Testo dell'articoloVigente
Il comma 11 LB 2026 chiarisce un punto che, nella pratica, decide se la tredicesima di dicembre 2026 arriva piu pesante o piu leggera in busta paga: chi sono i sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’imposta sostitutiva del 10% introdotta dal comma 10. La norma non parla a tutti i datori di lavoro indistintamente, ma traccia un perimetro preciso, escludendo soggetti che pure trattengono ritenute fiscali. Capire questa cornice e fondamentale per non sbagliare a leggere il cedolino di fine anno e per non rincorrere richieste di rimborso che il sistema non prevede.
Il quadro normativo in due passaggi
Il quadro e tracciato da tre commi della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) che vanno letti insieme. Il comma 10 introduce una imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per i dipendenti privati con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 28.000 euro. Il comma 11 perimetra l’ambito soggettivo lato datore: applicano l’agevolazione i soli sostituti d’imposta del settore privato. Il comma 18 elenca per esclusione i soggetti a cui la misura non si applica, ossia le amministrazioni pubbliche e alcuni datori specifici (tra cui certi soggetti del comparto bancario indicati dalla norma).
L’esito pratico e netto: il dipendente non sceglie. Se il proprio datore rientra tra i sostituti privati autorizzati, la sostitutiva viene applicata d’ufficio in busta paga sulla tredicesima. Se invece il datore appartiene alla zona di esclusione, la tredicesima resta tassata in modo ordinario, con aliquota progressiva IRPEF e detrazioni a scaglioni.
Ambito sostituti privati vs esclusi
I sostituti d’imposta tipicamente inclusi sono datori di lavoro privati con dipendenti subordinati: societa di capitali e di persone, ditte individuali, studi professionali, cooperative, associazioni datoriali del privato. La forma giuridica conta meno della natura: cio che rileva e che il rapporto sia di lavoro dipendente nel settore privato e che il datore eserciti la funzione di sostituto sulla base delle ordinarie regole del DPR 600/1973.
Sono esclusi per espressa previsione del comma 18 i datori del settore pubblico, ossia le amministrazioni pubbliche che gestiscono i propri dipendenti tramite cedolini emessi nei circuiti pubblici (compreso, in molti casi, il circuito NoiPA per le strutture centrali). L’esclusione si fonda sulla natura del rapporto e sulla disciplina specifica del comparto pubblico, non sulla volonta del singolo dirigente o del singolo lavoratore. Sono inoltre esclusi specifici soggetti del comparto bancario individuati dalla norma: si tratta di una platea ristretta e definita, non di tutto il settore creditizio.
Meccanismo applicativo del 10%
Una volta verificata l’appartenenza all’ambito del comma 11, il sostituto procede in autonomia: identifica i dipendenti potenzialmente beneficiari sulla base del reddito complessivo dell’anno precedente comunicato in CU o desumibile dalle informazioni in suo possesso, applica l’imposta sostitutiva del 10% sulla quota di tredicesima erogata e indica l’operazione nella Certificazione Unica relativa al 2026 (rilasciata nel 2027). A fine anno, in sede di conguaglio, ricalcola le quote per tenere conto di eventuali rapporti cessati, di tredicesime maturate solo in parte e dell’effettivo reddito complessivo dell’anno precedente: se emerge che la soglia di 28.000 euro era stata superata, recupera l’imposta non versata; se invece il lavoratore aveva diritto e l’applicazione era stata omessa, riconosce la differenza a credito.
Cinque casi pratici applicati
Caso 1 — Operaio metalmeccanico, reddito 25.000 euro
Marco lavora come operaio di IV livello in una SpA metalmeccanica della provincia di Brescia. Il suo CCNL prevede tredicesima ordinaria pari a una mensilita lorda, circa 2.080 euro lordi. Reddito complessivo 2025 dichiarato: 25.000 euro. Il datore e una societa di capitali del settore privato, quindi rientra a pieno titolo nei sostituti del comma 11. Il reddito e sotto la soglia di 28.000.
