Autore: Andrea Marton

  • CILA art. 6-bis T.U.E.: casi pratici (Comunicazione Asseverata)

    In sintesi

    • L’art. 6-bis T.U.E. disciplina la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), titolo edilizio residuale per gli interventi non riconducibili all’attivita edilizia libera (art. 6), al permesso di costruire (art. 10) o alla SCIA (art. 22).
    • Il discrimine fondamentale rispetto alla SCIA e l’assenza di interventi sulle parti strutturali dell’edificio: la CILA copre opere interne, di finitura, di adeguamento impiantistico e di lieve modifica della distribuzione interna.
    • L’asseverazione e rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’albo (geometra, architetto, ingegnere, perito edile) e attesta la conformita urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, sismica ed energetica dell’intervento.
    • I lavori possono iniziare il giorno stesso della trasmissione telematica al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune competente: non e prevista alcuna attesa di silenzio-assenso.
    • La sanzione per omessa CILA e amministrativa pecuniaria (1.000 euro, riducibili a un terzo se la comunicazione e presentata in sanatoria spontanea) e non comporta la demolizione delle opere, salvo difformita urbanistiche.
    • Sono interventi tipici da CILA: rifacimento bagno con spostamento di tramezze non portanti, modifica della distribuzione interna senza variazione di volumi, opere di finitura, consolidamento non sostanziale, realizzazione di pertinenze fino al 20 per cento del volume principale.
    • La CILA non sostituisce altri titoli autorizzativi (paesaggistico, sismico, antincendio) eventualmente richiesti dalla normativa di settore: questi vanno acquisiti o asseverati separatamente.

    Prima degli esempi

    L’art. 6-bis T.U.E. e stato introdotto dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cosiddetto «decreto SCIA 2») per chiudere il cerchio dei titoli edilizi: tutto cio che non rientra nell’edilizia libera, non richiede SCIA e non richiede permesso di costruire deve comunque essere comunicato al Comune mediante CILA. Il meccanismo segue una logica di «tassativita inversa»: le opere soggette si individuano per esclusione confrontando l’intervento con gli elenchi degli articoli 6, 10 e 22.

    La CILA si distingue dalla SCIA per un elemento sostanziale: la SCIA copre interventi che incidono sulle parti strutturali (travi, pilastri, solai, muri portanti), mentre la CILA e riservata agli interventi che non toccano le strutture portanti. Presentare una CILA per un intervento che richiedeva SCIA espone il committente a sanzioni pecuniarie significative e, nei casi di intervento sulle parti strutturali, alla responsabilita penale del tecnico asseverante.

    Quando si applica la CILA: il quadro dei titoli

    La scelta del titolo edilizio segue una scala progressiva: edilizia libera (art. 6, manutenzione ordinaria, pittura, eliminazione barriere senza opere strutturali); CILA (art. 6-bis, opere interne non strutturali); SCIA (art. 22, interventi su parti strutturali, restauro pesante, ristrutturazione leggera); permesso di costruire (art. 10, nuove costruzioni, ristrutturazione pesante con variazione di volumi o sagome).

    La regola operativa e che, in caso di dubbio tra edilizia libera e CILA, si presenta sempre la CILA: il costo aggiuntivo e modesto e la copertura formale tutela committente e tecnico.

    Tempi, effetti e validita della CILA

    La CILA va presentata al SUE prima dell’inizio dei lavori in modalita telematica, con: modulo unico nazionale, relazione tecnica asseverata, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica, eventuali pareri di altri enti (Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco).

    I lavori possono iniziare il giorno stesso della trasmissione e devono concludersi entro tre anni. La CILA non e soggetta a silenzio-assenso: il SUE puo intervenire ex post con provvedimenti repressivi se rileva difformita. Al termine occorre presentare la comunicazione di fine lavori e l’eventuale variazione catastale o aggiornamento APE.

    Casi pratici

    Caso 1 – Rifacimento del bagno con spostamento delle tramezze interne

    Scenario. Tizio, proprietario di un appartamento al quarto piano di un condominio anni Settanta, rifa integralmente il bagno: nuova posa di pavimento e rivestimento, sostituzione dei sanitari, spostamento del piatto doccia di circa due metri. Lo spostamento comporta la demolizione di un tramezzo in mattoni forati spesso otto centimetri e la sua ricostruzione in posizione diversa. L’intervento non tocca muri portanti e non modifica la superficie ne la destinazione d’uso.

