Autore: Andrea Marton

  • Art. 173 DPR 495/1992 – Delineatori normali di margine

    Art. 173 DPR 495/1992 – Delineatori normali di margine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.

    2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.

    3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.

    4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ Fino a 30……. 6 da 30 a

    50……. 8 da 50 a 100…… 12 da 100 a

    200…… 20 da 200 a

    400…… 30 oltre 400……. intervallo adottato in rettilineo La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.

    5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.

    6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.

    7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità: a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato); b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato).

    8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.

    9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

  • Art. 64 D.Lgs. 259/2003 – Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 64 D.Lgs. 259/2003 – Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese titolari di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

    2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.

    3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità che, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

    4. Il Ministero… può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

    5. L’Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

    6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochè i diritti esistono.

    7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

    8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l’affitto di rami d’azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell’Autorità di cui al comma 3.

    9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 L. 354/1975 – Assistenza post-penitenziaria

    Art. 46 L. 354/1975 – Assistenza post-penitenziaria

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
    Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.
    I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

    Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

  • Art. 183 DPR 495/1992 – Visibilità degli agenti del traffico

    Art. 183 DPR 495/1992 – Visibilità degli agenti del traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

    2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

    3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).

    4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

    5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

    6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio – argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

    7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.

    8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

    9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.

  • Art. 206 DPR 495/1992 – Attrezzature delle macchine agricole

    Art. 206 DPR 495/1992 – Attrezzature delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. 1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.

    2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

    3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

    4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

    5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.

  • Art. 18 L. 212/2000 – Disposizioni di attuazione

    Art. 18 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 01/08/2000

    1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 )) .

  • Quesiti preventivi a CONSOB e Banca d’Italia: casi pratici applicati all’art. 3-bis TUF

    L’art. 3-bis TUF, introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cosiddetta “legge Capitali”), ha portato nel diritto dei mercati finanziari uno strumento che il diritto tributario conosceva da tempo: l’interpello preventivo. SIM, banche, SGR, emittenti quotati e altri soggetti vigilati possono ora rivolgersi a CONSOB e Banca d’Italia per ottenere, prima di tenere un determinato comportamento, un parere vincolante sulla compatibilita di quel comportamento con la disciplina di vigilanza. Una novita rilevante in un settore dove fino al 2024 dialogare con l’Autorita significava spesso scoprire ex post, in sede ispettiva o sanzionatoria, di aver sbagliato.

    Il quadro normativo: cosa cambia con l’art. 3-bis TUF

    Il nuovo articolo del TUF stabilisce che CONSOB e Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito della propria competenza, possono ricevere quesiti formulati dai soggetti vigilati o da chi intenda diventarlo, su situazioni che potrebbero comportare la violazione di norme di vigilanza. Le Autorita disciplinano con regolamento i criteri di ammissibilita, le modalita di presentazione, i tempi di risposta e la pubblicazione dei pareri di interesse generale.

    I tratti caratterizzanti sono tre: la natura preventiva (il quesito riguarda un comportamento futuro, non un fatto gia compiuto), la vincolativita della risposta per l’Autorita limitatamente al caso prospettato e al richiedente, e la tempistica definita, normalmente fissata in 90 giorni dal regolamento attuativo. Si tratta di un meccanismo analogo all’interpello tributario disciplinato dall’art. 11 dello Statuto del contribuente, ma calibrato sulle specificita del mercato finanziario.

    La funzione preventiva del quesito

    Prima del 2024, l’unica strada era informale: lettere, riunioni, scambi telefonici con gli uffici. Tutto utile, ma nulla di vincolante. Se l’Autorita cambiava interpretazione in sede di vigilanza, il soggetto non poteva opporre l’orientamento precedente. Con l’art. 3-bis TUF la logica si ribalta: la risposta pubblicata, o comunicata, vincola l’Autorita rispetto al caso prospettato e all’istante che ha chiesto. In sede sanzionatoria, l’intermediario che si e attenuto al parere non puo essere multato per quel comportamento, salvo che abbia rappresentato i fatti in modo incompleto o non veritiero.

    L’effetto pratico e duplice: si riduce l’incertezza per gli operatori e si crea un corpus pubblico di interpretazioni che orienta tutto il mercato, in coordinamento con i Q&A dell’ESMA e con le linee guida ABE e BCE.

    Criteri di ammissibilita e tempi

    Il regolamento attuativo definisce i requisiti minimi: il quesito deve riguardare una fattispecie concreta e personale, non astratta; deve essere preventivo rispetto al comportamento; deve indicare con chiarezza la norma di vigilanza dubbia e la soluzione interpretativa proposta. Non sono ammessi quesiti su materie gia oggetto di procedimenti sanzionatori in corso, ne richieste meramente accademiche.

    Il termine ordinario di risposta e di 90 giorni dalla presentazione, con possibilita di sospensione se l’Autorita chiede integrazioni. Decorso il termine senza risposta non si forma silenzio-assenso: la mancata pronuncia non equivale ad approvazione, ma legittima il richiedente a procedere assumendone il rischio interpretativo. I quesiti di interesse generale vengono pubblicati in forma anonima, contribuendo a costruire una prassi consultabile.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – SIM e nuovo servizio di robo-advisor

    Una SIM milanese vuole lanciare un servizio di consulenza automatizzata su portafogli ESG con ribilanciamento algoritmico. Dubbio: il servizio rientra nella consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies TUF, oppure configura una gestione di portafogli? La distinzione e rilevante perche cambia il regime autorizzativo, gli obblighi MiFID II di adeguatezza e i requisiti organizzativi. La SIM formula un quesito alla CONSOB descrivendo l’architettura tecnica, il grado di automazione, il ruolo del cliente nelle decisioni. CONSOB risponde in 80 giorni qualificando il servizio come consulenza personalizzata e indicando i presidi necessari su algoritmo, conflitti di interesse e disclosure. La SIM lancia il servizio con la certezza di non incorrere in sanzioni per qualificazione errata.

    Caso 2 – Emittente prima del lancio di un’OPA

    Una holding industriale quotata sta valutando un’OPA volontaria totalitaria su una controllata anch’essa quotata. La struttura prevede un corrispettivo misto, parte in contanti e parte in azioni di nuova emissione della holding stessa. Dubbio: il corrispettivo soddisfa il requisito di equivalenza dell’art. 106 TUF e del Regolamento Emittenti? Come va calcolato il prezzo minimo? Quesito alla CONSOB con simulazioni numeriche e prospetto della componente carta. Risposta in 70 giorni che conferma la metodologia di calcolo e individua gli elementi da inserire nel documento d’offerta. L’OPA viene lanciata senza il rischio di una sospensione successiva per vizio di corrispettivo.

    Caso 3 – SGR e nuovo fondo soggetto al regolamento PRIIPs

    Una SGR vuole istituire un fondo comune aperto con esposizione a derivati strutturati. Dubbio: il prodotto rientra nell’ambito del regolamento PRIIPs (UE 1286/2014) e quindi richiede il KID, oppure e escluso in quanto OICVM gia coperto dal KIID UCITS? Il quesito alla CONSOB chiarisce che il fondo, in quanto OICVM, beneficia del regime transitorio PRIIPs ma deve comunque rispettare specifici obblighi di disclosure sui costi indiretti dei derivati. La SGR adegua la documentazione precommercializzazione evitando contestazioni in fase di commercializzazione cross-border.

    Caso 4 – Banca prima di operare in cripto-attivita sotto MiCA

    Una banca italiana intende offrire alla clientela retail servizi di custodia e amministrazione di cripto-attivita, sfruttando il passporting previsto dal Regolamento MiCA (UE 2023/1114). Dubbio: e sufficiente la notifica alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 60 MiCA per gli enti creditizi, oppure occorre comunque una separata istanza ex TUB? Quesito alla Banca d’Italia, che risponde indicando il perimetro della notifica semplificata, i presidi di governance richiesti sulla custodia chiavi private e il coordinamento con CONSOB per gli aspetti di condotta. La banca avvia il servizio con il programma di attivita validato.

    Caso 5 – Intermediario su operazione potenzialmente sospetta ai fini MAR

    Una banca d’investimento riceve da un cliente istituzionale ordini di acquisto consistenti su un titolo quotato poco prima della pubblicazione di una raccomandazione del proprio desk di ricerca. Dubbio: l’operazione configura un sospetto di abuso di mercato ai sensi dell’art. 16 MAR e va segnalata con STOR, oppure rientra nella fisiologica attivita di negoziazione? Quesito alla CONSOB, con descrizione dei muri informativi interni, della tempistica di pubblicazione del report e del profilo del cliente. CONSOB chiarisce i criteri di sospetto applicabili al caso, sgombrando il campo dal dubbio senza imporre la segnalazione preventiva. L’intermediario rafforza comunque i presidi organizzativi sui flussi informativi tra desk.

    Quando e come presentare il quesito

    Il quesito si presenta direttamente all’Autorita competente – CONSOB per intermediari e servizi di investimento, emittenti, mercati e abusi di mercato; Banca d’Italia per profili bancari, prudenziali e di cripto-attivita riservate agli enti creditizi. Per i casi a competenza incrociata le due Autorita coordinano la risposta.

    Il canale di trasmissione e quello istituzionale: PEC dedicata e, ove disponibile, portale telematico dell’Autorita. La presentazione richiede una descrizione dettagliata della fattispecie, l’indicazione delle norme che si ritiene applicabili, la soluzione interpretativa prospettata e la documentazione di supporto.

    Un punto fondamentale di compliance: il quesito non puo essere presentato da consulenti esterni in nome proprio. Legittimato e il soggetto vigilato (SIM, banca, SGR, emittente) o l’aspirante tale. Studi legali e societa di consulenza possono assistere nella redazione, ma l’istanza va firmata dal rappresentante legale del soggetto interessato e indirizzata all’Autorita per suo conto. Questa scelta evita l’uso strumentale dell’istituto da parte di operatori non sottoposti a vigilanza e mantiene il dialogo entro il perimetro dei soggetti effettivamente regolati.

    Norme e fonti

    • art. 3-bis TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) – quesiti alle Autorita di vigilanza dei mercati finanziari
    • Legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge Capitali) – introduzione dell’istituto del quesito preventivo nel TUF
    • Regolamento attuativo CONSOB e Banca d’Italia su modalita, criteri di ammissibilita, tempi e pubblicazione dei pareri
    • Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) e Q&A ESMA per il coordinamento interpretativo in materia di abusi di mercato
    • Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) e relative linee guida congiunte ESA
    • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) per le cripto-attivita
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR)

    Domande frequenti

    La risposta della CONSOB o della Banca d’Italia al quesito e vincolante anche per il giudice?

    No, il vincolo opera nei confronti dell’Autorita che ha reso il parere e limitatamente al caso prospettato dal richiedente. Il giudice ordinario o amministrativo conserva piena autonomia interpretativa. Tuttavia la risposta costituisce un elemento rilevante in giudizio, sia per dimostrare la buona fede dell’operatore sia per orientare la decisione, soprattutto se il parere e stato pubblicato come prassi di interesse generale.

    Cosa succede se l’Autorita non risponde entro 90 giorni?

    Non si forma silenzio-assenso. Decorso il termine senza risposta o senza richiesta di integrazione, il richiedente puo procedere con il comportamento prospettato, ma lo fa assumendosi il rischio interpretativo. In sede sanzionatoria potra comunque far valere la propria buona fede, documentata dalla presentazione del quesito e dal silenzio dell’Autorita. Resta possibile, nei casi piu complessi, sollecitare informalmente l’Autorita o reiterare l’istanza con elementi aggiuntivi.

    Posso presentare un quesito tramite il mio consulente legale?

    Il consulente puo redigere materialmente l’istanza e assistere tutta la procedura, ma il quesito deve essere presentato a nome del soggetto vigilato – SIM, banca, SGR, emittente o aspirante tale – e firmato dal suo rappresentante legale. L’istituto e riservato agli operatori del mercato finanziario sottoposti a vigilanza, non e una consultazione aperta a chiunque. Studi professionali e societa di advisory operano come assistenti tecnici, non come legittimati attivi.

    Il quesito puo riguardare un comportamento gia tenuto?

    No, la natura dell’istituto e strettamente preventiva. Il quesito serve a chiarire la legittimita di un comportamento futuro, non a sanare situazioni gia in essere. Per fatti gia compiuti restano disponibili gli ordinari canali di interlocuzione con l’Autorita, le segnalazioni spontanee e, in caso di procedimento sanzionatorio aperto, le memorie difensive. Inoltre i quesiti non sono ammessi quando la stessa questione e gia oggetto di procedimento ispettivo o sanzionatorio in corso a carico del richiedente.