Sul cedolino di dicembre 2026 il datore applica la sostitutiva del 10%: 208 euro di imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria. Con IRPEF ordinaria, sulla stessa tredicesima Marco avrebbe scontato un’aliquota effettiva che, considerando scaglione di appartenenza e detrazioni, si attesta tipicamente intorno al 23-25%, ossia 480-520 euro. Il risparmio netto stimato e di circa 270-310 euro su quella mensilita. Marco non deve presentare istanze: l’operazione e gestita interamente in busta paga.
Caso 2 — Impiegata commercio, reddito 27.000 euro
Giulia e impiegata amministrativa di V livello in una Srl che opera nel commercio all’ingrosso. Reddito complessivo 2025: 27.000 euro. CCNL Commercio Confcommercio, tredicesima pari a una mensilita lorda di circa 1.950 euro. Anche qui il datore e un sostituto privato, dentro il perimetro del comma 11, e il reddito e sotto soglia.
Il sostituto applica il 10% sostitutivo: 195 euro. La differenza rispetto alla tassazione ordinaria sara visibile confrontando il cedolino di dicembre 2026 con quello di dicembre 2025: a parita di tredicesima lorda, la trattenuta fiscale sara nettamente piu bassa. Giulia, leggendo la propria busta paga, trovera una voce dedicata (denominazione tecnica variabile a seconda del software paghe, spesso “Imposta sost. tredic. art. 1 c. 10 L. 199/2025” o sigla analoga) e una trattenuta IRPEF ordinaria azzerata sulla quota di tredicesima.
Caso 3 — Dirigente PA, esclusa per comma 18
Elena e dirigente di seconda fascia di un ministero. Reddito complessivo 2025: 26.500 euro (ipotesi semplificata per il caso). Anche se rientrerebbe sotto soglia, la sua amministrazione e un datore pubblico ed e quindi espressamente esclusa dall’ambito del comma 11 in forza del comma 18. La tredicesima di dicembre 2026 viene tassata secondo le regole ordinarie del cedolino pubblico, con aliquota progressiva, detrazioni e addizionali. Nessuna sostitutiva, nessuna voce specifica.
Elena non puo “richiedere” l’applicazione: la norma non rimette al lavoratore la scelta, ne consente al datore pubblico di applicarla. Eventuali tentativi di rivendicazione individuale, in sede di dichiarazione dei redditi, non hanno appiglio normativo. Va anche evitata la confusione con altre misure di favore (es. detrazioni o bonus specifici), che vivono di regole proprie e non vanno mescolate con la sostitutiva sulle tredicesime.
Caso 4 — Ex collaboratore part-time, cessato a giugno
Paolo ha lavorato part-time orizzontale (20 ore) presso una Srl di servizi fino al 30 giugno 2026, quando il rapporto e cessato per scadenza del contratto a termine. Reddito complessivo 2025: 18.000 euro. La tredicesima e stata pagata in quota maturata al momento della cessazione (sei dodicesimi) insieme alle competenze finali di luglio.
Anche su questa quota di tredicesima il sostituto privato applica la sostitutiva del 10%, perche il rapporto rientra nel comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia. La quota maturata, ipotizzata in 520 euro lordi, sconta 52 euro di sostitutiva. Se nel corso del 2026 Paolo iniziasse un nuovo rapporto presso un altro datore privato, anche il nuovo sostituto applicherebbe l’agevolazione sulla propria tredicesima maturata, e in sede di conguaglio finale terra conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni.
Caso 5 — Ricalcolo a conguaglio di fine anno
Sara e impiegata di IV livello presso una SpA del settore servizi. A inizio dicembre il sostituto applica la sostitutiva sulla tredicesima sulla base del reddito 2025 indicato nella CU rilasciata a marzo 2026, pari a 27.800 euro: sotto soglia, quindi 10% sostitutivo. In sede di conguaglio di dicembre, pero, il software paghe verifica i compensi effettivamente erogati nel 2025 anche dopo correzioni e arrotondamenti gestionali, e rileva che il reddito complessivo dell’anno precedente effettivamente rilevante per la norma era pari a 28.150 euro.
