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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi si configura una sovrapposizione di competenze tra autorità aeronautica e marittima.
  • La vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata congiuntamente dall'ENAC e dall'autorità marittima.
  • Il coordinamento avviene d'intesa tra i due enti, senza prevalenza di uno sull'altro.
  • La norma riguarda specifiche infrastrutture ibride dove la prossimità tra specchio acqueo e area aeroportuale richiede un raccordo operativo continuo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 688 Codice della Navigazione — Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.

Commento

Ratio della norma e contesto infrastrutturale

L'articolo 688 del Codice della navigazione disciplina una fattispecie peculiare: quella degli aeroporti fisicamente collocati all'interno di aree portuali marittime. In Italia tale situazione ricorre in alcune realtà insulari e costiere, dove la limitatezza del territorio ha imposto la coesistenza di infrastrutture aeroportuali e portuali nello stesso comprensorio. La convivenza di navi, galleggianti e aeromobili in spazi adiacenti o in parte condivisi rende necessario un sistema di vigilanza coordinato, per prevenire rischi per la sicurezza della navigazione e della circolazione.

Soggetti coinvolti e riparto di competenze

La vigilanza è attribuita congiuntamente all'ENAC, autorità aeronautica civile ai sensi dell'art. 687, e all'autorità marittima, identificabile nella Capitaneria di porto competente per territorio ai sensi del Codice della navigazione (parte marittima). L'esercizio «d'intesa» esclude che uno dei due enti possa agire unilateralmente in questo specifico contesto: le determinazioni circa la sosta e la circolazione devono essere adottate con il concorso di entrambe le autorità, attraverso protocolli operativi o atti di coordinamento condivisi.

Oggetto della vigilanza

La disposizione copre la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione dei mezzi presenti nell'area: navi e galleggianti (di competenza marittima) e aeromobili (di competenza aeronautica). L'elencazione riflette le diverse tipologie di vettori che possono trovarsi contemporaneamente nell'area portuale-aeroportuale, richiedendo regole di circolazione che tengano conto sia degli spazi acquei sia delle piste e delle vie di rullaggio. La norma non disciplina altri profili (dogana, sicurezza pubblica, antincendio), che restano regolati dalle rispettive normative di settore.

Profili applicativi e coordinamento operativo

In pratica, il coordinamento tra ENAC e Capitaneria di porto si realizza attraverso la stipula di accordi o protocolli locali che definiscono le procedure operative per la gestione dei movimenti nell'area comune. Tali accordi devono garantire che le esigenze della navigazione marittima non interferiscano con quelle della navigazione aerea e viceversa, in particolare nelle fasi di decollo e atterraggio in prossimità dello specchio d'acqua. La norma va letta in combinato con le disposizioni del Codice della navigazione sulla polizia dei porti (artt. 59 ss.) e sulla polizia degli aeroporti (artt. 700 ss.).

Rilevanza sistematica

L'art. 688 costituisce un esempio del principio di leale collaborazione applicato tra autorità dello stesso ordinamento ma con competenze distinte. Il modello dell'intesa obbligatoria evita che la prevalenza di una delle due autorità pregiudichi la sicurezza del settore di competenza dell'altra, garantendo una gestione integrata degli spazi condivisi. Tale approccio è coerente con le best practice internazionali per la gestione delle infrastrutture aeroportuali costiere.

Casi pratici

Caso 1: Regolamentazione della sosta di galleggianti

Tizio, comandante di un'imbarcazione da diporto, intende ormeggiare temporaneamente in un'area del porto adiacente alla pista di un aeroporto insulare. L'ENAC e la Capitaneria di porto, d'intesa, stabiliscono le fasce orarie e le aree di sosta ammesse, per garantire che le manovre di atterraggio e decollo non siano compromesse dalla presenza del natante.

Caso 2: Circolazione di aeromobili nell'area portuale

Caio, pilota di un elicottero privato, richiede l'autorizzazione per effettuare un volo con decollo da un eliporto situato all'interno di un porto marittimo. Sia l'ENAC sia la Capitaneria di porto devono esprimere il proprio nulla osta, verificando rispettivamente la sicurezza aerea e la compatibilità con il traffico navale in corso.

Caso 3: Ispezione congiunta sull'area portuale-aeroportuale

Sempronio, funzionario della Capitaneria di porto, partecipa a un'ispezione congiunta con i colleghi dell'ENAC per verificare il rispetto delle procedure di sicurezza nell'area di raccordo tra il molo commerciale e la pista dell'aeroporto. L'ispezione è svolta d'intesa tra i due enti in attuazione dell'art. 688 del Codice della navigazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per aeroporto all'interno di un porto marittimo?

Si tratta di infrastrutture aeroportuali fisicamente collocate all'interno o in immediata adiacenza di un'area portuale, dove convivono spazi destinati alla navigazione marittima e alla navigazione aerea, rendendo necessario un regime di vigilanza condiviso.

Chi esercita la vigilanza in questi aeroporti?

La vigilanza è esercitata congiuntamente dall'ENAC e dall'autorità marittima (Capitaneria di porto), che devono agire d'intesa senza che uno dei due enti prevalga sull'altro.

Cosa si vigila in questi scali?

La norma riguarda la sosta e la circolazione di navi, galleggianti e aeromobili nell'area comune, per prevenire interferenze tra il traffico marittimo e quello aeronautico.

Come si coordina nella pratica la doppia vigilanza?

Nella pratica, ENAC e Capitaneria di porto stipulano protocolli operativi locali che definiscono le procedure di coordinamento, le fasce orarie e le aree riservate ai rispettivi tipi di traffico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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