Testo dell'articoloVigente
Art. 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Tutela dell’integrità patrimoniale
In vigore dal 01/08/2000
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. (15) (21)
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)) , stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)) . ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.))
6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((…)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
- Art. 8 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
- Art. 8 D.Lgs. 42/2004 — Regioni e province ad autonomia speciale
- Art. 8 CAD — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- Art. 8 L. 91/1992
Commento
L'art. 8 L. 212/2000 raccoglie principi eterogenei accomunati dall'obiettivo di proteggere il patrimonio del contribuente da pretese che eccedano la misura del tributo dovuto o si protraggano oltre limiti ragionevoli. Il riconoscimento espresso della compensazione come modo di estinzione dell'obbligazione tributaria, al comma 1, supera la tradizionale riluttanza del diritto tributario verso strumenti privatistici e fornisce la base concettuale dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 sulla compensazione orizzontale tramite F24. L'accollo del debito altrui, ammesso al comma 2, non libera il contribuente originario, salvaguardando la garanzia patrimoniale dell'erario, ma legittima una pratica usata soprattutto in operazioni straordinarie e cessioni d'azienda.
Il comma 3 fissa un argine cruciale: i termini di prescrizione delle pretese tributarie non possono superare quelli ordinari del codice civile (art. 2946 c.c., dieci anni). La regola colpisce normative speciali che, prima dello Statuto, tendevano ad allungare i tempi di esigibilità dei tributi, e si lega al principio di certezza dei rapporti giuridici. Sul piano operativo, il termine prescrizionale va distinto da quello di decadenza per l'accertamento, fissato da norme specifiche (art. 43 DPR 600/1973, art. 57 DPR 633/1972). Il comma 4 attribuisce al contribuente che abbia anticipato il costo di una fideiussione il diritto al rimborso, una volta accertato che l'imposta non era dovuta o lo era in misura minore: si tratta di una tutela risarcitoria che riequilibra il sacrificio economico dell'incolpevole.
Il comma 5, riformulato dal D.Lgs. 219/2023, è centrale per le imprese: l'obbligo di conservazione di atti, documenti e scritture contabili ai soli effetti tributari non può eccedere dieci anni dall'emanazione, formazione o utilizzazione; trascorso il termine, l'amministrazione finanziaria non può fondare pretese sulla relativa documentazione. La norma rafforza l'art. 2220 c.c. e l'art. 22 DPR 600/1973, segnando un limite invalicabile per gli accertamenti basati su carte ormai prescritte. La pubblicazione dei redditi al netto delle imposte, prevista dal comma 7, tutela invece la rappresentazione corretta della capacità reddituale nei pubblici elenchi. L'insieme delle regole, anche prive di sanzione diretta, costituisce parametro di legittimità degli atti impositivi e fonda eccezioni difensive in sede contenziosa ex D.Lgs. 546/1992.
Domande frequenti
Posso compensare debiti e crediti d'imposta tra tributi diversi?
Sì, entro i limiti e con le modalità fissate dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997, attuativo dell'art. 8 L. 212/2000. La compensazione orizzontale tramite modello F24 consente di estinguere debiti per imposte erariali, contributi previdenziali e altri tributi indicati nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando crediti maturati per altre imposte. Esistono soglie di utilizzo e obblighi di visto di conformità per crediti superiori a determinati importi. Lo scarto del modello in caso di compensazioni indebite può determinare sanzioni e recupero ex D.Lgs. 471/1997.
Per quanto tempo devo conservare le fatture e le scritture contabili ai fini fiscali?
L'art. 8, comma 5, L. 212/2000 stabilisce che l'obbligo di conservazione ai soli fini tributari non può eccedere dieci anni dall'emanazione, formazione o utilizzazione del documento. Si tratta di un limite invalicabile, oltre il quale l'amministrazione non può fondare pretese su tali documenti. Restano fermi gli obblighi civilistici di cui all'art. 2220 c.c. e quelli specifici del DPR 600/1973 sull'accertamento, che fanno comunque riferimento al medesimo termine decennale. Per la documentazione informatica valgono le regole tecniche di conservazione sostitutiva.
Se vinco il contenzioso, posso recuperare il costo della fideiussione prestata?
Sì. L'art. 8, comma 4, L. 212/2000 prevede il diritto al rimborso del costo della fideiussione stipulata per ottenere sospensione del pagamento, rateizzazione o rimborso di tributi, quando si accerti definitivamente che l'imposta non era dovuta o lo era in misura minore. Il rimborso richiede la prova documentale del costo sostenuto (premi, commissioni bancarie) e la sentenza passata in giudicato favorevole o l'atto di sgravio dell'amministrazione. La richiesta va presentata all'ente impositore entro i termini di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Vedi anche