Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 L. 212/2000 – Codice di comportamento per il personale addetto alle ver…

    Art. 15 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

  • Art. 685 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave sequestrata

    Art. 685 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave sequestrata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo, all'amministrazione della nave si applica il disposto dell'articolo 652.

  • Art. 9 D.Lgs. 74/2000 – Concorso di persone nei casi di emissione o utilizza…

    Art. 9 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. In deroga all' articolo 110 del codice penale : a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo

    8. Nota all'art. 9: – Il testo dell' art. 110 del codice penale è il seguente: "Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). – Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

  • Art. 22 T.U. Stupefacenti – Provvedimenti sulle giacenze in caso di cessazione dell’attività autorizzata

    Art. 22 T.U. Stupefacenti – Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita’ autorizzate

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione. Torna al sommario

  • Art. 72 D.Lgs. 174/2016 – Deduzioni scritte e documentazione

    Art. 72 D.Lgs. 174/2016 – Deduzioni scritte e documentazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre può presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

    2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

    3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.

    4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.

    5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni. 5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.

  • Art. 40 TULPS – Deposito coattivo di armi per ordine pubblico

    Art. 40 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

  • Art. 728 Codice della Navigazione – Compenso e indennità

    Art. 728 Codice della Navigazione – Compenso e indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

  • Società estere e sede in Italia: casi pratici art. 4 D.P.R. 131/1986

    Quando una società o un ente costituito all’estero decide di spostare in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o porzioni rilevanti del proprio patrimonio, l’ordinamento tributario non resta a guardare. L’art. 4 D.P.R. 131/1986 individua gli atti societari che, pur formati o perfezionati fuori dai confini nazionali, producono effetti soggetti a registrazione in Italia, perché incidono su rapporti, beni o organizzazioni economiche che entrano stabilmente nel territorio dello Stato. Vediamo come funziona la regola e come si applica in cinque situazioni reali.

    Il quadro: quali atti delle società estere rilevano in Italia

    L’art. 4 D.P.R. 131/1986 chiude il cerchio della tassazione degli atti societari iniziata negli articoli precedenti, estendendone l’ambito ai soggetti costituiti secondo ordinamenti stranieri. Sono soggetti a imposta di registro, in particolare, gli atti con cui una società estera sposta in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione, gli atti di trasferimento in Italia di beni e diritti, e gli atti che istituiscono o modificano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Il principio è semplice: se l’organizzazione produttiva o il patrimonio si radicano in Italia, l’imposta segue la sostanza economica, indipendentemente dal luogo in cui l’atto è stato firmato.

    La rilevanza dipende non dalla nazionalità del soggetto, ma dalla destinazione dell’operazione. Una delibera assembleare di una società di diritto francese che trasferisce in Italia la sede effettiva è un atto «estero» quanto a formazione, ma «italiano» quanto a effetti, e perciò rientra nell’area di registrazione obbligatoria, con applicazione delle aliquote previste dalla Tariffa per la tipologia di atto corrispondente.

    Trasferimento di sede: società UE e società extra-UE

    Il trattamento differisce a seconda della provenienza geografica del soggetto. Per le società costituite in altro Stato dell’Unione europea, il trasferimento in Italia della sede legale o amministrativa, se accompagnato dalla continuità giuridica del soggetto, sconta in genere l’imposta in misura fissa, in coerenza con la Direttiva 2008/7/CE sui conferimenti che vieta di colpire con imposte indirette sui conferimenti operazioni di mera riallocazione all’interno dell’Unione. La stessa disciplina vale, salvo casi particolari, per gli enti SEE inclusi nel perimetro di reciprocità.

    Per le società costituite in Paesi extra-UE, il quadro cambia. Se l’ordinamento di origine non consente la continuità giuridica, il trasferimento può essere riqualificato come scioglimento all’estero e nuova costituzione in Italia, con l’applicazione dell’imposta proporzionale propria degli atti costitutivi di società di capitali, oppure dell’imposta fissa se ricorrono le condizioni di neutralità previste dalle convenzioni. Il discrimine è spesso più documentale che sostanziale: occorre dimostrare con atto notarile, certificato di iscrizione estero e parere legale che la società «trasferita» è la stessa entità giuridica preesistente.

