Autore: Andrea Marton

  • Art. 7-octies D.Lgs. 502/1992 – Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro

    Art. 7-octies D.Lgs. 502/1992 – Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull’ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell’INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27.

    2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall’ articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.

  • Art. 697 Codice della Navigazione – Aeroporti aperti al traffico civile

    Art. 697 Codice della Navigazione – Aeroporti aperti al traffico civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

    b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

    c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

  • Art. 33 T.U. Espropriazione – Espropriazione parziale di un bene unitario

    Art. 33 T.U. Espropriazione – Espropriazione parziale di un bene unitario

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.

    2. Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio.

    3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero bene. L’espropriante può non accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennità dovuta. In ogni caso l’indennità dovuta dall’espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.

  • Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine

    Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

    2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

    3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

  • Art. 43 Reg. (UE) 2022/2065 – Contributo per le attività di vigilanza

    Art. 43 Reg. (UE) 2022/2065 – Contributo per le attività di vigilanza

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell'articolo 33.

    2. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, in particolare i costi relativi alla designazione a norma dell'articolo 33, all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, e al sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 59, al sostegno del comitato a norma dell'articolo 62 e ai compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 56 e del capo IV, sezione 4.

    3. Ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell'articolo 33. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

    4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 87 che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per:

    a) la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 2;

    b) la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

    c) la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 5, lettera c); e

    d) le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti.

    Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

    5. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi:

    a) la stima dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza tiene conto dei costi sostenuti nell'anno precedente;

    b) il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33;

    c) l'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi non supera in ogni caso lo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente.

    6. I singoli contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) .

    7. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e all'importo totale dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza applicati nell'anno precedente.

  • Art. 8 L. 212/2000 – Tutela dell’integrità patrimoniale

    Art. 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Tutela dell’integrità patrimoniale

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. (15) (21)

    2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

    3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .

    4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

    5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)) , stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)) . ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.))

    6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((…)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

    7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

    8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

  • Regolamenti edilizi comunali: casi pratici art. 4 T.U.E.

    Quando si parla di costruire, ristrutturare o anche solo cambiare una tinta di facciata, la prima domanda non e’ quasi mai “cosa dice la legge nazionale?” bensi’ “cosa dice il regolamento del mio Comune?”. L’art. 4 T.U.E. (D.P.R. 380/2001) e’ la norma che radica nella legge statale il potere dei Comuni di darsi un proprio regolamento edilizio, individuandone i contenuti minimi e il rapporto con la pianificazione urbanistica. Capirlo significa evitare permessi negati, lavori sospesi e ordinanze di rimessa in pristino. Vediamo come questa cornice si traduce in scenari concreti che ogni proprietario o richiedente puo’ incontrare.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il regolamento edilizio comunale e’ lo strumento con cui il singolo Comune disciplina le modalita’ costruttive di edifici e pertinenze nel proprio territorio. L’art. 4 T.U.E. non si limita ad autorizzarne l’esistenza: ne fissa il perimetro minimo, indicando i requisiti tecnico-estetici, igienici, di sicurezza, di efficienza energetica, di vivibilita’ degli ambienti, di accessibilita’ e di tutela del decoro urbano.

    E’ importante distinguere fin da subito tre livelli di regole:

    • norme statali (T.U.E., D.M. 1444/1968 sugli standard, codice civile sulle distanze);
    • norme regionali (leggi urbanistiche e regolamenti regionali);
    • norme comunali (regolamento edilizio + strumento urbanistico PUG/PRG).

    Le regole comunali non possono andare contro quelle sovraordinate, ma possono renderle piu’ rigorose, dettagliarle, calibrarle sul contesto locale. E’ qui che si gioca la maggior parte del contenzioso edilizio: due abitazioni con la stessa metratura e lo stesso intervento possono ricevere risposte opposte solo perche’ si trovano in due Comuni diversi.

