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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 88 del Codice di giustizia contabile disciplina la fase successiva al deposito della citazione: la fissazione dell'udienza da parte del presidente della sezione. Con decreto emanato entro dieci giorni dal deposito della citazione, il presidente fissa l'udienza e assegna al convenuto un termine non inferiore a venti giorni prima dell'udienza stessa per la costituzione e il deposito di memorie e documenti. Contestualmente, il decreto assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio di almeno trenta giorni per notificare la citazione al convenuto con gli allegati. È infine previsto un termine minimo di comparizione: il convenuto deve avere almeno novanta giorni tra la notifica della citazione e l'udienza, a garanzia di una difesa adeguatamente preparata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 D.Lgs. 174/2016 — Fissazione dell’udienza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 90.

2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell’atto di citazione.

3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

5. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all’atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.

6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell’articolo 6.

Commento

Il decreto presidenziale: funzione e tempistica

Dopo il deposito della citazione in segreteria, la fase di organizzazione del giudizio passa nelle mani del presidente della sezione giurisdizionale. Il decreto presidenziale di cui all'articolo 88 svolge una funzione organizzativa fondamentale: fissa la data dell'udienza, scandisce i termini per le attività delle parti e garantisce che il contraddittorio si instauri in modo ordinato. Il termine di dieci giorni entro il quale il decreto deve essere emanato è un termine ordinatorio che impegna il presidente a una risposta tempestiva dopo il deposito dell'atto introduttivo. Il ritardo nell'emanazione del decreto può avere conseguenze sull'efficienza complessiva del processo, ma non determina di per sé una causa di nullità degli atti successivi.

Il termine per la costituzione del convenuto

Il decreto presidenziale assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio e per depositare memorie e documenti. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni prima dell'udienza fissata. La tempistica «non inferiore a venti giorni prima dell'udienza» è un minimo garantito, ma nella prassi il decreto può assegnare termini più ampi in relazione alla complessità della causa. Il decreto avverte espressamente che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90, che disciplina le conseguenze della tardiva costituzione: perdita della facoltà di proporre eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e di domandare prove non ammissibili d'ufficio. L'avvertimento è un elemento necessario del decreto, non una mera facoltà.

Il termine per la notificazione della citazione da parte del PM

Il decreto presidenziale assegna contestualmente al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per procedere alla notificazione della citazione al convenuto, unitamente agli allegati e al decreto stesso. Il termine di trenta giorni è ordinatorio, non perentorio: il suo mancato rispetto non determina automaticamente la nullità della notifica, ma può rilevare in relazione al rispetto del termine di comparizione del convenuto. La notificazione può avvenire anche a mezzo PEC, in conformità alla disciplina generale delle notificazioni telematiche nel processo contabile.

Il termine minimo di comparizione: i novanta giorni

Il comma 3 fissa un termine minimo di comparizione: tra la notificazione della citazione al convenuto e la data dell'udienza devono intercorrere almeno novanta giorni. Questo termine è una garanzia irrinunciabile del diritto di difesa: il convenuto deve avere un tempo adeguato per studiare gli atti, consultare il proprio difensore, raccogliere la documentazione utile e predisporre le difese scritte. Il rispetto del termine è verificato d'ufficio dal giudice; se il convenuto non si costituisce e il termine non è stato rispettato, il giudice deve fissare una nuova udienza in modo da garantire il termine minimo (articolo 86, comma 10). Se invece il convenuto si è già costituito, può eccepire la violazione del termine nella comparsa di risposta.

La funzione dell'udienza fissata dal presidente

L'udienza fissata con il decreto presidenziale è l'udienza di prima comparizione delle parti. In tale sede il collegio verifica la regolarità del contraddittorio, esamina le eccezioni preliminari e processuali eventualmente sollevate nella comparsa di risposta del convenuto, e decide se procedere alla fase istruttoria o definire la causa in limine. Nel processo contabile, a differenza di molti riti civili, l'udienza di prima comparizione può concludersi anche con una sentenza se la causa è matura per la decisione sin dalla prima udienza. In caso contrario, il collegio fissa la successiva udienza di merito, disponendo eventualmente gli atti istruttori ritenuti necessari.

Coordinamento con l'abbreviazione dei termini ex articolo 89

I termini fissati dall'articolo 88 — termine per la costituzione del convenuto e termine minimo di comparizione — possono essere abbreviati in presenza di urgenza, ai sensi dell'articolo 89, su motivata istanza di parte e con decreto presidenziale. L'abbreviazione è ammessa «fino alla metà» dei termini ordinari, con proporzionale riduzione di tutti i termini per le difese. Questo meccanismo consente al processo contabile di rispondere con prontezza a situazioni di urgenza — come il rischio di dispersione del patrimonio del convenuto — senza rinunciare alle garanzie minime del contraddittorio, che rimangono comunque garantite anche in forma ridotta.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo dal deposito della citazione il presidente deve emanare il decreto?

Entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione in segreteria. Si tratta di un termine ordinatorio.

Qual è il termine minimo garantito al convenuto per prepararsi prima dell'udienza?

Novanta giorni tra la notificazione della citazione e la data dell'udienza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 88.

Cosa comporta la costituzione tardiva del convenuto?

Le decadenze previste dall'articolo 90: perdita della facoltà di proporre eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e di domandare prove non ammissibili d'ufficio.

Il termine di trenta giorni assegnato al PM per notificare la citazione è perentorio?

No, è ordinatorio. Il suo mancato rispetto non determina automaticamente nullità, ma può rilevare per il calcolo del termine minimo di comparizione del convenuto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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