Testo dell'articoloAbrogato

Art. 29-octies D.P.R. 445/2000 – Cessazione dell’attività

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa.

L’indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 28, comma 6

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Documentazione amministrativa e autocertificazione (DPR 445/2000).
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