  • Tribunale in composizione collegiale: esempi pratici sull’art. 50-bis c.p.c.

    In sintesi

    • L’art. 50-bis c.p.c. elenca in modo tassativo le materie in cui il tribunale decide in composizione collegiale, derogando alla regola generale della monocraticità introdotta dal D.Lgs. 51/1998.
    • Sono attribuite al collegio le cause con intervento obbligatorio del pubblico ministero (art. 70, primo comma, c.p.c.), come le controversie su stato e capacità delle persone.
    • Rientrano nella competenza collegiale le impugnazioni delle delibere assembleari di società, le opposizioni allo stato passivo nelle procedure concorsuali e i giudizi di querela di falso.
    • Le divisioni ereditarie di valore eccedente e le cause in materia di esecuzione per consegna o rilascio (art. 612 c.p.c.) sono devolute al collegio.
    • La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha confermato l’impianto della norma, coordinandolo con l’art. 50-quater c.p.c. e con la nuova disciplina del rito unitario.
    • La violazione delle regole sulla composizione del giudice non comporta nullità assoluta, ma vizio sanabile se non eccepito tempestivamente.
    • L’individuazione della composizione corretta incide su udienze, deliberazioni e termini: errori in fase iniziale possono allungare i tempi del processo.

    Prima degli esempi: perché la collegialità conta

    La scelta del legislatore di mantenere una composizione collegiale solo per alcune materie risponde a un’esigenza di equilibrio fra celerità e ponderazione. Le cause indicate nell’art. 50-bis c.p.c. condividono caratteristiche comuni: alta complessità tecnica, rilevanza ordinamentale degli interessi coinvolti, oppure necessità di un controllo più articolato sulla regolarità del procedimento. In questi casi la presenza di tre giudici, anziché di uno solo, è considerata una garanzia ulteriore per le parti e per la qualità della decisione finale.

    Conoscere in anticipo se una controversia rientra fra quelle a composizione collegiale è essenziale per chi prepara il ricorso o la comparsa di costituzione. Da questa qualificazione dipendono la modalità di trattazione, la struttura dell’udienza di precisazione delle conclusioni, il regime delle ordinanze istruttorie e, talvolta, anche le scelte difensive sulla rinuncia o sulla riconvenzionale. I casi che seguono mostrano come la stessa norma trovi applicazione in contesti molto diversi fra loro.

    Le sei categorie del primo comma

    Il primo comma dell’art. 50-bis c.p.c. enumera sei gruppi di procedimenti: procedimenti in camera di consiglio, cause di competenza della corte d’appello decise in primo grado dal tribunale per espressa previsione, cause con intervento obbligatorio del pubblico ministero, cause di esecuzione per consegna o rilascio ex art. 612 c.p.c., controversie societarie già disciplinate dal D.Lgs. 5/2003 e cause di opposizione, impugnazione, revocazione contro provvedimenti che richiedono per legge la cognizione collegiale.

    L’elencazione è tassativa: fuori da queste ipotesi, il tribunale decide in composizione monocratica. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di dubbio interpretativo, prevale la regola generale della monocraticità, perché la collegialità rappresenta una deroga eccezionale. Per questo motivo, l’argomentazione difensiva deve sempre ancorarsi a un riferimento normativo preciso, non a generiche valutazioni di opportunità.

    Coordinamento con la riforma Cartabia

    Il D.Lgs. 149/2022 ha introdotto modifiche significative al rito civile, ma ha lasciato sostanzialmente intatta la mappa della collegialità del tribunale. Sono stati invece riscritti alcuni riti speciali, come quello di famiglia, dove la collegialità è collegata a fasi specifiche del procedimento e non all’intero giudizio. L’art. 50-quater c.p.c. completa il quadro stabilendo che l’inosservanza delle regole sulla composizione del giudice configura un vizio attinente alla costituzione del giudice, ma sanabile se non sollevato nel termine di cui all’art. 161 c.p.c.

    Per chi opera in tribunale, il combinato disposto degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c. impone due attenzioni: verificare subito la composizione corretta al momento del deposito dell’atto introduttivo, e formulare l’eventuale eccezione di vizio di costituzione del giudice nei primi atti difensivi. Una contestazione tardiva, infatti, sana il vizio e impedisce di farlo valere in appello o in cassazione.

    Caso 1: impugnazione di delibera assembleare di S.r.l.

    Scenario. Tizio, socio di minoranza di una S.r.l. operante nel settore della logistica, riceve la convocazione dell’assemblea che dovrebbe approvare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Convinto che la delibera leda i propri diritti, Tizio decide di impugnarla davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società.

    Come si legge in pratica. L’impugnazione di delibere assembleari è espressamente attribuita alla cognizione collegiale del tribunale. La causa sarà quindi trattata da un collegio di tre giudici, con udienza di precisazione delle conclusioni davanti all’intero collegio e successiva deliberazione in camera di consiglio. Anche le eventuali istanze cautelari, come la sospensione dell’esecuzione della delibera, seguono regole specifiche legate alla natura collegiale del giudizio.

    Documenti. Copia conforme della delibera impugnata, verbale dell’assemblea con relativi allegati, statuto sociale aggiornato, visura camerale della società, eventuale corrispondenza pre-assembleare e perizia di stima se rilevante per la contestazione del valore.

    Caso 2: opposizione allo stato passivo nel fallimento

    Scenario. Caio è creditore di una società dichiarata fallita. Dopo aver presentato domanda di insinuazione al passivo per un credito di fornitura, riceve dal giudice delegato un provvedimento di esclusione parziale, perché parte della documentazione contabile è stata ritenuta non sufficiente. Caio decide di proporre opposizione allo stato passivo davanti al tribunale fallimentare.

    Come si legge in pratica. L’opposizione allo stato passivo è procedimento camerale e, in quanto tale, rientra nella collegialità del tribunale ai sensi dell’art. 50-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., letto in combinato con la disciplina della legge fallimentare e del Codice della crisi d’impresa. Il collegio decide con decreto motivato; le udienze sono tipicamente più snelle, ma la deliberazione finale impegna sempre i tre giudici.

    Documenti. Ricorso in opposizione, copia del provvedimento del giudice delegato, fatture e documenti di trasporto a sostegno del credito, eventuali contratti quadro con il debitore, estratti contabili e prospetti riepilogativi delle forniture contestate.

    Caso 3: querela di falso in via principale

    Scenario. Sempronio scopre che, in una procedura esecutiva avviata contro di lui, è stato prodotto un atto privato che recherebbe la sua firma. Convinto che la firma sia stata apposta da altri, decide di promuovere giudizio di querela di falso davanti al tribunale per ottenere l’accertamento dell’inautenticità del documento.

    Come si legge in pratica. La querela di falso è espressamente devoluta al collegio quando proposta in via principale, perché si tratta di causa in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 70, primo comma, c.p.c.). Il collegio dispone le verificazioni necessarie, può ammettere consulenza tecnica grafologica e, all’esito, pronuncia sentenza che incide direttamente sull’efficacia probatoria del documento contestato.

    Documenti. Originale dell’atto del quale si chiede dichiararsi la falsità, scritture di comparazione contemporanee, documenti di identità storici, eventuali precedenti perizie grafologiche di parte e atti del procedimento esecutivo nel quale il documento è stato prodotto.

    Caso 4: divisione ereditaria di valore rilevante

    Scenario. Alla morte del padre, Tizio, Caio e Sempronio si trovano comproprietari di un compendio immobiliare comprendente la casa familiare, un fondo agricolo e quote di una società di persone. I tentativi di accordo sulla divisione falliscono e uno dei fratelli decide di promuovere giudizio di divisione davanti al tribunale.

    Come si legge in pratica. Le cause di divisione, quando rientrano fra quelle per cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero o quando il valore e la complessità lo richiedono in base alle norme di riferimento, sono trattate in composizione collegiale. Il collegio nomina spesso un consulente tecnico per la stima dei beni e per la formazione dei lotti, e decide con sentenza definitiva che dispone l’assegnazione o la vendita all’incanto.

    Documenti. Dichiarazione di successione, visure catastali aggiornate, planimetrie degli immobili, eventuali stime peritali di parte, estratti del registro delle imprese per le quote sociali e prospetto degli oneri condominiali o agricoli pendenti.

    Caso 5: esecuzione per consegna o rilascio

    Scenario. Una societa proprietaria di un capannone industriale ottiene un titolo esecutivo che impone al conduttore moroso il rilascio dell’immobile. Iniziata l’esecuzione, sorgono contestazioni complesse sui beni mobili presenti nei locali e sulla qualificazione di alcuni macchinari come pertinenze dell’azienda.

    Come si legge in pratica. L’art. 50-bis c.p.c. attribuisce alla cognizione collegiale le controversie disciplinate dall’art. 612 c.p.c., relative alla determinazione delle modalita dell’esecuzione per consegna o rilascio. Il collegio decide con ordinanza non impugnabile sulle questioni che insorgono fra le parti, garantendo un controllo piu approfondito su scelte che possono incidere su attivita economiche o su diritti di terzi.

    Documenti. Titolo esecutivo e precetto, verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario, inventario dei beni rinvenuti, contratto di locazione o di comodato originario, eventuali contratti relativi ai macchinari e visura camerale del conduttore.

    Quando chiedere una verifica

    La qualificazione di una causa come monocratica o collegiale ha conseguenze pratiche rilevanti su strategie difensive, tempi processuali e regime delle impugnazioni. Quando una controversia presenta elementi che potrebbero riconducila a una delle ipotesi dell’art. 50-bis c.p.c., e utile far esaminare in anticipo gli atti per evitare di subire un vizio di costituzione del giudice o, al contrario, di formulare eccezioni infondate.

    Per un confronto preliminare su una situazione concreta, e possibile rivolgersi al servizio di selezione di esperti di fiscoinvestimenti.it: l’orientamento iniziale aiuta a inquadrare correttamente la procedura prima di assumere decisioni vincolanti.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 50-quater c.p.c. — regime del vizio relativo alla composizione del giudice.
    • Art. 70 c.p.c. — intervento obbligatorio del pubblico ministero.
    • Art. 612 c.p.c. — controversie sulle modalita dell’esecuzione per consegna o rilascio.
    • Art. 161 c.p.c. — conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione.
    • D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) — coordinamento con il nuovo rito unitario e con la riforma del processo di famiglia.
    • D.Lgs. 51/1998 — istituzione del giudice unico di primo grado.

    Domande frequenti

    Una causa in materia societaria e sempre collegiale? No. Sono collegiali le controversie espressamente indicate dall’art. 50-bis c.p.c., come le impugnazioni delle delibere assembleari. Altre liti societarie minori, ad esempio recuperi di crediti per fatture fra societa, restano di norma monocratiche.

    Come si capisce se serve l’intervento del pubblico ministero? Bisogna leggere l’art. 70 c.p.c., che indica le cause in cui l’intervento e obbligatorio: stato e capacita delle persone, querela di falso, cause matrimoniali e altre ipotesi tipiche. Quando l’intervento e obbligatorio per il primo comma, scatta automaticamente la collegialita.

    Cosa succede se il giudice monocratico decide una causa che doveva essere collegiale? La sentenza non e nulla in modo assoluto, ma e affetta da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 50-quater c.p.c.). Il vizio deve essere eccepito tempestivamente nei gradi successivi, altrimenti si considera sanato.

    Le opposizioni in materia fallimentare sono sempre collegiali? Le opposizioni allo stato passivo e gli altri procedimenti camerali della procedura concorsuale sono trattati dal tribunale fallimentare in composizione collegiale, perche rientrano fra i procedimenti in camera di consiglio richiamati dall’art. 50-bis c.p.c.

    La riforma Cartabia ha cambiato la mappa della collegialita? Non ha modificato in modo significativo l’art. 50-bis c.p.c. Ha invece innovato singoli riti speciali, in particolare quello di famiglia, dove la collegialita e collegata a fasi precise del procedimento. Per il resto, l’impianto e quello previgente, con il completamento dell’art. 50-quater c.p.c. sui vizi di composizione.

  • Art. 29-octies DPR 445/2000

    Art. 29-octies DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Liberta religiosa: esempi pratici sull’art. 19 della Costituzione

    In sintesi

    • L’art. 19 Cost. riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata.
    • La liberta comprende quattro facolta: professare la fede, farne propaganda, esercitare il culto privato e quello pubblico.
    • Titolari sono tutti, cittadini e stranieri, persone fisiche e formazioni sociali, senza distinzione fra confessioni storiche e minoritarie.
    • L’unico limite espresso e il divieto di riti contrari al buon costume: una clausola di chiusura interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza costituzionale.
    • L’art. 19 va letto in combinato con gli artt. 3, 7, 8 e 20 Cost., che fondano laicita dello Stato, pluralismo confessionale e uguaglianza fra confessioni.
    • Restrizioni alla liberta religiosa sono ammesse solo se previste dalla legge, proporzionate e funzionali alla tutela di altri diritti costituzionali (ordine pubblico, salute, diritti dei terzi).
    • La liberta di non credere e di professare l’ateismo rientra nel medesimo perimetro di tutela, secondo una lettura ormai consolidata della disposizione.

    Prima degli esempi: cosa garantisce davvero l’art. 19 Cost.

    L’art. 19 Cost. e uno dei pilastri del pluralismo italiano. La Costituzione del 1948, dopo l’esperienza del confessionalismo di Stato, ha scelto un modello in cui la Repubblica non si identifica con nessuna fede e garantisce a tutti la stessa liberta di credere, di non credere e di manifestare pubblicamente la propria persuasione religiosa. La norma non protegge una religione in particolare: il suo oggetto e la liberta di religione, declinata come diritto soggettivo individuale e come diritto delle comunita organizzate.

    Il testo elenca quattro contenuti: professare la propria fede, farne propaganda, esercitarne il culto in privato e in pubblico, individualmente o in forma associata. Il limite del buon costume non puo essere confuso con la morale di una confessione specifica: secondo la giurisprudenza costituzionale, esso coincide con il nucleo minimo di pudore e decenza condiviso, e non con l’ortodossia religiosa dominante.

    Laicita, pluralismo e uguaglianza fra confessioni

    L’art. 19 non opera da solo. Va letto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza senza distinzioni di religione), con l’art. 8 Cost. (tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge), con l’art. 7 Cost. (rapporti con la Chiesa cattolica regolati dai Patti) e con l’art. 20 Cost. (divieto di limitazioni o oneri fiscali per il carattere ecclesiastico delle associazioni). Da questo intreccio la Corte Costituzionale ha ricavato il principio di laicita come principio supremo dell’ordinamento, declinato non come indifferenza verso il fenomeno religioso ma come equidistanza dello Stato.

    Il principio di laicita implica che eventuali restrizioni o privilegi non possono fondarsi sull’appartenenza a una confessione, ma devono rispondere a esigenze oggettive e proporzionate. Le confessioni con intesa ex art. 8 godono di un quadro pattizio piu definito, ma il nucleo della liberta religiosa dell’art. 19 spetta anche ai gruppi privi di intesa.

    Soglie operative: quando una restrizione e legittima

    Una limitazione della liberta religiosa e compatibile con l’art. 19 Cost. solo se: e prevista da una legge, persegue un fine costituzionalmente rilevante (ordine pubblico materiale, salute, sicurezza, diritti dei terzi), e proporzionata e necessaria. Non e mai consentito vietare un culto perche minoritario, eterodosso o sgradito alla maggioranza; non e consentito imporre una fede o vietarne la manifestazione pubblica per ragioni di mera opportunita politica.

    I cinque casi che seguono mostrano come questi principi vengano applicati a situazioni ricorrenti: culto in luoghi aperti al pubblico, simboli religiosi nella scuola, obiezione di coscienza per ragioni religiose, ministri di culto e cappellanie, riti di comunita minoritarie.

    Caso 1: Tizio e la celebrazione in un luogo pubblico

    Scenario. Tizio, rappresentante di una piccola comunita religiosa priva di intesa con lo Stato, organizza una celebrazione in una piazza cittadina, dopo aver presentato la consueta comunicazione al Comune. L’amministrazione locale nega l’autorizzazione invocando generiche ragioni di decoro urbano e la preferenza per manifestazioni religiose tradizionali.

    Come si legge in pratica. Il diniego, motivato sulla minore diffusione della confessione e su un generico richiamo al decoro, viola l’art. 19 Cost. La liberta di culto pubblico spetta a tutte le confessioni, senza distinzione fra maggioritarie e minoritarie. Eventuali limiti possono essere posti solo per ragioni concrete e proporzionate di ordine pubblico, sicurezza o tutela dei terzi, e devono essere motivati in modo specifico. La motivazione fondata sul carattere tradizionale di altre confessioni e in se incompatibile con il principio di laicita.

    Documenti. Statuto e atto costitutivo della comunita religiosa, comunicazione presentata al Comune, provvedimento di diniego, regolamento comunale sulle manifestazioni in suolo pubblico, eventuali precedenti analoghi autorizzati ad altre confessioni.

    Caso 2: Caia e il simbolo religioso indossato a scuola

    Scenario. Caia, studentessa maggiorenne di un istituto superiore pubblico, indossa stabilmente un simbolo religioso personale (un copricapo o un pendente). La dirigenza scolastica, sulla base di una circolare interna che vieta ogni simbolo religioso visibile, le intima di rimuoverlo durante l’orario di lezione.

    Come si legge in pratica. Il divieto generalizzato di esibire simboli religiosi personali da parte degli studenti incide sulla professione individuale di fede tutelata dall’art. 19 Cost. e sulla manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. La scuola pubblica puo regolare gli abbigliamenti per ragioni di sicurezza, identificabilita o ordinato svolgimento dell’attivita didattica, ma non puo trasformare il principio di laicita in un divieto assoluto e indiscriminato di simboli personali. La giurisprudenza distingue accuratamente fra simboli esposti dall’istituzione (questione diversa, che chiama in causa la laicita dello Stato) e simboli indossati dagli individui, che restano nel perimetro della liberta religiosa individuale.

    Documenti. Regolamento d’istituto, circolare contestata, verbale del consiglio di classe, eventuale provvedimento disciplinare, comunicazioni con la dirigenza, documentazione dell’orientamento religioso della studentessa.

    Caso 3: Sempronio e l’obiezione di coscienza per motivi religiosi

    Scenario. Sempronio, lavoratore subordinato di una grande impresa, chiede al datore di lavoro di poter osservare un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica per ragioni di precetto religioso della propria confessione. Il datore rifiuta in modo assoluto, richiamando le sole esigenze organizzative dell’azienda, senza esaminare le alternative concretamente praticabili (turni, scambi, compensazioni).

