Autore: Andrea Marton

  • Art. 88 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza

    Art. 88 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 90.

    2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell’atto di citazione.

    3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

    4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

    5. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all’atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.

    6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell’articolo 6.

  • Art. 12 T.U. Stupefacenti – Conferenza Stato-Regioni: consultazione e raccordo sulle tossicodipendenze

    Art. 12 T.U. Stupefacenti – Consultazione e raccordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' previste dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.

    400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali. Torna al sommario

  • Art. 688 Codice della Navigazione – Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi

    Art. 688 Codice della Navigazione – Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.

  • Dimissioni in periodo di prova: preavviso e regole

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. Il lavoratore deve però sempre usare la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni. Se il preavviso è invece previsto dal CCNL anche in prova, va rispettato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni in prova vs. dimissioni ordinarie
    Aspetto Durante la prova Fuori dalla prova
    Preavviso Di norma non dovuto (salvo CCNL) Previsto dal CCNL
    Motivazione Non richiesta Non richiesta
    Procedura Telematica (come le ordinarie) Telematica
    TFR Spetta pro quota per i giorni lavorati Spetta
    Ferie maturate Spettano in proporzione (o indennità sostitutiva) Spettano

    Il principio del libero recesso in prova

    L’art. 2096 del codice civile prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione. Questa libertà riflette la natura del patto di prova, che serve proprio a consentire una valutazione reciproca senza vincoli eccessivi.

    Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto e la sua durata massima è fissata dalla legge e dal CCNL (varia in base alla qualifica).

    Attenzione al CCNL: alcuni prevedono un preavviso anche in prova

    Non tutti i CCNL escludono il preavviso durante la prova. Alcuni contratti collettivi introducono termini minimi (ad esempio 3-5 giorni) anche per il recesso in prova. Prima di dimettersi con effetto immediato, è necessario verificare il contratto applicato. Se il CCNL prevede un preavviso anche in questa fase e il lavoratore non lo rispetta, potrebbe dover corrispondere l’indennità sostitutiva.

    Cosa spetta economicamente al termine della prova

    Anche se il rapporto si chiude durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti maturati proporzionalmente: TFR (calcolato sui giorni lavorati), ferie non godute (o indennità sostitutiva), ratei di tredicesima e, se applicabile, di quattordicesima. Il datore è tenuto a consegnare il CUD/certificazione unica per i compensi erogati.

    Casi pratici

    Tizio – recede il primo mese di prova

    Tizio inizia un nuovo impiego il 1° giugno con prova di tre mesi. Dopo tre settimane decide che il lavoro non fa per lui. Si dimette via cliclavoro.gov.it; il suo CCNL non prevede preavviso in prova. Il rapporto cessa immediatamente e riceve la liquidazione proporzionale (TFR, ferie maturate, rateo tredicesima).

    Caia – CCNL con 5 giorni di preavviso anche in prova

    Il CCNL di Caia prevede 5 giorni di preavviso anche nel periodo di prova. Se Caia vuole dimettersi subito senza lavorarli, deve pagare al datore l’indennità per 5 giorni, che tipicamente viene trattenuta dalla liquidazione finale.

    Sempronio – prova già scaduta senza comunicazione

    Sempronio si trova in situazione di incertezza: il contratto prevedeva 3 mesi di prova ma non è mai stata fatta una comunicazione esplicita di esito positivo. Se il rapporto è continuato oltre il termine senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato. Per dimettersi ora deve seguire la procedura ordinaria con preavviso da CCNL.

    Domande frequenti

    Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?

    Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.

    Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?

    Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).

    TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?

    Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.

    Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?

    Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).

    Quanto può durare il periodo di prova?

    La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 693 Codice della Navigazione – Assegnazione dei beni del demanio aeronautico

    Art. 693 Codice della Navigazione – Assegnazione dei beni del demanio aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale. All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

  • Art. 16 D.Lgs. 79/2011 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

    Art. 16 D.Lgs. 79/2011 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’ articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.

    6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

  • Art. 14-bis T.U. Stupefacenti – Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)

    Art. 14-bis T.U. Stupefacenti – Art. 14-bis. –

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Nota: Come disposto dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    1. Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti gia' vietate.

    2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e

    4. 3. Sono centri collaborativi di primo livello: a) l'Istituto superiore di sanita', di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici; b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche' per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

    4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello: a) gli istituti di medicina legale; b) i laboratori universitari di tossicologia forense; c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; d) le strutture di emergenza; e) i laboratori delle Forze di polizia; f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10; g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    5. Al fine di garantire la piena operativita' del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma

    1. Torna al sommario

  • Art. 9 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni amministrative

    Art. 9 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzioni amministrative

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

    2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

  • Ignoranza inevitabile della legge penale: esempi pratici sull’art. 5 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 5 c.p. sancisce il principio per cui nessuno puo invocare l’ignoranza della legge penale per sottrarsi alla responsabilita.
    • La Corte Costituzionale, sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, ha dichiarato l’illegittimita parziale della norma nella parte in cui non escludeva dalla punibilita l’ignoranza inevitabile.
    • L’ignoranza scusa solo se incolpevole: il soggetto, usando la diligenza esigibile, non avrebbe potuto in alcun modo conoscere il precetto violato.
    • La valutazione segue un criterio misto: parametro oggettivo (conoscibilita della norma) integrato da elementi soggettivi (qualifica, professione, esperienza dell’agente).
    • L’onere di dimostrare l’inevitabilita grava sull’imputato; il giudice deve motivare in modo specifico sull’esigibilita della conoscenza.
    • L’eccezione opera tipicamente per reati artificiali (tributari, ambientali, urbanistici) e quando l’errore e indotto da informazioni dell’autorita pubblica.
    • Il principio si collega all’art. 27 Cost. (colpevolezza personale) e all’art. 47 c.p. (errore di fatto), pur restando distinto da quest’ultimo.

    Prima degli esempi: che cosa significa ignorantia legis non excusat

    Il brocardo latino ignorantia legis non excusat esprime una regola di chiusura del sistema penale: una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari. Senza questa presunzione, il sistema sanzionatorio perderebbe ogni forza deterrente, perche sarebbe sufficiente allegare la propria ignoranza per andare esenti da pena.

    La regola, tuttavia, non e piu assoluta. La svolta e arrivata con la Corte Costituzionale, sentenza 364/1988, che ha riletto l’art. 5 c.p. alla luce dell’art. 27 Cost. e del principio di colpevolezza personale: punire chi non poteva ragionevolmente conoscere il divieto significa applicare una responsabilita oggettiva, incompatibile con la Costituzione. Da allora l’ignoranza della legge penale scusa quando e inevitabile, cioe incolpevole.

    Come si valuta l’inevitabilita: criteri oggettivi e soggettivi

    L’inevitabilita non e una mera condizione psicologica del singolo. La giurisprudenza costituzionale e di legittimita ha consolidato un parametro misto: si valuta in primo luogo se la norma fosse oggettivamente conoscibile (chiarezza del testo, pubblicita, coerenza interpretativa, presenza di indicazioni univoche dell’autorita); in secondo luogo si verificano i profili soggettivi dell’agente, ossia la sua qualifica professionale, l’esperienza, il dovere di informazione che grava su chi opera in settori regolati.

    Un cittadino comune che agisce in una materia tecnica e specialistica puo invocare piu agevolmente l’ignoranza inevitabile rispetto a un professionista del settore, sul quale grava un onere di informazione qualificato. La diligenza esigibile cresce con la qualifica: per un commercialista o un imprenditore strutturato il margine dell’inevitabilita si restringe drasticamente.

    Soglie applicative: quando scatta l’eccezione

    La Corte Costituzionale ha indicato categorie tipiche in cui l’ignoranza inevitabile puo ricorrere: norme oscure o contraddittorie al punto da disorientare anche il soggetto diligente; indicazioni ufficiali erronee dell’autorita amministrativa; mutamenti giurisprudenziali repentini che capovolgono un orientamento consolidato; reati artificiali privi di un immediato disvalore morale percepibile.

    Al contrario, restano fuori dall’eccezione i reati che offendono beni fondamentali (vita, incolumita, patrimonio altrui, liberta personale): qui la conoscibilita e immediata e l’ignoranza, salvo casi limite, e sempre evitabile.

    Caso 1: Tizio e il decreto tecnico di recente pubblicazione

    Scenario. Tizio, titolare di una piccola officina meccanica, viola un obbligo introdotto da un decreto ministeriale di natura tecnica pubblicato pochi giorni prima, redatto con rinvii incrociati a regolamenti UE di non immediata reperibilita. Nessuna comunicazione e stata diramata dalle associazioni di categoria; il portale ministeriale non riporta ancora una scheda esplicativa.

    Come si legge in pratica. Tizio puo invocare l’ignoranza inevitabile: la norma era oggettivamente di difficile conoscibilita anche per un operatore diligente del settore, e il tempo intercorso dalla pubblicazione non consentiva un’effettiva acquisizione della disciplina tecnica. Il giudice deve valutare se Tizio, in base alla sua qualifica professionale, avesse strumenti ordinari per accedere alla norma: in caso negativo, opera la scusante prevista dalla Corte Cost. 364/1988.

    Documenti. Estratto della Gazzetta Ufficiale con data di pubblicazione, screenshot del portale ministeriale, eventuali F.A.Q. successive di chiarimento, comunicazioni dell’associazione di categoria, atti del procedimento amministrativo parallelo.

    Caso 2: Caio e l’errore indotto da una circolare dell’Agenzia delle Entrate

    Scenario. Caio, contribuente che opera con la massima trasparenza, adotta un comportamento fiscale espressamente conforme a una circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, applicandola alla lettera. Anni dopo, la giurisprudenza penale di legittimita sconfessa quella lettura, qualificando la condotta come reato tributario.

    Come si legge in pratica. L’affidamento riposto in un atto interpretativo ufficiale dell’amministrazione finanziaria integra una tipica ipotesi di ignoranza inevitabile. Caio non solo non poteva conoscere la diversa lettura giudiziale futura, ma aveva ricevuto un’indicazione autorevole dello Stato stesso. La scusante dell’art. 5 c.p. opera in coerenza con i principi di leale collaborazione e di tutela dell’affidamento richiamati dallo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

    Documenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate richiamata, interpello eventualmente proposto, pareri professionali coevi, dichiarazioni fiscali presentate, parere dell’Ufficio prima dell’accertamento, prassi di settore documentata.

    Caso 3: Sempronia e l’oscurita della norma tributaria

    Scenario. Sempronia, titolare di una microimpresa, applica una norma tributaria di nuovo conio caratterizzata da definizioni ambigue e da un rinvio mobile a una serie di provvedimenti attuativi non ancora emanati. La dottrina e divisa, la prassi e contraddittoria, e nei primi due anni di vigenza convivono interpretazioni opposte.

    Come si legge in pratica. L’oscurita oggettiva della norma, attestata dalla divergenza interpretativa di amministrazione finanziaria e dottrina, e dalla mancata emanazione dei provvedimenti attuativi, fonda l’ignoranza inevitabile. Sempronia ha agito sulla base di una delle letture sostenibili: pretendere da un piccolo imprenditore una conoscenza che neppure gli specialisti del settore sapevano esprimere univocamente sarebbe contrario al principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost.

    Documenti. Testo normativo con cronologia delle modifiche, raccolta delle prassi amministrative divergenti, pareri professionali, eventuali interpelli, articoli dottrinari pubblicati nel periodo, documentazione contabile dell’impresa.

    Caso 4: Mevio e il mutamento giurisprudenziale repentino

    Scenario. Mevio, amministratore di una piccola societa, tiene per anni una condotta operativa allineata a un consolidato orientamento delle sezioni semplici della Corte di Cassazione. In un dato momento le Sezioni Unite mutano improvvisamente indirizzo, qualificando come reato cio che fino al giorno prima era considerato penalmente lecito.

    Come si legge in pratica. Quando il mutamento giurisprudenziale incide retroattivamente sulla valutazione del fatto, e legittimo discutere la posizione soggettiva di Mevio sotto il profilo dell’ignoranza inevitabile. La giurisprudenza riconosce, in casi circoscritti, che un repentino revirement possa integrare la scusante, soprattutto se l’orientamento precedente era pacifico e l’agente vi aveva fatto consapevole affidamento. Resta fermo che la condotta successiva al mutamento sara sempre penalmente rilevante.

    Documenti. Sentenze dell’orientamento previgente, pareri legali datati, atti societari e bilanci, documentazione del successivo arresto giurisprudenziale, prassi di settore conformi alla lettura tradizionale.

    Caso 5: Calpurnia e l’informazione erronea dell’autorita locale

    Scenario. Calpurnia chiede formalmente al competente ufficio comunale se una determinata attivita necessiti di un titolo abilitativo edilizio. L’ufficio risponde per iscritto, sulla base della documentazione fornita, che il titolo non e necessario. Calpurnia avvia l’attivita; mesi dopo emerge che la risposta era erronea e che la condotta integra una contravvenzione urbanistica.

    Come si legge in pratica. L’indicazione ufficiale dell’autorita amministrativa, formalizzata in risposta a un’istanza completa e trasparente, e una delle ipotesi tipiche riconosciute dalla Corte Cost. 364/1988 come fonte di ignoranza inevitabile. Calpurnia ha agito confidando in un atto dell’amministrazione locale: la sua diligenza, sotto il profilo dell’informazione preventiva, e stata anzi superiore a quella ordinaria.

    Documenti. Istanza presentata al Comune, riscontro scritto dell’ufficio, documentazione tecnica allegata, eventuali integrazioni richieste dall’amministrazione, atti del successivo procedimento sanzionatorio, comunicazioni con il responsabile del procedimento.

    Quando chiedere una verifica

    La linea che separa l’ignoranza evitabile da quella inevitabile e spesso sottile e dipende da una valutazione combinata di profili oggettivi e soggettivi che solo il giudice del merito puo svolgere caso per caso. Per impostare una difesa fondata sull’art. 5 c.p. e sulla Corte Cost. 364/1988, soprattutto in settori tecnici come il diritto tributario, ambientale o urbanistico, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto penale e diritto sanzionatorio amministrativo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    1. Posso difendermi dicendo semplicemente che non sapevo che fosse reato?
    No. La regola generale dell’art. 5 c.p. e che l’ignoranza della legge penale non scusa. L’allegazione della propria ignoranza, in se, non e mai sufficiente: occorre dimostrare che quella ignoranza era inevitabile, cioe incolpevole rispetto alla diligenza esigibile.

    2. Che cosa significa concretamente ignoranza inevitabile?
    Significa che il soggetto, usando la diligenza pretendibile in base alla sua qualifica, esperienza e alle circostanze concrete, non avrebbe potuto in alcun modo conoscere il precetto violato. La valutazione segue un criterio misto, oggettivo (conoscibilita della norma) e soggettivo (caratteristiche dell’agente), e va dimostrata in modo specifico.

    3. Quali sono i casi tipici in cui scatta l’eccezione?
    La Corte Cost. 364/1988 ha indicato: norme oscure o contraddittorie, informazioni erronee dell’autorita pubblica, mutamenti giurisprudenziali repentini che ribaltano orientamenti consolidati, reati cosiddetti artificiali in settori tecnici (tributario, urbanistico, ambientale). Per i reati che offendono beni fondamentali l’ignoranza e quasi sempre considerata evitabile.

    4. Chi deve provare l’inevitabilita dell’ignoranza?
    L’onere grava sull’imputato, che deve allegare e dimostrare gli elementi concreti da cui desumere l’incolpevolezza della propria ignoranza. Il giudice, tuttavia, e tenuto a motivare in modo specifico sull’esigibilita della conoscenza e non puo limitarsi a un richiamo formale alla regola generale dell’art. 5 c.p.

    5. Che differenza c’e fra art. 5 e art. 47 c.p.?
    L’art. 5 c.p. riguarda l’ignoranza o l’errore sulla legge penale, cioe sul precetto. L’art. 47 c.p. disciplina invece l’errore sul fatto costitutivo del reato: chi crede, ad esempio, di prendere una cosa propria mentre e altrui. I due piani sono distinti, anche se possono talvolta intrecciarsi e la giurisprudenza ne segna il confine caso per caso.

  • Art. 11 CTS – Iscrizione

    Art. 11 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Iscrizione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

    3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 , 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 )) .

  • Art. 7-bis D.P.R. 600/1973 e CU: casi pratici (norma abrogata)

    L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è una norma abrogata: è stata cancellata dal D.P.R. 126/2003 e la materia che disciplinava – cioè l’obbligo del sostituto d’imposta di rilasciare al sostituito una certificazione annuale di compensi, ritenute, detrazioni e contributi – è oggi confluita nell’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e, dal punto di vista operativo, nella Certificazione Unica (CU) approvata ogni anno con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. I casi pratici che seguono raccontano, attraverso scenari concreti, come quell’obbligo «storico» sia evoluto in ciò che oggi un contribuente o un sostituto sperimenta sotto il nome di CU.

    Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

    L’art. 7-bis è stato introdotto nel D.P.R. 600/1973 negli anni ’90 per dare una cornice unitaria all’obbligo di certificazione gravante sui sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, imprese che corrispondono compensi a lavoratori autonomi). In sintesi prevedeva che il sostituto consegnasse al sostituito, entro un termine fissato dalla legge (originariamente 28 febbraio dell’anno successivo), un documento riepilogativo di:

    • compensi e somme corrisposti nell’anno;
    • ritenute alla fonte operate a titolo di acconto o d’imposta;
    • detrazioni applicate (familiari a carico, lavoro dipendente);
    • contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

    Con il D.P.R. 126/2003 l’articolo è stato espunto dal testo unico delle imposte sui redditi (accertamento) e la disciplina è stata riorganizzata: la dichiarazione dei sostituti d’imposta è oggi regolata dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 (Modello 770) e l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è assolto attraverso la Certificazione Unica, modello approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Per questo motivo l’art. 7-bis non si trova più nel testo vigente del D.P.R. 600/1973: viene ricordato per continuità sistematica, perché molti rinvii dottrinali e giurisprudenziali risalenti agli anni 1995-2003 lo citano ancora come fonte storica dell’obbligo di certificazione.

    Dalla certificazione 7-bis alla Certificazione Unica

    Il passaggio dall’art. 7-bis alla CU non è stato soltanto un cambio di etichetta. Cambia il modello, cambia il canale di trasmissione, cambiano i termini e cambia la platea dei destinatari del flusso informativo. In particolare:

    • Modello unico: la CU sostituisce le vecchie certificazioni separate (CUD per i dipendenti, certificazioni distinte per autonomi e provvigioni). Dal 2015 esiste un’unica modulistica che racchiude redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni e alcuni redditi diversi.
    • Doppio canale: il sostituto deve sia consegnare la CU al sostituito (cartacea o digitale), sia trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che la utilizza per la dichiarazione precompilata.
    • Termini differenziati: la CU 2025 (redditi 2024) va trasmessa all’Agenzia entro il 16 marzo per i dati che confluiscono nella precompilata (in genere lavoro dipendente) e consegnata al sostituito entro lo stesso 16 marzo; per le CU contenenti solo redditi non dichiarabili tramite 730 (autonomi, provvigioni, redditi esenti) il termine di invio telematico è il 31 ottobre.
    • Sanzioni: la mancata, tardiva o errata trasmissione della CU comporta una sanzione di 100 euro per certificazione, con un massimale annuo, fatta salva la possibilità di ravvedimento operoso (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998).

    Cosa è cambiato: obblighi attuali del sostituto

    Oggi il sostituto d’imposta che corrisponde compensi rilevanti ai fini IRPEF è tenuto a:

    1. compilare la CU per ciascun percipiente, con i dati anagrafici, fiscali e previdenziali richiesti dal provvedimento annuale dell’Agenzia delle Entrate;
    2. consegnare la CU al sostituito (anche via PEC o area riservata) entro i termini di legge;
    3. trasmettere il flusso telematico all’Agenzia tramite Entratel/Fisconline o intermediari abilitati;
    4. conservare la documentazione di supporto (cedolini, buste paga, prospetti compensi) ai fini degli ordinari poteri di accertamento.

    Vediamo ora come questi obblighi si traducono in cinque situazioni reali.

    Caso 1 – Datore di lavoro che emette la CU dipendente

    Situazione. Una piccola impresa metalmeccanica con 18 dipendenti chiude l’anno 2024 e deve gestire le CU 2025.

    Adempimenti. Per ciascun dipendente l’ufficio paghe predispone la CU sintetica e ordinaria, riportando retribuzione lorda, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, detrazioni applicate per familiari a carico, contributi INPS trattenuti, eventuali fringe benefit e bonus erogati. La CU viene consegnata al lavoratore (cartacea o tramite portale aziendale) entro il 16 marzo 2025 e trasmessa in via telematica all’Agenzia entro la stessa data, perché i dati confluiscono nella dichiarazione precompilata 730/2025.

    Continuità con il 7-bis. L’obbligo sostanziale (rilasciare al lavoratore un riepilogo di quanto percepito e trattenuto) è lo stesso che la norma abrogata già prevedeva: cambia il modello e il canale.

    Caso 2 – Banca che certifica interessi e ritenute

    Situazione. Una banca ha applicato nel 2024 la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi del conto corrente di un correntista persona fisica.

    Adempimenti. Gli interessi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nella dichiarazione del percettore; tuttavia, quando la banca corrisponde proventi rilevanti (ad esempio capital gain gestiti in regime amministrato o cedole non assoggettate a sostitutiva), emette la CU «autonomi e altri redditi» nelle sezioni dedicate. La consegna al cliente avviene entro 16 marzo, la trasmissione all’Agenzia segue le scadenze dei dati «non dichiarabili tramite 730».

    Continuità con il 7-bis. Anche prima del 2003 le banche, in qualità di sostituti, dovevano certificare le ritenute applicate ai correntisti: l’art. 7-bis dava base normativa generale a quell’obbligo, oggi assolto via CU.

    Caso 3 – CU per lavoratori autonomi entro il 31 ottobre

    Situazione. Una società di consulenza ha corrisposto compensi a 12 collaboratori con partita IVA e ha applicato la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

    Adempimenti. Per ciascun professionista la società compila la sezione «Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» della CU 2025, indicando compenso lordo, ritenuta operata, eventuali contributi previdenziali a carico del committente o del professionista. La CU va consegnata al professionista entro il 16 marzo, ma la trasmissione telematica all’Agenzia, trattandosi di dati non utilizzati per il 730 precompilato, può avvenire entro il 31 ottobre 2025.

    Punto critico. Molti committenti credono di poter rinviare anche la consegna al professionista a ottobre: è un errore. La consegna al sostituito resta ancorata al 16 marzo; solo la trasmissione telematica gode del termine lungo. Il professionista, infatti, ha bisogno della CU per redigere il proprio modello Redditi PF.

    Caso 4 – Rettifica della CU per errore sul compenso

    Situazione. A maggio 2025 un sostituto si accorge di aver indicato in CU un compenso di 12.000 euro, mentre il valore corretto era 13.500 euro. Il professionista ha già presentato il proprio modello Redditi PF basandosi sulla CU errata.

    Adempimenti. Il sostituto deve:

    1. emettere una CU sostitutiva con la dicitura «sostituisce la precedente», indicando il flag di rettifica;
    2. consegnarla al sostituito;
    3. ritrasmetterla all’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni dalla rettifica, per evitare la sanzione di 100 euro);
    4. regolarizzare l’eventuale ritenuta in difetto con ravvedimento operoso.

    Il sostituito, dal canto suo, presenta una dichiarazione integrativa per aggiornare l’imponibile dichiarato.

    Caso 5 – CU per collaboratori familiari (colf e badanti)

    Situazione. Una famiglia ha alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica per la cura di un genitore anziano.

    Adempimenti. Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973: non opera ritenute IRPEF in busta paga. Tuttavia deve rilasciare alla collaboratrice una dichiarazione sostitutiva di CU contenente l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati all’INPS gestione domestici. Tale documento serve alla colf per la propria dichiarazione dei redditi (Redditi PF o 730 tramite CAF).

    Continuità con il 7-bis. L’esonero dalla qualifica di sostituto era previsto anche nel regime ante-2003; oggi l’obbligo di rilasciare una certificazione «analoga alla CU» è confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

    Quando e come consultare la CU

    Il contribuente che riceve una o più CU dovrebbe controllare alcuni dati fondamentali prima della dichiarazione:

    • codice fiscale del sostituito e del sostituto;
    • importo dei redditi corrisposti e delle ritenute operate;
    • detrazioni applicate (familiari a carico, lavoro dipendente, comma 1-bis dell’art. 13 TUIR);
    • punti riguardanti contributi previdenziali deducibili (es. punto 12 per oneri deducibili);
    • note relative a fringe benefit, premi di risultato, welfare aziendale.

    Se i dati non coincidono con cedolini, fatture o estratti contributivi, il contribuente può chiedere al sostituto una CU rettificata. In caso di mancata risposta, è possibile rivolgersi a un CAF per assistenza nella compilazione del 730 o presentare un modello Redditi PF inserendo i valori corretti, conservando la documentazione probatoria per gli eventuali controlli.

    Va ricordato che la CU confluisce nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile di ogni anno: il contribuente può accettarla come pre-compilata, modificarla o integrarla con altri dati (spese sanitarie, oneri detraibili) prima dell’invio.

    Norme e fonti

    • Art. 7-bis D.P.R. 600/1973 – abrogato dal D.P.R. 126/2003; conteneva l’obbligo storico di certificazione annuale a carico dei sostituti d’imposta (testo storico consultabile su Normattiva).
    • Art. 4 D.P.R. 322/1998 – disciplina vigente in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770) e di rilascio della Certificazione Unica.
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – approvazione annuale del modello CU, delle istruzioni e delle specifiche tecniche di trasmissione (consultabili sul sito dell’Agenzia, sezione «Certificazione Unica»).
    • Art. 23 D.P.R. 600/1973 – individua i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, escludendo i datori di lavoro domestici.
    • D.M. economia e finanze e circolari AdE annuali che chiariscono le novità del modello CU.

    Domande frequenti

    L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è ancora applicabile?

    No. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 126/2003; oggi l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è disciplinato dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 e si concretizza nella Certificazione Unica approvata ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.

    Entro quando il sostituto deve consegnare la CU al sostituito?

    La CU 2025 (redditi 2024) va consegnata al sostituito entro il 16 marzo 2025. La trasmissione telematica all’Agenzia segue lo stesso termine per i dati confluenti nella precompilata e il 31 ottobre 2025 per le CU relative a soli redditi non dichiarabili tramite 730 (autonomi e simili).

    Cosa succede se la CU contiene errori?

    Il sostituto può emettere una CU sostitutiva entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria senza sanzioni; oltre, si applica la sanzione di 100 euro per certificazione, riducibile con ravvedimento operoso. Il sostituito può presentare una dichiarazione integrativa per allineare l’imponibile.

    Il datore di lavoro domestico deve rilasciare la CU?

    Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta e non opera ritenute IRPEF, ma deve rilasciare al collaboratore (colf, badante) una dichiarazione sostitutiva con i compensi corrisposti e i contributi versati all’INPS, utile alla dichiarazione dei redditi del lavoratore.

  • Art. 8 D.Lgs. 148/2015 – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

    Art. 8 D.Lgs. 148/2015 – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

    2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma. 2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all’INPS la comunicazione di cui al comma 2. articolo precedente articolo successivo