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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 89 del Codice di giustizia contabile prevede due strumenti distinti per accelerare la trattazione del processo. Il primo è l'abbreviazione dei termini: su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, il presidente può ridurre fino alla metà i termini previsti per la fissazione dell'udienza, con proporzionale riduzione dei termini per le difese. Il decreto di abbreviazione deve essere notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC, e i termini abbreviati decorrono dall'avvenuta notificazione. Il secondo strumento è l'istanza di accelerazione: il convenuto può depositare un'istanza ai sensi della legge Pinto (L. 89/2001) almeno sei mesi prima della maturazione dei termini di ragionevole durata, al fine di evitare la condanna dello Stato per l'eccessiva durata del processo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 D.Lgs. 174/2016 — Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.

2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’ articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

Commento

L'abbreviazione dei termini: ratio e presupposti

Il comma 1 dell'articolo 89 introduce uno strumento di gestione processuale urgente che consente al presidente della sezione di accelerare la trattazione della causa quando le circostanze lo richiedano. I presupposti per l'abbreviazione sono due, cumulativi: una motivata istanza di parte e la sussistenza di un caso di urgenza. Non è sufficiente la sola istanza di parte: occorre che il richiedente dimostri l'urgenza concreta, ossia che il ritardo nella trattazione possa arrecare un danno irreparabile o significativo agli interessi tutelati. Nella prassi, l'urgenza può derivare dal rischio di dispersione delle prove, dalla prossima scadenza di misure cautelari, o dalla necessità di definire rapidamente un'esposizione patrimoniale dell'erario particolarmente rilevante.

Il contenuto dell'abbreviazione: la soglia della metà

L'abbreviazione dei termini può arrivare «fino alla metà» dei termini previsti per la fissazione dell'udienza. Questa soglia massima garantisce che i termini non vengano azzerati o ridotti a livelli non compatibili con un contraddittorio effettivo. In concreto, se il termine ordinario per la fissazione dell'udienza è di novanta giorni, l'abbreviazione può portarlo fino a quarantacinque giorni; se il termine per la costituzione è di venti giorni, può essere ridotto fino a dieci. Il secondo periodo del comma 1 precisa che «sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese»: ciò significa che la riduzione non riguarda soltanto il termine di fissazione dell'udienza, ma si riflette in modo proporzionale su tutti i termini difensivi collegati, garantendo simmetria tra le esigenze di celerità e quelle di difesa.

Il procedimento: decreto, notificazione e decorrenza

Il comma 2 disciplina le modalità procedurali dell'abbreviazione. Il decreto di abbreviazione può essere redatto autonomamente o in calce all'istanza della parte richiedente. Nel secondo caso — decreto in calce all'istanza — la notificazione alle altre parti è a cura della parte richiedente, anche a mezzo PEC. La notificazione non è una mera formalità: i termini abbreviati iniziano a decorrere soltanto dall'avvenuta notificazione del decreto alle altre parti. Questo meccanismo garantisce che le parti non sia pregiudicate dall'abbreviazione senza essere state previamente informate: la decorrenza differita dalla notificazione assicura che ciascuna parte conosca i nuovi termini prima che comincino a scorrere.

L'istanza di accelerazione: lo strumento della legge Pinto

Il comma 3 introduce un secondo strumento, autonomo rispetto all'abbreviazione dei termini: l'istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta «legge Pinto» sulla ragionevole durata del processo). Il convenuto — e non il PM, che è parte attrice — ha il diritto di depositare questa istanza personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto, che fissano la durata ragionevole del processo. L'istanza di accelerazione è uno strumento preventivo: è finalizzata a evitare che il processo superi la durata ragionevole, e la sua proposizione è condizione per accedere all'indennizzo da irragionevole durata qualora il processo si protragga oltre i termini di legge.

La legge Pinto nel contesto del processo contabile

Il rinvio alla legge Pinto operato dall'articolo 89, comma 3, riconosce che il processo contabile è soggetto — come ogni altro processo giurisdizionale — al principio costituzionale della ragionevole durata sancito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il convenuto nel processo contabile, nella sua veste di soggetto inciso dall'azione erariale, ha diritto a che il giudizio si concluda in tempi ragionevoli. La proposizione dell'istanza di accelerazione entro i termini indicati dalla legge Pinto è al tempo stesso un atto difensivo — perché sollecita la sezione a definire la causa in tempi brevi — e un adempimento necessario per non perdere il diritto all'indennizzo in caso di eccessiva durata.

Interazione tra i due istituti e coordinamento con l'articolo 88

I due istituti dell'articolo 89 sono concettualmente distinti e operano in fasi diverse del processo. L'abbreviazione dei termini è uno strumento della fase iniziale — incide sui termini di fissazione dell'udienza e di costituzione — e risponde a un'urgenza oggettiva. L'istanza di accelerazione ex legge Pinto è invece uno strumento che opera nel corso del giudizio, quando il processo rischia di diventare irragionevolmente lungo. I due strumenti possono essere utilizzati in successione: prima si abbreviano i termini iniziali se vi è urgenza, poi — se il processo si protrae comunque — il convenuto può depositare l'istanza di accelerazione per evitare di perdere il diritto all'indennizzo Pinto. Il coordinamento con l'articolo 88 è diretto: i termini ivi previsti (novanta giorni di comparizione, venti giorni per la costituzione) sono quelli abbreviabili fino alla metà ai sensi dell'articolo 89, comma 1.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può chiedere l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'articolo 89?

Qualsiasi parte del giudizio, mediante motivata istanza. L'urgenza deve essere concretamente dimostrata; la sola richiesta di parte non è sufficiente.

Di quanto possono essere ridotti i termini con l'abbreviazione?

Fino alla metà dei termini ordinari previsti per la fissazione dell'udienza. Sono proporzionalmente ridotti anche tutti i termini per le difese.

Da quando decorrono i termini abbreviati?

Dall'avvenuta notificazione del decreto di abbreviazione alle altre parti, anche a mezzo PEC. Prima della notificazione i termini non iniziano a scorrere.

Cos'è l'istanza di accelerazione ex legge Pinto e quando va depositata?

È un'istanza ai sensi dell'art. 1-ter della L. 89/2001 che il convenuto può depositare almeno sei mesi prima della maturazione dei termini di ragionevole durata del processo, per preservare il diritto all'indennizzo per eccessiva durata.

L'istanza di accelerazione può essere depositata anche dal pubblico ministero?

No. Il comma 3 attribuisce questo diritto al convenuto, che può agire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il PM non è legittimato a questo specifico strumento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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