Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 71 D.Lgs. 259/2003 – Diritti ed obblighi degli operatori

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori autorizzati, l'obbligo di negoziare l'interconnessione per garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea.
  • L'offerta di accesso e interconnessione deve rispettare i termini e le condizioni stabiliti dagli obblighi imposti da AGCOM ai sensi degli artt. 72, 73 e 79 del Codice.
  • Le informazioni acquisite nel corso dei negoziati per l'accesso o l'interconnessione sono soggette a riservatezza: non possono essere usate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite né comunicate a terzi che potrebbero ottenerne un vantaggio concorrenziale.
  • I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri quando le condizioni di concorrenza lo richiedano.
Indice dei contenuti

Il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione

L'articolo 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina i diritti e gli obblighi degli operatori nella fase di negoziazione dell'accesso e dell'interconnessione. La norma introduce una duplicità rilevante: gli operatori hanno sia un diritto sia un obbligo di negoziare l'interconnessione. Il diritto alla negoziazione significa che nessun operatore può essere escluso dalla possibilità di richiedere l'interconnessione con la rete di un altro; l'obbligo di negoziare significa che, quando un altro operatore titolare di autorizzazione richiede l'interconnessione, il destinatario non può ignorare la richiesta o rifiutarsi di avviare le trattative. La norma calibra questa duplicità: il diritto è riconosciuto a tutti; l'obbligo sorge solo quando c'è una richiesta da un altro operatore titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del Codice. Chi non è titolare di autorizzazione - per esempio un'impresa che usa la rete ma non la gestisce - non può invocare l'obbligo.

Il perimetro soggettivo: operatori di reti pubbliche

Il comma 1 delimita il campo di applicazione agli «operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica». Questo perimetro è importante: la norma non si applica alle reti private (ad esempio, le reti aziendali interne) né agli operatori che gestiscono esclusivamente servizi senza gestire reti. L'interconnessione disciplinata dall'articolo 71 è quella tra reti pubbliche, finalizzata a garantire che le chiamate e i dati degli utenti di un operatore raggiungano gli utenti di qualsiasi altro operatore - il cosiddetto principio di connettività end-to-end che è alla base dell'interoperabilità universale delle reti di comunicazione.

L'obbligo di riservatezza delle informazioni negoziali

Il comma 2 introduce una tutela particolarmente importante in un mercato in cui gli operatori sono spesso anche concorrenti: l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite durante le trattative di accesso o interconnessione. Le informazioni ricevute nel corso di un negoziato possono essere di natura tecnica (architettura della rete, capacità delle infrastrutture) o commerciale (tariffe interne, piani di sviluppo, strategie di mercato). La norma vieta di usare queste informazioni per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite e di comunicarle «ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale». Questo obbligo è particolarmente rilevante per gli operatori verticalmente integrati, dove il soggetto che negozia l'accesso wholesale (all'ingrosso) e quello che opera nel mercato retail (al dettaglio) fanno parte dello stesso gruppo: le informazioni commerciali acquisite nella negoziazione wholesale non possono fluire verso la divisione retail per condizionare le strategie competitive.

Il ruolo degli intermediari neutri

Il comma 3 introduce la possibilità di ricorrere a intermediari neutri nei negoziati, «laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano». Gli intermediari neutri sono soggetti terzi - tipicamente consulenti tecnici o arbitri privati - che facilitano la negoziazione tra le parti garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili e l'equilibrio del processo. Il ricorso all'intermediario è particolarmente utile quando le parti hanno asimmetrie informative significative (un operatore conosce molto più dell'altro le caratteristiche della propria rete), o quando esiste tra loro un conflitto di interessi tale da rendere difficile una negoziazione diretta. L'intermediario può anche svolgere funzioni di valutazione tecnica indipendente delle offerte di accesso, riducendo il rischio di ostruzionismo da parte di un operatore che abbia interesse a ritardare o bloccare l'interconnessione.

