato. La quarta e amministrativa specializzata: UIF per il sospetto di riciclaggio, Guardia di Finanza nei limiti delle indagini delegate.

    Resta fuori, di norma, la collaborazione “orizzontale” con altre PA per finalita non di vigilanza: l’Agenzia delle Entrate non puo ottenere automaticamente dati ispettivi BdI per un accertamento tributario; un Comune non puo chiedere informazioni di vigilanza per finalita urbanistiche; un’autorita amministrativa non finanziaria non rientra nel perimetro dell’art. 7.

    Scenario 1 – La procura chiede atti ispettivi alla Banca d’Italia

    Una procura della Repubblica indaga su una banca commerciale per ipotesi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e false comunicazioni sociali. Chiede a BdI copia integrale del rapporto ispettivo e dei verbali.

    Cosa accade. Ai sensi del comma 5 dell’art. 7, l’autorita giudiziaria penale puo ottenere atti e notizie coperti dal segreto. La trasmissione non e libera: deve avvenire tramite richiesta formale, e il PM deve indicare la pertinenza con il procedimento. Una volta acquisiti, gli atti entrano nel fascicolo penale e seguono le regole del codice di procedura. La banca vigilata viene a conoscenza dell’acquisizione di norma solo se e indagata o nell’ambito del contraddittorio cautelare. Eventuali soggetti terzi citati nei verbali (clienti, controparti) sono protetti dalle regole sulla riservatezza endo-procedimentale.

    Punto operativo. L’intermediario vigilato che riceve, in un secondo momento, atti dal proprio difensore tratti dal fascicolo penale puo utilizzarli per la difesa ma non puo diffonderli: il segreto BdI si trasforma in segreto investigativo, non scompare.

    Scenario 2 – Audizione parlamentare su una crisi bancaria

    Una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di una crisi bancaria convoca il Governatore e i vertici della Vigilanza per audizione. Chiede di conoscere il contenuto dei rapporti ispettivi e delle interlocuzioni con la banca negli ultimi cinque anni.

    Cosa accade. Le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno, in linea di principio, gli stessi poteri dell’autorita giudiziaria. Tuttavia il segreto d’ufficio BdI puo essere opposto in audizione pubblica per la parte coperta da riservatezza, con possibilita di prosieguo in seduta segreta. La prassi consolidata e l’ammissione in seduta segreta di informazioni sensibili (modelli interni, valutazioni di adeguatezza degli esponenti, scenari di risoluzione) e la trasmissione di documentazione classificata con vincolo di non divulgazione.

    Punto operativo. L’intermediario vigilato non e parte dell’audizione, ma le informazioni che lo riguardano possono comunque emergere. Ha interesse a monitorare i lavori parlamentari e, se necessario, a far valere il proprio diritto alla riservatezza tramite le sedi competenti, ferma restando la sovranita della Commissione sui propri lavori.

    Scenario 3 – CONSOB chiede dati su un intermediario misto

    Una banca quotata svolge in modo significativo servizi di investimento. CONSOB sta valutando una sanzione per market abuse e chiede a BdI informazioni sull’organizzazione interna, sui presidi di compliance e sulle eventuali criticita ispettive recenti.

    Cosa accade. Lo scambio rientra nei canali tipici previsti dal comma 7 dell’art. 7 e dai protocolli di collaborazione BdI-CONSOB. Le due autorita possono scambiarsi informazioni anche coperte da segreto, a condizione che restino utilizzate per finalita di vigilanza e che siano sottoposte alle stesse regole di segretezza presso l’autorita ricevente. Il segreto, in altre parole, viaggia con il documento.

    Punto operativo. L’intermediario misto deve essere consapevole che le risposte rese a BdI su un certo profilo (es. governance, conflitti di interesse) possono essere note anche a CONSOB. Conviene mantenere coerenza nelle rappresentazioni e nei flussi documentali verso entrambe le autorita.

    Scenario 4 – Agenzia delle Entrate chiede informazioni per accertamento tributario

    L’Agenzia delle Entrate sta verificando la posizione fiscale di una banca regionale e chiede a BdI copia degli esiti dell’ultima ispezione, ritenendoli utili per valutare la corretta classificazione dei crediti deteriorati e i conseguenti effetti fiscali sulle svalutazioni.

    Cosa accade. La richiesta non rientra nei canali di collaborazione tipici dell’art. 7. L’attivita accertativa tributaria non e “finalita di vigilanza” e l’AdE non e tra le autorita di vigilanza finanziaria. Di norma BdI oppone il segreto. L’Agenzia puo comunque ottenere dati e documenti rivolgendosi direttamente all’intermediario, nell’ambito dei propri poteri istruttori, oppure attivando l’autorita giudiziaria penale qualora emergano profili di rilevanza penale.

    Punto operativo. L’intermediario vigilato risponde direttamente all’AdE con la propria documentazione contabile e fiscale. Non puo invocare il segreto BdI per sottrarsi agli obblighi tributari: il segreto protegge le informazioni in mano alla Banca d’Italia, non quelle proprie della banca.

    Scenario 5 – Pubblicazione di una sanzione amministrativa

    BdI conclude un procedimento sanzionatorio nei confronti di una SIM controllata da una banca, irrogando sanzioni pecuniarie a due esponenti. L’intermediario chiede che la pubblicazione avvenga in forma anonima per evitare ricadute reputazionali.

    Cosa accade. Il sistema prevede di regola la pubblicita delle sanzioni come strumento di deterrenza, ma riconosce la possibilita di pubblicazione anonimizzata quando la diffusione dei nominativi possa causare un danno sproporzionato, mettere a rischio la stabilita dei mercati finanziari o pregiudicare un’indagine in corso. La decisione e motivata e bilancia trasparenza e riservatezza.

    Punto operativo. La richiesta di anonimizzazione va presentata nel contraddittorio sanzionatorio, con elementi concreti (impatto sui clienti, rischio sistemico locale, indagini pendenti). Non e una franchigia generale: e un’eccezione motivata.

    Quando e come tutelare l’informazione

    L’intermediario vigilato che voglia gestire correttamente il perimetro del segreto puo adottare alcune cautele organizzative. Primo: tracciare in modo netto i flussi documentali con BdI (ispezioni, lettere di follow-up, richieste dati) separandoli da quelli verso altre autorita. Secondo: classificare internamente i documenti ricevuti da BdI come “riservati – vigilanza” e limitarne la circolazione a need-to-know. Terzo: predisporre procedure di risposta alle richieste di terzi (autorita giudiziaria, AdE, Guardia di Finanza in funzioni non delegate da PM) che valutino caso per caso quali documenti possono essere consegnati e quali ricadono nella sfera del segreto BdI.

    Un’attenzione particolare merita la fase di esibizione documentale nei contenziosi civili. L’intermediario chiamato a produrre documenti puo opporre il segreto su carte di provenienza BdI, ma deve farlo in modo argomentato: il giudice civile bilancia il diritto alla prova con il segreto d’ufficio e puo richiedere alla Banca d’Italia un parere o l’esibizione diretta. La regola di prudenza e: non esibire spontaneamente, motivare l’opposizione, lasciare al giudice la determinazione.

    Norme e fonti

    • art. 7 T.U.B. – segreto d’ufficio e collaborazione tra autorita
    • art. 6 T.U.B. – rapporti con il diritto dell’Unione europea e cooperazione
    • art. 8 T.U.B. – relazione del Governatore e rapporti con il Parlamento
    • Reg. UE 1024/2013 (Reg. SSM), in particolare art. 27 sull’obbligo del segreto professionale per BCE e autorita nazionali competenti
    • Direttiva 2013/36/UE (CRD IV/V), artt. 53 e seguenti, sulla cooperazione tra autorita di vigilanza e sullo scambio di informazioni
    • art. 326 c.p. – rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
    • Provvedimenti BdI in materia di procedimenti sanzionatori e pubblicazione delle sanzioni

    Domande frequenti

    Un intermediario vigilato puo ottenere copia del proprio rapporto ispettivo per usarlo in giudizio? Il rapporto e di proprieta BdI e coperto da segreto. L’intermediario, in quanto destinatario, ne conosce contenuto e contestazioni; puo utilizzarlo nel contraddittorio sanzionatorio o nei ricorsi avverso provvedimenti finali, ma non puo diffonderlo a terzi estranei al procedimento.

    La Guardia di Finanza puo chiedere a BdI informazioni di vigilanza? Solo quando agisce su delega dell’autorita giudiziaria penale, nei limiti previsti dal comma 5 dell’art. 7. Le richieste autonome della GdF per finalita di polizia tributaria non superano il segreto BdI.

    Il segreto vale anche dopo la cessazione dell’incarico in Banca d’Italia? Si. L’obbligo di segreto continua dopo la cessazione del rapporto di lavoro e copre tutte le informazioni acquisite per ragioni di ufficio. La violazione rileva penalmente ai sensi dell’art. 326 c.p.

    Lo scambio con la BCE comporta perdita di tutela? No. L’informazione trasmessa nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico resta coperta dal segreto presso la BCE, che e soggetta a un regime di segretezza equivalente ai sensi del Reg. UE 1024/2013 e dello Statuto del SEBC.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce da 20 a 26 giorni lavorativi di ferie annue, a seconda del livello e dell’anzianità. Il ROL (Riduzione Orario Lavoro) ammonta a circa 32-40 ore annue. Le ex-festività soppresse (4 giornate) si monetizzano o si godono come permessi aggiuntivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e ROL per livello/anzianità – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Livello/Anzianità Ferie annue (giorni lavorativi) ROL annuo (ore)
    1°-3° livello, fino a 5 anni anzianità 20 32
    1°-3° livello, oltre 5 anni anzianità 22 32
    4°-5° livello, fino a 10 anni anzianità 22 40
    4°-5° livello, oltre 10 anni anzianità 24 40
    6°-7° livello (inclusi Quadri) 26 40

    I valori indicati si riferiscono al testo contrattuale vigente. Accordi aziendali possono migliorare questi minimi. Le ferie si computano in giorni lavorativi, escluse domeniche e festività.

    Ferie: diritto e modalità di godimento

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile e la monetizzazione durante il rapporto di lavoro in corso è vietata dall’art. 2109 c.c. e dal D.Lgs. 66/2003. Il CCNL Tessile prevede che almeno due settimane consecutive (10 giorni lavorativi) siano godute nell’anno di maturazione, in accordo con le esigenze organizzative dell’azienda.

    Le ferie sono pianificate dal datore con preavviso adeguato (almeno 15 giorni per i periodi principali). Il lavoratore può richiedere ferie singole per ragioni personali, con rispetto delle esigenze produttive. Le ferie maturate e non godute entro 18 mesi dalla chiusura dell’anno di maturazione sono soggette a monetizzazione.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    Il ROL costituisce una riduzione dell’orario di lavoro contrattuale, distinta dalle ferie. Nel CCNL Tessile ammonta a 32-40 ore annue a seconda del livello. Il ROL si matura mensilmente (circa 2,67-3,33 ore al mese) e si gode in accordo con il responsabile, con preavviso minimo di 48 ore salvo urgenze.

    A differenza delle ferie, il ROL non goduto entro l’anno può essere monetizzato o, per accordo aziendale, confluire nella banca ore.

    Ex-festività soppresse

    Con il DPR 792/1985, quattro festività religiose e civili furono soppresse dall’elenco delle festività nazionali: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Il CCNL Tessile ha convertito tali giornate in permessi retribuiti aggiuntivi (4 giorni o 32 ore annue, talvolta già incorporate nel ROL secondo la stesura contrattuale).

    In alcune aziende le ex-festività sono gestite come monte ore aggiuntivo separato; in altre sono incorporate nel ROL globale. Verificare l’accordo aziendale di riferimento.

    Permessi retribuiti speciali

    Il CCNL Tessile prevede permessi retribuiti per:

    • Matrimonio civile o religioso: 15 giorni di calendario;
    • Lutto per familiari di 1° grado (coniuge, figlio, genitore): 3 giorni lavorativi;
    • Lutto per familiari di 2° grado: 1 giorno lavorativo;
    • Donazione sangue: 1 giornata retribuita (L. 584/1967);
    • Studio: fino a 150 ore annue (permessi per corsi universitari o di formazione professionale), non retribuite ma con diritto alla conservazione del posto.

    Casi pratici

    Tizio – Pianificazione ferie in periodo di picco
    Tizio (4° livello, 8 anni anzianità) ha diritto a 22 giorni di ferie. L’azienda pianifica la chiusura estiva per 10 giorni (prima settimana di agosto). Tizio può fruire dei restanti 12 giorni in accordo col responsabile nel corso dell’anno.
    Caia – ROL non goduto a fine anno
    Caia (5° livello) ha accumulato 15 ore di ROL non godute al 31 dicembre. Il contratto aziendale prevede la monetizzazione delle ore ROL residue: 15 × quota oraria (~10,98 €) = circa 165 € lordi liquidati con la busta paga di gennaio.
    Sempronio – Permesso per matrimonio
    Sempronio si sposa il 15 giugno. Comunica l’evento con 30 giorni di anticipo. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti (dall’11 al 25 giugno inclusi). I giorni festivi o domenicali compresi nel periodo non prolungano il permesso, salvo diversa previsione del contratto aziendale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Tessile?
    Da 20 a 26 giorni lavorativi annui, a seconda del livello e dell’anzianità. I livelli più alti e i lavoratori con maggiore anzianità maturano più ferie.
    Cosa sono le ex-festività soppresse?
    Quattro festività abolite nel 1985 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) che il CCNL ha convertito in permessi retribuiti aggiuntivi, spesso incorporati nel ROL.
    Il ROL non goduto si perde?
    No: le ore ROL non godute entro l’anno possono essere monetizzate o (per accordo aziendale) inserite in banca ore. Non si perdono automaticamente.
    Quanti giorni di permesso per lutto?
    Tre giorni lavorativi per la perdita di coniuge, figlio o genitore; un giorno per familiari di 2° grado.
    Le ferie si possono monetizzare?
    Non durante il rapporto di lavoro in corso (divieto ex art. 7 D.Lgs. 66/2003). Alla cessazione del rapporto, le ferie non godute vengono liquidate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • UIF e SOS: casi pratici applicati all’art. 6 D.Lgs. 231/2007

    L’art. 6 del D.Lgs. 231/2007 istituisce la Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia, attribuendole autonomia operativa e indipendenza funzionale nell’esercizio dei poteri antiriciclaggio. Capire come la UIF riceve e tratta le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), quando può sospendere un’operazione e come dialoga con le FIU estere è essenziale per gli operatori obbligati e per chiunque debba inquadrare il flusso informativo del sistema antiriciclaggio italiano. Gli scenari che seguono mostrano, in chiave divulgativa, come l’art. 6 si applica nella prassi.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 D.Lgs. 231/2007 costituisce la pietra angolare della Financial Intelligence Unit italiana. La norma stabilisce che la UIF opera presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza funzionale rispetto a qualunque altra autorità: ciò significa che, pur essendo incardinata in Bankitalia per ragioni organizzative e di risorse, l’unità non riceve istruzioni operative né dal Direttorio dell’Istituto né da altre amministrazioni nell’analisi delle segnalazioni.

    Il Direttore della UIF è nominato dal Direttorio della Banca d’Italia su proposta del Governatore, dura in carica cinque anni e il mandato è rinnovabile una sola volta. Tale architettura serve a garantire continuità, competenza tecnica e – soprattutto – distanza dal potere esecutivo, in coerenza con gli standard GAFI/FATF e con la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio).

    La UIF riceve i flussi informativi previsti dalla disciplina antiriciclaggio (in primis le SOS ex art. 35), li sottopone ad analisi finanziaria e operativa, può sospendere temporaneamente le operazioni sospette e trasmette gli esiti utili agli organi investigativi: Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia, che a loro volta interloquiscono con le Direzioni Distrettuali Antimafia. La UIF, inoltre, partecipa al gruppo Egmont e scambia informazioni con le omologhe FIU estere.

