Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)
In vigore dal 01/08/2000
((
1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))
Vedi anche
→Statuto Contribuente art. 9-bis - Art. 9 bis L. 212/2000 - (Divieto di bis in idemnel procedimento…→Statuto Contribuente art. 10 - Art. 10 L. 212/2000 - Tutela dell’affidamento e della buona fede.…→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 9 L. 212/2000 – Rimessione in termini→Art. 10 bis L. 212/2000 – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)→Art. 10 ter L. 212/2000 – (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)→Art. 10 quater L. 212/2000 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria→Art. 8 L. 212/2000 – Tutela dell’integrità patrimoniale→Art. 10 quinquies L. 212/2000 – (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)→Art. 10 sexies L. 212/2000 – (Documenti di prassi)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 9-ter della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, regola il bilanciamento tra il potere conoscitivo dell'amministrazione finanziaria e la tutela dei dati dei contribuenti. Il comma 1 attribuisce all'amministrazione il potere di acquisire dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, anche attraverso l'interoperabilità, allo scopo di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario. Tale potere incontra però il limite di «ogni limitazione stabilita dalla legge», con un richiamo implicito alla disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003) e ai principi di proporzionalità e minimizzazione. Il comma 2 introduce uno specifico divieto di divulgazione: l'amministrazione finanziaria non può rendere pubblici dati e informazioni acquisiti, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge che non siano stati specificamente derogati dallo Statuto. La norma codifica così un dovere di riservatezza che si affianca al segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e si coordina con l'art. 1, comma 3-bis, dello Statuto.L'art. 9-ter assume rilievo strategico nell'attuale fase del fisco digitale, in cui l'amministrazione finanziaria attinge sistematicamente a banche dati di altri enti pubblici (anagrafe tributaria, INPS, INAIL, Camere di commercio, catasto, ACI) tramite servizi di interoperabilità. La norma riconosce questo potere come strumentale alla corretta attuazione del prelievo, ma lo subordina al «rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge», espressione che funge da clausola di rinvio verso il GDPR (Regolamento UE 2016/679), il D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti fiscali massivi. L'amministrazione è tenuta, in particolare, a rispettare i principi di liceità, minimizzazione, proporzionalità e limitazione delle finalità.
Il divieto di divulgazione del comma 2 traduce in regola statutaria un principio già presente nell'ordinamento (segreto d'ufficio, art. 326 c.p., disciplina sulla privacy) ma con un significato sistemico: l'amministrazione non può rendere pubblici i dati acquisiti se non in presenza di un obbligo di trasparenza espressamente previsto dalla legge e non derogato dallo Statuto. Lo Statuto può quindi escludere o limitare obblighi di trasparenza altrove previsti, prevalendo come legge speciale di garanzia. La regola consolida la fiducia del contribuente nel sistema di raccolta dei dati e protegge la riservatezza dell'impresa o del professionista, anche di fronte a richieste di accesso civico o documentale ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Sul piano operativo, l'art. 9-ter rafforza la posizione del contribuente in due direzioni: da un lato, gli consente di contestare acquisizioni di dati operate al di fuori del perimetro normativo (ad esempio prive di base giuridica idonea o sproporzionate), eventualmente attraverso il rimedio dell'autotutela ex art. 10-quater o la segnalazione al Garante della protezione dei dati personali; dall'altro, gli garantisce un rimedio nei casi di divulgazione indebita di informazioni acquisite (anche in sede di accertamento), con possibili profili di responsabilità erariale, disciplinare e penale dei funzionari coinvolti. La norma va letta in coordinamento con il principio di proporzionalità ex art. 1, comma 3-bis, e con la giurisprudenza eurounitaria sui dati personali nel settore fiscale, che impone una valutazione di necessità e adeguatezza delle misure adottate. La crescente automazione dei controlli rende cruciale la documentazione dei trattamenti, sia ai fini della tracciabilità sia ai fini della difesa nel processo tributario.
Domande frequenti
L'amministrazione finanziaria può accedere a tutte le banche dati pubbliche?
L'art. 9-ter della L. 212/2000 riconosce all'amministrazione il potere di acquisire dati e informazioni contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, anche tramite interoperabilità, ma solo nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla legge. Ciò richiama il GDPR, il D.Lgs. 196/2003 e i principi di proporzionalità e minimizzazione. In concreto, l'accesso è ammesso per finalità di attuazione del prelievo tributario e deve essere giustificato, tracciato e proporzionato. Acquisizioni massive non giustificate possono essere contestate e segnalate al Garante della protezione dei dati personali.
I dati acquisiti possono essere divulgati a terzi?
No, salvo deroghe espresse. Il comma 2 dell'art. 9-ter pone un divieto generale di divulgazione dei dati e delle informazioni acquisiti dall'amministrazione finanziaria, eccettuati gli obblighi di trasparenza previsti per legge che non siano stati specificamente derogati dallo Statuto del Contribuente. Il divieto si affianca al segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e alle regole sulla riservatezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. L'eventuale violazione può comportare responsabilità erariale, disciplinare e penale dei funzionari coinvolti.
Quali rimedi ha il contribuente in caso di trattamento illegittimo dei propri dati?
Il contribuente può presentare istanza di autotutela ai sensi dell'art. 10-quater dello Statuto chiedendo la rimozione dell'atto basato su dati acquisiti illegittimamente. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, segnalare la condotta al Garante nazionale del contribuente ex art. 13 della L. 212/2000 e, ricorrendo i presupposti, agire per il risarcimento del danno. In sede contenziosa, può eccepire l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di norme imperative.