Testo dell'articoloVigente
Art. 7-octies D.Lgs. 502/1992 — Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull’ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell’INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27.
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall’ articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.
In sintesi
L'articolo 7-octies del D.Lgs. 502/1992 disciplina il coordinamento tra i diversi organi di vigilanza sulla prevenzione negli ambienti di lavoro. Il comma 1 prevede che con atto di indirizzo e coordinamento ex articolo 8 della legge Bassanini (legge 59/1997) siano definiti gli indirizzi per un programma nazionale di prevenzione degli infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento tra le competenze ispettive delle ASL (cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro), dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL. Il comma 2 impone al dipartimento di prevenzione di raccordarsi, nella programmazione delle attività di tutela della salute sul lavoro, con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. 626/1994 (oggi D.Lgs. 81/2008).Il problema del coordinamento nella vigilanza sul lavoro
La vigilanza sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro è storicamente frammentata tra una pluralità di soggetti istituzionali con competenze parzialmente sovrapposte: le ASL (tramite i Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro — SPSAL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL, ex Direzione territoriale del lavoro), l'INAIL, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, in certi settori, l'ARPAE e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Questa pluralità di soggetti, se non coordinata, può generare sovrapposizioni di ispezioni sulle stesse aziende, lacune nei settori a bassa visibilità e contraddizioni nell'interpretazione delle norme. L'articolo 7-octies affronta questo problema prevedendo strumenti di coordinamento sia a livello normativo (atto di indirizzo) sia a livello operativo (raccordo con gli organismi paritetici).
Il programma di azione nazionale per la prevenzione: il comma 1
Il comma 1 prevede che con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — la cosiddetta «legge Bassanini», che aveva delegato il Governo a riformare il riparto di funzioni tra Stato, regioni e enti locali — siano definiti gli indirizzi per un «programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro». Il programma deve prestare particolare attenzione al coordinamento tra le competenze ispettive delle ASL (vigilanza sull'ambiente di lavoro), le competenze dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza. Il riferimento agli articoli 25 e 27 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 riguardava le disposizioni sull'organo di vigilanza e sul coordinamento dell'attività di vigilanza in quel decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 81/2008.
Il D.Lgs. 81/2008 e il suo impatto sull'articolo 7-octies
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ha profondamente riformato la disciplina della vigilanza, istituendo il Comitato nazionale per il coordinamento e l'indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e i Comitati regionali di coordinamento (articolo 7). Il D.Lgs. 81/2008 ha chiarito il riparto tra ASL e Ispettorato del lavoro: alle ASL spetta la vigilanza «tecnica» sull'ambiente di lavoro (agenti chimici, fisici, biologici; macchine e attrezzature; ergonomia; rischi specifici di settore); all'Ispettorato del lavoro spetta la vigilanza «giuridica» sul rispetto del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva. Le due competenze sono complementari e non alternative, ma richiedono il coordinamento che l'articolo 7-octies aveva già anticipato nel 1999.
La clausola di salvaguardia: il richiamo al D.Lgs. 626/1994
Il comma 1 chiude con un inciso di salvaguardia: «fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27». L'articolo 25 del D.Lgs. 626/1994 attribuiva alle ASL la funzione di vigilanza sulle aziende e di irrogazione di sanzioni (con possibilità di prescrizione-diffida); l'articolo 27 disciplinava il coordinamento dell'attività di vigilanza tra ASL e altri organi ispettivi. Questa clausola mira a evitare che l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 7-octies possa ridurre le competenze delle ASL in materia di vigilanza sul lavoro, che il D.Lgs. 626/1994 aveva espressamente attribuito loro. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, il richiamo agli articoli 25 e 27 del D.Lgs. 626/1994 deve oggi essere letto come riferimento agli articoli corrispondenti del Testo Unico.
Il raccordo con gli organismi paritetici: il comma 2
Il comma 2 impone al dipartimento di prevenzione di assicurare, «nella programmazione della propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626». Gli organismi paritetici sono organismi bilaterali costituiti da rappresentanze delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che svolgono funzioni di formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 ha mantenuto e rafforzato questi organismi (articolo 51), prevedendo che possano svolgere attività di supporto alle imprese e ai lavoratori e che i loro rappresentanti abbiano accesso ai luoghi di lavoro. Il raccordo del dipartimento con gli organismi paritetici consente di integrare le informazioni sul territorio (quali settori, quali aziende presentano maggiori criticità) nella programmazione dell'attività ispettiva, migliorandone l'efficacia.
Sviluppi attuali: il Piano nazionale della prevenzione
Lo strumento di programmazione nazionale previsto dall'articolo 7-octies si è concretizzato nel Piano nazionale della prevenzione (PNP), adottato con accordo in Conferenza Stato-Regioni. Il PNP 2020-2025 dedica una specifica macroarea alla «prevenzione nelle categorie fragili» e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, indicando obiettivi, indicatori di risultato e azioni per i dipartimenti di prevenzione delle ASL. La coerenza tra il PNP e i Piani regionali della prevenzione (PRP) attuativi assicura il coordinamento tra livello nazionale e livello regionale che l'articolo 7-octies aveva originariamente inteso promuovere.
Casi pratici
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Domande frequenti