    Trasferimento di capitali, aziende e immobili situati in Italia

    L’art. 4 si occupa anche degli atti di trasferimento, da società estere, di capitali, aziende o beni siti in Italia, in particolare immobili. Quando una società lussemburghese o cipriota conferisce in una società italiana un immobile situato in Roma, l’atto sconta l’imposta di registro proporzionale propria del trasferimento immobiliare (9% o aliquote ridotte per le agevolazioni applicabili), oltre alle imposte ipotecarie e catastali. Lo stesso vale per il conferimento di un ramo d’azienda situato in Italia, soggetto a imposta fissa quando rientra nei regimi di neutralità, oppure proporzionale sui singoli beni se la qualificazione come «azienda» non è riconosciuta.

    Per il solo trasferimento di partecipazioni in società italiane, invece, l’imposta è fissa, perché si tratta di beni mobili non registrati: la registrazione è dovuta in caso d’uso, salvo che l’atto sia formato in Italia o per atto pubblico/scrittura privata autenticata.

    Caso 1 – Società USA apre una stabile organizzazione in Italia

    Una corporation del Delaware delibera l’apertura di una branch in Milano per gestire le vendite europee. L’atto istitutivo della stabile organizzazione, redatto negli Stati Uniti, viene depositato presso il Registro Imprese di Milano insieme alla traduzione asseverata. La stabile organizzazione non ha autonoma soggettività giuridica, ma rientra tra gli atti che istituiscono un’organizzazione economica in Italia ai sensi dell’art. 4. L’imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro), perché la stabile organizzazione non comporta conferimento di capitale autonomo né trasferimento di beni in titolarità di un nuovo soggetto. Eventuali immobili strumentali successivamente acquistati seguono le regole ordinarie del trasferimento immobiliare.

    Caso 2 – Società lussemburghese trasferisce la sede in Italia

    Una S.à r.l. lussemburghese decide di spostare la sede legale a Roma mantenendo la continuità giuridica del soggetto. La delibera viene assunta in Lussemburgo, autenticata da notaio locale, depositata presso il Registro Imprese italiano con atto del notaio italiano che recepisce la trasformazione e iscrive la società come S.r.l. di diritto italiano. Trattandosi di trasferimento intracomunitario con continuità giuridica, l’imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro), in linea con la Direttiva 2008/7/CE. Le imposte ipotecarie e catastali su eventuali immobili posseduti dalla società non sono dovute perché non c’è atto traslativo: la titolarità resta in capo allo stesso soggetto giuridico.

    Caso 3 – Società svizzera conferisce un’azienda italiana in una SRL di nuova costituzione

    Una AG svizzera proprietaria di un ramo d’azienda manifatturiero situato in Brescia decide di conferirlo in una SRL italiana di nuova costituzione, partecipata al 100% dalla controllante elvetica. L’atto è formato dal notaio italiano e prevede il trasferimento di immobili, macchinari, contratti e dipendenti. Rientrando nella nozione di conferimento d’azienda, opera la neutralità fiscale: imposta di registro fissa (200 euro), imposte ipotecaria e catastale fisse (200 euro ciascuna), purché il complesso conferito sia qualificabile come azienda funzionante. Se l’Agenzia riqualificasse l’operazione come trasferimento di singoli beni, scatterebbero le aliquote proporzionali, con un costo significativamente maggiore.

    Caso 4 – Socio UK conferisce capitale in una SRL italiana

    Un socio persona giuridica del Regno Unito sottoscrive un aumento di capitale di 500.000 euro in una SRL italiana, versando l’importo in denaro su un conto bancario italiano. L’atto di aumento è verbalizzato in Italia dal notaio. Il conferimento in denaro effettuato da soggetto estero non si differenzia, ai fini dell’imposta di registro, dal conferimento effettuato da socio italiano: si applica l’imposta fissa di 200 euro per l’atto societario, perché le operazioni sul capitale di società di capitali residenti in UE o assimilate sono escluse dall’imposta proporzionale sui conferimenti. Per le società di capitali, infatti, il conferimento in denaro è tassato in misura fissa indipendentemente dall’ammontare.

    Caso 5 – Immobile italiano detenuto da società cipriota e successiva cessione

    Una società cipriota proprietaria di un palazzo storico a Firenze decide di cedere l’immobile a un acquirente italiano. Anche se il venditore è soggetto estero, l’imposta di registro si applica con le aliquote ordinarie del trasferimento immobiliare: 9% (o 2% se prima casa e ricorrono i requisiti) sul valore catastale o sul prezzo dichiarato, secondo le regole ordinarie, oltre alle imposte ipotecaria e catastale fisse (50 euro ciascuna nel regime «prezzo-valore» applicabile alle compravendite tra privati e società estere fuori IVA). Il fatto che il venditore sia cipriota non rileva sulla misura dell’imposta: ciò che conta è la situazione dell’immobile in Italia.

