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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 10 quinquies, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, disciplina il potere di autotutela facoltativa dell'amministrazione finanziaria. Fuori dai casi di autotutela obbligatoria di cui all'articolo 10 quater (limitati ai vizi più gravi e tassativamente individuati), l'ufficio può sempre procedere all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi o alla rinuncia all'imposizione, anche d'ufficio senza istanza del contribuente, in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione. L'autotutela facoltativa è esercitabile in pendenza di giudizio o su atti già definitivi (cioè non più impugnabili), con valenza eccezionale e discrezionale. Il rinvio al comma 3 dell'articolo 10 quater estende all'autotutela facoltativa il regime di responsabilità del funzionario (limitato al dolo). La norma supera la distinzione, storicamente controversa, tra autotutela tributaria e civilistica, codificando un potere generale ma con esercizio rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, sindacabile in giudizio solo per vizi macroscopici (eccesso di potere, sviamento, irragionevolezza).

Testo dell'articoloVigente

Art. 10 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

In vigore dal 01/08/2000

((

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo

10-quater. ))

Commento

L'introduzione di una disciplina espressa dell'autotutela facoltativa supera il vuoto normativo del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, fonte secondaria che regolava la materia in modo frammentario. L'articolo 10 quinquies opera in via residuale rispetto all'articolo 10 quater (autotutela obbligatoria): mentre quest'ultima è dovuta in caso di vizi specifici (errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, errore sul presupposto), l'autotutela facoltativa è esercitabile per qualsiasi illegittimità o infondatezza dell'atto. La nozione di «illegittimità» comprende sia i vizi di forma (carenza di motivazione, violazione del contraddittorio) sia quelli di sostanza (errori interpretativi, valutazione fattuale infondata).

La rilevanza pratica della norma è duplice. Da un lato, consente al contribuente di sollecitare l'autotutela con istanze documentate anche dopo la definitività dell'atto (per esempio dopo il decorso del termine di sessanta giorni per il ricorso ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 546/1992) o in pendenza di giudizio (con effetto di cessazione della materia del contendere). Dall'altro, riconosce all'ufficio uno strumento di razionalizzazione del contenzioso, evitando giudizi destinati a soccombenza certa. Il provvedimento di autotutela facoltativa è motivato e deve dare conto delle ragioni dell'annullamento.

Il regime della responsabilità del funzionario, mutuato dall'articolo 10 quater, comma 3, limita la responsabilità erariale del dipendente che esercita autotutela ai casi di dolo, escludendo la colpa grave. La scelta legislativa incentiva l'effettività dello strumento, eliminando il «timore della firma» che storicamente frenava gli annullamenti. Il rifiuto dell'autotutela facoltativa, secondo la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale (sentenza 181/2017 in tema di autotutela), non è ordinariamente impugnabile autonomamente: il contribuente può sindacarne la legittimità solo per vizi macroscopici dell'atto di rifiuto stesso, in linea con il carattere discrezionale dello strumento.

Casi pratici

Caso 1: Annullamento d'ufficio dopo sentenza favorevole a contribuente terzo

Sempronio riceve un avviso di accertamento basato su un'interpretazione contestata della normativa IVA. Non impugna nei termini di sessanta giorni e l'atto diventa definitivo. Successivamente, le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano in senso favorevole alla tesi del contribuente in una fattispecie analoga. Sempronio presenta istanza di autotutela facoltativa ex articolo 10 quinquies L. 212/2000 allegando la sentenza delle Sezioni Unite e dimostrando la sovrapponibilità del caso. L'ufficio, valutando la manifesta infondatezza sopravvenuta della pretesa, esercita l'autotutela e annulla l'atto definitivo, evitando un contenzioso esecutivo destinato a soccombenza.

Caso 2: Autotutela in pendenza di giudizio per errore istruttorio sopravvenuto

Tizio impugna un avviso di accertamento IRPEF dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Nel corso del giudizio emerge documentazione bancaria che dimostra l'erronea attribuzione di movimenti a Tizio invece che a un omonimo. Tizio presenta all'ufficio istanza di autotutela facoltativa ex articolo 10 quinquies L. 212/2000 producendo la documentazione. L'ufficio, valutata la manifesta infondatezza, esercita l'autotutela annullando l'atto in pendenza di giudizio. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. 546/1992, evitando una pronuncia di merito su una pretesa ormai abbandonata.

Domande frequenti

Quando si applica l'autotutela facoltativa?

L'autotutela facoltativa si applica fuori dei casi tassativi di autotutela obbligatoria (articolo 10 quater) ogni volta che l'amministrazione finanziaria riscontri l'illegittimità o l'infondatezza di un atto impositivo o di una pretesa. È esercitabile anche d'ufficio, in pendenza di giudizio o su atti definitivi. Sono ipotesi tipiche errori valutativi non rientranti nelle categorie dell'articolo 10 quater (per esempio interpretazione tributaria smentita da successiva prassi favorevole, errori istruttori non macroscopici, sopravvenute pronunce giurisprudenziali a sezioni unite favorevoli al contribuente).

Il diniego di autotutela facoltativa è impugnabile?

Secondo l'orientamento della Cassazione e della Corte costituzionale, il diniego espresso o tacito di autotutela facoltativa non è ordinariamente impugnabile come atto autonomo. Il contribuente può sindacarne la legittimità solo per vizi macroscopici, quali l'eccesso di potere, lo sviamento dalla causa tipica, l'irragionevolezza manifesta. Non costituisce vizio impugnabile la mera difformità della valutazione discrezionale rispetto a quella del contribuente. Resta sempre possibile il ricorso ordinario contro l'atto impositivo entro i termini di cui all'articolo 21 D.Lgs. 546/1992.

Come va formulata l'istanza di autotutela facoltativa?

L'istanza va indirizzata all'ufficio che ha emanato l'atto o all'ufficio competente per territorio, in forma scritta (PEC o raccomandata), indicando l'atto impugnato, le ragioni di illegittimità o infondatezza, la documentazione probatoria a sostegno e la richiesta di annullamento totale o parziale. È consigliabile articolare le motivazioni in modo puntuale, distinguendo tra profili formali e sostanziali. L'istanza non sospende i termini di impugnazione: in pendenza di valutazione l'atto va comunque impugnato tempestivamente per non incorrere nella definitività.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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