Testo dell'articoloVigente
Art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Interpello
In vigore dal 01/08/2000
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell' articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 ((, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall' articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,)) è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 .
3. ((La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.))
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all' articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Commento
L'interpello è uno strumento centrale di certezza tributaria e attua il principio di collaborazione e buona fede di cui all'articolo 10 dello Statuto. La risposta dell'amministrazione vincola l'ufficio limitatamente al caso oggetto di istanza e a parità di fattispecie: qualsiasi atto difforme rispetto al parere è viziato per violazione del legittimo affidamento. La tassonomia delle sei tipologie consente di selezionare lo strumento più appropriato: l'interpello ordinario è il più utilizzato e richiede la dimostrazione dell'obiettiva incertezza, l'interpello qualificatorio si concentra sull'inquadramento giuridico di una fattispecie complessa, l'interpello antiabuso protegge le operazioni straordinarie.
Il comma 4 esclude l'obiettiva incertezza quando la soluzione è già stata fornita dall'amministrazione con documenti di prassi (circolari, risoluzioni, risposte pubblicate). La regola incentiva la ricerca preliminare della prassi e impedisce la moltiplicazione di interpelli su questioni già chiarite. Tuttavia, la prassi deve essere chiara, puntuale e applicabile al caso concreto: una circolare generica o una risposta su fattispecie significativamente diversa non rende inammissibile l'interpello. La pratica professionale richiede al consulente contabile una verifica preventiva della prassi prima del deposito dell'istanza, anche attraverso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate.
Il regime del silenzio-assenso, previsto dal D.Lgs. 156/2015 e richiamato dall'articolo 11 dello Statuto, attribuisce alla mancata risposta entro il termine di novanta giorni valore di accoglimento della soluzione prospettata dal contribuente. La sospensione di agosto e la possibile sospensione per richiesta di parere ad altra amministrazione (limitata a sessanta giorni) configurano un termine effettivo che può estendersi oltre i tre mesi. Il contributo per gli interpelli su fattispecie particolarmente complesse, introdotto dalla riforma 2023, mira a finanziare la formazione dell'Agenzia e a calmierare istanze pretestuose o di scarsa rilevanza. La misura del contributo varia in funzione del volume d'affari del contribuente e della tipologia di interpello.
Prassi e linee guida
Circolare · Circolare n. 9/E del 1 aprile 2016
Agenzia delle Entrate
Documento centrale di prassi per l'art. 11. Illustra organicamente la nuova architettura dell'interpello dopo il D.Lgs. 156/2015: interpello ordinario interpretativo, qualificatorio, probatorio (lett. b), antiabuso (lett. c) e disapplicativo (lett. d). Fornisce istruzioni operative su contenuto dell'istanza, documentazione, termini di risposta (90 o 120 giorni), silenzio-assenso, casi di inammissibilità, regime degli atti difformi e rinunce. È la chiave di lettura dell'art. 11 nella prassi degli uffici.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2019
Agenzia delle Entrate
La circolare affronta un nodo applicativo dell'art. 11: come gestire l'istanza quando la qualificazione tributaria dipende da valutazioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni (es. classificazioni urbanistiche, sanitarie, doganali). L'Agenzia chiarisce i criteri di acquisizione del parere tecnico, gli effetti sui termini di risposta e i casi di inammissibilità. Documento di rilievo per perimetrare il campo dell'interpello qualificatorio e ordinario quando l'oggetto del quesito travalica la materia fiscale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · Interpello da Statuto del contribuente
Pagina istituzionale
Scheda ufficiale dell'Agenzia che sistematizza tutte le tipologie di interpello previste dall'art. 11 dello Statuto: ordinario interpretativo, qualificatorio, probatorio, antiabuso, disapplicativo. Indica modalità di presentazione (PEC, consegna a mano, raccomandata), uffici competenti, contenuto minimo dell'istanza, regime degli effetti vincolanti della risposta limitatamente al richiedente e al caso prospettato, casi di rettifica unilaterale e di inefficacia. È la fonte operativa di riferimento per il contribuente.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta · Risposta n. 40 del 19 ottobre 2018
Agenzia delle Entrate
Esempio applicativo della tipologia di interpello antiabuso prevista dall'art. 11, lett. c, dello Statuto. La risposta illustra come si articola il dialogo preventivo tra contribuente e Amministrazione su operazioni potenzialmente abusive: definizione del «caso concreto e personale», individuazione del vantaggio fiscale, qualificazione delle ragioni extrafiscali. Utile a comprendere come, in pratica, l'art. 11 si raccordi con l'art. 10-bis e quali siano i contenuti minimi richiesti perché l'istanza sia ammissibile.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Interpello qualificatorio su contratto complesso tra società
Caio è amministratore di una società che intende stipulare un contratto atipico con un partner internazionale, qualificabile in alternativa come somministrazione di servizi o come licenza di know-how, con conseguenze IVA molto diverse. La prassi dell'Agenzia non disciplina puntualmente la fattispecie. Caio presenta interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 descrivendo dettagliatamente il contratto e i flussi economici. L'Agenzia risponde entro novanta giorni qualificando l'operazione come licenza, con applicazione del regime di non imponibilità ex articolo 7 ter DPR 633/1972 per servizi B2B intracomunitari. Caio adegua il contratto e la fatturazione in conformità.
Caso 2: Silenzio-assenso su interpello relativo a credito d'imposta
Tizio gestisce un'impresa che effettua investimenti agevolabili e presenta interpello ordinario per verificare la spettanza di un credito d'imposta in fattispecie non puntualmente coperta dalla prassi. Il termine di novanta giorni decorre dal 1° marzo 2026, con sospensione tra il 1° e il 31 agosto. L'Agenzia delle Entrate non risponde entro il termine effettivo (30 giugno 2026). Tizio fruisce del credito d'imposta in dichiarazione invocando il silenzio-assenso ex articolo 11 L. 212/2000. Un eventuale recupero successivo del credito sarebbe illegittimo per violazione del legittimo affidamento ex articolo 10 dello stesso Statuto, salvo emersione di fatti diversi rispetto a quelli rappresentati.
Domande frequenti
Quando ricorre l'«obiettiva incertezza» richiesta per l'interpello ordinario?
L'obiettiva incertezza ricorre quando la norma tributaria si presta a interpretazioni plausibili contrastanti, non risolte da pronunce giurisprudenziali consolidate né da prassi amministrativa puntuale. Non basta il dubbio soggettivo del contribuente: occorre una difficoltà ermeneutica ragionevolmente riscontrabile da un operatore qualificato. Indicatori tipici sono norme di nuova introduzione senza prassi, formulazioni ambigue, contrasti tra Cassazione e prassi dell'Agenzia. La verifica preventiva delle circolari e risoluzioni è essenziale per qualificare correttamente l'incertezza e non incorrere in inammissibilità.
La risposta all'interpello vincola l'amministrazione?
Sì, la risposta vincola l'amministrazione finanziaria con riferimento al caso oggetto dell'istanza e a fattispecie sostanzialmente identiche presentate dallo stesso contribuente. Atti impositivi difformi dalla risposta sono nulli per violazione del legittimo affidamento ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto. La risposta non vincola però il contribuente, che resta libero di seguirla o meno. Inoltre, in caso di mutamento di orientamento dell'amministrazione, il nuovo indirizzo si applica solo per il futuro e non può colpire il comportamento tenuto in conformità alla risposta originaria.
Cosa succede se l'amministrazione non risponde entro i novanta giorni?
Il termine di novanta giorni, sospeso tra il 1° e il 31 agosto e prorogabile in caso di richiesta di parere ad altra amministrazione, è perentorio. Decorso il termine senza risposta, si forma il silenzio-assenso: la soluzione prospettata dal contribuente si intende accolta. L'amministrazione resta vincolata come se avesse risposto positivamente. Il contribuente è tutelato anche se l'amministrazione modifichi successivamente la propria posizione: il legittimo affidamento maturato sul silenzio-assenso protegge il comportamento tenuto fino alla nuova prassi pubblicata.
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