La sostitutiva, quindi, non era dovuta: il sostituto recupera l’importo gia non versato a titolo di sostitutiva e ricalcola la tredicesima con tassazione ordinaria, esponendo il differenziale tra le due tassazioni come trattenuta nel cedolino di dicembre o, eventualmente, nel cedolino di gennaio successivo. L’operazione e tecnica e non comporta sanzioni per Sara: il meccanismo del conguaglio e proprio quello previsto per assorbire questo tipo di scostamenti. Sara avra in ogni caso evidenza dell’operazione nella CU 2026 (rilasciata nel 2027), che ricostruisce in modo trasparente le imposte effettivamente dovute.
Quando e come verificare
Per un dipendente, le verifiche utili sono tre e si fanno senza bisogno di consulenti. La prima e l’autoverifica sul cedolino di dicembre 2026: cercare una voce dedicata alla sostitutiva sulla tredicesima e confrontare la trattenuta IRPEF con quella di dicembre 2025 a parita di lordo. La seconda e la lettura della CU 2026, che sara disponibile entro marzo 2027 nell’area riservata del datore o sul portale dell’Agenzia delle Entrate: la sostitutiva sara esposta in un campo specifico, distinto dalle ritenute IRPEF ordinarie. La terza, se sorgono dubbi, e il contatto con l’ufficio paghe o con il consulente del lavoro del datore, che e tenuto a fornire chiarimenti sul calcolo applicato.
Per chi non si sente a proprio agio nell’interpretare la busta paga, il CAF o il patronato sindacale offrono assistenza, in particolare in sede di dichiarazione dei redditi 2027 (modello 730/2026): in quella sede sara possibile verificare la corretta esposizione della sostitutiva sulla tredicesima nella CU pre-compilata e segnalare eventuali anomalie. Va invece evitata la tentazione di interpretare la norma in autonomia per chiedere l’applicazione del 10% in casi che la legge esclude: il perimetro del comma 11, integrato dal comma 18, e tassativo.
Norme e fonti
- Art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) — istituzione dell’imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 28.000 euro
- Art. 1, comma 11, L. 199/2025 — ambito soggettivo dei sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’agevolazione (settore privato)
- Art. 1, comma 18, L. 199/2025 — esclusioni: amministrazioni pubbliche e specifici datori del comparto bancario indicati dalla norma
- DPR 29 settembre 1973 n. 600 — disciplina generale dei sostituti d’imposta (artt. 23 e seguenti)
- Certificazione Unica 2027 (riferita all’anno d’imposta 2026) — esposizione della sostitutiva applicata sulla tredicesima
FAQ
Posso chiedere io l’applicazione del 10% se il mio datore non la applica?
No: la norma non prevede un’opzione del lavoratore. Se il datore rientra nell’ambito del comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia, l’applicazione e automatica; se il datore rientra nelle esclusioni del comma 18 (PA o specifici datori bancari indicati dalla norma) l’agevolazione non e applicabile e non puo essere recuperata in dichiarazione.
Cosa succede se cambio lavoro durante il 2026?
Ogni sostituto privato applica la sostitutiva sulla quota di tredicesima maturata nel proprio rapporto, sulla base del reddito 2025 desumibile dalla CU. In sede di conguaglio finale, il nuovo sostituto tiene conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni o disallineamenti rispetto alla soglia dei 28.000 euro.
La sostitutiva si applica anche su quote arretrate di tredicesima?
La norma riguarda la tredicesima erogata nel 2026 ai dipendenti che soddisfano i requisiti soggettivi del comma 11 e oggettivi del comma 10. Eventuali arretrati riferiti ad annualita precedenti seguono le regole ordinarie di tassazione vigenti per quegli anni e non beneficiano della sostitutiva 2026.
Come verifico in busta paga che la sostitutiva sia stata applicata correttamente?
Sul cedolino di dicembre 2026 deve comparire una voce dedicata di imposta sostitutiva sulla tredicesima (denominazione variabile a seconda del software paghe) e la trattenuta IRPEF ordinaria sulla quota di tredicesima deve risultare azzerata o ridotta in misura coerente. In caso di dubbi, e utile chiedere all’ufficio paghe del datore o, in sede di dichiarazione dei redditi 2027, farsi assistere da un CAF o da un patronato.