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Art. 190 DPR 495/1992 — Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.
Stesso numero, altri codici
- Art. 190 Cod. Amb.: Registro cronologico di carico e scarico
- Art. 190 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di informativa
- Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali
- Articolo 190 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 190 Codice della Strada: Comportamento dei pedoni
- Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie