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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 3-bis TUF, introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cosiddetta “legge Capitali”), ha portato nel diritto dei mercati finanziari uno strumento che il diritto tributario conosceva da tempo: l’interpello preventivo. SIM, banche, SGR, emittenti quotati e altri soggetti vigilati possono ora rivolgersi a CONSOB e Banca d’Italia per ottenere, prima di tenere un determinato comportamento, un parere vincolante sulla compatibilita di quel comportamento con la disciplina di vigilanza. Una novita rilevante in un settore dove fino al 2024 dialogare con l’Autorita significava spesso scoprire ex post, in sede ispettiva o sanzionatoria, di aver sbagliato.

Il quadro normativo: cosa cambia con l’art. 3-bis TUF

Il nuovo articolo del TUF stabilisce che CONSOB e Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito della propria competenza, possono ricevere quesiti formulati dai soggetti vigilati o da chi intenda diventarlo, su situazioni che potrebbero comportare la violazione di norme di vigilanza. Le Autorita disciplinano con regolamento i criteri di ammissibilita, le modalita di presentazione, i tempi di risposta e la pubblicazione dei pareri di interesse generale.

I tratti caratterizzanti sono tre: la natura preventiva (il quesito riguarda un comportamento futuro, non un fatto gia compiuto), la vincolativita della risposta per l’Autorita limitatamente al caso prospettato e al richiedente, e la tempistica definita, normalmente fissata in 90 giorni dal regolamento attuativo. Si tratta di un meccanismo analogo all’interpello tributario disciplinato dall’art. 11 dello Statuto del contribuente, ma calibrato sulle specificita del mercato finanziario.

La funzione preventiva del quesito

Prima del 2024, l’unica strada era informale: lettere, riunioni, scambi telefonici con gli uffici. Tutto utile, ma nulla di vincolante. Se l’Autorita cambiava interpretazione in sede di vigilanza, il soggetto non poteva opporre l’orientamento precedente. Con l’art. 3-bis TUF la logica si ribalta: la risposta pubblicata, o comunicata, vincola l’Autorita rispetto al caso prospettato e all’istante che ha chiesto. In sede sanzionatoria, l’intermediario che si e attenuto al parere non puo essere multato per quel comportamento, salvo che abbia rappresentato i fatti in modo incompleto o non veritiero.

L’effetto pratico e duplice: si riduce l’incertezza per gli operatori e si crea un corpus pubblico di interpretazioni che orienta tutto il mercato, in coordinamento con i Q&A dell’ESMA e con le linee guida ABE e BCE.

Criteri di ammissibilita e tempi

Il regolamento attuativo definisce i requisiti minimi: il quesito deve riguardare una fattispecie concreta e personale, non astratta; deve essere preventivo rispetto al comportamento; deve indicare con chiarezza la norma di vigilanza dubbia e la soluzione interpretativa proposta. Non sono ammessi quesiti su materie gia oggetto di procedimenti sanzionatori in corso, ne richieste meramente accademiche.

Il termine ordinario di risposta e di 90 giorni dalla presentazione, con possibilita di sospensione se l’Autorita chiede integrazioni. Decorso il termine senza risposta non si forma silenzio-assenso: la mancata pronuncia non equivale ad approvazione, ma legittima il richiedente a procedere assumendone il rischio interpretativo. I quesiti di interesse generale vengono pubblicati in forma anonima, contribuendo a costruire una prassi consultabile.

Cinque casi pratici applicati

Caso 1 — SIM e nuovo servizio di robo-advisor

Una SIM milanese vuole lanciare un servizio di consulenza automatizzata su portafogli ESG con ribilanciamento algoritmico. Dubbio: il servizio rientra nella consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies TUF, oppure configura una gestione di portafogli? La distinzione e rilevante perche cambia il regime autorizzativo, gli obblighi MiFID II di adeguatezza e i requisiti organizzativi. La SIM formula un quesito alla CONSOB descrivendo l’architettura tecnica, il grado di automazione, il ruolo del cliente nelle decisioni. CONSOB risponde in 80 giorni qualificando il servizio come consulenza personalizzata e indicando i presidi necessari su algoritmo, conflitti di interesse e disclosure. La SIM lancia il servizio con la certezza di non incorrere in sanzioni per qualificazione errata.

Caso 2 — Emittente prima del lancio di un’OPA

Una holding industriale quotata sta valutando un’OPA volontaria totalitaria su una controllata anch’essa quotata. La struttura prevede un corrispettivo misto, parte in contanti e parte in azioni di nuova emissione della holding stessa. Dubbio: il corrispettivo soddisfa il requisito di equivalenza dell’art. 106 TUF e del Regolamento Emittenti? Come va calcolato il prezzo minimo? Quesito alla CONSOB con simulazioni numeriche e prospetto della componente carta. Risposta in 70 giorni che conferma la metodologia di calcolo e individua gli elementi da inserire nel documento d’offerta. L’OPA viene lanciata senza il rischio di una sospensione successiva per vizio di corrispettivo.

Caso 3 — SGR e nuovo fondo soggetto al regolamento PRIIPs

Una SGR vuole istituire un fondo comune aperto con esposizione a derivati strutturati. Dubbio: il prodotto rientra nell’ambito del regolamento PRIIPs (UE 1286/2014) e quindi richiede il KID, oppure e escluso in quanto OICVM gia coperto dal KIID UCITS? Il quesito alla CONSOB chiarisce che il fondo, in quanto OICVM, beneficia del regime transitorio PRIIPs ma deve comunque rispettare specifici obblighi di disclosure sui costi indiretti dei derivati. La SGR adegua la documentazione precommercializzazione evitando contestazioni in fase di commercializzazione cross-border.

Caso 4 — Banca prima di operare in cripto-attivita sotto MiCA

Una banca italiana intende offrire alla clientela retail servizi di custodia e amministrazione di cripto-attivita, sfruttando il passporting previsto dal Regolamento MiCA (UE 2023/1114). Dubbio: e sufficiente la notifica alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 60 MiCA per gli enti creditizi, oppure occorre comunque una separata istanza ex TUB? Quesito alla Banca d’Italia, che risponde indicando il perimetro della notifica semplificata, i presidi di governance richiesti sulla custodia chiavi private e il coordinamento con CONSOB per gli aspetti di condotta. La banca avvia il servizio con il programma di attivita validato.

Caso 5 — Intermediario su operazione potenzialmente sospetta ai fini MAR

Una banca d’investimento riceve da un cliente istituzionale ordini di acquisto consistenti su un titolo quotato poco prima della pubblicazione di una raccomandazione del proprio desk di ricerca. Dubbio: l’operazione configura un sospetto di abuso di mercato ai sensi dell’art. 16 MAR e va segnalata con STOR, oppure rientra nella fisiologica attivita di negoziazione? Quesito alla CONSOB, con descrizione dei muri informativi interni, della tempistica di pubblicazione del report e del profilo del cliente. CONSOB chiarisce i criteri di sospetto applicabili al caso, sgombrando il campo dal dubbio senza imporre la segnalazione preventiva. L’intermediario rafforza comunque i presidi organizzativi sui flussi informativi tra desk.

Quando e come presentare il quesito

Il quesito si presenta direttamente all’Autorita competente — CONSOB per intermediari e servizi di investimento, emittenti, mercati e abusi di mercato; Banca d’Italia per profili bancari, prudenziali e di cripto-attivita riservate agli enti creditizi. Per i casi a competenza incrociata le due Autorita coordinano la risposta.

Il canale di trasmissione e quello istituzionale: PEC dedicata e, ove disponibile, portale telematico dell’Autorita. La presentazione richiede una descrizione dettagliata della fattispecie, l’indicazione delle norme che si ritiene applicabili, la soluzione interpretativa prospettata e la documentazione di supporto.

Un punto fondamentale di compliance: il quesito non puo essere presentato da consulenti esterni in nome proprio. Legittimato e il soggetto vigilato (SIM, banca, SGR, emittente) o l’aspirante tale. Studi legali e societa di consulenza possono assistere nella redazione, ma l’istanza va firmata dal rappresentante legale del soggetto interessato e indirizzata all’Autorita per suo conto. Questa scelta evita l’uso strumentale dell’istituto da parte di operatori non sottoposti a vigilanza e mantiene il dialogo entro il perimetro dei soggetti effettivamente regolati.

Norme e fonti

Domande frequenti

La risposta della CONSOB o della Banca d’Italia al quesito e vincolante anche per il giudice?

No, il vincolo opera nei confronti dell’Autorita che ha reso il parere e limitatamente al caso prospettato dal richiedente. Il giudice ordinario o amministrativo conserva piena autonomia interpretativa. Tuttavia la risposta costituisce un elemento rilevante in giudizio, sia per dimostrare la buona fede dell’operatore sia per orientare la decisione, soprattutto se il parere e stato pubblicato come prassi di interesse generale.

Cosa succede se l’Autorita non risponde entro 90 giorni?

Non si forma silenzio-assenso. Decorso il termine senza risposta o senza richiesta di integrazione, il richiedente puo procedere con il comportamento prospettato, ma lo fa assumendosi il rischio interpretativo. In sede sanzionatoria potra comunque far valere la propria buona fede, documentata dalla presentazione del quesito e dal silenzio dell’Autorita. Resta possibile, nei casi piu complessi, sollecitare informalmente l’Autorita o reiterare l’istanza con elementi aggiuntivi.

Posso presentare un quesito tramite il mio consulente legale?

Il consulente puo redigere materialmente l’istanza e assistere tutta la procedura, ma il quesito deve essere presentato a nome del soggetto vigilato — SIM, banca, SGR, emittente o aspirante tale — e firmato dal suo rappresentante legale. L’istituto e riservato agli operatori del mercato finanziario sottoposti a vigilanza, non e una consultazione aperta a chiunque. Studi professionali e societa di advisory operano come assistenti tecnici, non come legittimati attivi.

Il quesito puo riguardare un comportamento gia tenuto?

No, la natura dell’istituto e strettamente preventiva. Il quesito serve a chiarire la legittimita di un comportamento futuro, non a sanare situazioni gia in essere. Per fatti gia compiuti restano disponibili gli ordinari canali di interlocuzione con l’Autorita, le segnalazioni spontanee e, in caso di procedimento sanzionatorio aperto, le memorie difensive. Inoltre i quesiti non sono ammessi quando la stessa questione e gia oggetto di procedimento ispettivo o sanzionatorio in corso a carico del richiedente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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