Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 L. 218/1995 – Rapporti personali tra coniugi

    Art. 29 L. 218/1995 – Rapporti personali tra coniugi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

    2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 11 L. 212/2000 – Interpello

    Art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Interpello

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell' articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 ((, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall' articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,)) è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 .

    3. ((La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.))

    4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

    5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

    6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

    8. Le disposizioni di cui all' articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

  • Art. 244 TUEL – Articolo 244

    Art. 244 TUEL – Articolo 244

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

    2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

  • Art. 1 L. 212/2000 – Principi generali

    Art. 1 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Principi generali

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione ((delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,)) , costituiscono principi generali dell'ordinamento ((tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni)) possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

    2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.(10) ((

    3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. )) ((

    3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. ))

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 )) .

  • Art. 18 D.Lgs. 1/2018 – Pianificazione di protezione civile

    Art. 18 D.Lgs. 1/2018 – Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decre

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all’articolo 2, comma 2, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all’articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale…; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l’aggiornamento della pianificazione, per l’organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

    2. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

    3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

    4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 76 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari

    Art. 76 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

    2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

    3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato.

    4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

  • Art. 16 TULPS – Accesso ai locali soggetti ad autorizzazione

    Art. 16 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

  • Art. 41 RD 12/1941

    Art. 41 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 3 L. 68/1999 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

    Art. 3 L. 68/1999 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

    3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

    4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

    5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’ articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.

    6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

    7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

  • Art. 4 D.Lgs. 231/2001 – Reati commessi all’estero

    Art. 4 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati commessi all’estero

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale , gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

    2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. Nota all'art. 4: – Si riporta il testo degli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale : "Art. 7 (Reati commessi all'estero). – È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.". "Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). – Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.". "Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.". "Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.".

  • Art. 45 RD 12/1941 – Giudice di sorveglianza

    Art. 45 RD 12/1941 – Giudice di sorveglianza

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Giudice di sorveglianza. Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario. L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

  • Notai obbligo trascrizione 30 giorni: casi pratici art. 6 D.Lgs. 347/199

    L’art. 6 D.Lgs. 347/1990 stabilisce un caposaldo della pubblicità immobiliare italiana: chiunque rogiti o autentichi un atto soggetto a trascrizione è tenuto a richiedere la formalità entro un termine breve e perentorio. La norma non si limita a indicare il dovere, ma identifica con precisione i soggetti obbligati e i tempi entro cui devono attivarsi, in modo che la circolazione dei diritti reali sugli immobili resti tracciabile e opponibile ai terzi.

    Il quadro: chi deve richiedere la trascrizione e perché

    Il sistema della trascrizione si regge su un principio semplice: l’atto da solo non basta a rendere conoscibili gli effetti che produce sul bene immobile. Serve un passaggio formale presso la conservatoria dei registri immobiliari, oggi gestita dall’Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare. Per garantire che questo passaggio avvenga sempre e in tempi rapidi, il legislatore ha individuato come obbligati i professionisti che hanno già tra le mani l’atto: pubblici ufficiali roganti, autenticanti, cancellieri.

    La logica è di responsabilizzazione professionale: chi predispone l’atto conosce già il contenuto, dispone della copia esecutiva o autentica, ha gli strumenti tecnici per trasmettere telematicamente nota e titolo. Affidare l’onere alle parti private avrebbe esposto la pubblicità immobiliare a ritardi e dimenticanze.

    L’obbligo del pubblico ufficiale: 30 giorni dalla data dell’atto

    Il termine ordinario fissato dall’art. 6 è di 30 giorni dalla data dell’atto. Decorre dal giorno in cui l’atto è stato ricevuto (per gli atti pubblici) o autenticato nelle sottoscrizioni (per le scritture private autenticate). Il pubblico ufficiale rogante deve quindi organizzare lo studio in modo da rispettare questo limite per ciascun atto che, secondo l’art. 2643 c.c., richiede trascrizione.

    Il rispetto del termine non è un dettaglio formale: una trascrizione tardiva produce comunque effetti dichiarativi a partire dalla sua data, ma nell’intervallo di ritardo il bene risulta vulnerabile a trascrizioni di altri aventi causa o a iscrizioni pregiudizievoli. Per questo l’inosservanza espone il professionista a profili di responsabilità civile verso il cliente e a sanzioni disciplinari, oltre alle sanzioni tributarie connesse al ritardato pagamento dell’imposta ipotecaria.

    Termini straordinari: atti formati all’estero

    Per gli atti formati all’estero la disciplina prevede un termine più ampio: 60 giorni decorrenti dalla data del deposito dell’atto presso un notaio italiano o dal suo inserimento negli atti di un archivio notarile. La ragione è pratica: l’atto deve prima essere riconosciuto e ricevuto nell’ordinamento italiano, attraverso il deposito previsto dalla legge notarile, e solo da quel momento decorre l’obbligo di trascrizione.

    Lo stesso meccanismo vale per le sentenze e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dove il termine decorre dalla data in cui il cancelliere ha rilasciato copia o ha ricevuto il provvedimento ai fini della trascrizione. La norma non ammette di sommare termini diversi per posticipare l’adempimento: la decorrenza è ancorata a un evento certo e documentato.

    Cinque situazioni concrete in cui scatta l’obbligo

    Compravendita immobiliare con atto notarile

    È il caso più frequente. Il notaio rogante riceve l’atto di vendita, lo legge alle parti, raccoglie le firme. Da quel giorno parte il conto alla rovescia di 30 giorni per la trascrizione. Lo studio predispone la nota di trascrizione, calcola l’imposta ipotecaria proporzionale dovuta a norma dell’art. 5 D.Lgs. 347/1990, riscuote dalle parti gli importi e procede alla registrazione telematica tramite il modello unico informatico. La trascrizione avviene di norma in pochi giorni, ben dentro il termine, ma nei periodi di picco (chiusure d’anno, sospensioni feriali) la programmazione diventa decisiva. Una parte acquirente prudente chiede conferma scritta dell’avvenuta trascrizione e della nota di iscrizione restituita dall’Agenzia.

    Donazione di immobile con atto pubblico

    La donazione immobiliare richiede atto pubblico a pena di nullità. Anche qui il notaio è obbligato alla trascrizione entro 30 giorni. La specificità sta nel fatto che la trascrizione della donazione svolge anche una funzione di pubblicità verso eventuali legittimari che potrebbero in futuro agire in riduzione, e verso terzi acquirenti che valutano il rischio dell’azione restitutoria. Il professionista verifica che la nota di trascrizione contenga tutti gli elementi richiesti, incluse le menzioni urbanistiche e catastali, e che siano correttamente indicate le quote e i diritti trasferiti. Una donazione trascritta in ritardo conserva validità tra le parti ma resta esposta nei confronti dei terzi fino al perfezionamento della formalità.

    Sentenza che dispone la trascrizione

    Quando il tribunale pronuncia una sentenza costitutiva o di accertamento che incide su diritti reali immobiliari (ad esempio sentenza ex art. 2932 c.c. che tiene luogo del contratto non concluso, o accertamento di usucapione), spetta al cancelliere richiedere la trascrizione del provvedimento. Il termine decorre dal momento in cui la sentenza diventa idonea alla trascrizione, generalmente con il passaggio in giudicato o con la dichiarazione di esecutività. La parte vittoriosa può sollecitare l’adempimento depositando copia autentica e versando l’imposta. Nei casi più complessi, la stessa parte si rivolge a un notaio per fare eseguire la trascrizione, restando ferma la responsabilità del pubblico ufficiale che cura la formalità.

    Verbale di assemblea con beni immobili

    Quando un’assemblea di società o di condominio assume deliberazioni che incidono su immobili (ad esempio assegnazione di un’unità ai soci in sede di scioglimento, o costituzione di servità sulle parti comuni che richiede atto pubblico), il verbale redatto dal notaio è titolo soggetto a trascrizione. Anche in questo caso il termine di 30 giorni decorre dalla data del verbale. Il professionista verifica che la deliberazione abbia i requisiti formali per essere trascritta, raccoglie la documentazione catastale aggiornata, predispone la nota e procede telematicamente. La trascrizione tempestiva tutela la società o il condominio rispetto a vicende successive che potrebbero coinvolgere il bene.

    Atto estero con apostille o legalizzazione

    Un atto di vendita o di donazione formato davanti a un notaio straniero non è direttamente trascrivibile in Italia. Occorre prima il deposito presso un notaio italiano o un archivio notarile, accompagnato da apostille (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja 1961) o da legalizzazione consolare. Da quel deposito decorre il termine di 60 giorni per la trascrizione. Il notaio depositario verifica la corrispondenza dell’atto ai requisiti dell’ordinamento italiano, la traduzione giurata se l’atto è in lingua straniera, la compatibilità con l’ordine pubblico. Solo dopo questi controlli predispone la nota di trascrizione e richiede la formalità alla conservatoria competente per circoscrizione.

    Quando e come orientarsi

    Per la parte privata che ha sottoscritto un atto soggetto a trascrizione, la regola di buon senso è chiedere conferma scritta dell’avvenuto adempimento. La conservatoria, una volta eseguita la formalità, restituisce la nota di trascrizione con gli estremi (registro generale e particolare), che il professionista deve trasmettere al cliente. Questo documento è la prova della pubblicità e va conservato insieme al titolo originale.

    Se la trascrizione tarda oltre il termine, conviene sollecitare per iscritto il pubblico ufficiale e annotare la data del sollecito. Nei casi di inerzia prolungata, la parte può chiedere a un altro professionista di curare la formalità, fermo restando che l’obbligo originario resta in capo al rogante e che le sanzioni tributarie per ritardato versamento dell’imposta ipotecaria ricadono sul soggetto obbligato.

    Per le sentenze, l’iniziativa può partire dalla parte vittoriosa che deposita la copia autentica in cancelleria con istanza di trascrizione, allegando la prova del pagamento dell’imposta. Per gli atti esteri, il deposito presso un notaio italiano resta il passaggio insostituibile: senza quel deposito non decorre alcun termine e l’atto resta privo di pubblicità in Italia.

    Le norme di riferimento

    La disciplina si compone di alcuni articoli chiave del D.Lgs. 347/1990 e del codice civile.

    • art. 6 D.Lgs. 347/1990: individua i soggetti obbligati alla richiesta di trascrizione (notai, pubblici ufficiali roganti o autenticanti, cancellieri) e fissa il termine ordinario di 30 giorni dalla data dell’atto, con il termine speciale di 60 giorni per gli atti esteri decorrente dal deposito.
    • Art. 5 D.Lgs. 347/1990: regola la liquidazione dell’imposta ipotecaria proporzionale e in misura fissa dovuta in occasione della trascrizione. Il pubblico ufficiale è tenuto a riscuotere l’imposta dalle parti e a versarla contestualmente alla richiesta di formalità.
    • Art. 11 D.Lgs. 347/1990: disciplina le sanzioni per omessa o tardiva richiesta di trascrizione e per omesso versamento dell’imposta, con applicazione delle regole generali in materia di sanzioni tributarie non penali.
    • Art. 2643 c.c.: elenca tassativamente gli atti soggetti a trascrizione (contratti di trasferimento di proprietà, costituzione di diritti reali di godimento, divisioni, transazioni su immobili, sentenze costitutive). Il rinvio a questo elenco è il presupposto sostanziale dell’obbligo formale dell’art. 6.

    FAQ

    Da quando decorrono i 30 giorni per la trascrizione di un atto notarile?

    Dalla data dell’atto, cioè dal giorno in cui il notaio ha ricevuto l’atto pubblico o ha autenticato le sottoscrizioni nella scrittura privata. Il giorno della firma fa parte del computo. Se il termine cade in giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. La data è documentata in modo certo dal repertorio notarile e dalla copia conforme rilasciata alle parti.

    Cosa succede se la trascrizione viene richiesta dopo il termine?

    L’atto resta valido tra le parti e la trascrizione tardiva produce comunque effetti dichiarativi a partire dalla sua data. Tuttavia il pubblico ufficiale è soggetto alle sanzioni dell’art. 11 D.Lgs. 347/1990 e a quelle generali per ritardato versamento dell’imposta ipotecaria. Inoltre, nell’intervallo di ritardo, il bene resta esposto a trascrizioni di terzi aventi causa o a iscrizioni pregiudizievoli, con possibile responsabilità civile del professionista.

    Chi richiede la trascrizione di una sentenza che dispone il trasferimento di un immobile?

    L’obbligo è in capo al cancelliere, che cura la richiesta di trascrizione del provvedimento presso la conservatoria competente. Nella prassi la parte vittoriosa anticipa l’imposta e sollecita l’adempimento depositando copia autentica con istanza espressa. In alternativa, la parte può affidare la formalità a un notaio, restando comunque ferma la responsabilità del pubblico ufficiale tenuto per legge.

    Perché per gli atti esteri il termine è di 60 giorni e non di 30?

    Perché un atto formato all’estero non è direttamente trascrivibile in Italia: deve prima essere depositato presso un notaio italiano o un archivio notarile, con apostille o legalizzazione. Solo da quel deposito l’atto entra nell’ordinamento italiano e diventa idoneo alla pubblicità immobiliare. Il legislatore ha quindi raddoppiato il termine, tenendo conto del tempo necessario alle verifiche di conformità, alla traduzione giurata e al controllo di compatibilità con l’ordine pubblico italiano.