Casi pratici

Caso 1: Operatore che si rifiuta di aprire i negoziati per l'interconnessione

L'operatore Alfa S.p.A., gestore di una rete mobile, rifiuta di rispondere alla richiesta di negoziazione dell'interconnessione presentata dall'operatore virtuale Beta, che ha l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del Codice. Beta presenta istanza ad AGCOM, invocando l'art. 71, comma 1: gli operatori di reti pubbliche hanno l'obbligo di negoziare l'interconnessione quando richiesto da altri operatori autorizzati. AGCOM avvia il procedimento di risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 104 del Codice, intima ad Alfa di aprire le trattative entro quindici giorni, e si riserva di imporre condizioni di interconnessione nel caso in cui Alfa perseveri nel rifiuto.

Caso 2: Violazione della riservatezza delle informazioni acquisite in un negoziato

Durante le trattative per l'accesso al circuito unbundled della rete fissa di Gamma, la divisione wholesale di Gamma trasmette alla propria divisione retail le informazioni sui piani di sviluppo commerciale di Tizio S.p.A., operatore richiedente l'accesso. Tizio scopre la comunicazione attraverso un ex dipendente di Gamma e denuncia la violazione ad AGCOM. L'Autorità accerta che le informazioni erano state usate per prevenire la concorrenza di Tizio nel mercato retail, in violazione dell'art. 71, comma 2. AGCOM avvia il procedimento sanzionatorio e, in sede di analisi del mercato, valuta l'opportunità di imporre a Gamma obblighi di separazione contabile più stringenti per prevenire future violazioni.

Caso 3: Negoziazione con intermediario neutro tra operatori con asimmetria tecnica

L'operatore entrante Delta vuole interconnettere la propria rete VoIP con la rete fissa tradizionale di Epsilon S.p.A. per instradare le chiamate verso i numeri geografici. L'asimmetria tecnica è marcata: Epsilon conosce perfettamente la propria architettura di rete, mentre Delta non ha le competenze per valutare autonomamente le specifiche tecniche dell'interconnessione proposte. Le parti decidono di ricorrere a un intermediario neutro ai sensi del comma 3: un consulente tecnico indipendente verifica le specifiche tecniche di Epsilon, valuta se l'offerta di accesso sia congrua rispetto agli standard del settore, e facilita la conclusione dell'accordo in tempi ragionevoli.

Domande frequenti

Un operatore mobile può rifiutarsi di interconnettersi con un operatore virtuale (MVNO)?

No, se l'MVNO è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del Codice. L'art. 71, comma 1, impone agli operatori di reti pubbliche l'obbligo di negoziare l'interconnessione quando richiesto da altri operatori autorizzati. Il rifiuto di avviare le trattative è censurabile da AGCOM, che può imporre le condizioni di interconnessione in caso di inadempimento.

Le informazioni condivise durante i negoziati sull'accesso devono essere tenute riservate?

Sì, per legge. L'art. 71, comma 2, vieta di usare le informazioni acquisite durante i negoziati per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite e di comunicarle a soggetti che potrebbero trarne un vantaggio concorrenziale - incluse le divisioni interne dell'operatore che compete nel mercato retail. La violazione di questo obbligo è sanzionabile da AGCOM.

È possibile negoziare l'accesso a una rete senza trattare direttamente con l'operatore?

Sì. Il comma 3 dell'art. 71 prevede che i negoziati possano essere condotti mediante intermediari neutri quando le condizioni di concorrenza lo richiedano. L'intermediario è un soggetto terzo che facilita la negoziazione, garantisce la riservatezza delle informazioni sensibili e può valutare tecnicamente le offerte di accesso in modo imparziale.

L'obbligo di negoziare l'interconnessione vale anche per le reti televisive via cavo?

Sì, se si tratta di operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Le reti televisive via cavo che supportano servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico rientrano nella definizione. L'obbligo si estende a tutti i soggetti che gestiscono reti pubbliche, indipendentemente dalla tecnologia (fibra, cavo, radio).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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