    La UIF nel sistema antiriciclaggio: governance e indipendenza

    L’indipendenza funzionale prevista dall’art. 6 non è un dettaglio: è la precondizione perché la UIF possa analizzare flussi finanziari di operatori vigilati dalla stessa Banca d’Italia, di intermediari sottoposti a CONSOB o IVASS, di soggetti non finanziari (notai, revisori, gestori di compro-oro, prestatori di servizi su crypto-asset) senza condizionamenti.

    Sotto il profilo organizzativo la UIF si articola in unità che presidiano la ricezione, l’arricchimento e l’analisi delle SOS, lo studio dei fenomeni, le relazioni internazionali e la produzione di indicatori e schemi di anomalia. Questi ultimi sono provvedimenti pubblicati periodicamente: orientano gli operatori obbligati nella valutazione delle situazioni concrete e riducono la discrezionalità nelle scelte di segnalazione.

    Sul piano dei poteri, l’art. 6 attribuisce alla UIF la facoltà di sospendere le operazioni sospette fino a un massimo di cinque giorni lavorativi, su iniziativa propria o su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF o della DIA. La sospensione non è una sanzione, ma una misura cautelare amministrativa che consente agli investigatori di consolidare gli elementi prima dell’esecuzione del pagamento o del trasferimento.

    SOS, sospensione operazioni e collaborazione internazionale

    Il binario operativo dell’art. 6 si compone di tre flussi: SOS in ingresso (dagli operatori obbligati), sospensione (verso l’operazione sospetta) e cooperazione (verso DIA/GdF in Italia e FIU estere all’estero, tipicamente via canale Egmont Secure Web). Gli scenari che seguono illustrano, in forma divulgativa e generale, queste dinamiche.

    Scenario 1 – Banca che segnala un bonifico anomalo da 120.000 euro

    Situazione. Un cliente persona fisica, profilato come pensionato con movimentazione media annua di 15.000 euro, dispone in filiale un bonifico di 120.000 euro a favore di una società estera registrata in giurisdizione a fiscalità privilegiata, con causale generica «consulenza». L’operazione è incoerente con il profilo del cliente e con la sua attività dichiarata.

    Cosa accade in concreto. Il responsabile antiriciclaggio della banca, ricevuto l’alert dal sistema di monitoraggio, valuta gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF (importo significativo, controparte offshore, causale evasiva, scostamento dal profilo) e – convergendo sul sospetto di riciclaggio – trasmette una SOS alla UIF tramite il portale Infostat-UIF. La segnalazione contiene dati anagrafici, ricostruzione dell’operazione e motivi del sospetto.

    Esito tipico. La UIF effettua l’analisi finanziaria, arricchendo la SOS con informazioni dei propri archivi (precedenti segnalazioni, link analysis su controparti), e trasmette gli esiti utili al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e alla DIA. La banca prosegue l’operatività ordinaria del cliente, salvo diversa indicazione delle autorità: la SOS è coperta da rigorosa riservatezza e non può essere comunicata al cliente segnalato.

    Scenario 2 – UIF che sospende un’operazione di pagamento per cinque giorni

    Situazione. Una società italiana di nuova costituzione, priva di storia operativa, riceve in pochi giorni accrediti per 800.000 euro da soggetti esteri eterogenei e dispone un’unica operazione di pagamento verso un IBAN baltico per 750.000 euro. L’intermediario, allertato dal sistema, contatta urgentemente la UIF prima dell’esecuzione del bonifico in uscita.

    Cosa accade in concreto. La UIF, valutata l’urgenza e la coerenza degli indicatori (società «scatola» di recente apertura, flussi rapidi in entrata e in uscita, controparte estera, importo cospicuo), esercita il potere di sospensione previsto dall’art. 6: emana un provvedimento di sospensione dell’operazione per il termine massimo di cinque giorni lavorativi e ne informa contestualmente il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e la DIA, che svolgono gli accertamenti del caso.

    Esito tipico. Se entro il termine le autorità acquisiscono elementi che giustificano un sequestro preventivo, l’operazione resta bloccata in via giudiziaria; in difetto, la sospensione decade e l’intermediario esegue l’ordine, salva ogni successiva valutazione penale. Il provvedimento UIF è quindi una misura cautelare amministrativa, non punitiva.

    Scenario 3 – FIU estera che richiede informazioni sul titolare effettivo

    Situazione. La FIU di un Paese UE, in occasione dell’analisi di un’indagine antiriciclaggio interna, individua una società di diritto italiano nella catena partecipativa di un gruppo sospetto e chiede alla UIF, tramite canale Egmont Secure Web, informazioni sul titolare effettivo, sui rapporti bancari e sulle eventuali SOS pregresse.

    Cosa accade in concreto. La UIF, in applicazione dell’art. 6 e delle norme sullo scambio informativo (artt. 12 e 13 D.Lgs. 231/2007), interroga il Registro dei titolari effettivi tenuto presso il Registro delle Imprese, consulta i propri archivi storici e i flussi di comunicazioni oggettive degli intermediari, e fornisce alla FIU estera un riscontro strutturato. La cooperazione avviene nel rispetto del principio di reciprocità e dei vincoli di riservatezza.

    Esito tipico. Le informazioni alimentano l’inchiesta estera; se emergono elementi rilevanti per l’Italia, la UIF apre un’analisi domestica e trasmette l’esito a GdF e DIA per i seguiti investigativi. È un esempio del ruolo di hub informativo internazionale che l’art. 6 attribuisce alla UIF.

    Scenario 4 – Operatore obbligato non finanziario che invia SOS per autoriciclaggio

    Situazione. Un operatore obbligato non finanziario (in qualità di soggetto segnalante ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 231/2007) assiste una società nella redazione di un bilancio dove emergono ricavi «in nero» successivamente reimpiegati in operazioni straordinarie. L’operatore obbligato matura il fondato sospetto che si configuri autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

    Cosa accade in concreto. Il soggetto segnalante, in qualità di operatore obbligato, predispone la SOS sul portale Infostat-UIF, descrivendo i fatti senza rivelare la segnalazione al cliente (divieto di tipping-off). La UIF analizza l’informativa, la incrocia con eventuali altre SOS bancarie sul medesimo soggetto e trasmette gli esiti a GdF e DIA.

    Esito tipico. L’invio della SOS, se eseguito secondo gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF, costituisce la principale forma di adempimento dell’obbligo di collaborazione attiva e protegge l’operatore obbligato dalle sanzioni previste per omessa segnalazione. La responsabilità penale per il fatto pregresso del cliente non si trasferisce sul segnalante.

    Scenario 5 – UIF che pubblica un indicatore di anomalia su crypto-asset

    Situazione. A seguito dell’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi su valute virtuali e portafogli digitali, la UIF rileva un trend crescente di SOS riguardanti conversioni rapide di criptovalute in contanti tramite ATM dedicati e wallet anonimizzati.

    Cosa accade in concreto. La UIF, esercitando il potere regolamentare derivato dall’art. 6, adotta un provvedimento che individua nuovi indicatori di anomalia specifici per gli operatori in valute virtuali: importo cumulato giornaliero sopra soglia, frequenza di conversioni, utilizzo di mixer, controparti su exchange non vigilati. Il provvedimento è pubblicato sul sito UIF e in Gazzetta Ufficiale.

    Esito tipico. Gli operatori obbligati del settore aggiornano i propri sistemi di monitoraggio sulla base degli indicatori UIF; nei mesi successivi la qualità delle SOS migliora e l’analisi finanziaria diventa più mirata. È un esempio del ruolo di standard setter operativo che l’art. 6 affida alla UIF.

    Quando e come interagire con la UIF

    L’interlocuzione con la UIF è riservata ai soggetti che il D.Lgs. 231/2007 qualifica come operatori obbligati (intermediari finanziari, professionisti elencati, operatori non finanziari, prestatori di servizi su crypto-asset). Per ciascun operatore obbligato vale lo stesso flusso essenziale: identificazione del cliente, valutazione del rischio, monitoraggio continuo, segnalazione in caso di sospetto. Quando emerge il sospetto, l’operatore obbligato – tipicamente attraverso il proprio responsabile antiriciclaggio o il «soggetto segnalante» designato – invia la SOS tramite il portale Infostat-UIF, senza informare il cliente.

