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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Su richiesta del costruttore, l'ENAC assegna marche temporanee per identificare aeromobili non ancora immatricolati destinati a prove, esperimenti, dimostrazioni e consegne.
  • Marche temporanee sono assegnate anche ai soggetti che dispongono di aeromobili a scopo di vendita, purché in possesso dei requisiti di nazionalità ex art. 756.
  • Per esigenze di sicurezza nazionale, marche temporanee possono essere assegnate anche ad aeromobili già immatricolati di cui all'art. 744, quarto comma.
  • Il periodo di utilizzabilità è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione, con possibilità di proroga.
  • Le marche temporanee consentono la navigazione aerea in deroga all'obbligo di immatricolazione definitiva, per finalità specifiche e limitate nel tempo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 754 Codice della Navigazione — Assegnazione di marche temporanee

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti. Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.

Commento

Ratio e funzione dell'istituto

L'art. 754 del Codice della navigazione introduce l'istituto delle marche temporanee, che costituisce un regime derogatorio rispetto all'obbligo generale di immatricolazione definitiva previsto dagli artt. 752 e 753. La norma risponde all'esigenza di consentire l'utilizzo operativo di aeromobili in fasi della loro vita giuridica e tecnica nelle quali l'immatricolazione definitiva non è ancora possibile o opportuna: la costruzione, la fase di test, la commercializzazione, le operazioni speciali per la sicurezza nazionale. Si tratta di un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e controllo che presuppongono l'identificazione di ogni aeromobile in volo e le necessità operative e commerciali dei costruttori, dei rivenditori e delle autorità di difesa.

Marche temporanee per i costruttori

Il primo caso disciplinato dall'art. 754 riguarda i costruttori di aeromobili. Su richiesta del costruttore, l'ENAC assegna marche temporanee per gli aeromobili non ancora immatricolati che siano iscritti nel registro delle costruzioni — il registro tenuto dall'ENAC per il monitoraggio degli aeromobili in fase di fabbricazione — e che siano di proprietà del costruttore o nella sua disponibilità. Le marche temporanee consentono al costruttore di effettuare voli di collaudo, prove tecniche, dimostrazioni commerciali e voli di consegna agli acquirenti. Si tratta di attività essenziali nel ciclo produttivo aeronautico: un aeromobile non può essere immesso sul mercato senza aver superato prove di volo che ne attestino la navigabilità, e tali prove richiedono un'identificazione visiva dell'aeromobile anche prima della sua immatricolazione definitiva.

Marche temporanee per i rivenditori

Il secondo caso riguarda i soggetti che dispongono di aeromobili non ancora immatricolati a scopo di vendita. La norma specifica che tali soggetti devono rispondere ai requisiti di nazionalità previsti dall'art. 756: solo chi potrebbe iscrivere definitivamente l'aeromobile nel registro italiano può ottenere marche temporanee per gestirne la commercializzazione. Questa previsione tutela la coerenza del sistema registrale e impedisce che soggetti privi dei requisiti di nazionalità operino aeromobili sul territorio italiano, anche se solo per finalità di dimostrazione e vendita.

Marche temporanee per esigenze di sicurezza nazionale

Il terzo caso, introdotto come previsione autonoma rispetto alle precedenti, consente l'assegnazione di marche temporanee anche ad aeromobili già immatricolati, qualora ricorrano esigenze di sicurezza nazionale. Il richiamo all'art. 744, quarto comma, individua la categoria degli aeromobili militari e di Stato impiegati per funzioni di sicurezza pubblica e difesa. In questi casi, la marca temporanea può sovrapporsi a quella definitiva o sostituirla per un periodo limitato, consentendo operazioni che richiedono una diversa identificazione dell'aeromobile per ragioni operative o di riservatezza.

Durata e proroga

Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee è fissato dall'ENAC all'atto dell'assegnazione, tenendo conto della finalità specifica per cui sono richieste. La norma ammette espressamente la possibilità di proroghe, rimettendo all'ENAC la valutazione discrezionale delle ragioni addotte dal richiedente. La scadenza della marca temporanea, senza proroga, comporta l'obbligo di cessare le operazioni di volo o di procedere all'immatricolazione definitiva. L'ENAC disciplina con propri regolamenti le modalità di richiesta, assegnazione e proroga delle marche temporanee, nonché le condizioni di utilizzo e i controlli sull'effettivo impiego nelle finalità autorizzate.

Casi pratici

Caso 1: Costruttore aeronautico e voli di collaudo

Tizio, titolare di una piccola impresa aeronautica, ha completato la costruzione di un aeromobile leggero iscritto nel registro delle costruzioni ENAC e richiede l'assegnazione di marche temporanee per effettuare i voli di prova tecnica e le dimostrazioni ai potenziali acquirenti. L'ENAC assegna le marche per un periodo di novanta giorni, prorogabile su richiesta motivata, consentendo a Tizio di effettuare le attività previste prima di procedere all'immatricolazione definitiva dell'aeromobile una volta venduto.

Caso 2: Rivenditore e marca temporanea per dimostrazione

Caio gestisce una società italiana di compravendita di aeromobili usati e acquisisce in stock un velivolo non ancora re-immatricolato a suo nome, destinato alla rivendita. Verificato che la società possiede i requisiti di nazionalità ex art. 756, l'ENAC assegna una marca temporanea che consente a Caio di effettuare voli dimostrativi per i clienti interessati, senza dover procedere all'immatricolazione definitiva prima della conclusione della vendita.

Caso 3: Proroga della marca temporanea per ritardi nella vendita

Sempronio, costruttore di alianti motorizzati, ha ottenuto marche temporanee per un prototipo destinato a un acquirente estero, ma la trattativa commerciale si prolunga oltre il termine originario. Sempronio presenta all'ENAC una richiesta motivata di proroga, documentando lo stato della trattativa e la necessità di effettuare ulteriori voli dimostrativi. L'ENAC, valutata la fondatezza della richiesta, concede la proroga per ulteriori sessanta giorni.

Domande frequenti

A chi possono essere assegnate marche temporanee per aeromobili?

Le marche temporanee possono essere assegnate ai costruttori di aeromobili per voli di prova e consegna, ai rivenditori che dispongono di aeromobili a scopo di vendita (in possesso dei requisiti ex art. 756) e, per esigenze di sicurezza nazionale, anche per aeromobili già immatricolati di cui all'art. 744, quarto comma.

Qual è la durata delle marche temporanee?

Il periodo di utilizzabilità è stabilito dall'ENAC al momento dell'assegnazione, in base alla finalità specifica della richiesta. La norma prevede espressamente la possibilità di proroghe, concesse dall'ENAC su richiesta motivata del richiedente.

Un aeromobile con marca temporanea può volare normalmente?

Sì, ma solo per le finalità per cui la marca è stata assegnata: prove, esperimenti, dimostrazioni, consegne o vendita. L'utilizzo per finalità diverse da quelle autorizzate costituisce violazione delle condizioni di assegnazione e può comportare sanzioni.

I requisiti di nazionalità ex art. 756 sono necessari per ottenere marche temporanee?

Sì, per i rivenditori che dispongono di aeromobili a scopo di vendita. Il Codice richiede che questi soggetti rispondano ai requisiti di nazionalità previsti dall'art. 756, mentre per i costruttori la condizione è l'iscrizione dell'aeromobile nel registro delle costruzioni.

Cosa succede allo scadere del periodo di utilizzabilità delle marche temporanee?

L'aeromobile non può più essere impiegato per le attività autorizzate. Il richiedente deve procedere all'immatricolazione definitiva, restituire le marche temporanee all'ENAC oppure presentare domanda di proroga prima della scadenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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