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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 195 disciplina la revoca e la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di segnali stradali rilasciata ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice della Strada.
  • La revoca è automatica (d'ufficio) quando l'impresa cessa definitivamente l'attività di produzione; la sospensione interviene quando la cessazione è temporanea o vengono meno i requisiti soggettivi o le attrezzature richieste.
  • In caso di sospensione, l'Ispettorato generale assegna un termine congruo per il ripristino: decorso inutilmente, l'autorizzazione viene revocata formalmente.
  • La revoca può essere disposta anche per irregolarità qualitative: segnali difformi dalle norme, materiali non conformi, mancata indicazione dei dati sul retro del segnale o inadempimento al sistema di qualità.
  • Il rispetto del sistema di qualità deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e mantenuto per tutta la durata dell'attività.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 195 DPR 495/1992 — Condizioni per la revoca e la sospensione dell’autorizzazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'articolo

194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.

2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti; b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti; d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa.

In sintesi

  • L'art. 195 disciplina la revoca e la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di segnali stradali rilasciata ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice della Strada.
  • La revoca è automatica (d'ufficio) quando l'impresa cessa definitivamente l'attività di produzione; la sospensione interviene quando la cessazione è temporanea o vengono meno i requisiti soggettivi o le attrezzature richieste.
  • In caso di sospensione, l'Ispettorato generale assegna un termine congruo per il ripristino: decorso inutilmente, l'autorizzazione viene revocata formalmente.
  • La revoca può essere disposta anche per irregolarità qualitative: segnali difformi dalle norme, materiali non conformi, mancata indicazione dei dati sul retro del segnale o inadempimento al sistema di qualità.
  • Il rispetto del sistema di qualità deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e mantenuto per tutta la durata dell'attività.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo e funzione dell'autorizzazione

L'art. 195 del DPR 495/1992 regola le condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di segnali stradali, che l'art. 45, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) richiede obbligatoriamente alle imprese che intendano fabbricare segnali da installarsi sulle strade pubbliche. L'autorizzazione è lo strumento con cui lo Stato garantisce che i segnali stradali rispettino standard tecnici uniformi, presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione: un segnale non conforme alle norme — sia nella forma che nei materiali riflettenti — rischia di non essere riconosciuto dal conducente, con conseguenze potenzialmente letali.

Il soggetto competente al rilascio e alla revoca dell'autorizzazione è l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici (oggi confluito nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che svolge anche funzioni di controllo e vigilanza sull'attività delle imprese autorizzate.

La revoca d'ufficio per cessazione dell'attività

Il comma 1, primo periodo, disciplina l'ipotesi più lineare: la revoca automatica, disposta d'ufficio, che consegue alla definitiva cessazione dell'attività di produzione da parte dell'impresa. In questo caso non vi è alcuna valutazione discrezionale: venuto meno il soggetto produttore, l'autorizzazione decade automaticamente perché perde il suo oggetto. L'impresa che cessa l'attività è tenuta a darne comunicazione all'Ispettorato.

La sospensione per cessazione temporanea o carenza dei requisiti

Il comma 1, secondo periodo, distingue l'ipotesi della sospensione: questa si verifica quando la cessazione dell'attività è solo temporanea (ad esempio per ristrutturazione degli impianti, crisi di liquidità transitoria, eventi di forza maggiore) oppure quando vengono meno temporaneamente i requisiti soggettivi dell'impresa (ad esempio la perdita di una certificazione obbligatoria) o la disponibilità delle attrezzature richieste dall'art. 194 del Regolamento.

In questi casi, l'Ispettorato non revoca immediatamente ma assegna un termine congruo per il ripristino delle condizioni autorizzative. Il termine non è predefinito dalla norma, ma deve essere determinato caso per caso dall'autorità in modo ragionevole, tenendo conto della natura dell'inadempimento e delle possibilità concrete di ripristino. Solo se l'impresa non provvede entro il termine assegnato, l'autorizzazione viene formalmente revocata.

La revoca per irregolarità qualitative (comma 2)

Il comma 2 disciplina la revoca facoltativa — «può essere» revocata — che consegue all'accertamento da parte dell'apposito servizio dell'Ispettorato di almeno una delle seguenti condizioni:

a) Segnali difformi dalle norme: la fabbricazione di segnali non conformi alle prescrizioni del Regolamento o alle altre disposizioni vigenti, o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti. Questa è la violazione più grave, perché immette sul mercato segnali che potrebbero essere installati sulla rete stradale con effetti negativi sulla sicurezza.

b) Mancata indicazione dei dati sul retro: l'art. 77 del Regolamento obbliga i produttori a indicare sul retro di ogni segnale una serie di dati identificativi (produttore, data di produzione, classe di retroriflessione, ecc.). La mancata indicazione rende impossibile la tracciabilità del segnale e il controllo della sua conformità.

c) Materiali non conformi: l'impiego di materiali che non rispettano i requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti — in particolare per quanto riguarda le pellicole retroriflettenti, che devono garantire la visibilità notturna del segnale.

d) Inadempimento al sistema di qualità: il mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare ministeriale, che assicura la costanza del processo produttivo e la conformità dei segnali.

La lettera e) è stata soppressa dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, e quindi non rileva nella vigente formulazione della norma.

Il sistema di qualità: dimostrazione e mantenimento

Il comma 3 introduce un obbligo temporale preciso: il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività dell'impresa. La dimostrazione avviene normalmente mediante certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il sistema di qualità non è, dunque, un requisito che si verifica una volta sola al momento del rilascio dell'autorizzazione, ma un impegno continuo che l'impresa deve mantenere per tutta la propria vita produttiva. L'Ispettorato può disporre verifiche periodiche e straordinarie per accertare il mantenimento del sistema.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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