    Per il cittadino o per l’impresa non rientranti tra gli operatori obbligati, l’interazione diretta con la UIF non è prevista: il canale corretto per denunciare ipotesi di riciclaggio è quello dell’autorità giudiziaria o della Guardia di Finanza. La UIF, infatti, non riceve esposti dei privati ma analizza flussi strutturati prodotti dal sistema degli operatori obbligati.

    Norme e fonti

    • art. 6 D.Lgs. 231/2007 – Istituzione, governance e poteri della UIF.
    • art. 35 D.Lgs. 231/2007 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
    • artt. 12 e 13 D.Lgs. 231/2007 – Scambio di informazioni con autorità nazionali e FIU estere.
    • Provvedimento UIF 4 maggio 2011 – Istruzioni sulle comunicazioni e sull’attivita di analisi.
    • Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) e successive modifiche.
    • Standard internazionali GAFI/FATF sulle Financial Intelligence Unit.

    Domande frequenti

    Cosa significa che la UIF ha indipendenza funzionale presso la Banca d’Italia?

    Significa che la UIF è incardinata in Bankitalia per ragioni di risorse e di sede, ma non riceve direttive operative né dal Direttorio né da altre autorità nell’esercizio dei poteri di analisi e di sospensione previsti dall’art. 6 D.Lgs. 231/2007. L’indipendenza serve a garantire imparzialità nell’analisi delle SOS, anche quando riguardano soggetti vigilati da altre autorità.

    Per quanto tempo la UIF può sospendere un’operazione?

    Fino a un massimo di cinque giorni lavorativi. La sospensione può essere disposta d’ufficio o su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza o della DIA. È una misura cautelare amministrativa: se non sopravviene un provvedimento giudiziario di sequestro, l’operazione viene eseguita alla scadenza del termine.

    La UIF comunica al cliente che è stata inviata una SOS?

    No. Vige il divieto di «tipping-off»: né la UIF né l’operatore obbligato segnalante possono informare il cliente o terzi dell’avvenuta segnalazione. La violazione del divieto è sanzionata penalmente e amministrativamente. La riservatezza è uno dei pilastri operativi del sistema disegnato dall’art. 6.

    La UIF italiana può scambiare informazioni con le FIU estere?

    Sì. L’art. 6, in combinato con gli artt. 12 e 13 D.Lgs. 231/2007, autorizza la UIF a scambiare informazioni con le omologhe Financial Intelligence Unit straniere, sia in ambito UE sia con Paesi terzi, tipicamente attraverso la rete Egmont e in osservanza dei principi di reciprocità, riservatezza e finalità antiriciclaggio.

  • Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni

    Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni

    Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni

    In vigore

    La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

  • Art. 5 IRAP: casi pratici sul valore della produzione SRL

    L’art. 5 IRAP definisce il metodo “da bilancio” per il valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali residenti: la base nasce dalla differenza fra valore della produzione (A) e costi della produzione (B) del conto economico civilistico, con alcune voci escluse. Questi casi pratici applicano l’art. 5 a cinque situazioni: SRL manifatturiera, SRL holding con dividendi infragruppo, banca ex art. 6, deduzioni cuneo sul lavoro TI ed ente commerciale residente.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 individua il soggetto passivo “tipico” dell’IRAP: società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) ed enti commerciali residenti che redigono il bilancio secondo lo schema previsto dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile. Per questi soggetti la base imponibile non coincide con il risultato d’esercizio né con il reddito d’impresa IRES: è una grandezza autonoma, ottenuta sottraendo dalle voci A del conto economico (ricavi, variazioni rimanenze, lavori in corso, incrementi immobilizzazioni, altri ricavi) le voci B (acquisti, servizi, godimento beni di terzi, ammortamenti, variazioni rimanenze, oneri diversi), con due grandi esclusioni: la voce B9 sul personale e talune svalutazioni/accantonamenti per rischi non ancora realizzati.

    Il metodo è coerente con la logica dell’imposta: colpire il valore aggiunto prodotto dall’organizzazione, neutralizzando la scelta di sostenere costi con personale dipendente o servizi esterni, per poi correggere il risultato con le deduzioni cuneo fiscale sul lavoro a tempo indeterminato. Il valore della produzione va poi ripartito regionalmente ex art. 4 D.Lgs. 446/1997 e dichiarato nel modello IRAP autonomo, separato dal modello Redditi.

    Da bilancio CEE alla base imponibile

    Il punto di partenza è il conto economico civilistico redatto in forma estesa (art. 2425 c.c.), con voci A1-A5 (valore della produzione) e B6-B14 (costi della produzione). Il passaggio alla base IRAP avviene depurando la voce B9 “per il personale” (salari, oneri sociali, TFR, quiescenza, altri costi) e neutralizzando le poste valutative non realizzate: svalutazioni crediti dell’attivo circolante (B10d), accantonamenti per rischi (B12) e altri accantonamenti (B13). Restano deducibili i costi “reali” della gestione caratteristica: materie prime, servizi, godimento beni di terzi, ammortamenti, variazioni rimanenze di materie e merci.

    L’OIC fornisce la grammatica contabile su cui poggia l’art. 5 (in particolare OIC 12), per cui la corretta classificazione delle voci di bilancio diventa il primo presidio di compliance IRAP. Riclassificare in A1 ricavi che andrebbero esposti tra i proventi finanziari, oppure imputare a B7 costi che hanno natura di accantonamento, può alterare la base imponibile e generare contestazioni.

    Componenti escluse e deduzioni cuneo

    La principale esclusione è la voce B9: i costi del personale dipendente non sono ammessi in deduzione dal valore della produzione, salvo poi essere recuperati tramite deduzioni specifiche. La L. 296/2006 ha introdotto le storiche deduzioni “cuneo fiscale” per i contratti a tempo indeterminato; la L. 190/2014 ha trasformato la deduzione in una franchigia totale del costo residuo dei dipendenti a TI, rendendo neutrale per l’IRAP il costo del lavoro stabile una volta sommate le deduzioni già vigenti (INAIL, forfettaria per dipendente, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, ricerca).

    Sono inoltre escluse svalutazioni dell’attivo circolante non realizzate e accantonamenti per rischi e oneri futuri. Particolare attenzione all’irrilevanza dell’IMU/ICI: queste imposte locali, pur essendo costi di esercizio, sono indeducibili ai fini IRAP. Stesso discorso per la quota interessi dei canoni di leasing finanziario e per le altre poste indeducibili ex art. 11 D.Lgs. 446/1997.

    Caso 1 – SRL manifatturiera con 2 milioni di ricavi

    Situazione: la SRL di Tizio produce componenti meccanici, esercizio chiuso al 31 dicembre. Conto economico: valore della produzione (A) 2.000.000 euro; costi della produzione (B) 1.300.000 euro, di cui B6 materie 500.000, B7 servizi 200.000, B9 personale 400.000, B10 ammortamenti e svalutazioni 150.000 (di cui 20.000 svalutazioni crediti circolante), B12 accantonamenti rischi 30.000, B14 oneri diversi 20.000.

    Applicazione art. 5: base “lorda” = A – B = 2.000.000 – 1.300.000 = 700.000. Si aggiungono le voci escluse: + 400.000 (B9 personale) + 20.000 (svalutazioni crediti) + 30.000 (accantonamenti) = 450.000. Base “piena” = 1.150.000 euro. Da qui si sottraggono poi le deduzioni cuneo: se i 400.000 di B9 si riferiscono a 8 dipendenti a tempo indeterminato, la deduzione integrale (L. 190/2014) abbatte quasi interamente il costo del personale, riportando la base verso 750.000 euro. Con aliquota ordinaria 3,9%: imposta circa 29.250 euro.

