Autore: Andrea Marton

  • Art. 42 RD 12/1941 – Sede del tribunale ordinario

    Art. 42 RD 12/1941 – Sede del tribunale ordinario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Sede del tribunale ordinario. Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

  • Art. 185 DPR 495/1992 – Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere

    Art. 185 DPR 495/1992 – Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m(Elevato al Quadrato) per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

    2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.

    3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

    4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.

    5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

  • Art. 722 Codice della Navigazione

    Art. 722 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 727 Codice della Navigazione – Soccorso ad aeromobili in pericolo

    Art. 727 Codice della Navigazione – Soccorso ad aeromobili in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC , che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire. Quando l'autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare.

  • Banca d’Italia: vigilanza e poteri – casi pratici art. 2 T.U.B.

    L’art. 2 T.U.B. attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità nazionale competente per la vigilanza bancaria, in coordinamento con la Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). I casi che seguono mostrano come l’azione di vigilanza si manifesta concretamente nella vita di una banca, di un gruppo bancario o di un intermediario finanziario: ispezioni ordinarie, richieste informative periodiche, provvedimenti regolamentari, sanzioni amministrative e interventi nelle situazioni di crisi. L’obiettivo è offrire una mappa operativa pensata per chi siede dal lato dell’intermediario vigilato e deve gestire l’interlocuzione con l’autorità.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 2 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) individua la Banca d’Italia come autorità preposta alla vigilanza sull’attività bancaria, lasciando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il ruolo di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 5 T.U.B., che fissa le finalità della vigilanza (sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia), e con gli artt. 6 e 7 T.U.B., che disciplinano i rapporti con le autorità estere e il segreto d’ufficio.

    Sopra l’impianto nazionale si innesta il Regolamento (UE) 1024/2013, che ha istituito il Single Supervisory Mechanism (SSM). In base al SSM, la BCE è direttamente competente per la vigilanza sulle banche “significative” (significant institutions), mentre la Banca d’Italia conserva la vigilanza diretta sulle banche “meno significative” (less significant institutions), pur sotto la supervisione indiretta della BCE. La cornice si completa con la Direttiva 2013/36/UE (CRD V/VI) e il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), oltre alle disposizioni di vigilanza prudenziale raccolte nella Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 e, per il segmento degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., nella Circolare n. 288/2015.

    Indipendenza, proporzionalità e obiettivi

    L’art. 2 T.U.B. è il pilastro su cui poggiano tre principi fondamentali dell’attività di vigilanza. Il primo è l’indipendenza: la Banca d’Italia esercita i propri poteri in autonomia rispetto al potere politico, condizione ritenuta essenziale dall’ordinamento europeo per garantire decisioni di vigilanza credibili. Il secondo è la proporzionalità: gli strumenti applicati a una grande banca commerciale non sono gli stessi richiesti a una banca di credito cooperativo di piccole dimensioni, sebbene il perimetro normativo di base sia comune. Il terzo è la finalizzazione dell’azione: la vigilanza non è fine a se stessa, ma persegue obiettivi di sana e prudente gestione, stabilità e tutela del risparmio.

    Questi tre principi guidano la lettura di tutti i casi pratici che seguono: ogni provvedimento, ispezione o richiesta deve essere ricondotto a una delle finalità dell’art. 5 T.U.B. e calibrato sulla dimensione, sulla complessità operativa e sul profilo di rischio dell’intermediario destinatario.

    Strumenti di vigilanza: informativa, ispettiva, regolamentare, sanzionatoria

    La Banca d’Italia esercita la propria funzione attraverso quattro famiglie di strumenti, codificati negli artt. 51 e seguenti del T.U.B.

    • Vigilanza informativa (art. 51 T.U.B.): segnalazioni statistiche periodiche, bilanci, informativa al pubblico (Pillar 3), comunicazioni puntuali su operazioni straordinarie, modifiche statutarie e cambi negli assetti proprietari.
    • Vigilanza ispettiva (art. 54 T.U.B.): accertamenti in loco, sia ordinari (ciclici, su tutta l’operatività) sia mirati (su specifiche aree di rischio: credito, IT, antiriciclaggio, governance).
    • Vigilanza regolamentare (art. 53 T.U.B.): emanazione di disposizioni generali, raccolte nelle Circolari della Banca d’Italia, in attuazione delle deliberazioni del CICR e dei regolamenti UE.
    • Potere sanzionatorio (artt. 144 ss. T.U.B.): irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nei confronti dell’intermediario o degli esponenti aziendali in caso di violazioni della normativa di vigilanza.

    Caso 1 – Ispezione ordinaria su una banca meno significativa

    Una banca commerciale di medie dimensioni, classificata come less significant institution, riceve dalla Banca d’Italia la lettera di avvio di un’ispezione ordinaria. Il perimetro comunicato copre rischio di credito, governance e sistema dei controlli interni. La banca attiva il presidio interno: nomina un referente unico verso il gruppo ispettivo, predispone una data room con le procedure interne, verbali del Consiglio di Amministrazione, fascicoli di affidamento, modello di valutazione del merito creditizio. Durante le settimane di permanenza in loco, gli ispettori conducono interviste con responsabili di funzione, esaminano un campione di pratiche e formulano richieste integrative. L’ispezione si chiude con la consegna di un rapporto: l’intermediario ha sessanta giorni per presentare controdeduzioni, oltre le quali la Banca d’Italia decide se archiviare, formulare richiami o avviare procedimenti sanzionatori.

    Caso 2 – Gruppo bancario significativo vigilato dalla BCE

    Un gruppo bancario italiano, classificato come significant per dimensione dell’attivo, riceve dal Joint Supervisory Team (JST) della BCE la decisione SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) con il requisito di capitale aggiuntivo (Pillar 2 Requirement). Pur essendo la BCE l’autorità competente, la Banca d’Italia partecipa al JST con propri ispettori e mantiene la vigilanza diretta sulle controllate non bancarie e sui profili nazionali (antiriciclaggio, trasparenza bancaria). L’intermediario gestisce due interlocuzioni parallele ma coordinate: una in lingua inglese con il JST per i profili prudenziali consolidati, una in italiano con la Banca d’Italia per i profili domestici.

    Caso 3 – Intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B. che chiede l’iscrizione all’albo

    Una società finanziaria intende avviare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico e presenta istanza di iscrizione all’albo unico ex art. 106 T.U.B. Il fascicolo include programma di attività, relazione tecnica, struttura organizzativa, prova del capitale minimo, requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni qualificate. La Banca d’Italia istruisce la pratica secondo la Circolare 288/2015: verifica la coerenza del piano industriale, l’adeguatezza dei presidi di gestione del rischio e dei sistemi antiriciclaggio. L’istruttoria si conclude con il provvedimento di iscrizione o con il rigetto motivato.

    Caso 4 – Sanzione amministrativa per gli organi sociali

    A seguito di un’ispezione, la Banca d’Italia contesta a una banca carenze rilevanti nel sistema dei controlli interni e nell’attività di concessione e gestione del credito. Il procedimento sanzionatorio, disciplinato dagli artt. 144 e seguenti T.U.B. e dal regolamento sanzionatorio della Banca d’Italia, individua come responsabili sia la società sia gli esponenti aziendali (membri del CdA, direttore generale, responsabili di funzioni di controllo). Il provvedimento finale irroga sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità della violazione e, nei casi più gravi, sanzioni accessorie (interdizione temporanea dalle cariche). È ammesso ricorso davanti alla Corte d’Appello competente.

    Caso 5 – Banca in crisi e poteri di intervento

    Una banca registra perdite tali da compromettere la solidità patrimoniale. La Banca d’Italia, nei limiti delle proprie competenze (per le less significant direttamente, per le significant in coordinamento con la BCE), può utilizzare un ventaglio graduato di strumenti: misure di early intervention (richiesta di un piano di risanamento, divieto di distribuzione utili), proposta di amministrazione straordinaria (artt. 70-77 T.U.B.), liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. T.U.B.) o attivazione del meccanismo di risoluzione disciplinato dal D.Lgs. 180/2015 di recepimento della BRRD. La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi, dalla rilevanza sistemica e dalla disponibilità di soluzioni di mercato.

    Quando e come dialogare con la Banca d’Italia

    Per l’intermediario vigilato, il dialogo con la Banca d’Italia non è episodico ma strutturale. Alcuni momenti tipici in cui si attiva il canale ufficiale:

    • Operazioni straordinarie: fusioni, acquisizioni di partecipazioni qualificate, modifiche statutarie, cessione di sportelli o di rami d’azienda richiedono istanza preventiva o comunicazione tempestiva.
    • Nuovi prodotti o nuovi mercati: l’avvio di linee di business significative, soprattutto se a rischio elevato (cartolarizzazioni, derivati complessi, attività cross-border), comporta interlocuzione con la struttura di vigilanza competente.
    • Eventi straordinari: incidenti operativi o di sicurezza informatica, frodi rilevanti, perdite significative o variazioni inattese dei coefficienti prudenziali devono essere segnalati senza ritardo.
    • Procedimenti sanzionatori: ricevuta la contestazione, l’operatore deve articolare le proprie controdeduzioni nei termini di legge, valutando con attenzione gli effetti reputazionali e patrimoniali del provvedimento.

    In ogni interlocuzione vale una regola di metodo: completezza informativa, tempestività, coerenza tra quanto comunicato e quanto risultante dalle segnalazioni periodiche. Le incongruenze tra le diverse fonti informative sono fra i primi indicatori che innescano approfondimenti ispettivi.

    Norme e fonti

    • art. 2 T.U.B. – autorità creditizie e ruolo della Banca d’Italia.
    • Art. 5 T.U.B. – finalità e destinatari della vigilanza.
    • Art. 6 T.U.B. – rapporti con il diritto dell’Unione europea e con le autorità estere.
    • Art. 7 T.U.B. – segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità.
    • Artt. 51, 53, 54 T.U.B. – vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva.
    • Artt. 144 ss. T.U.B. – sanzioni amministrative.
    • Regolamento (UE) 1024/2013 – istituzione del Single Supervisory Mechanism.
    • Direttiva 2013/36/UE (CRD V) e Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) – quadro prudenziale armonizzato.
    • Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 – disposizioni di vigilanza per le banche.
    • Circolare Banca d’Italia n. 288/2015 – disposizioni per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
    • D.Lgs. 180/2015 – attuazione della BRRD in materia di risoluzione delle crisi bancarie.

    Domande frequenti

    La Banca d’Italia vigila tutte le banche italiane in modo diretto?

    No. Dall’avvio del Single Supervisory Mechanism nel 2014, la vigilanza diretta sulle banche “significative” è esercitata dalla BCE, attraverso i Joint Supervisory Teams cui partecipa anche personale della Banca d’Italia. Le banche “meno significative” restano sotto vigilanza diretta della Banca d’Italia, sotto la supervisione indiretta della BCE.

    Che differenza c’è tra ispezione ordinaria e ispezione mirata?

    L’ispezione ordinaria copre l’intera operatività dell’intermediario e segue una cadenza ciclica definita dal piano ispettivo annuale. L’ispezione mirata, invece, è focalizzata su un’area di rischio specifica (per esempio credito anomalo, sistemi informativi, antiriciclaggio) o su un evento puntuale (ad esempio, una perdita rilevante segnalata).

    Le sanzioni della Banca d’Italia sono impugnabili?

    Sì. I provvedimenti sanzionatori sono impugnabili davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente entro i termini di legge. Il giudizio si svolge secondo il rito disciplinato dall’art. 145 T.U.B.

