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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La prededuzione e’ uno degli strumenti piu’ delicati del Codice della crisi: stabilisce quali crediti vengono soddisfatti per primi, prima ancora dei privilegiati e dei chirografari. Capire chi puo’ contare su questa corsia preferenziale fa la differenza tra recuperare il proprio onorario, il finanziamento erogato o il corrispettivo della fornitura, oppure restare a mani vuote dentro la procedura. In questa guida applichiamo l’art. 6 CCII a cinque scenari reali, mostrando come si accerta la prededuzione, dove scatta il tetto del 75% sui compensi professionali e quali sono i rischi tipici per imprenditore, amministratore e curatore.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 6 CCII raccoglie in una norma di sistema l’elenco dei crediti prededucibili, cioe’ quei crediti che, durante l’esecuzione della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, vengono pagati con precedenza rispetto a tutti gli altri, salvo le ipotesi di compensazione e quelle gia’ previste dalla legge.

La norma indica quattro categorie principali: i crediti gia’ qualificati prededucibili da disposizioni di legge, i crediti degli organismi di composizione della crisi nelle procedure da sovraindebitamento, i crediti professionali sorti per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o per la presentazione della domanda di concordato preventivo (nel limite del 75%), e infine i crediti maturati durante la procedura per la sua prosecuzione, inclusi gli oneri della gestione in continuita’.

Per ognuna di queste categorie esistono presupposti specifici: non basta che il credito sia sorto nel periodo “giusto”, deve anche essere funzionale alla procedura ed essere stato accertato secondo le forme previste dagli artt. 151 e seguenti CCII.

Cosa significa “prededuzione” e perche’ esiste

Prededuzione significa, in pratica, pagamento fuori dal concorso: il credito viene soddisfatto prima ancora che si formi lo stato passivo e che si distribuiscano le somme tra privilegiati, chirografari e postergati. Non e’ un privilegio, e’ una regola di ordine cronologico nel pagamento.

La ratio e’ duplice. Da un lato, incentivare l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: senza la garanzia della prededuzione nessun professionista accetterebbe di redigere il piano di concordato di un’azienda gia’ decotta, e nessun fornitore strategico continuerebbe a consegnare materie prime sapendo di essere pagato anni dopo come chirografario. Dall’altro, premiare l’attivita’ utile alla massa: tutto cio’ che serve a far proseguire la procedura, a conservare i beni, a portare a termine l’esercizio in continuita’ e’ considerato “costo della procedura” e come tale viene rimborsato per primo.

Il rovescio della medaglia e’ che la prededuzione erode le risorse disponibili per i creditori chirografari: per questo il legislatore del 2022 ha introdotto tetti e filtri, in particolare per i compensi professionali.

I crediti professionali al 75%: il tetto della riforma

La novita’ piu’ discussa dell’art. 6 CCII e’ il limite quantitativo applicato ai crediti professionali. I compensi degli advisor che lavorano alla redazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione godono della prededuzione solo nei limiti del 75% del credito accertato.

Significa che, su un onorario di 100.000 euro pattuito per la predisposizione del piano e della relativa domanda, soltanto 75.000 euro vengono pagati in prededuzione: il restante 25% scende a credito chirografario e segue le sorti degli altri creditori non garantiti.

Il tetto si applica solo ai crediti professionali prededucibili, non a tutti gli onorari: se l’attivita’ professionale prosegue dopo l’apertura della procedura ed e’ autorizzata dal giudice (per esempio l’attestatore nominato dopo il deposito), il regime puo’ essere diverso. Va inoltre considerato che il tetto opera al momento del riparto, non al momento della pattuizione: il professionista puo’ fatturare l’intero compenso, ma il 25% confluira’ nello stato passivo come chirografario.

Scenario 1: advisor finanziario e domanda di concordato preventivo

Una S.r.l. manifatturiera in crisi conferisce a un advisor l’incarico di predisporre il piano di concordato preventivo. Compenso pattuito: 120.000 euro oltre IVA, di cui 40.000 gia’ versati come acconto prima del deposito della domanda.

Sul residuo di 80.000 euro, sorto in funzione della domanda di concordato, opera il tetto del 75%: 60.000 euro entrano in prededuzione, 20.000 euro restano credito chirografario. L’advisor dovra’ insinuarli al passivo come tali e accettare la falcidia prevista dal piano.

Errore tipico: pensare che la prededuzione “copra” l’intero onorario pattuito. La trattativa sul compenso deve tenere conto del tetto fin dall’inizio, eventualmente prevedendo acconti pre-deposito che non subiscono la riduzione.

Scenario 2: OCC nel sovraindebitamento di un consumatore

Un consumatore sovraindebitato presenta una domanda di piano del consumatore tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. Il compenso del gestore della crisi, liquidato dal giudice secondo i parametri del D.M. 202/2014, ammonta a 4.500 euro.

Il credito dell’OCC e’ integralmente prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII: non si applica il tetto del 75%, che riguarda i soli crediti professionali per concordato e accordi di ristrutturazione. L’OCC viene quindi pagato per intero, prima dei creditori che hanno aderito al piano del consumatore.

Nota pratica: la legge 3/2012 e’ stata abrogata e oggi le procedure da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) sono regolate dal CCII. I crediti dell’OCC mantengono la prededuzione anche nelle procedure aperte sotto la nuova disciplina.

Scenario 3: pagamento di un fornitore strategico in continuita’

Una S.p.a. ammessa al concordato in continuita’ aziendale chiede al tribunale l’autorizzazione a pagare un fornitore strategico di componenti, indispensabile per non interrompere la produzione e onorare gli ordini gia’ acquisiti. Il giudice autorizza il pagamento ai sensi dell’art. 100 CCII.

La fornitura post-deposito e i pagamenti autorizzati rientrano tra i crediti maturati “durante le procedure per la loro prosecuzione” e sono quindi prededucibili ai sensi dell’art. 6, lett. d) CCII. Il fornitore viene pagato regolarmente, senza dover attendere il riparto finale.

Attenzione: la prededuzione copre i crediti sorti dopo l’apertura della procedura. I crediti pregressi non autorizzati restano concorsuali e seguono il piano. L’amministratore deve documentare la “strategicita’” del fornitore per ottenere l’autorizzazione.

Scenario 4: finanziamento ponte autorizzato ex art. 99 CCII

Una S.r.l. che ha presentato domanda di concordato con riserva ha bisogno di liquidita’ per pagare stipendi e contributi nel periodo intermedio. Una banca eroga un finanziamento ponte di 500.000 euro, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 99 CCII.

Il credito della banca per la restituzione del finanziamento e’ prededucibile: rientra tra i crediti “funzionali” alla procedura espressamente qualificati come tali dalla legge. La prededuzione copre capitale e interessi maturati nel periodo autorizzato.

Punto chiave: senza l’autorizzazione preventiva del giudice il finanziamento non e’ prededucibile e diventa un normale credito chirografario. La tempistica e la corretta motivazione dell’istanza sono decisive.

Scenario 5: spese di custodia in liquidazione giudiziale

Aperta la liquidazione giudiziale di una S.r.l. con un capannone industriale e macchinari complessi, il curatore sostiene spese per la sorveglianza del compendio, l’assicurazione contro incendio e furto, le utenze indispensabili a evitare il deterioramento degli impianti.

Tutte queste spese sono prededucibili come crediti maturati durante la procedura per la sua prosecuzione. Vengono pagate prelevandole direttamente dall’attivo, prima del riparto a favore dei creditori concorsuali. Lo stesso vale per il compenso del curatore, liquidato dal giudice in base ai parametri normativi.

Quando e come accertare la prededuzione

La prededuzione non e’ un’autocertificazione del creditore: deve essere accertata dal giudice nelle forme previste dall’art. 222 CCII. Il creditore che ritiene di vantare un credito prededucibile deve presentare domanda di insinuazione al passivo specificando la qualificazione e i fatti costitutivi.

In linea generale ci sono tre passaggi: l’imprenditore o l’amministratore documenta tempestivamente l’avvenuta autorizzazione (per finanziamenti, pagamenti di fornitori strategici, atti di straordinaria amministrazione); il professionista o il fornitore presenta domanda di insinuazione qualificando correttamente il credito; il curatore o il commissario giudiziale verificano i presupposti e propongono l’ammissione, parziale o integrale, al giudice delegato.

Sui crediti professionali per concordato e accordi di ristrutturazione, il curatore applica il tetto del 75% in sede di verifica: il 25% residuo viene ammesso come chirografario, salvo opposizione del professionista da decidere in sede di reclamo.

Nella liquidazione giudiziale i crediti prededucibili vengono pagati in via prioritaria, ma in caso di incapienza dell’attivo si applica la graduazione prevista dall’art. 221 CCII: prima le spese e i crediti della procedura aperta, poi i prededucibili della procedura precedente, infine i privilegiati e i chirografari.

Norme e fonti

Norme di riferimento:

Domande frequenti

Il tetto del 75% vale per tutti i compensi professionali?

No. Il limite si applica ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato preventivo. Restano fuori, ad esempio, i compensi dell’attestatore nominato dopo l’apertura della procedura o le prestazioni autorizzate dal giudice durante l’esecuzione del piano: per queste si applicano le regole ordinarie sulla prededuzione dei crediti della procedura.

Il finanziamento ponte non autorizzato si puo’ “sanare” dopo?

Difficilmente. L’art. 99 CCII richiede un’autorizzazione preventiva fondata sulla funzionalita’ del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori. Un finanziamento erogato senza autorizzazione perde la prededuzione e viene insinuato come credito concorsuale, con tutte le conseguenze sulla falcidia e sui tempi di soddisfazione. In rari casi e’ stata riconosciuta la prededuzione a posteriori per finanziamenti documentatamente utili alla massa, ma e’ una strada incerta che e’ meglio evitare.

I crediti dell’OCC sono prededucibili anche se il piano non viene omologato?

Si’, i compensi del gestore della crisi e dell’OCC sono prededucibili in quanto crediti funzionali alla procedura, indipendentemente dall’esito dell’omologazione. Se la procedura si converte in liquidazione controllata, il credito dell’OCC mantiene la qualifica prededucibile nella nuova procedura.

Cosa succede se l’attivo non basta a pagare tutti i prededucibili?

Si applica la graduazione dell’art. 221 CCII: vengono pagati prima i crediti della procedura aperta, poi quelli della procedura precedente eventualmente confluita, infine, in caso di ulteriore incapienza, si procede al riparto proporzionale tra i prededucibili della stessa categoria. I privilegiati e i chirografari restano insoddisfatti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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