    Cosa verificare: classificazione delle svalutazioni (B10d, non B14), separazione fra accantonamenti per rischi futuri (esclusi) e costi già maturati come oneri diversi (deducibili); calcolo analitico delle deduzioni per ciascun dipendente TI; presenza di dipendenti a tempo determinato, che non beneficiano della deduzione integrale.

    Caso 2 – SRL holding con dividendi infragruppo

    Situazione: la holding di Caio (SRL) detiene partecipazioni in tre società operative del gruppo. Conto economico: valore della produzione A 200.000 (servizi infragruppo); costi della produzione B 180.000; proventi da partecipazioni 800.000 (dividendi dalle controllate, voce C15).

    Applicazione art. 5: i dividendi sono iscritti nella sezione C “proventi e oneri finanziari”, non in A. Per le società di capitali “industriali” che applicano l’art. 5, la base IRAP prende soltanto le voci A e B: i dividendi infragruppo restano fuori dal valore della produzione. La base sarà A – B con le rettifiche viste, partendo da 200.000 – 180.000 = 20.000. Diverso è il caso delle holding che esercitano in via prevalente attività finanziaria: rientrano nell’art. 6 e applicano uno schema specifico in cui dividendi e proventi finanziari concorrono alla base.

    Cosa verificare: qualificazione della holding (industriale vs finanziaria); corretta collocazione contabile dei proventi (C15) e degli interessi attivi (C16); documentazione del perimetro infragruppo (contratti di servizio, transfer pricing interno).

    Caso 3 – Banca con base imponibile speciale ex art. 6

    Situazione: la S.p.A. bancaria di Sempronio è iscritta all’albo degli istituti di credito. Pur essendo società di capitali residente, non applica l’art. 5 ma il regime speciale dell’art. 6 D.Lgs. 446/1997 (banche, intermediari finanziari, SIM, SGR).

    Applicazione: la base imponibile non parte dallo schema A-B civilistico, ma dallo schema di bilancio bancario previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia (Circolare 262), con voci come margine di interesse, commissioni nette, dividendi su partecipazioni, risultato netto dell’attività di negoziazione, rettifiche/riprese di valore. L’art. 5 funge da norma generale di riferimento ma viene derogato per gli intermediari.

    Cosa verificare: natura del soggetto (banca, SIM, SGR, intermediario ex art. 106 TUB); corretta applicazione dell’art. 6 in luogo dell’art. 5; aliquote maggiorate previste in molte Regioni per banche e assicurazioni; disciplina specifica delle deduzioni cuneo adattate al bilancio bancario.

    Caso 4 – Deduzione cuneo per dipendenti a tempo indeterminato

    Situazione: la SRL di Tizio (commercio all’ingrosso) ha 10 dipendenti tutti a tempo indeterminato (costo annuo 350.000 euro). Base imponibile “lorda” prima della deduzione cuneo: 200.000 euro.

    Applicazione L. 190/2014: la deduzione integrale del costo residuo dei dipendenti TI, dopo le deduzioni già vigenti (INAIL, forfettaria per dipendente, contributi previdenziali, apprendisti/disabili), opera fino a coprire l’intero costo del personale a TI. Se le deduzioni specifiche coprono già 150.000 euro, la deduzione integrale L. 190/2014 copre i restanti 200.000. Risultato: il costo del lavoro a TI viene neutralizzato ai fini IRAP, con base finale prossima a zero salvo residui da componenti non legati al personale stabile.

    Cosa verificare: documentazione contrattuale (CCNL, lettere di assunzione, clausole di stabilizzazione); separazione tra dipendenti TI e TD; coordinamento con le altre deduzioni cuneo, evitando doppi conteggi.

    Caso 5 – Ente commerciale residente

    Situazione: ente non societario residente (es. cooperativa o consorzio) che esercita attività commerciale in via prevalente. Bilancio redatto secondo lo schema civilistico.

    Applicazione art. 5: applica il metodo “da bilancio” sullo schema A-B con le stesse regole delle società di capitali. Le esclusioni (B9, svalutazioni, accantonamenti) e le deduzioni cuneo operano allo stesso modo. Se l’ente svolge anche attività istituzionale non commerciale, va prevista contabilità separata: solo la gestione commerciale concorre alla base IRAP “da bilancio”, quella istituzionale segue (se ricorrono i presupposti) il regime degli enti non commerciali con criteri retributivi.

    Cosa verificare: qualificazione dell’ente come “commerciale” o “non commerciale” sulla base dell’attività prevalente; presenza di contabilità separata; coordinamento con aliquote regionali ed eventuali riduzioni per le cooperative.

    Quando e come verificare

    Il calcolo della base IRAP è strettamente collegato al bilancio civilistico: prima ancora di compilare il modello, occorre che il conto economico sia redatto correttamente secondo lo schema CEE e i principi OIC. L’ufficio amministrativo del contribuente dovrebbe verificare a chiusura d’esercizio: la corretta classificazione delle voci A e B, separando ricavi caratteristici da proventi finanziari; l’individuazione delle componenti escluse (B9 personale, svalutazioni B10d, accantonamenti B12-B13); il conteggio analitico delle deduzioni cuneo, distinguendo TI e TD; le poste indeducibili trasversali (IMU, interessi leasing, alcune imposte locali) ex art. 11 D.Lgs. 446/1997.

    La dichiarazione IRAP è autonoma rispetto al modello Redditi e si presenta separatamente, entro il termine ordinario successivo all’esercizio. Il valore della produzione viene ripartito tra le Regioni in cui il contribuente opera tramite il criterio della stabile presenza di personale (art. 4), rilevante per chi ha stabilimenti o filiali in più Regioni. Aliquota ordinaria 3,9%, con maggiorazioni regionali e aliquote più alte per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari.

    Norme e fonti

    • Art. 5 D.Lgs. 446/1997 – determinazione del valore della produzione netta per società di capitali ed enti commerciali residenti: art. 5 IRAP.
    • Art. 5-bis D.Lgs. 446/1997 – società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria (schema da modello Redditi).
    • Art. 6 D.Lgs. 446/1997 – base imponibile speciale per banche, intermediari finanziari, SIM e SGR.
    • Art. 11 D.Lgs. 446/1997 – disposizioni comuni: irrilevanza IMU, indeducibilità di alcune imposte e poste, deduzioni “cuneo” forfettarie e analitiche.
    • L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: introduzione delle prime deduzioni “cuneo fiscale” per il costo del lavoro a tempo indeterminato.
    • L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015: deduzione integrale del costo residuo dei dipendenti a tempo indeterminato, che neutralizza di fatto l’IRAP sul lavoro stabile.
    • Codice civile, artt. 2424-2425 – schema di stato patrimoniale e conto economico in forma estesa.
    • Principi contabili OIC (in particolare OIC 12) – classificazione delle voci di conto economico secondo lo schema CEE.

    Domande frequenti

    I dividendi ricevuti da una SRL holding entrano nella base IRAP?

    Per una holding “industriale” (che applica l’art. 5), no: i dividendi sono iscritti in voce C15 (proventi e oneri finanziari) e restano fuori dalla differenza A-B. Cambia se la holding è qualificata come intermediario finanziario: in quel caso si applica l’art. 6 e i dividendi possono concorrere alla base.

    L’IMU sull’immobile strumentale è deducibile ai fini IRAP?

    No: l’IMU (così come, in passato, l’ICI) è indeducibile dalla base IRAP per espressa previsione normativa. Va imputata a conto economico come costo dell’esercizio (B14 oneri diversi di gestione), ma deve essere “ripresa in aumento” nel modello IRAP. La regola vale a prescindere dalla destinazione dell’immobile.

    Le deduzioni cuneo si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato?

    La deduzione integrale L. 190/2014 è riservata ai contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato restano applicabili le deduzioni specifiche più limitate (contributi INAIL, eventualmente apprendisti, disabili, ricerca), ma non l’azzeramento del costo residuo. La distinzione TI/TD è quindi cruciale e va documentata tramite lettere di assunzione e libro unico del lavoro.

    Le svalutazioni dei crediti commerciali entrano nella base IRAP?

