- Quando una strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario il cui transito è regolato a vista con segnali manuali, l'attraversamento va segnalato con il segnale «ALTRI PERICOLI» con pannello II.6/c e successiva Croce di S. Andrea vicino al binario.
- Il segnale «ALTRI PERICOLI» è facoltativo nei centri abitati, ma obbligatorio fuori dai centri abitati.
- Il segnale deve essere posizionato alla distanza regolamentare dall'attraversamento e ripetuto in prossimità di esso quando il passaggio avviene a vista o in altri casi necessari.
- La posa dei segnali vicini all'attraversamento è a carico dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo.
- La posa degli altri segnali (a distanza) spetta agli enti proprietari della strada.
Testo dell'articoloVigente
Art. 191 DPR 495/1992 — Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato… mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.
Stesso numero, altri codici
- Art. 191 Cod. Amb. — Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
- Art. 191 D.Lgs. 209/2005 — Potere regolamentare
- Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione
- Articolo 191 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 191 C.d.S.: Comportamento dei conducenti nei confronti dei
- Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico
In sintesi
Indice dei contenuti
Il raccordo ferroviario e il suo attraversamento stradale: un pericolo specifico
L'art. 191 del DPR 495/1992 disciplina una fattispecie particolare: l'attraversamento di una strada da parte di un binario di raccordo ferroviario il cui transito è regolato non da impianti automatici (barriere automatiche, segnalazione luminosa) bensì a vista, tramite segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra. Si tratta tipicamente di raccordi privati che servono stabilimenti industriali, porti, magazzini o impianti produttivi, dove il transito dei convogli è occasionale e gestito manualmente da personale dedicato. La particolarità di questo attraversamento — rispetto ai passaggi a livello ferroviari ordinari — è l'assenza di automazione e la dipendenza dalla vigilanza umana, il che impone una segnaletica specifica che metta in guardia l'utente della strada.
La combinazione segnaletica prescritta: «ALTRI PERICOLI» e Croce di S. Andrea
La soluzione segnaletica individuata dall'art. 191, comma 1 si articola in due elementi complementari. Il primo è il segnale «ALTRI PERICOLI» (fig. II.35), segnale di pericolo generico a triangolo rosso, completato da un pannello integrativo modello II.6/c: tale pannello specifica la natura del pericolo segnalato (in questo caso, l'attraversamento ferroviario a gestione manuale), consentendo al conducente di capire che si trova in prossimità di un binario ferroviario gestito a vista. Il secondo elemento, più vicino al binario stesso, è la Croce di S. Andrea: il classico segnale a forma di «X» con le lettere «RR» che già i conducenti conoscono dai passaggi a livello tradizionali. In questo caso la Croce segnala che si tratta di un attraversamento ferroviario, seppure non dotato di impianti automatici. Questa combinazione — avviso a distanza con segnale generico di pericolo più indicazione specifica in loco con Croce di S. Andrea — è coerente con la logica progressiva della segnaletica di pericolo del Regolamento. Nei centri abitati, dove le velocità sono ridotte e la visibilità è in genere maggiore, il segnale «ALTRI PERICOLI» è reso facoltativo, mentre rimane obbligatorio fuori dai centri abitati.
Posizionamento e ripetizione dei segnali
Il comma 2 precisa le regole di collocazione. Il segnale «ALTRI PERICOLI» deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento, calcolata secondo i criteri dell'art. 87 del Regolamento in funzione del tipo di strada e della velocità consentita. Questa distanza è quella necessaria per consentire al conducente che procede alla velocità massima consentita di rallentare e fermarsi prima dell'attraversamento. Il segnale deve essere ripetuto in prossimità dell'attraversamento quando: (a) l'incrocio con il binario avviene a vista, ovvero il conducente ha visibilità diretta del binario senza l'ausilio di impianti automatici; (b) ogni altra situazione che renda necessaria la ripetizione, ad esempio percorsi con curve che riducono la visibilità del segnale di prima presegnalazione. La ripetizione in prossimità risponde alla logica di garantire che, anche in caso di mancata percezione del primo segnale (oscurato da vegetazione, altri mezzi, condizioni atmosferiche), il conducente riceva comunque l'avviso prima di impegnare l'attraversamento.
Riparto degli oneri tra esercente ferroviario ed ente stradale
Il comma 3 stabilisce una ripartizione degli oneri di posa particolarmente rilevante sul piano operativo e della responsabilità. I segnali posti in prossimità dell'attraversamento (essenzialmente la Croce di S. Andrea e gli eventuali segnali aggiuntivi immediatamente vicini al binario) sono posti a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo. È logico che chi trae vantaggio economico dall'utilizzo del raccordo ferroviario si faccia carico della segnaletica di sicurezza più immediata. I segnali a distanza (il segnale «ALTRI PERICOLI» di presegnalazione) sono invece posti a cura e a spese degli enti proprietari della strada. Questo riparto riflette la distinzione tra segnaletica di pertinenza ferroviaria (vicina al binario) e segnaletica stradale di avviso (parte del sistema viario). In caso di incidente, la responsabilità potrà essere ripartita tra i due soggetti in funzione di quale segnale risultasse mancante o inadeguato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti