Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 L. 300/1970 – Diritto di associazione e di attività sindacale

    Art. 14 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Diritto di associazione e di attività sindacale

    In vigore dal 20/05/1970

    Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

  • Art. 10 bis L. 212/2000 – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    Art. 10 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

    2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

    3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

    4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. ((

    5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. ))

    6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)

    7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (23)

    8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma

    6. (23)

    9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e

    2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma

    3. (23)

    10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e, successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (23)

    11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (23)

    12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

    13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. (23)

  • Art. 190 DPR 495/1992 – Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

    Art. 190 DPR 495/1992 – Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

  • Art. 11 D.Lgs. 141/2024 – Circuito doganale

    Art. 11 D.Lgs. 141/2024 – Circuito doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

  • Art. 217 CPI – Attribuzioni del Consiglio dell’ordine

    Art. 217 CPI – Attribuzioni del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Consiglio dell’ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207; h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice. p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

  • Art. 17 DPR 448/1988 – Fermo di minorenne indiziato di delitto

    Art. 17 DPR 448/1988 – Fermo di minorenne indiziato di delitto

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17-quater TULPS – Sospensione dell’attività come sanzione accessoria

    Art. 17-quater TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

    2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter .

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  • Art. 28 D.Lgs. 171/2005 – Potenza dei motori

    Art. 28 D.Lgs. 171/2005 – Potenza dei motori

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

    2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo. articolo precedente articolo successivo

  • Casi pratici applicati: art. 6 D.P.R. 600/1973 (società di persone)

    L’art. 6 D.P.R. 600/1973 regola la dichiarazione delle società di persone (snc, sas, società semplici): non sono soggetti IRPEF in proprio, ma producono un reddito attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. Vediamo come funziona nei casi reali, quali quadri compilare nel modello SP e quali errori evitare quando si passa dal bilancio della società al Redditi PF dei singoli soci.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 D.P.R. 600/1973 si inserisce in una piccola catena di norme che, lette insieme, definiscono tutti gli obblighi dichiarativi delle società di persone. Tre i riferimenti chiave da tenere a mente prima di guardare i casi concreti.

    • Art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973: la dichiarazione va presentata anche senza debito d’imposta. Per le società di persone: dichiarazione sempre obbligatoria, anche a reddito zero o in perdita.
    • Art. 4, comma 1 D.P.R. 600/1973: la dichiarazione va sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale (per le snc tipicamente l’amministratore o un socio amministratore; per le sas l’accomandatario).
    • Art. 6 D.P.R. 600/1973: introduce il modello specifico (oggi «Redditi SP», un tempo «Unico SP») e ricorda che le società di persone in contabilità ordinaria devono redigere un bilancio, non quello civilistico dell’art. 2423 c.c. ma un prospetto economico-patrimoniale di supporto al reddito d’impresa.

    La società dichiara dunque il proprio reddito, ma non paga IRPEF: ai fini delle imposte personali il reddito esce dalla società e «atterra» nei quadri RH dei soci. La società resta invece soggetto passivo IRAP autonomo, quando dovuta, e versa direttamente le ritenute come sostituto d’imposta.

    Trasparenza fiscale: la regola dell’art. 5 TUIR

    Il motivo per cui la società di persone non paga IRPEF è scritto nell’art. 5 TUIR: «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice […] sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili». Tre conseguenze pratiche da memorizzare.

    1. Tassazione per competenza, non per cassa. Il socio paga le imposte sulla quota di reddito che gli spetta anche se la società non gli ha distribuito nulla: è il punto su cui si rompono molte discussioni fra soci familiari.
    2. Quota di partecipazione agli utili, non al capitale. Se l’atto costitutivo prevede una ripartizione degli utili diversa dalla percentuale di capitale, conta la prima. In mancanza si presume proporzionale ai conferimenti.
    3. Differenza con le società di capitali (art. 73 TUIR). Una srl paga IRES in proprio e i soci sono tassati solo all’incasso dei dividendi. Nelle società di persone questo schermo non c’è: il reddito è sempre del socio, anno per anno.

    Esiste anche la trasparenza «opzionale» degli artt. 115-116 TUIR per alcune srl, ma è scelta volontaria: nelle snc e sas la trasparenza è il regime naturale e non si può evitare.

    Modello SP e quadri della dichiarazione

    Il modello «Redditi SP» è la dichiarazione delle società di persone. Per orientarsi senza perdersi nelle istruzioni di centinaia di pagine, basta tenere a mente la struttura di base.

    • Quadro RF: reddito d’impresa in contabilità ordinaria (variazioni in aumento e diminuzione partendo dall’utile di bilancio).
    • Quadro RG: reddito d’impresa in contabilità semplificata (regime «di cassa» dal 2017).
    • Quadro RE: redditi di lavoro autonomo (es. società semplice tra professionisti, STP nelle forme di società di persone).
    • Quadri RA / RB / RD: redditi fondiari, immobili patrimonio, allevamento e agriturismo (società semplici agricole).
    • Quadro RN: reddito complessivo della società da imputare ai soci.
    • Quadro RO (cruciale): elenco soci con codice fiscale, quota di partecipazione e quota di reddito (o perdita) attribuita.
    • Quadro RS: prospetti vari (perdite riportabili, beni in godimento ai soci, ISA, ACE residua).

    Ciascun socio riprende poi la quota dal quadro RO e la riporta nel quadro RH del proprio Redditi PF, dove concorre alla base imponibile IRPEF insieme agli altri redditi.

    Caso 1 – Snc con tre soci paritari

    La «Bianchi & Rossi snc» chiude l’esercizio con un utile fiscale di 90.000 euro, attribuito a tre soci con quote del 33,33% ciascuno. La società presenta il modello SP entro il 31 ottobre indicando 90.000 euro nel quadro RN e, nel quadro RO, tre righi da 30.000 euro ciascuno. Ogni socio porta 30.000 euro nel proprio quadro RH e li somma agli altri redditi personali. Se la società ha versato acconti IRAP, li dichiara nel quadro IRAP a parte; gli acconti IRPEF, invece, vengono versati direttamente dai singoli soci sulla loro quota, non dalla società.

    Caso 2 – Sas con un accomandatario e due accomandanti

    La «Verdi sas» ha un socio accomandatario con il 50% e due accomandanti con il 25% ciascuno. Reddito d’impresa: 60.000 euro. La ripartizione fiscale è asimmetrica rispetto al ruolo: l’accomandatario riceve 30.000 euro, ogni accomandante 15.000. La differenza sostanziale non è fiscale ma di responsabilità civile: gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota, e se compiono atti di amministrazione perdono questo beneficio (art. 2320 c.c.). In dichiarazione, però, accomandatari e accomandanti compaiono allo stesso modo nel quadro RO; il loro reddito viene tassato in capo a ciascuno con le aliquote IRPEF progressive nella PF.

    Caso 3 – Società semplice agricola

    La «Cascina del Sole società semplice» coltiva terreni e alleva bovini. Non produce reddito d’impresa ma reddito agrario e dominicale (artt. 32-34 TUIR). Compila i quadri RA e RD, non RF/RG. Il reddito determinato su base catastale viene imputato per trasparenza ai soci, che lo riportano nei propri quadri RH e RA. La società semplice agricola, di norma, è esente da IRAP per la parte agricola entro i limiti dell’art. 32 TUIR; l’eventuale parte commerciale (es. agriturismo oltre i limiti forfettari) rientra però in RF/RG e segue le regole ordinarie.

    Caso 4 – Snc con socio defunto in corso d’anno

    Nella «Neri snc» il socio Mario, con quota 40%, muore il 30 giugno. Per i primi sei mesi la quota va imputata al de cuius (la dichiarazione del defunto sarà presentata dagli eredi entro i termini ordinari indicando il reddito maturato fino alla data del decesso). Per il secondo semestre, se gli eredi proseguono la società (con il consenso dei soci superstiti) la quota passa a loro pro quota; se la società si scioglie limitatamente al socio defunto (art. 2284 c.c.) la quota del 40% del secondo semestre si ripartisce fra i soci superstiti in proporzione alle loro quote. Il quadro RO della società dovrà riportare entrambi i periodi e i relativi importi, con la corretta indicazione delle date di inizio e fine partecipazione.