    Come si legge in pratica. L’art. 19 Cost. non attribuisce un diritto incondizionato al riposo nel giorno indicato dal proprio precetto religioso, ma impone al datore di lavoro un dovere di ragionevole accomodamento, da valutare in concreto, soprattutto nelle grandi organizzazioni in cui i turni sono fungibili. Un rifiuto puramente formale, non sorretto da prova delle effettive esigenze produttive incompatibili, puo configurare un atto discriminatorio fondato sulla religione, vietato sia dalla normativa antidiscriminazione sia dai principi di laicita e uguaglianza. Resta fermo che il bilanciamento e caso per caso e che il diritto del lavoratore non puo svuotare l’organizzazione aziendale.

    Documenti. Contratto di lavoro e CCNL applicato, richiesta scritta del lavoratore, riscontro del datore, organigramma dei turni, documentazione di prassi analoghe gia accordate, eventuale segnalazione all’organismo antidiscriminazione.

    Caso 4: Mevia e l’assistenza spirituale in ospedale

    Scenario. Mevia, paziente ricoverata in una struttura sanitaria pubblica, chiede di poter ricevere l’assistenza di un ministro della propria confessione religiosa, diversa da quelle storicamente presenti con cappellanie strutturate all’interno dell’ospedale. L’amministrazione risponde che il servizio e previsto solo per le confessioni gia convenzionate.

    Come si legge in pratica. Il diritto all’assistenza spirituale rientra nel nucleo della liberta religiosa garantita dall’art. 19 Cost. ed e tanto piu rilevante in contesti di soggezione strutturale (ospedali, carceri, caserme), dove l’individuo non puo accedere liberamente al culto. L’ente pubblico deve consentire l’ingresso del ministro di culto richiesto dal paziente, in orari e modalita compatibili con l’organizzazione sanitaria, anche in mancanza di una convenzione strutturata: la convenzione disciplina la presenza stabile della cappellania, non puo essere usata per escludere l’accesso occasionale di altri ministri di culto. Il bilanciamento si misura sulle esigenze cliniche concrete, non sulla notorieta della confessione.

    Documenti. Istanza scritta della paziente, regolamento ospedaliero sull’assistenza spirituale, eventuali convenzioni con confessioni religiose, riscontro della direzione sanitaria, documentazione clinica nella parte rilevante per la compatibilita oraria.

    Caso 5: Calpurnia e il rito di una comunita minoritaria

    Scenario. Calpurnia, referente di una comunita religiosa numericamente ridotta, organizza in un locale privato regolarmente in disponibilita un rito collettivo periodico. Alcuni residenti del condominio segnalano genericamente fastidio per il rito; l’amministrazione comunale, sulla base di tali esposti, ipotizza un provvedimento limitativo.

    Come si legge in pratica. L’esercizio del culto in forma associata in un luogo privato e nel cuore della tutela dell’art. 19 Cost. La diversita o la minore diffusione del rito non sono di per se ragioni legittime di restrizione: lo Stato non puo sindacare il contenuto teologico o la strangezza percepita di una pratica religiosa. Possono operare solo le ordinarie regole su rumore, agibilita dei locali, sicurezza, applicabili allo stesso modo a riunioni religiose e non religiose. Il limite costituzionale del buon costume non e una clausola di conformita alla morale dominante: copre soltanto pratiche che offendono il pudore comune o ledono diritti fondamentali dei partecipanti.

    Documenti. Titolo di disponibilita del locale, certificato di agibilita, programma dei riti e degli orari, eventuali rilievi tecnici (acustica, sicurezza), comunicazioni con l’amministrazione comunale, statuto della comunita.

    Quando chiedere una verifica

    La liberta religiosa convive con altri diritti di rango costituzionale e con esigenze pubbliche concrete: il confine fra esercizio legittimo e limite ammesso e spesso sottile e richiede una lettura caso per caso. Per impostare una difesa o una richiesta fondata sull’art. 19 Cost., soprattutto su questioni di lavoro, scuola, sanita e gestione amministrativa, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto costituzionale, antidiscriminazione e diritto ecclesiastico.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 2 Cost. — diritti inviolabili dell’uomo
    • Art. 3 Cost. — uguaglianza senza distinzioni di religione
    • Art. 7 Cost. — rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
    • Art. 8 Cost. — uguale liberta delle confessioni religiose
    • Art. 19 Cost. — liberta religiosa
    • Art. 20 Cost. — nessuna limitazione per il carattere ecclesiastico delle associazioni
    • Art. 21 Cost. — liberta di manifestazione del pensiero
    • Legge 25 marzo 1985, n. 121 — Accordo di revisione del Concordato (Normattiva)
    • Legge 24 giugno 1929, n. 1159 — Disposizioni sui culti ammessi nello Stato (Normattiva)
    • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 9 — liberta di pensiero, coscienza e religione

    Domande frequenti

    1. L’art. 19 Cost. tutela solo le religioni riconosciute?
    No. La disposizione tutela tutti, senza distinzioni fra confessioni con o senza intesa, fra religioni storiche e di minoranza, fra credenti e non credenti. L’intesa ex art. 8 Cost. disciplina i rapporti con lo Stato e alcune agevolazioni, ma non e una precondizione per godere della liberta religiosa garantita dall’art. 19.

    2. Lo Stato puo imporre un divieto di simboli religiosi?
    Un divieto generalizzato e indiscriminato di simboli religiosi personali e in tensione con l’art. 19 Cost. e con il principio di laicita inteso come equidistanza. Restrizioni possono essere ammesse solo se proporzionate, limitate nel tempo e nel contesto, e giustificate da esigenze concrete (sicurezza, identificabilita, salute), non dal mero fastidio della maggioranza.

    3. Esiste un diritto generale di obiezione di coscienza religiosa?
    Non esiste una clausola generale di obiezione per motivi religiosi. La Costituzione e la legge ordinaria riconoscono ipotesi specifiche (storicamente: servizio militare; oggi: alcune attivita sanitarie). In ambito lavorativo opera piu propriamente il dovere di ragionevole accomodamento e il divieto di discriminazioni religiose, che vincolano in modo proporzionato il datore di lavoro.

    4. Cosa significa il limite del buon costume?
    Il buon costume dell’art. 19 Cost. non coincide con la morale di una confessione, ne con la sensibilita maggioritaria. La giurisprudenza lo legge in senso restrittivo, riferendolo a comportamenti che offendono il pudore comune o la dignita dei partecipanti. Non puo essere invocato per vietare riti solo perche poco diffusi, esotici o sgraditi.

