Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 DPR 230/2000 – Permessi premio

    Art. 65 DPR 230/2000 – Permessi premio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

    2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

    3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

    4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

    5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto , il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinchè di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.

    6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

  • Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 c.c. – Luogo della celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

  • Art. 44 RD 12/1941

    Art. 44 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 48-sexies RD 12/1941

    Art. 48-sexies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 – Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

    Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 – Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa una delle condizioni seguenti:

    a) presenta capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento;

    b) sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui alla lettera a), tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XIII.

    2. Si presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 10 25 .

    3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 97 per modificare le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché per integrare parametri di riferimento e indicatori alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware, ove necessario, affinché tali soglie riflettano lo stato dell'arte.

  • Art. 26 D.Lgs. 198/2006 – Molestie e molestie sessuali

    Art. 26 D.Lgs. 198/2006 – Molestie e molestie sessuali ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

    2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.

    3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’ articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia. 3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’ articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza articolo precedente articolo successivo

  • Prova dell’esistenza dopo la morte presunta: esempi pratici sull’art. 66 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 66 c.c. regola le conseguenze patrimoniali del ritorno della persona dichiarata morta presunta o della prova della sua esistenza in vita: il ricomparso recupera i beni nello stato in cui si trovano.
    • I beni alienati a terzi in buona fede non sono rivendicabili: spetta al ricomparso il prezzo ancora dovuto o il bene in cui quel prezzo e stato reinvestito.
    • Le obbligazioni dichiarate estinte durante la morte presunta rivivono e possono essere richieste in adempimento dal ricomparso.
    • Se viene accertata una data certa di morte diversa da quella presunta, i diritti spettano agli eredi o legatari di quel momento, ferme prescrizioni e usucapioni gia maturate.
    • Il regime patrimoniale dell’art. 66 c.c. va coordinato con la disciplina del matrimonio dell’art. 68 c.c.: il ritorno del morto presunto non travolge il nuovo matrimonio del coniuge, dichiarato valido.
    • I terzi acquirenti dell’erede sono tutelati anche dall’art. 534 c.c. sull’acquisto dall’erede apparente, in coordinamento con l’art. 66 c.c.
    • La differenza rispetto al ritorno dell’assente ex art. 56 c.c. e netta: nella morte presunta la successione si e gia aperta e gli effetti del ritorno sono piu limitati.

    Perche l’art. 66 c.c. e una norma di bilanciamento

    Il ritorno di una persona dichiarata morta presunta e un evento raro ma giuridicamente complesso. Il sistema bilancia due esigenze: ripristinare la sfera patrimoniale del ricomparso e proteggere i terzi che hanno fatto affidamento sulla pubblicita della dichiarazione di morte presunta. L’art. 66 c.c. adotta una soluzione di compromesso che esclude effetti retroattivi assoluti.

    Il principio cardine e che il ricomparso recupera i beni nello stato in cui si trovano al momento del ritorno. Non puo pretendere la restituzione dei frutti percepiti dagli eredi in buona fede, ne puo rivendicare i beni alienati a terzi; ottiene il prezzo della vendita se ancora dovuto o il bene nel quale quel prezzo e stato reinvestito. Il quarto comma fa salve in ogni caso prescrizioni e usucapioni gia maturate: la certezza dei rapporti giuridici prevale, oltre certi limiti temporali, sulla logica del ripristino.

    Cornice normativa: dagli artt. 58-65 c.c. all’art. 66

    La dichiarazione di morte presunta presuppone una procedura ex artt. 58-63 c.c.: scomparsa, decorso di dieci anni dall’ultima notizia, sentenza del tribunale, trascrizione nei registri dello stato civile. L’art. 63 c.c. apre la successione del presunto morto e gli eredi entrano nel possesso definitivo dei beni. Gli artt. 65 e 68 c.c. disciplinano il matrimonio: il coniuge puo contrarre nuove nozze e queste restano valide anche in caso di ritorno.

    L’art. 66 c.c. chiude il quadro disciplinando il versante patrimoniale del ritorno. La differenza rispetto al ritorno dell’assente ex art. 56 c.c. e sostanziale: nell’assenza la successione non si era aperta e gli eredi avevano il possesso temporaneo; nella morte presunta la successione e gia aperta e gli eredi sono titolari definitivi, sicche il ritorno non cancella la successione, solo ne riequilibra gli effetti patrimoniali nei limiti dell’art. 66 c.c.