    Quando e come adempiere: senza notaio italiano nella formazione

    Per gli atti societari esteri che ricadono nell’art. 4, l’adempimento alla registrazione spetta al contribuente o all’ente interessato, non al notaio italiano (che non interviene nella formazione dell’atto). La società estera, o la sua stabile organizzazione, deve registrare l’atto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data dell’atto, se formato in Italia, oppure entro sessanta giorni se formato all’estero. Vanno presentati l’originale dell’atto, la traduzione giurata in italiano, la prova del pagamento delle imposte e gli allegati documentali utili a qualificare l’operazione (statuto, certificati estero, perizie).

    Per gli atti che richiedono pubblicità nel Registro Imprese italiano (trasferimento sede, istituzione stabile organizzazione, conferimenti), il deposito al Registro è normalmente curato da un notaio italiano in occasione del recepimento, e in quel caso opera la registrazione tramite Modello Unico Informatico (MUI), con liquidazione automatica delle imposte. Per gli atti che restano fuori dal MUI, la registrazione resta in autoliquidazione del contribuente, con versamento tramite F24 e presentazione cartacea.

    Norme di riferimento

    • art. 4 D.P.R. 131/1986 – atti societari di soggetti esteri che producono effetti in Italia.
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – oggetto e ambito generale dell’imposta di registro.
    • art. 9 D.P.R. 131/1986 – atti formati all’estero e termini di registrazione.
    • art. 25 D.L. 78/2010 – disposizioni in materia di trasferimento di sede e residenza fiscale dall’estero in Italia.
    • Direttiva 2008/7/CE – divieto di imposte indirette sulla raccolta di capitali e neutralità sulle riorganizzazioni infra-UE.

    Domande frequenti

    Una società estera che sposta solo la sede amministrativa in Italia, mantenendo quella legale all’estero, è soggetta a registrazione?

    Sì. L’art. 4 D.P.R. 131/1986 considera rilevante anche il trasferimento della sola sede dell’amministrazione effettiva, perché il radicamento gestionale produce effetti rilevanti sull’ordinamento italiano. L’imposta è in genere fissa per i soggetti UE in continuità giuridica, mentre per i soggetti extra-UE può scattare il regime ordinario degli atti costitutivi.

    Chi paga l’imposta di registro per un atto societario formato all’estero da una società extra-UE?

    Il contribuente è la società estera o, in caso di stabile organizzazione, il rappresentante in Italia. La registrazione avviene su iniziativa del contribuente entro sessanta giorni dalla data dell’atto formato all’estero, presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con traduzione giurata. Il notaio italiano interviene solo se l’atto deve essere recepito o iscritto nel Registro Imprese italiano.

    Il conferimento di un immobile italiano da società estera in una SRL italiana paga l’imposta proporzionale o fissa?

    Se il conferimento è qualificabile come conferimento d’azienda o ramo d’azienda comprensivo dell’immobile, opera la neutralità con imposte fisse. Se invece è conferimento di singolo immobile, si applicano le aliquote proporzionali del trasferimento immobiliare (9% o aliquote ridotte) oltre a imposte ipotecaria e catastale. La qualificazione dipende dalla funzionalità complessiva del complesso conferito.

    Una holding cipriota che cede partecipazioni in una SRL italiana paga in Italia l’imposta di registro?

    La cessione di partecipazioni in società italiane, se effettuata da società estera con atto formato all’estero, è soggetta a registrazione in caso d’uso, con imposta fissa di 200 euro. Se invece l’atto è formato in Italia o per atto pubblico o scrittura privata autenticata, la registrazione è in termine fisso, sempre con imposta fissa. Le partecipazioni non sono assimilate agli immobili ai fini del registro.

  • Art. 13 bis CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti

    Art. 13 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti

    In vigore dal 01/01/2006

    1. 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, ((sentiti l'AgID)) e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica))

    3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)) , singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti. 4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, ((dati e informazioni necessari)) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.

    5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

  • Art. 64 Codice del Processo Amministrativo – Disponibilità, onere e valutazione della prova

    Art. 64 Codice del Processo Amministrativo – Disponibilità, onere e valutazione della prova

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

    3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

    4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

  • Bancarotta impropria di società: esempi pratici sull’art. 223 Legge Fallimentare

    In sintesi

    • L’art. 223 L. Fall. estende le fattispecie di bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite.
    • Il comma 1 richiama l’art. 216 L. Fall. nelle forme patrimoniale, documentale e preferenziale (reclusione 3-10 anni).
    • Il comma 2, n. 1, punisce chi cagiona il dissesto commettendo reati societari (artt. 2621 e seguenti c.c.).
    • Il comma 2, n. 2, configura la bancarotta da operazioni dolose: condotte gestionali atipiche idonee a determinare l’insolvenza.
    • La disciplina è confluita nell’art. 329 CCII, applicabile ai fatti commessi dal 15 luglio 2022, con cornice edittale invariata.
    • I sindaci rispondono in via omissiva (art. 40, comma 2, c.p.) solo in presenza di dolo, non per mera negligenza.

    Prima degli esempi: perché la bancarotta impropria esiste

    La bancarotta fraudolenta classica, prevista dall’art. 216 L. Fall., ha come soggetto attivo l’imprenditore individuale fallito. La quasi totalità delle procedure concorsuali italiane riguarda però società di capitali, nelle quali il patrimonio è gestito da organi distinti dai soci. Senza una norma di estensione, condotte distrattive identiche a quelle dell’imprenditore individuale resterebbero penalmente irrilevanti solo perché poste in essere attraverso lo schermo societario.

    L’art. 223 colma la lacuna estendendo le fattispecie a tutti i soggetti che esercitano funzioni di gestione, controllo o liquidazione nella società fallita. Il bene giuridico tutelato è duplice: la garanzia patrimoniale dei creditori sociali e la regolarità della gestione concorsuale.

    Le tre fattispecie del comma 1 e del comma 2

    Il comma 1 richiama in blocco l’art. 216: bancarotta patrimoniale (distrazione, occultamento, dissipazione), documentale (sottrazione o falsificazione delle scritture) e preferenziale (pagamenti selettivi). Le pene sono identiche a quelle dell’imprenditore individuale: reclusione da 3 a 10 anni per le forme patrimoniale e documentale, da 1 a 5 anni per la preferenziale.

    Il comma 2, n. 1, sanziona la bancarotta da reato societario presupposto: la condotta deve integrare uno dei reati di cui agli artt. 2621 e seguenti c.c. (false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale) e averne causato il dissesto. Il comma 2, n. 2, copre invece operazioni gestionali atipiche, anche prive di rilevanza penale autonoma, intenzionalmente pregiudizievoli e causalmente collegate al fallimento.

    Nesso causale e raccordo con il CCII

    Entrambi i numeri del comma 2 richiedono che la condotta sia stata determinante, o almeno concausa rilevante, del dissesto. Non basta la responsabilità civile per cattiva gestione: serve un nesso eziologico specifico fra il singolo atto contestato e l’insolvenza. Il dolo richiesto al n. 2 è generico, consistente nella consapevolezza della pericolosità dell’operazione per il patrimonio sociale.

    Per i fatti commessi dal 15 luglio 2022 si applica l’art. 329 CCII, che riproduce l’impianto dell’art. 223 sostituendo il riferimento alla liquidazione giudiziale al fallimento. Le esenzioni dell’art. 324 CCII per gli atti esecutivi di piani attestati, accordi omologati e composizione negoziata operano retroattivamente in quanto più favorevoli (art. 2, comma 4, c.p.).

    Caso 1: distrazione patrimoniale a società veicolo estera

    Scenario. Tizio, amministratore unico della Alfa S.r.l. in crisi conclamata, nei dodici mesi precedenti il fallimento dispone bonifici per 820.000 euro a favore di una società veicolo lussemburghese intestata al figlio Mevio, giustificandoli con contratti di consulenza privi di riscontro operativo. Il fallimento è dichiarato nel 2024 e il curatore ricostruisce i flussi.

    Come si legge in pratica. La condotta integra la bancarotta impropria patrimoniale ex art. 329 CCII (omologo del comma 1 dell’art. 223 L. Fall.), per richiamo dell’art. 322 CCII. La distrazione si configura per la sottrazione di liquidità sociale a destinazione non genuina, con depauperamento della garanzia dei creditori. Cornice edittale: reclusione da 3 a 10 anni.