    Le svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante in voce B10d sono escluse dalla base IRAP: non riducono il valore della produzione perché sono poste valutative non realizzate. Diverso è il caso delle perdite su crediti “definitive” (procedure concorsuali chiuse, prescrizione, rinuncia), che possono avere un trattamento differente.

    Vedi anche: Base imponibile IRAP, art. 5-bis IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione e IRAP: come si calcola la base imponibile.

  • Classificazione delle strade: esempi pratici sull’art. 2 Codice della Strada

    In sintesi

    • L’art. 2 del Codice della Strada definisce «strada» come area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali.
    • La classificazione si articola in sette tipologie: A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (urbane di quartiere), F (locali), F-bis (itinerari ciclopedonali).
    • Ogni categoria possiede requisiti costruttivi specifici (carreggiate, corsie, banchine, intersezioni) che determinano i limiti di velocità applicabili e le regole di comportamento.
    • La classificazione formale, deliberata dall’ente proprietario, prevale rispetto alla mera apparenza del tracciato e va riportata nella segnaletica di inizio strada.
    • Dalla categoria dipendono accesso pedonale e ciclistico, divieti di sosta, transito di mezzi pesanti, possibilità di pubblicità stradale e regime sanzionatorio.
    • Una classificazione errata o non aggiornata può essere contestata in giudizio: l’onere della prova grava su chi invoca la diversa qualificazione.
    • Il Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992 e le direttive del Ministero delle Infrastrutture integrano i parametri tecnici dell’art. 2.

    Prima degli esempi: perché la categoria della strada cambia tutto

    Nel linguaggio comune si parla genericamente di «strada», ma il Codice della Strada introduce una tassonomia precisa che incide sulla vita quotidiana di automobilisti, ciclisti, pedoni e residenti. La categoria attribuita a un tratto stradale non è una etichetta formale: determina il limite massimo di velocità in assenza di segnale, le tipologie di veicoli ammessi, la possibilità di realizzare attraversamenti pedonali, le distanze minime per la pubblicità, l’apposizione dei dossi rallentatori e perfino l’applicabilità delle regole sull’assicurazione obbligatoria su aree private aperte al pubblico transito.

    Per orientarsi negli esempi che seguono conviene tenere a mente due principi. Primo: la classificazione è un atto amministrativo dell’ente proprietario (Anas, Regione, Provincia, Comune) e deve risultare da deliberazione e segnaletica coerente; non basta che la strada «sembri» urbana o extraurbana. Secondo: i requisiti costruttivi dell’art. 2 sono criteri di riferimento, ma una strada esistente può conservare la propria classificazione anche se non rispetta tutti i parametri ideali, purché l’ente la mantenga in sicurezza e segnaletica adeguate.

    Le sette categorie e i loro tratti distintivi

    Le autostrade (tipo A) si riconoscono per carreggiate indipendenti, almeno due corsie per senso di marcia più corsia di emergenza, recinzione integrale, assenza di intersezioni a raso e accesso riservato a determinate categorie di veicoli. Le extraurbane principali (tipo B) condividono molte caratteristiche con le autostrade ma ammettono incroci a livelli sfalsati e non sempre prevedono pedaggio. Le extraurbane secondarie (tipo C) hanno carreggiata unica con almeno una corsia per senso, possibili intersezioni a raso e attraversano il territorio extraurbano collegando centri abitati.

    In ambito urbano, le strade urbane di scorrimento (tipo D) hanno carreggiate separate e svolgono funzione di asse veloce all’interno delle città; le urbane di quartiere (tipo E) collegano settori urbani e ammettono sosta regolamentata; le locali (tipo F), urbane o extraurbane, costituiscono la viabilità minore di accesso alle proprietà. La categoria F-bis, introdotta dalla riforma del 2010, identifica gli itinerari ciclopedonali, strade extraurbane riservate alla mobilità non motorizzata e ai mezzi di servizio.

    Limiti di velocità e regole differenziate per categoria

    L’art. 142 del Codice della Strada, applicando la classificazione dell’art. 2, fissa i limiti massimi in assenza di segnale: 130 km/h sulle autostrade, 110 km/h sulle extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali extraurbane, 50 km/h nei centri abitati con possibili elevazioni a 70 km/h sulle urbane di scorrimento. La categoria condiziona inoltre i divieti di accesso per ciclomotori, velocipedi e veicoli a trazione animale, ammessi sulle strade locali ma esclusi dalle autostrade.

    La classificazione incide poi su sosta, fermata, attraversamenti pedonali, posa di rallentatori di velocità, distanze di sicurezza per impianti pubblicitari (artt. 51 e 23 del Codice) e disciplina delle deviazioni in caso di cantieri. Il sindaco, con ordinanza motivata, può ridurre i limiti previsti per ragioni di sicurezza, ma non può elevarli oltre quanto consentito dalla categoria di appartenenza.

    Casi pratici

    Caso 1 – Sanzione per eccesso di velocità su strada percepita come autostrada

    Scenario. Tizio percorre un tratto a scorrimento veloce con doppia carreggiata e nessun semaforo, convinto si tratti di autostrada. Un autovelox rileva 125 km/h. Riceve un verbale con limite 110 km/h: la strada, in realtà, è una extraurbana principale (tipo B), non un’autostrada (tipo A).

    Come si legge in pratica. La categoria della strada va sempre verificata sulla segnaletica di inizio (pittogramma blu per autostrada, verde per extraurbana principale) e nei provvedimenti di classificazione dell’ente proprietario. Il limite massimo di 130 km/h vale soltanto per il tipo A: applicare il limite autostradale a una strada di tipo B è errore frequente ma giuridicamente irrilevante ai fini sanzionatori. Resta possibile contestare il verbale solo se la segnaletica era assente, contraddittoria o non visibile.

    Documenti. Verbale di accertamento, fotogrammi dell’autovelox, planimetria del tratto, delibera di classificazione della strada, documentazione fotografica della segnaletica all’ingresso del tratto.

    Caso 2 – Divieto di sosta su strada urbana di scorrimento

    Scenario. Caio parcheggia il proprio veicolo lungo un viale cittadino a doppia carreggiata, ritenendo si tratti di una via di quartiere. Riceve una sanzione per sosta vietata: la strada è classificata D (urbana di scorrimento), categoria che vieta la sosta salvo aree espressamente attrezzate.

    Come si legge in pratica. Le strade urbane di scorrimento, per la loro funzione di asse veloce urbano, non ammettono fermata o sosta sulla carreggiata, anche in assenza di specifico segnale di divieto. La regola discende direttamente dalla categoria assegnata, che il Comune deve avere deliberato e reso conoscibile. Il conducente può richiedere copia dell’atto di classificazione presso il Settore Mobilità del Comune competente.

    Documenti. Verbale, fotografie del veicolo e della segnaletica circostante, delibera comunale di classificazione, eventuale ordinanza che istituisce aree di sosta regolamentate.

    Caso 3 – Transito di veicoli pesanti su strada locale

    Scenario. Sempronio, titolare di una ditta di autotrasporto, viene sanzionato perché un proprio autoarticolato ha percorso una strada classificata F (locale extraurbana) priva di idonei requisiti per il transito di veicoli oltre 7,5 tonnellate. La ditta sostiene che la strada è in realtà extraurbana secondaria (C) e quindi sempre accessibile.

    Come si legge in pratica. Le strade locali, per loro natura, possono presentare carreggiate, raggi di curvatura o portate dei manufatti incompatibili con il transito di mezzi pesanti. L’ente proprietario può limitare la circolazione con ordinanza, segnalata da apposito divieto. Per contestare la qualificazione è necessario produrre l’atto di classificazione della strada e dimostrare il rispetto, da parte del tracciato, dei requisiti tecnici previsti dal D.P.R. 495/1992 per la categoria C.

    Documenti. Verbale, planimetria stradale, atto di classificazione dell’ente proprietario, eventuale ordinanza di limitazione del traffico pesante, certificato di omologazione del veicolo, documentazione fotografica della segnaletica.

    Caso 4 – Pista ciclopedonale e diritto di accesso dei pedoni

    Scenario. In una zona collinare è stata realizzata una pista classificata F-bis (itinerario ciclopedonale). Un residente lamenta di non potervi accedere con il proprio autoveicolo per raggiungere un fondo agricolo confinante; il Comune nega l’accesso richiamando la categoria F-bis.

    Come si legge in pratica. Gli itinerari ciclopedonali sono riservati alla mobilità non motorizzata e ai mezzi adibiti a manutenzione o emergenza. La categoria F-bis esclude il traffico veicolare ordinario, salvo deroghe espressamente previste dall’ente per i frontisti. Il residente può chiedere all’amministrazione l’inserimento di una specifica deroga per l’accesso al fondo o l’individuazione di un percorso alternativo; in mancanza, la limitazione discende direttamente dalla classificazione.

    Documenti. Istanza al Comune, atto di classificazione F-bis, planimetria con accessi ai fondi confinanti, eventuale ordinanza di disciplina del traffico, titolo di proprietà del fondo.

    Caso 5 – Classificazione contestata in sede di opposizione a sanzione

    Scenario. Tizio impugna un verbale per superamento del limite di 50 km/h sostenendo che il tratto, pur attraversando un piccolo agglomerato, non costituisce «centro abitato» e quindi non rientra nella categoria E ma in una extraurbana secondaria, con limite di 90 km/h.

    Come si legge in pratica. Il centro abitato è definito dall’art. 3 del Codice della Strada e individuato con apposita deliberazione comunale e segnaletica di inizio e fine. La presenza di un raggruppamento di edifici non basta: occorre l’atto formale di delimitazione. Se l’opponente dimostra che il tratto è esterno al centro abitato deliberato, la sanzione può essere annullata per erronea applicazione della categoria. Il giudice valuta la prova documentale (delibera, planimetria, segnaletica).

    Documenti. Verbale, ricorso, delibera comunale di delimitazione del centro abitato, planimetria ufficiale, rilievi fotografici della segnaletica di inizio e fine centro abitato, eventuale consulenza tecnica.

    Quando chiedere una verifica

    La classificazione di una strada incide su sanzioni, limiti, divieti e responsabilità: prima di impugnare un verbale o avviare un contenzioso conviene verificare l’atto di classificazione dell’ente proprietario, la coerenza con la segnaletica e la conformità ai requisiti del D.P.R. 495/1992. Per assistenza qualificata è possibile rivolgersi a un professionista tramite fiscoinvestimenti.it, che indirizza il quesito al referente più adatto per materia e territorio.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 C.d.S. – definizioni stradali e di centro abitato
    • Art. 6 C.d.S. – regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
    • Art. 7 C.d.S. – regolamentazione della circolazione nei centri abitati
    • Art. 142 C.d.S. – limiti di velocità
    • Art. 175 C.d.S. – accesso e circolazione sulle autostrade
    • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada
    • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – direttive sulla classificazione funzionale delle strade
    • Normattiva – testo coordinato del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Domande frequenti

    Chi decide a quale categoria appartiene una strada?
    La classificazione spetta all’ente proprietario (Anas, Regione, Provincia, Comune) e si formalizza con deliberazione, riportata in segnaletica e nei piani della viabilità. In caso di dubbio, l’atto è consultabile presso l’ufficio tecnico dell’ente competente.

    Una strada che «sembra» autostrada applica i limiti delle autostrade?
    No. Conta esclusivamente la classificazione formale e la segnaletica corrispondente. Una strada extraurbana principale, anche con caratteristiche simili a un’autostrada, mantiene il limite massimo di 110 km/h salvo diversa disposizione locale.

    Cosa cambia tra strada extraurbana secondaria e locale extraurbana?
    La categoria C (extraurbana secondaria) ha una funzione di collegamento intercomunale e requisiti costruttivi più severi della categoria F (locale), che svolge funzioni di accesso alle proprietà. Il limite generale è 90 km/h per entrambe, ma divieti, segnaletica e accessi possono differire.

    Posso contestare la classificazione assegnata a una strada?
    Sì, è possibile impugnare l’atto di classificazione davanti al giudice amministrativo se ritenuto illegittimo, o eccepirne l’erroneità in sede di opposizione a sanzione quando incide sulla legittimità del verbale.

    Gli itinerari ciclopedonali F-bis sono percorribili in auto dai residenti?
    Solo se l’ente proprietario ha previsto deroghe espresse per i frontisti o per esigenze specifiche. In assenza di deroga, la categoria F-bis esclude il transito veicolare ordinario.

  • Capacità giuridica, cittadinanza, nome: casi pratici art. 22 Cost.

    L’art. 22 Cost. stabilisce un divieto secco: nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. È una garanzia personale di rango costituzionale, scritta dai costituenti con la memoria delle leggi razziali del 1938 ancora viva. In questa guida vediamo come la norma incide oggi su situazioni reali: cittadinanza revocata, cambi di nome contestati, persone apolidi o rifugiate, e quali strumenti di reazione offre l’ordinamento.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’articolo si colloca nella Parte I, Titolo I (Rapporti civili). Non è una norma programmatica: opera come limite immediato al legislatore ordinario e all’amministrazione. Una legge che subordinasse il godimento della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome al consenso politico, all’opinione, alla religione o all’origine etnica sarebbe affetta da illegittimità costituzionale.

    Il significato dei tre beni protetti si ricostruisce leggendo l’art. 22 Cost. insieme al codice civile (artt. 1, 6-9 c.c.) e alla L. 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza. Su scala sovranazionale, l’art. 8 CEDU tutela il nome come componente della vita privata, mentre la Convenzione di New York del 1961 vieta agli Stati di privare della cittadinanza in modo da rendere apolidi.

    Capacità giuridica, cittadinanza, nome: i tre beni protetti

    Capacità giuridica (art. 1 c.c.): è l’idoneità della persona a essere titolare di diritti e doveri. Si acquista con la nascita e accompagna il soggetto per tutta la vita. Non va confusa con la capacità di agire (art. 2 c.c.), che riguarda la possibilità di compiere validamente atti giuridici e si acquista con la maggiore età. L’art. 22 vieta che la capacità giuridica venga sottratta: nessuna legge può degradare un individuo a non-soggetto del diritto.

    Cittadinanza: status che lega la persona allo Stato e a cui sono collegati diritti politici, libertà di circolazione, accesso a determinate funzioni pubbliche. La disciplina ordinaria è la L. 91/1992, che prevede ipotesi tassative di perdita (rinuncia, accettazione di cariche pubbliche estere dopo intimazione) e di revoca (in casi gravissimi e tipizzati). L’art. 22 chiude la porta a qualunque revoca discriminatoria.

    Nome: comprende prenome e cognome (artt. 6-9 c.c.). È un diritto della personalità non patrimoniale, indisponibile e tutelato anche contro l’uso indebito da parte di terzi. Il cambio di nome è oggi possibile su istanza dell’interessato secondo la procedura amministrativa prefettizia (artt. 89-94 D.P.R. 396/2000), ma non può mai essere imposto coattivamente per ragioni politiche.

    I “motivi politici” come limite invalicabile

    La formula «per motivi politici» va letta in senso ampio. La dottrina costituzionalistica e la prassi applicativa includono nell’area protetta le opinioni politiche in senso stretto, ma anche la professione religiosa, l’appartenenza etnica, l’orientamento ideologico e culturale. La ragione storica è chiara: l’art. 22 risponde alle persecuzioni del ventennio, in particolare alle leggi del 1938 che privarono i cittadini italiani di origine ebraica di diritti civili, scolastici e professionali, fino a colpire indirettamente capacità giuridica, cognome italianizzato e cittadinanza.

    Il limite vale tanto in tempo di pace quanto in situazioni di emergenza: l’art. 22 non è derogabile da leggi ordinarie, e neppure da provvedimenti d’urgenza, perché tutela il nucleo essenziale della personalità.

    Cinque scenari pratici

    Scenario 1 – Proposta di revoca della cittadinanza per appartenenza politica

    Un cittadino italiano, naturalizzato da dieci anni, viene segnalato per la sua attiva militanza in un movimento politico legale ma sgradito al governo del momento. Si ipotizza una revoca della cittadinanza per «condotte incompatibili con i valori della Repubblica».

