Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione d…

    Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma

    3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre

    1999. ))

  • Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 c.c. – Atto di opposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 51 RD 12/1941

    Art. 51 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

    2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

    3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

    4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 bis CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    Art. 5 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

    3. ((AgID)) , anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma

    2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

  • Art. 5 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell’ente

    Art. 5 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

    2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

  • Art. 21 L. 212/2000 – Entrata in vigore

    Art. 21 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/08/2000

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale non di volo comprende:

    a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

    b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

    c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

    d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

    e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.

  • Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione; c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie; d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte; f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi; h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali; i) certificazione antimafia a norma di legge; l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2; m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti; n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

    3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale.

  • Art. 64 DPR 230/2000 – Permessi

    Art. 64 DPR 230/2000 – Permessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

    2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

    3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.

    4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

    5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.

    6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.

  • Art. 3 ter CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strume…

    Art. 3 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo

    62. 2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente ((aggiornati)) dai gestori degli strumenti stessi: a) le identità digitali di cui al ((sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) )) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater; b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter; c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo

    3-bis. 3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ((l'ANPR)) è integrata e costantemente ((aggiornata)) con le seguenti informazioni: a) tipologia di strumento digitale; b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore; c) natura del gestore, se pubblico o privato; d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente; e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile; f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto; g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno; h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno; i) nel caso ((della piattaforma per la gestione delle deleghe)) : i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

    4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione ((digitale e con il)) Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ((informazioni ulteriori)) rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma

    2. 5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente ((aggiornati)) dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. In caso di mancata registrazione e ((aggiornamento)) nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo

    18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante ((aggiornamento)) dei dati di cui ai commi 3 e

    4. 6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

    7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

    8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite ((la piattaforma di cui all'articolo 50-ter)) e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

    9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio ((delle stesse)) ; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

    10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

    11. La società di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , incaricata della realizzazione delle funzionalità ((dell'ANPR)) e della gestione ((della sezione)) di cui al comma 2 ((del presente articolo)) , è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .

    12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, ((i dati nella sezione dell'ANPR)) di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 .

    13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR ((per la durata massima)) di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e

    9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 , oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma

    2. 14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.

  • Art. 45 L. 354/1975

    Art. 45 L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali

    Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.
    Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
    È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.