    5. La liberta religiosa vale anche per chi non crede?
    Si. L’art. 19 Cost. e ormai letto come tutela anche della liberta di non professare alcuna fede e di manifestare l’ateismo o l’agnosticismo. Il principio di laicita implica equidistanza dello Stato anche rispetto alle convinzioni non religiose, che ricevono pari riconoscimento e pari protezione contro le discriminazioni.

  • Straniero e delitti commessi all’estero contro l’Italia: esempi pratici sull’art. 10 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 10 c.p. punisce lo straniero che commette all’estero un delitto a danno dello Stato italiano, di un cittadino italiano, dell’Unione europea, di uno Stato estero o di un altro straniero.
    • Condizione comune e’ la presenza dello straniero nel territorio dello Stato al momento del procedimento.
    • Se la vittima e’ lo Stato italiano o un cittadino italiano (1° comma), la soglia e’ l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno; serve la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela della persona offesa.
    • Se la vittima e’ uno Stato estero, l’Unione europea o uno straniero (2° comma), la soglia sale all’ergastolo, alla pena di morte o alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; e’ sempre necessaria la richiesta del Ministro.
    • La norma riguarda solo i delitti, non le contravvenzioni, e si applica in via residuale rispetto agli artt. 7 e 8 c.p.
    • L’eventuale estradizione concessa o accettata esclude il procedimento in Italia; va comunque coordinato il rapporto con il mandato d’arresto europeo.
    • Il divieto di bis in idem opera ai sensi dell’art. 11 c.p., dell’art. 649 c.p.p. e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE.

    Prima degli esempi: perche’ lo straniero risponde in Italia di fatti commessi all’estero

    L’art. 10 del codice penale attua una forma temperata del principio di universalita’ della legge penale italiana. Lo Stato rivendica il proprio potere punitivo anche su chi non e’ cittadino e ha commesso il fatto fuori dal territorio nazionale, ma entro condizioni stringenti: gravita’ del delitto, presenza dell’imputato in Italia, intervento del Ministro della giustizia, eventuale istanza della persona offesa. La logica e’ evitare che gli ordinamenti stranieri diventino zone franche per reati che colpiscono interessi italiani o europei, senza trasformare l’Italia in un foro penale universale. La norma e’ significativa in tre scenari oggi frequenti: criminalita’ economica transnazionale, cybercrime con vittime italiane, reati a danno dell’Unione europea. In tutti questi casi l’art. 10 c.p. va letto insieme alla cooperazione giudiziaria penale: decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e Convenzione di Budapest sulla criminalita’ informatica.

    Le due fasce di punibilita’ previste dall’art. 10 c.p.

    Il primo comma riguarda i delitti a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano: la soglia minima e’ fissata alla reclusione non inferiore nel minimo a un anno (oppure all’ergastolo). La procedibilita’ richiede la presenza dello straniero in Italia e la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o la querela della persona offesa.

    Il secondo comma disciplina i delitti a danno di uno Stato estero, dell’Unione europea o di un altro straniero: la soglia sale all’ergastolo, alla pena di morte o alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. E’ sempre necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, senza possibilita’ di supplire con la querela. L’Italia interviene a tutela di interessi non nazionali solo per i fatti piu’ gravi e sotto controllo politico-istituzionale.

    Presenza in Italia, mandato d’arresto europeo e divieto di bis in idem

    La presenza nel territorio dello Stato e’ presupposto processuale: senza di essa il procedimento non puo’ essere avviato. E’ una condizione di procedibilita’ analoga a quella dell’art. 9 c.p. per il cittadino italiano. Cio’ non impedisce l’attivazione degli strumenti di cooperazione: il mandato d’arresto europeo, ai sensi della legge n. 69/2005, e l’estradizione passiva possono condurre lo straniero in Italia e attivare la giurisdizione.

    Sul rapporto con la giustizia straniera operano l’art. 11 c.p. sul rinnovamento del giudizio, l’art. 138 c.p. sul computo della pena espiata all’estero e il divieto di bis in idem dell’art. 649 c.p.p. e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE. Le sentenze definitive di uno Stato membro UE precludono di regola un nuovo procedimento in Italia; i rapporti con Stati terzi seguono le convenzioni applicabili.

    Caso 1: cittadino tedesco, truffa online con vittime italiane

    Scenario. Hans, cittadino tedesco residente a Berlino, gestisce dall’estero una piattaforma di trading fraudolento che induce vittime italiane a versare somme rilevanti su conti esteri. Hans si reca in Italia per una fiera commerciale e viene segnalato dalle persone offese.

    Come si legge in pratica. Vittime cittadini italiani: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. La truffa aggravata supera la soglia di un anno nel minimo. La procura deve verificare la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela delle persone offese: in mancanza, il procedimento non puo’ essere avviato. La condotta a distanza con effetti in Italia puo’ rilevare anche ai sensi dell’art. 6 c.p., prioritario quando l’evento si verifica nel territorio dello Stato.

    Documenti. Certificato di cittadinanza tedesca, attestazione di ingresso in Italia, denunce delle persone offese, screenshot della piattaforma, bonifici, eventuale richiesta del Ministro.

    Caso 2: cittadino albanese, rapina aggravata a turisti italiani in Albania

    Scenario. Bujar, cittadino albanese, partecipa in Albania a una rapina aggravata ai danni di turisti italiani. Le autorita’ albanesi avviano un procedimento ma non chiedono estradizione. Bujar entra in Italia con visto turistico; la persona offesa presenta querela.

    Come si legge in pratica. Vittime cittadini italiani: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. La rapina aggravata supera ampiamente la soglia di un anno nel minimo. La presenza di Bujar in Italia integra il presupposto processuale. La querela e’ alternativa alla richiesta del Ministro. Va verificata la posizione albanese: una formale richiesta di estradizione puo’ far cedere la giurisdizione italiana, salvo i limiti convenzionali. Se il fatto fosse stato in uno Stato UE, lo strumento sarebbe il mandato d’arresto europeo ex legge n. 69/2005.

    Documenti. Passaporto e ingresso, denunce, querela, atti del procedimento albanese, traduzioni asseverate, atti di cooperazione.

    Caso 3: cittadino svizzero, frode ai danni del bilancio dell’Unione europea

    Scenario. Marcel, cittadino svizzero, conclude in Svizzera contratti fittizi che generano indebite erogazioni di fondi europei attraverso societa’ veicolo registrate in Stati membri diversi dall’Italia. Si reca in Italia per ragioni di lavoro. La Procura europea (EPPO), competente sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, segnala il fatto alla procura italiana.

    Come si legge in pratica. La vittima e’ l’Unione europea: opera il secondo comma dell’art. 10 c.p. La frode comunitaria e i reati contro gli interessi finanziari dell’UE, disciplinati anche dal d.lgs. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF, presentano soglie edittali che possono raggiungere e superare i tre anni nel minimo nelle ipotesi aggravate. La procedibilita’ richiede in ogni caso la richiesta del Ministro della giustizia: non e’ surrogabile dalla querela. La presenza di Marcel in Italia integra il presupposto processuale. Va coordinato il rapporto con l’EPPO, che puo’ esercitare direttamente l’azione penale nei Paesi partecipanti.

    Documenti. Contratti, documentazione bancaria, atti societari delle veicolo, segnalazione EPPO, atti di cooperazione internazionale, eventuale richiesta del Ministro della giustizia, documentazione di ingresso in Italia.

    Caso 4: cittadino russo, cybercrime con server in Stato terzo e vittime italiane

    Scenario. Ivan, cittadino russo, gestisce dall’estero una campagna di ransomware che colpisce imprese italiane, criptando dati e chiedendo riscatti in criptovaluta. I server sono in uno Stato terzo. Ivan viene fermato durante un transito aeroportuale in Italia. Le imprese danneggiate presentano querele.

    Come si legge in pratica. Vittime persone giuridiche italiane: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. I reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-quater c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) superano la soglia di un anno nel minimo, soprattutto nelle ipotesi aggravate. La condotta a distanza con effetti in Italia puo’ rilevare anche ex art. 6 c.p.; laddove non si applichi, resta operativo l’art. 10. La Convenzione di Budapest facilita l’acquisizione delle prove digitali oltreconfine.

    Documenti. Verbale di fermo, querele delle imprese, perizie informatiche, log, atti di cooperazione internazionale, eventuale richiesta del Ministro, documentazione su wallet di criptovalute.

    Caso 5: cittadino francese, lesioni a danno di un cittadino spagnolo in Marocco

    Scenario. Pierre, cittadino francese, cagiona in Marocco lesioni personali gravi a un cittadino spagnolo a margine di un evento sportivo. Le autorita’ marocchine non avviano procedimento ne’ chiedono estradizione; quelle spagnole non procedono per limiti di giurisdizione. Pierre si trasferisce in Italia per studio; la persona offesa sollecita la giustizia italiana.

    Come si legge in pratica. Vittima straniera, autore straniero, fatto in territorio estero: opera il secondo comma dell’art. 10 c.p. Le lesioni personali gravi (art. 583 c.p.) hanno una cornice edittale che, nelle ipotesi non gravissime, puo’ non raggiungere il minimo di tre anni: in tal caso la soglia di gravita’ non e’ integrata e l’art. 10 non si applica. Solo se ricorrono ipotesi qualificate che superano i tre anni nel minimo si apre lo spazio per la procedibilita’ in Italia, subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia. La parte offesa puo’ solo sollecitare, non sostituirsi con la querela.

    Documenti. Documenti d’identita’ di Pierre, certificato di residenza in Italia, referti medici tradotti, atti marocchini che attestino assenza di procedimento ed estradizione, istanza al Ministero della giustizia.

    Quando chiedere una verifica

    L’art. 10 c.p. interseca diritto penale interno, cooperazione giudiziaria internazionale, mandato d’arresto europeo e tutela degli interessi finanziari UE. Soglie di pena, condizione di presenza in Italia, ruolo del Ministro della giustizia e vincoli del bis in idem richiedono una valutazione caso per caso. Per un esame personalizzato e’ possibile trovare un esperto su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 6 c.p. – Reati commessi nel territorio dello Stato
    • Art. 7 c.p. – Reati commessi all’estero
    • Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all’estero
    • Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all’estero
    • Art. 11 c.p. – Rinnovamento del giudizio
    • Art. 12 c.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere
    • Art. 138 c.p. – Computo della custodia cautelare e della pena scontata all’estero
    • Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
    • Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di bis in idem
    • Legge n. 69/2005 – Mandato d’arresto europeo
    • D.lgs. 75/2020 – Attuazione direttiva PIF (tutela interessi finanziari UE)
    • Convenzione di Budapest sulla criminalita’ informatica (2001)
    • Testo coordinato del codice penale su Normattiva

    Domande frequenti

    Lo straniero puo’ essere processato in Italia se non vi mette piede?
    No. L’art. 10 c.p. richiede la presenza nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. In sua assenza l’Italia puo’ attivare strumenti di cooperazione giudiziaria, dal mandato d’arresto europeo per i Paesi UE all’estradizione per gli Stati terzi.

    La querela della persona offesa basta sempre?
    No. La querela o l’istanza della persona offesa e’ alternativa alla richiesta del Ministro solo nei casi del primo comma, cioe’ quando la vittima e’ lo Stato italiano o un cittadino italiano. Per le ipotesi del secondo comma serve necessariamente la richiesta del Ministro della giustizia.

    Una sentenza straniera definitiva impedisce un nuovo procedimento in Italia?
    Di regola si’, in forza dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 649 c.p.p. Per i rapporti con Stati terzi rilevano le convenzioni bilaterali e multilaterali applicabili e l’art. 11 c.p. in materia di rinnovamento del giudizio.

    L’art. 10 c.p. si applica al cybercrime con vittime italiane?
    Si’, quando l’autore straniero opera dall’estero, le vittime sono italiane e lo straniero si trova in Italia. Spesso prevale l’art. 6 c.p., quando l’evento si verifica nel territorio dello Stato. La Convenzione di Budapest disciplina la cooperazione probatoria.

    Cosa succede se l’estradizione e’ concessa o accettata?
    Esclude di regola il procedimento in Italia, perche’ la giurisdizione viene esercitata altrove. Restano salvi i casi gia’ avviati in Italia e i vincoli del divieto di bis in idem.

  • Art. 172 DPR 495/1992 – Generalità e suddivisioni

    Art. 172 DPR 495/1992 – Generalità e suddivisioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.

    2. I segnali complementari si suddividono in: a) delineatori normali di margine; b) delineatori speciali; c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli; d) isole di traffico.