Autore: Andrea Marton

  • Art. 754 Codice della Navigazione – Assegnazione di marche temporanee

    Art. 754 Codice della Navigazione – Assegnazione di marche temporanee

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti. Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.

  • Art. 47-bis L. 354/1975

    Art. 47-bis L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165

  • Prededuzione crediti professionali al 75%: casi pratici art. 6 CCII

    La prededuzione e’ uno degli strumenti piu’ delicati del Codice della crisi: stabilisce quali crediti vengono soddisfatti per primi, prima ancora dei privilegiati e dei chirografari. Capire chi puo’ contare su questa corsia preferenziale fa la differenza tra recuperare il proprio onorario, il finanziamento erogato o il corrispettivo della fornitura, oppure restare a mani vuote dentro la procedura. In questa guida applichiamo l’art. 6 CCII a cinque scenari reali, mostrando come si accerta la prededuzione, dove scatta il tetto del 75% sui compensi professionali e quali sono i rischi tipici per imprenditore, amministratore e curatore.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 CCII raccoglie in una norma di sistema l’elenco dei crediti prededucibili, cioe’ quei crediti che, durante l’esecuzione della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, vengono pagati con precedenza rispetto a tutti gli altri, salvo le ipotesi di compensazione e quelle gia’ previste dalla legge.

    La norma indica quattro categorie principali: i crediti gia’ qualificati prededucibili da disposizioni di legge, i crediti degli organismi di composizione della crisi nelle procedure da sovraindebitamento, i crediti professionali sorti per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o per la presentazione della domanda di concordato preventivo (nel limite del 75%), e infine i crediti maturati durante la procedura per la sua prosecuzione, inclusi gli oneri della gestione in continuita’.

    Per ognuna di queste categorie esistono presupposti specifici: non basta che il credito sia sorto nel periodo “giusto”, deve anche essere funzionale alla procedura ed essere stato accertato secondo le forme previste dagli artt. 151 e seguenti CCII.

    Cosa significa “prededuzione” e perche’ esiste

    Prededuzione significa, in pratica, pagamento fuori dal concorso: il credito viene soddisfatto prima ancora che si formi lo stato passivo e che si distribuiscano le somme tra privilegiati, chirografari e postergati. Non e’ un privilegio, e’ una regola di ordine cronologico nel pagamento.

    La ratio e’ duplice. Da un lato, incentivare l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: senza la garanzia della prededuzione nessun professionista accetterebbe di redigere il piano di concordato di un’azienda gia’ decotta, e nessun fornitore strategico continuerebbe a consegnare materie prime sapendo di essere pagato anni dopo come chirografario. Dall’altro, premiare l’attivita’ utile alla massa: tutto cio’ che serve a far proseguire la procedura, a conservare i beni, a portare a termine l’esercizio in continuita’ e’ considerato “costo della procedura” e come tale viene rimborsato per primo.

    Il rovescio della medaglia e’ che la prededuzione erode le risorse disponibili per i creditori chirografari: per questo il legislatore del 2022 ha introdotto tetti e filtri, in particolare per i compensi professionali.

    I crediti professionali al 75%: il tetto della riforma

    La novita’ piu’ discussa dell’art. 6 CCII e’ il limite quantitativo applicato ai crediti professionali. I compensi degli advisor che lavorano alla redazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione godono della prededuzione solo nei limiti del 75% del credito accertato.

    Significa che, su un onorario di 100.000 euro pattuito per la predisposizione del piano e della relativa domanda, soltanto 75.000 euro vengono pagati in prededuzione: il restante 25% scende a credito chirografario e segue le sorti degli altri creditori non garantiti.

    Il tetto si applica solo ai crediti professionali prededucibili, non a tutti gli onorari: se l’attivita’ professionale prosegue dopo l’apertura della procedura ed e’ autorizzata dal giudice (per esempio l’attestatore nominato dopo il deposito), il regime puo’ essere diverso. Va inoltre considerato che il tetto opera al momento del riparto, non al momento della pattuizione: il professionista puo’ fatturare l’intero compenso, ma il 25% confluira’ nello stato passivo come chirografario.

    Scenario 1: advisor finanziario e domanda di concordato preventivo

    Una S.r.l. manifatturiera in crisi conferisce a un advisor l’incarico di predisporre il piano di concordato preventivo. Compenso pattuito: 120.000 euro oltre IVA, di cui 40.000 gia’ versati come acconto prima del deposito della domanda.

    Sul residuo di 80.000 euro, sorto in funzione della domanda di concordato, opera il tetto del 75%: 60.000 euro entrano in prededuzione, 20.000 euro restano credito chirografario. L’advisor dovra’ insinuarli al passivo come tali e accettare la falcidia prevista dal piano.

    Errore tipico: pensare che la prededuzione “copra” l’intero onorario pattuito. La trattativa sul compenso deve tenere conto del tetto fin dall’inizio, eventualmente prevedendo acconti pre-deposito che non subiscono la riduzione.

    Scenario 2: OCC nel sovraindebitamento di un consumatore

    Un consumatore sovraindebitato presenta una domanda di piano del consumatore tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. Il compenso del gestore della crisi, liquidato dal giudice secondo i parametri del D.M. 202/2014, ammonta a 4.500 euro.

    Il credito dell’OCC e’ integralmente prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII: non si applica il tetto del 75%, che riguarda i soli crediti professionali per concordato e accordi di ristrutturazione. L’OCC viene quindi pagato per intero, prima dei creditori che hanno aderito al piano del consumatore.

    Nota pratica: la legge 3/2012 e’ stata abrogata e oggi le procedure da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) sono regolate dal CCII. I crediti dell’OCC mantengono la prededuzione anche nelle procedure aperte sotto la nuova disciplina.

    Scenario 3: pagamento di un fornitore strategico in continuita’

    Una S.p.a. ammessa al concordato in continuita’ aziendale chiede al tribunale l’autorizzazione a pagare un fornitore strategico di componenti, indispensabile per non interrompere la produzione e onorare gli ordini gia’ acquisiti. Il giudice autorizza il pagamento ai sensi dell’art. 100 CCII.

    La fornitura post-deposito e i pagamenti autorizzati rientrano tra i crediti maturati “durante le procedure per la loro prosecuzione” e sono quindi prededucibili ai sensi dell’art. 6, lett. d) CCII. Il fornitore viene pagato regolarmente, senza dover attendere il riparto finale.

    Attenzione: la prededuzione copre i crediti sorti dopo l’apertura della procedura. I crediti pregressi non autorizzati restano concorsuali e seguono il piano. L’amministratore deve documentare la “strategicita’” del fornitore per ottenere l’autorizzazione.

    Scenario 4: finanziamento ponte autorizzato ex art. 99 CCII

    Una S.r.l. che ha presentato domanda di concordato con riserva ha bisogno di liquidita’ per pagare stipendi e contributi nel periodo intermedio. Una banca eroga un finanziamento ponte di 500.000 euro, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 99 CCII.

    Il credito della banca per la restituzione del finanziamento e’ prededucibile: rientra tra i crediti “funzionali” alla procedura espressamente qualificati come tali dalla legge. La prededuzione copre capitale e interessi maturati nel periodo autorizzato.

    Punto chiave: senza l’autorizzazione preventiva del giudice il finanziamento non e’ prededucibile e diventa un normale credito chirografario. La tempistica e la corretta motivazione dell’istanza sono decisive.

    Scenario 5: spese di custodia in liquidazione giudiziale

    Aperta la liquidazione giudiziale di una S.r.l. con un capannone industriale e macchinari complessi, il curatore sostiene spese per la sorveglianza del compendio, l’assicurazione contro incendio e furto, le utenze indispensabili a evitare il deterioramento degli impianti.

    Tutte queste spese sono prededucibili come crediti maturati durante la procedura per la sua prosecuzione. Vengono pagate prelevandole direttamente dall’attivo, prima del riparto a favore dei creditori concorsuali. Lo stesso vale per il compenso del curatore, liquidato dal giudice in base ai parametri normativi.

    Quando e come accertare la prededuzione

    La prededuzione non e’ un’autocertificazione del creditore: deve essere accertata dal giudice nelle forme previste dall’art. 222 CCII. Il creditore che ritiene di vantare un credito prededucibile deve presentare domanda di insinuazione al passivo specificando la qualificazione e i fatti costitutivi.

    In linea generale ci sono tre passaggi: l’imprenditore o l’amministratore documenta tempestivamente l’avvenuta autorizzazione (per finanziamenti, pagamenti di fornitori strategici, atti di straordinaria amministrazione); il professionista o il fornitore presenta domanda di insinuazione qualificando correttamente il credito; il curatore o il commissario giudiziale verificano i presupposti e propongono l’ammissione, parziale o integrale, al giudice delegato.

    Sui crediti professionali per concordato e accordi di ristrutturazione, il curatore applica il tetto del 75% in sede di verifica: il 25% residuo viene ammesso come chirografario, salvo opposizione del professionista da decidere in sede di reclamo.

    Nella liquidazione giudiziale i crediti prededucibili vengono pagati in via prioritaria, ma in caso di incapienza dell’attivo si applica la graduazione prevista dall’art. 221 CCII: prima le spese e i crediti della procedura aperta, poi i prededucibili della procedura precedente, infine i privilegiati e i chirografari.

    Norme e fonti

    Norme di riferimento:

    • art. 6 CCII – Prededucibilita’ dei crediti
    • art. 84 CCII – Finalita’ e tipologie del concordato preventivo
    • art. 99 CCII – Autorizzazione al finanziamento prededucibile
    • art. 100 CCII – Pagamenti di crediti pregressi e fornitori strategici
    • art. 151 ss. CCII – Accertamento del passivo e dei crediti prededucibili
    • art. 221 CCII – Ordine di distribuzione delle somme
    • art. 222 CCII – Pagamento dei crediti prededucibili
    • L. 27 gennaio 2012, n. 3 – Disciplina del sovraindebitamento (abrogata e sostituita dalle procedure CCII)
    • D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Parametri compensi OCC

    Domande frequenti

    Il tetto del 75% vale per tutti i compensi professionali?

    No. Il limite si applica ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato preventivo. Restano fuori, ad esempio, i compensi dell’attestatore nominato dopo l’apertura della procedura o le prestazioni autorizzate dal giudice durante l’esecuzione del piano: per queste si applicano le regole ordinarie sulla prededuzione dei crediti della procedura.

    Il finanziamento ponte non autorizzato si puo’ “sanare” dopo?

    Difficilmente. L’art. 99 CCII richiede un’autorizzazione preventiva fondata sulla funzionalita’ del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori. Un finanziamento erogato senza autorizzazione perde la prededuzione e viene insinuato come credito concorsuale, con tutte le conseguenze sulla falcidia e sui tempi di soddisfazione. In rari casi e’ stata riconosciuta la prededuzione a posteriori per finanziamenti documentatamente utili alla massa, ma e’ una strada incerta che e’ meglio evitare.

    I crediti dell’OCC sono prededucibili anche se il piano non viene omologato?

    Si’, i compensi del gestore della crisi e dell’OCC sono prededucibili in quanto crediti funzionali alla procedura, indipendentemente dall’esito dell’omologazione. Se la procedura si converte in liquidazione controllata, il credito dell’OCC mantiene la qualifica prededucibile nella nuova procedura.

    Cosa succede se l’attivo non basta a pagare tutti i prededucibili?

    Si applica la graduazione dell’art. 221 CCII: vengono pagati prima i crediti della procedura aperta, poi quelli della procedura precedente eventualmente confluita, infine, in caso di ulteriore incapienza, si procede al riparto proporzionale tra i prededucibili della stessa categoria. I privilegiati e i chirografari restano insoddisfatti.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel settore tessile si calcola dividendo la retribuzione utile annua per il coefficiente 13,5, con rivalutazione annua del 1,5% fisso più il 75% dell’indice ISTAT. I lavoratori possono destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare di settore Previmoda o, in alternativa, al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Voce Regola
    Coefficiente di accantonamento Retribuzione utile annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% aumento ISTAT (prezzi consumo famiglie operaie)
    Imposta sulla rivalutazione Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione maturata
    Anticipo TFR Fino al 70% del TFR maturato, dopo 8 anni di servizio
    Causali anticipo Acquisto/ristrutturazione prima casa; spese sanitarie straordinarie; congedi parentali
    Frequenza anticipo Una sola volta nel corso del rapporto
    Fondo complementare di settore Previmoda (contributo datoriale 1,2% + 1,2% lavoratore)

    Calcolo del TFR: le voci utili

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, con continuità o periodicità, ad eccezione di quanto espressamente escluso dalla legge o dal contratto (es. rimborsi spese documentati, una tantum straordinarie non continuative).

    Nel CCNL Tessile sono inclusi nella retribuzione TFR: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno, premi aziendali di importo fisso, 13ª mensilità (per la quota annua), eventuali superminimi continuativi. Sono invece esclusi i rimborsi spese, le indennità non continuative e i premi una tantum.

    Formula base: TFR annuo = Retribuzione utile annua / 13,5.

    Esempio: operaio 4° livello con 1.750 € mensili + 13ª = retribuzione utile annua ~24.062 €. TFR annuo: 24.062 / 13,5 = 1.782 €.

    Rivalutazione e tassazione

    Il TFR accantonato in azienda o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando il tasso: 1,5% fisso + 75% della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operaie e impiegati. Con inflazione al 2%, la rivalutazione è: 1,5% + (75% × 2%) = 3%.

    Sulla quota di rivalutazione è applicata un’imposta sostitutiva del 17%, a carico del datore (che la compensa con i versamenti contributivi INPS).

    Al momento dell’erogazione (cessazione rapporto), il TFR liquidato è soggetto a tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, applicata sull’intero TFR maturato post-1982, con specifiche regole per il TFR destinato a fondi pensione.

    Destinazione a Previmoda

    Previmoda è il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento, istituito dal CCNL. La scelta di destinare il TFR futuro a Previmoda attiva il contributo datoriale aggiuntivo (circa 1,2% della retribuzione), non spettante a chi mantiene il TFR in azienda.

    I lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 devono esprimere la scelta di destinazione entro 6 mesi dall’assunzione; in assenza di scelta, il TFR viene automaticamente trasferito al fondo pensione negoziale di settore (silenzio-assenso).

    I lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2006 che non hanno espresso scelta mantengono il TFR in azienda (o in Fondo INPS).

    Anticipo TFR: requisiti e procedura

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo ha diritto a richiedere un anticipo pari al 70% del TFR maturato, per le seguenti causali tassative:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • Congedo parentale o di formazione (art. 7 L. 53/2000).

    L’anticipo può essere richiesto una sola volta. L’azienda può differire la richiesta per non più di 12 mesi per esigenze produttive comprovate. La richiesta va formulata per iscritto con allegata documentazione giustificativa.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni al 4° livello
    Tizio (4° livello, minimo ~1.750 €, 10 anni di servizio) matura un TFR accantonato di circa: 1.782 €/anno × 10 anni + rivalutazioni (stimate ~3% medio annuo) = circa 20.500-21.000 € lordi. Al momento della cessazione, sarà tassato con tassazione separata.
    Caia – Scelta Previmoda
    Caia è assunta nel 2024 e non esprime scelta entro 6 mesi: il TFR viene automaticamente destinato a Previmoda. L’azienda versa anche il contributo datoriale dell’1,2%. Su 1.900 € mensili: contributo datoriale aggiuntivo ~22,80 €/mese = 273,60 €/anno.
    Sempronio – Anticipo TFR per prima casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianità e un TFR maturato di ~14.000 €. Richiede il 70% per l’acquisto della prima casa: anticipo = 9.800 € lordi. L’azienda ha 30 giorni per rispondere; può differire di 12 mesi solo con comprovate esigenze produttive.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel tessile?
    Retribuzione utile annua divisa per 13,5. Include minimo, scatti, indennità continuative e quote annue di 13ª. Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% ISTAT.
    Cos'è Previmoda?
    È il fondo pensione negoziale del settore tessile-abbigliamento. Destinandovi il TFR, il lavoratore attiva il contributo datoriale aggiuntivo (~1,2% della retribuzione).
    Quando si può chiedere l'anticipo TFR?
    Dopo 8 anni di servizio continuativo, per causali tassative (prima casa, spese sanitarie, congedi). Una sola volta nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato.
    Come viene tassato il TFR?
    Con tassazione separata: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni applicata sull’importo liquidato. Per il TFR destinato a fondi pensione, la tassazione è agevolata (9-15%).
    Se non scelgo, il TFR va automaticamente a Previmoda?
    Sì, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 che non esprimono scelta entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 3 D.Lgs. 231/2001 – Successione di leggi

    Art. 3 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Successione di leggi

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

    2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

  • Art. 167 DPR 495/1992 – Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

    Art. 167 DPR 495/1992 – Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.

    2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.

    3. È consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioè la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando essa è spenta.

    4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.

  • Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche: esempi pratici sull’art. 2 D.P.R. 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 2 D.P.R. 600/1973 definisce il contenuto minimo della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
    • La dichiarazione deve riportare i dati identificativi, il codice fiscale, il domicilio fiscale e tutti i redditi posseduti nell’anno d’imposta.
    • Sono esclusi i dati che l’Agenzia delle Entrate acquisisce autonomamente dai propri archivi (precompilata).
    • I modelli operativi sono il REDDITI PF e il 730, approvati ogni anno con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
    • I quadri principali (RB fabbricati, RC lavoro dipendente, RE lavoro autonomo, RF e RG impresa, RH partecipazioni) corrispondono alle categorie reddituali del TUIR.
    • Oneri deducibili e detraibili vanno indicati nei quadri RP/E con conservazione documentale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
    • L’omessa o infedele indicazione di dati rilevanti espone a sanzioni amministrative e, oltre soglia, a profili penali tributari.

    Prima degli esempi: la dichiarazione come atto di responsabilità

    La dichiarazione dei redditi non e un semplice modulo da compilare. La giurisprudenza costituzionale la inquadra come strumento attuativo dell’art. 53 della Costituzione, che impone a ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita contributiva. L’art. 2 del D.P.R. 600/1973 e la norma che traduce questo dovere in obblighi concreti per le persone fisiche, indicando quali informazioni il contribuente deve rendere conoscibili all’Amministrazione finanziaria.

    La disposizione va letta insieme all’art. 1 del medesimo decreto, che fissa i requisiti formali generali, e all’art. 8 che rinvia ai modelli ministeriali. Nel sistema vigente, i modelli operativi sono due: il REDDITI PF, destinato a tutti i contribuenti, e il 730, riservato a lavoratori dipendenti, pensionati e altri soggetti con redditi compatibili. Da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione la dichiarazione precompilata, che recepisce i dati gia presenti negli archivi (Certificazioni Uniche, oneri sanitari, interessi su mutui, premi assicurativi).

    I dati identificativi e il codice fiscale

    L’art. 2 impone in primo luogo l’indicazione dei dati identificativi del contribuente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio fiscale. Il codice fiscale, attribuito ai sensi del D.P.R. 605/1973, e elemento identificativo obbligatorio e funge da chiave di collegamento con tutte le banche dati tributarie. La sua errata indicazione e una delle cause piu frequenti di scarto della dichiarazione o di mancato riconoscimento di crediti e detrazioni.

    Il domicilio fiscale, di regola coincidente con la residenza anagrafica, individua l’ufficio territoriale competente per i controlli e determina alcune regole sostanziali (ad esempio l’applicazione delle addizionali regionali e comunali). Variazioni di residenza in corso d’anno richiedono particolare attenzione per il calcolo corretto delle addizionali.

    I quadri reddituali e gli oneri

    Il modello REDDITI PF e strutturato in quadri che riflettono le categorie reddituali del TUIR: RA per i terreni, RB per i fabbricati, RC per il lavoro dipendente e assimilato, RE per il lavoro autonomo professionale, RF e RG per il reddito d’impresa in contabilita ordinaria o semplificata, RH per i redditi di partecipazione in societa di persone e assimilate. I quadri RP/E raccolgono oneri deducibili (che riducono il reddito imponibile) e detraibili (che riducono l’imposta lorda).

    Caso 1: Tizio, lavoratore dipendente con secondo lavoro autonomo occasionale

    Scenario. Tizio e dipendente di una societa metalmeccanica e nel 2025 ha percepito 28.000 euro lordi di stipendio. Nello stesso anno ha tenuto due conferenze tecniche per una associazione di categoria, ricevendo compensi per 2.400 euro lordi qualificati come collaborazioni occasionali. Riceve la Certificazione Unica dal datore e una ricevuta con ritenuta d’acconto dall’associazione.

    Come si legge in pratica. Tizio non puo limitarsi al 730 precompilato che valorizza solo il reddito da CU del datore. Deve presentare il modello REDDITI PF compilando il quadro RC per il lavoro dipendente e il quadro RL, sezione II, per i redditi diversi da attivita occasionale. La somma dei due redditi determina lo scaglione IRPEF effettivo e l’eventuale conguaglio.

    Documenti. Certificazione Unica del datore, ricevute dei compensi occasionali con indicazione della ritenuta d’acconto operata, eventuale documentazione delle spese sostenute solo se rilevanti, copia del documento di identita. Conservazione fino al 31 dicembre 2031.

    Caso 2: Caia, proprietaria di due fabbricati con locazione cedolare secca

    Scenario. Caia possiede l’abitazione principale a Bologna e un secondo immobile a Rimini concesso in locazione abitativa a canone concordato. Ha optato per la cedolare secca al 10 per cento. Percepisce inoltre lo stipendio come impiegata pubblica.

    Come si legge in pratica. Nel quadro RB Caia indica entrambi i fabbricati: per l’abitazione principale spetta la deduzione per la rendita catastale; per l’immobile locato deve barrare la casella della cedolare secca e indicare il canone annuo. Il reddito del secondo immobile esce dalla base IRPEF ordinaria e viene tassato con l’imposta sostitutiva. Lo stipendio confluisce nel quadro RC con i dati della CU.

    Documenti. Visure catastali aggiornate, contratto di locazione registrato, ricevuta della comunicazione di opzione per la cedolare, ricevute dei canoni incassati, CU del datore di lavoro pubblico.

    Caso 3: Sempronio, professionista in regime forfettario

    Scenario. Sempronio esercita attivita di consulenza informatica in regime forfettario con coefficiente di redditivita del 78 per cento. Nel 2025 ha fatturato 42.000 euro. Ha sostenuto contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per 4.100 euro. Non ha altri redditi.

    Come si legge in pratica. Sempronio compila il quadro LM del modello REDDITI PF, dedicato ai regimi forfettari. Applica il coefficiente al fatturato per determinare il reddito imponibile (32.760 euro), poi sottrae i contributi previdenziali effettivamente versati (4.100 euro), ottenendo la base sulla quale si calcola l’imposta sostitutiva del 15 per cento (o 5 per cento se ricorrono i requisiti di nuova attivita). Il quadro RE non si compila perche il forfettario non e regime ordinario.

    Documenti. Registro corrispettivi/fatture emesse, modelli F24 dei contributi versati, certificazioni delle ritenute eventualmente subite da committenti pubblici, estratti conto INPS della Gestione Separata.

    Caso 4: Mevio, socio di una S.n.c. commerciale

    Scenario. Mevio possiede una quota del 40 per cento in una societa in nome collettivo che gestisce un negozio di articoli sportivi. La societa ha prodotto nel 2025 un reddito d’impresa di 90.000 euro determinato in contabilita semplificata. Mevio ha anche un piccolo reddito da lavoro dipendente part-time presso un’altra azienda.

    Come si legge in pratica. La S.n.c. presenta il proprio modello REDDITI SP e attribuisce ai soci la quota di reddito per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Mevio riceve dalla societa il prospetto di riparto e compila il quadro RH del proprio REDDITI PF indicando 36.000 euro (40 per cento di 90.000) come reddito di partecipazione. Aggiunge nel quadro RC il reddito da lavoro dipendente risultante dalla CU. I due redditi si sommano nella determinazione dell’IRPEF complessiva.

    Documenti. Prospetto di riparto rilasciato dalla societa con codice fiscale e dati di trasparenza, copia del bilancio o del registro IVA della S.n.c., CU del datore di lavoro part-time, eventuali F24 di acconti versati personalmente.

    Caso 5: Calpurnia, pensionata con spese sanitarie e mutuo prima casa

    Scenario. Calpurnia percepisce una pensione INPS di 19.500 euro lordi annui. Nel 2025 ha sostenuto 2.800 euro di spese sanitarie (visite specialistiche, farmaci con scontrino parlante, una protesi acustica) e 3.200 euro di interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Ha versato 1.500 euro di contributi a una forma pensionistica complementare.

    Come si legge in pratica. Calpurnia puo accedere al 730 precompilato perche i suoi redditi rientrano nelle categorie ammesse. La precompilata gia recepisce la maggior parte degli oneri perche il Sistema Tessera Sanitaria invia i dati delle spese sanitarie. Calpurnia verifica il quadro E: la sezione spese sanitarie (rigo E1) con la franchigia di 129,11 euro, la sezione interessi mutuo prima casa (rigo E7) con il tetto di 4.000 euro su cui si calcola la detrazione del 19 per cento, la sezione contributi a previdenza complementare (rigo E27) deducibili fino a 5.164,57 euro annui.

    Documenti. Cedolino della pensione e CU INPS, scontrini farmaceutici parlanti e fatture mediche, quietanze degli interessi rilasciate dalla banca, certificazione del fondo pensione integrativo, atto di acquisto dell’immobile e copia del contratto di mutuo.

    Quando chiedere una verifica

    I casi sopra mostrano che la dichiarazione, anche quando appare semplice, intercetta scelte tecniche con effetti rilevanti: opzione per la cedolare secca, perimetro del forfettario, regime di trasparenza, condizioni delle detrazioni edilizie. Quando il contribuente possiede piu fonti di reddito, partecipa a societa, gestisce immobili o ha sostenuto oneri di importo significativo, una verifica preventiva da parte di un esperto qualificato riduce il rischio di errori, omissioni e successivi avvisi di accertamento. Per individuare il referente piu adatto al proprio caso e possibile rivolgersi al marketplace di fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    L’art. 2 del D.P.R. 600/1973 va letto insieme all’art. 1 D.P.R. 600/1973 sui requisiti formali generali della dichiarazione e all’art. 8 D.P.R. 600/1973 che rinvia ai modelli approvati dal Ministero. Per la categoria dei redditi di partecipazione e centrale l’art. 5 del TUIR sulla trasparenza fiscale delle societa di persone, mentre per la determinazione del reddito d’impresa e dei fabbricati rilevano rispettivamente l’art. 55 del TUIR e l’art. 36 del TUIR.

    Il testo coordinato e consultabile sul portale Normattiva. I modelli REDDITI PF e 730 e le relative istruzioni sono pubblicati annualmente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Domande frequenti

    Devo presentare la dichiarazione se ho solo redditi da lavoro dipendente con un solo datore? Di regola no: il sostituto d’imposta effettua le ritenute e il conguaglio. La dichiarazione torna obbligatoria se vi sono altri redditi, oneri da far valere non comunicati al datore, o se si vuole fruire della precompilata per recuperare detrazioni.

    Posso usare il 730 se ho una partita IVA? No, i titolari di partita IVA con redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale presentano il REDDITI PF. Il 730 e riservato a chi ha redditi compatibili (dipendente, pensione, fabbricati, alcuni redditi diversi).

    Cosa succede se sbaglio il codice fiscale in dichiarazione? La dichiarazione puo essere scartata o produrre errori nei controlli automatizzati. E possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini per correggere l’errore senza sanzioni rilevanti.

    Per quanto tempo devo conservare i documenti della dichiarazione? Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, termine entro il quale l’Agenzia puo notificare avvisi di accertamento in caso di dichiarazione presentata.

    La precompilata mi solleva da responsabilita? Solo se accettata senza modifiche tramite i canali ufficiali, con riferimento ai dati gia presenti negli archivi. Le modifiche e le integrazioni restano sotto la responsabilita del contribuente.

  • Aspettativa non retribuita per malattia: quando si può chiedere

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Esaurito il periodo di comporto, alcuni CCNL consentono al lavoratore di chiedere un’aspettativa non retribuita per ragioni di salute, conservando il posto ma senza stipendio né contribuzione. La durata e le condizioni variano per CCNL. Per i dipendenti pubblici è disciplinata da norme specifiche.

    Riferimento normativo

    CCNL (per i dipendenti privati); D.P.R. 3/1957 e D.Lgs. 165/2001 (per il pubblico)

    Tabella riepilogativa

    Aspettativa per malattia: punti chiave
    Aspetto Settore privato Settore pubblico
    Base normativa CCNL (varia per contratto) D.P.R. 3/1957; D.Lgs. 165/2001; CCNL comparto
    Durata tipica Varia per CCNL Fino a 18 mesi (in aggiunta al comporto)
    Retribuzione Non retribuita Non retribuita (o ridotta per i primi mesi)
    Contribuzione A carico del lavoratore (riscatto volontario INPS) A carico del lavoratore (riscatto)
    Conservazione del posto Sì, per il periodo concordato Sì, per il periodo previsto

    Quando si può chiedere l'aspettativa

    L’aspettativa per malattia è uno strumento contrattuale (non di legge per i privati) che consente al lavoratore di prolungare l’assenza oltre il comporto conservando il posto di lavoro. Non tutti i CCNL la prevedono; occorre verificare il proprio contratto. Di norma si può richiedere quando il comporto è esaurito o in via di esaurimento, presentando la documentazione medica attestante la necessità di ulteriore riposo o cura.

    Effetti su stipendio e contributi

    Durante l’aspettativa non retribuita non spetta lo stipendio né l’indennità INPS (già esaurita). La contribuzione previdenziale si interrompe: il lavoratore che vuole coprire il periodo ai fini pensionistici può ricorrere al riscatto volontario o ai contributi volontari INPS, a proprie spese. Il periodo non contribuito non matura TFR.

    Il rientro in servizio

    Al termine dell’aspettativa il lavoratore ha il diritto di rientrare nel proprio posto (o in uno equivalente, se non disponibile). Se la malattia persiste oltre il periodo di aspettativa, il datore può recedere dal contratto. Il lavoratore può anche rinunciare all’aspettativa e dimettersi durante il periodo, maturando il diritto alla NASpI se ricorrono i requisiti.

    Casi pratici

    Tizio – esaurisce il comporto e chiede aspettativa di 6 mesi

    Tizio ha esaurito il comporto CCNL. Il contratto prevede un’aspettativa di 6 mesi: la chiede formalmente con certificazione medica. Per 6 mesi conserva il posto ma non percepisce stipendio né matura contributi automaticamente.

    Caia – CCNL non prevede aspettativa

    Il CCNL di Caia non prevede aspettativa per malattia. Esaurito il comporto, il datore può recedere. Caia può solo negoziare individualmente un accordo scritto con il datore.

    Sempronio – dipendente pubblico con aspettativa di 18 mesi

    Sempronio è un dipendente pubblico. Esauriti i periodi retribuiti previsti dalla normativa di comparto, può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, conservando il posto e con possibilità di riscatto contributivo.

    Domande frequenti

    Ho diritto all'aspettativa per malattia?

    Dipende dal tuo CCNL. Non è un diritto legale per i lavoratori privati: è previsto solo dai contratti collettivi che esplicitamente la contemplano.

    Durante l'aspettativa prendo lo stipendio?

    No. L’aspettativa è non retribuita: non spetta stipendio né indennità INPS.

    I contributi maturano durante l'aspettativa?

    No. La contribuzione è sospesa. Per coprire il periodo ai fini pensionistici occorre ricorrere ai contributi volontari o al riscatto, a proprie spese.

    Posso essere licenziato durante l'aspettativa?

    No, durante il periodo di aspettativa concordato il posto è conservato. Il licenziamento può avvenire solo alla scadenza del periodo se la malattia persiste.

    Il TFR matura durante l'aspettativa non retribuita?

    No. Il TFR non matura nei periodi in cui non è erogata retribuzione, salvo diversa previsione del CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 57 D.Lgs. 259/2003 – Prestazioni obbligatorie

    Art. 57 D.Lgs. 259/2003 – Prestazioni obbligatorie

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall’ articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.

    2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

    3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina – IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

    4. È obbligatorio per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.

    5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale. L’Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l’attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

    6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

    7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l’articolo 30, comma 16.

    8. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

    9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare. articolo precedente articolo successivo

  • Trust e vincoli destinazione: casi pratici art. 4-bis D.Lgs. 346/1990

    L’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025, codifica la tassazione di trust e vincoli di destinazione. Il principio e semplice: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento del trasferimento ai beneficiari finali, non alla costituzione del vincolo. I casi che seguono mostrano come si declina su trust familiari, di scopo, liquidatori, esteri e vincoli ex art. 2645-ter c.c.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto il D.Lgs. 346/1990 inserendo un articolo dedicato che colma un vuoto. L’art. 4-bis riguarda tre categorie:

    • Trust riconosciuti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con legge 364/1989), interni o esteri con effetti in Italia.
    • Vincoli di destinazione costituiti ex art. 2645-ter c.c. su beni immobili o mobili registrati.
    • Altri vincoli che producano segregazione patrimoniale con destinazione a beneficiari individuabili.

    Il presupposto impositivo coincide con il trasferimento dei beni dal trustee, o dal gestore del vincolo, al beneficiario finale. Restano i collegamenti con l’art. 1 del decreto e con la disciplina civilistica del trust.

    Tassazione «in entrata» vs «in uscita»: la riforma 2025

    Per inquadrare il passaggio operato dal legislatore del 2024 occorre ricordare i due modelli che si sono contesi il campo per oltre dieci anni.

    Il modello «in entrata», sostenuto in passato dall’amministrazione finanziaria, considerava imponibile gia il momento costitutivo: la dotazione del trust fund veniva assimilata a un atto traslativo a favore del trustee, con applicazione immediata dell’imposta. Il limite era duplice: colpiva un trasferimento strumentale, privo di un beneficiario finale individuato, e non consentiva di calibrare aliquote e franchigie sul reale rapporto disponente-beneficiario.

    Il modello «in uscita», accolto in via consolidata dalla giurisprudenza di legittimita a partire dal 2019-2020 e oggi codificato dall’art. 4-bis, individua il presupposto nel momento in cui i beni escono dalla segregazione e affluiscono ai beneficiari. La tassazione cattura cosi l’arricchimento effettivo, in linea con il consolidato giurisprudenziale 2020 delle Sezioni Unite sulla matrice patrimoniale dell’imposta.

    Conseguenze pratiche: l’atto istitutivo e quello di dotazione non scontano piu l’imposta proporzionale (resta l’imposta di registro in misura fissa); restano gli adempimenti dichiarativi, in particolare l’obbligo di dichiarazione di successione anche per trust mortis causa.

    Aliquote per grado di parentela disponente-beneficiario

    L’aliquota e calcolata sul rapporto fra disponente (chi conferisce i beni) e beneficiario finale (chi riceve in concreto alla scadenza del vincolo). Aliquote e franchigie sono quelle del D.Lgs. 346/1990:

    • 4% con franchigia di 1.000.000 euro per beneficiario, in linea retta (figli, genitori, ascendenti, discendenti) e tra coniugi.
    • 6% con franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle.
    • 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta o collaterale entro il terzo grado.
    • 8% senza franchigia per soggetti diversi (estranei, conviventi non equiparati, enti non riconosciuti).
    • Franchigia 1.500.000 euro per beneficiari portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

    Se al momento traslativo i beneficiari non sono determinati o determinabili, si applica l’aliquota piu elevata (8%) salvo successiva regolazione. Per i trust di scopo opera la disciplina propria degli enti destinatari.

    Caso 1: trust familiare con beneficiari figli del disponente

    Scenario. Tizio, imprenditore, istituisce nel 2025 un trust autodichiarato e dotato di un portafoglio di partecipazioni e di un immobile per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro. Trustee e lo stesso Tizio per i primi anni, poi un trustee professionale. Beneficiari finali individuati nell’atto istitutivo: i due figli Caio e Sempronia, in parti uguali, alla cessazione del trust prevista a 25 anni di eta di entrambi.

    Come si legge in pratica. L’atto istitutivo e l’atto di dotazione non scontano l’imposta proporzionale di successione e donazione, in coerenza con il modello «in uscita» codificato dall’art. 4-bis. L’imposta si applichera al momento dell’attribuzione finale, sull’eventuale rivalutazione del fondo trust. Le aliquote saranno quelle in linea retta (4%) con franchigia di 1.000.000 euro per ciascun figlio. Se al momento traslativo i beni avranno valore di 3,0 milioni, ogni figlio ricevera 1,5 milioni: dedotta la franchigia, l’imposta sara dovuta sull’eccedenza di 500.000 euro per ciascuno (20.000 euro a beneficiario).

    Documenti. Atto istitutivo con indicazione dei beneficiari, atti di dotazione, perizia di stima, rendiconti del trustee, atti di attribuzione finale, dichiarazione di successione se trasferimento mortis causa.

    Caso 2: trust di scopo con beneficiario una fondazione

    Scenario. Mevio istituisce nel 2025 un trust di scopo per finanziare progetti di ricerca medica gestiti da una fondazione riconosciuta. Il fondo, pari a 800.000 euro, sara erogato annualmente per dieci anni alla fondazione, individuata gia nell’atto istitutivo come unico beneficiario delle attribuzioni periodiche.

    Come si legge in pratica. Anche qui non si paga l’imposta proporzionale al momento istitutivo. Ogni attribuzione annuale al beneficiario fondazione integra il presupposto dell’art. 4-bis. Se la fondazione rientra fra gli enti di cui all’art. 3 D.Lgs. 346/1990 (enti pubblici, fondazioni con finalita di assistenza, studio, ricerca scientifica, di pubblica utilita), opera l’esenzione soggettiva ivi prevista. In caso contrario, l’attribuzione e tassata con aliquota dell’8%. La verifica della natura del beneficiario va eseguita al momento di ciascuna attribuzione, non alla costituzione.

    Documenti. Atto istitutivo del trust di scopo, statuto della fondazione beneficiaria, provvedimento di riconoscimento, rendiconti del trustee, prospetti delle erogazioni, documentazione del requisito soggettivo ex art. 3 del decreto.

    Caso 3: vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su immobile

    Scenario. Calpurnia costituisce nel 2025, con atto pubblico, un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. sulla propria abitazione, destinandola al mantenimento e all’assistenza del figlio Lucio, portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992. Il vincolo durera fino alla morte di Lucio, dopodiche l’immobile passera in proprieta agli altri due figli di Calpurnia.

    Come si legge in pratica. La costituzione del vincolo non sconta l’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 4-bis. Durante la vita del vincolo, l’utilizzazione dell’immobile a favore di Lucio non integra trasferimento finale; al momento della morte di Lucio, l’attribuzione della proprieta agli altri due figli e l’evento impositivo. Si applichera l’aliquota del 4% in linea retta, considerando la franchigia di 1.000.000 euro per ciascun beneficiario. Per la fase di destinazione a favore di Lucio, ove configurabile come attribuzione di un’utilita patrimoniale, opera la franchigia maggiorata di 1.500.000 euro per portatori di handicap grave.

    Documenti. Atto pubblico notarile con trascrizione ex art. 2645-ter c.c., certificazione di handicap grave ex L. 104/1992, perizia di stima, atto traslativo finale agli altri beneficiari.

    Caso 4: trust liquidatorio a favore dei creditori

    Scenario. Una societa in crisi, attraverso il proprio amministratore Sempronio, istituisce un trust liquidatorio dotato dei principali asset aziendali (immobili strumentali e crediti commerciali) per 1,6 milioni di euro, con beneficiari i creditori sociali, da soddisfare in base a un piano di riparto redatto dal trustee. La funzione del trust e segregativa e liquidatoria.

    Come si legge in pratica. Il trust liquidatorio rientra nello schema generale dell’art. 4-bis: nessuna imposizione proporzionale alla costituzione. Le attribuzioni successive ai creditori, qualificabili come adempimento di obbligazioni preesistenti, non configurano in linea generale un arricchimento gratuito tassabile ai fini delle successioni e donazioni. Restano dovute l’imposta di registro sui singoli atti dispositivi e l’imposta ipotecaria e catastale sulle trascrizioni e volture.

    Documenti. Atto istitutivo del trust con piano liquidatorio, documentazione dei crediti, atti di trasferimento al trustee, piano di riparto, atti di attribuzione ai creditori.

    Caso 5: trust estero con beneficiario residente in Italia

    Scenario. Tullia, beneficiaria residente fiscalmente in Italia, riceve nel 2025 un’attribuzione di 500.000 euro da un trust istituito anni prima all’estero dal nonno Quinto, ora deceduto, residente all’estero al momento della costituzione del trust. Il trust e regolato da legge straniera ma riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985.

    Come si legge in pratica. L’attribuzione integra il presupposto dell’art. 4-bis: imposta dovuta in Italia secondo le regole sulla territorialita del D.Lgs. 346/1990. Tra nonno e nipote in linea retta si applica il 4% con franchigia di 1.000.000 euro: 500.000 euro ricadono entro la franchigia, nessuna imposta proporzionale (salvo cumulo con altre liberalita dello stesso disponente). Restano gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale nel quadro RW.

    Documenti. Atto istitutivo del trust estero con traduzione asseverata, certificazione della legge regolatrice, prospetto delle attribuzioni, documentazione del rapporto di parentela, evidenza dei flussi finanziari verso l’Italia.

    Quando e come verificare

    L’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 introduce un quadro piu chiaro ma applicato a fattispecie tecnicamente complesse. Tre snodi tipici impongono verifica caso per caso: la qualificazione del rapporto disponente-beneficiario al momento dell’attribuzione finale; la determinazione del valore imponibile considerando la rivalutazione del fondo; il coordinamento con imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti dispositivi.

    Per la redazione dell’atto istitutivo, la nomina del trustee e la trascrizione del vincolo e indispensabile il notaio; per le scelte strutturali (selezione dei beni, durata, individuazione dei beneficiari, coordinamento con la successione legittima) e opportuno consultare un professionista qualificato. Il trustee va selezionato con cura: la sua diligenza gestionale incide sull’efficienza del trust e sulla corretta applicazione dell’imposta in uscita.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 1 D.Lgs. 346/1990 — presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni
    • Art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 — trust e vincoli di destinazione (introdotto dal D.Lgs. 139/2024)
    • D.Lgs. 28 settembre 2024 n. 139 — riforma delle imposte indirizze su successioni e donazioni, entrata in vigore 1° gennaio 2025 (Normattiva)
    • Legge 16 ottobre 1989 n. 364 — ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (Normattiva)
    • Art. 2645-ter c.c. — trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli
    • Legge 5 febbraio 1992 n. 104 — assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
    • Consolidato giurisprudenziale 2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di tassazione di trust e vincoli di destinazione (matrice patrimoniale dell’imposta)

    Domande frequenti

    1. Devo pagare l’imposta di successione e donazione quando istituisco il trust?
    No. Dal 1° gennaio 2025, per effetto dell’art. 4-bis introdotto dal D.Lgs. 139/2024, l’imposta proporzionale di successione e donazione non e dovuta al momento istitutivo né alla dotazione del trust. Il presupposto impositivo coincide con l’attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Restano dovute l’imposta di registro in misura fissa e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale sugli atti dispositivi.

    2. Quale aliquota si applica se al momento istitutivo non conosco ancora i beneficiari finali?
    Se i beneficiari non sono determinati o determinabili al momento del trasferimento finale, si applica l’aliquota piu elevata (8%) senza franchigia, salva la possibilita di rideterminare l’imposta in via successiva quando i beneficiari divengano individuabili. Nei trust familiari ben strutturati questa eventualita si evita identificando con precisione i beneficiari gia nell’atto istitutivo.

    3. Devo comunque presentare la dichiarazione di successione se i beni sono in trust mortis causa?
    Si. L’obbligo dichiarativo permane secondo le regole del D.Lgs. 346/1990 anche per i trust mortis causa: la dichiarazione di successione va presentata e va indicato il trasferimento ai beneficiari finali, anche se differito nel tempo. Il versamento dell’imposta proporzionale, viceversa, segue il momento dell’attribuzione effettiva.

    4. Un trust estero con beneficiario residente in Italia e soggetto a imposta italiana?
    Si, secondo le regole di territorialita del D.Lgs. 346/1990 e nei limiti ivi previsti. L’attribuzione al beneficiario residente in Italia integra il presupposto dell’art. 4-bis e si applica con aliquota e franchigia calcolate sul rapporto disponente-beneficiario. Restano gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all’estero, da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

  • Art. 10 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

    Art. 10 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

    2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.

    3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l’e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

    4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.

    5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

    6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

    7. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio dello Stato.

    8. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell’e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo è nuovamente disponibile. L’e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale è conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilità.

    9. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.

    10. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

  • Art. 31 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla indennità

    Art. 31 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla indennità

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione dell’indennità offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la conclusione dell’accordo di cessione.

    2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione.

    3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili.

    4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l’indennità determinata dai tecnici ai sensi dell’articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.