Testo dell'articoloAbrogato
Art. 29-octies D.P.R. 445/2000 – Cessazione dell’attività
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa.
L’indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 28, comma 6
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Documentazione amministrativa e autocertificazione (DPR 445/2000).
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