Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 DPR 230/2000 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Art. 59 DPR 230/2000 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

    2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

    3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

    4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

    5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

    6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

  • Art. 12 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive extralberghiere

    Art. 12 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive extralberghiere

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive – residence; f) gli ostelli per la gioventù; g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica; i) attività ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d’epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

    2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

    3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

    4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

    5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

    6. Le strutture ricettive – residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.

    7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

    8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

    9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

    10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

    11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali. 12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 13. Le residenze d’epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica. 15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata. 16. I requisiti minimi per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all’articolo 15, comma 1.

  • Art. 13 D.Lgs. 141/2024 – Controllo doganale delle persone

    Art. 13 D.Lgs. 141/2024 – Controllo doganale delle persone

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

    2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell’Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

    3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.

    4. L’autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: welfare, Previmoda e assistenza sanitaria di settore

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede due principali istituti di welfare contrattuale: il fondo pensione negoziale Previmoda per la previdenza complementare e un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. I contributi sono a carico sia del datore sia del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Tessile-Abbigliamento – Contributi indicativi 2026
    Istituto Contributo datoriale Contributo lavoratore Note
    Previmoda (fondo pensione) ~1,2% della retribuzione ~1,2% della retribuzione Più TFR maturando se iscritto
    Sanitass / fondo sanitario di settore Quota fissa ~10-12 €/mese per addetto Quota fissa (variabile per accordo) Copertura ambulatoriale, specialistica, ricovero
    Formazione (fondo settoriale) 0,30% della retribuzione Versato all’ente bilaterale settore

    Gli importi indicati sono indicativi. Le aliquote e le quote fisse vanno verificate sul testo contrattuale vigente e sulle comunicazioni dei rispettivi enti.

    Previmoda: il fondo pensione di settore

    Previmoda è il fondo pensione negoziale istituito dal CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda. Vi possono aderire tutti i lavoratori subordinati del settore (operai, impiegati, Quadri). L’adesione è volontaria, ma i lavoratori neo-assunti che non esprimono scelta entro 6 mesi dall’assunzione vengono iscritti automaticamente per silenzio-assenso.

    Il contributo datoriale (circa 1,2% della retribuzione) è erogato solo agli iscritti: chi non aderisce perde la quota datoriale. Oltre al contributo in percentuale, l’iscritto può destinare a Previmoda anche il TFR maturando, con vantaggi fiscali (deduzione contributi fino a 5.164,57 € annui; tassazione agevolata sulla rendita pensionistica al 9-15%).

    Previmoda offre diverse linee di investimento (garantita, bilanciata, dinamica) tra cui il lavoratore sceglie in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede l’iscrizione dei lavoratori a un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (denominazione variabile a seconda degli accordi: in alcuni testi è denominato Sanitass o fondo assistenza sanitaria tessile). La copertura include:

    • Visite specialistiche ambulatoriali;
    • Accertamenti diagnostici (esami del sangue, radiologie, ecografie);
    • Ricoveri ospedalieri (rimborso o diretta liquidazione);
    • Odontoiatria (nelle versioni più recenti del fondo);
    • Fisioterapia e riabilitazione.

    Il contributo datoriale è una quota fissa mensile per addetto; il lavoratore può versare una quota integrativa per estendere la copertura al nucleo familiare.

    Enti bilaterali e formazione

    Il settore tessile-moda dispone di enti bilaterali (datore + sindacati) che gestiscono fondi per la formazione continua, la riqualificazione professionale e il sostegno al reddito in caso di cassa integrazione o crisi settoriale. Il contributo datoriale alla formazione è pari allo 0,30% della retribuzione.

    Gli enti bilaterali erogano anche prestazioni di welfare integrativo: contributi per asili nido, sussidi per disabilità dei familiari, borse di studio per i figli dei lavoratori.

    Vantaggi fiscali del welfare contrattuale

    Le prestazioni di welfare contrattuale godono di un regime fiscale agevolato ai sensi dell’art. 51 TUIR:

    • I contributi datoriali a fondi pensione e fondi sanitari sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore fino ai limiti di legge;
    • Le prestazioni erogate dai fondi sanitari in forma di rimborso non concorrono al reddito imponibile;
    • I premi di welfare aziendale (beni e servizi) godono di esenzione fiscale fino a 1.000 € annui (elevabili a 2.000 € con figli a carico).

    Casi pratici

    Tizio – Iscrizione a Previmoda
    Tizio (4° livello, 1.750 €/mese) si iscrive a Previmoda e destina il TFR maturando. Contributo datoriale mensile: 1,2% × 1.750 = 21 €. Contributo lavoratore: 21 €. Totale mensile versato: 42 € + TFR (~131 €/mese). Su 30 anni di carriera, il montante ipotetico (rendimento 3%) supera i 50.000 €.
    Caia – Fondo sanitario e copertura familiare
    Caia è iscritta automaticamente al fondo sanitario. Versa una quota integrativa di 15 €/mese per estendere la copertura al coniuge e a un figlio. In un anno utilizza il fondo per una visita specialistica (80 € rimborsati) e una risonanza magnetica (250 € rimborsati su 300 € spesi).
    Sempronio – Formazione tramite ente bilaterale
    Sempronio, operaio tessitura, accede a un corso di aggiornamento su macchine digitali Jacquard finanziato dall’ente bilaterale settore. Il corso non è a carico del lavoratore; al termine ottiene una certificazione che gli permette di candidarsi al 5° livello.

    Domande frequenti

    Cos'è Previmoda?
    È il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento-moda. Gli iscritti ricevono il contributo datoriale (~1,2%) e beneficiano di vantaggi fiscali sulla previdenza complementare.
    Se non mi iscrivo a Previmoda, perdo qualcosa?
    Sì: il contributo datoriale (~1,2% della retribuzione) è riconosciuto solo agli iscritti. Chi non aderisce non riceve questa quota aggiuntiva.
    Il fondo sanitario copre anche i familiari?
    Il fondo copre il lavoratore di default. La copertura per i familiari (coniuge, figli) può essere estesa versando una quota integrativa.
    I contributi al fondo pensione sono deducibili?
    Sì, fino a 5.164,57 € annui (contributi datoriale + lavoratore + TFR destinato) ai fini IRPEF.
    Cosa finanziano gli enti bilaterali del settore?
    Formazione continua, riqualificazione professionale, sostegno al reddito in caso di CIG, welfare integrativo (asili nido, borse di studio, sussidi per disabilità familiari).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 47-quater RD 12/1941 – Attribuzioni del presidente di sezione

    Art. 47-quater RD 12/1941 – Attribuzioni del presidente di sezione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Attribuzioni del presidente di sezione). Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio. 110a

  • Art. 184 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

    Art. 184 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

    2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

    3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali: a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio; b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario; c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

    4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

    5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

    6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.

    7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

    8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

  • Art. 721 Codice della Navigazione

    Art. 721 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 2 L. 91/1992

    Art. 2 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

    2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. articolo precedente articolo successivo

  • Libertà di manifestazione del pensiero: esempi pratici sull’art. 21 della Costituzione

    In sintesi

    • L’art. 21 Cost. sancisce il diritto di tutti, cittadini e stranieri, di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, compresi blog, social network e piattaforme digitali.
    • La stampa non puo essere soggetta ad autorizzazioni o censure preventive: e una garanzia strutturale a tutela del pluralismo informativo e del controllo democratico.
    • Il sequestro delle pubblicazioni e ammesso solo con atto motivato del giudice nei casi tassativi previsti dalla legge sulla stampa; in urgenza interviene la polizia giudiziaria, con convalida entro 48 ore complessive.
    • La liberta non e assoluta: trova un limite espresso nel buon costume e, in via interpretativa, nella tutela di onore, reputazione, riservatezza, ordine pubblico, dignita della persona e protezione dei minori.
    • La diffamazione (artt. 594-595 c.p., oggi 595 c.p. dopo l’abrogazione dell’ingiuria) resta reato anche online; la liberta di critica scrimina la condotta solo se ricorrono verita, pertinenza e continenza espressiva.
    • La legge ordinaria puo imporre obblighi di trasparenza sui finanziamenti della stampa periodica, a presidio dell’indipendenza editoriale.
    • Sono vietate le pubblicazioni, gli spettacoli e le manifestazioni contrarie al buon costume: la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.

    Prima degli esempi: la portata dell’art. 21 Cost.

    L’art. 21 Cost. tutela una delle liberta cardine dello Stato democratico: la possibilita per chiunque di esprimere e diffondere idee, opinioni e informazioni. La norma protegge sia la dimensione attiva (il diritto di esprimersi) sia quella passiva (il diritto della collettivita a ricevere notizie e a confrontarsi con una pluralita di voci). E proprio sotto questo secondo profilo che la Corte Costituzionale ha valorizzato la liberta di stampa come diritto strumentale al funzionamento della democrazia.

    La protezione costituzionale si estende oggi, senza dubbi interpretativi, alle nuove forme di comunicazione: blog personali, post sui social network, podcast, video on demand, newsletter digitali. La piattaforma muta, la garanzia resta. Cambiano, semmai, gli strumenti di tutela dei terzi: la diffusione virale online accresce la potenzialita lesiva di un contenuto e, di conseguenza, la diligenza richiesta a chi pubblica.

    I limiti: buon costume e diritti altrui

    Il sesto comma dell’art. 21 Cost. individua un limite esplicito: le pubblicazioni, gli spettacoli e gli altri atti contrari al buon costume sono vietati. A questo si affiancano i limiti impliciti, ricavati dal bilanciamento con altri valori costituzionali: la tutela dell’onore e della reputazione (art. 2 Cost.), la dignita umana, la riservatezza, la protezione dei minori (art. 31 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), l’ordine pubblico costituzionale.

    L’esercizio della liberta di manifestazione del pensiero, quindi, non e mai un salvacondotto generale: e una facolta da esercitare nel rispetto degli altri diritti di rango pari. La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui critica, satira e cronaca sono lecite se rispettano i tre criteri classici della verita (oggettiva o quanto meno putativa), della pertinenza (interesse pubblico dell’informazione) e della continenza (modalita espressive proporzionate al fine informativo).

    Caso 1: Tizio, blogger e l’accusa di diffamazione

    Scenario. Tizio, autore di un blog seguito da migliaia di lettori, pubblica un post in cui critica duramente l’operato di un amministratore locale, attribuendogli condotte gestionali opache e usando epiteti pesanti. L’amministratore presenta querela per diffamazione a mezzo stampa, sostenendo che le accuse sono prive di fondamento e formulate con toni gratuitamente offensivi.

    Come si legge in pratica. Il giudizio si sposta dal terreno della liberta in astratto a quello dei limiti del diritto di critica. Tizio dovra dimostrare che i fatti narrati sono veri (o, in caso di errore, da lui ragionevolmente verificati con fonti attendibili), che la critica era pertinente a un tema di interesse pubblico (la gestione amministrativa) e che il linguaggio era continente, cioe non gratuitamente denigratorio. Se i toni travalicano nell’insulto personale slegato dalla notizia, la scriminante non opera e la condotta resta diffamatoria. La pubblicazione online, per giurisprudenza ormai consolidata, e equiparata alla stampa periodica ai fini dell’aggravante.

    Documenti. Screenshot del post con data certa, fonti documentali a sostegno delle affermazioni (atti pubblici, delibere, sentenze), eventuali risposte richieste prima della pubblicazione, traffico del blog, profilo professionale dell’autore.

    Caso 2: Caia, il post sui social e l’hate speech

    Scenario. Caia pubblica sul proprio profilo social un commento aggressivo nei confronti di un gruppo etnico, in cui invita esplicitamente alla discriminazione. Il post viene segnalato, raggiunge migliaia di condivisioni e Caia viene indagata ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale) e del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (legge Mancino), come modificati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85.

    Come si legge in pratica. La liberta di manifestazione del pensiero non copre l’incitamento all’odio e alla discriminazione fondati su razza, etnia, religione o nazionalita. La Corte Costituzionale ha chiarito che il bilanciamento con la dignita umana (art. 3 Cost.) consente al legislatore di sanzionare penalmente quelle espressioni che, oltrepassando la mera manifestazione di un’opinione, si traducono in istigazione o propaganda discriminatoria. La condotta di Caia, se accertata, rientra in questa cornice: la diffusione online aggrava la potenzialita lesiva e puo configurare circostanze aggravanti specifiche.

    Documenti. Copia integrale del post e dei commenti, screenshot dei contenuti correlati, segnalazioni ricevute dalla piattaforma, eventuali misure di rimozione adottate, contesto della pubblicazione (privato, pubblico, gruppo chiuso), follower e portata stimata.

    Caso 3: Sempronio, l’editore e il sequestro della tiratura

    Scenario. Sempronio, editore di un quotidiano locale, pubblica un’edizione speciale di inchiesta su un caso giudiziario in corso. La Procura, ritenendo che la pubblicazione integri il reato di stampa oscena per via di alcune fotografie esplicite di una scena del crimine, dispone d’urgenza il sequestro dell’intera tiratura tramite la polizia giudiziaria.

    Come si legge in pratica. L’art. 21, terzo e quarto comma, configura il sequestro della stampa come misura del tutto eccezionale: ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) e con atto motivato dell’autorita giudiziaria. In situazioni di assoluta urgenza, la polizia giudiziaria puo procedere autonomamente, ma deve denunciare immediatamente il sequestro al giudice, che entro le 24 ore successive deve convalidarlo: se la convalida non interviene, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Sempronio puo impugnare la misura sostenendo l’insussistenza dei presupposti e l’eccesso rispetto al limite del buon costume.

    Documenti. Provvedimento di sequestro della p.g., verbale di denuncia al giudice, decreto di convalida o suo mancato deposito nei termini, copia della pubblicazione contestata, pareri di esperti sul carattere informativo dei contenuti, registrazione editoriale del periodico.

    Caso 4: Mevia, il messaggio promozionale e la pubblicita ingannevole

    Scenario. Mevia, professionista del settore wellness, diffonde sui canali social messaggi promozionali nei quali attribuisce a un proprio prodotto effetti terapeutici non supportati da evidenze scientifiche, presentandoli come opinioni personali. L’Autorita garante della concorrenza e del mercato (AGCM), su segnalazione di un’associazione di consumatori, apre un procedimento per pratica commerciale scorretta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

    Come si legge in pratica. La liberta di espressione commerciale e tutelata, ma in misura piu attenuata rispetto al discorso politico, civile o artistico: il messaggio promozionale puo essere oggetto di regolazione e sanzione quando inganna il consumatore o ne altera in modo apprezzabile il comportamento economico. La forma opinione personale, in questi casi, non vale di per se a sottrarre il contenuto alla disciplina della pubblicita commerciale: cio che conta e la sua funzione promozionale oggettiva. La sanzione AGCM non comprime la liberta dell’art. 21 Cost., ma ne specifica i confini in un settore regolato.

    Documenti. Raccolta dei contenuti diffusi con date e canali, eventuali contratti di sponsorizzazione, dati sulle vendite del prodotto, evidenze scientifiche allegate (o loro assenza), segnalazioni dei consumatori, comunicazioni con la piattaforma social.

    Caso 5: Calpurnia, la rivista satirica e il limite della continenza

    Scenario. Calpurnia dirige una rivista satirica che pubblica una vignetta caricaturale di un noto personaggio pubblico, accompagnata da una didascalia pungente. L’interessato cita la rivista in giudizio civile per risarcimento del danno all’immagine, sostenendo che la vignetta supera i limiti della satira e si traduce in un attacco personale gratuito.

    Come si legge in pratica. La giurisprudenza riconosce alla satira uno statuto piu ampio rispetto alla cronaca, perche si avvale per definizione di iperbole, paradosso e deformazione caricaturale: il requisito della verita e attenuato, mentre restano centrali pertinenza (collegamento con un personaggio pubblico nella sua dimensione pubblica) e continenza (rispetto del nucleo essenziale della dignita personale). Calpurnia potra invocare l’art. 21 Cost. se la vignetta resta nel solco della critica politica o di costume; perde la copertura se trascende nell’offesa puramente personale, nell’attacco alla sfera familiare o nella derisione di caratteristiche fisiche estranee al ruolo pubblico.

    Documenti. Copia della vignetta e della pubblicazione, contesto della rubrica satirica, precedenti editoriali della rivista, posizione pubblica del soggetto raffigurato, eventuali repliche o smentite richieste, archivio della testata.

    Quando chiedere una verifica

    Il confine tra esercizio legittimo della liberta di manifestazione del pensiero e responsabilita civile o penale e spesso sottile e dipende da una valutazione combinata di verita, pertinenza e continenza, oltre che dal mezzo di diffusione utilizzato. Per impostare una strategia editoriale prudente o una difesa fondata sull’art. 21 Cost., e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto dell’informazione, diritto penale della stampa e responsabilita editoriale.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 2 Cost. — diritti inviolabili dell’uomo
    • Art. 3 Cost. — principio di uguaglianza e dignita
    • Art. 13 Cost. — liberta personale
    • Art. 15 Cost. — liberta e segretezza della corrispondenza
    • Art. 17 Cost. — liberta di riunione
    • Art. 21 Cost. — liberta di manifestazione del pensiero
    • Art. 595 c.p. — diffamazione
    • Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — disposizioni sulla stampa (Normattiva)
    • Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale) e d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (legge Mancino) — contrasto alla discriminazione
    • D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 — Codice del consumo (Normattiva)

    Domande frequenti

    1. Posso scrivere qualsiasi cosa sui social in nome della liberta di espressione?
    No. L’art. 21 Cost. tutela il diritto di esprimere opinioni e diffondere informazioni, ma non copre le condotte che ledono diritti altrui: diffamazione, hate speech, violazione della riservatezza, pubblicita ingannevole, minacce e istigazioni a reato restano sanzionabili anche se diffuse online. La forma social non muta la natura giuridica del contenuto.

    2. La stampa puo essere sequestrata?
    Solo in via eccezionale. Il sequestro e ammesso con atto motivato del giudice nei casi tassativi previsti dalla legge sulla stampa; in caso di assoluta urgenza la polizia giudiziaria puo procedere, ma il giudice deve convalidare entro 48 ore complessive, pena la revoca automatica. Non sono ammesse censure preventive ne autorizzazioni amministrative.

    3. Quali sono i criteri della legittima critica giornalistica?
    La giurisprudenza richiede tre requisiti: verita dei fatti (oggettiva o, in caso di errore, putativa con verifica diligente delle fonti), pertinenza dell’informazione a un interesse pubblico, continenza nelle modalita espressive. Se mancano, la critica perde la copertura costituzionale e puo integrare diffamazione.

    4. La satira ha gli stessi limiti della cronaca?
    No. La satira gode di uno statuto piu ampio: il requisito della verita e attenuato perche la sua cifra e per definizione iperbolica e paradossale. Restano fermi i limiti della pertinenza al ruolo pubblico del soggetto raffigurato e della continenza, intesa come rispetto del nucleo essenziale della dignita personale e divieto di attacchi puramente personali o gratuiti.

    5. Cosa significa che la legge puo imporre obblighi di trasparenza alla stampa?
    Il quinto comma dell’art. 21 Cost. consente al legislatore di prevedere l’obbligo per la stampa periodica di rendere noti i mezzi di finanziamento. La finalita e di tutela del pluralismo informativo: il lettore ha diritto di conoscere chi sostiene economicamente una testata, perche l’indipendenza editoriale e una precondizione del dibattito democratico. Non si tratta di censura preventiva, ma di trasparenza ex post.

  • Art. 33 DPR 445/2000 – Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero

    Art. 33 DPR 445/2000 – Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

    2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero , previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali . Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

    3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

    4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

    5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

  • Difetto di giurisdizione: casi pratici art. 3 D.Lgs. 546/1992

    Quando arriva un atto impositivo, la prima domanda non e' «ho ragione nel merito?», ma «davanti a chi lo impugno?». Dietro la stessa cartella possono nascondersi tributi (giurisdizione tributaria), contributi previdenziali (giudice del lavoro) o sanzioni amministrative non fiscali (giudice ordinario). Sbagliare giudice rischia la decadenza, perche' gli atti diventano definitivi. L'art. 3 D.Lgs. 546/1992, riletto dopo la riforma L. 130/2022, disegna i confini della giurisdizione tributaria e indica come rimediare quando si sbaglia porta. Traduciamo la norma in cinque scenari concreti, mostrando come distinguere cio' che e' tributo da cio' che non lo e' e come funziona la translatio iudicii – il meccanismo che evita al ricorrente di restare senza tutela quando il primo giudice si dichiara incompetente.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L'art. 3 D.Lgs. 546/1992 fissa un principio in apparenza semplice: il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (le ex CTP e CTR, ridenominate con la riforma 2022) e' rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. La collocazione e' strategica: viene subito dopo l'art. 2, che individua l'ambito tributario, e prima delle regole sulla competenza territoriale. Messaggio chiaro: la giurisdizione e' un presupposto processuale di ordine pubblico, non un'eccezione che le parti possono dimenticare di sollevare.

    Il punto di equilibrio sta nelle due parole-chiave «anche d'ufficio» e «in ogni stato e grado». La prima significa che il giudice non aspetta la contestazione del resistente; la seconda, pero', va letta con l'art. 37 c.p.c. e l'orientamento delle Sezioni Unite: dopo la sentenza di primo grado non impugnata sul punto, sul difetto si forma una preclusione («giudicato implicito»). Tradotto: chi non solleva la questione nei tempi giusti se la tiene. Accanto all'art. 3 vanno tenuti presenti l'art. 2 dello stesso decreto («tributi di ogni genere e specie comunque denominati»), l'art. 59 della legge 69/2009 (translatio iudicii) e l'art. 37 c.p.c. (regolamento di giurisdizione alle SU).

    Ambito giurisdizione tributaria post-riforma 2022

    La L. 130/2022 non ha riscritto l'art. 3, ma ne ha cambiato il contesto. Le Corti di Giustizia Tributaria sono oggi composte da magistrati professionali assunti per concorso, con un'organizzazione piu' vicina a quella della magistratura ordinaria. Questo ha rafforzato l'autonomia della giurisdizione tributaria e reso piu' netta la linea di confine con le altre giurisdizioni.

    Cosa rientra senza dubbio? Tutti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli enti locali quando agiscono come titolari di un tributo (IMU, TARI, addizionali): avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, fermi e ipoteche se collegati a crediti tributari, dinieghi di rimborso, atti di recupero crediti d'imposta, sanzioni tributarie. La regola e' sostanziale: conta la natura del rapporto sottostante, non la forma dell'atto.

    Cosa resta fuori? Tre macro-aree:

    • rapporti di lavoro e previdenza (contributi INPS, INAIL, casse professionali): Tribunale del lavoro, anche se «travestiti» da cartella esattoriale;
    • sanzioni amministrative non tributarie (codice della strada, violazioni edilizie, Consob/AGCM): giudice ordinario;
    • controversie civilistiche tra privati con profili fiscali incidentali (responsabilita' del notaio, accordi tra coobbligati, contabilita' tra soci): giudice ordinario.

    Translatio iudicii e Cass. SU come arbitro

    Cosa succede se la Corte di Giustizia Tributaria dichiara il difetto? Fino al 2007 il ricorrente doveva ricominciare da capo, spesso con i termini ormai scaduti. Oggi non e' piu' cosi': l'art. 59 L. 69/2009 ha codificato la translatio iudicii. La sentenza che dichiara il difetto indica il giudice munito di giurisdizione e, se il ricorrente riassume entro tre mesi dal passaggio in giudicato, gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria si conservano. In pratica: i termini di decadenza si considerano rispettati a partire dal primo deposito.

    La verifica finale spetta alle Sezioni Unite della Cassazione. Due strade: il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.), proponibile finche' la causa non e' decisa nel merito in primo grado, e il ricorso ordinario per cassazione con motivo specifico ex art. 360 n. 1 c.p.c. La pronuncia delle SU e' vincolante per tutti i giudici. Nel processo tributario il regolamento preventivo e' ammesso e si rivela prezioso quando la questione e' davvero dubbia.

    Cartella AdE-Riscossione con dentro contributi INPS

    Mario riceve una cartella di 14.300 euro intestata «Agenzia delle Entrate-Riscossione». Nel dettaglio compaiono IRPEF, sanzioni e interessi (4.100 euro) e, sotto, «contributi INPS gestione separata 2022» per 10.200 euro. Mario presenta un unico ricorso alla CGT contro tutta la cartella.

