Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 octies L. 212/2000 – Consulenza giuridica

    Art. 10 octies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Consulenza giuridica

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici ((…)) , alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

    2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo.

  • Delitto politico all’estero e richiesta del Ministro: esempi pratici sull’art. 8 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 8 c.p. estende la giurisdizione italiana ai delitti politici commessi all’estero sia da cittadini italiani sia da stranieri, in deroga al principio di territorialità dell’art. 6 c.p.
    • La procedibilità è sempre condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia; se il reato è perseguibile a querela, occorre anche l’atto della persona offesa.
    • Il terzo comma fornisce una definizione legale di delitto politico in due varianti: oggettiva (offesa a un interesse politico dello Stato o a un diritto politico del cittadino) e soggettiva (reato comune determinato in tutto o in parte da motivi politici).
    • Restano esclusi dall’ambito politico, ai fini dell’estradizione e della cooperazione, i delitti di terrorismo e quelli efferati che colpiscono indiscriminatamente la popolazione civile, secondo gli accordi internazionali in materia.
    • L’art. 10 Cost. riconosce il diritto d’asilo allo straniero al quale sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e vieta l’estradizione per reati politici.
    • La disposizione si raccorda con l’art. 7 c.p. (delitti puniti incondizionatamente all’estero), con l’art. 9 c.p. (delitto comune del cittadino) e con l’art. 11 c.p. (rinnovamento del giudizio).
    • La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300) e i protocolli successivi escludono dalla nozione di reato politico atti di terrorismo, genocidio e crimini contro l’umanità.

    Prima degli esempi: ratio e struttura della norma

    L’art. 8 c.p. risponde a un’esigenza precisa dell’ordinamento: tutelare gli interessi politici dello Stato e i diritti politici dei cittadini anche quando l’offesa si consuma oltre i confini nazionali. Il codice del 1930 ha costruito un sistema di extraterritorialità graduata: gli artt. 7-10 c.p. disegnano un mosaico in cui la legge penale italiana segue il cittadino e, in casi qualificati, lo straniero, modulando la procedibilità in base alla gravità e alla rilevanza politica dei fatti.

    Rispetto all’art. 7 c.p., che punisce automaticamente alcune categorie di delitti contro lo Stato ovunque siano commessi, l’art. 8 introduce un filtro discrezionale affidato all’Esecutivo: la richiesta del Ministro della giustizia è una condizione di procedibilità tassativa, non un atto dovuto. Senza di essa, il pubblico ministero non può esercitare l’azione penale, anche se gli elementi materiali e soggettivi della responsabilità risultano integrati. La ratio è politica nel senso più alto: la valutazione di opportunità investe rapporti internazionali, equilibri istituzionali e tutela costituzionale del dissenso.

    Delitto oggettivamente politico e delitto soggettivamente politico

    La definizione del terzo comma articola due fattispecie distinte, da non confondere.

    È oggettivamente politico il reato che offende un interesse politico dello Stato (esistenza, integrità, ordinamento costituzionale, sicurezza, prestigio dell’istituzione, rapporti internazionali) o un diritto politico del cittadino (diritto di voto ex art. 48 Cost., libertà di associazione in partiti ex art. 49 Cost., accesso alle cariche pubbliche ex art. 51 Cost.). L’oggettività deriva dal bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata.

    È soggettivamente politico il reato comune, privo di per sé di oggetto politico, che però sia determinato «in tutto o in parte» da motivi politici. La qualifica nasce dal movente dell’agente: un’azione tipicamente non politica diventa tale per la finalità ideologica che la sorregge. La giurisprudenza richiede la prova che il movente politico sia stato concretamente determinante, non solo addotto a posteriori dall’imputato.

    La distinzione non è teorica: incide sull’applicabilità degli artt. 7 ss. c.p., sulle convenzioni in materia di estradizione e sul riconoscimento dello status di rifugiato.

    Esclusioni: terrorismo e crimini contro l’umanità

    Sebbene l’art. 8 c.p. accolga una nozione ampia di delitto politico, le convenzioni internazionali hanno progressivamente eroso questa categoria escludendo i fatti più gravi. La Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977, ratificata con legge 26 novembre 1985, n. 719) impone agli Stati di non considerare politici, ai fini dell’estradizione, dirottamenti aerei, attentati con esplosivi, presa di ostaggi e altri atti di terrorismo. La decisione quadro 2002/475/GAI e la successiva direttiva 2017/541/UE hanno armonizzato a livello europeo la nozione di terrorismo. I crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra, regolati dallo Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998), restano fuori dalla nozione di reato politico in ogni accezione internazionale.

    Caso 1: vernice contro una sede diplomatica all’estero

    Scenario. Tizio, cittadino italiano e attivista di un movimento ambientalista, durante un soggiorno a Berlino imbratta con vernice biodegradabile la facciata della sede diplomatica di un Paese terzo, per protestare contro le politiche energetiche di quel Governo. Rientrato in Italia, viene denunciato e segnalato all’autorità giudiziaria.

    Come si legge in pratica. Il fatto integra astrattamente il delitto di danneggiamento e, in base alla legge tedesca, anche eventuali aggravanti specifiche legate alla natura del bene colpito. Ai fini italiani, il delitto può qualificarsi come oggettivamente politico, perché offende un interesse politico di uno Stato estero (la sede diplomatica), e come soggettivamente politico, perché mosso da finalità di protesta ideologica. L’art. 8 c.p. consente la procedibilità in Italia, ma serve la richiesta del Ministro della giustizia. Il Ministro valuterà opportunità, gravità concreta, eventuale pendenza del procedimento tedesco e rapporti diplomatici tra gli Stati coinvolti.

    Documenti. Denuncia delle autorità estere, verbali della Polizia tedesca, eventuale richiesta di cooperazione internazionale, fotografie e relazioni di danno, dichiarazioni dell’indagato, valutazione del fascicolo da parte della Procura competente per il luogo di residenza in Italia, istanza al Ministero della giustizia.

    Caso 2: dissidente straniero rifugiato in Italia

    Scenario. Caio, cittadino di un Paese a regime autoritario, è rifugiato in Italia da diversi anni dopo aver partecipato a manifestazioni di opposizione politica nel proprio Stato. Le autorità del Paese d’origine inviano una richiesta di estradizione qualificando le condotte come reati di «sovversione» e «cospirazione politica».

    Come si legge in pratica. L’art. 10, quarto comma, della Costituzione vieta espressamente l’estradizione dello straniero per reati politici, fatti salvi i limiti previsti per genocidio, crimini contro l’umanità e terrorismo. La Corte d’appello, competente in materia di estradizione passiva, dovrà qualificare la natura politica dei fatti contestati alla luce dell’art. 8 c.p. e degli accordi internazionali vigenti. L’art. 8 c.p. non opera in senso punitivo nei confronti di Caio: la sua applicazione è subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia italiano, che in concreto non interverrà trattandosi di condotte protette dal diritto d’asilo. L’esito tipico è il diniego di estradizione e il riconoscimento o la conferma dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

    Documenti. Domanda di asilo, decisione della Commissione territoriale, richiesta di estradizione delle autorità estere, traduzioni asseverate dei capi di imputazione, parere del Ministero degli Affari esteri, sentenza della Corte d’appello, eventuale impugnazione in Cassazione, documentazione internazionale sui diritti umani nel Paese richiedente.

    Caso 3: cittadino italiano accusato di reato comune con movente politico

    Scenario. Sempronia, cittadina italiana militante di un movimento politico, durante un viaggio in un Paese europeo partecipa a un’occupazione di un edificio governativo: nel corso della protesta vengono danneggiati arredi e cagionate lesioni lievi a un funzionario. Sempronia rientra in Italia prima che le autorità locali possano procedere; le autorità straniere trasmettono gli atti.

    Come si legge in pratica. I reati di danneggiamento e lesioni sono comuni, ma le condotte sono state determinate da motivi politici e si inquadrano in una manifestazione di opposizione alle scelte di un Governo straniero. Sussistono quindi gli estremi del delitto soggettivamente politico ai sensi dell’art. 8, terzo comma, c.p. La procedibilità in Italia richiede la richiesta del Ministro della giustizia e, per le lesioni perseguibili a querela, anche l’atto della persona offesa. Se manca anche uno solo dei due presupposti, l’azione penale non può essere esercitata. In alternativa, lo Stato estero può chiedere l’estradizione: la Corte d’appello valuterà se la qualificazione politica preclude la consegna ai sensi dell’art. 10 Cost.

    Documenti. Atti di indagine trasmessi dall’autorità straniera, traduzione ufficiale dei capi di imputazione, eventuale richiesta di assistenza giudiziaria, querela della persona offesa, istanza al Ministero della giustizia, fascicolo della Procura territoriale italiana, eventuale procedimento di estradizione attivo o passivo.

    Caso 4: attacco informatico contro istituzioni italiane sferrato dall’estero

    Scenario. Mevio, cittadino di Paese extraeuropeo, conduce dal proprio territorio un’intrusione mirata nei sistemi informatici di un organo costituzionale italiano, allo scopo dichiarato di destabilizzare i processi decisionali nazionali. La condotta è rivendicata con un manifesto politico online.

    Come si legge in pratica. La condotta integra reati contro la personalità dello Stato e, sul piano informatico, accesso abusivo a sistema informatico aggravato. Trattandosi di delitto contro la personalità dello Stato, opera l’art. 7, n. 1, c.p., che punisce incondizionatamente e senza richiesta ministeriale: non occorre quindi attivare il meccanismo dell’art. 8. Quest’ultima norma resta sullo sfondo come categoria sistematica, ma la procedibilità specifica trova fondamento nell’art. 7. Per la consegna dell’indagato l’Italia attiverà richieste di estradizione fondate sugli accordi bilaterali o multilaterali vigenti; l’eventuale qualificazione politica della condotta da parte dell’autore non potrà essere invocata per sottrarsi alla giurisdizione, trattandosi di fatti che colpiscono lo Stato italiano direttamente.

    Documenti. Rapporti tecnici della Polizia postale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, log dei sistemi attaccati, manifesti pubblicati online, rivendicazioni, rapporti di intelligence, richieste di rogatoria internazionale, eventuale mandato d’arresto internazionale, comunicazioni con lo Stato di residenza dell’indagato.

    Caso 5: valutazione ministeriale e bilanciamento di interessi

    Scenario. Il Ministro della giustizia riceve un’istanza dalla Procura competente per procedere nei confronti di un cittadino italiano accusato di un delitto qualificato come politico dalle autorità di un Paese estero, con il quale l’Italia ha rapporti diplomatici intensi ma divergenze sulle libertà civili. La condotta consiste in una pubblicazione online ritenuta offensiva per le istituzioni dello Stato estero.

    Come si legge in pratica. La richiesta ministeriale è un atto politico-amministrativo a discrezionalità ampia: il Ministro valuta la qualificazione giuridica del fatto, il movente politico, la gravità concreta, i rapporti internazionali, la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e la possibile incidenza sul diritto d’asilo. La valutazione non è sindacabile nel merito dal giudice ordinario, salva la verifica della sussistenza dei presupposti formali. Senza la richiesta, l’azione penale non si può iniziare e, se già iniziata, va dichiarata improcedibile.

    Documenti. Istanza motivata della Procura, fascicolo informativo, parere degli uffici legislativi del Ministero, eventuale interlocuzione con il Ministero degli Affari esteri, traduzioni delle norme estere richiamate, decreto di richiesta o di diniego, comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, eventuale archiviazione per difetto di condizione di procedibilità.

    Quando chiedere una verifica

    I procedimenti che coinvolgono delitti politici, asilo, estradizione e cooperazione giudiziaria internazionale toccano simultaneamente diritto penale sostanziale, processuale, costituzionale e internazionale. Le valutazioni sulla qualificazione politica del fatto, sulla legittimità della richiesta ministeriale e sulla compatibilità con il sistema delle libertà fondamentali richiedono competenze specialistiche. Per analisi puntuali su singoli casi, il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare un professionista esperto in diritto penale internazionale, estradizione e tutela dei diritti fondamentali.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 6 c.p. — reati commessi nel territorio dello Stato
    • Art. 7 c.p. — reati commessi all’estero contro lo Stato italiano
    • Art. 8 c.p. — delitto politico commesso all’estero
    • Art. 9 c.p. — delitto comune del cittadino all’estero
    • Art. 10 c.p. — delitto comune dello straniero all’estero
    • Art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio
    • Art. 10 Cost. — diritto d’asilo e divieto di estradizione per reati politici
    • Art. 48 Cost. — diritto di voto
    • Art. 49 Cost. — libertà di associazione in partiti
    • Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957), ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300
    • Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977), ratificata con legge 26 novembre 1985, n. 719
    • Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, 28 luglio 1951
    • Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

    Domande frequenti

    1. Chi può essere perseguito in Italia ai sensi dell’art. 8 c.p.?
    Sia il cittadino italiano sia lo straniero che abbia commesso un delitto politico fuori dal territorio dello Stato, purché il fatto non rientri già nell’elenco dei delitti puniti incondizionatamente dall’art. 7, n. 1, c.p. La nazionalità dell’autore non rileva: rileva la qualificazione politica del fatto e la sussistenza della richiesta del Ministro della giustizia.

    2. La richiesta del Ministro può essere sostituita o superata da un’iniziativa del PM?
    No. Si tratta di una condizione di procedibilità tassativa: senza di essa il PM non può esercitare l’azione penale. Se la richiesta manca o è ritirata, il procedimento va dichiarato improcedibile. La decisione del Ministro non è sindacabile nel merito dal giudice ordinario, salva la verifica formale dei presupposti.

    3. Un dissidente straniero rifugiato in Italia può essere estradato per reati politici?
    No. L’art. 10, quarto comma, della Costituzione vieta espressamente l’estradizione dello straniero per reati politici. Restano fuori dall’eccezione i delitti di genocidio, i crimini contro l’umanità e gli atti di terrorismo, che le convenzioni internazionali escludono dalla nozione di reato politico.

    4. Il terrorismo è mai considerato delitto politico?
    No nelle convenzioni internazionali vigenti. La Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, la decisione quadro 2002/475/GAI e la direttiva 2017/541/UE escludono espressamente gli atti di terrorismo dalla nozione di reato politico ai fini dell’estradizione e della cooperazione giudiziaria. Restano impregiudicate le garanzie di non refoulement verso Paesi che applichino la pena di morte o trattamenti inumani.

    5. Cosa distingue il delitto oggettivamente politico da quello soggettivamente politico?
    Nel primo caso è l’oggetto della tutela penale a essere politico: la norma incriminatrice protegge un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Nel secondo caso il reato è comune, ma diventa politico per il movente dell’autore: la giurisprudenza richiede la prova che la finalità politica abbia concretamente determinato la condotta, non basta una qualificazione di facciata.

  • Art. 10 D.Lgs. 79/2011 – Classificazione standard qualitativi

    Art. 10 D.Lgs. 79/2011 – Classificazione standard qualitativi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

    3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l’attuazione del sistema di rating.

  • Art. 757 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità

    Art. 757 Codice della Navigazione – Perdita dei requisiti di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.

  • Art. 710 Codice della Navigazione – Aeroporti militari

    Art. 710 Codice della Navigazione – Aeroporti militari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

    a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

    b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

    c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

    d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

    e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

  • Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso

    Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso

    Art. 121 c.c. [Mancanza di assenso] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 714 Codice della Navigazione – Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli

    Art. 714 Codice della Navigazione – Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo. Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

  • Art. 712 Codice della Navigazione – Collocamento di segnali

    Art. 712 Codice della Navigazione – Collocamento di segnali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale. I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

  • Art. 705 Codice della Navigazione – Compiti del gestore aeroportuale

    Art. 705 Codice della Navigazione – Compiti del gestore aeroportuale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi , soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

    a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

    b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

    c) corrisponde il canone di concessione;

    d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

    e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, … ; e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;

    f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;

    g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

    h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti , nonché la gestione degli oggetti smarriti.

  • Art. 10 CAD – Articolo abrogato

    Art. 10 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Casi pratici art. 6 T.U.IVA: momento di effettuazione delle operazioni

    Sapere quando un’operazione si considera effettuata ai fini IVA significa decidere in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta, quale aliquota applicare e come compilare la fattura. L’art. 6 T.U.IVA fissa regole diverse per beni immobili, beni mobili e servizi, con eccezioni rilevanti per somministrazioni continuative, fatturazione anticipata e operazioni intra-UE. In questa pagina ricostruiamo cinque scenari concreti, indicando per ciascuno il momento di effettuazione, le scritture utili all’ufficio fatturazione e i riferimenti normativi.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 del D.P.R. 633/1972 individua tre macro-regole. Per le cessioni di beni immobili l’operazione si intende effettuata al momento della stipulazione dell’atto traslativo, indipendentemente dall’eventuale anticipo pagato in fase di preliminare. Per le cessioni di beni mobili il momento rilevante coincide con la consegna o spedizione del bene; se gli effetti traslativi sono differiti (vendita con riserva di proprietà, leasing con patto di trasferimento, vendita su prova), si guarda al momento in cui tali effetti si producono, comunque non oltre un anno dalla consegna. Per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo: una regola che rende irrilevanti l’inizio dei lavori, l’emissione del preventivo o lo stato di avanzamento, salvo che non venga fatturato in anticipo.

    A questa griglia si affiancano due deroghe sistematiche: il comma 4 stabilisce che, se prima del verificarsi degli eventi sopra descritti viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento; il comma 3 disciplina le somministrazioni periodiche (acqua, gas, energia, servizi continuativi) ancorando l’effettuazione al pagamento del corrispettivo.

    L’inquadramento è cruciale: dal momento di effettuazione discendono il periodo d’imposta di competenza, l’aliquota applicabile (in caso di modifiche normative), la base imponibile (cambio valuta per operazioni in divisa) e, di riflesso, l’esigibilità dell’imposta che l’operatore IVA dovrà versare nella liquidazione mensile o trimestrale.

    Beni immobili, mobili, servizi: regole diverse

    La distinzione operativa più frequente riguarda tre piani. Sul piano immobiliare, il preliminare non genera mai effettuazione IVA in sé: rileva il rogito notarile. Eventuali acconti versati con il compromesso, però, fanno scattare la fatturazione anticipata ex comma 4, con l’aliquota in vigore alla data dell’acconto. Sul piano dei beni mobili, vale la consegna: il documento di trasporto (DDT) o la prova del passaggio al vettore in caso di spedizione fissano la data. Per gli ordini con clausola “franco destino” l’ufficio fatturazione deve verificare la data di presa in carico effettiva dal cliente. Sul piano dei servizi, infine, è il pagamento a fare fede: se il committente paga il 30 novembre per un servizio reso a ottobre, l’IVA va liquidata a novembre.

    La regola del pagamento per i servizi spiega anche perché molte aziende, per ragioni di cassa, preferiscono fatturare ad avanzamento: la fatturazione anticipa il momento di effettuazione ma consente di pretendere il pagamento entro i termini contrattuali. Specularmente, una fattura emessa prima del pagamento congela aliquota e periodo, rendendo l’IVA esigibile a prescindere dall’incasso (salvo regimi speciali come l’IVA per cassa, art. 32-bis D.L. 83/2012).

    Eccezioni e fatturazione anticipata

    Le eccezioni più frequenti nella pratica sono cinque. Fatturazione anticipata: chi emette fattura prima di consegna, rogito o pagamento sposta l’effettuazione alla data del documento, per l’importo fatturato. Acconti: il pagamento parziale anticipato cristallizza l’IVA su quella quota. Somministrazioni: per acqua, gas, energia elettrica e simili l’effettuazione segue il pagamento, con bollette tipicamente bimestrali o mensili. Beni in deposito o conto vendita: la consegna al depositario non genera effettuazione, che si verifica solo al momento del prelievo da parte del cliente finale; per i beni inviati in altri Paesi UE in regime di call-off stock vale l’art. 41-bis D.L. 331/1993. Reverse charge interno o intra-UE: il momento di effettuazione segue le regole ordinarie, ma l’imposta è assolta dal cessionario tramite integrazione o autofattura.

    Una nota sulle operazioni con l’estero: per le cessioni intra-UE (art. 39 D.L. 331/1993) il momento di effettuazione è quello dell’inizio del trasporto o spedizione dal territorio nazionale; per gli acquisti intra-UE, il momento è quello dell’inizio del trasporto dallo Stato di partenza. La Direttiva 2006/112/CE ha armonizzato queste regole proprio per evitare disallineamenti tra Stati membri.

    Caso 1 – Vendita immobile: preliminare a gennaio, rogito a marzo

    Scenario. Una societa immobiliare cede un capannone industriale. Il 20 gennaio firma il preliminare con acconto di 50.000 euro fatturato lo stesso giorno. Il rogito viene stipulato il 12 marzo per un saldo di 200.000 euro.

    Effetti IVA. Sull’acconto di gennaio l’operazione si considera effettuata in misura di 50.000 euro alla data dell’incasso (o della fattura, se anteriore): l’IVA confluisce nella liquidazione di gennaio con l’aliquota vigente in quella data. I restanti 200.000 euro si effettuano il 12 marzo, data del rogito, e l’IVA va liquidata a marzo. Se nel frattempo l’aliquota fosse mutata, le due quote sconterebbero aliquote diverse: l’ufficio fatturazione deve evidenziarlo in fattura.

    Documenti. Fattura anticipo del 20 gennaio (causale “acconto su preliminare”); fattura saldo del 12 marzo, con riferimento al rogito notarile e scomputo dell’acconto.

    Caso 2 – Macchinario consegnato a dicembre, saldato a gennaio

    Scenario. Un fornitore di macchinari industriali consegna l’impianto al cliente il 18 dicembre, con DDT controfirmato. Il pagamento del saldo (60.000 euro) arriva il 15 gennaio dell’anno successivo.

    Effetti IVA. Per i beni mobili rileva la consegna: l’operazione si considera effettuata il 18 dicembre, l’IVA va liquidata nel mese di dicembre indipendentemente dall’incasso a gennaio. La fattura va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione (fattura immediata) oppure entro il 15 del mese successivo se differita con DDT (art. 21, comma 4, T.U.IVA). Una fattura datata 15 gennaio è ammissibile solo come differita riepilogativa, ma l’imposta resta di competenza di dicembre.

    Rischio. Datare la fattura a gennaio per “spostare” l’IVA all’anno successivo configura un errore di periodo: in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate ricostruisce la liquidazione corretta sulla base del DDT.

    Caso 3 – Consulenza con SAL trimestrali

    Scenario. Una societa di ingegneria stipula un contratto di consulenza annuale per 80.000 euro, con stati di avanzamento lavori (SAL) trimestrali da 20.000 euro ciascuno. Il cliente paga regolarmente entro 30 giorni dalla fattura.

    Effetti IVA. Trattandosi di prestazione di servizi, in assenza di fatturazione l’effettuazione coinciderebbe con i singoli pagamenti. Il contratto, pero, prevede SAL: l’ufficio fatturazione emette fattura al termine di ogni trimestre. Per il comma 4 dell’art. 6, l’emissione della fattura cristallizza l’effettuazione alla data del documento per l’importo fatturato. Risultato: quattro effettuazioni trimestrali da 20.000 euro, con IVA esigibile nelle liquidazioni dei mesi di fatturazione.

    Variante. Se il contratto rientrasse nel regime IVA per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), l’esigibilita slitterebbe al momento dell’incasso, salvo decorso di un anno.

    Caso 4 – Somministrazione gas mensile

    Scenario. Un’utility energetica somministra gas a un cliente business con fatturazione mensile. La fattura di novembre, relativa ai consumi di ottobre, viene emessa il 5 novembre e pagata via SDD il 20 novembre.

    Effetti IVA. Per le somministrazioni periodiche il comma 3 dell’art. 6 ancora l’effettuazione al pagamento; il comma 4 anticipa l’effettuazione se la fattura precede il pagamento. La fattura del 5 novembre fissa quindi l’effettuazione a quella data, con IVA esigibile nella liquidazione di novembre. Il successivo incasso del 20 novembre non sposta il momento, ma chiude finanziariamente l’operazione. L’aliquota da applicare e quella vigente al 5 novembre, anche se il consumo si riferiva a ottobre.

    Nota operativa. Per le bollette di acqua, gas, energia elettrica la prassi consolidata (Circolare AdE 1/E/2018) conferma il primato della fatturazione sull’incasso quando la prima precede il secondo.

    Caso 5 – Cessione intra-UE con trasporto

    Scenario. Un’azienda italiana cede componenti elettronici a un acquirente tedesco per 35.000 euro. Il trasporto parte da Brescia il 28 febbraio, il bene arriva a Monaco l’1 marzo, la fattura viene emessa il 2 marzo.

    Effetti IVA. Per le cessioni intra-UE (art. 39 D.L. 331/1993, coordinato con l’art. 6 T.U.IVA) il momento di effettuazione e quello dell’inizio del trasporto: 28 febbraio. La fattura va emessa entro il 15 del mese successivo (15 marzo) ed e non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993, sempre che siano integrate le condizioni sostanziali (status di soggetto passivo del cessionario, numero VIES, prova del trasporto). L’operazione confluisce nella liquidazione di febbraio e nel modello INTRASTAT del mese di effettuazione.

    Errore frequente. Datare l’effettuazione al giorno di arrivo della merce o di emissione della fattura: la regola intra-UE guarda alla partenza dal territorio nazionale.

    Quando e come applicare

    Per l’ufficio fatturazione di una societa, alcune buone prassi riducono il rischio di errori. Primo: mappare i flussi commerciali distinguendo cessioni immobiliari (atto notarile), cessioni mobiliari (DDT/consegna), prestazioni di servizi (pagamento), somministrazioni (pagamento/fattura), intra-UE (partenza trasporto). Secondo: presidiare i passaggi di anno (cambio aliquote, chiusura di esercizio) verificando che ogni operazione sia ancorata al periodo corretto. Terzo: tenere traccia dei DDT con data certa, perche in caso di fattura differita il momento di effettuazione resta quello della consegna.

    L’operatore IVA che gestisce in autonomia gli adempimenti deve poi tenere conto delle interazioni con l’esigibilita differita (operazioni verso enti pubblici, art. 6, comma 5), con il reverse charge interno (edilizia, rottami, pulizia) e con i regimi speciali (margine, agenzie di viaggio, agricoltura). In tutti questi casi il momento di effettuazione resta quello dell’art. 6, ma cambiano le modalita di assolvimento dell’imposta.

    Quando il volume delle operazioni supera la capacita di gestione interna, e ragionevole appoggiarsi a software gestionali aggiornati e a procedure interne scritte: l’autocontrollo periodico delle liquidazioni IVA, confrontando registro fatture emesse, registro corrispettivi e LIPE trimestrale, intercetta tempestivamente eventuali disallineamenti.

    Norme e fonti

    • Art. 6 T.U.IVA – Effettuazione delle operazioni (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
    • Art. 21 T.U.IVA – Termini di emissione della fattura e contenuto minimo (12 giorni dall’effettuazione per la fattura immediata; 15 del mese successivo per la differita).
    • Art. 38-bis T.U.IVA – Rimborsi IVA, presupposti collegati al momento di effettuazione.
    • Art. 39 e 41 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – Effettuazione e non imponibilita delle cessioni intra-UE.
    • Art. 32-bis D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Regime IVA per cassa.
    • Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, armonizzazione del momento di effettuazione (artt. 62-69).
    • Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 17 gennaio 2018 – Chiarimenti su fatturazione, esigibilita e momento di effettuazione.

    Domande frequenti

    Se emetto fattura il 30 dicembre per un servizio che incassero a febbraio, in quale liquidazione confluisce l’IVA?
    Nella liquidazione di dicembre. La fattura anticipa l’effettuazione ex art. 6, comma 4: l’imposta e esigibile a dicembre, indipendentemente dall’incasso, salvo adesione al regime IVA per cassa.

    Per una vendita immobiliare il preliminare anticipa l’IVA?
    Solo per la quota di acconto effettivamente pagata o fatturata. Il saldo segue il rogito notarile. Quindi una vendita con acconto a gennaio e rogito a marzo genera due effettuazioni distinte.

    I beni dati in conto vendita sono gia operazione effettuata al momento della consegna al depositario?
    No. Per i beni inviati in conto vendita o in deposito presso terzi l’effettuazione si verifica al prelievo da parte del cliente finale (o al massimo entro un anno dalla consegna, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d).

    Per una cessione intra-UE conta la data della fattura o la partenza del trasporto?
    Conta la partenza del trasporto dal territorio italiano. La fattura va emessa entro il 15 del mese successivo, ma l’operazione confluisce nella liquidazione e nell’INTRASTAT del mese di partenza.

    Vedi anche: Quando si considera effettuata un’operazione IVA, Cessioni di beni IVA, Esterometro, Quadro VE, Operazioni non imponibili e Operazioni esenti IVA.

  • Art. 13 D.Lgs. 504/1995 – Contrassegni fiscali

    Art. 13 D.Lgs. 504/1995 – Contrassegni fiscali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

    2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.

    3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

    4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 6.

    5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

    6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa gravante sulla partita trasportata.

    7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l’importazione. L’autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all’ammontare dell’accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l’importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

    8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

    9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies.