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L’art. 6 D.P.R. 600/1973 regola la dichiarazione delle società di persone (snc, sas, società semplici): non sono soggetti IRPEF in proprio, ma producono un reddito attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. Vediamo come funziona nei casi reali, quali quadri compilare nel modello SP e quali errori evitare quando si passa dal bilancio della società al Redditi PF dei singoli soci.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’art. 6 D.P.R. 600/1973 si inserisce in una piccola catena di norme che, lette insieme, definiscono tutti gli obblighi dichiarativi delle società di persone. Tre i riferimenti chiave da tenere a mente prima di guardare i casi concreti.
- Art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973: la dichiarazione va presentata anche senza debito d’imposta. Per le società di persone: dichiarazione sempre obbligatoria, anche a reddito zero o in perdita.
- Art. 4, comma 1 D.P.R. 600/1973: la dichiarazione va sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale (per le snc tipicamente l’amministratore o un socio amministratore; per le sas l’accomandatario).
- Art. 6 D.P.R. 600/1973: introduce il modello specifico (oggi «Redditi SP», un tempo «Unico SP») e ricorda che le società di persone in contabilità ordinaria devono redigere un bilancio, non quello civilistico dell’art. 2423 c.c. ma un prospetto economico-patrimoniale di supporto al reddito d’impresa.
La società dichiara dunque il proprio reddito, ma non paga IRPEF: ai fini delle imposte personali il reddito esce dalla società e «atterra» nei quadri RH dei soci. La società resta invece soggetto passivo IRAP autonomo, quando dovuta, e versa direttamente le ritenute come sostituto d’imposta.
Trasparenza fiscale: la regola dell’art. 5 TUIR
Il motivo per cui la società di persone non paga IRPEF è scritto nell’art. 5 TUIR: «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice […] sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili». Tre conseguenze pratiche da memorizzare.
- Tassazione per competenza, non per cassa. Il socio paga le imposte sulla quota di reddito che gli spetta anche se la società non gli ha distribuito nulla: è il punto su cui si rompono molte discussioni fra soci familiari.
- Quota di partecipazione agli utili, non al capitale. Se l’atto costitutivo prevede una ripartizione degli utili diversa dalla percentuale di capitale, conta la prima. In mancanza si presume proporzionale ai conferimenti.
- Differenza con le società di capitali (art. 73 TUIR). Una srl paga IRES in proprio e i soci sono tassati solo all’incasso dei dividendi. Nelle società di persone questo schermo non c’è: il reddito è sempre del socio, anno per anno.
Esiste anche la trasparenza «opzionale» degli artt. 115-116 TUIR per alcune srl, ma è scelta volontaria: nelle snc e sas la trasparenza è il regime naturale e non si può evitare.
Modello SP e quadri della dichiarazione
Il modello «Redditi SP» è la dichiarazione delle società di persone. Per orientarsi senza perdersi nelle istruzioni di centinaia di pagine, basta tenere a mente la struttura di base.
- Quadro RF: reddito d’impresa in contabilità ordinaria (variazioni in aumento e diminuzione partendo dall’utile di bilancio).
- Quadro RG: reddito d’impresa in contabilità semplificata (regime «di cassa» dal 2017).
- Quadro RE: redditi di lavoro autonomo (es. società semplice tra professionisti, STP nelle forme di società di persone).
- Quadri RA / RB / RD: redditi fondiari, immobili patrimonio, allevamento e agriturismo (società semplici agricole).
- Quadro RN: reddito complessivo della società da imputare ai soci.
- Quadro RO (cruciale): elenco soci con codice fiscale, quota di partecipazione e quota di reddito (o perdita) attribuita.
- Quadro RS: prospetti vari (perdite riportabili, beni in godimento ai soci, ISA, ACE residua).
Ciascun socio riprende poi la quota dal quadro RO e la riporta nel quadro RH del proprio Redditi PF, dove concorre alla base imponibile IRPEF insieme agli altri redditi.
Caso 1 — Snc con tre soci paritari
La «Bianchi & Rossi snc» chiude l’esercizio con un utile fiscale di 90.000 euro, attribuito a tre soci con quote del 33,33% ciascuno. La società presenta il modello SP entro il 31 ottobre indicando 90.000 euro nel quadro RN e, nel quadro RO, tre righi da 30.000 euro ciascuno. Ogni socio porta 30.000 euro nel proprio quadro RH e li somma agli altri redditi personali. Se la società ha versato acconti IRAP, li dichiara nel quadro IRAP a parte; gli acconti IRPEF, invece, vengono versati direttamente dai singoli soci sulla loro quota, non dalla società.
Caso 2 — Sas con un accomandatario e due accomandanti
La «Verdi sas» ha un socio accomandatario con il 50% e due accomandanti con il 25% ciascuno. Reddito d’impresa: 60.000 euro. La ripartizione fiscale è asimmetrica rispetto al ruolo: l’accomandatario riceve 30.000 euro, ogni accomandante 15.000. La differenza sostanziale non è fiscale ma di responsabilità civile: gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota, e se compiono atti di amministrazione perdono questo beneficio (art. 2320 c.c.). In dichiarazione, però, accomandatari e accomandanti compaiono allo stesso modo nel quadro RO; il loro reddito viene tassato in capo a ciascuno con le aliquote IRPEF progressive nella PF.
Caso 3 — Società semplice agricola
La «Cascina del Sole società semplice» coltiva terreni e alleva bovini. Non produce reddito d’impresa ma reddito agrario e dominicale (artt. 32-34 TUIR). Compila i quadri RA e RD, non RF/RG. Il reddito determinato su base catastale viene imputato per trasparenza ai soci, che lo riportano nei propri quadri RH e RA. La società semplice agricola, di norma, è esente da IRAP per la parte agricola entro i limiti dell’art. 32 TUIR; l’eventuale parte commerciale (es. agriturismo oltre i limiti forfettari) rientra però in RF/RG e segue le regole ordinarie.
Caso 4 — Snc con socio defunto in corso d’anno
Nella «Neri snc» il socio Mario, con quota 40%, muore il 30 giugno. Per i primi sei mesi la quota va imputata al de cuius (la dichiarazione del defunto sarà presentata dagli eredi entro i termini ordinari indicando il reddito maturato fino alla data del decesso). Per il secondo semestre, se gli eredi proseguono la società (con il consenso dei soci superstiti) la quota passa a loro pro quota; se la società si scioglie limitatamente al socio defunto (art. 2284 c.c.) la quota del 40% del secondo semestre si ripartisce fra i soci superstiti in proporzione alle loro quote. Il quadro RO della società dovrà riportare entrambi i periodi e i relativi importi, con la corretta indicazione delle date di inizio e fine partecipazione.
Caso 5 — Sas che cede una quota a terzo
L’accomandante Giulia, titolare del 30% della «Blu sas», cede la sua quota al nuovo socio Luca il 1° settembre. Il reddito annuo della società è 100.000 euro. La regola di ripartizione, salvo diversa pattuizione, è temporale: 8/12 del 30% (cioè 20.000 euro) vanno a Giulia, 4/12 del 30% (cioè 10.000 euro) a Luca. Anche qui il quadro RO indica entrambi con la rispettiva quota e periodo di possesso. Sotto il profilo civilistico la cessione di quota della sas richiede il consenso di tutti i soci accomandatari e della maggioranza degli accomandanti, salvo diversa previsione statutaria.
Quando e come verificare
Sia il socio che l’amministratore hanno interesse a controllare alcuni punti prima di firmare il modello SP e prima di chiudere il proprio Redditi PF. Una checklist minima.
- Coerenza fra atto costitutivo e quadro RO. Le quote di partecipazione agli utili vanno verificate con l’ultima versione dell’atto: spesso modifiche convenute fra i soci non sono state formalizzate e si scoprono solo in fase di liquidazione.
- Bilancio di supporto (CO). Anche se non c’è deposito al Registro Imprese, in contabilità ordinaria la società deve redigere un bilancio interno: lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati. Il quadro RF parte dall’utile di bilancio, quindi se il bilancio non quadra non quadra nemmeno la dichiarazione.
- Perdite riportabili. Le perdite in contabilità ordinaria sono attribuite ai soci per trasparenza e da loro utilizzabili (limiti art. 8 TUIR). Quelle in contabilità semplificata seguono regole proprie e vanno tracciate in RS.
- Beni in godimento ai soci. Auto, immobili, attrezzature concesse ai soci per uso personale possono generare reddito diverso (art. 67 TUIR) se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato. Il prospetto RS è obbligatorio e i dati confluiscono nei controlli AdE.
- ISA. La maggior parte delle snc/sas commerciali è soggetta agli ISA: punteggi alti riducono il rischio di accertamento e aprono a regimi premiali.
- Termini. Modello SP: di norma entro il 31 ottobre (verificare ogni anno la scadenza AdE). Versamenti: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (rateizzabili); secondo acconto entro il 30 novembre. La società versa IRAP propria, i soci versano IRPEF sulla quota.
Il socio che non gestisce la contabilità può chiedere all’amministratore copia del quadro RO firmato e dell’attestazione di quota: serve a documentare la quota da riportare nel proprio RH, anche per usi futuri (cessione, contenzioso, successione). Per dichiarazioni semplici un CAF può predisporre il Redditi PF del socio, ma il modello SP richiede di norma un intermediario abilitato.
Norme e fonti
- Art. 6 D.P.R. 600/1973 — Dichiarazione delle società di persone: art. 6 D.P.R. 600/1973.
- Art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973 — Obbligo di dichiarazione anche in assenza di imposta dovuta.
- Art. 4, comma 1 D.P.R. 600/1973 — Sottoscrizione della dichiarazione a pena di nullità.
- Art. 5 TUIR (D.P.R. 917/1986) — Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone.
- Art. 8 TUIR — Determinazione del reddito complessivo e trattamento delle perdite.
- Art. 32-34 TUIR — Reddito agrario e dominicale (società semplici agricole).
- Art. 67 TUIR — Redditi diversi (beni in godimento ai soci).
- Art. 73 TUIR — Soggetti passivi IRES, differenza con le società di persone.
- Art. 2284, 2320, 2423 c.c. — Morte del socio, accomandanti, redazione del bilancio.
- Modello «Redditi SP» e istruzioni — pubblicati ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale.
Domande frequenti
Una snc inattiva, senza ricavi e senza costi, deve presentare la dichiarazione?
Sì. L’art. 1, comma 2 D.P.R. 600/1973 impone la presentazione del modello SP anche quando il reddito è zero o la società è in perdita; serve a tenere viva la posizione fiscale e a non incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione, che restano applicabili anche con imposta non dovuta.
Il socio accomandante paga le imposte sulla quota anche se non ha ricevuto utili in cassa?
Sì. La trasparenza dell’art. 5 TUIR opera «indipendentemente dalla percezione»: il socio è tassato sulla quota di competenza maturata, non sull’utile effettivamente distribuito. Per evitare frizioni interne è prassi prevedere nello statuto o in delibera assembleare la distribuzione di un acconto sugli utili almeno pari alle imposte stimate sul reddito attribuito.
Le perdite della snc possono essere usate dai soci nel proprio Redditi PF?
Sì, ma con regole differenziate. Le perdite delle società di persone in contabilità ordinaria sono attribuite per trasparenza ai soci e possono essere portate in diminuzione dagli altri redditi d’impresa nei limiti e con i riporti previsti dall’art. 8 TUIR. Le perdite in contabilità semplificata seguono regole specifiche e vanno verificate nel prospetto del quadro RS del modello SP del socio.
Una società semplice puramente immobiliare deve presentare il modello SP?
Sì. La società semplice che possiede e gestisce immobili (locazione, comodato a soci) compila il quadro RB del modello SP indicando i redditi fondiari, che poi vengono imputati per trasparenza ai soci. Anche in assenza di reddito d’impresa, la dichiarazione SP è obbligatoria fintanto che la società è in vita.