Autore: Andrea Marton

  • Registro MEF revisori legali: iscrizione e cancellazione – casi pratici art. 6 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 6 D.Lgs. 39/2010 istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Registro dei revisori legali, l’elenco pubblico al quale devono essere iscritti, a pena di nullita dell’incarico, sia le persone fisiche sia le societa che intendono esercitare la revisione legale dei conti in Italia. Senza l’iscrizione al Registro non si possono firmare relazioni di revisione su bilanci di SRL, SpA, enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI): l’incarico conferito a un soggetto non iscritto e radicalmente invalido e l’attivita svolta puo configurare esercizio abusivo della professione.

    Il quadro normativo del Registro

    Il Registro MEF e disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 39/2010 (recante attuazione delle direttive europee in materia di revisione legale), dal D.M. 145/2012 (regolamento sul tirocinio), dal D.M. 144/2012 (regolamento sulle modalita di iscrizione e tenuta del Registro) e dal D.M. 146/2012 (esame di idoneita). La gestione operativa e affidata alla Ragioneria Generale dello Stato, che ne cura tenuta, aggiornamento e pubblicita.

    Il Registro e articolato in due sezioni: la sezione A – revisori attivi, che riunisce chi esercita effettivamente la revisione e versa il contributo annuale, e la sezione B – revisori inattivi, dedicata a chi mantiene l’iscrizione senza esercitare. Esiste inoltre il Registro del tirocinio, propedeutico all’iscrizione e disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010.

    Requisiti per l’iscrizione

    Per ottenere l’iscrizione come persona fisica servono cumulativamente: laurea almeno triennale in classi affini (economia, giurisprudenza, scienze politiche con percorso economico), tirocinio triennale presso un revisore o societa iscritti regolarmente registrato, superamento dell’esame di idoneita professionale presso il MEF (prove scritte e orale su contabilita, revisione, diritto, fiscalita), godimento dei diritti civili, onorabilita (assenza di condanne ostative per reati contro il patrimonio, la PA, l’economia pubblica, riciclaggio, di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010) e copertura assicurativa per responsabilita civile professionale adeguata al volume di incarichi previsti.

    Per le societa di revisione i requisiti sono organizzativi: maggioranza dei diritti di voto in capo a revisori o societa di revisione iscritte (anche di altri Stati UE), maggioranza degli amministratori revisori iscritti, organo di amministrazione che affidi la firma delle relazioni a un revisore iscritto come responsabile dell’incarico, polizza RC professionale, sede sociale in Italia o in altro Stato UE con stabile organizzazione in Italia.

    L’istanza di iscrizione si presenta telematicamente sul portale del Registro (revisionelegale.mef.gov.it) con marca da bollo elettronica, autocertificazioni dei requisiti, documentazione dei titoli di studio, certificazione del tirocinio e versamento del contributo annuale (D.M. 261/2012). L’iscrizione e efficace dalla data del provvedimento di accoglimento e pubblicazione sul portale.

    Cancellazione e sospensione

    L’art. 6 (in combinato con artt. 24-bis e 26 D.Lgs. 39/2010) prevede la cancellazione dal Registro nei casi di: perdita di uno dei requisiti di legge (cittadinanza UE non piu posseduta, perdita onorabilita per condanna definitiva ostativa, cessazione della polizza assicurativa senza rinnovo), rinuncia volontaria del revisore, mancato pagamento del contributo annuale per due anni consecutivi nonostante diffida, decesso della persona fisica, scioglimento e cancellazione dal Registro delle imprese della societa di revisione, irrogazione di sanzione disciplinare di cancellazione da parte del MEF (art. 24-bis).

    La sospensione, fino a tre anni, e prevista per irregolarita nello svolgimento degli incarichi accertate in sede di vigilanza CONSOB o MEF, mancato aggiornamento della formazione continua (20 crediti annui di cui 10 nelle materie caratterizzanti), partecipazione a procedimenti disciplinari. Durante la sospensione il revisore non puo accettare nuovi incarichi e deve rinunciare a quelli in corso non conclusi.

    Caso 1 – Laureato post-tirocinio si iscrive al Registro

    Giulia, laureata in Economia aziendale, completa il tirocinio triennale presso uno studio di revisione regolarmente registrato e supera l’esame di idoneita MEF nella sessione di novembre. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito presenta istanza telematica di iscrizione sul portale revisionelegale.mef.gov.it: allega laurea, attestato di compimento tirocinio, dichiarazione di onorabilita, polizza RC professionale con massimale 250.000 euro, versamento contributo annuale. Il MEF, verificata la documentazione, dispone l’iscrizione alla sezione A entro 60 giorni; Giulia compare nell’elenco pubblico e puo accettare incarichi di revisione.

    Caso 2 – Societa di revisione si iscrive

    Quattro revisori legali costituiscono una SRL denominata Alfa Audit srl per esercitare la revisione in forma associata. Per l’iscrizione al Registro come societa di revisione il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% da revisori iscritti (i quattro soci coprono il 100%), gli amministratori devono essere a maggioranza revisori (3 su 5 in CdA), la sede e stabilita a Milano, viene sottoscritta polizza RC societaria con massimale 1.000.000 euro. L’istanza viene presentata dal legale rappresentante con allegati statuto, visura camerale, elenco soci e amministratori con i rispettivi numeri di iscrizione personali. Il MEF iscrive la societa con un proprio numero, distinto da quelli dei singoli soci.

    Caso 3 – Aggiornamento polizza RC professionale

    Marco, revisore iscritto da 8 anni, riceve dalla compagnia disdetta della polizza RC al 31 dicembre per mancata adesione al nuovo piano tariffario. Per evitare la cancellazione d’ufficio dal Registro per cessazione della copertura assicurativa, entro la stessa data di scadenza Marco sottoscrive nuova polizza con altra compagnia (massimale invariato a 500.000 euro, retroattivita pari ad almeno la durata della prima polizza per coprire fatti pregressi) e comunica gli estremi al MEF tramite il portale entro 30 giorni. La continuita assicurativa preserva l’iscrizione senza interruzioni e gli incarichi in corso restano validi.

    Caso 4 – Cancellazione su istanza volontaria

    Anna, 67 anni, decide di cessare l’attivita di revisione legale per godere della pensione. Presenta istanza di cancellazione volontaria sul portale MEF allegando dichiarazione di rinuncia, comunicazione di chiusura degli incarichi in corso (recesso dai contratti pluriennali con preavviso secondo art. 13 D.Lgs. 39/2010), pagamento dei contributi maturati. Il MEF dispone la cancellazione dalla sezione A entro 30 giorni; Anna ottiene attestato di pregressa iscrizione e puo, se lo desidera, chiedere il passaggio alla sezione B inattivi mantenendo il numero originario per eventuale rientro futuro.

    Caso 5 – Cancellazione disciplinare

    Carlo, revisore titolare di studio individuale, viene attinto da provvedimento disciplinare del MEF a seguito di ispezione CONSOB che accerta gravi irregolarita nella revisione di una SpA: relazioni firmate senza adeguate procedure di audit, conflitto di interessi non dichiarato, mancata documentazione delle carte di lavoro. La Commissione Disciplinare, all’esito del procedimento garantito dal contraddittorio, irroga la sanzione di cancellazione dal Registro ex art. 24-bis D.Lgs. 39/2010. Carlo viene depennato; non potra chiedere nuova iscrizione prima di 6 anni e dovra in ogni caso ripresentare prove e requisiti come nuovo aspirante.

    Quando e come orientarsi

    Se sei un aspirante revisore, verifica titoli, tirocinio e onorabilita prima di iscriverti all’esame di idoneita; conserva traccia documentale di ogni semestre di tirocinio (relazioni periodiche caricate sul portale dal dominus). Se sei un revisore gia iscritto, monitora costantemente scadenze della polizza RC, versamento contributi annuali e crediti formativi: ogni anno comunica al MEF gli aggiornamenti rilevanti (cambio sede, indirizzo PEC, polizza, formazione continua). Se gestisci una societa di revisione, verifica che le modifiche di compagine sociale, organo amministrativo o sede non alterino i requisiti dimensionali e organizzativi: ogni variazione va comunicata al MEF entro 30 giorni. In caso di procedimento disciplinare, esercita le facolta difensive (memorie, audizione, documenti) entro i termini fissati dalla Commissione, valutando assistenza legale specializzata in vigilanza CONSOB-MEF. Il portale revisionelegale.mef.gov.it espone elenco pubblico aggiornato dei revisori attivi e inattivi, consultabile da chiunque per verificare la legittimazione di un professionista o societa prima di conferire un incarico.

    Norme di riferimento

    • Art. 6 D.Lgs. 39/2010 – Istituzione del Registro presso il MEF.
    • Art. 5 D.Lgs. 39/2010 – Esame di idoneita professionale.
    • Art. 2 D.Lgs. 39/2010 – Definizioni di revisore legale e societa di revisione.
    • Art. 3 D.Lgs. 39/2010 – Tirocinio.
    • Art. 8 D.Lgs. 39/2010 – Requisiti di onorabilita.
    • Art. 24-bis D.Lgs. 39/2010 – Procedimento disciplinare e cancellazione.
    • D.M. 144/2012 – Modalita di iscrizione e tenuta del Registro.
    • D.M. 145/2012 – Regolamento sul tirocinio.
    • D.M. 146/2012 – Esame di idoneita.
    • D.M. 261/2012 – Contributo annuale di iscrizione.

    FAQ

    Posso esercitare la revisione senza essere iscritto al Registro MEF?

    No. L’iscrizione al Registro e condizione di legittimazione: l’incarico conferito a soggetto non iscritto e nullo e puo integrare esercizio abusivo della professione. Anche un commercialista o esperto contabile non iscritto al Registro revisori non puo firmare relazioni di revisione legale.

    Qual e la differenza tra sezione A attivi e sezione B inattivi?

    La sezione A raccoglie i revisori che esercitano effettivamente e che, percio, devono mantenere polizza RC, formazione continua e versare il contributo pieno; la sezione B include chi mantiene l’iscrizione senza esercitare (es. dipendente di azienda, pensionato) con obblighi formativi e contributivi ridotti. Il passaggio da una sezione all’altra avviene su istanza tramite portale MEF.

    Quanto costa l’iscrizione e il mantenimento annuale?

    Il D.M. 261/2012 fissa il contributo annuale, periodicamente aggiornato (oggi circa 60-65 euro per inattivi e 170-180 euro per attivi). All’iscrizione iniziale si aggiungono marca da bollo elettronica e tassa di concessione governativa; la polizza RC professionale e a parte e dipende da massimale e classe di rischio (indicativamente 300-1500 euro/anno per professionisti singoli).

    Cosa succede se non pago il contributo annuale al Registro?

    Il MEF invia diffida; in caso di mancato pagamento per due annualita consecutive nonostante la diffida, dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro. Per il rientro occorrera saldare gli arretrati con interessi e presentare nuova istanza di iscrizione con verifica dei requisiti attuali; in casi gravi, dopo cancellazione disciplinare, il rientro e ulteriormente irrigidito.

    Vedi anche: Registro revisori legali MEF, Chiudere l’impresa, Registro dei trattamenti, Registro delle Imprese, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • Accertamento imposte sostitutive: casi pratici comma 12 LB 2026

    Il comma 12 LB 2026 chiude il pacchetto delle imposte sostitutive su premi e tredicesime introducendo una clausola di rinvio: per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso delle imposte sostitutive previste ai commi 7, 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IRPEF. La norma non disegna un sistema autonomo: aggancia il prelievo agevolato alla cassetta degli attrezzi già collaudata dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con i limiti tipici delle clausole di rinvio.

    Quadro normativo: una clausola di rinvio, non un regime separato

    Il legislatore della legge di bilancio 2026 ha scelto la tecnica del rinvio per ragioni di economia normativa. Le imposte sostitutive sulle componenti aggiuntive di retribuzione (premi di risultato, tredicesime, lavoro notturno e festivo dei dipendenti del comparto turistico-ricettivo) restano imposte sul reddito per natura: cambiano l’aliquota e la modalità di calcolo, ma non la fonte economica. Per questo motivo, per le fasi patologiche del rapporto tributario, il comma 12 rinvia in blocco alle norme IRPEF.

    Le disposizioni richiamate sono principalmente quelle del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (sanzioni amministrative tributarie) e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). Il limite della compatibilità serve a evitare cortocircuiti: laddove la disciplina IRPEF presuppone meccanismi (per esempio la progressività per scaglioni o le detrazioni per lavoro dipendente) che con la sostitutiva non hanno senso, le relative norme non si applicano.

    La clausola “in quanto compatibili”: cosa significa in concreto

    La formula non è di stile. Significa che il contribuente o il sostituto d’imposta che riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate riferito a una sostitutiva del comma 7, 10 o 11 deve sempre porsi due domande: prima, quale norma IRPEF sarebbe applicabile alla fattispecie; poi, se quella norma è compatibile con la natura proporzionale e definitiva del prelievo sostitutivo. Sono compatibili, di regola, le norme su termini di decadenza, motivazione dell’avviso, contraddittorio preventivo, riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ravvedimento operoso. Sono spesso incompatibili le norme che presuppongono il cumulo con altri redditi (perché la sostitutiva, per definizione, esce dalla base imponibile ordinaria).

    I limiti applicativi della disciplina IRPEF

    Tre sono i terreni in cui la compatibilità va testata con attenzione. Primo: la base imponibile. Eventuali rettifiche dell’AdE non possono trascinare nell’imponibile sostitutivo costi o oneri deducibili pensati per il reddito complessivo IRPEF. Secondo: le aliquote. La sostitutiva è proporzionale; in sede di accertamento non si applica la progressività, ma l’aliquota fissa di legge sull’importo recuperato. Terzo: le detrazioni. Le detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e oneri non spettano sulla sostitutiva, perché sono strutturalmente legate all’IRPEF ordinaria. Su questi punti la clausola di rinvio è soft, non hard.

    Caso 1 – Avviso di accertamento sulla sostitutiva sulla tredicesima

    Il sostituto d’imposta di una società del comparto ricettivo applica per errore l’aliquota sostitutiva del 5% prevista dal comma 11 a una mensilità aggiuntiva che non rientra nel perimetro normativo (per esempio una quattordicesima contrattuale). L’AdE notifica al datore di lavoro un avviso di accertamento ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 con cui recupera la differenza fra l’aliquota sostitutiva applicata e la tassazione IRPEF ordinaria che sarebbe spettata. L’atto deve essere motivato in fatto e diritto e notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto. Il rinvio del comma 12 rende pienamente applicabile la disciplina IRPEF sui termini di decadenza, sulla motivazione e sull’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ove previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.

    Caso 2 – Contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria

    Un contribuente impugna l’avviso ricevuto dal sostituto sostenendo che la mensilità contestata rientri nella nozione di tredicesima rilevante ai fini del comma 11. Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, secondo le regole del D.Lgs. 546/1992 richiamato dal comma 12. Le fasi processuali (mediazione fino alla soglia rilevante, sospensione cautelare, udienza pubblica, deposito sentenza) seguono la disciplina ordinaria del processo tributario: la natura sostitutiva del tributo non incide sui ritmi processuali, né sul regime delle spese di lite.

    Caso 3 – Iscrizione a ruolo e riscossione frazionata

    Se il contribuente non paga la maggiore imposta sostitutiva recuperata con l’avviso e non ottiene la sospensione, l’AdE procede all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio. In pendenza di giudizio di primo grado, ai sensi del rinvio operato dal comma 12 alle norme IRPEF, è iscrivibile a ruolo un terzo delle maggiori imposte accertate. Dopo la sentenza di primo grado favorevole all’AdE, la quota iscrivibile cresce secondo i meccanismi del D.P.R. 602/1973. La cartella esattoriale è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria per vizi propri.

    Caso 4 – Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

    Il sostituto d’imposta che omette di dichiarare nella propria dichiarazione (modello 770 o equivalente) le ritenute a titolo di imposta sostitutiva versate o dovute incorre nelle sanzioni del D.Lgs. 471/1997 così come modulate per la materia delle imposte sui redditi, rese applicabili dalla clausola del comma 12. In caso di infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa proporzionale colpisce la maggiore imposta sostitutiva non dichiarata; in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è più gravosa e parte dal minimo fisso, salvo riduzione se la dichiarazione tardiva è presentata entro 90 giorni.

    Caso 5 – Ravvedimento operoso sulla sostitutiva

    Il sostituto d’imposta si accorge di non aver versato per tempo l’imposta sostitutiva del comma 11 trattenuta sulla tredicesima erogata a un dipendente. Può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, applicabile in forza del rinvio del comma 12. Il versamento integrativo include imposta, interessi legali calcolati pro die e sanzione ridotta in misura graduata in base al tempo trascorso (un decimo del minimo entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro un anno, e così via). Il ravvedimento è precluso solo dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento.

    Quando e come orientarsi

    Davanti a un atto AdE che riguarda una imposta sostitutiva di cui ai commi 7, 10 o 11, il primo passo per il contribuente o per il sostituto è verificare quale norma IRPEF il funzionario ha applicato in concreto e se quella norma è compatibile con la natura proporzionale e separata del prelievo. La lettura combinata dell’avviso con il rinvio del comma 12 consente di individuare subito i punti deboli della motivazione: aliquota progressiva applicata al posto della sostitutiva, recupero di detrazioni mai spettanti, applicazione di norme antielusive pensate per l’imponibile complessivo.

    Termini di decadenza, ravvedimento, contraddittorio, riscossione frazionata e processo tributario seguono invece il binario ordinario IRPEF: chi si trova a gestire la fase contenziosa può muoversi con sicurezza usando gli istituti già conosciuti, senza dover ricostruire un sistema autonomo. La clausola di rinvio è pensata proprio per questo: evitare incertezze e dare al contribuente e al sostituto le stesse garanzie procedimentali e processuali dell’IRPEF.

    Norme di riferimento

    • Art. 1, comma 12, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) – clausola di rinvio per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso delle imposte sostitutive dei commi 7, 10 e 11.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 – sanzioni amministrative tributarie e principi generali.
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – disciplina del processo tributario davanti alle Corti di giustizia tributaria.

    Domande frequenti

    Le sanzioni IRPEF si applicano in modo identico anche alle imposte sostitutive del comma 11?

    Si applicano nella struttura (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, omesso versamento) ma con il limite della compatibilità: la base di calcolo è la maggiore imposta sostitutiva non dichiarata o non versata, non il differenziale IRPEF teorico, perché il tributo dovuto resta quello proporzionale.

    Posso usare il ravvedimento operoso anche per la sostitutiva sulla tredicesima del comma 11?

    Sì. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 è richiamato in via generale dal rinvio del comma 12 ed è pienamente compatibile con la natura della sostitutiva. Il contribuente o il sostituto può ravvedersi finché non riceve un atto di liquidazione, accertamento o una comunicazione di irregolarità conseguente al controllo automatizzato.

    Il contenzioso sulla sostitutiva può arrivare in Cassazione?

    Sì. Il rinvio del comma 12 al D.Lgs. 546/1992 implica che il giudizio segue i tre gradi del processo tributario: Corte di giustizia tributaria di primo grado, Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ricorso per cassazione nei limiti dei vizi denunciabili dall’art. 360 c.p.c.

    Cosa significa esattamente “in quanto compatibili” nella clausola di rinvio?

    Significa che le norme IRPEF si applicano alla sostitutiva solo dove non contraddicono la struttura del prelievo. Le regole su termini, motivazione, contraddittorio, riscossione frazionata, sanzioni e processo si applicano integralmente; le regole su progressività, detrazioni e cumulo con altri redditi sono di regola incompatibili e non si applicano.

  • Art. 67 Codice del Processo Amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio

    Art. 67 Codice del Processo Amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

    2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

    3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

    b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

    d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

    e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

    4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

  • Computo lavoratori soglie sicurezza: casi pratici art. 4 T.U. Sicurezza

    Sapere quanti lavoratori si computano ai fini della normativa di sicurezza non e un dettaglio formale: da quel numero dipendono obblighi rilevanti come la nomina di un RSPP esterno, l’obbligo di medico competente, la sorveglianza sanitaria e perfino la riunione periodica di prevenzione. L’art. 4 T.U. Sicurezza indica chi entra nel conteggio e chi resta fuori, con regole che spesso sorprendono piccoli imprenditori, studi professionali e cooperative. In questi casi pratici vediamo come applicare correttamente le esclusioni, evitando sia il sovra-conteggio (con costi inutili) sia il sotto-conteggio (con rischio sanzionatorio).

    Il quadro normativo: cosa dice davvero l’art. 4

    L’art. 4 T.U. Sicurezza non definisce chi e “lavoratore” (compito riservato all’art. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008), ma stabilisce in negativo quali soggetti, pur presenti in azienda, non si computano quando una norma fissa una soglia numerica. La logica: alcune categorie hanno un legame con il datore di lavoro talmente sporadico, familiare o formativo da non incidere sulla “dimensione organizzativa” rilevante per la prevenzione.

    Tra i soggetti esclusi dal computo rientrano i collaboratori familiari ex art. 230-bis c.c., i prestatori occasionali, i lavoratori a domicilio (salvo norme speciali), i tirocinanti e gli stagisti, i soggetti beneficiari di percorsi di reinserimento, i volontari (con eccezioni), i lavoratori utilizzati per prestazioni di durata non superiore a 50 giornate nell’anno solare e altre figure tassativamente indicate. Si computano invece i dipendenti a tempo indeterminato e determinato sopra soglia temporale, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con vincolo subordinato e i somministrati nel cumulo presso l’utilizzatore.

    Le soglie che fanno scattare gli obblighi

    Per orientarsi nel calcolo conviene tenere a mente le principali soglie del D.Lgs. 81/2008 collegate al numero dei lavoratori computati:

    • Fino a 5 lavoratori: il datore di lavoro puo svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione previa formazione adeguata.
    • Fino a 30 lavoratori (con eccezioni per attivita a rischio elevato): possibilita di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP.
    • Oltre i 15 lavoratori: obbligo di riunione periodica di prevenzione almeno annuale (art. 35) e diritto alla elezione del RLS aziendale.
    • Oltre i 10 lavoratori: necessita di medico competente e sorveglianza sanitaria quando sono presenti rischi che la richiedono.
    • Imprese con piu di 50 dipendenti o ad alto rischio: regimi documentali e organizzativi piu intensi (modelli organizzativi, eventuali obblighi di audit).

    Capire chi va incluso nel conteggio diventa quindi una scelta che incide su costi, organizzazione e responsabilita.

    Caso 1 – Artigiano con familiari conviventi

    Marco gestisce una falegnameria artigiana: lavora con il figlio (collaboratore familiare ex art. 230-bis c.c.), il fratello (anch’egli familiare convivente che presta opera saltuaria) e ha 4 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Si chiede se deve nominare l’RSPP esterno o se puo continuare a svolgere direttamente i compiti.

    Applicando l’art. 4 T.U. Sicurezza, i due familiari non si computano: rimangono dunque 4 lavoratori. Marco rientra nei limiti per svolgere direttamente i compiti di RSPP, a condizione di aver frequentato il corso di formazione previsto dall’Accordo Stato-Regioni e di aggiornarlo periodicamente. Resta comunque obbligato a redigere il DVR, a nominare gli addetti emergenze e a tutelare anche i familiari, che pur non computati hanno diritto alla protezione antinfortunistica.

    Caso 2 – Impresa stagionale balneare

    La Lido Sole s.r.l. impiega da maggio a settembre 12 lavoratori a termine, di cui 4 con contratti di durata inferiore a 50 giornate complessive nell’anno solare. La titolare vuole capire se e obbligata alla riunione periodica e al medico competente.

    I 4 lavoratori con prestazione non superiore a 50 giornate sono esclusi dal computo ai sensi dell’art. 4. Restano 8 lavoratori computati: l’azienda non supera quindi la soglia di 15 per la riunione periodica obbligatoria. Quanto al medico competente, la presenza dell’obbligo dipende dal rischio specifico (es. esposizione a sole, MMC, rumore): se la valutazione lo richiede, il medico va comunque nominato a prescindere dal numero. Va inoltre formato un addetto al primo soccorso e uno alla prevenzione incendi, anche per attivita stagionali.

    Caso 3 – Studio con tirocinanti universitari

    Uno studio tecnico ha 14 dipendenti e ospita stabilmente 3 tirocinanti curriculari in convenzione con l’universita. Il titolare teme di aver superato la soglia dei 15 lavoratori.

    I tirocinanti sono esclusi dal computo ai fini delle soglie ex art. 4, in quanto non lavoratori subordinati ma soggetti in formazione. Lo studio resta dunque a 14 lavoratori computati: non scatta l’obbligo di riunione periodica annuale ne quello di elezione obbligatoria del RLS aziendale (i lavoratori conservano il diritto al RLS territoriale). Attenzione pero: i tirocinanti vanno equiparati ai lavoratori sotto il profilo della tutela (art. 2, c. 1, lett. a), quindi richiedono formazione specifica, informazione sui rischi e DPI se necessari. Non si computano per la soglia, ma vanno protetti come tutti.

    Caso 4 – Somministrati a tempo presso utilizzatore

    Una ditta di trasporti utilizza 8 dipendenti diretti e 3 lavoratori somministrati da agenzia per missioni di lunga durata (oltre 6 mesi). Il consulente del lavoro suggerisce di non computarli perche “non sono dipendenti”. La verifica all’art. 4 T.U. Sicurezza mostra il contrario.

    I somministrati si computano presso l’utilizzatore quando la missione non e occasionale, perche il rischio organizzativo grava su chi li impiega in concreto. L’azienda raggiunge quindi 11 lavoratori computati: scatta la possibile rilevanza per medico competente in funzione del rischio (autisti soggetti a sorveglianza sanitaria), formazione antincendio e primo soccorso adeguata. Sopra i 15 anche la riunione periodica sarebbe obbligatoria. Il consulente sbagliava: si deve fare riferimento all’art. 4 e all’art. 3, c. 5, D.Lgs. 81/2008 sulla somministrazione.

    Caso 5 – Cooperativa con soci lavoratori

    La Cooperativa Logistica Sud conta 9 soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e 3 collaboratori occasionali utilizzati per picchi inferiori a 30 giornate ciascuno. Il direttore vuole sapere se serve il medico competente.

    I soci lavoratori con vincolo subordinato si computano come dipendenti; i 3 occasionali sotto soglia non si computano. L’azienda ha 9 lavoratori. La soglia formale per il medico competente non e legata a un numero fisso ma alla presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria (movimentazione manuale carichi, agenti chimici, videoterminali oltre 20 ore settimanali). Nel settore logistico la sorveglianza e quasi sempre dovuta: il medico va nominato a prescindere dalla taglia.

    Quando e come computare: i passi pratici

    Per evitare errori, il processo va seguito in modo strutturato e affidato al datore di lavoro con il supporto del RSPP, non al consulente esterno in autonomia (che puo orientare ma non assume la responsabilita prevenzionistica). Le fasi:

    1. Censimento di tutti i presenti in azienda: dipendenti, soci, somministrati, tirocinanti, familiari, occasionali, volontari, collaboratori a progetto residui.
    2. Classificazione giuridica di ciascuno: tipo di contratto, durata, regime di subordinazione, vincolo familiare.
    3. Verifica delle esclusioni ex art. 4 caso per caso, con attenzione al limite delle 50 giornate annue per gli occasionali.
    4. Calcolo della media annua dei lavoratori computati: per le soglie si guarda alla forza occupazionale ordinaria, non al picco di un singolo giorno.
    5. Documentazione interna: il conteggio va tracciato in un allegato al DVR, con motivazione delle esclusioni applicate. In caso di ispezione e cio che fa la differenza.

    Errore tipico: affidarsi solo al “numero dei contratti attivi a una data”. Le soglie del D.Lgs. 81/2008 ragionano in termini sostanziali, non statici.

    Le norme rilevanti

    La materia ruota su tre articoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

    • Art. 4 T.U. Sicurezza – elenca le categorie escluse dal computo ai fini delle soglie.
    • Art. 2, c. 1, lett. a – definisce il “lavoratore” in senso ampio, includendo soggetti formalmente non subordinati ma equiparati ai fini della tutela.
    • Art. 1 – delimita campo di applicazione, oggetto e finalita del Testo Unico, presupposto interpretativo dell’art. 4.

    Le tre disposizioni vanno lette insieme: chi e escluso dal computo non e necessariamente escluso dalla tutela, e viceversa. La logica delle soglie misura la complessita organizzativa, non i diritti individuali.

    Domande frequenti

    I familiari conviventi che lavorano gratis si computano?

    No. I collaboratori familiari ex art. 230-bis c.c. sono espressamente esclusi dal computo dall’art. 4 T.U. Sicurezza. Vanno comunque tutelati sotto il profilo della sicurezza: il datore deve formarli, informarli sui rischi e fornire DPI se necessari.

    I tirocinanti contano per la soglia dei 15 lavoratori?

    No, i tirocinanti e stagisti non sono computati ai fini delle soglie del D.Lgs. 81/2008. Sono pero equiparati ai lavoratori per quanto riguarda formazione, informazione e sorveglianza sanitaria se richiesta dal rischio specifico della mansione assegnata in tirocinio.

    I lavoratori somministrati vanno computati dall’utilizzatore o dall’agenzia?

    I somministrati con missioni non occasionali si computano presso l’utilizzatore, perche e la realta organizzativa in cui operano concretamente a determinare i rischi e le tutele prevenzionistiche. L’agenzia conserva alcuni obblighi formativi generali, ma le soglie del D.Lgs. 81/2008 scattano in capo all’impresa utilizzatrice.

    Cosa rischia chi sbaglia il conteggio?

    Il sotto-conteggio puo determinare l’omessa nomina di figure obbligatorie (RSPP esterno, medico competente) con sanzioni pesanti (ammende e arresti per il datore di lavoro), oltre al rischio di responsabilita aggravata in caso di infortunio. Il sovra-conteggio non e sanzionato ma genera costi e adempimenti non dovuti. Documentare l’analisi ex art. 4 nel DVR e la migliore difesa preventiva.

  • Registro revisori legali MEF: casi pratici art. 2 D.Lgs. 39/2010

    La revisione legale dei conti non è un’attività liberamente esercitabile: in Italia può essere svolta soltanto da chi risulta iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’art. 2 D.Lgs. 39/2010 traccia il perimetro soggettivo della professione, distinguendo tra persone fisiche (revisori legali) e società di revisione, fissando i presupposti per l’accesso e definendo i casi in cui l’iscrizione viene meno. Per chi gestisce una SRL, un’associazione o un ente che si appresta a nominare l’organo di controllo, conoscere chi è davvero “abilitato” è il primo presidio di legalità.

    Il quadro normativo: chi può fare revisione legale

    La normativa sulla revisione legale recepisce la direttiva europea 2006/43/CE e successive modifiche. Il principio cardine è la riserva di attività: solo chi è iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF – secondo le modalità previste dall’art. 2 D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 1 dello stesso decreto – può firmare la relazione di revisione e attestare la conformità del bilancio. L’iscrizione non è automatica: presuppone un percorso di formazione, un tirocinio triennale documentato, il superamento dell’esame di Stato e il possesso di requisiti di onorabilità mai venuti meno. La vigilanza sul Registro spetta congiuntamente al MEF (Ragioneria Generale dello Stato) e alla CONSOB per gli enti di interesse pubblico.

    Registro MEF: revisori persone fisiche e società di revisione

    Il Registro è strutturato in due sezioni principali. Nella prima sono iscritti i revisori persone fisiche, individuati con un numero progressivo (RL); nella seconda figurano le società di revisione, con il proprio numero di iscrizione e l’elenco dei revisori responsabili. L’iscrizione delle società presuppone che la maggioranza dei diritti di voto e degli amministratori sia in capo a revisori iscritti, e che la denominazione sociale non sia tale da generare confusione. Esiste poi un elenco separato per i revisori dei Paesi terzi riconosciuti, ai sensi dell’art. 7 del decreto, e una sezione “inattivi” dove confluiscono i revisori che, pur iscritti, non hanno assunto incarichi nel triennio precedente.

    Tirocinio triennale ed esame di Stato

    L’accesso alla professione presuppone un tirocinio di tre anni presso un revisore iscritto o una società di revisione, da svolgere dopo la laurea magistrale (o titolo equipollente) in materie economico-giuridiche. Il tirocinante deve essere iscritto nel Registro del tirocinio, tenuto dal MEF, e maturare un’attività concreta in materia di revisione, controllo dei conti e analisi di bilancio, documentata da apposito libretto. Terminato il tirocinio, l’aspirante revisore sostiene l’esame di Stato, articolato in tre prove scritte e una orale, su materie come revisione, contabilità, diritto societario e tributario, deontologia. Il superamento delle prove abilita all’iscrizione nel Registro dei revisori legali.

    Casi pratici

    Caso 1 – Il revisore singolo iscritto al Registro MEF

    Marco, dopo laurea in economia, tre anni di tirocinio presso uno studio di revisione e superamento dell’esame di Stato, ottiene l’iscrizione nel Registro dei revisori legali con un proprio numero RL. Una SRL artigiana lo nomina revisore unico per il triennio 2026-2028. Marco può legittimamente firmare la relazione di revisione perché la sua iscrizione individuale soddisfa i requisiti dell’art. 2 D.Lgs. 39/2010. È personalmente responsabile della revisione, deve documentare il proprio lavoro nelle carte di revisione e aggiornarsi tramite la formazione continua obbligatoria (almeno venti crediti l’anno, di cui dieci in materie caratterizzanti). L’iscrizione gli consente, oltre alla revisione “piena”, anche incarichi come sindaco-revisore in società minori.

    Caso 2 – Società di revisione regolarmente abilitata

    Una società di revisione con sede a Milano è iscritta nella sezione del Registro MEF dedicata alle persone giuridiche. La maggioranza dei diritti di voto è in mano a revisori iscritti, gli amministratori sono in maggioranza revisori e la denominazione sociale rende riconoscibile l’oggetto. Una SRL di medie dimensioni le affida la revisione legale per il quinquennio successivo. La società designa il revisore responsabile dell’incarico, che firma la relazione “per” la società. Questo schema è del tutto coerente con l’art. 2 D.Lgs. 39/2010: l’incarico è in capo all’ente, ma la firma è apposta dalla persona fisica designata, che resta responsabile dell’opinione di revisione.

    Caso 3 – Revisore extra-UE riconosciuto in Italia

    Un revisore con abilitazione svizzera è chiamato a firmare la relazione di revisione di una società quotata svizzera che ha emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano. Per operare legalmente in Italia non basta l’abilitazione estera: occorre il riconoscimento previsto dall’art. 7 D.Lgs. 39/2010, con iscrizione nell’elenco dei revisori dei Paesi terzi. Lo Stato di provenienza deve essere considerato equivalente quanto a sistema di vigilanza e disciplina deontologica; il revisore deve dimostrare requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti per i revisori italiani. Solo dopo l’iscrizione potrà firmare validamente la relazione.

    Caso 4 – Cancellazione dal Registro per perdita dei requisiti di onorabilità

    Un revisore viene condannato con sentenza definitiva per un reato contro il patrimonio. La condanna fa venire meno il requisito di onorabilità richiesto per l’iscrizione. Il MEF avvia il procedimento di cancellazione dal Registro: il revisore non potrà più assumere nuovi incarichi e quelli in corso dovranno essere rilevati da altro soggetto iscritto. La cancellazione produce effetto anche sulle relazioni di revisione che il professionista avesse in carico: la SRL revisionata dovrà nominare tempestivamente un nuovo revisore per non lasciare il bilancio successivo privo di controllo. Il caso mostra come l’iscrizione non sia uno status acquisito una volta per tutte, ma un presupposto da mantenere nel tempo.

    Caso 5 – Revisore unico in SRL artigiana sotto soglia

    Una SRL artigiana ha superato per due esercizi consecutivi una delle soglie che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., impongono l’organo di controllo o il revisore. L’assemblea opta per la nomina di un revisore unico anziché di un collegio sindacale. Il soggetto nominato dovrà essere iscritto al Registro MEF come revisore persona fisica: non è ammessa la nomina di un consulente “fiscale” o di un dottore commercialista non iscritto al Registro dei revisori. Il revisore unico esercita la revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010, redige la relazione, e relaziona all’assemblea dei soci. Il compenso va deliberato all’atto della nomina, per l’intera durata triennale dell’incarico.

    Quando e come iscriversi al Registro MEF

    Chi vuole intraprendere il percorso deve, in ordine: laurearsi in disciplina coerente, iscriversi al Registro del tirocinio (prima di iniziare il praticantato), maturare i tre anni con incarichi concreti e documentati, superare le prove dell’esame di Stato e infine chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali. La domanda si presenta telematicamente tramite il portale del MEF, allegando documentazione su titolo di studio, esame, onorabilità (carichi pendenti, casellario) e residenza professionale. Per le società di revisione l’iscrizione richiede, oltre ai requisiti dei soci, l’indicazione della sede, della governance e dei revisori responsabili. Chi cerca solo informazioni o supporto non deve rivolgersi a consulenti improvvisati: i canali corretti sono l’”aspirante revisore” (per il tirocinio), una società di revisione consolidata (per l’esperienza) e il sito istituzionale del MEF (per l’iscrizione vera e propria).

    Norme di riferimento

    Il quadro normativo essenziale comprende l’art. 2 D.Lgs. 39/2010, che disciplina l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e il Registro MEF; l’art. 1 dello stesso decreto, sulle definizioni di revisione legale, revisore, società di revisione e relazione di revisione; l’art. 3, sui requisiti di onorabilità e indipendenza; gli artt. 4, 5 e 6, su esame di Stato, formazione continua e tirocinio; l’art. 7 sui revisori dei Paesi terzi. Si aggiungono i decreti ministeriali attuativi su Registro del tirocinio, modalità dell’esame, contenuti della formazione continua, nonché l’art. 2477 c.c. per la nomina del revisore in SRL.

    Domande frequenti

    Un dottore commercialista può fare revisione senza essere iscritto al Registro MEF?

    No. L’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti non abilita di per sé alla revisione legale. Per firmare relazioni di revisione e accettare incarichi come revisore unico o membro del collegio sindacale-revisore occorre l’iscrizione nel Registro MEF dei revisori legali, con tirocinio triennale documentato ed esame di Stato superato.

    Quanto dura il tirocinio per diventare revisore?

    Il tirocinio dura tre anni e va svolto presso un revisore iscritto o una società di revisione, dopo l’iscrizione al Registro del tirocinio tenuto dal MEF. L’attività deve essere effettiva, documentata e prevalentemente dedicata alla revisione, alla contabilità e al controllo dei conti. Solo al termine si può accedere all’esame di Stato.

    Cosa succede se un revisore perde l’iscrizione mentre è in carica?

    La perdita dei requisiti (per esempio, condanna definitiva per reati che incidono sull’onorabilità) determina la cancellazione dal Registro. Da quel momento il revisore non può più sottoscrivere relazioni: la società revisionata deve nominare tempestivamente un nuovo revisore iscritto per non lasciare scoperto il bilancio dell’esercizio in corso, evitando vizi formali nella relazione finale.

    Le società di revisione devono avere un determinato assetto societario?

    Sì. L’art. 2 D.Lgs. 39/2010 e le norme attuative richiedono che la maggioranza dei diritti di voto e degli amministratori sia in capo a revisori iscritti o a società di revisione abilitate in Italia o in altro Stato UE. Anche la denominazione sociale deve essere coerente con l’attività, per non indurre in errore i terzi sul fatto che si tratti di soggetti realmente abilitati.

    Vedi anche: Registro MEF revisori legali, Registro dei trattamenti, Registro delle Imprese, Chiudere l’impresa, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • Short selling e CDS sovrani: casi pratici art. 4-ter TUF

    Le vendite allo scoperto e i credit default swap su debito sovrano sono strumenti che fanno paura per nome, ma in realtà sono attività regolate da un impianto normativo molto preciso. Il fulcro italiano di quel sistema è l’art. 4-ter TUF, che individua MEF, Banca d’Italia e CONSOB come autorità competenti ai fini del Regolamento (UE) 236/2012 sullo short selling e sui CDS sovrani. Sapere chi vigila su cosa è il primo passo per capire chi ti deve autorizzare, chi può sanzionarti e chi può vietarti un’operazione.

    In questa pagina trovi cinque casi pratici molto frequenti tra banche, gestori, hedge fund e investitori istituzionali, costruiti su situazioni tipiche di mercato: short selling su un titolo bancario, copertura con CDS sovrano, ban temporaneo su un titolo in caduta libera, notifica di posizioni nette rilevanti, sanzione amministrativa per violazione delle regole di trasparenza. L’obiettivo è aiutarti a riconoscere il tuo scenario prima di prendere una posizione.

    Quadro generale: il riparto di competenze MEF‑BdI‑CONSOB

    L’art. 4-ter TUF non riscrive il diritto sostanziale, ma assegna i ruoli. Il MEF è l’autorità politica di vertice e definisce gli indirizzi sul debito pubblico. La Banca d’Italia è competente per le posizioni corte su emittenti sovrani e per i CDS sovrani, in coordinamento con il Tesoro: tocca i titoli di Stato e gli strumenti che ne replicano il rischio di credito. La CONSOB è competente per le posizioni corte sui titoli azionari ammessi a mercati regolamentati italiani e, più in generale, sugli strumenti non sovrani. Questo riparto, abbinato al art. 4-ter TUF, evita sovrapposizioni e individua con chiarezza l’interlocutore in caso di notifica, divieto o sanzione.

    Short selling regolato: cosa significa nei fatti

    Vendere allo scoperto significa cedere uno strumento finanziario che non si possiede, contando di ricomprarlo a un prezzo più basso. La normativa UE non vieta questa pratica, ma la disciplina. Le posizioni corte nette su azioni quotate vanno notificate quando superano determinate soglie (lo 0,2% del capitale verso l’autorità competente, lo 0,5% con pubblicazione al mercato, con scaglioni intermedi). Le posizioni corte non coperte («naked short selling») sono di regola vietate sia su azioni sia sul debito sovrano. Per gli investitori istituzionali, questo significa progettare la strategia conoscendo a priori soglie, regole di copertura e canali di notifica.

    Ban temporanei: come e quando scattano

    Quando un titolo perde valore in modo significativo in una sola seduta, l’autorità competente può imporre un divieto temporaneo di vendite allo scoperto. La soglia indicativa è un calo del 10% in giornata per i titoli liquidi (con parametri diversi per i titoli meno liquidi). Il ban dura in genere fino alla chiusura della seduta successiva e può essere prorogato. In situazioni eccezionali – stress sistemico, eventi avversi che minacciano la stabilità – il ban può coprire un intero comparto (per esempio i titoli bancari) e durare molto più a lungo, come già accaduto in passato.

    Cinque scenari realistici

    Caso 1 – Banca operativa che apre una posizione corta su un titolo bancario quotato

    Situazione. Una banca italiana costruisce una posizione corta netta su un titolo bancario quotato a Milano, raggiungendo lo 0,3% del capitale. La posizione è coperta da prestito titoli regolare.

    Cosa fare. La banca deve notificare la posizione corta netta a CONSOB entro le 15:30 del giorno di negoziazione successivo, con l’apposito modulo telematico. Al superamento dello 0,5% scatta anche la pubblicazione al mercato. La banca tiene traccia delle variazioni in tempo reale per evitare buchi di notifica.

    Errore tipico. Calcolare la posizione netta solo a fine settimana: il calcolo va fatto a fine giornata e va notificato il superamento o discesa sotto ogni soglia di 0,1% rilevante.

    Caso 2 – Hedge fund che usa CDS su un emittente sovrano UE

    Situazione. Un hedge fund con sede a Londra acquista CDS su un emittente sovrano europeo come copertura di un portafoglio di obbligazioni corporate dello stesso paese.

    Cosa fare. I CDS sovrani «nudi» (non a copertura di un’esposizione correlata) sono vietati. Il fondo deve dimostrare che il CDS è uncovered solo in modo strumentale a una copertura concreta, documentando l’esposizione sottostante. Le posizioni nette su debito sovrano italiano si notificano a Banca d’Italia, che vigila in coordinamento con il MEF.

    Errore tipico. Pensare che le regole UE non si applichino perché il fondo è estero: il regime segue il titolo e l’emittente, non la residenza dell’investitore.

    Caso 3 – CONSOB impone un ban su un titolo in caduta libera

    Situazione. Un titolo industriale quotato perde il 14% in una seduta dopo una notizia negativa. CONSOB, a mercati chiusi, dispone il divieto temporaneo di vendite allo scoperto sul titolo per la seduta successiva.

    Cosa fare. Gli intermediari devono bloccare gli ordini di vendita allo scoperto sul titolo. Le posizioni già aperte non vanno chiuse forzatamente, ma non possono essere incrementate. Il provvedimento viene pubblicato sul sito CONSOB e comunicato all’ESMA.

    Errore tipico. Eseguire vendite «covered» pensando di esserne fuori: il ban di regola comprende anche le vendite coperte, salvo deroghe per attività di market making.

    Caso 4 – Notifica di posizione netta rilevante alla soglia di pubblicazione

    Situazione. Un asset manager raggiunge una posizione corta netta dello 0,52% sul capitale di una società quotata.

    Cosa fare. Oltre alla notifica a CONSOB, scatta l’obbligo di pubblicazione al mercato: il dato è pubblicato sul sito dell’autorità con nome del soggetto, emittente, percentuale e data. Il gestore deve aggiornare la pubblicazione ad ogni variazione di soglia rilevante (sopra/sotto i gradini di 0,1%).

    Errore tipico. Non monitorare la posizione su base infragiornaliera quando il portafoglio è movimentato: ai fini della soglia di pubblicazione conta la posizione a fine giornata.

    Caso 5 – Sanzione amministrativa per mancata notifica

    Situazione. Un intermediario detiene per tre mesi una posizione corta netta sopra lo 0,2% senza notificare. L’autorità competente avvia il procedimento.

    Cosa fare. Il sanzionamento avviene secondo il Reg. UE 236/2012 e le norme nazionali di attuazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere ingenti e proporzionate alla durata e alla rilevanza della violazione. L’intermediario può presentare memorie difensive nei termini previsti dal procedimento sanzionatorio.

    Errore tipico. Considerare la notifica come un adempimento formale: gli organi di vigilanza usano la trasparenza come strumento di stabilità e le omissioni vengono perseguite.

    Quando ricontrollare lo scenario

    Per le strategie di short selling e di copertura con CDS non c’è uno schema buono per tutti. Conviene riallineare i presidi quando:

    • cambia la composizione del portafoglio o si avvicinano le soglie di notifica o di pubblicazione;
    • l’ESMA aggiorna le linee guida tecniche o il regime di calcolo delle posizioni nette;
    • CONSOB o Banca d’Italia adottano divieti temporanei su singoli titoli o comparti;
    • cambia la classificazione di un emittente sovrano o l’emittenza viene riallocata tra mercati;
    • si introducono nuovi strumenti derivati nel paniere coperto dalla strategia.

    Questa pagina ha natura informativa: per le valutazioni operative su singole posizioni rivolgiti al tuo intermediario abilitato o all’operatore di compliance dell’ente, che conoscono il dettaglio del portafoglio, le abilitazioni del soggetto e i protocolli di notifica già in essere.

    Norme di riferimento

    • Art. 4-ter TUF (D.Lgs. 58/1998) – individuazione di MEF, Banca d’Italia e CONSOB come autorità competenti ai fini del Reg. UE 236/2012;
    • Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente («credit default swap»);
    • Regolamento delegato (UE) n. 826/2012, n. 918/2012, n. 919/2012 – standard tecnici e norme di attuazione;
    • Linee guida ESMA in materia di calcolo delle posizioni nette corte, definizione di posizione coperta, regime delle esenzioni di market making;
    • Comunicazioni e provvedimenti CONSOB e Banca d’Italia in attuazione del Reg. UE 236/2012.

    FAQ – Domande frequenti

    1) Chi devo notificare se apro una posizione corta netta su un titolo azionario italiano?

    La notifica va presentata a CONSOB con i moduli telematici dedicati, al raggiungimento o al superamento della soglia dello 0,2% (e successivi gradini), entro le 15:30 del giorno di negoziazione successivo. Sopra lo 0,5% scatta anche la pubblicazione al mercato.

    2) Posso comprare CDS su un emittente sovrano senza avere obbligazioni di quell’emittente?

    Di regola no: i CDS sovrani «nudi» sono vietati. È ammessa la copertura quando il CDS è correlato a un’esposizione effettiva al rischio sovrano (anche per via indiretta, come obbligazioni corporate dello stesso paese), nei limiti e con la documentazione richiesti dal Regolamento UE 236/2012.

    3) Quanto può durare un divieto temporaneo di vendite allo scoperto?

    Il ban «automatico» su singolo titolo dopo un calo significativo dura in genere fino al termine della seduta successiva e può essere prorogato. I divieti di emergenza adottati per ragioni di stabilità finanziaria possono coprire interi comparti per periodi più lunghi, in coordinamento con ESMA.

    4) Cosa rischio se non notifico una posizione corta netta?

    La mancata o tardiva notifica costituisce violazione del Reg. UE 236/2012 ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Le autorità valutano gravità, durata e impatto della violazione, oltre alla collaborazione del soggetto. Le sanzioni vengono di norma pubblicate sul sito dell’autorità.

  • Competenza territoriale CT: casi pratici art. 4 D.Lgs. 546/1992

    L’articolo 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 disciplina la competenza per territorio delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, cioè la regola che individua quale ufficio giudiziario tributario debba decidere una determinata controversia in base al collegamento geografico con l’ente che ha emesso l’atto. La norma costituisce uno dei pilastri organizzativi del processo tributario, perché stabilisce un criterio rigido e oggettivo che non lascia spazio a scelte discrezionali del ricorrente: la competenza si determina avendo riguardo alla sede dell’ufficio impositore o dell’ente locale che ha emanato il provvedimento impugnato. Comprendere questo meccanismo è essenziale per chi affronta un contenzioso tributario, perché un ricorso depositato presso una Corte territorialmente incompetente non viene archiviato ma trasferito alla sede corretta, con un allungamento dei tempi e possibili complicazioni procedurali sulla notifica all’ente resistente.

    Il quadro normativo della competenza territoriale

    La disciplina è contenuta nell’art. 4 D.Lgs. 546/1992 e va letta in combinato disposto con gli articoli 1 e 5 dello stesso decreto, che chiariscono rispettivamente l’oggetto della giurisdizione tributaria e l’inderogabilità della competenza. Il principio cardine è duplice: da un lato le Corti di giustizia tributaria di primo grado conoscono delle controversie proposte nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione; dall’altro, se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni periferiche o uffici subordinati di enti gerarchicamente sovraordinati, la competenza si radica comunque presso la Corte nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto impugnato. La regola, in altre parole, segue l’atto e non la persona del contribuente: il fatto che il ricorrente abbia il domicilio fiscale altrove è irrilevante.

    Competenza territoriale delle Corti di primo grado

    Per orientarsi è utile fissare alcuni criteri operativi. Il primo è il criterio della sede dell’ufficio: se la cartella di pagamento proviene dall’Agente della Riscossione di Milano, la Corte competente è quella della Lombardia, sezione di Milano. Il secondo è il criterio dell’ente locale: se la controversia riguarda un tributo comunale (IMU, TARI, TASI residuale, imposta di soggiorno), competente è la Corte nella cui circoscrizione ha sede il Comune, indipendentemente da dove sia ubicato l’immobile o dove risieda il contribuente, salvo che il criterio coincida nei fatti. Il terzo è il criterio degli atti dell’Agenzia delle Entrate: per gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero o di liquidazione, la competenza segue la sede della Direzione provinciale o dell’ufficio che ha materialmente emanato l’atto, anche quando la lavorazione sia frutto di attività istruttorie svolte da uffici centrali o di articolazioni interne diverse.

    L’eccezione degli enti gerarchicamente sovraordinati

    Il secondo comma dell’art. 4 contiene una previsione importante: se l’atto è emesso da articolazioni dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti che hanno competenza su più circoscrizioni (per esempio una Direzione regionale, un ufficio centrale, una struttura di coordinamento), la competenza territoriale si determina avendo riguardo alla sede dell’ufficio al quale spettano le attribuzioni sull’atto controverso, ossia all’ufficio che, sul piano funzionale, è il referente operativo del rapporto tributario. Questa regola serve a evitare che atti emanati da uffici sovraregionali centralizzino artificiosamente il contenzioso in poche sedi: il legislatore ha voluto preservare il principio del giudice naturale precostituito per legge, ancorando il ricorso al territorio dove il rapporto tributario si è sviluppato in concreto.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Cartella AdE-Riscossione di Milano impugnata davanti alla CT della Lombardia

    Un contribuente con residenza fiscale a Verona riceve una cartella di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione, articolazione di Milano, relativa a iscrizione a ruolo per IRPEF non versata. Il contribuente intende contestare vizi propri della cartella (notifica, prescrizione, errore materiale). La competenza territoriale è della Corte di giustizia tributaria di primo grado della Lombardia, sezione di Milano, perché l’atto impugnato è stato emesso dall’Agente della Riscossione che ha sede in quella circoscrizione. È irrilevante che il ricorrente abbia il domicilio fiscale a Verona: il criterio segue la sede dell’ufficio emittente, non la residenza del ricorrente.

    Caso 2 – Tributo locale del Comune di Bari

    Una società con sede legale a Roma è proprietaria di un capannone industriale a Bari, su cui il Comune di Bari ha notificato un avviso di accertamento IMU. La società ritiene errata la rendita catastale applicata. La competenza spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della Puglia, sezione di Bari, perché l’ente locale che ha emesso l’atto ha sede in quella circoscrizione. Anche se la società ricorrente ha sede legale a Roma e l’avviso riguarda un’imposta locale, il criterio territoriale segue l’ente impositore: Comune di Bari, dunque Corte di Bari. Lo stesso principio vale per TARI, imposta di soggiorno, imposta di pubblicità o canone unico patrimoniale.

    Caso 3 – Avviso AdE della Direzione provinciale alla Corte competente

    Un professionista con studio a Firenze riceve un avviso di accertamento ai fini IRPEF e IVA emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, all’esito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa. Il ricorrente si chiede se debba rivolgersi alla Corte di Pisa o a quella di Firenze. La risposta è univoca: la competenza territoriale è della Corte di giustizia tributaria di primo grado della Toscana, sezione di Firenze, perché l’atto impugnato è emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha sede nel capoluogo toscano. L’attività istruttoria svolta in altra provincia non sposta la competenza, perché ciò che rileva è la sede dell’ufficio che ha emanato l’atto.

    Caso 4 – Ricorso depositato davanti a Corte d’ufficio incompetente

    Un contribuente residente a Catania impugna un avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, ma deposita il ricorso, per errore, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado della Sicilia, sezione di Catania. Cosa accade? La Corte di Catania, rilevata la propria incompetenza territoriale, dichiara con sentenza la propria incompetenza e indica la Corte di Palermo come giudice competente. Il ricorrente dovrà riassumere la causa entro il termine perentorio fissato dalla sentenza (di norma sei mesi) davanti alla Corte indicata. Se la riassunzione avviene tempestivamente, il processo prosegue senza che si verifichi decadenza dal ricorso, ma i tempi si allungano sensibilmente. Per questo è essenziale individuare correttamente la competenza fin dall’origine.

    Caso 5 – Trasferimento ad altra sede e principio del giudice naturale

    Un contribuente impugna un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Napoli e propone, in via subordinata, un’istanza di rimessione del giudizio ad altra Corte invocando ragioni di opportunità (legami con un membro del collegio, eccessivo carico di lavoro della sezione). L’istanza non può essere accolta sulla base dell’art. 4: la competenza territoriale nel processo tributario è inderogabile e non può essere modificata né per accordo delle parti né per ragioni di mera opportunità. Solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ricusazione, astensione, rimessione per legittimo sospetto disciplinata dal codice di procedura civile e applicabile nei limiti della compatibilità) è possibile chiedere lo spostamento del giudizio. Fuori da queste ipotesi, vige il principio del giudice naturale precostituito per legge, presidio costituzionale che si traduce, nel processo tributario, nel rigido ancoraggio alla sede dell’ufficio emittente.

    Quando e come orientarsi

    In concreto, il contribuente o il ricorrente che riceve un atto impositivo deve compiere alcuni passaggi prima di redigere il ricorso. Il primo passaggio è leggere l’intestazione dell’atto e individuare con esattezza l’ufficio emittente: non è sufficiente sapere che si tratta di Agenzia delle Entrate o di Agente della Riscossione, occorre identificare la specifica articolazione territoriale (Direzione provinciale di Bologna, sportello di Trento, Agente della Riscossione di Cagliari). Il secondo passaggio è verificare la sede di quell’ufficio: l’indirizzo è di norma riportato sull’atto stesso o sul sito istituzionale. Il terzo passaggio è collegare la sede dell’ufficio alla circoscrizione della Corte di giustizia tributaria competente: in ogni regione operano una o più Corti, e all’interno della stessa regione le sezioni distaccate hanno competenza su porzioni di territorio definite dal decreto ministeriale di organizzazione. In caso di dubbio è prudente per il contribuente o il ricorrente consultare un professionista di fiducia o gli uffici di assistenza tributaria, evitando di affidarsi a indicazioni generiche reperite sul web, che possono essere superate da successive riorganizzazioni amministrative. Va segnalato infine che la competenza si determina al momento della proposizione del ricorso e non muta se successivamente l’ufficio emittente viene trasferito ad altra sede o accorpato in altra struttura organizzativa: il principio della perpetuatio iurisdictionis assicura stabilità al rapporto processuale instaurato.

    Norme di riferimento

    La materia trova la propria disciplina nei seguenti articoli del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546:

    • art. 4 D.Lgs. 546/1992 – competenza per territorio delle Corti di giustizia tributaria di primo grado;
    • art. 1 D.Lgs. 546/1992 – oggetto della giurisdizione tributaria e applicazione delle norme del codice di procedura civile in via integrativa;
    • art. 5 D.Lgs. 546/1992 – inderogabilità e rilevabilità d’ufficio della competenza, con disciplina della translatio iudicii in caso di pronuncia di incompetenza.

    Domande frequenti

    Posso scegliere la Corte di giustizia tributaria più vicina al mio domicilio?

    No. La competenza territoriale nel processo tributario è inderogabile e si determina in base alla sede dell’ufficio o dell’ente che ha emesso l’atto impugnato, non in base al domicilio del ricorrente. La scelta della Corte non è dunque rimessa al contribuente o al ricorrente: occorre individuare l’ufficio emittente, verificarne la sede e identificare la Corte nella cui circoscrizione tale sede ricade.

    Cosa succede se deposito il ricorso davanti a una Corte incompetente?

    La Corte adita rileva, anche d’ufficio, la propria incompetenza territoriale e indica con sentenza il giudice competente. Il ricorrente deve riassumere la causa davanti alla Corte indicata entro il termine perentorio fissato nella sentenza (in genere sei mesi). Se la riassunzione è tempestiva, il giudizio prosegue senza decadenze, ma i tempi processuali si allungano. Per questo è importante individuare correttamente la competenza fin dall’origine.

    Per gli atti emessi da uffici sovraregionali quale Corte è competente?

    Se l’atto è emesso da una Direzione regionale, da un ufficio centrale o da un’altra articolazione che ha competenza su più circoscrizioni, la competenza territoriale si determina avendo riguardo alla sede dell’ufficio al quale spettano in concreto le attribuzioni sull’atto controverso. Il criterio mira a preservare il principio del giudice naturale, evitando che il contenzioso si concentri artificiosamente in poche sedi e ancorando il ricorso al territorio dove il rapporto tributario si è sviluppato.

    Le parti possono accordarsi per spostare la competenza ad altra Corte?

    No. A differenza di quanto avviene in alcuni settori del processo civile, nel processo tributario la competenza per territorio è inderogabile: non è ammesso alcun accordo tra le parti per modificarla, né è possibile derogarvi invocando ragioni di opportunità. Solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ricusazione, astensione, legittimo sospetto disciplinato dal codice di procedura civile nei limiti della compatibilità con il processo tributario) è possibile chiedere lo spostamento del giudizio.

  • Art. 7 L. 300/1970 – Sanzioni disciplinari

    Art. 7 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Sanzioni disciplinari

    In vigore dal 20/05/1970

    Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. (5) Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. (5) (8) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. (5) (8) Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 , non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. ((24))

  • Art. 64 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

    Art. 64 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

    a) non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

    b) ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

    c) non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

    d) ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

    e) non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro il termine fissato;

    f) non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

    g) ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.

    2. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

    a) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

    b) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto di pagamento o l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

    3. Laddove un’autorità competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.

    4. Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.

    5. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’autorità competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:

    a) è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

    b) è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

    c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.

    6. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

    7. L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.

  • Casi pratici art. 1 IRAP: chi paga e chi e escluso

    L’art. 1 IRAP del D.Lgs. 446/1997 ha istituito l’imposta regionale sulle attivita produttive, un tributo che da quasi trent’anni accompagna la fiscalita delle imprese italiane e che, dopo la riforma del 2022, ha cambiato profondamente la propria platea di soggetti passivi. Capire chi paga, chi e escluso e come si determina l’aliquota effettiva non e piu un esercizio teorico: e una verifica concreta che il contribuente deve fare ogni anno, soprattutto al momento della pianificazione della dichiarazione. Gli esempi che seguono mostrano come la norma si applica in scenari realistici, dalle SRL strutturate alle ditte individuali, fino agli enti non commerciali con attivita mista.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP nasce nel 1997 con il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996 n. 662. L’art. 1 stabilisce due principi cardine: l’imposta colpisce le attivita produttive esercitate nel territorio delle regioni e ha natura reale, ossia non e detraibile ne deducibile ai fini IRES e IRPEF (salvo le deduzioni forfettarie introdotte da successive riforme).

    La natura reale significa che l’IRAP non guarda alla situazione personale del contribuente, ne alla sua capacita contributiva complessiva: colpisce il valore della produzione netta generato in un determinato territorio regionale, indipendentemente dal fatto che l’attivita produca utili o perdite per il soggetto che la esercita. E proprio questo elemento che, storicamente, ha generato il dibattito sulla legittimita costituzionale dell’imposta rispetto all’art. 53 della Costituzione, dibattito chiuso dalla Corte costituzionale che ha confermato la coerenza dell’IRAP con il sistema tributario italiano.

    Dal punto di vista del gettito, l’IRAP e una delle principali fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale: per questo le regioni possono modulare l’aliquota base (3,9%) entro limiti stabiliti dallo Stato, creando differenze territoriali rilevanti per il contribuente che opera su piu regioni.

    Soggetti passivi: chi paga IRAP dopo la riforma 2022

    L’individuazione dei soggetti passivi e disciplinata dall’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 ma trova il proprio fondamento nell’art. 1, che ne delimita l’ambito oggettivo. La platea originaria comprendeva tutti gli esercenti di attivita produttive: imprese, enti, banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, esercenti arti e professioni dotati di autonoma organizzazione.

    Con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) il legislatore ha introdotto una svolta strutturale: dall’anno d’imposta 2022 sono esclusi dall’IRAP le persone fisiche esercenti attivita commerciali (ditte individuali) e gli esercenti arti e professioni in forma individuale, anche se dotati di autonoma organizzazione. L’esonero non si estende alle societa di persone, alle associazioni professionali e agli studi associati, che restano pienamente soggetti.

    Restano dunque assoggettati all’IRAP: societa di capitali (SRL, SPA, SAPA), societa di persone (SNC, SAS), enti commerciali e non commerciali, banche e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione, pubbliche amministrazioni, studi associati e associazioni professionali, produttori agricoli (con regole specifiche). La verifica della soggettivita passiva e quindi il primo passaggio che il contribuente deve compiere ogni anno.

    Natura reale e aliquote regionali

    L’aliquota ordinaria fissata dall’art. 16 del D.Lgs. 446/1997 e del 3,9%, ma il legislatore ha previsto fin dall’origine la possibilita per le regioni di modulare l’aliquota entro limiti predeterminati (tipicamente +/- 0,92 punti percentuali). Esistono poi aliquote maggiorate per settori specifici: banche e altri intermediari finanziari pagano 4,65%, imprese di assicurazione 5,90%, concessionari pubblici (escluse autostrade e ferrovie) 4,20%.

    Le pubbliche amministrazioni applicano un’aliquota dell’8,5% calcolata su una base imponibile diversa (il metodo retributivo, basato sulle retribuzioni erogate). Questa eterogeneita produce, nella pratica, un’imposta tutt’altro che uniforme sul territorio nazionale: il contribuente che opera in piu regioni deve calcolare separatamente la quota di valore della produzione attribuibile a ciascuna regione e applicare la rispettiva aliquota.

    Caso 1: SRL manifatturiera in Lombardia con ricavi 2 milioni

    Una SRL con sede legale e stabilimento produttivo a Brescia, attivita di carpenteria metallica, ricavi 2.000.000 di euro, dipendenti a tempo indeterminato per un costo del lavoro complessivo di 600.000 euro. La societa rientra senza dubbio fra i soggetti passivi IRAP: e una societa di capitali che esercita attivita commerciale sul territorio della regione Lombardia.

    La base imponibile si determina partendo dal valore della produzione netta (ricavi meno costi della produzione, esclusi quelli di personale). Grazie alla riforma del 2015 (L. 190/2014), il costo del personale a tempo indeterminato e integralmente deducibile dalla base IRAP: i 600.000 euro di costo del lavoro escono quindi dal calcolo. Applicando l’aliquota regionale lombarda (allineata al 3,9% ordinario), la societa quantifica il proprio debito IRAP e lo versa con il modello F24 secondo le scadenze ordinarie (saldo a giugno, primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre).

    Caso 2: libero professionista senza autonoma organizzazione esonerato dal 2022

    Un consulente informatico in regime ordinario, partita IVA individuale, lavora da casa con un computer e un abbonamento cloud, senza dipendenti ne collaboratori stabili, ricavi 80.000 euro l’anno. Prima del 2022 questo soggetto sarebbe rientrato nel perimetro della verifica dell’autonoma organizzazione, criterio elaborato dalla giurisprudenza per distinguere il professionista soggetto a IRAP da quello escluso.

    Dal 1 gennaio 2022, grazie all’art. 1 commi 8-9 della L. 234/2021, la questione e definitivamente risolta: tutti gli esercenti arti e professioni in forma individuale sono esclusi dall’IRAP, a prescindere dall’esistenza di un’autonoma organizzazione. Il professionista non deve piu presentare la dichiarazione IRAP a partire dall’anno d’imposta 2022 e non versa l’imposta. Resta naturalmente l’obbligo per gli studi associati o le associazioni professionali, che continuano a essere soggetti passivi.

    Caso 3: ditta individuale commerciale post riforma 2022

    Un commerciante al dettaglio, ditta individuale, gestisce un negozio di abbigliamento a Roma con un dipendente part-time, ricavi 250.000 euro l’anno. La riforma del 2022 ha esteso l’esonero IRAP anche alle persone fisiche esercenti attivita commerciali in forma individuale, equiparando di fatto il trattamento di ditte individuali e professionisti singoli.

    Il commerciante non e quindi piu soggetto IRAP dal 2022, e non deve compilare la dichiarazione ne versare l’imposta. Diverso sarebbe stato lo scenario se l’attivita fosse stata gestita in forma di SNC con il coniuge: in quel caso, trattandosi di societa di persone, la soggettivita IRAP sarebbe rimasta pienamente operativa, con tutte le complessita di calcolo connesse.

    Caso 4: banca con aliquota maggiorata 4,65%

    Una banca cooperativa di credito, con sede in Veneto e filiali in Emilia-Romagna, valore della produzione netta determinato secondo le regole speciali per gli intermediari finanziari (artt. 6-7 D.Lgs. 446/1997). L’aliquota applicabile non e quella ordinaria del 3,9% ma quella maggiorata del 4,65%, con possibili ulteriori variazioni regionali.

    La banca deve inoltre ripartire il valore della produzione netta fra le due regioni in cui opera, secondo il criterio dei depositi raccolti e degli impieghi erogati nelle filiali di ciascuna regione. Su ciascuna quota si applica l’aliquota maggiorata eventualmente modificata dalla regione di riferimento. La complessita del calcolo rende, per gli intermediari finanziari, particolarmente importante una pianificazione fiscale accurata: piccole variazioni di aliquota su basi imponibili rilevanti producono effetti significativi sul debito IRAP complessivo.

    Caso 5: ente non commerciale con attivita mista

    Un’associazione culturale con riconoscimento giuridico organizza eventi gratuiti per i soci (attivita istituzionale) e gestisce un bookshop interno aperto al pubblico (attivita commerciale). L’ente e soggetto passivo IRAP limitatamente all’attivita commerciale: per quella istituzionale si applica il metodo retributivo (8,5%) sulle retribuzioni erogate al personale dedicato; per l’attivita commerciale si applica il metodo ordinario (3,9%) sul valore della produzione netta del bookshop.

    La corretta separazione contabile fra attivita istituzionale e commerciale e quindi essenziale: errori nell’imputazione di costi e ricavi possono generare contestazioni in caso di verifica fiscale, sia sul fronte IRAP sia su quello dell’IVA e delle imposte dirette. L’ente deve mantenere un sistema di rilevazione che permetta di ricostruire con precisione i due perimetri.

    Quando e come verificare la posizione IRAP

    La verifica della posizione IRAP del contribuente passa attraverso alcuni controlli sistematici da effettuare annualmente:

    • Verifica della soggettivita passiva: il soggetto rientra fra quelli elencati dall’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 oppure beneficia dell’esonero introdotto dalla L. 234/2021?
    • Identificazione della regione di riferimento: se l’attivita e esercitata in piu regioni, occorre ripartire la base imponibile secondo i criteri previsti dall’art. 4 del decreto.
    • Verifica dell’aliquota applicabile: aliquota ordinaria, maggiorata o ridotta in base al settore e alle eventuali variazioni regionali.
    • Calcolo della base imponibile: applicazione delle deduzioni previste (cuneo fiscale per personale a tempo indeterminato, deduzioni per nuove assunzioni, deduzioni forfettarie per piccoli contribuenti).
    • Adempimenti dichiarativi: presentazione del modello IRAP entro i termini previsti, versamento del saldo e degli acconti con codici tributo dedicati.

    Il contribuente che ha dubbi sulla propria posizione puo chiedere conferma tramite gli strumenti dell’interpello ordinario o, in alcune ipotesi, di quello probatorio all’Agenzia delle entrate, evitando di incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione o versamento.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – art. 1 (istituzione dell’imposta), art. 2 (presupposto), art. 3 (soggetti passivi), art. 16 (aliquota), artt. 4 e 6-7 (ripartizione e regole speciali intermediari finanziari).
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, commi 8-9: esclusione delle persone fisiche esercenti attivita commerciali, arti e professioni in forma individuale dall’IRAP dal periodo d’imposta 2022.
    • Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (delega per la riforma fiscale che ha originato l’IRAP).
    • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), art. 1, comma 20: deducibilita integrale del costo del personale a tempo indeterminato dalla base IRAP.
    • Costituzione, art. 53 (principio di capacita contributiva, parametro rispetto al quale la Corte costituzionale ha valutato la legittimita dell’IRAP).
    • Statuto delle regioni a statuto ordinario e speciale, in relazione all’autonomia tributaria che consente la modulazione dell’aliquota IRAP entro i limiti statali.

    Domande frequenti

    Una SRL unipersonale e ancora soggetta a IRAP dopo la riforma 2022?
    Si. L’esonero introdotto dalla L. 234/2021 riguarda esclusivamente le persone fisiche esercenti attivita commerciali (ditte individuali) e arti e professioni in forma individuale. Le SRL, anche unipersonali, sono societa di capitali e restano pienamente soggette all’IRAP secondo le regole ordinarie.

    Un professionista in regime forfettario e tenuto a presentare la dichiarazione IRAP?
    No. I contribuenti in regime forfettario erano gia esonerati dall’IRAP per espressa previsione normativa; con la riforma 2022 l’esonero si e esteso a tutti i professionisti individuali, indipendentemente dal regime fiscale applicato. La dichiarazione IRAP non va presentata.

    Come si calcola l’IRAP per un’impresa che opera in piu regioni?
    Il valore della produzione netta complessivo viene ripartito fra le regioni in cui l’impresa opera secondo criteri specifici (tipicamente il costo del personale impiegato in ciascuna regione). A ciascuna quota si applica l’aliquota della regione di riferimento, eventualmente maggiorata o ridotta rispetto al 3,9% ordinario.

    L’IRAP versata e deducibile dall’IRES?
    L’imposta IRAP in senso stretto non e deducibile da IRES o IRPEF. E pero deducibile dal reddito d’impresa la quota di IRAP relativa al costo del personale dipendente e assimilato, e una percentuale forfettaria (10%) per gli interessi passivi netti. Si tratta di deduzioni introdotte da riforme successive al 1997 per attenuare l’impatto economico dell’IRAP sui contribuenti.

    Vedi anche: Soggetti passivi IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e IRAP deducibile dall’IRES.

  • Art. 732 Codice della Navigazione – Personale di volo

    Art. 732 Codice della Navigazione – Personale di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale di volo comprende:

    a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

    b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

    c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

  • Ambito di applicazione del CCII: esempi pratici sull’art. 1 CCII

    In sintesi

    • Il CCII (D.Lgs. 14/2019) si applica al debitore in stato di crisi o insolvenza: consumatore, professionista, imprenditore commerciale, artigiano o agricolo.
    • Rientrano persone fisiche, persone giuridiche, enti collettivi, gruppi di imprese e societa pubbliche; restano esclusi Stato ed enti pubblici.
    • Sopravvivono le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e sulla liquidazione coatta amministrativa.
    • Il codice ha sostituito integralmente la legge fallimentare (R.D. 267/1942), in attuazione della Direttiva UE 2019/1023.
    • Il perimetro applicativo non coincide piu con la sola “fallibilita”: include anche soggetti non fallibili attraverso il sovraindebitamento.

    Prima degli esempi: perche l’art. 1 CCII e decisivo

    L’articolo 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza fissa la porta d’ingresso dell’intero sistema. Non si limita a un’enunciazione di principio: definisce a chi si applicano le procedure di regolazione della crisi, quali soggetti restano governati da discipline speciali e in che rapporto si pone il nuovo codice con la previgente legge fallimentare. Da questa norma dipende, in concreto, se un debitore in difficolta debba accedere alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione o, viceversa, alle procedure da sovraindebitamento.

    Il perimetro disegnato dal CCII e molto piu ampio di quello del fallimento. La vecchia legge fallimentare si rivolgeva quasi esclusivamente all’imprenditore commerciale non piccolo. Il nuovo codice, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023 (cosiddetta Insolvency), abbraccia il consumatore, il professionista intellettuale, l’imprenditore agricolo e l’artigiano, oltre all’imprenditore commerciale, con strumenti differenziati ma riconducibili a un quadro unitario.

    L’ambito soggettivo: chi rientra nel codice

    Il comma 1 dell’art. 1 individua quattro categorie di debitori a cui si applica la disciplina della crisi e dell’insolvenza:

    • Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (definizione in art. 2 CCII). E il destinatario tipico delle procedure di sovraindebitamento.
    • Professionista: chi svolge attivita intellettuale non riconducibile a impresa commerciale (medici, ingegneri, geometri, consulenti). Accede agli strumenti di composizione del sovraindebitamento e, ove ricorrano i presupposti, al concordato minore.
    • Imprenditore commerciale, artigiano o agricolo: include anche soggetti che non operano a fini di lucro. E il destinatario delle procedure di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e, in caso di insolvenza, della liquidazione giudiziale.
    • Enti collettivi e gruppi di imprese: associazioni, fondazioni, societa di persone e di capitali, comprese le societa pubbliche, nonche i gruppi (artt. 284 ss. CCII).

    Restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici. Per le grandi imprese in stato di insolvenza si applicano in via prevalente le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003); le procedure ordinarie del CCII operano in via residuale ove tali leggi non dispongano in modo esclusivo.

    Le definizioni di crisi e insolvenza

    L’art. 1 va letto in coordinamento con l’art. 2 CCII, che definisce in modo distinto i due presupposti oggettivi:

    • Crisi: condizione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.
    • Insolvenza: stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dimostrativi che il debitore non e piu in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    La distinzione e rilevante: la crisi attiva strumenti di allerta e composizione negoziata, l’insolvenza apre la strada alla liquidazione giudiziale. Una corretta qualificazione, supportata da indicatori finanziari prospettici, e essenziale per scegliere lo strumento adeguato.

    Casi pratici

    Caso 1: SRL commerciale con squilibrio finanziario prospettico

    La Alpha Logistica SRL, gestita dal socio unico Tizio, opera nel trasporto merci con 22 dipendenti e ricavi annui di 4,8 milioni di euro. Nel marzo 2026 i flussi di cassa prospettici a 12 mesi evidenziano un disavanzo di 380.000 euro, dovuto al rinnovo del parco veicoli e al rincaro del carburante. La societa e regolarmente in bonis sui debiti scaduti, ma il budget mostra che, entro l’autunno, non riuscira a far fronte a rate di leasing e contributi previdenziali.

    Inquadramento: la SRL e imprenditore commerciale e rientra pienamente nel perimetro dell’art. 1 CCII. La situazione corrisponde alla definizione di crisi dell’art. 2: squilibrio prospettico che rende probabile l’insolvenza, ma non ancora insolvenza conclamata. Tizio puo accedere alla composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) o predisporre un piano di ristrutturazione. La liquidazione giudiziale non sarebbe ancora attivabile perche manca lo stato di insolvenza.

    Caso 2: Imprenditore agricolo individuale

    Caio coltiva 45 ettari di vigneti e gestisce una cantina con vendita diretta. Negli ultimi tre esercizi ha accumulato debiti per 620.000 euro verso fornitori e banche, dopo due annate compromesse da eventi climatici. L’attivita resta vitale, ma la liquidita non e sufficiente a coprire le scadenze.

    Inquadramento: Caio e imprenditore agricolo a tutti gli effetti. L’art. 1 CCII lo include espressamente nel perimetro applicativo, superando la storica esclusione della legge fallimentare. Tuttavia non e assoggettabile a liquidazione giudiziale, perche l’art. 121 CCII la riserva all’imprenditore commerciale. Caio puo accedere alla composizione negoziata e, in alternativa, agli strumenti da sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata, artt. 65 ss. CCII).

    Caso 3: Consumatore sovraindebitato

    Sempronia, dipendente di un’azienda metalmeccanica, ha contratto tra il 2020 e il 2024 quattro prestiti personali e due carte revolving per un totale di 78.000 euro. Dopo la separazione e la riduzione dell’orario di lavoro, la rata complessiva supera il 62% del reddito netto. Non ha mai esercitato attivita d’impresa o professionale.

    Inquadramento: Sempronia rientra nella categoria del consumatore dell’art. 1 CCII. Non puo accedere alle procedure di regolazione della crisi d’impresa, ma agli strumenti di composizione del sovraindebitamento. In particolare, puo presentare istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) o, se non in grado di proporre un piano, di liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), con possibile esdebitazione.

    Caso 4: Professionista intellettuale

    Mevio, architetto iscritto all’albo dal 2008, ha contratto debiti professionali e fiscali per 240.000 euro a seguito della chiusura di tre commesse pubbliche con pagamenti contestati. L’attivita prosegue, ma i flussi di cassa non consentono di rientrare delle esposizioni con Agenzia delle Entrate-Riscossione e Cassa di previdenza.

    Inquadramento: Mevio e professionista intellettuale, non imprenditore commerciale. L’art. 1 CCII lo include nel perimetro applicativo, ma non puo essere assoggettato a liquidazione giudiziale. Gli strumenti adeguati sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che consente la prosecuzione dell’attivita, oppure la liquidazione controllata. La scelta dipende dalla sostenibilita del piano e dalla volonta di continuare l’attivita.

    Caso 5: Societa pubblica strumentale

    Calpurnia e amministratrice unica di Beta Servizi SpA, societa interamente partecipata da un comune di 35.000 abitanti, che gestisce parcheggi e servizi cimiteriali. La societa accumula perdite per quattro esercizi consecutivi, con un deficit patrimoniale di 1,4 milioni di euro e debiti tributari scaduti per 480.000 euro.

    Inquadramento: Beta Servizi SpA e societa pubblica con forma di societa di capitali. L’art. 1 CCII la include espressamente, escludendo solo lo Stato e gli enti pubblici in senso stretto. La societa puo accedere agli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) e, in caso di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, fatti salvi i vincoli del Testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica e i poteri di vigilanza dell’ente socio.

    Rapporti con la vecchia legge fallimentare

    Il CCII ha abrogato e sostituito integralmente la legge fallimentare del 1942. La transizione e stata graduale: dopo rinvii successivi, il codice e entrato in vigore il 15 luglio 2022, con il D.Lgs. 83/2022 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore proseguono secondo le regole previgenti, mentre le nuove istanze sono integralmente regolate dal CCII.

    La discontinuita non e solo terminologica (il fallimento diventa “liquidazione giudiziale”): cambia l’impianto culturale, orientato a strumenti negoziali, alla continuita aziendale e alla emersione anticipata della crisi attraverso gli obblighi organizzativi dell’art. 3 CCII, che impongono all’imprenditore l’adozione di assetti adeguati a rilevare tempestivamente lo squilibrio.

    Quando chiedere una verifica

    Quando un debitore si trova in difficolta, la prima domanda non e “quale procedura scegliere” ma “in quale categoria dell’art. 1 CCII rientro”. La risposta determina l’intero ventaglio degli strumenti accessibili. Una valutazione strutturata, fondata sull’analisi dei flussi prospettici (CNDCEC, principi di revisione della crisi) e sulla qualificazione soggettiva, e il punto di partenza per orientarsi tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, composizione negoziata, concordato minore e ristrutturazione del consumatore.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 1 CCII – Ambito di applicazione
    • Art. 2 CCII – Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
    • Art. 3 CCII – Adeguatezza degli assetti e doveri del debitore
    • Art. 12 CCII – Composizione negoziata della crisi
    • Art. 1 legge fallimentare – Vecchia disciplina (abrogata)
    • Art. 2082 c.c. – Imprenditore
    • Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo
    • Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency)
    • D.Lgs. 83/2022 – Attuazione della Direttiva Insolvency
    • Documenti CNDCEC e ODCEC su indicatori della crisi

    Domande frequenti (FAQ)

    L’imprenditore agricolo puo essere assoggettato a liquidazione giudiziale?

    No. L’art. 1 CCII lo include nel perimetro applicativo, ma l’art. 121 riserva la liquidazione giudiziale al solo imprenditore commerciale. L’agricolo accede alla composizione negoziata e agli strumenti da sovraindebitamento.

    Un consumatore puo presentare istanza di concordato preventivo?

    No. Il concordato preventivo e riservato all’imprenditore commerciale. Il consumatore accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) o alla liquidazione controllata.

    Le societa pubbliche rientrano nel CCII?

    Si, se costituite in forma di societa di capitali. L’esclusione riguarda solo Stato ed enti pubblici in senso stretto. Restano salvi i vincoli del Testo unico sulle societa a partecipazione pubblica.

    Cosa cambia rispetto alla vecchia legge fallimentare?

    Il perimetro soggettivo e molto piu ampio (consumatore, professionista, agricolo), il fallimento diventa liquidazione giudiziale, e l’impianto e orientato a strumenti negoziali e all’emersione anticipata della crisi attraverso gli assetti adeguati dell’art. 3 CCII.

    Quando si parla di crisi e quando di insolvenza?

    La crisi e uno squilibrio prospettico che rende probabile l’insolvenza entro 12 mesi; l’insolvenza e l’incapacita manifesta di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La distinzione, contenuta nell’art. 2 CCII, determina lo strumento attivabile.