    Cosa dice l’art. 22: la revoca per motivi politici è vietata. La L. 91/1992 (come modificata nel tempo) consente la revoca solo in ipotesi tassative collegate a reati gravissimi (terrorismo, eversione) accertati con sentenza definitiva, e mai per la sola adesione a un’ideologia. Una revoca fondata sull’appartenenza politica è incostituzionale e impugnabile in sede giurisdizionale.

    Scenario 2 – Cambio di cognome “suggerito” per ragioni di origine

    Una persona di origine straniera che ha acquisito la cittadinanza si vede consigliare informalmente, da un funzionario, di chiedere il cambio di cognome per «facilitare l’integrazione» o «evitare problemi». Il consiglio non è formale, ma è insistente.

    Cosa dice l’art. 22: il nome appartiene alla persona, non allo Stato. Qualsiasi forma di pressione amministrativa volta a indurre il cambio di cognome per ragioni etniche, religiose o politiche è incompatibile con la garanzia costituzionale. Il cambio di nome è legittimo solo se libero e su istanza dell’interessato (artt. 89 ss. D.P.R. 396/2000). Eventuali pratiche di induzione possono essere segnalate al prefetto e all’autorità giudiziaria.

    Scenario 3 – “Morte civile” come pena: un istituto storicamente abolito

    Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, alcuni ordinamenti europei conoscevano la cosiddetta «morte civile»: la privazione totale della capacità giuridica come pena accessoria. Una proposta del genere, oggi, sarebbe sostenibile?

    Cosa dice l’art. 22: la risposta è netta. La capacità giuridica, una volta acquisita con la nascita, non può essere sottratta. Anche la pena più severa non può cancellare la qualità di soggetto del diritto. Le pene accessorie attualmente previste (interdizione dai pubblici uffici, dalla potestà genitoriale, ecc.) incidono solo sull’esercizio di determinate facoltà, non sull’essere titolare di diritti.

    Scenario 4 – Rifugiato politico in Italia

    Una persona giunge in Italia in fuga da uno Stato che la perseguita per le sue opinioni e le ha già revocato la cittadinanza nel paese di origine. Ottiene la protezione internazionale ma resta tecnicamente apolide.

    Cosa dice l’art. 22: la norma protegge ogni persona presente sul territorio dello Stato per i diritti fondamentali, e in particolare i cittadini italiani contro la revoca politica. Per chi ha già subito una revoca all’estero, l’ordinamento italiano offre protezione internazionale (D.Lgs. 251/2007), tutela del nome scelto, accesso alle procedure di riconoscimento dello status di apolide e, ricorrendone i presupposti, possibilità di acquisto della cittadinanza italiana (L. 91/1992).

    Scenario 5 – Apolide “di fatto” e diritto al nome

    Una persona nata in Italia da genitori di nazionalità incerta, mai registrata all’anagrafe, vive senza documenti e senza cognome riconosciuto. Le si nega l’iscrizione anagrafica perché «non risulta cittadina di alcuno Stato».

    Cosa dice l’art. 22: il diritto al nome è un diritto della personalità, indipendente dallo status di cittadino. Anche chi è apolide o in attesa di accertamento dello status ha diritto al riconoscimento di un nome (artt. 6 c.c., 8 CEDU) e all’iscrizione negli atti dello stato civile. Le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere all’iscrizione e, se necessario, di attivare la procedura di accertamento dell’apolidia.

    Quando e come reagire

    Le situazioni descritte non si chiudono mai con un solo strumento. Davanti a un atto amministrativo che dispone la revoca della cittadinanza, il rifiuto di iscrizione anagrafica o l’imposizione di un cambio di nome, lo strumento tipico è il ricorso al giudice amministrativo (TAR) entro i termini previsti, accompagnato dove possibile da una richiesta cautelare di sospensione. Se la lesione coinvolge diritti soggettivi (es. diritto al nome, integrità della capacità giuridica), la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario.

    In parallelo, è possibile sollevare in giudizio una questione di legittimità costituzionale della norma applicata, chiedendo che il giudice rimetta gli atti alla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 22 Cost. Per le violazioni che riguardano il nome o la vita privata, è praticabile anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver esaurito i rimedi interni, sulla base dell’art. 8 CEDU. Quando lo Stato di origine ha già provocato l’apolidia, l’interessato può chiedere il riconoscimento dello status di apolide presso il tribunale ordinario, oppure attivare la protezione internazionale.

    Nei casi di pressione informale (ad esempio inviti a cambiare cognome o a rinunciare alla cittadinanza), è utile mettere per iscritto la richiesta e la risposta dell’amministrazione: lasciare traccia documentale è la prima condizione per poter poi reagire in via giurisdizionale.

    Norme e fonti

    • Art. 22 Cost. – divieto di privazione per motivi politici di capacità giuridica, cittadinanza e nome.
    • Artt. 1, 6-9 c.c. – capacità giuridica, diritto al nome, tutela giudiziale.
    • L. 5 febbraio 1992 n. 91 – disciplina della cittadinanza italiana (acquisto, perdita, revoca).
    • D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – ordinamento dello stato civile; artt. 89-94 procedura di cambio nome/cognome.
    • D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 – protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria).
    • Convenzione di New York del 30 agosto 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.
    • Art. 8 CEDU – tutela della vita privata, comprensiva del nome.

    Domande frequenti

    L’art. 22 protegge solo i cittadini italiani?
    La norma protegge in modo pieno i cittadini italiani contro la revoca politica della cittadinanza. Capacità giuridica e nome, invece, sono diritti della personalità e si applicano a ogni persona presente sul territorio, italiano o straniero, regolarmente soggiornante o meno.

    La cittadinanza può essere revocata in qualche caso?
    Sì, ma solo nelle ipotesi tassative previste dalla L. 91/1992 e successive modifiche, legate a comportamenti gravissimi (ad esempio terrorismo) accertati in sede penale. Mai per opinioni politiche, fede religiosa o origine etnica.

    Posso chiedere io stesso il cambio di cognome?
    Sì: il cambio del cognome (o del prenome) è ammesso su istanza dell’interessato secondo la procedura prevista dagli artt. 89-94 D.P.R. 396/2000. Il punto critico è che non può mai essere imposto: ciò che l’art. 22 vieta è la coercizione, non la libera scelta della persona.

    Cosa succede se uno Stato estero mi revoca la cittadinanza per motivi politici?
    L’ordinamento italiano non riconosce effetti a una revoca che violi i diritti fondamentali. È possibile chiedere la protezione internazionale, l’eventuale riconoscimento dello status di apolide e, in presenza dei requisiti di residenza e degli altri presupposti, attivare le procedure di acquisto della cittadinanza italiana previste dalla L. 91/1992.

  • Art. 78 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’analisi del mercato

    Art. 78 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’analisi del mercato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 75, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

    2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso; c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

    3. Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

    4. Quando svolge l’analisi di cui ai commi da1 a 3, l’Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue: a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante; c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72; d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

    5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l’Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L’Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l’Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

    6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l’Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 74. L’Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

    7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L’Autorità effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 33: a) entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; b) entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea; c) entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

    8. Qualora l’Autorità ritenga di non poter completare l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell’articolo 33. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 7 D.Lgs. 201/2022 – Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

    Art. 7 D.Lgs. 201/2022 – Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

    2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

    3. Gli enti locali o gli enti di governo dell’ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

    4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 DPR 445/2000 – Atti non soggetti a legalizzazione

    Art. 31 DPR 445/2000 – Atti non soggetti a legalizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

  • Art. 4 CAD – Articolo abrogato

    Art. 4 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 31 D.Lgs. 171/2005 – Navigazione temporanea

    Art. 31 D.Lgs. 171/2005 – Navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero.

    2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

    3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

    4. L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. 4-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. 4-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell’unità, abilita l’unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all’effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a ) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall’articolo 27, comma 2-bis. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

    5. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

    6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. 6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell’autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Medical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. articolo precedente articolo successivo