    Cosa contiene un regolamento edilizio

    Un regolamento edilizio tipico raccoglie tre famiglie di disposizioni:

    1. Disposizioni organizzative e procedurali. Stabilisce come si presentano le pratiche allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), quali documenti servono, come funziona la Commissione edilizia o per il paesaggio, quali sono i tempi di risposta. E’ la parte che incide di piu’ sulla vita quotidiana di chi presenta un’istanza.

    2. Disposizioni tecniche. Disciplina altezze massime, distacchi, distanze dai confini, materiali ammessi, finiture, colori delle facciate, recinzioni, coperture, infissi, parcheggi pertinenziali, requisiti di efficienza energetica e accessibilita’.

    3. Disposizioni di tutela del contesto. E’ la sezione piu’ delicata: regola insegne, dehors, tinteggiature, materiali storici, vetrine, in particolare nei centri storici e nelle zone vincolate. Spesso e’ qui che si annidano i divieti meno intuitivi e i contenziosi piu’ frequenti.

    Il regolamento si combina sempre con la zonizzazione urbanistica: cambiando la zona (A, B, C, D, E, F secondo il D.M. 1444/1968), cambiano gli indici, le distanze e gli usi ammessi.

    RET 2016 e standardizzazione nazionale

    Storicamente ogni Comune scriveva il proprio regolamento con definizioni proprie: “altezza dell’edificio” o “superficie utile” potevano avere significati diversi da un Comune all’altro, generando confusione e contenzioso. Per porre rimedio a questa frammentazione, nel 2016 e’ stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo (RET), attraverso un’intesa Stato-Regioni-Autonomie locali.

    Il RET 2016 ha introdotto:

    • uno schema di regolamento comune;
    • 42 definizioni tecniche uniformi (sagoma, volume, superficie coperta, altezza, distacchi, etc.);
    • l’individuazione delle norme nazionali sovraordinate che il Comune non puo’ modificare.

    Le Regioni hanno recepito il RET con tempistiche e adattamenti diversi, ma il principio e’ chiaro: il Comune scrive il proprio regolamento, ma deve usare le definizioni uniformi del RET. Quando si legge un regolamento, dunque, conviene sempre verificare se e quando il Comune ha aggiornato il proprio testo al RET, perche’ la stessa parola puo’ assumere significati differenti tra la versione pre-RET e quella post-RET.

    Scenario 1 – Roma, restauro di un edificio nel centro storico

    Un proprietario acquista un appartamento al piano nobile di un palazzo a Roma, in zona A (centro storico). Vuole sostituire gli infissi in legno scuro con infissi in PVC bianco, piu’ economici e a minore manutenzione.

    Sul piano nazionale l’intervento rientrerebbe nella manutenzione straordinaria, ma il regolamento edilizio comunale, integrato con le norme di tutela del centro storico, prescrive materiali, colori e disegni degli infissi coerenti con la facciata storica. Il PVC bianco, in quel contesto, non e’ ammesso.

    La pratica viene quindi respinta dall’ufficio tecnico, che invita il richiedente a presentare un nuovo progetto con infissi in legno verniciato del colore tradizionale gia’ presente in facciata. Il punto chiave non e’ la “legge” generale, ma la combinazione tra regolamento edilizio e disciplina della zona A: lezione operativa, prima di acquistare materiali, sempre verificare le regole locali.

    Scenario 2 – Permesso negato per regole urbanistiche

    In un Comune di medie dimensioni un proprietario chiede il permesso di costruire per ampliare la propria abitazione unifamiliare di 40 mq, sfruttando il giardino. L’indice di edificabilita’ del lotto, secondo il PRG, e’ gia’ stato saturato dall’edificio esistente.

    Il regolamento edilizio non puo’ creare nuova capacita’ edificatoria laddove l’urbanistica non la consente. L’ufficio tecnico nega il permesso non per ragioni estetiche, ma per superamento dell’indice. Anche un eventuale richiamo al “diritto di ampliare” derivante da norme regionali (piano casa) non basta se il lotto e’ gia’ saturo.

