Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 D.Lgs. 79/2011 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’ articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.

6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

In sintesi

  • L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
  • L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente, senza attendere autorizzazioni preventive.
  • L'attività resta soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
  • In caso di chiusura per più di otto giorni, il titolare deve darne comunicazione all'autorità competente.
  • L'esercizio è subordinato al possesso dei requisiti di pubblica sicurezza previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Indice dei contenuti

La SCIA per le strutture ricettive: principio di liberalizzazione controllata

L'articolo 16 del Codice del turismo ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come regime amministrativo ordinario per l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive, sostituendo il previgente sistema delle autorizzazioni preventive. La SCIA è il meccanismo previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale l'interessato autocertifica il possesso dei requisiti e inizia l'attività immediatamente, senza aspettare un provvedimento amministrativo di assenso. L'amministrazione ha poi un termine per verificare la veridicità delle dichiarazioni e, in caso di non conformità, disporre l'inibizione dell'attività o l'ordine di conformarsi.

L'avvio immediato dell'attività

Il comma 2 precisa che l'attività può essere iniziata «dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente». Questo è il vantaggio fondamentale della SCIA rispetto al previgente sistema autorizzatorio: zero attesa prima dell'avvio. Un albergatore che ha completato i lavori di ristrutturazione e ha i requisiti in ordine non deve attendere settimane o mesi per l'ottenimento del titolo: presenta la SCIA e apre il giorno stesso. Il rischio, però, è tutto suo: se la struttura non rispetta i requisiti dichiarati, l'amministrazione può intervenire successivamente con misure inibitorie o sanzionatorie.

I requisiti normativi che restano fermi

Il comma 3 elenca le normative che restano applicabili nonostante la semplificazione: urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di efficienza energetica, nonché il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). La SCIA non elimina questi adempimenti: li presuppone come già soddisfatti. Chi presenta una SCIA dichiara implicitamente di aver già ottenuto tutti i titoli abilitativi necessari (permesso di costruire o SCIA edilizia, collaudo antincendio, agibilità, certificazione energetica) e di rispettare tutte le normative elencate. La falsità delle dichiarazioni costituisce reato.

L'obbligo di comunicazione in caso di chiusura

Il comma 5 introduce un obbligo specifico: in caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore a otto giorni, il titolare deve darne comunicazione all'autorità competente. Questo obbligo ha funzioni multiple: consente all'amministrazione di tenere aggiornato il registro delle strutture ricettive attive, garantisce che il turista non sia tratto in inganno da strutture temporaneamente chiuse, e serve ai fini fiscali e contributivi. La comunicazione di chiusura non equivale a revoca della SCIA.

I requisiti di pubblica sicurezza

Il comma 6 ribadisce che l'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). L'art. 11 del TULPS riguarda i requisiti soggettivi del titolare (onorabilità, non avere condanne per determinati reati); l'art. 92 regolamenta la tenuta del registro delle presenze dei clienti (oggi trasmissione telematica alle questure). Questi requisiti non sono stati liberalizzati dalla SCIA: restano inderogabili e la loro violazione comporta conseguenze anche sul piano penale.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di un bed and breakfast con SCIA

Tizio ha ristrutturato due camere della propria abitazione a Napoli e vuole aprire un B&B. Verifica di avere tutti i requisiti: agibilità dell'immobile, impianti a norma, requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale, possesso dei requisiti soggettivi del TULPS. Presenta la SCIA allo Sportello unico del Comune e, nello stesso giorno, inizia a ricevere ospiti. Non è necessario attendere alcuna autorizzazione. Nei successivi sessanta giorni, l'ufficio regionale può effettuare un sopralluogo di verifica.

Caso 2: Struttura che presenta SCIA con dichiarazioni false

Alfa S.r.l. apre un albergo a Roma presentando una SCIA che dichiara il possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI). In realtà il CPI non è stato ancora rilasciato dai vigili del fuoco. In sede di ispezione, l'amministrazione accerta la falsità della dichiarazione. L'ufficio dispone l'inibizione immediata dell'attività e segnala il caso alla procura della Repubblica per le responsabilità penali derivanti dalla falsa dichiarazione. Il danno reputazionale e commerciale per Alfa S.r.l. è significativo.

Caso 3: Comunicazione di chiusura stagionale di un campeggio

Il campeggio Beta S.r.l. in Trentino chiude ogni anno a fine ottobre per la stagione invernale e riapre a maggio. Poiché la chiusura dura oltre otto giorni, il titolare è tenuto a comunicarla all'autorità regionale competente ai sensi dell'art. 16, comma 5. Nel primo anno di attività, Caio dimentica la comunicazione. Al momento della riapertura, l'ufficio regionale lo informa dell'obbligo e lo invita a rispettarlo nelle stagioni successive per evitare sanzioni.

Domande frequenti

Per aprire un albergo serve ancora un'autorizzazione dal Comune?

No. L'art. 16 ha sostituito l'autorizzazione preventiva con la SCIA: il titolare presenta la segnalazione e inizia l'attività immediatamente. Non si aspetta nessun provvedimento di assenso. L'amministrazione verifica successivamente la conformità e, se rileva irregolarità, può ordinare la cessazione dell'attività o l'adeguamento.

La SCIA elimina l'obbligo di ottenere il certificato antincendio?

No. La SCIA presuppone che tutti i requisiti (incluso il certificato di prevenzione incendi per le strutture che lo richiedono) siano già soddisfatti al momento della presentazione. Chi presenta la SCIA dichiara di avere i requisiti; se li dichiara falsamente, risponde penalmente. Il CPI è rilasciato dai Vigili del fuoco e va ottenuto prima della SCIA.

Se una struttura ricettiva chiude per ferie, deve comunicarlo?

Sì, se la chiusura supera gli otto giorni. Il comma 5 impone la comunicazione all'autorità competente. La comunicazione è un adempimento amministrativo distinto dalla SCIA: non è necessario riaprire una nuova SCIA alla riapertura, ma occorre comunicare la chiusura per il periodo in questione.

Cosa sono i requisiti di pubblica sicurezza richiesti dall'art. 16, comma 6?

Sono i requisiti soggettivi del titolare previsti dall'art. 11 del TULPS (assenza di determinati precedenti penali, buona condotta) e gli obblighi operativi dell'art. 92 del TULPS (tenuta e trasmissione telematica alle questure del registro delle presenze). Questi requisiti non sono stati liberalizzati e restano inderogabili per tutte le strutture ricettive.

Un albergo può iniziare l'attività prima di avere tutti i permessi edilizi?

No. La SCIA non sostituisce i permessi edilizi: il comma 3 fa salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. La struttura deve avere il certificato di agibilità e tutti i permessi edilizi necessari prima di poter presentare la SCIA e iniziare l'attività ricettiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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