    Caso 5 – Sas che cede una quota a terzo

    L’accomandante Giulia, titolare del 30% della «Blu sas», cede la sua quota al nuovo socio Luca il 1° settembre. Il reddito annuo della società è 100.000 euro. La regola di ripartizione, salvo diversa pattuizione, è temporale: 8/12 del 30% (cioè 20.000 euro) vanno a Giulia, 4/12 del 30% (cioè 10.000 euro) a Luca. Anche qui il quadro RO indica entrambi con la rispettiva quota e periodo di possesso. Sotto il profilo civilistico la cessione di quota della sas richiede il consenso di tutti i soci accomandatari e della maggioranza degli accomandanti, salvo diversa previsione statutaria.

    Quando e come verificare

    Sia il socio che l’amministratore hanno interesse a controllare alcuni punti prima di firmare il modello SP e prima di chiudere il proprio Redditi PF. Una checklist minima.

    • Coerenza fra atto costitutivo e quadro RO. Le quote di partecipazione agli utili vanno verificate con l’ultima versione dell’atto: spesso modifiche convenute fra i soci non sono state formalizzate e si scoprono solo in fase di liquidazione.
    • Bilancio di supporto (CO). Anche se non c’è deposito al Registro Imprese, in contabilità ordinaria la società deve redigere un bilancio interno: lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati. Il quadro RF parte dall’utile di bilancio, quindi se il bilancio non quadra non quadra nemmeno la dichiarazione.
    • Perdite riportabili. Le perdite in contabilità ordinaria sono attribuite ai soci per trasparenza e da loro utilizzabili (limiti art. 8 TUIR). Quelle in contabilità semplificata seguono regole proprie e vanno tracciate in RS.
    • Beni in godimento ai soci. Auto, immobili, attrezzature concesse ai soci per uso personale possono generare reddito diverso (art. 67 TUIR) se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato. Il prospetto RS è obbligatorio e i dati confluiscono nei controlli AdE.
    • ISA. La maggior parte delle snc/sas commerciali è soggetta agli ISA: punteggi alti riducono il rischio di accertamento e aprono a regimi premiali.
    • Termini. Modello SP: di norma entro il 31 ottobre (verificare ogni anno la scadenza AdE). Versamenti: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (rateizzabili); secondo acconto entro il 30 novembre. La società versa IRAP propria, i soci versano IRPEF sulla quota.

    Il socio che non gestisce la contabilità può chiedere all’amministratore copia del quadro RO firmato e dell’attestazione di quota: serve a documentare la quota da riportare nel proprio RH, anche per usi futuri (cessione, contenzioso, successione). Per dichiarazioni semplici un CAF può predisporre il Redditi PF del socio, ma il modello SP richiede di norma un intermediario abilitato.

    Norme e fonti

    • Art. 6 D.P.R. 600/1973 – Dichiarazione delle società di persone: art. 6 D.P.R. 600/1973.
    • Art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973 – Obbligo di dichiarazione anche in assenza di imposta dovuta.
    • Art. 4, comma 1 D.P.R. 600/1973 – Sottoscrizione della dichiarazione a pena di nullità.
    • Art. 5 TUIR (D.P.R. 917/1986) – Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone.
    • Art. 8 TUIR – Determinazione del reddito complessivo e trattamento delle perdite.
    • Art. 32-34 TUIR – Reddito agrario e dominicale (società semplici agricole).
    • Art. 67 TUIR – Redditi diversi (beni in godimento ai soci).
    • Art. 73 TUIR – Soggetti passivi IRES, differenza con le società di persone.
    • Art. 2284, 2320, 2423 c.c. – Morte del socio, accomandanti, redazione del bilancio.
    • Modello «Redditi SP» e istruzioni – pubblicati ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale.

    Domande frequenti

    Una snc inattiva, senza ricavi e senza costi, deve presentare la dichiarazione?
    Sì. L’art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973 impone la presentazione del modello SP anche quando il reddito è zero o la società è in perdita; serve a tenere viva la posizione fiscale e a non incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione, che restano applicabili anche con imposta non dovuta.

    Il socio accomandante paga le imposte sulla quota anche se non ha ricevuto utili in cassa?
    Sì. La trasparenza dell’art. 5 TUIR opera «indipendentemente dalla percezione»: il socio è tassato sulla quota di competenza maturata, non sull’utile effettivamente distribuito. Per evitare frizioni interne è prassi prevedere nello statuto o in delibera assembleare la distribuzione di un acconto sugli utili almeno pari alle imposte stimate sul reddito attribuito.

    Le perdite della snc possono essere usate dai soci nel proprio Redditi PF?
    Sì, ma con regole differenziate. Le perdite delle società di persone in contabilità ordinaria sono attribuite per trasparenza ai soci e possono essere portate in diminuzione dagli altri redditi d’impresa nei limiti e con i riporti previsti dall’art. 8 TUIR. Le perdite in contabilità semplificata seguono regole specifiche e vanno verificate nel prospetto del quadro RS del modello SP del socio.

    Una società semplice puramente immobiliare deve presentare il modello SP?
    Sì. La società semplice che possiede e gestisce immobili (locazione, comodato a soci) compila il quadro RB del modello SP indicando i redditi fondiari, che poi vengono imputati per trasparenza ai soci. Anche in assenza di reddito d’impresa, la dichiarazione SP è obbligatoria fintanto che la società è in vita.

  • Comitati regionali sicurezza: casi pratici art. 7 T.U. Sicurezza

    L’art. 7 T.U. Sicurezza istituisce presso ogni regione e provincia autonoma il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il compito di realizzare una programmazione coordinata di prevenzione e vigilanza, evitando duplicazioni e indirizzando le risorse degli enti pubblici verso obiettivi comuni. Per il datore di lavoro non si tratta di un organismo astratto: le decisioni dei Comitati regionali influenzano direttamente piani di vigilanza, settori sotto osservazione, bandi INAIL e protocolli operativi che orientano le ispezioni di ASL e Ispettorato del Lavoro nei mesi successivi.

    Quadro normativo e funzione del Comitato

    L’art. 7 rinvia al D.P.C.M. 21 dicembre 2007 che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati regionali. Il Comitato opera in stretto collegamento con la Commissione consultiva permanente nazionale (art. 6) e con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5): i tre organi formano l’architettura istituzionale che declina a livello nazionale, interregionale e regionale gli obiettivi del art. 7 T.U. Sicurezza.

    La funzione principale è quella di programmare la vigilanza e definire piani mirati per settori, territori o rischi specifici, raccordando l’azione di ASL/SPSAL, Direzione Interregionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), INAIL, Vigili del Fuoco e amministrazione regionale. Le parti sociali – organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative – partecipano con funzione consultiva e propositiva.

    Composizione regionale tipo

    Sebbene ogni regione adotti il proprio regolamento, lo schema comune prevede: il Presidente della Giunta regionale (o un assessore delegato) come presidente; gli assessori a sanità, lavoro, ambiente, agricoltura e formazione; rappresentanti dell’INL territoriale, dell’INAIL regionale, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia regionale per l’ambiente; i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; rappresentanti dell’ANCI per i Comuni; quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’Ufficio operativo del Comitato – composto da operatori tecnici degli enti coinvolti – istruisce i piani e supporta i gruppi di lavoro tematici.

    Programmazione e vigilanza coordinata

    Il Comitato approva annualmente il Piano regionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, declinazione del Piano nazionale, e i piani mirati su comparti a rischio elevato (edilizia, agricoltura, logistica, industria chimica, sanità). Definisce gli obiettivi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di prevenzione per le ASL, fissa i criteri di scambio informativo, gestisce i protocolli con INL per evitare sovrapposizioni e organizza campagne di vigilanza congiunta. Le imprese ricevono indirettamente l’effetto di queste scelte: un settore inserito nel piano mirato vede aumentare la frequenza dei controlli, le richieste documentali e l’attenzione agli aspetti tecnici specifici.

    Caso 1 – Lombardia: piano cantieri e DURC di congruità

    Il Comitato regionale Lombardia, nell’ultimo Piano regionale della prevenzione, ha individuato i cantieri sopra 70.000 euro e gli appalti pubblici come priorità di vigilanza. Per il datore di lavoro impresa edile questo significa, in pratica: maggior probabilità di accesso ispettivo congiunto ASL+INL+INAIL, controllo incrociato del DURC di congruità rispetto alle ore denunciate in Cassa edile, verifica del PSC e del POS, attenzione alle lavorazioni in quota e alla gestione subappalti. Il datore prepara la cartella di cantiere completa (notifica preliminare, PSC, POS, fascicolo dell’opera, designazioni CSE/CSP) e il RSPP coordina la verifica preventiva con il direttore tecnico.

    Caso 2 – Veneto: raccordo su agricoltura e trattori

    L’azienda agricola del veronese riceve la circolare della ASL competente che richiama il piano mirato “Sicurezza in agricoltura” approvato dal Comitato regionale Veneto. Il documento elenca le verifiche prioritarie: adeguamento dei trattori con dispositivi di protezione anti-ribaltamento (ROPS) e cintura, manutenzione periodica delle macchine, formazione abilitante per uso trattori (Accordo Stato-Regioni), gestione fitosanitari. Il datore agricolo, supportato dal RSPP esterno, aggiorna il DVR sezione “agenti chimici” e “macchine agricole”, programma la formazione specifica per i conduttori e calendarizza la revisione dei trattori. Il RLS territoriale del comparto agricolo partecipa al sopralluogo congiunto.

    Caso 3 – Protocollo ASL+INL su appalti logistici

    La cooperativa di logistica con magazzino in provincia di Bologna apprende dal Comitato regionale Emilia-Romagna del protocollo siglato tra ASL territoriale e Ispettorato del Lavoro per il comparto logistica-trasporti. Il protocollo prevede ispezioni congiunte che combinano i due profili: ASL su rischi sicurezza/movimentazione manuale carichi/MMC, formazione, sorveglianza sanitaria, ergonomia e INL su appalti, somministrazione, orari, contratti, regolarità dei subappalti. Il datore di lavoro committente verifica preliminarmente il DUVRI con le ditte appaltatrici, l’idoneità tecnico-professionale, i contratti di appalto-somministrazione e la formazione carrellisti dei lavoratori somministrati. Il RSPP aggiorna le procedure di interferenza.

    Caso 4 – Vigilanza congiunta su settori a rischio elevato

    Il Comitato regionale Toscana attiva una campagna sui lavori in spazi confinati dopo alcuni eventi gravi nel comparto manutenzioni industriali. Le aziende del settore (manutentori serbatoi, depuratori, silos) ricevono indirizzo di verificare: rispetto del D.P.R. 177/2011 (qualificazione delle imprese in ambienti confinati), procedure di accesso, sistemi di salvataggio, formazione specifica, presenza dell’autorizzazione del datore committente. La piccola impresa di manutenzioni adegua la procedura di permit-to-work, completa la formazione del personale operativo e del preposto e documenta l’esperienza triennale nel comparto. Il RLS partecipa alla revisione delle procedure.

    Caso 5 – Finanziamenti INAIL e bandi ISI

    Il Comitato regionale Piemonte, in raccordo con la Direzione regionale INAIL, orienta una parte delle risorse del bando ISI (Incentivi Sostegno Imprese) su comparti individuati dal piano regionale: edilizia, agricoltura, micro-imprese artigiane. La PMI metalmeccanica con 18 addetti, individuato un investimento di 80.000 euro in nuove macchine utensili con sicurezze adeguate e aspirazione fumi di saldatura, presenta domanda ISI Asse 1 (progetti di investimento) con il supporto del consulente tecnico interno e del RSPP. La domanda contiene il quadro di rischio del DVR aggiornato, l’analisi di riduzione del rischio attesa e il preventivo dell’investimento. La premialità è maggiore se il comparto rientra nelle priorità del Comitato regionale.

    Quando rileva per il datore di lavoro

    Il datore di lavoro non interagisce direttamente con il Comitato regionale, ma deve sapere che le sue determinazioni si traducono in: maggiore probabilità di vigilanza sul proprio comparto, indirizzi tecnici applicati da ASL/INL, opportunità di finanziamento INAIL, modulistica e procedure standardizzate. Il RSPP – interno o esterno – monitora il sito della regione e dell’ASL territoriale per i Piani regionali della prevenzione e i piani mirati, aggiornando di conseguenza il DVR e il programma di formazione. Il RLS aziendale, in qualità di rappresentante dei lavoratori, può sollecitare la riflessione sui temi emergenti del Comitato. Nelle imprese plurilocalizzate il datore tiene conto delle differenze tra regioni: il piano mirato “cantieri” lombardo ha priorità diverse dal piano siciliano e l’azienda che opera in più territori si adegua agli indirizzi di ciascun Comitato regionale.

    Norme di riferimento

    • Art. 7 D.Lgs. 81/2008 – istituzione dei Comitati regionali di coordinamento
    • Art. 5 D.Lgs. 81/2008 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
    • Art. 6 D.Lgs. 81/2008 – Commissione consultiva permanente
    • D.P.C.M. 21 dicembre 2007 – composizione e funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento
    • Leggi regionali attuative – ciascuna regione/provincia autonoma disciplina nel dettaglio composizione, articolazione in gruppi di lavoro tematici, Ufficio operativo, modalità di approvazione del Piano regionale della prevenzione
    • Piano nazionale della prevenzione – cornice nazionale entro cui i Comitati regionali declinano gli obiettivi territoriali

    FAQ

    Il datore di lavoro deve partecipare alle riunioni del Comitato regionale?

    No, il datore di lavoro singolo non partecipa: il Comitato regionale è un organo istituzionale composto da amministrazione regionale, enti di vigilanza (ASL, INL, INAIL, VVF) e rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali. La rappresentanza degli interessi datoriali è affidata a Confindustria, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Confcommercio e altre sigle comparativamente più rappresentative, che designano i propri delegati. Il singolo datore può segnalare temi alle associazioni di categoria che siedono nel Comitato.

    Come scopro quali sono le priorità di vigilanza del mio Comitato regionale?

    Le priorità sono pubbliche: si trovano nel Piano regionale della prevenzione approvato dalla Giunta e pubblicato sul sito della regione, nei piani mirati delle ASL/SPSAL territoriali e nelle delibere dei Comitati regionali. Le associazioni datoriali e gli ordini professionali (consulenti del lavoro, ingegneri, periti) diffondono di norma circolari informative. Il RSPP esterno qualificato consulta queste fonti per aggiornare i clienti.

    Cosa cambia se il mio settore entra in un piano mirato?

    Aumenta la probabilità di accesso ispettivo, gli ispettori utilizzano check-list dedicate al comparto, le richieste documentali sono più mirate (esempio: in cantiere, DURC congruità e POS aggiornato; in agricoltura, attestati abilitazione trattori; in logistica, contratti di appalto e idoneità tecnico-professionale). Il datore conviene anticipare i controlli con un audit interno condotto dal RSPP, aggiornando il DVR sui rischi specifici evidenziati e calendarizzando la formazione mancante.

    Le decisioni del Comitato regionale hanno valore vincolante?

    Gli indirizzi del Comitato vincolano gli enti pubblici aderenti (ASL, INL, INAIL territoriale, regione) nell’organizzazione della vigilanza e nella programmazione dei controlli. Per le imprese non hanno valore di norma giuridica diretta, ma orientano interpretazione e applicazione del T.U. Sicurezza: ignorarli significa esporsi a un controllo che applica gli stessi criteri tecnici e procedurali concordati a livello regionale. Il datore di lavoro prudente – supportato da RSPP e RLS – si adegua agli indirizzi anche quando questi non sono formalmente cogenti.

  • Art. 12 CTS – Denominazione sociale

    Art. 12 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Denominazione sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma

    3. 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

  • Art. 3 T.U. Stupefacenti – Servizio centrale per le dipendenze da stupefacenti

    Art. 3 T.U. Stupefacenti – Istituzione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

    2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a: a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita'; c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto; d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita'; e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitivo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 87; g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili. h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

    3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei lavoratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari. Torna al sommario