    Il caso mostra un equivoco frequente: il regolamento edilizio comunale e’ lo strumento operativo, ma quasi sempre i “no” piu’ duri arrivano dalle norme urbanistiche sovraordinate (PRG/PUG, standard del D.M. 1444/1968, vincoli paesaggistici). Prima di progettare conviene chiedere al SUE un certificato di destinazione urbanistica aggiornato.

    Scenario 3 – Aggiornamento del regolamento nel 2026

    Un Comune approva nel 2026 una revisione del proprio regolamento edilizio per recepire integralmente il RET e introdurre nuovi requisiti energetici (cappotto termico obbligatorio in caso di rifacimento facciata, fotovoltaico per nuove costruzioni oltre una certa superficie).

    Un proprietario aveva presentato la pratica di ristrutturazione un mese prima dell’entrata in vigore della nuova versione: in base al principio generale, le pratiche gia’ protocollate seguono le regole vigenti al momento della presentazione, fatta salva la disciplina transitoria fissata dallo stesso regolamento.

    Anche qui la lezione e’ netta: i regolamenti cambiano, e in alcune fasi cambiano spesso. Conservare la data certa di presentazione, le ricevute e tutta la documentazione protocollata e’ fondamentale per opporsi a richieste di adeguamento postume.

    Scenario 4 – Tinta di facciata vincolata

    Una palazzina anni ’70 viene ridipinta dal condominio con un grigio antracite alla moda. A lavori conclusi arriva una nota dell’ufficio tecnico: in quella zona il regolamento edilizio impone una tavolozza cromatica predefinita, con tonalita’ chiare e terre naturali. La tinta scelta non rientra nella tavolozza.

    Il Comune chiede la rimessa in pristino, cioe’ una nuova tinteggiatura con colore conforme. La spesa, gia’ sostenuta una volta, deve essere ripetuta. Per evitare questi episodi, prima di scegliere il colore si deve consultare lo specifico allegato cromatico del regolamento e, se previsto, ottenere un nullaosta preventivo. E’ una delle voci che genera piu’ contenzioso minore, proprio perche’ viene sottovalutata.

    Scenario 5 – Differenza tra zona A e zona B

    Due abitazioni adiacenti, divise solo dalla strada, ricadono in zone urbanistiche diverse: una in zona A (centro storico), l’altra in zona B (zone gia’ edificate). Entrambi i proprietari vogliono installare una pompa di calore in facciata.

    Nella zona A il regolamento, in coerenza con la tutela del centro storico, prevede che i corpi tecnici esterni siano vietati o ammessi solo se posizionati in cortile interno e schermati. Nella zona B, invece, e’ sufficiente rispettare distanze e prescrizioni acustiche generali. Il risultato e’ che lo stesso intervento e’ negato in un caso e autorizzato nell’altro, pur trovandosi a pochi metri di distanza.

    Il caso illustra perfettamente come la combinazione zona + regolamento determini il destino di una pratica. Non si tratta di arbitrio, ma dell’effetto della normativa locale che concretizza, sul singolo lotto, il quadro tecnico-estetico voluto dalla pianificazione.

    Quando e come orientarsi

    Il messaggio operativo che emerge dai cinque scenari e’ semplice: prima di muoversi conviene raccogliere informazioni in modo ordinato. Il richiedente, anche solo come proprietario non tecnico, puo’ compiere tre passi preliminari prima di affidarsi alla consulenza di un soggetto qualificato:

    1. Identificare la zona urbanistica richiedendo al Comune il certificato di destinazione urbanistica o consultando il PRG/PUG online.
    2. Scaricare il regolamento edilizio vigente dal sito istituzionale, prestando attenzione alla data dell’ultima revisione e al recepimento del RET.
    3. Rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) per ottenere informazioni preliminari, indicazioni sulla modulistica e chiarimenti su eventuali vincoli paesaggistici o storici sovrapposti.

    Per interventi non banali, il dialogo con l’ufficio tecnico in fase di pre-istruttoria e’ spesso decisivo per evitare dinieghi tardivi. Questo articolo divulga il quadro normativo: per la progettazione e l’asseverazione resta indispensabile il ricorso a un soggetto qualificato del settore tecnico.

    Norme e fonti

    • Art. 4 T.U.E. (D.P.R. 380/2001) – Contenuto del regolamento edilizio comunale.
    • Art. 3 T.U.E. – Definizione degli interventi edilizi (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione).
    • Art. 22 T.U.E. – Interventi soggetti a SCIA, raccordo con il regolamento comunale.
    • Intesa Stato-Regioni 20 ottobre 2016 – Adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) e delle 42 definizioni uniformi.
    • D.M. 1444/1968 – Standard urbanistici e zonizzazione (zone A, B, C, D, E, F).

    Domande frequenti

    Il regolamento edilizio comunale puo’ contraddire la legge statale?
    No. Il regolamento opera all’interno del perimetro fissato dal T.U.E. e dalla legge regionale. Puo’ rendere piu’ rigorose alcune prescrizioni o calibrarle sul territorio, ma non puo’ autorizzare cio’ che la legge vieta ne’ vietare cio’ che la legge espressamente riconosce come diritto.

    Cos’e’ il RET e perche’ e’ importante?
    Il Regolamento Edilizio Tipo (RET) e’ uno schema nazionale, approvato nel 2016, che fornisce 42 definizioni tecniche uniformi e un’ossatura comune dei regolamenti. Importante perche’ riduce l’ambiguita’ interpretativa tra Comuni e armonizza concetti chiave come altezza, sagoma, superficie e volumi.

    Cosa fare se il regolamento del mio Comune e’ molto vecchio?
    Conviene verificare se la Regione ha imposto un termine di recepimento del RET e se il Comune lo ha rispettato. Se il regolamento e’ antecedente al RET, le definizioni piu’ delicate (altezze, superfici, distanze) vanno lette con cautela e confrontate con il quadro regionale aggiornato.

    A chi rivolgersi prima di iniziare i lavori?
    Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune per le informazioni preliminari e per la modulistica; per la progettazione esecutiva e l’asseverazione e’ indispensabile rivolgersi a un soggetto qualificato del settore tecnico, scelto autonomamente.

  • Art. 674 Codice della Navigazione – Liberazione dopo il pignoramento

    Art. 674 Codice della Navigazione – Liberazione dopo il pignoramento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.

  • Art. 81 D.Lgs. 174/2016 – Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

    Art. 81 D.Lgs. 174/2016 – Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.

    2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

    3. L’efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

    4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

  • Art. 8 D.Lgs. 502/1992 – Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali

    Art. 8 D.Lgs. 502/1992 – Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’ articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: 0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità; b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell’ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell’ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all’azienda unità sanitaria locale l’avvio dell’attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o l’esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l’immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale; g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’ articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d’interesse. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale; i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione. m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all’ articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione. m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’ articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d’incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinchè sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure alternative volte a compensare l’eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell’ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’ art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

    2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’ art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l’adesione delle farmacie pubbliche è subordinata all’osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l’unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l’avvenuta consegna all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente all’erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuità tra più sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia più vicina, per la via pedonale, all’abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l’azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio può prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalità di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione può prevedere l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalità con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalità per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui alla presente lettera; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l’individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b). c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’ articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. 2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’ articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria. 2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’ articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.

    3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

    4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell’ art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la “Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria” ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l’obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l’aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’ art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’ art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale disciplina l’adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449. 8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall’interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale. 8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili.

    9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

  • Art. 714-bis Codice della Navigazione

    Art. 714-bis Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 43 RD 12/1941

    Art. 43 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.