    Come si legge. Il tramezzo demolito e ricostruito e un divisorio non strutturale: non riceve carichi verticali. L’intervento ricade nella CILA, non nella SCIA. Il tecnico incaricato deve asseverare la conformita urbanistica (rapporti aero-illuminanti del nuovo bagno), igienico-sanitaria (smaltimento acque, ventilazione), l’assenza di vincoli paesaggistici e l’irrilevanza sismica. La modifica delle tracce idrauliche ed elettriche viene assorbita nella CILA.

    Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata; planimetria stato di fatto e stato di progetto; documentazione fotografica; dichiarazione di conformita degli impianti al termine dei lavori; eventuale autorizzazione condominiale per modifiche che coinvolgano colonne di scarico comuni.

    Caso 2 – Cambio di destinazione d’uso interno senza opere strutturali

    Scenario. Caio possiede un’unita classificata catastalmente come abitazione (cat. A/2). Vuole trasformare un vano cieco usato come ripostiglio in un piccolo studio professionale. L’intervento prevede solo posa di una nuova porta, rifacimento dell’impianto elettrico e installazione di luce artificiale potenziata, senza modifiche murali ne variazione di superficie.

    Come si legge. Il cambio di destinazione d’uso «funzionalmente connesso» all’abitazione, senza opere strutturali e senza variazione catastale (la residenza resta prevalente), e disciplinato dalla CILA. Il tecnico verifica la compatibilita con il piano regolatore, i requisiti igienico-sanitari del vano (ammessa illuminazione artificiale e ventilazione meccanica) e l’assenza di obblighi antincendio. Se invece il cambio comporta passaggio a categoria catastale diversa (es. A/10), serve la SCIA con variazione catastale.

    Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata con dichiarazione di conformita urbanistica e igienico-sanitaria; visura catastale aggiornata; estratto del regolamento edilizio comunale relativo alla compatibilita degli usi.

    Caso 3 – Opere edilizie minori interne all’unita immobiliare

    Scenario. Sempronia, proprietaria di un appartamento, esegue piu interventi insieme: sostituzione del pavimento del soggiorno con rialzo di cinque centimetri per allinearlo alla cucina, nicchia decorativa nel salotto demolendo parzialmente un tramezzo non portante, controsoffitto in cartongesso con faretti integrati e installazione di una nuova unita esterna del climatizzatore sul balcone.

    Come si legge. Si tratta di una somma di opere interne non strutturali. Il rialzamento di pochi centimetri non altera le altezze ai fini di salubrita (resta l’altezza minima di 2,70 metri); la nicchia su tramezzo non portante e tipica opera CILA; il controsoffitto e finitura; l’unita esterna va valutata sotto il profilo del decoro architettonico (se l’edificio e vincolato serve autorizzazione paesaggistica). La somma puo essere comunicata con un’unica CILA cumulativa, purche l’asseverazione descriva analiticamente ogni intervento.

    Documenti utili. Modulo unico CILA cumulativa; relazione tecnica con dettaglio di ogni opera; elaborati grafici stato di fatto e stato di progetto; documentazione fotografica; dichiarazione del condominio sull’assenza di vincoli al decoro architettonico delle facciate o, in caso di vincoli, autorizzazione assembleare.

    Caso 4 – Consolidamento di strutture portanti non sostanziale

    Scenario. Tizia acquista un piccolo immobile rurale degli anni Cinquanta. Durante il restauro emergono lesioni capillari su un solaio in laterocemento. Il tecnico strutturista propone un consolidamento non sostanziale: rete in fibra di carbonio sull’intradosso del solaio e iniezioni di malta in punti localizzati, senza modifica della geometria delle travi, senza variazione di carichi, senza alterazione delle masse e rigidezze.

    Come si legge. Il consolidamento «non sostanziale» – che non modifica la concezione strutturale, non cambia i carichi gravanti sulle fondazioni, non altera la risposta sismica complessiva – rientra nella CILA con deposito sismico semplificato. Diverso il caso del consolidamento sostanziale (sostituzione di travi portanti, rifacimento di solai, irrigidimento sismico globale): serve la SCIA o, se variazione di sagoma, il permesso di costruire.

    Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata con valutazione della non sostanzialita dell’intervento; relazione del progettista strutturale; deposito sismico semplificato; documentazione fotografica delle lesioni preesistenti; eventuale collaudo statico a lavori conclusi.

    Caso 5 – Realizzazione di pertinenza fino al 20 per cento del volume

    Scenario. Caia, proprietaria di una villetta unifamiliare, realizza un piccolo deposito attrezzi nel giardino retrostante: 3 metri per 4 metri, altezza 2,40 metri, struttura in legno con copertura a una falda, plinti puntuali. Volume 28,8 metri cubi contro un fabbricato principale di 380 metri cubi: la pertinenza e il 7,6 per cento, sotto la soglia del 20 per cento.

    Come si legge. Le pertinenze entro il 20 per cento del fabbricato principale, prive di autonoma funzione economica e destinate a servizio dell’immobile (deposito attrezzi, ricovero auto, locale tecnico), rientrano nella CILA. Resta ferma la verifica delle distanze da confini e fabbricati, delle altezze massime e degli indici urbanistici (rapporto di copertura, edificabilita fondiaria). Se l’immobile e in zona vincolata, serve preventiva autorizzazione paesaggistica.

    Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica con calcolo del rapporto volumetrico; estratto di mappa e visura catastale; elaborati grafici con piante, prospetti e sezioni; verifica del rispetto delle distanze; eventuale autorizzazione paesaggistica.

    Quando agire

    La corretta qualificazione dell’intervento e il primo passo per evitare contestazioni. Quando l’intervento riguarda parti strutturali, modifiche di volume o sagoma, edifici vincolati o zone sismiche, va coinvolto un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) gia in fase di progettazione: e lui che firma l’asseverazione e ne risponde sotto il profilo professionale e penale. Il proprietario o il richiedente del titolo (locatario con consenso, comodatario, usufruttuario) sottoscrive la CILA insieme al tecnico: la responsabilita per la veridicita delle dichiarazioni e congiunta. Il punto di accesso e sempre lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente.

    Norme e fonti

    Domande frequenti

    Posso iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione della CILA?
    Si. L’art. 6-bis T.U.E. consente l’inizio immediato dei lavori contestualmente alla trasmissione telematica della CILA al SUE. Non e previsto silenzio-assenso ne attesa di alcun riscontro da parte del Comune. Il giorno di trasmissione coincide con la data di protocollazione automatica della pratica.

    Cosa rischio se eseguo opere CILA senza presentarla?
    La sanzione amministrativa pecuniaria e di 1.000 euro, riducibile a un terzo (333,33 euro) se la comunicazione viene presentata in sanatoria spontanea prima dell’avvio di un controllo da parte del Comune. Non e prevista la demolizione delle opere, salvo che si accerti la difformita urbanistica sostanziale o l’intervento sulle parti strutturali (che richiedeva SCIA): in tali casi le sanzioni si aggravano sensibilmente.

    La CILA copre anche gli interventi su edifici vincolati paesaggisticamente?
    La CILA come titolo edilizio si, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica: questa va acquisita separatamente presso la Soprintendenza competente prima di presentare la CILA, oppure puo essere ottenuta tramite il procedimento semplificato per interventi di lieve entita. La trasmissione della CILA senza il preventivo nullaosta paesaggistico determina l’inefficacia del titolo edilizio.

    Posso presentare una CILA in sanatoria per opere gia realizzate?
    Si, ma solo se le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della comunicazione. La CILA in sanatoria si presenta con le stesse modalita della CILA ordinaria, accompagnata dall’attestazione di conformita asseverata dal tecnico e dal pagamento della sanzione amministrativa di 1.000 euro (333,33 euro se la sanatoria e spontanea). Se le opere sono difformi, occorre invece valutare procedure piu complesse di accertamento di conformita o riduzione in pristino.

  • Art. 76 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali

    Art. 76 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

    2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell’ articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 78 comma 4. L’Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.

    3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l’Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3-bis L. 91/1992

    Art. 3-bis L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1 CTS – Finalità ed oggetto

    Art. 1 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Finalità ed oggetto

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2 , 3 , 4 , 9 , 18 e 118, quarto comma, della Costituzione , il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al titolo: – Si riporta l' art. 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale): «Art. 1 (Finalità e oggetto). –

    1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2 , 3 , 18 e 118, quarto comma, della Costituzione , il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

    2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all' art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

    3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

    4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

    5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

    6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

    7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.». Note alle premesse: – L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. – L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. – Per il testo dell' art. 1 della legge n. 106 del 2016 , si veda nelle note al titolo. – Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge n. 106 del 2016 : «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). –

    1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2 , 3 , 18 e 118 della Costituzione ; b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.». «Art. 3 (Revisione del titolo II del libro primo del codice civile ). –

    1. Il decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti; b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi; c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe; d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile , in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera e); e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 .». «Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore). -1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore; b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 . Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti; c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1; d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato; e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d); f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio; h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari; l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9; n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni; p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali; q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.». «Art. 5 (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso). –

    1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e di quelle operanti nella protezione civile; b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa; c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche; d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari; e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , prevedendo: 1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile , assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; 3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata; 4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ; 5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna; 6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore; f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale; 2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici; g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera m); i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 , già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.». «Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). –

    1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g).

    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

    3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). –

    1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23 , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente; b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti; c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g); e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo art. 1; f) previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

    2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all' art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , già destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015 .». Note all'art. 1: – Si riportano gli articoli 2 , 3 , 4 , 9 , 18 e 118, della Costituzione : «Art.

    2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.». «Art.

    3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». «Art.

    4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.». «Art.

    9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.». «Art.

    18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.». «Art.

    118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

  • Art. 765 Codice della Navigazione – Impiego dell’aeromobile

    Art. 765 Codice della Navigazione – Impiego dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato. Tuttavia l'aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

  • Art. 83 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

    Art. 83 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 79, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorità concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.

    2. L’Autorità può imporre a un’impresa l’obbligo di fornire l’accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 7-septies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni di profilassi internazionale

    Art. 7-septies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni di profilassi internazionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della sanità, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

  • Insolvenza presupposto del fallimento: casi pratici art. 5 L.Fall. (R.D. 267/1942)

    L’art. 5 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ha rappresentato per ottant’anni la norma cardine del diritto fallimentare italiano, definendo lo stato di insolvenza come presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. La disposizione descriveva l’insolvenza come l’impotenza dell’imprenditore ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata con inadempimenti o altri fatti esteriori. Dal 15 luglio 2022 l’articolo e’ stato abrogato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in seguito CCII), che ha sostituito l’intero impianto della legge fallimentare. Tuttavia la norma continua a rilevare per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII e per la ricostruzione storica del concetto di insolvenza, oggi riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. b) CCII.

    Quadro normativo: dall’abrogazione alla continuita’ applicativa

    Il legislatore del 2019 ha scelto di non sopprimere il concetto di insolvenza, ma di trasferirlo in una architettura piu’ ampia che distingue tra crisi e insolvenza vera e propria. Il vecchio art. 5 L.Fall. e’ stato formalmente abrogato dall’art. 389 CCII, ma il testo dell’attuale art. 2, comma 1, lett. b) CCII riproduce in modo quasi letterale la definizione storica, qualificando l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ne consegue che la giurisprudenza formatasi sull’art. 5 L.Fall. resta in larga parte utilizzabile come parametro interpretativo anche sotto il nuovo regime, sebbene letta alla luce della distinzione con la crisi.

    Insolvenza e crisi: due nozioni distinte nel CCII

    Una novita’ rilevante introdotta dal CCII e’ la separazione concettuale tra crisi e insolvenza. La crisi, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a) CCII, e’ lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, invece, e’ uno stato gia’ attuale e conclamato. Nell’epoca dell’art. 5 L.Fall. questa distinzione non esisteva: o l’imprenditore era insolvente, e quindi fallibile, oppure non lo era. Oggi la crisi attiva strumenti di allerta, composizione negoziata e accesso alle procedure di regolazione, mentre l’insolvenza apre la strada alla liquidazione giudiziale (l’attuale denominazione del vecchio fallimento).

    Casi pratici di applicazione

    Caso 1: impresa con flussi di cassa negativi cronici

    Una societa’ di capitali registra da tre esercizi consecutivi un margine operativo lordo negativo, con flussi di cassa della gestione caratteristica strutturalmente insufficienti a coprire il servizio del debito. I fornitori vengono pagati con ritardi medi di 180 giorni, le banche revocano gli affidamenti, l’erario inoltra cartelle per IVA non versata. Sotto l’art. 5 L.Fall. questa situazione integrava pacificamente lo stato di insolvenza, perche’ i fatti esteriori (revoca affidamenti, cartelle, ritardi reiterati) dimostravano l’incapacita’ strutturale di adempiere regolarmente. Oggi, in continuita’ interpretativa, l’art. 2, comma 1, lett. b) CCII conduce alla medesima conclusione: il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e si apre la via della liquidazione giudiziale, salvo accesso tempestivo a strumenti di regolazione (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

    Caso 2: impresa colpita da protesti cambiari

    Una impresa individuale subisce, nell’arco di sei mesi, dodici protesti per mancato pagamento di cambiali e assegni emessi a copertura di forniture. I protesti vengono iscritti nel registro informatico e segnalati alla Centrale Allarme Interbancaria. La giurisprudenza formatasi sull’art. 5 L.Fall. aveva chiarito che i protesti, pur non costituendo prova legale di insolvenza, rappresentano un indizio grave, preciso e concordante quando sono reiterati e di importo significativo rispetto al volume d’affari. Il tribunale, anche sotto il vigore della L.Fall., poteva dichiarare il fallimento sulla base di tali fatti esteriori. Nel sistema CCII la valutazione resta sostanzialmente identica: i protesti cambiari, accompagnati da altri elementi sintomatici, integrano i fatti esteriori richiesti dall’art. 2, comma 1, lett. b) CCII.

    Caso 3: mancato pagamento di contributi previdenziali cumulato

    Una societa’ di persone accumula in trentasei mesi un debito contributivo verso l’INPS pari a 280.000 euro, oltre a sanzioni e interessi. Le rateizzazioni concesse decadono per mancato pagamento delle rate, l’INPS attiva ipoteche e pignoramenti su beni aziendali. Anche in questa ipotesi, l’inadempimento sistematico verso un creditore istituzionale di rilevante peso, accompagnato dall’inefficacia degli strumenti dilatori, configurava sotto l’art. 5 L.Fall. lo stato di insolvenza, soprattutto se l’imprenditore non era in grado di prospettare un piano credibile di rientro. Oggi la stessa fattispecie attiva i meccanismi di allerta del CCII: l’INPS, ai sensi dell’art. 25-novies CCII, e’ tra i creditori pubblici qualificati tenuti a segnalare al debitore l’esposizione rilevante, sollecitando l’accesso alla composizione negoziata prima che lo stato di crisi degeneri in insolvenza conclamata.

    Caso 4: cessazione dell’attivita’ con debiti insoluti

    Un imprenditore commerciale cessa di fatto l’attivita’ nel marzo dell’anno X, ma omette di cancellarsi dal registro delle imprese e lascia insoluti debiti verso fornitori, banche ed erario per oltre 500.000 euro. Sotto l’art. 5 L.Fall. la cessazione dell’attivita’ accompagnata da debiti insoluti costituiva uno dei piu’ chiari fatti esteriori dell’insolvenza, e l’art. 10 L.Fall. consentiva la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il CCII ha mantenuto la possibilita’ di apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione (art. 33 CCII), e la nozione di insolvenza applicabile e’ quella dell’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, in continuita’ sostanziale con il regime previgente.

    Caso 5: transizione L.Fall. – CCII per procedure pendenti

    Una societa’ viene dichiarata fallita nel maggio 2022, due mesi prima dell’entrata in vigore del CCII. La procedura, alla data del 15 luglio 2022, e’ ancora pendente: il curatore ha appena depositato il programma di liquidazione e le insinuazioni al passivo sono in corso. L’art. 390 CCII detta una disciplina transitoria fondamentale: le procedure di fallimento, di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione gia’ pendenti alla data di entrata in vigore del CCII continuano ad essere regolate dalle disposizioni del R.D. 267/1942. Significa che, per quella procedura, l’art. 5 L.Fall. continua a operare integralmente, cosi’ come tutte le altre norme della legge fallimentare. La transizione al nuovo regime e’ progressiva e legata al momento di apertura della procedura, non alla sua conclusione.

    Quando rileva ancora l’art. 5 L.Fall.

    Pur abrogato, l’art. 5 L.Fall. mantiene rilevanza in tre direzioni. In primo luogo, per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, che continuano a svolgersi secondo la disciplina previgente fino alla loro chiusura, come previsto dall’art. 390 CCII. In secondo luogo, come matrice interpretativa: la giurisprudenza di legittimita’ e di merito ha costruito sull’art. 5 L.Fall. un patrimonio interpretativo che resta utilizzabile per leggere l’analoga formulazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) CCII. In terzo luogo, per la ricostruzione storica e comparativa del concetto di insolvenza, utile in sede di formazione professionale e di analisi sistematica del nuovo Codice. La consultazione dell’art. 5 L.Fall. resta dunque attuale per imprenditori in procedure pendenti, curatori fallimentari, tribunali fallimentari e operatori che si occupano di diritto della crisi nella fase transitoria. La materia richiede comunque, in tutte le situazioni operative concrete, la valutazione di un imprenditore informato, di un curatore o di un magistrato secondo i ruoli rispettivi.

    Riferimenti normativi

    La disciplina di riferimento si compone di tre nuclei principali. Il primo e’ costituito dall’art. 5 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), oggi formalmente abrogato dall’art. 389 CCII a decorrere dal 15 luglio 2022, ma ancora applicabile alle procedure pendenti. Il secondo e’ l’art. 2, comma 1, lett. b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che riproduce la definizione di insolvenza con formulazione sostanzialmente coincidente. Il terzo nucleo riguarda le disposizioni transitorie: l’art. 390 CCII regola la sopravvivenza della L.Fall. per le procedure pendenti, mentre l’art. 391 CCII coordina il passaggio degli istituti. Da considerare anche l’art. 2, comma 1, lett. a) CCII sulla nozione di crisi, che il vecchio art. 5 L.Fall. non conosceva.

    Domande frequenti

    L’art. 5 L.Fall. e’ ancora vigente?

    No, l’articolo e’ stato formalmente abrogato dall’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) a decorrere dal 15 luglio 2022. Tuttavia continua ad applicarsi alle procedure di fallimento aperte prima di tale data, in virtu’ della disciplina transitoria dell’art. 390 CCII, che ne prolunga l’efficacia fino alla chiusura delle procedure pendenti.

    Qual e’ la differenza tra crisi e insolvenza nel CCII?

    La crisi, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a) CCII, e’ uno stato di squilibrio prospettico che rende probabile l’insolvenza nei dodici mesi successivi e si misura sull’inadeguatezza dei flussi di cassa. L’insolvenza, regolata dall’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, e’ uno stato gia’ attuale di incapacita’ di adempiere regolarmente le obbligazioni. La distinzione e’ nuova rispetto all’art. 5 L.Fall., che conosceva solo l’insolvenza conclamata.

    I protesti cambiari sono sufficienti a dichiarare l’insolvenza?

    I protesti cambiari, di per se’ soli, non costituiscono prova legale dello stato di insolvenza, ma rappresentano un indizio grave quando sono reiterati, di importo significativo rispetto al volume d’affari e accompagnati da altri fatti esteriori. La valutazione, sia sotto l’art. 5 L.Fall. sia sotto l’art. 2 CCII, e’ rimessa al tribunale, che apprezza il quadro complessivo della situazione economico-finanziaria del debitore.

    Cosa accade alle procedure di fallimento aperte prima del 15 luglio 2022?

    Le procedure di fallimento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione gia’ pendenti al 15 luglio 2022 continuano ad essere disciplinate dal R.D. 267/1942 fino alla loro chiusura, in forza dell’art. 390 CCII. Cio’ significa che per tali procedure l’art. 5 L.Fall. resta integralmente applicabile, cosi’ come la denominazione di fallimento e l’intero impianto della legge fallimentare storica, senza transizione al nuovo regime della liquidazione giudiziale.

  • Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

    Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

    2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

    3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

  • CCNL Legno e Arredamento: orario di lavoro, turni e straordinario

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento prevede un orario normale di 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni. Gli stabilimenti che operano in produzione continua possono articolare l’orario su due o tre turni. Lo straordinario è contingentato a 200 ore annue pro capite; le maggiorazioni variano dal 10% (straordinario diurno) al 50% (straordinario notturno festivo).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni straordinario e turni – CCNL Legno e Arredamento
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +10% Ore oltre le 40 settimanali in giorno feriale
    Straordinario festivo / domenicale +30% Ore prestate in giorno di riposo settimanale o festività
    Lavoro notturno in turno (22-6) +15-20% Indennità per turno notturno programmato
    Straordinario notturno feriale +35% Ore straordinarie prestate tra le 22 e le 6
    Straordinario notturno festivo +50% Maggiorazione massima prevista
    Lavoro domenicale in turno +20% o riposo compensativo A scelta tra compensazione monetaria e riposo

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; si applica quella più elevata. Limite annuo straordinario: 200 ore pro capite, elevabile a 250 ore per accordo aziendale motivato.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La distribuzione tipica nei mobilifici e nelle falegnamerie industriali è su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), con otto ore giornaliere. Alcune realtà produttive, specie nei distretti del mobile con stagionalità degli ordini, adottano orari distribuiti su cinque giorni e mezzo.

    Il CCNL consente la flessibilità oraria per esigenze produttive, con superamento dell’orario normale in determinati periodi dell’anno (fase di picco ordini) compensato da riduzioni in altri periodi (recupero). Questo meccanismo, denominato banca ore o flessibilità programmata, deve essere disciplinato da accordo aziendale con la RSU e non può comportare variazioni superiori a 40-48 ore in più o in meno rispetto all’orario normale nel periodo di riferimento.

    Lavoro in turni nelle produzioni continue

    Gli stabilimenti con linee di produzione continua (produttori di pannelli truciolari, MDF, compensati, oppure grandi mobilifici con montaggio automatizzato) possono articolare l’orario su due o tre turni:

    • Due turni: primo turno 6-14, secondo turno 14-22. Indennità di turno per il secondo pomeridiano.
    • Tre turni a ciclo continuo: primo 6-14, secondo 14-22, terzo 22-6. Indennità notturna per il terzo turno.

    I lavoratori addetti al terzo turno notturno maturano il diritto a un periodo di riposo aggiuntivo e a un’indennità notturna pari al 15-20% della quota oraria, secondo quanto previsto dal contratto integrativo aziendale o dal minimo nazionale di riferimento.

    Straordinario: limiti, procedura e maggiorazioni

    Il ricorso allo straordinario è soggetto a:

    • Limite individuale: 200 ore annue, elevabili a 250 con accordo sindacale aziendale che indichi le motivazioni produttive.
    • Comunicazione preventiva: il datore deve comunicare con ragionevole anticipo la necessità di straordinario; in caso di urgenza documentata la comunicazione può essere contestuale.
    • Facoltà di rifiuto: il lavoratore può rifiutare lo straordinario se non sussistono motivazioni oggettive documentate; il rifiuto ingiustificato reiterato può costituire elemento di valutazione disciplinare.

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria, ottenuta dividendo la retribuzione mensile lorda per il divisore orario contrattuale (di norma 173 ore/mese per i contratti a 40 ore settimanali).

    Banca ore e convertibilità dello straordinario

    Il CCNL Legno e Arredamento, recependo le indicazioni del CCNL dell’industria manifatturiera, consente la conversione dello straordinario in riposo compensativo da fruire entro sei mesi. Questa opzione, denominata banca ore, è particolarmente diffusa nei distretti con stagionalità degli ordini (es. Brianza con il Salone del Mobile di aprile).

    L’accumulo in banca ore non elimina le maggiorazioni: le ore accumulate sono valorizzate con la maggiorazione prevista e il lavoratore può scegliere se convertirle in riposo o in retribuzione. Il monte ore accumulabile è solitamente fissato dall’accordo aziendale tra un minimo di 40 e un massimo di 80-100 ore.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario feriale nel periodo pre-Salone del Mobile
    Tizio è operaio specializzato (OS) con quota oraria di 1.900/173 = 10,98 €/h. Nel mese di marzo, lavora 20 ore di straordinario feriale diurno per completare le commesse in scadenza. Maggiorazione +10%: 20 × 10,98 × 1,10 = 241,56 € lordi aggiuntivi nel cedolino di marzo.
    Caia – Turno notturno continuativo
    Caia è operaia qualificata (OQ1) con quota oraria di 1.750/173 = 10,12 €/h. Effettua il terzo turno notturno (22-6) per 20 notti al mese nell’ambito della turnazione programmata. Indennità notturna: 8h × 10,12 × 0,20 = 16,19 €/notte × 20 = 323,90 € mensili aggiuntivi rispetto al turno diurno.
    Sempronio – Straordinario notturno festivo rifiutato
    Sempronio è impiegato A2. Il responsabile gli chiede di lavorare la notte del 2 giugno (festività nazionale). Sempronio valuta: la maggiorazione sarebbe +50% sulla quota oraria di 1.850/173 = 10,69 €/h, quindi 8h × 10,69 × 1,50 = 128,30 € lordi aggiuntivi. Sempronio rifiuta adducendo impegni familiari documentati; il CCNL consente il rifiuto motivato per una singola prestazione festiva non ricompresa nel turno programmato.

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario posso fare nel CCNL Legno?
    Massimo 200 ore annue, elevabili a 250 con accordo aziendale. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).
    Come si calcola la quota oraria nel CCNL Legno?
    Si divide la retribuzione mensile lorda (minimo tabellare + contingenza + EDR + scatti) per il divisore orario convenzionale di 173 ore (40 ore × 52 settimane / 12 mesi). Esempio: 1.750 € / 173 = 10,12 €/h.
    L'indennità di turno notturno si somma alla maggiorazione straordinaria?
    No. Le maggiorazioni non sono cumulabili. Se un lavoratore in turno notturno effettua ore straordinarie in orario notturno, si applica la maggiorazione maggiore (straordinario notturno feriale +35% o festivo +50%), non la somma di turno + straordinario.
    I mobilifici possono fare quattro giorni lavorativi?
    Sì, con accordo aziendale. Alcuni stabilimenti hanno adottato la settimana corta (4 giorni da 10 ore) nell’ambito della flessibilità oraria contrattuale, fermo restando il limite delle 10 ore giornaliere e il rispetto delle 11 ore di riposo tra un turno e l’altro.
    Cosa succede se supero il limite di 200 ore straordinarie?
    Le ore oltre il limite, se prestate su richiesta aziendale documentata, devono comunque essere retribuite con le maggiorazioni previste. L’azienda può incorrere in sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. 66/2003 se supera il tetto senza accordo sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 739 Codice della Navigazione

    Art. 739 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Mi possono licenziare mentre sono in malattia?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il licenziamento è vietato fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL. Una volta esaurito il comporto il datore può recedere, ma deve comunque rispettare le norme sui licenziamenti. Le assenze per malattia non interrompono il decorso del comporto.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Malattia e licenziamento: schema riassuntivo
    Situazione Regola
    Durante il periodo di comporto Licenziamento vietato (art. 2110 c.c.); il preavviso è sospeso
    Durata del comporto Fissata dal CCNL (spesso 180 giorni nell’arco di 12 o 36 mesi)
    Comporto esaurito Il datore può licenziare; indennità sostitutiva del preavviso dovuta
    Licenziamento discriminatorio Sempre nullo, anche se il comporto è superato
    TFR e spettanze Sempre dovuti alla cessazione, qualunque ne sia la causa

    Il divieto di licenziamento e il periodo di comporto

    L’art. 2110 c.c. sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta il licenziamento per tutto il periodo di comporto. Il comporto è il limite massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere: la sua durata è fissata dal CCNL applicato (spesso 180 giorni nell’arco di un anno, a volte fino a 12 mesi per anzianità elevata). Anche il preavviso è sospeso durante la malattia: riprende a decorrere solo al rientro.

    Cosa succede quando si esaurisce il comporto

    Se superi il comporto il datore può inviarti una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Si tratta di un recesso legittimo, ma il datore deve comunque rispettare le norme formali (lettera scritta con motivazione) e pagare l’indennità sostitutiva del preavviso (non potendo tu lavorarlo durante la malattia). TFR e ogni altra spettanza restano dovuti.

    Quando il licenziamento è comunque nullo

    Anche a comporto superato, il licenziamento è nullo se ha una causa discriminatoria (ad esempio: la malattia è collegata a una disabilità o a una gravidanza). In questi casi si applica la tutela più forte: reintegra più risarcimento. La distinzione tra licenziamento per superamento del comporto e licenziamento discriminatorio dipende dalle circostanze concrete e richiede spesso una valutazione legale.

    Casi pratici

    Tizio – assente da 6 mesi, CCNL con comporto 180 giorni

    Tizio è in malattia da 180 giorni nell’arco di 12 mesi: ha esaurito il comporto previsto dal suo CCNL. Il datore gli invia il licenziamento per questo motivo, con indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi per il suo livello). Il TFR viene liquidato normalmente.

    Caia – licenziata al 40° giorno di malattia

    Caia riceve la lettera di licenziamento al 40° giorno di assenza: il comporto del suo CCNL è 180 giorni, quindi il licenziamento è illegittimo. Può impugnarlo entro 60 giorni con raccomandata, poi ricorrere al giudice del lavoro entro 180 giorni.

    Sempronio – malattia collegata a infortunio sul lavoro

    Sempronio è in inabilità temporanea per infortunio: l’art. 2110 c.c. si applica, ma l’INAIL copre l’indennità. Inoltre, i CCNL spesso prevedono un comporto distinto e più lungo per le assenze da infortuni sul lavoro o malattie professionali.

    Domande frequenti

    Il datore può mandarmi a visita fiscale?

    Sì. Il datore può richiedere una visita medica di controllo tramite l’INPS (polo medico legale). Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie stabilite (di norma 10-12 e 17-19) salvo esenzioni.

    Le assenze si cumulano per il calcolo del comporto?

    Dipende dal CCNL: alcuni prevedono il comporto per evento (ogni singola malattia), altri per sommatoria nell’arco di un periodo. Leggi attentamente il tuo contratto collettivo.

    Se mi licenziano in malattia ho diritto alla NASpI?

    Sì, se il licenziamento avviene per superamento del comporto (o per altri motivi non imputabili al lavoratore) e sussistono i requisiti contributivi, la NASpI spetta normalmente.

    Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento illegittimo?

    60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnazione stragiudiziale (raccomandata o PEC), poi 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

    La malattia durante il periodo di prova vale come comporto?

    Durante il periodo di prova il comporto non si applica: il datore può recedere liberamente. Tuttavia alcuni CCNL prevedono la sospensione della prova durante la malattia.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.