← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 16 attribuisce a ufficiali e agenti di PS la facoltà di accedere in qualunque ora nei locali in cui si svolgono attività soggette ad autorizzazioni di polizia.
  • Lo scopo del potere è verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'autorità nel provvedimento autorizzatorio.
  • L'accesso non richiede un ordine giudiziale preventivo: è un potere amministrativo di polizia esercitato nell'ambito del controllo delle autorizzazioni di PS.
  • La norma si distingue dal potere di perquisizione domiciliare (art. 13-14 Cost.): opera su locali a uso professionale o commerciale, non sull'abitazione privata, e la sua base giuridica è la concessione stessa dell'autorizzazione.
  • Il titolare dell'autorizzazione che ostacola l'accesso può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

In sintesi

  • L'art. 16 attribuisce a ufficiali e agenti di PS la facoltà di accedere in qualunque ora nei locali in cui si svolgono attività soggette ad autorizzazioni di polizia.
  • Lo scopo del potere è verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'autorità nel provvedimento autorizzatorio.
  • L'accesso non richiede un ordine giudiziale preventivo: è un potere amministrativo di polizia esercitato nell'ambito del controllo delle autorizzazioni di PS.
  • La norma si distingue dal potere di perquisizione domiciliare (art. 13-14 Cost.): opera su locali a uso professionale o commerciale, non sull'abitazione privata, e la sua base giuridica è la concessione stessa dell'autorizzazione.
  • Il titolare dell'autorizzazione che ostacola l'accesso può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 16 TULPS disciplina il potere di accesso ispettivo dei funzionari e agenti di pubblica sicurezza nei locali dove si esercitano attività soggette alle autorizzazioni previste dal testo unico. La disposizione è il naturale complemento del sistema autorizzatorio: se le autorizzazioni di polizia (art. 14) sono concesse sotto condizione di rispetto di determinate prescrizioni, e se l'autorità può revocarle quando queste vengano violate (art. 9), occorre uno strumento efficace per verificarne in concreto l'osservanza. Questo strumento è il potere di accesso di cui all'art. 16.

La norma risponde a una logica di proporzionalità: chi ottiene dallo Stato il titolo per svolgere un'attività che in via ordinaria richiederebbe controllo pubblico (somministrazione di bevande alcoliche, esercizio di spettacolo, custodia di armi, lavoro di portierato o vigilanza) accetta implicitamente, quale condizione del beneficio, la sottoposizione ai controlli ispettivi che garantiscono al sistema il rispetto delle regole.

Ambito oggettivo: i locali soggetti ad autorizzazioni di polizia

Il potere di accesso riguarda i «locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia». Si tratta di una categoria ampia che comprende:

— esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi, locali di intrattenimento);
— sedi di agenzie di affari (art. 115 TULPS), istituti di vigilanza (art. 134), agenzie investigative;
— depositi di armi, munizioni ed esplosivi;
— campi sportivi, teatri, cinema e spazi per spettacoli;
— officine meccaniche e depositi di autovetture soggetti a specifiche prescrizioni TULPS.

Sono esclusi i locali privati a esclusivo uso abitativo, per i quali si applicano le garanzie dell'art. 14 Cost. e le norme del codice di procedura penale in materia di perquisizioni. La distinzione non è sempre netta per i locali a uso misto (abitazione e attività commerciale): in questi casi la dottrina prevalente limita il potere di accesso alle sole parti destinate all'esercizio dell'attività autorizzata.

Ambito soggettivo: chi può esercitare il potere

Legittimati all'accesso sono «gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza», vale a dire sia i funzionari della Polizia di Stato con qualifica di ufficiale (dirigenti, commissari, ispettori con poteri di direzione), sia gli agenti di PS in senso stretto (assistenti, agenti scelti), nonché, in forza del rinvio all'art. 57 c.p.p. e al T.U. delle leggi di PS, i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che rivestano la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di sicurezza.