    Caso 1: Tizio ricompare dopo quindici anni e ritrova l’azienda agricola

    Scenario. Tizio, dichiarato morto presunto nel 2010 dopo dieci anni di assenza in zona di guerra, ricompare nel 2025. I figli Caio e Mevia avevano ereditato l’azienda agricola di famiglia e l’hanno gestita, modificando le colture e introducendo coltivazioni biologiche.

    Come si legge in pratica. Tizio recupera l’azienda nello stato in cui si trova al momento del ritorno, ai sensi del primo comma dell’art. 66 c.c. Non puo pretendere il ripristino della destinazione colturale originaria ne contestare le scelte gestionali degli eredi in buona fede; i frutti percepiti nel periodo intermedio non vanno restituiti, perche la successione si era validamente aperta. Tizio recupera la titolarita dei beni esistenti, non un controvalore storico.

    Documenti. Certificato di esistenza in vita, sentenza di accertamento, inventario al momento del ritorno, bilanci aziendali del periodo di gestione ereditaria, atti notarili di trasferimento dell’azienda agli eredi.

    Caso 2: Caio erede ha venduto l’appartamento al terzo acquirente

    Scenario. Caio, figlio ed erede di Tizio dichiarato morto presunto nel 2015, ha venduto nel 2018 a Sempronio l’appartamento ereditato per 200.000 euro. Sempronio ha trascritto regolarmente l’acquisto, ha pagato l’intero corrispettivo e ha abitato l’immobile per diversi anni. Tizio ricompare nel 2025.

    Come si legge in pratica. Tizio non puo rivendicare l’appartamento da Sempronio. L’art. 66 c.c. esclude la rivendicazione dei beni alienati e il terzo acquirente in buona fede e tutelato anche dall’art. 534 c.c. sull’erede apparente. Tizio ha pero diritto verso Caio al prezzo della vendita se ancora dovuto, oppure ai beni nei quali Caio abbia reinvestito quel prezzo (ad esempio un altro immobile con denaro tracciabile alla vendita). Se Caio ha consumato il prezzo in spese personali non rintracciabili, la pretesa di Tizio rischia di restare priva di soddisfazione.

    Documenti. Atto di vendita 2018, quietanza, estratti conto Caio per ricostruire il reinvestimento, atti di acquisto successivi di Caio, certificato di esistenza in vita, visure ipocatastali.

    Caso 3: Mevia coniuge ha contratto nuovo matrimonio

    Scenario. Mevia, moglie di Tizio dichiarato morto presunto nel 2014, ha contratto nel 2017 nuovo matrimonio con Calpurnio ai sensi dell’art. 65 c.c. Tizio ricompare nel 2025. Mevia e Calpurnio convivono dal 2017, hanno avuto due figli e hanno acquistato la casa familiare in comunione legale.

    Come si legge in pratica. Il nuovo matrimonio con Calpurnio resta valido: l’art. 68 c.c. stabilisce che il ritorno del coniuge dichiarato morto presunto non travolge il matrimonio successivo, gia validamente contratto. Sul versante patrimoniale, Tizio recupera i propri beni non confluiti nel nuovo regime, ma non puo intaccare la comunione legale Mevia-Calpurnio formatasi dopo il 2017. Per i beni della comunione legale Tizio-Mevia gia liquidati al momento della morte presunta vale lo schema generale: recupero in natura se individuabili, prezzo se alienati.

    Documenti. Atti di matrimonio Tizio-Mevia e Mevia-Calpurnio, decreto di morte presunta, atti di acquisto della casa in comunione Mevia-Calpurnio, certificato di esistenza in vita, eventuale inventario della comunione legale liquidata.

    Caso 4: Sempronio ricompare e la successione legittima si e gia aperta

    Scenario. Sempronio, dichiarato morto presunto nel 2012, era privo di coniuge e discendenti. La successione legittima si era aperta a favore dei fratelli e dei nipoti ex fratre. Nel periodo 2012-2025 gli eredi hanno amministrato i beni, riscosso crediti, pagato debiti e compiuto alcuni atti di ordinaria amministrazione. Sempronio ricompare nel 2025.

    Come si legge in pratica. Sempronio riprende i beni esistenti nello stato attuale e ottiene il prezzo dei beni alienati ancora dovuto; gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dagli eredi in buona fede restano efficaci. Le obbligazioni dichiarate estinte tornano esigibili in entrambi i sensi: pretese creditorie verso Sempronio e crediti del ricomparso. Il quarto comma fa pero salve prescrizioni e usucapioni maturate: se un terzo ha posseduto continuativamente un bene per oltre vent’anni con i requisiti dell’art. 1158 c.c., l’acquisto per usucapione e definitivo.

    Documenti. Sentenza di morte presunta, dichiarazione di successione legittima, inventario dei beni al 2012 e al 2025, atti dispositivi compiuti dagli eredi, certificato di esistenza in vita, rendiconti di amministrazione.

    Caso 5: prova della data effettiva della morte diversa da quella presunta

    Scenario. Tizio era stato dichiarato morto presunto con sentenza del 2015, che individuava convenzionalmente la data di morte al termine del decennio di assenza. Nel 2025 emerge prova documentale che Tizio era in realta deceduto gia nel 2008, in un altro Paese, prima dell’apertura della procedura. La successione era stata gestita sulla base della data presunta.

    Come si legge in pratica. Il terzo comma dell’art. 66 c.c. impone di ricostruire la successione sulla base della data effettiva della morte: i diritti spettano agli eredi o legatari che sarebbero subentrati a quella data, non a quelli individuati dalla data presunta. Occorre rifare il calcolo successorio con la nuova base temporale, includendo i diritti derivanti da obbligazioni estinte per il periodo anteriore; restano salve prescrizioni, usucapioni maturate e la protezione dei terzi acquirenti dall’erede apparente.

    Documenti. Atto di morte estero con data certa, documenti consolari, traduzione asseverata, sentenza di morte presunta 2015, nuova dichiarazione di successione integrativa, atti dispositivi compiuti sulla base della data presunta.

    Coordinamento con la pubblicita immobiliare

    Quando il patrimonio comprende immobili, l’art. 66 c.c. va letto insieme alla trascrizione ex art. 2643 c.c.: gli atti dispositivi compiuti dagli eredi durante il periodo di morte presunta sono regolarmente trascrivibili e producono effetti verso i terzi. Il ritorno del ricomparso non comporta cancellazione automatica delle trascrizioni e la tutela del terzo acquirente in buona fede e rafforzata dal combinato disposto con l’art. 534 c.c. sull’erede apparente: la pretesa del ricomparso si converte in diritto al prezzo.

    Quando chiedere una verifica

    Le vicende che ruotano attorno all’art. 66 c.c. sono di rara frequenza ma di grande complessita: incrociano diritto delle persone, diritto successorio, diritto di famiglia, pubblicita immobiliare e disciplina dei terzi. La ricostruzione del patrimonio del ricomparso richiede un’analisi documentale puntuale di atti dispositivi, prezzi, reinvestimenti, prescrizioni e usucapioni. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il morto presunto che torna puo riprendere tutti i suoi beni?
    Li riprende nello stato in cui si trovano al momento del ritorno, senza diritto ai frutti percepiti dagli eredi in buona fede. Per i beni alienati a terzi non puo rivendicare, ma ha diritto al prezzo ancora dovuto o ai beni in cui quel prezzo e stato reinvestito.

    Il nuovo matrimonio del coniuge resta valido?
    Si. L’art. 68 c.c. stabilisce che il nuovo matrimonio del coniuge, contratto dopo la dichiarazione di morte presunta, non e travolto dal ritorno del ricomparso. Il precedente matrimonio si era gia sciolto per effetto del decreto di morte presunta.

    Le obbligazioni dichiarate estinte rivivono?
    Si, per espressa previsione del secondo comma dell’art. 66 c.c.: il ricomparso puo esigerne l’adempimento. Specularmente, eventuali pretese creditorie verso il ricomparso possono essere fatte valere, salve sempre prescrizioni e decadenze maturate.

    Cosa cambia se viene provata una data di morte diversa da quella presunta?
    I diritti successori spettano agli eredi e legatari che sarebbero subentrati alla data effettiva della morte, non a quelli individuati sulla base della data presunta. La successione va ricostruita con la nuova base temporale, ferme prescrizioni e usucapioni gia maturate.

    Differenza tra ritorno dell’assente e ritorno del morto presunto?
    Nell’assenza (art. 56 c.c.) la successione non si era ancora aperta: il ritorno fa cessare il possesso temporaneo degli eredi. Nella morte presunta la successione e gia aperta: il ritorno non la cancella, ma consente al ricomparso di recuperare beni esistenti e prezzo dei beni alienati, nei limiti dell’art. 66 c.c.

  • Uguaglianza formale e sostanziale: esempi pratici sull’art. 3 della Costituzione

    In sintesi

    L’art. 3 della Costituzione contiene due principi distinti ma complementari: l’uguaglianza formale (comma 1), che vieta trattamenti discriminatori a parità di situazione, e l’uguaglianza sostanziale (comma 2), che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona. Dal divieto di discriminazione di genere al sostegno alle famiglie a basso reddito, dalle quote rosa alle agevolazioni per persone con disabilità, l’art. 3 è la chiave di lettura di gran parte della legislazione sociale italiana ed europea.

    Prima degli esempi: come opera concretamente l’art. 3

    Il principio di uguaglianza non significa che la legge debba trattare allo stesso modo tutti i cittadini in ogni circostanza. Significa, piuttosto, che situazioni eguali vanno trattate in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso, in proporzione alla loro diversità rilevante. Il giudizio di ragionevolezza, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, valuta se una distinzione normativa sia giustificata da una ragione obiettiva e proporzionata.

    Il secondo comma, poi, legittima e talvolta impone le cosiddette azioni positive: misure che, partendo da un trattamento formalmente differenziato, mirano a riequilibrare situazioni di svantaggio strutturale. È sulla base di questo comma che si giustificano le agevolazioni fiscali per fasce deboli, le quote di genere nelle elezioni, le riserve di posti per lavoratori con disabilità.

    Uguaglianza formale: il divieto di discriminazione diretta

    L’uguaglianza formale opera quando una norma o un comportamento trattano in modo deteriore una persona sulla base di una caratteristica protetta. L’elenco del comma 1 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) è considerato dalla dottrina aperto: la giurisprudenza vi ha ricondotto anche l’età, l’orientamento sessuale, la disabilità, lo stato di salute.

    Il divieto vale sia per il legislatore (che non può adottare leggi discriminatorie) sia per i privati nei rapporti contrattuali e lavoristici. Trova fondamento ulteriore negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nell’art. 14 della CEDU, che vieta discriminazioni nel godimento dei diritti convenzionali.

    Uguaglianza sostanziale: dalle pari opportunità alle azioni positive

    Il comma 2 trasforma l’uguaglianza da principio negativo a obiettivo positivo dello Stato. Le politiche redistributive, l’istruzione gratuita, il servizio sanitario nazionale, gli ammortizzatori sociali, i congedi parentali sono tutte espressioni del dovere costituzionale di rimuovere gli ostacoli di fatto. Le azioni positive (es. quote rosa, riserve di assunzione) si distinguono dalle discriminazioni vietate perché perseguono un riequilibrio temporaneo e proporzionato, non un privilegio definitivo.

    Casi pratici

    Caso 1 – Selezione di personale e parità di genere

    Tizia partecipa a una selezione per un ruolo manageriale presso un’azienda privata. Pur avendo titoli ed esperienza superiori, viene scartata e il posto è assegnato a un candidato uomo con curriculum meno qualificato. Dal carteggio della commissione interna emerge che la candidatura femminile è stata declassata per il rischio di future maternità.

    Si tratta di una discriminazione diretta di genere, vietata dall’art. 3 comma 1 Cost., dal Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) e dall’art. 21 CDFUE. Tizia può agire in giudizio per la rimozione dell’atto discriminatorio e per il risarcimento, anche con il rito speciale antidiscriminatorio. La parità di trattamento qui non ammette giustificazioni: il sesso non è una qualifica professionale essenziale per un ruolo manageriale.

    Caso 2 – Esonero dal ticket sanitario per fasce deboli

    Caio, pensionato con reddito familiare di 9.500 euro annui e una patologia cronica, beneficia dell’esonero totale dal ticket sanitario per le prestazioni specialistiche. Un vicino di casa, dirigente in pensione con reddito di 60.000 euro, contesta la disparità di trattamento sostenendo che entrambi dovrebbero pagare lo stesso ticket.

    La differenziazione è perfettamente legittima e anzi imposta dall’art. 3 comma 2 Cost. e dall’art. 32 Cost. (diritto alla salute). Trattare in modo identico situazioni economiche molto diverse violerebbe l’uguaglianza sostanziale: chi non ha risorse non potrebbe accedere alle cure. La misura è proporzionata, basata su parametri reddituali oggettivi e funzionale al riequilibrio.

    Caso 3 – Quote di genere nei consigli di amministrazione

    La società Alfa S.p.A., quotata in borsa, è tenuta a riservare almeno due quinti dei posti del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato (storicamente quello femminile), ai sensi della legge n. 120/2011 e successive modifiche. Un azionista contesta la norma, sostenendo che essa discriminerebbe i candidati uomini ugualmente qualificati.

    La misura è una tipica azione positiva giustificata dall’art. 3 comma 2 Cost. e dall’art. 51 Cost. (parità di accesso alle cariche). Non è una discriminazione vietata: è uno strumento temporaneo per rimuovere un ostacolo culturale e di fatto che limita la partecipazione femminile ai vertici economici. La giurisprudenza europea ha riconosciuto la compatibilità di tali misure con il principio di parità, purché proporzionate e con clausola di salvaguardia per il merito comparabile.

    Caso 4 – Trattamento differenziato fra lavoratori a tempo determinato

    Sempronio lavora con contratto a termine in un ente privato accreditato e percepisce una retribuzione inferiore del 20% rispetto a una collega assunta a tempo indeterminato per le stesse mansioni e con la stessa anzianità, senza alcuna ragione organizzativa che giustifichi il divario.

    Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, oltre a fondarsi sull’art. 3 Cost., trova base nella clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE), recepito dal D.Lgs. 81/2015. Sempronio può chiedere il riallineamento retributivo e le differenze pregresse: la diversa tipologia contrattuale non è, di per sé, una ragione obiettiva sufficiente a giustificare la disparità.

    Caso 5 – Agevolazioni per persone con disabilità nell’accesso al lavoro pubblico

    Mevia, con invalidità civile riconosciuta al 70%, partecipa a un concorso pubblico beneficiando della riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999 sul collocamento mirato. Un altro candidato escluso contesta la riserva come una violazione del principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.).

    La riserva è un’azione positiva legittima ai sensi dell’art. 3 comma 2 Cost., letto in combinato con gli artt. 4 e 38 Cost. e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009). Non si tratta di un privilegio, ma di una misura che riequilibra una posizione di svantaggio oggettivo nell’accesso al mercato del lavoro, con criteri trasparenti e proporzionati alla percentuale di invalidità.

    Quando rivolgersi a un professionista

    Le questioni discriminatorie richiedono spesso valutazioni tecniche complesse: individuare la norma applicabile, scegliere il rito processuale corretto (ordinario o speciale antidiscriminatorio), raccogliere la prova statistica nei casi di discriminazione indiretta, quantificare il danno. Per orientarsi e farsi assistere conviene consultare un esperto qualificato tramite fiscoinvestimenti.it, che mette in contatto con avvocati giuslavoristi e civilisti specializzati nella tutela antidiscriminatoria.

    Norme e fonti

    • Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili
    • Art. 3 della Costituzione – uguaglianza formale e sostanziale
    • Art. 37 della Costituzione – parità retributiva donna-uomo
    • Art. 51 della Costituzione – parità di accesso alle cariche
    • Artt. 20, 21 e 23 CDFUE – uguaglianza, non discriminazione, parità di genere
    • Art. 14 CEDU e Protocollo n. 12 – divieto di discriminazione
    • D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità
    • D.Lgs. 215/2003 e 216/2003 – discriminazioni razziali e nei luoghi di lavoro
    • L. 68/1999 – collocamento mirato dei disabili
    • L. 18/2009 – ratifica Convenzione ONU disabilità

    Domande frequenti

    Le azioni positive (es. quote rosa) violano l’uguaglianza?

    No. Si fondano sull’art. 3 comma 2 Cost. e mirano a rimuovere ostacoli di fatto: sono legittime se temporanee, proporzionate e ancorate a dati oggettivi di sottorappresentazione.

    Qual è la differenza fra discriminazione diretta e indiretta?

    La discriminazione diretta tratta peggio una persona per una caratteristica protetta. Quella indiretta usa un criterio apparentemente neutro che, di fatto, svantaggia in modo sproporzionato un gruppo protetto senza giustificazione obiettiva.

    Il datore di lavoro privato è vincolato all’art. 3?

    Sì, nella sua proiezione orizzontale: l’art. 3 informa l’interpretazione del diritto del lavoro e delle clausole contrattuali, e si traduce in divieti specifici (codice pari opportunità, statuto dei lavoratori, normativa antidiscriminatoria UE).

    Posso agire in giudizio se ritengo di essere stato discriminato?

    Sì. Esiste un rito speciale antidiscriminatorio (artt. 36-44 D.Lgs. 198/2006 per il genere; D.Lgs. 150/2011 per altre fattispecie) che consente tutela rapida e cumula inibitoria, rimozione e risarcimento del danno.

    Le agevolazioni fiscali per redditi bassi sono compatibili con l’uguaglianza?

