Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7-septies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni di profilassi internazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della sanità, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

In sintesi

L'articolo 7-septies del D.Lgs. 502/1992 disciplina il riparto di competenze in materia di profilassi internazionale dopo il conferimento di funzioni alle regioni operato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. La norma stabilisce che le funzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro già attribuite agli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della salute dai decreti ministeriali del 1984 e del 1985 vengano svolte dai dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente competenti, ad eccezione delle funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori che rimangono in capo agli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero.
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La profilassi internazionale: storia e contesto normativo

La profilassi internazionale - insieme di misure volte a prevenire l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale di malattie infettive provenienti dall'estero - è una funzione sanitaria di primaria importanza che storicamente è stata svolta dallo Stato attraverso strutture ministeriali collocate ai porti, agli aeroporti e ai valichi di confine. Gli Uffici di sanità marittima e aerea (USMAF), istituiti in attuazione del Regolamento sanitario internazionale dell'OMS, costituiscono ancor oggi la struttura statale deputata a questo compito sui vettori internazionali (navi, aerei, veicoli a lunga percorrenza). L'articolo 7-septies si inserisce nel processo di riorganizzazione istituzionale avviato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) e dal suo decreto attuativo D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni e agli enti locali numerose funzioni amministrative statali in materia sanitaria.

Il D.Lgs. 112/1998 e il conferimento di funzioni alle regioni

Il D.Lgs. 112/1998 ha operato un generale conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali in numerose materie, inclusa parte delle funzioni sanitarie. In materia di profilassi internazionale, il decreto ha distinto tra funzioni che potevano essere decentrate (igiene pubblica, ambientale e del lavoro) e funzioni che dovevano rimanere statali per ragioni di unitarietà e di adempimento degli obblighi internazionali (profilassi su merci, persone e flussi migratori). L'articolo 7-septies del D.Lgs. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. 229/1999, recepisce questo riparto e ne chiarisce le implicazioni per l'organizzazione del SSN.

Il riparto di competenze: USMAF vs dipartimenti di prevenzione

L'articolo 7-septies definisce il confine tra le competenze degli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della salute e quelle dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Gli USMAF mantengono le funzioni di profilassi internazionale «su merci, persone e flussi migratori»: si tratta dei controlli sanitari sulle navi e sugli aeromobili in arrivo da Paesi esteri, sulla verifica delle vaccinazioni internazionali obbligatorie, sullo stato sanitario dei migranti e dei rifugiati al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, invece, svolgono le funzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui ai decreti ministeriali del 22 febbraio 1984 e del 2 maggio 1985, una volta che persone, merci e vettori hanno varcato il perimetro dei porti e degli aeroporti e si trovano sul territorio di competenza dell'ASL.

I decreti ministeriali del 1984 e del 1985: il contenuto delle funzioni trasferite

Il decreto ministeriale 22 febbraio 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984) e il decreto ministeriale 2 maggio 1985 (G.U. n. 142 del 18 giugno 1985) avevano disciplinato le competenze degli Uffici di sanità marittima e aerea nelle aree portuali e aeroportuali. Le funzioni di igiene pubblica (sorveglianza delle acque potabili, degli alimenti, delle strutture ricettive nelle aree portuali), di igiene ambientale (inquinamento delle acque marine nei pressi dei porti) e di igiene del lavoro (condizioni sanitarie del lavoro portuale e aeroportuale) sono state riconosciute come funzioni trasferibili alle ASL, in quanto funzioni di gestione ordinaria del territorio che non richiedono il coordinamento internazionale tipico della profilassi sui vettori.

Il Regolamento sanitario internazionale e il quadro attuale

Il Regolamento sanitario internazionale (RSI) 2005 dell'OMS, ratificato dall'Italia e recepito nell'ordinamento nazionale, ha rafforzato il ruolo degli USMAF come punto di contatto nazionale per le emergenze sanitarie di portata internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC). L'esperienza della pandemia COVID-19 ha dimostrato come il confine tra funzioni statali (sorveglianza ai valichi) e funzioni regionali/ASL (gestione sul territorio) delineato dall'articolo 7-septies possa diventare critico nella fase di contenimento iniziale di una nuova epidemia: il passaggio di informazioni e di casi tra USMAF e dipartimenti di prevenzione delle ASL deve avvenire in modo tempestivo e secondo protocolli definiti, che la norma non disciplina direttamente ma presuppone.

Implicazioni pratiche per le ASL portuali e aeroportuali

Le ASL che hanno nel proprio territorio di competenza porti e aeroporti internazionali devono coordinare le proprie attività con gli USMAF di stanza in queste strutture. In pratica, quando un passeggero proveniente da un Paese con epidemia attiva supera i controlli dell'USMAF e viene indirizzato verso strutture sanitarie del territorio, è il dipartimento di prevenzione dell'ASL competente a prendere in carico la gestione sanitaria del caso. Analogamente, le ispezioni igieniche sui depositi di merci all'interno delle aree portuali che esulano dalla profilassi frontaliera rientrano nelle competenze del dipartimento di prevenzione dell'ASL, secondo il riparto tracciato dall'articolo 7-septies.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono gli Uffici di sanità marittima e aerea (USMAF)?

Sono strutture statali del Ministero della salute collocate nei principali porti e aeroporti internazionali. Svolgono funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori, mantenendo queste competenze anche dopo il conferimento di funzioni alle regioni operato dal D.Lgs. 112/1998.

Quali funzioni degli USMAF sono state trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle ASL?

Le funzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui ai decreti ministeriali del 22 febbraio 1984 e del 2 maggio 1985, ad esclusione delle funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori che restano agli USMAF.

Chi gestisce un caso di malattia infettiva importata che supera i controlli frontalieri?

Una volta che il soggetto è sul territorio nazionale, il caso è gestito dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, che coordina con l'USMAF che ha effettuato i controlli di ingresso.

Il D.Lgs. 112/1998 ha soppresso le funzioni sanitarie statali ai confini?

No. Il D.Lgs. 112/1998 ha trasferito alle regioni le funzioni di igiene ordinaria, ma ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori, che richiedono coordinamento con organismi internazionali (OMS, ECDC) e non possono essere frammentate a livello regionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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