La clausola «in qualunque ora»

La facoltà di accesso non è limitata all'orario diurno o all'orario di apertura dell'esercizio. La locuzione «in qualunque ora» è espressione della funzione di polizia preventiva: gli illeciti nei locali soggetti a autorizzazione si consumano spesso nelle ore notturne o nelle prime ore del mattino, e il potere di accesso deve poter essere esercitato utilmente anche in tali fasce orarie. Ovviamente il potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: un accesso notturno deve essere giustificato da specifiche esigenze di controllo e non può avvenire in modo sistematicamente oppressivo o strumentale.

Contenuto del controllo

Il controllo ispettivo è finalizzato ad «assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità». Questo triplice richiamo indica che le prescrizioni da verificare possono avere fonte:

legale: disposizioni del TULPS e delle leggi speciali di PS (es. orari di chiusura, divieto di somministrazione a minori);
regolamentare: norme del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) e dei regolamenti locali;
provvedimentale: prescrizioni particolari inserite nel provvedimento di autorizzazione (es. limiti di capienza, requisiti di sicurezza, orari speciali).

Il verbale di accesso redatto dagli ufficiali ispettori costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso delle constatazioni in esso contenute. I rilievi annotati nel verbale possono fondare l'avvio del procedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Conseguenze dell'ostacolo all'accesso

Il titolare dell'autorizzazione che impedisce o ostacola l'accesso ispettivo degli agenti si espone a più conseguenze: sotto il profilo penale, la condotta può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) o, in presenza di violenza o minaccia, il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); sotto il profilo amministrativo, l'ostacolo può essere valutato quale violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, con conseguente avvio del procedimento di revoca ex art. 9 TULPS.

Rapporti con la tutela del domicilio

L'art. 16 TULPS non deroga alle garanzie costituzionali dell'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.): la sua applicazione è circoscritta ai locali a uso professionale e commerciale, rispetto ai quali la Corte Costituzionale ha riconosciuto una tutela attenuata rispetto all'abitazione privata. La legittimità costituzionale della norma si fonda sulla considerazione che l'attività autorizzata si svolge in locali aperti al pubblico o comunque destinati a un uso non strettamente privato, e che il titolare, ottenendo l'autorizzazione, ha implicitamente accettato il regime di controllo che ne è il corrispettivo.

Domande frequenti

Gli agenti di PS possono accedere a un locale autorizzato anche di notte senza preavviso?

Sì. L'art. 16 TULPS attribuisce la facoltà di accesso 'in qualunque ora', senza obbligo di preavviso. Il controllo notturno è legittimo quando giustificato da specifiche esigenze ispettive, in ossequio ai principi di proporzionalità.

Il titolare del locale può rifiutarsi di consentire l'accesso?

No. Il rifiuto può integrare il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.) e, sul piano amministrativo, costituire violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, con rischio di sospensione o revoca.

Il potere di accesso dell'art. 16 si applica anche all'abitazione privata?

No. L'art. 16 riguarda esclusivamente i locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. I locali a uso esclusivamente abitativo sono coperti dalla garanzia dell'art. 14 Cost. e richiedono un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Cosa verifica l'autorità durante l'accesso ispettivo?

Verifica il rispetto delle prescrizioni di legge, dei regolamenti e del provvedimento autorizzatorio: orari, capienza, misure di sicurezza, requisiti igienico-sanitari, presenza di personale abilitato e qualunque altra condizione cui l'autorizzazione sia subordinata.

Cosa succede se l'ispezione rileva irregolarità?

Il pubblico ufficiale redige un verbale di accertamento che costituisce atto pubblico. Il verbale può fondare l'irrogazione di sanzioni amministrative, l'avvio del procedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione e, se emergono profili penali, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

L'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza possono esercitare il potere di accesso ex art. 16?

Sì, nella misura in cui i militari rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia di sicurezza. Il potere di accesso è attribuito dalla norma agli ufficiali e agenti di PS in senso lato, categoria che include anche i militari delle forze armate con funzioni di PS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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