    Sono coerenti con l’art. 3 comma 2 e con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.): trattare diversamente situazioni economiche diverse è imposto dalla Costituzione, non vietato.

  • Art. 723 Codice della Navigazione

    Art. 723 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 191 DPR 495/1992 – Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

    Art. 191 DPR 495/1992 – Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato… mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.

    2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

    3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

  • Art. 89 D.Lgs. 174/2016 – Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione

    Art. 89 D.Lgs. 174/2016 – Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.

    2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

    3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’ articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

  • Ritorno dell’assente, restituzione dei beni e frutti: esempi pratici sull’art. 56 c.c.

    In sintesi

    L’art. 56 c.c. disciplina la cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza al ritorno dell’assente o alla prova della sua esistenza in vita. I possessori temporanei restituiscono i beni nello stato in cui si trovano, conservando di regola i frutti maturati fino alla costituzione in mora. Gli atti dispositivi compiuti nel periodo di possesso temporaneo restano irrevocabili e l’assente recupera il prezzo per i beni alienati. Il regime varia in base alla buona o mala fede del possessore e alle condotte dell’assente che si era allontanato volontariamente senza giustificazione.

    Prima degli esempi

    La dichiarazione di assenza ex art. 49 c.c. apre una fase intermedia in cui i chiamati all’eredità e i legatari ottengono, previo inventario, l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (artt. 50-55 c.c.). Si tratta di una posizione di amministrazione vigilata: il possessore gode dei frutti nei limiti previsti dalla legge, non puo’ alienare ne’ ipotecare se non con autorizzazione del tribunale e deve rendere conto della gestione. La fase si chiude o con la prova della morte (art. 57 c.c.), o con la dichiarazione di morte presunta (artt. 58-63 c.c.), oppure, appunto, con il ritorno dell’assente o la prova della sua esistenza, scenario disciplinato dall’art. 56 c.c.

    La norma persegue un equilibrio delicato. Da un lato, il ricomparso ha diritto a recuperare il proprio patrimonio: la dichiarazione di assenza non ha mai trasferito definitivamente la titolarita’ dei beni, ma soltanto attribuito un potere di gestione temporaneo. Dall’altro lato, occorre tutelare la certezza dei rapporti giuridici e i terzi che hanno contratto con i possessori temporanei nel periodo intermedio. L’art. 56 c.c. compone questo conflitto attraverso tre regole cardine: restituzione dei beni nello stato in cui si trovano, conservazione dei frutti da parte del possessore di buona fede fino alla costituzione in mora, irrevocabilita’ degli atti validamente compiuti durante la fase di possesso temporaneo.

    Restituzione dei beni e regime dei frutti

    La restituzione opera uti rebus stantibus: l’assente riprende cio’ che resta del patrimonio, senza poter pretendere il ripristino della consistenza originaria. Se un fondo e’ stato lottizzato, un immobile e’ stato locato a lungo termine con autorizzazione, una partecipazione e’ stata alienata su mandato del tribunale, l’assente subentra nelle situazioni esistenti. Per i beni legittimamente alienati a terzi, il ricomparso non puo’ rivendicare il bene ma ha diritto al prezzo ricavato dall’alienazione o, in mancanza, al valore corrispondente, oltre ai frutti del prezzo nei limiti della buona fede del possessore.

    Quanto ai frutti, occorre distinguere. Il possessore temporaneo di buona fede conserva i frutti percepiti, in coerenza con la regola generale dell’art. 1148 c.c., fino al momento in cui viene costituito in mora dal ritorno dell’assente o dalla notizia certa della sua esistenza. Da quel momento i frutti spettano all’assente. Il possessore di mala fede, ossia colui che ha continuato a godere dei beni nonostante la conoscenza della sopravvenuta esistenza in vita dell’assente, deve restituire anche i frutti percepiti dal momento della conoscenza e risponde dei danni cagionati alla massa patrimoniale. La distinzione di buona fede / mala fede e’ centrale e va valutata caso per caso, sulla base di indizi documentali (lettere, testimonianze, atti notarili) anteriori al ritorno.

    Atti dispositivi, opponibilita’ ai terzi e rapporti con la morte presunta

    Gli atti compiuti dai possessori temporanei nei limiti dei poteri loro attribuiti restano irrevocabili. La regola tutela i terzi di buona fede e la circolazione dei beni. Per i beni mobili, la tutela si rafforza ex art. 1153 c.c.: chi ha acquistato in buona fede da chi non era titolare diviene proprietario per effetto della consegna, salvo conoscenza del difetto di titolarita’. Per gli immobili, l’opponibilita’ dipende dalla trascrizione e dalla buona fede al momento dell’acquisto.

    Diverso il quadro se nel frattempo e’ stata pronunciata la dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. In quel caso si apre la successione definitiva e gli eredi acquistano la piena titolarita’. Se l’assente ricompare dopo la sentenza di morte presunta, l’art. 66 c.c. disciplina specificamente le conseguenze: il ricomparso recupera i beni nello stato in cui si trovano o il prezzo ricavato, ma con regole piu’ rigide quanto agli atti compiuti dagli eredi. L’art. 56 c.c. opera invece soltanto nella fase di possesso temporaneo, prima della dichiarazione di morte presunta.

    Casi pratici

    Caso 1 – Tizio ricompare dopo dieci anni e recupera l’azienda agricola

    Tizio, imprenditore agricolo, e’ dichiarato assente nel 2015 dopo oltre due anni di scomparsa. Il figlio Caio, unico chiamato all’eredita’, ottiene l’immissione nel possesso temporaneo del fondo agricolo, della casa colonica e del conto bancario. Nel 2025 Tizio ricompare: aveva vissuto all’estero per ragioni personali senza dare notizie. Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano automaticamente. Caio restituisce il fondo nello stato in cui si trova, comprese le migliorie eseguite con autorizzazione del tribunale, di cui Caio ha diritto a essere indennizzato nei limiti dell’arricchimento. I frutti agricoli percepiti dal 2015 al 2025 restano a Caio, possessore di buona fede; quelli successivi al ritorno e alla messa in mora spettano a Tizio. Il saldo del conto bancario, gestito come amministrazione ordinaria, e’ restituito integralmente, ma Caio conserva gli interessi maturati fino al ritorno.

    Caso 2 – Sempronio aliena un immobile autorizzato dal tribunale

    Sempronio, chiamato all’eredita’ del fratello Mevio dichiarato assente, ottiene il possesso temporaneo nel 2018. Nel 2021 il tribunale autorizza la vendita di un appartamento per estinguere un mutuo gravante sul patrimonio e impedire una procedura esecutiva. L’acquirente Calpurnia, terzo di buona fede, trascrive regolarmente. Nel 2024 Mevio ricompare. L’appartamento non torna a Mevio: l’atto, compiuto nei limiti dei poteri attribuiti dal tribunale, e’ irrevocabile. Mevio ha pero’ diritto al prezzo ricavato dalla vendita, ancora depositato su un conto vincolato, oltre agli interessi nei limiti della buona fede di Sempronio. Se Sempronio avesse impiegato il ricavato in operazioni speculative non autorizzate, risponderebbe della differenza.

    Caso 3 – Mevio possessore di mala fede occulta la notizia

    Mevio, immesso nel possesso temporaneo dei beni dello zio assente, riceve nel 2022 una lettera dall’estero in cui un conoscente lo informa che lo zio e’ vivo e residente in un altro Paese. Mevio occulta la notizia e continua a riscuotere i canoni di locazione di due immobili e i dividendi di una partecipazione. Nel 2025 lo zio ricompare e dimostra documentalmente di essere stato in vita per tutto il periodo. Mevio risponde come possessore di mala fede dal momento della ricezione della lettera: deve restituire i beni, i frutti civili (canoni e dividendi) percepiti dal 2022, oltre a risarcire eventuali danni patrimoniali (per esempio mancata manutenzione che ha causato deterioramento). I frutti percepiti tra il 2018 e il 2022, in epoca di buona fede, restano invece a Mevio.

    Caso 4 – Tizia ricompare dopo apertura della successione provvisoria

    Tizia e’ dichiarata assente nel 2019 e i quattro figli ottengono il possesso temporaneo dei beni, suddivisi pro quota previo inventario. Nel 2024, prima che siano decorsi i termini per la dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c., Tizia ricompare. La dichiarazione di assenza cessa: la successione non si era mai aperta in modo definitivo, perche’ l’art. 49 c.c. produce solo effetti gestori, non successori. I figli restituiscono i beni nello stato in cui si trovano. Gli atti di ordinaria amministrazione (riscossione canoni, pagamento spese condominiali, locazioni di durata legale) restano fermi; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione, se ve ne sono stati, possono essere contestati. I frutti percepiti dai figli, possessori di buona fede, sono conservati fino alla notizia certa del ritorno della madre.

    Caso 5 – Caio si era allontanato volontariamente senza giustificazione

    Caio, dichiarato assente nel 2017, ricompare nel 2024 e si scopre che si era allontanato volontariamente per sottrarsi a obblighi familiari e patrimoniali, senza alcuna giustificazione. L’art. 56, ultimo comma, c.c. contiene una previsione specifica: l’assente che si e’ allontanato volontariamente e senza giustificazione perde il diritto alla restituzione delle rendite a lui riservate ex artt. 53-54 c.c. La sanzione ha funzione deterrente e protegge i possessori temporanei che hanno gestito il patrimonio in stato di incertezza. Caio recupera i beni capitali e il prezzo dei beni alienati, ma non puo’ pretendere le rendite accantonate a suo nome, che restano definitivamente acquisite ai possessori temporanei.

    Quando chiedere assistenza qualificata

    La cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza apre questioni complesse di liquidazione patrimoniale, opponibilita’ ai terzi, regime di buona o mala fede, eventuale risarcimento di danni e gestione di successioni provvisoriamente aperte. E’ opportuno rivolgersi a un esperto in diritto civile e successorio in presenza di:

    • patrimoni complessi con immobili, partecipazioni, contratti pluriennali in essere;
    • atti dispositivi compiuti durante il possesso temporaneo, anche autorizzati, che sollevino dubbi di opponibilita’;
    • indizi di mala fede del possessore (lettere, testimonianze, atti rivelatori della conoscenza dell’esistenza in vita);
    • controversie sulla quantificazione dei frutti, sul valore dei beni restituiti e sui danni da deterioramento;
    • sovrapposizione con procedure di morte presunta o con successioni gia’ aperte presso il notaio.

    La tempestiva costituzione in mora del possessore e la cristallizzazione dello stato dei beni mediante perizia sono passaggi tecnici da curare con assistenza specializzata.

    Norme e fonti citate

    • Art. 56 c.c. – Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza.
    • Art. 49 c.c. – Dichiarazione di assenza.
    • Art. 50 c.c. – Immissione nel possesso temporaneo dei beni.
    • Artt. 53-55 c.c. – Diritti dei possessori temporanei, garanzie e amministrazione.
    • Art. 57 c.c. – Prova della morte dell’assente.
    • Artt. 58-66 c.c. – Dichiarazione di morte presunta e conseguenze sul ritorno del presunto morto.
    • Art. 1153 c.c. – Acquisto a non domino di beni mobili in buona fede.
    • Art. 1148 c.c. – Acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede.

    Domande frequenti

    Il ritorno dell’assente fa cessare automaticamente gli effetti della dichiarazione di assenza?

    Si’. L’art. 56 c.c. prevede la cessazione di diritto degli effetti al ritorno o alla prova dell’esistenza in vita. Non occorre un nuovo provvedimento giudiziale costitutivo, sebbene in pratica sia opportuno cristallizzare la situazione con un atto ricognitivo presso il tribunale che aveva pronunciato l’assenza.

    L’assente puo’ recuperare un bene immobile gia’ venduto?

    No, se la vendita e’ stata compiuta nei limiti dei poteri attribuiti al possessore temporaneo (con autorizzazione del tribunale, quando richiesta) e l’acquirente e’ in buona fede. L’assente ha diritto al prezzo ricavato, non al bene. L’atto e’ irrevocabile a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

    I frutti percepiti dal possessore temporaneo devono essere restituiti?

    Dipende dalla buona o mala fede. Il possessore di buona fede conserva i frutti percepiti fino alla costituzione in mora (ritorno o notizia certa). Il possessore di mala fede, ossia consapevole dell’esistenza in vita dell’assente, deve restituire i frutti percepiti dal momento della conoscenza.

    Cosa accade se l’assente si era allontanato volontariamente?

    L’art. 56, ultimo comma, c.c. prevede che l’assente allontanatosi volontariamente e senza giustificazione perda il diritto alla restituzione delle rendite a lui riservate dagli artt. 53-54 c.c. Resta invece il diritto a riprendere i beni capitali e il prezzo di quelli alienati.

    Qual e’ la differenza con il ritorno dopo dichiarazione di morte presunta?

    L’art. 56 c.c. opera nella fase di possesso temporaneo, prima che sia pronunciata la morte presunta. Se la dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e’ gia’ intervenuta, si applica l’art. 66 c.c., che disciplina specificamente la posizione del presunto morto ricomparso, con regole piu’ rigide quanto alla circolazione dei beni e alla tutela dei terzi acquirenti dagli eredi.