    Documenti. Estratti conto della Alfa S.r.l. e della società veicolo, contratti di consulenza con assenza di output documentale, libro giornale, relazione del curatore (art. 130 CCII), eventuali rogatorie internazionali sulla destinazione finale dei fondi.

    Caso 2: false comunicazioni sociali e dissesto

    Scenario. Caio, direttore generale della Beta S.p.A., per occultare uno squilibrio finanziario altera ripetutamente le scritture e gonfia il valore delle rimanenze nei bilanci 2022 e 2023. Sulla base dei bilanci falsati Beta ottiene da due istituti di credito nuovi affidamenti per 4,2 milioni di euro, integralmente assorbiti dalla gestione corrente. Nel 2024 sopraggiunge il fallimento.

    Come si legge in pratica. La fattispecie integra la bancarotta impropria da reato societario ex art. 223, comma 2, n. 1, L. Fall. (oggi art. 329 CCII): il reato presupposto è il falso in bilancio di cui all’art. 2621 c.c. e ha determinato causalmente il dissesto, perché l’esposizione bancaria ottenuta grazie ai dati alterati ha aggravato l’insolvenza. Caio risponde anche del reato presupposto in concorso formale.

    Documenti. Bilanci 2022 e 2023 con nota integrativa, inventari di magazzino e riconciliazioni fisiche, contratti di affidamento bancario con istruttoria creditizia, relazione del revisore legale, perizia contabile sulle rimanenze, verbali del consiglio di amministrazione.

    Caso 3: operazioni dolose e omesso versamento sistematico

    Scenario. Sempronio, amministratore delegato della Gamma S.r.l., per sostenere artificialmente l’operatività omette per oltre tre anni il versamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali, accumulando un debito verso Erario e INPS di 1,5 milioni di euro. Le somme non versate sono destinate al pagamento di fornitori strategici. La società fallisce nel 2024 con dissesto riconducibile in misura prevalente alla massa tributaria e contributiva.

    Come si legge in pratica. La condotta integra la bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. (oggi art. 329 CCII): l’omesso versamento sistematico di ritenute e contributi, quando assume carattere strutturale e contribuisce in modo determinante a generare l’insolvenza, costituisce operazione dolosa. È sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza della pericolosità della prassi per la solvibilità.

    Documenti. Modelli F24 non versati, cartelle esattoriali e avvisi INPS, libro unico del lavoro, estratto della massa privilegiata, prospetti di tesoreria interna che evidenzino la destinazione preferenziale dei fondi ai fornitori commerciali, relazione del curatore sulla composizione del passivo.

    Caso 4: omesso controllo del collegio sindacale

    Scenario. Calpurnia è presidente del collegio sindacale della Delta S.p.A. Nel 2023 il consiglio di amministrazione delibera tre operazioni di compravendita infragruppo a prezzi non congrui, con sottrazione di valore per 2,1 milioni di euro. Calpurnia, pur ricevendo i prospetti e una stima indipendente che evidenzia gli scostamenti, omette di esercitare i poteri ex art. 2403 c.c. e di segnalare all’assemblea. La società fallisce nel 2024.

    Come si legge in pratica. La condotta integra la bancarotta impropria del sindaco in forma omissiva, ex art. 223, comma 1, L. Fall. e art. 40, comma 2, c.p. La responsabilità penale del sindaco richiede la prova del dolo: occorre dimostrare la consapevolezza delle operazioni distrattive e la volontaria astensione dai poteri di vigilanza. La mera negligenza, valutabile sul piano civilistico, non basta.

    Documenti. Verbali del collegio sindacale, relazioni semestrali sulla gestione, perizia di stima indipendente sui beni oggetto di compravendita, corrispondenza fra collegio e CdA, fascicolo delle comunicazioni ex art. 2381 c.c., relazione del curatore con specifica imputazione del concorso omissivo.

    Caso 5: pagamenti preferenziali del liquidatore

    Scenario. Mevio è nominato liquidatore della Epsilon S.r.l. con patrimonio netto già negativo. Nei sei mesi successivi dispone pagamenti integrali a due fornitori storici per 480.000 euro, in violazione della par condicio. La società fallisce nel dicembre 2023 e il curatore rileva che gli altri creditori chirografari ottengono un riparto medio del 4 per cento.

    Come si legge in pratica. La condotta integra la bancarotta preferenziale impropria del liquidatore ex art. 223, comma 1, L. Fall., per richiamo dell’art. 216, terzo comma, L. Fall. Il liquidatore è soggetto attivo proprio del reato in forza dell’estensione operata dall’art. 223. Occorre il dolo selettivo, consistente nella consapevole scelta di favorire alcuni creditori a danno della massa. Cornice edittale: reclusione da 1 a 5 anni.

    Documenti. Atto di nomina del liquidatore, situazione patrimoniale alla data di nomina, scadenziario fornitori, estratti conto con evidenza dei pagamenti contestati, eventuale piano di liquidazione, relazione del curatore sulle preferenze accordate.

    Quando chiedere una verifica

    La bancarotta impropria è una delle materie più complesse del diritto penale dell’impresa: la qualificazione delle condotte oscilla fra le tre fattispecie del comma 1 e i due numeri del comma 2, con risvolti rilevanti su pena, prescrizione e cause di non punibilità. Chi gestisce un’impresa in crisi, riveste un ruolo sindacale o di liquidatore, o si confronta con un fallimento già aperto, ha bisogno di un’analisi tecnica specifica del proprio caso. Per individuare un professionista qualificato è possibile rivolgersi a fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 216 L. Fall. – bancarotta fraudolenta (richiamata dal comma 1).
    • Art. 217 L. Fall. – bancarotta semplice.
    • Art. 219 L. Fall. – circostanze aggravanti e attenuanti.
    • Art. 221 L. Fall. – società in nome collettivo.
    • Art. 222 L. Fall. – fallimento di società con soci illimitatamente responsabili.
    • Art. 224 L. Fall. – bancarotta semplice societaria.
    • Art. 322 CCII – bancarotta fraudolenta nel Codice della crisi.
    • Art. 324 CCII – esenzioni per atti esecutivi di piani e accordi.
    • Art. 329 CCII – bancarotta impropria di società nel CCII.
    • Art. 2621 e 2622 c.c. – false comunicazioni sociali.
    • Art. 2403 c.c. – doveri del collegio sindacale.
    • Art. 40, comma 2, c.p. – responsabilità per omesso impedimento dell’evento.
    • Testo coordinato del R.D. 267/1942 e del D.Lgs. 14/2019 su Normattiva.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza fra l’art. 223 L. Fall. e l’art. 329 CCII?
    L’impianto e le pene sono identici. L’art. 329 CCII sostituisce il riferimento al fallimento con quello alla liquidazione giudiziale. Per i fatti commessi prima del 15 luglio 2022 si applica l’art. 223 L. Fall.; per quelli successivi, l’art. 329 CCII. Le esenzioni dell’art. 324 CCII operano retroattivamente in quanto più favorevoli.

    Il sindaco risponde di bancarotta per non aver controllato bene?
    No. Serve il dolo: la prova che fosse consapevole delle condotte distrattive e che abbia volontariamente omesso di attivare i poteri di reazione. La mera negligenza nei controlli rileva sul piano civilistico, ma non basta a fondare la responsabilità penale ex art. 223 L. Fall. in combinato disposto con l’art. 40, comma 2, c.p.

    L’omesso versamento di ritenute e contributi è sempre bancarotta?
    No. Diventa bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, quando assume carattere sistematico e contribuisce in modo causalmente rilevante a generare l’insolvenza. Un omesso versamento isolato resta sanzionato dalle norme tributarie e previdenziali specifiche, senza autonoma rilevanza concorsuale.

    Quali atti sono esenti da punibilità ex art. 324 CCII?
    Atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento, di un accordo di ristrutturazione omologato, di un concordato omologato o delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata. L’esenzione richiede coerenza con il piano e non copre operazioni distrattive estranee al perimetro autorizzato.

    Qual è il termine di prescrizione della bancarotta impropria?
    Per le ipotesi del comma 1 e del comma 2, n. 1, la pena massima è di dieci anni: il termine ordinario di prescrizione è pari al massimo della pena, prorogabile per atti interruttivi entro i limiti dell’art. 161 c.p. La decorrenza è ancorata al momento della dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale), che costituisce condizione obiettiva di punibilità secondo l’orientamento prevalente.

  • Art. 71 D.Lgs. 259/2003 – Diritti ed obblighi degli operatori

    Art. 71 D.Lgs. 259/2003 – Diritti ed obblighi degli operatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

    2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

    3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano. articolo precedente articolo successivo