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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 9 del D.Lgs. 74/2000 introduce una deroga speciale all'art. 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato, calibrata sull'asimmetria strutturale tra i reati di emissione (art. 8) e utilizzazione (art. 2) di fatture per operazioni inesistenti. La norma stabilisce due regole simmetriche: l'emittente di fatture false (e chi concorre con lui) non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2; specularmente, chi si avvale delle fatture false (e chi concorre con lui) non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di cui all'art. 8. Il legislatore ha così evitato la duplicazione sanzionatoria che deriverebbe dall'applicazione delle ordinarie regole concorsuali in un contesto in cui emittente e utilizzatore svolgono ruoli distinti ma complementari nell'ambito della medesima operazione fraudolenta. La norma si coordina con il TUIR e il TUIVA nel definire il perimetro dell'imposta evasa rilevante e con lo Statuto del contribuente per le garanzie procedimentali applicabili.

Testo dell'articoloVigente

Art. 9 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In vigore dal 15/04/2000

1. In deroga all' articolo 110 del codice penale : a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo

8. Nota all'art. 9: – Il testo dell' art. 110 del codice penale è il seguente: "Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). – Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Commento

L'art. 9 risolve un problema di doppia incriminazione che il sistema penale tributario del 2000 ha ereditato dalla disciplina previgente. Nella struttura del D.Lgs. 74/2000, i reati di emissione di fatture false (art. 8) e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2) sono fattispecie distinte, che presuppongono soggetti attivi diversi — l'emittente da un lato, l'utilizzatore dall'altro — e tutelano beni giuridici parzialmente sovrapposti ma autonomi.

Senza la deroga dell'art. 9, l'applicazione dell'art. 110 c.p. comporterebbe che l'emittente, in quanto soggetto consapevole dell'uso che l'altro farà delle fatture, potrebbe rispondere in concorso anche del reato di dichiarazione fraudolenta; viceversa, l'utilizzatore potrebbe essere chiamato a rispondere in concorso del reato di emissione. Il risultato sarebbe una duplicazione sanzionatoria sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore del fatto. Il D.Lgs. 158/2015, pur non modificando la struttura dell'art. 9, ha inciso sulle soglie degli artt. 2 e 8, rafforzando indirettamente la coerenza del sistema. Il D.Lgs. 87/2024 ha poi introdotto ulteriori aggiustamenti nel quadro sanzionatorio complessivo, senza alterare il meccanismo concorsuale dell'art. 9.

Sul piano pratico, la norma è di rilievo nei casi in cui investigatori e pubblici ministeri tentino di contestare all'emittente anche il concorso nell'art. 2 o, simmetricamente, all'utilizzatore il concorso nell'art. 8. La deroga ex art. 9 costituisce un'eccezione assoluta: non ammette interpretazioni estensive. Chi si trovi coinvolto in procedimenti in cui emergano entrambi i profili deve avvalersi di assistenza legale qualificata per valutare correttamente la propria posizione rispetto alle due distinte fattispecie.

Domande frequenti

L'emittente di fatture false può essere punito anche per dichiarazione fraudolenta?

No. L'art. 9, lett. a), esclude espressamente che l'emittente di fatture per operazioni inesistenti — e chi concorre con lui — possa essere punito a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2. Le due figure di reato coinvolgono soggetti distinti e la norma impedisce la doppia incriminazione.

Chi utilizza fatture false risponde anche del reato di emissione?

No. L'art. 9, lett. b), stabilisce che chi si avvale di fatture false — e chi concorre con lui — non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione ex art. 8. Si tratta di una deroga simmetrica alla regola generale del concorso ex art. 110 c.p., giustificata dall'autonomia delle due fattispecie.

La deroga dell'art. 9 si applica anche a chi non è direttamente emittente o utilizzatore?

Sì: la norma estende la non punibilità anche a «chi concorre» con l'emittente o con l'utilizzatore. Pertanto, un intermediario che partecipi all'operazione rientra nell'ambito di applicazione della deroga, ma la valutazione del suo ruolo concreto richiede un'analisi giuridica approfondita caso per caso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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