    L’intermediario può chiedere chiarimenti preventivi alla Banca d’Italia?

    Sì. Esiste una prassi consolidata di interlocuzione preventiva su questioni interpretative della normativa di vigilanza. I quesiti devono essere posti per iscritto, in modo circostanziato, ed evidenziare la rilevanza concreta della questione per l’operatività dell’intermediario; le risposte non hanno valore di interpretazione autentica ma orientano l’azione di vigilanza.

  • Art. 702 Codice della Navigazione – Progettazione delle infrastrutture aeroportuali

    Art. 702 Codice della Navigazione – Progettazione delle infrastrutture aeroportuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

  • Art. 30 L. 218/1995 – Rapporti patrimoniali tra coniugi

    Art. 30 L. 218/1995 – Rapporti patrimoniali tra coniugi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

    2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.

    3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 L. 212/2000 – Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

    Art. 4 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

  • Comitati di raccolta fondi e devoluzione del residuo: esempi pratici sull’art. 42 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 42 c.c. chiude la disciplina del comitato (artt. 39-42 c.c.) e tutela gli oblatori contro la distrazione dei fondi raccolti per uno scopo annunciato.
    • La norma individua tre ipotesi: insufficienza dei fondi, sopravvenuta inattuabilita dello scopo, residuo dopo il conseguimento dello scopo.
    • In tutte e tre le ipotesi l’autorita governativa, sentiti i promotori e ove possibile gli oblatori, dispone la devoluzione dei beni a un ente con scopo analogo.
    • Il potere governativo non e una sanzione: e una misura conservativa del vincolo di destinazione impresso dai donanti.
    • Per i comitati con personalita giuridica si applica il D.P.R. 361/2000, art. 9, sul procedimento di estinzione e devoluzione.
    • Per i comitati che assumono la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) rileva il D.Lgs. 117/2017, in particolare l’art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo.
    • La disciplina presenta forti analogie con l’art. 31 c.c. sulla devoluzione del patrimonio delle fondazioni.

    Prima degli esempi: perche serve un controllo sul residuo

    Il comitato e una formazione sociale temporanea che raccoglie fondi presso il pubblico per realizzare uno scopo dichiarato: ricostruire una scuola, finanziare una missione umanitaria, erigere un monumento, sostenere una ricerca. Chi versa una somma a un comitato non compie una donazione liberale priva di causa: aderisce a uno scopo determinato e si aspetta che le risorse siano impiegate in coerenza con quella destinazione.

    Il problema sorge quando lo scopo non e piu realizzabile, quando i fondi raccolti sono insufficienti, quando dopo aver realizzato lo scopo resta una somma in cassa. In assenza di una regola, i promotori potrebbero appropriarsi del residuo o destinarlo a finalita diverse, tradendo l’affidamento degli oblatori. L’art. 42 c.c. interviene proprio per evitare questa distorsione, prevedendo un controllo pubblico sulla nuova destinazione dei fondi.

    Le tre ipotesi della norma

    La prima ipotesi e quella dei fondi insufficienti: la raccolta non ha prodotto le risorse necessarie a realizzare lo scopo annunciato e la prosecuzione del progetto risulta impossibile. La seconda e quella dello scopo inattuabile: una sopravvenienza di fatto o di diritto rende impraticabile la finalita dichiarata (un mutamento normativo, un evento bellico, la perdita dell’oggetto materiale della raccolta). La terza e quella del residuo: lo scopo e stato pienamente conseguito ma la cassa presenta un avanzo non utilizzato.

    In tutte e tre le situazioni si attiva il medesimo meccanismo: l’autorita governativa, dopo aver sentito i promotori del comitato e, ove materialmente possibile, gli oblatori, devolve i beni residui a un ente che persegua uno scopo analogo. Il giudizio di analogia e ampio: copre enti che operano nello stesso ambito tematico (umanitario, culturale, sanitario, commemorativo) e che possano dare ai fondi una destinazione coerente con la volonta originaria dei donanti.

    Il ruolo dell’autorita governativa

    La competenza spetta in via ordinaria alla prefettura, anche se in alcune materie possono entrare in gioco il Ministero competente o la Regione, in funzione del riconoscimento e del raggio territoriale del comitato. Per i comitati riconosciuti come persone giuridiche secondo il D.P.R. 361/2000, il procedimento di estinzione e devoluzione e disciplinato dall’art. 9 di quel regolamento e segue le forme dell’iscrizione e della cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

    Per i comitati non riconosciuti, la prassi amministrativa applica la stessa logica: i promotori presentano una relazione che attesta l’esaurimento dello scopo o l’impossibilita di realizzarlo, indicano l’ammontare del residuo e propongono un ente destinatario. L’autorita verifica la corrispondenza fra lo scopo originario e quello dell’ente proposto e dispone la devoluzione.

    Caso 1: comitato post-terremoto con avanzo di cassa

    Scenario. Tizio promuove un comitato per la ricostruzione della scuola elementare di un paese colpito dal sisma. La raccolta produce 180.000 euro. Realizzata l’opera con l’impresa edile incaricata, residuano 22.000 euro sul conto del comitato. I promotori si interrogano se distribuire la somma fra i sottoscrittori, restituirla pro quota o trattenerla a titolo di rimborso forfettario delle spese organizzative.

    Come si legge in pratica. L’art. 42 c.c. esclude la distribuzione fra promotori e la restituzione pro quota agli oblatori, che sarebbe impraticabile e contraria alla causa della raccolta. Il comitato presenta una relazione finale alla prefettura indicando il residuo e propone la devoluzione a un istituto scolastico locale o a un ente di assistenza educativa operante nella stessa area. L’autorita governativa, sentiti i promotori, dispone la devoluzione coerente con lo scopo originario.

    Documenti. Rendiconto finale della raccolta, fatture dei lavori, estratti conto bancari, atto costitutivo del comitato, relazione descrittiva dello scopo conseguito, proposta motivata dell’ente destinatario con copia del suo statuto.

    Caso 2: scopo divenuto inattuabile per causa di forza maggiore

    Scenario. Caio costituisce un comitato per inviare aiuti sanitari in una zona di conflitto armato, raccogliendo 95.000 euro in pochi mesi. Prima dell’invio dei materiali, l’embargo internazionale e la chiusura dei corridoi umanitari rendono impossibile il trasferimento. Il comitato si trova con la cassa piena ma con lo scopo non piu attuabile.

    Come si legge in pratica. La sopravvenuta inattuabilita non comporta la restituzione automatica delle somme ai sottoscrittori. L’art. 42 c.c. impone la devoluzione a un ente che operi in contesti analoghi: un’organizzazione umanitaria internazionale, una ONG sanitaria attiva su scenari di emergenza, una fondazione di cooperazione. La proposta di destinazione e presentata alla prefettura, che valuta la coerenza con lo scopo originario e dispone la devoluzione formale.

    Documenti. Verbali del comitato che attestano la causa di inattuabilita, eventuali comunicazioni ufficiali sul blocco (provvedimenti governativi, comunicati di agenzie internazionali), rendiconto della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto, eventuale corrispondenza con quest’ultimo sulla disponibilita a ricevere i fondi vincolati allo scopo originario.

    Caso 3: fondi insufficienti per il monumento

    Scenario. Sempronio promuove un comitato per erigere un monumento ai caduti del paese natale. Le stime iniziali quantificano l’opera in 60.000 euro, ma dopo un anno di raccolta sono pervenuti solo 12.000 euro. Il comitato constata l’impossibilita di completare la raccolta nei tempi previsti e di realizzare il monumento. I promotori si chiedono come gestire la somma raccolta.

    Come si legge in pratica. L’insufficienza dei mezzi attiva l’art. 42 c.c. I promotori presentano alla prefettura una relazione sull’esito della raccolta, sull’insufficienza dei fondi e sull’impossibilita di realizzare lo scopo. Propongono la devoluzione a un ente locale con finalita commemorative affini: una sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, un comitato per il restauro di lapidi e monumenti esistenti, un comune che intenda integrare la somma in un progetto compatibile. L’autorita dispone la devoluzione mantenendo il vincolo commemorativo originario.

    Documenti. Atto costitutivo del comitato, programma della raccolta con indicazione dello scopo e del fabbisogno, rendiconto finale, preventivo originario dei lavori, relazione sull’esito infruttuoso della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto.

    Caso 4: comitato qualificato come ETS e devoluzione ex D.Lgs. 117/2017

    Scenario. Mevio costituisce un comitato di durata pluriennale per il sostegno alla ricerca su una malattia rara e lo iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ETS. Dopo cinque anni di attivita, il comitato decide lo scioglimento perche la ricerca finanziata e stata completata con esito positivo. Resta in cassa un patrimonio residuo di 40.000 euro.

    Come si legge in pratica. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione del patrimonio residuo segue l’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, che impone il trasferimento ad altro ETS, secondo le indicazioni dello statuto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS. L’art. 42 c.c. opera quindi in modo coordinato con la disciplina speciale: il vincolo di destinazione e ancora piu stringente perche limita la devoluzione al perimetro del Terzo Settore. La prefettura non interviene direttamente, ma il principio di tutela del vincolo di scopo resta identico.

    Documenti. Statuto del comitato ETS con la clausola di devoluzione, delibera di scioglimento, rendiconto finale, parere dell’Ufficio del RUNTS, statuto dell’ente destinatario, verbale di trasferimento del patrimonio.

    Caso 5: residuo da raccolta pubblica occasionale

    Scenario. Calpurnia e altri due cittadini promuovono una raccolta fondi occasionale per acquistare un defibrillatore da donare alla scuola del quartiere. La cifra necessaria e 1.800 euro; la raccolta produce 2.350 euro grazie all’adesione spontanea di numerosi vicini. Dopo l’acquisto e la donazione del dispositivo, restano 550 euro.

    Come si legge in pratica. Anche le raccolte minori, non strutturate come ETS, ricadono nella ratio dell’art. 42 c.c. quando assumono la forma di comitato spontaneo. Il residuo non puo essere ripartito tra i promotori. La soluzione piu lineare e devolverlo alla stessa scuola per l’acquisto di materiale sanitario complementare (kit di primo soccorso, manutenzione del defibrillatore) o ad altro istituto che persegua finalita analoghe. Per importi contenuti la prassi amministrativa accetta una soluzione concordata, documentata con verbale dei promotori, anche senza un provvedimento prefettizio formale, purche la destinazione resti coerente con lo scopo dichiarato e tracciabile.

    Documenti. Volantino o comunicazione della raccolta con indicazione dello scopo, rendiconto, ricevuta della donazione del defibrillatore, verbale dei promotori sulla destinazione del residuo, eventuale ricevuta della scuola destinataria del residuo.

    Quando rivolgersi a un esperto

    La gestione del residuo o dell’inattuabilita dello scopo di un comitato puo apparire una formalita, ma incide sulla responsabilita personale dei promotori (art. 41 c.c.) e sulla legittimita della devoluzione. Errori nella scelta dell’ente destinatario, mancato coinvolgimento dell’autorita, distribuzioni informali fra i promotori espongono al rischio di azioni degli oblatori e a contestazioni amministrative. Per impostare correttamente la chiusura di un comitato, anche di piccole dimensioni, e utile farsi assistere da un professionista del Terzo Settore: una verifica caso per caso e disponibile sul servizio fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 39 c.c. – nozione di comitato e formazione dei fondi.
    • Art. 40 c.c. – responsabilita degli organizzatori per la conservazione dei fondi.
    • Art. 41 c.c. – responsabilita dei componenti del comitato.
    • Art. 31 c.c. – devoluzione del patrimonio delle fondazioni estinte.
    • Art. 29 c.c. – scioglimento delle associazioni e destinazione del residuo.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private soggette a riconoscimento.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo).
    • Testo normativo dell’art. 42 c.c. consultabile su Normattiva.

    Domande frequenti

    I promotori possono trattenere il residuo a titolo di rimborso?
    No. L’art. 42 c.c. vieta che il residuo sia distratto in favore dei promotori. Eventuali spese vive sostenute possono essere rimborsate solo se documentate, tracciabili e coerenti con la gestione del comitato; il residuo effettivo va devoluto a un ente con scopo analogo.

    E possibile restituire le somme agli oblatori pro quota?
    In linea di principio no, salvo casi marginali in cui la restituzione sia materialmente possibile e gli oblatori risultino identificabili. La regola generale e la devoluzione a un ente con scopo analogo, perche e la soluzione che meglio rispetta la causa della raccolta.

    Chi sceglie l’ente destinatario del residuo?
    L’autorita governativa (di regola la prefettura) decide, sentiti i promotori e, ove possibile, gli oblatori. Nella prassi i promotori propongono uno o piu enti compatibili e l’autorita verifica la coerenza con lo scopo originario.

    L’art. 42 c.c. si applica anche ai comitati ETS?
    Si, ma in modo coordinato con il D.Lgs. 117/2017. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione segue l’art. 9 del Codice del Terzo Settore, con destinazione vincolata ad altro ETS e parere dell’Ufficio competente.

    Cosa rischiano i promotori che distribuiscono il residuo fra loro?
    Una distribuzione non autorizzata espone i promotori ad azioni di responsabilita degli oblatori e a contestazioni dell’autorita amministrativa, oltre a potenziali profili penali in caso di appropriazione indebita di somme ricevute con vincolo di destinazione.

  • Art. 17 T.U. Stupefacenti – Obbligo di autorizzazione ministeriale per la filiera

    Art. 17 T.U. Stupefacenti – Obbligo di autorizzazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.

    2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

    3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

    4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

    5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

    6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.

    7. (Soppresso). Torna al sommario

  • Art. 55 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

    Art. 55 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 53 e 54, i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico:

    a) effettuano una valutazione dei modelli in conformità di protocolli e strumenti standardizzati che rispecchino lo stato dell’arte, anche svolgendo e documentando il test contraddittorio (adversarial testing) del modello al fine di individuare e attenuare i rischi sistemici;

    b) valutano e attenuano i possibili rischi sistemici a livello dell’Unione, comprese le loro fonti, che possono derivare dallo sviluppo, dall’immissione sul mercato o dall’uso di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico;

    c) tengono traccia, documentano e riferiscono senza indebito ritardo all’ufficio per l’IA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti, le informazioni pertinenti su incidenti gravi ed eventuali misure correttive per porvi rimedio;

    d) garantiscono un livello adeguato di protezione della cibersicurezza per quanto riguarda il modello di IA per finalità generali con rischio sistemico e l’infrastruttura fisica del modello.

    2. I fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico possono basarsi su codici di buone pratiche ai sensi dell’articolo 56 per dimostrare la conformità agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla pubblicazione di una norma armonizzata. La conformità alle norme armonizzate europee garantisce ai fornitori la presunzione di conformità nella misura in cui tali norme contemplano tali obblighi. I fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischi sistemici che non aderiscono a un codice di buone pratiche approvato o che non si conformano alle norme armonizzate europee devono dimostrare mezzi alternativi adeguati di conformità ai fini della valutazione da parte della Commissione.

    3. Le informazioni o la documentazione ottenute a norma del presente articolo, compresi i segreti commerciali, sono trattate in conformità degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 78.

  • Art. 60 Codice del Processo Amministrativo – Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

    Art. 60 Codice del Processo Amministrativo – Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.