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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 3-bis T.U. Sicurezza regola l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale. Si tratta di una norma di raccordo, perche le OdV non sono datori di lavoro nel senso classico e i volontari non sono lavoratori subordinati: ma quando intervengono su uno scenario emergenziale (alluvione, incendio boschivo, terremoto, campo accoglienza) i rischi sono reali e la tutela della salute e sicurezza va comunque garantita. La norma rinvia a un decreto attuativo che modula formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e DPI in funzione della natura volontaria del rapporto e della tipologia di scenario.

Quadro normativo essenziale

Le OdV di protezione civile sono enti del Terzo settore iscritti nell’elenco nazionale tenuto dal Dipartimento Protezione Civile (DPC) e nei registri regionali. Operano in convenzione con autorita pubbliche (Comuni, Regioni, DPC) e attivano i propri volontari per esercitazioni e interventi reali. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 stabilisce un principio chiaro: i volontari sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela antinfortunistica, ma con adeguamenti previsti dal decreto attuativo richiamato dall’art. 3 comma 3-bis. Il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) conferma che la sicurezza dei volontari e responsabilita del soggetto che li impiega in scenario operativo (Comune, Prefettura, DPC, OdV stessa).

OdV di protezione civile vs lavoratori subordinati: cosa cambia

Il lavoratore subordinato ha un datore di lavoro, una busta paga, un orario, un mansionario: l’art. 18 D.Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del datore (DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria). Il volontario di protezione civile, invece, non riceve retribuzione, agisce per scelta etica e civica, ha un legale rappresentante della OdV (presidente, coordinatore) e un coordinatore di scenario (capo squadra). L’art. 3-bis non azzera gli obblighi: ne ridisegna i confini. La OdV deve garantire formazione di base, informazione sui rischi specifici, DPI adeguati allo scenario e sorveglianza sanitaria mirata. Non e tenuta a redigere un DVR aziendale completo, ma deve adottare le procedure operative del DPC e i protocolli di sicurezza emessi per esercitazione e intervento.

DPI, formazione e sorveglianza sanitaria

Tre sono i pilastri concreti dell’art. 3-bis: DPI obbligatori e calibrati sullo scenario (elmetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti, mascherina FFP per polveri, DPI antincendio per AIB); formazione base sulla sicurezza in protezione civile (modulo iniziale 8-16 ore) piu moduli specialistici (AIB, fluviale, BLS, ricerca dispersi, logistica); sorveglianza sanitaria differenziata, prevista quando il volontario svolge attivita classificate a rischio specifico (sollevamento carichi, esposizione a polveri/amianto post-sisma, lavoro in quota, uso motosega). La visita medica e a carico della OdV o del soggetto attuatore secondo le convenzioni in essere; il medico competente puo essere quello della Asl, di un convenzionato DPC o un libero professionista incaricato.

Casi pratici

Caso 1 – Campo accoglienza emergenza terremoto

Scenario. Dopo un sisma in centro Italia il DPC attiva un campo accoglienza in tendopoli. La OdV regionale invia 12 volontari per logistica, cucina da campo, gestione magazzino e supporto psicosociale agli sfollati.

Cosa fare in pratica. Il coordinatore di campo verifica che ogni volontario abbia frequentato il modulo base di sicurezza in protezione civile e abbia in dotazione DPI: scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti da lavoro, mascherina FFP2 per polveri. Per la cucina da campo, due volontari designati hanno corso HACCP base. Per il sollevamento branda e tende oltre 25 kg, si applicano procedure di sollevamento in coppia (D.Lgs. 81/2008 titolo VI movimentazione manuale carichi). Il legale rappresentante della OdV conferma copertura assicurativa infortuni (obbligatoria art. 18 D.Lgs. 117/2017).

Cosa evitare. Niente volontari senza modulo base in attivita operativa, niente DPI improvvisati (scarpe sportive al posto delle antinfortunistiche), niente turni superiori a 8 ore senza riposo.

Caso 2 – Intervento alluvione in pianura

Scenario. Esondazione di un torrente; la OdV locale attiva 8 volontari per svuotamento cantine, distribuzione sacchi sabbia e supporto agli abitanti.

Cosa fare in pratica. Il coordinatore della squadra verifica con i volontari i rischi specifici dello scenario: contatto con acque potenzialmente contaminate, rischio elettrico (impianti allagati), oggetti taglienti sommersi, ipotermia. DPI in dotazione: stivali in gomma con suola antiscivolo, guanti impermeabili, tuta in tyvek per acque nere, occhiali, giubbotto alta visibilita. Vaccinazione antitetanica verificata sul libretto sanitario. Prima di operare in cantine allagate, contatto con Enel/distributore per messa fuori tensione. Procedura sollevamento sacchi sabbia in coppia (peso 15-20 kg ciascuno).

Cosa evitare. Niente intervento in solitaria, niente operativita prolungata in acqua oltre 4 ore senza cambio asciutto, niente accesso ad ambienti allagati senza verifica fuori tensione.

Caso 3 – Corso BLS per volontari

Scenario. La OdV organizza un corso BLS-D (Basic Life Support e Defibrillazione) di 5 ore per 20 volontari, propedeutico al servizio di assistenza sanitaria in manifestazioni ed eventi di massa.

Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV ingaggia un centro di formazione accreditato regionale (118 o IRC-IRC Italian Resuscitation Council). Modulo teorico (catena della sopravvivenza, riconoscimento ACR, manovre BLS, uso DAE) + esercitazione pratica su manichino + valutazione finale. Rilascio attestato con validita biennale (retraining ogni 24 mesi). Il corso copre anche aspetti di sicurezza del soccorritore (DPI: guanti, mascherina pocket mask, occhiali per protezione da fluidi biologici).

Cosa evitare. Niente uso DAE senza attestato in corso di validita, niente corsi non riconosciuti dalla Regione, niente retraining oltre i 24 mesi (l’attestato scade).

Caso 4 – DPI antincendio boschivo (AIB)

Scenario. Squadra AIB della OdV in supporto a Vigili del Fuoco e Corpo Forestale su incendio boschivo estivo.

Cosa fare in pratica. Il coordinatore squadra verifica per ogni volontario: attestato corso AIB regionale (16-24 ore + esercitazione pratica), DPI specifico AIB: tuta ignifuga (norma EN 15614), elmetto AIB con visiera, sottoelmetto, guanti ignifughi, scarponi alla caviglia con suola Vibram, lampada frontale, borraccia 1,5 l, fischietto. Strumenti: flabello, zappa, roncola. Comunicazione radio TPL su frequenza dedicata. Acclimatamento: turni massimo 4 ore in zona attiva, rotazione con squadra in retroguardia, idratazione obbligatoria. Visita medica specifica preventiva (sforzo, vista, udito).

Cosa evitare. Niente avvicinamento al fronte fiamme senza copertura VVF, niente DPI in cotone (rischio fiamma), niente operativita superiore a 4 ore consecutive in turno attivo.

Caso 5 – Visita medica e sorveglianza sanitaria

Scenario. Un volontario di 55 anni chiede di entrare nella squadra logistica della OdV. Il coordinatore valuta se attivare sorveglianza sanitaria.

Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV verifica la classificazione delle attivita assegnate al volontario: se solo logistica leggera in sede (carico/scarico magazzino entro 20 kg, attivita amministrativa) la sorveglianza non e obbligatoria, ma e prudente una visita medica di idoneita generica dal medico curante. Se invece il volontario sara impiegato in scenari operativi (alluvione, sisma, AIB, sollevamento ripetuto carichi >25 kg, lavoro in quota, uso motosega) scatta la sorveglianza sanitaria periodica con medico competente: visita di idoneita all’ingresso, periodica annuale o biennale secondo rischio, eventuale ECG da sforzo per AIB, audiometria per uso motoseghe. Costo a carico della OdV o coperto da convenzione DPC/Regione.

Cosa evitare. Niente assegnazione a scenari a rischio specifico senza visita preventiva, niente attestati medici di idoneita ottenuti dal curante quando serve il medico competente con specializzazione in medicina del lavoro.

Quando e come applicare in pratica

La gestione operativa dell’art. 3-bis non richiede un consulente del lavoro o un commercialista: e materia di coordinatore di scenario (capo squadra formato), legale rappresentante della OdV (presidente o coordinatore) e, per i profili sanitari, medico competente convenzionato. Le procedure di sicurezza sono codificate dal DPC nei manuali operativi e nei protocolli regionali; la OdV deve adottarle e farle conoscere ai propri volontari attraverso il modulo base e il retraining periodico. Per gli aspetti assicurativi e amministrativi (copertura RC e infortuni, rimborsi spese, convenzioni) il riferimento e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). In sintesi: niente DVR aziendale, ma protocolli operativi, formazione documentata, DPI tracciati su scheda dotazione e sorveglianza sanitaria attivata quando lo scenario lo impone.

Norme e fonti

Domande frequenti

Il volontario di protezione civile e equiparato a un lavoratore subordinato?

Solo ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in forma modulata. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 estende le garanzie (formazione, informazione, DPI, sorveglianza sanitaria) ma non istituisce un rapporto di lavoro: il volontario resta tale, senza retribuzione e senza vincolo subordinato.

La OdV deve redigere un DVR come una azienda?

No, la OdV non e tenuta a un DVR aziendale completo. Deve pero adottare i protocolli operativi del Dipartimento Protezione Civile e della Regione, garantire formazione base e specifica, dotare i volontari di DPI adeguati e attivare sorveglianza sanitaria quando lo scenario lo richiede.

Chi paga la visita medica del volontario?

Quando la sorveglianza sanitaria e obbligatoria (scenari a rischio specifico, AIB, sollevamento carichi pesanti, uso motoseghe), il costo e a carico della OdV oppure coperto da convenzione con DPC/Regione/Asl. La visita e effettuata dal medico competente, non dal medico curante.

Cosa succede se un volontario si infortuna durante un intervento?

Si attiva la copertura assicurativa obbligatoria prevista dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dalle convenzioni con il Dipartimento Protezione Civile. Il legale rappresentante della OdV comunica l’infortunio all’assicurazione e all’autorita competente; in caso di responsabilita per omessa formazione o DPI inadeguati, possono emergere profili di responsabilita civile e penale del coordinatore di scenario o del legale rappresentante.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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