    Errore classico: la veste formale trae in inganno, ma la giurisdizione si determina per ciascuna pretesa secondo la sua natura. La parte tributaria (IRPEF) e' correttamente davanti alla CGT; la parte contributiva (INPS) appartiene al Tribunale del lavoro. La CGT dichiarera' il difetto di giurisdizione limitatamente alle voci contributive, indicando il giudice competente. Mario dovra' riassumere quella parte davanti al Tribunale del lavoro entro tre mesi dal passaggio in giudicato; i termini di impugnazione si considereranno rispettati dal primo deposito. La parte tributaria proseguira' davanti alla CGT. Lezione: quando una cartella e' «mista», meglio due ricorsi paralleli fin dall'inizio.

    Ricorso contro avviso di addebito INPS

    Luisa, libera professionista, riceve un avviso di addebito INPS per 6.800 euro di contributi e sanzioni civili. Notando che, se non pagato, diventera' titolo esecutivo «come una cartella», pensa di rivolgersi alla CGT.

    La giurisdizione tributaria non si attiva. L'avviso di addebito INPS, pur essendo atto della riscossione, riguarda contributi previdenziali: materia esclusa per definizione dall'ambito dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992. Il giudice e' il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con il rito speciale per le opposizioni previdenziali. Se Luisa avesse depositato per errore in CGT, l'art. 3 imporrebbe al giudice tributario di rilevare d'ufficio il difetto, anche senza eccezione INPS. La translatio salva i termini, ma con la trafila della riassunzione. Regola pratica: «contributo previdenziale = giudice del lavoro, sempre».

    Diniego di rimborso IRPEF con compensazione contributi

    Paolo chiede a rimborso un credito IRPEF di 4.500 euro. L'Agenzia comunica un diniego parziale: 4.500 euro spettano, ma 1.700 vengono trattenuti per compensazione con un debito contributivo INPS gia' iscritto a ruolo. Paolo impugna in CGT, contestando sia la spettanza del rimborso sia la legittimita' della compensazione.

    La giurisdizione tributaria copre la parte sul rimborso (spettanza del credito IRPEF, pacificamente tributario) ma non la contestazione della compensazione su un debito previdenziale. La CGT decide sul diritto al rimborso; sull'impiego della somma trattenuta a copertura di contributi, il giudice e' quello del lavoro. La CGT, se rileva la commistione, accogliera' sul rimborso e dichiarera' il difetto sulla parte contributiva, con translatio. Per il contribuente conviene articolare il ricorso distinguendo i motivi: cosi' la sentenza e' piu' netta e la riassunzione piu' veloce.

    Tariffa rifiuti modulata: tributo o corrispettivo?

    Il Comune di Alfa applica per il servizio rifiuti una TARI (tassa) per le utenze domestiche e una «tariffa puntuale corrispettiva» (TARIP) per alcune utenze non domestiche. Beta srl riceve un avviso di pagamento TARIP per 8.200 euro e impugna in CGT.

    Principio: TARI = tributo, giurisdizione tributaria; tariffa corrispettiva = corrispettivo per un servizio, giurisdizione del giudice ordinario. La distinzione non e' nominalistica ma sostanziale: dipende dal regolamento comunale e dal modello tariffario (puntuale, commisurato al servizio reso, fatturato con IVA da soggetto gestore). In caso di TARIP genuina, la CGT dichiara il difetto e indica il giudice ordinario. Lezione doppia: prima di impugnare, leggere il regolamento comunale e capire se il prelievo e' classificato come tributo o corrispettivo; in caso di dubbio fondato, valutare il regolamento preventivo, o agire al giudice ordinario salvaguardando i termini.

    Imposta di registro pagata dal notaio: lite contribuente-notaio

    Carla e Giorgio acquistano casa. Il notaio rogante calcola l'imposta di registro con aliquota piu' alta del previsto, perche' ritiene non spettante il beneficio prima casa. Gli acquirenti, pagato il rogito, fanno causa al notaio per la restituzione della differenza, sostenendo che l'agevolazione spettava.

    La giurisdizione tributaria non si attiva: la controversia non e' tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma tra contribuente e professionista privato. Oggetto e' la responsabilita' contrattuale del notaio per il modo in cui ha calcolato l'imposta. Giudice competente: il Tribunale ordinario. La via tributaria sarebbe stata diversa: impugnare l'atto di liquidazione del registro davanti alla CGT (eventualmente con istanza di rimborso) per ottenere l'accertamento sulla spettanza del beneficio. Le due strade – azione contro il notaio e ricorso tributario – restano distinte, con giudici e termini diversi.

    Quando e come orientarsi

    Per il contribuente che riceve un atto, la sequenza utile e': (1) leggere bene l'atto, identificando ente emittente e natura del credito (tributo? contributo? sanzione non fiscale? corrispettivo?); (2) verificare se ricade nell'elenco dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992; (3) in caso di atto «misto», pianificare due ricorsi paralleli, ciascuno davanti al proprio giudice; (4) calcolare i termini di impugnazione dalla notifica come riferimento fermo.

    Se la giurisdizione e' davvero dubbia (prestazioni patrimoniali imposte ma non tributarie, contributi consortili, oneri concessori), valutare il regolamento preventivo alle SU: utile se la posta e' alta. La dichiarazione di difetto apre la finestra dei tre mesi per la riassunzione, che decorre dal passaggio in giudicato. Annotare la data conta: la decadenza dalla translatio fa perdere definitivamente la causa.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 546/1992 – art. 3 D.Lgs. 546/1992 (difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado).
    • Art. 2 D.Lgs. 546/1992 (ambito oggettivo della giurisdizione tributaria).
    • L. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria: magistratura professionale, processo telematico, strumenti deflattivi).
    • Art. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione nel processo civile, rilevabile d'ufficio anche in cassazione).
    • Art. 41 c.p.c. (regolamento preventivo di giurisdizione).
    • Art. 59 L. 69/2009 (translatio iudicii: riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservazione effetti).

    Domande frequenti

    Se sbaglio giudice e la causa viene trasferita, perdo i termini?
    No, se rispetti la riassunzione. L'art. 59 L. 69/2009 stabilisce che, dopo la sentenza che dichiara il difetto, hai tre mesi dal passaggio in giudicato per riassumere davanti al giudice indicato. Gli effetti della domanda originaria (anche sui termini di decadenza) si conservano e retroagiscono al primo deposito. Se lasci passare i tre mesi, perdi la conservazione e i termini si valutano in base al nuovo deposito – spesso troppo tardi.

    Una cartella «mista» tributi + contributi posso impugnarla con un solo ricorso?
    No, e non conviene neppure formalmente. La giurisdizione si determina per ciascuna pretesa: la parte tributaria va alla CGT, la parte contributiva al Tribunale del lavoro. Se depositi un solo ricorso davanti al giudice tributario, sulla parte contributiva otterrai la dichiarazione di difetto. Meglio articolare subito due ricorsi paralleli, ciascuno con i propri termini e contenuti specifici.

    La TARI e la TARIP hanno la stessa giurisdizione?
    No. La TARI e' un tributo locale: giurisdizione tributaria, ricorso alla CGT. La TARIP e' un corrispettivo per un servizio reso, con caratteristiche commerciali: giurisdizione del giudice ordinario. Per capire quale regime si applichi al tuo Comune e' indispensabile leggere il regolamento comunale e la natura della fattura/avviso (compresa la presenza di IVA). In caso di incertezza non banale, il regolamento preventivo e' lo strumento per ottenere certezza.

    Il difetto di giurisdizione si puo' sollevare in cassazione?
    Si', ma con limiti. L'art. 37 c.p.c. consente alle SU di pronunciarsi d'ufficio, ma l'orientamento consolidato esige che la questione sia stata almeno implicitamente «aperta» nei gradi precedenti: se la sentenza di primo grado ha deciso nel merito senza che nessuno abbia eccepito il difetto, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione e in cassazione non puoi piu' rimetterla in discussione. Regola operativa: se hai dubbi sulla giurisdizione, sollevali nel primo atto difensivo utile, anche solo in via subordinata.

  • Art. 724 Codice della Navigazione

    Art. 724 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato