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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’articolo art. 5 T.U.E. istituisce lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), l’ufficio comunale che funge da unico punto di accesso per il privato in tutte le pratiche edilizie. Dal permesso di costruire alla SCIA, dalla CILA alle comunicazioni di fine lavori, il SUE coordina ogni interlocuzione con la pubblica amministrazione, integrandosi con il SUAP per gli interventi produttivi e dialogando con Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco e gestori dei sottoservizi.

Il quadro normativo

Il SUE nasce con il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e si inserisce nel solco della digitalizzazione della pubblica amministrazione delineata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD). Ogni Comune deve istituire un’unica struttura che riceva le istanze edilizie, acquisisca i pareri degli enti terzi e rilasci i titoli abilitativi. Negli ultimi anni la quasi totalità dei Comuni italiani ha adottato piattaforme telematiche regionali o nazionali (ad esempio SUET nel Lazio, MUDE in Piemonte, Impresainungiorno per il SUAP), rendendo obbligatorio il deposito digitale di pratiche, elaborati grafici, asseverazioni e ricevute di pagamento dei diritti.

Le funzioni del SUE nell’era digitale

Il SUE svolge sostanzialmente cinque funzioni. La prima è la ricezione delle istanze: permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazioni varie, agibilità. La seconda è l’istruttoria tecnica, con verifica della conformità urbanistica ed edilizia. La terza è l’acquisizione dei pareri esterni (Soprintendenza per i vincoli paesaggistici e monumentali, ASL per l’igiene, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti). La quarta è il rilascio del titolo o il controllo sulle attestazioni del professionista. La quinta è la conservazione del fascicolo del fabbricato in formato digitale.

L’integrazione con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è essenziale: quando l’intervento riguarda un capannone, un esercizio commerciale o un’attività produttiva, il SUAP diventa il front office e il SUE opera come back office tecnico, evitando al cittadino di presentarsi a due sportelli distinti. Anche per gli interventi che ricadono in zone industriali o artigianali, il SUE garantisce il coordinamento con il consorzio di sviluppo e con il gestore della rete elettrica e idrica, evitando che la pratica si frammenti in più procedimenti paralleli.

Un aspetto spesso sottovalutato è la funzione informativa preventiva: prima di depositare una pratica complessa il richiedente puo richiedere un parere preliminare (cosiddetto pre-CdS o pre-istruttorio) al SUE, che orienta il progetto rispetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e igienico-sanitari, riducendo il rischio di dinieghi o richieste di integrazioni tardive. Questo strumento, sebbene non vincolante, è particolarmente utile per interventi di rilievo o per ristrutturazioni in centro storico, dove l’interlocuzione con la Soprintendenza è determinante per la tenuta del progetto.

Procedimento del permesso di costruire e silenzio-assenso

Il procedimento ordinario del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 T.U.E., prevede 60 giorni per l’istruttoria del responsabile del procedimento, prorogabili una sola volta di 30 giorni per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi. Trascorso il termine senza una pronuncia espressa, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in aree vincolate (paesaggistiche, storiche, idrogeologiche), dove resta sempre necessaria una determinazione esplicita.

Per SCIA e CILA il meccanismo è opposto: il titolo si forma con la presentazione dell’asseverazione del tecnico abilitato, e il SUE ha 30 giorni (SCIA) o nessun termine perentorio (CILA) per esercitare poteri inibitori in caso di carenza dei presupposti.

5 casi pratici al SUE

Caso 1 – Permesso di costruire per villa unifamiliare

Un proprietario intende edificare una villa di nuova costruzione su un lotto residenziale a Brescia. Il richiedente, tramite il proprio ufficio tecnico di fiducia, deposita sulla piattaforma telematica del SUE l’istanza con elaborati grafici, relazione tecnica, calcolo del contributo di costruzione e relazione paesaggistica. Il SUE assegna il numero di protocollo, designa il responsabile del procedimento e attiva la conferenza di servizi asincrona con Soprintendenza e ASL. Dopo 75 giorni il SUE rilascia il permesso, comunicando l’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il richiedente paga, deposita la comunicazione di inizio lavori e nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

Caso 2 – SCIA per ampliamento del 20% di un fabbricato esistente

Un proprietario vuole ampliare la propria abitazione di 35 mq usando il bonus volumetrico previsto dal Piano Casa regionale. Trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” con aumento di volume entro i limiti consentiti, è richiesta una SCIA. Il richiedente presenta al SUE la SCIA corredata dall’asseverazione del tecnico, dagli elaborati grafici, dalla ricevuta dei diritti di segreteria e dal calcolo del contributo di costruzione. I lavori possono iniziare il giorno stesso del deposito. Il SUE ha 30 giorni per verificare e, in caso di carenza, può ordinare la cessazione dei lavori o richiedere la conformazione.

Caso 3 – CILA per manutenzione straordinaria di un appartamento

Un proprietario in un condominio di Milano vuole rifare il bagno spostando una tramezza interna e sostituendo gli impianti. Si tratta di manutenzione straordinaria “leggera” senza modifica della sagoma né delle parti strutturali: serve una CILA. Il richiedente incarica un tecnico abilitato che predispone l’asseverazione, gli elaborati e il computo metrico. La CILA viene depositata sul portale del SUE, i lavori partono immediatamente. A fine lavori il tecnico deposita la comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica. Nessun titolo espresso, nessun termine di istruttoria: il fascicolo resta agli atti del SUE per i controlli a campione.

Caso 4 – Il SUE digitale di Roma Capitale: la piattaforma SUET

Roma Capitale gestisce le pratiche edilizie tramite la piattaforma regionale SUET (Sportello Unico Edilizia Telematica). Il richiedente accede con SPID o CIE, compila il formulario, allega gli elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga i diritti tramite PagoPA e ottiene la ricevuta di protocollazione. La piattaforma instrada automaticamente la pratica al Municipio competente, attiva i pareri di Soprintendenza Speciale di Roma e ATAC per le interferenze viarie. L’avanzamento è consultabile in tempo reale dal cruscotto utente.

Caso 5 – Silenzio-assenso maturato e diniego tardivo

Un proprietario presenta a un SUE di un Comune di 30.000 abitanti l’istanza di permesso di costruire per un piccolo edificio commerciale. Il SUE non si pronuncia entro 60 giorni e l’intervento non ricade in area vincolata: matura il silenzio-assenso. Trascorsi altri 20 giorni il SUE notifica un provvedimento di diniego espresso. Il richiedente impugna l’atto al TAR sostenendo che il silenzio-assenso aveva già consolidato il titolo. Il giudice amministrativo, in linea con la giurisprudenza consolidata, annulla il diniego: una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, con motivazione rafforzata e nel rispetto del termine ragionevole.

Quando agire e cosa preparare

Prima di rivolgersi al SUE conviene sempre verificare la categoria dell’intervento: nuova costruzione e ristrutturazione “pesante” richiedono permesso di costruire; ampliamenti, ristrutturazioni “leggere” e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti vanno in SCIA; manutenzioni straordinarie senza opere strutturali e frazionamenti interni in CILA. Il richiedente, sia esso il proprietario o l’avente titolo, deve raccogliere visure catastali, estratto di mappa, titolo di proprietà, relazione tecnica predisposta dall’ufficio tecnico di fiducia o dallo studio incaricato.

Conviene sempre consultare lo strumento urbanistico comunale (PGT, PRG, PUC) per verificare la zona omogenea e i parametri edificatori. In presenza di vincoli paesaggistici occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004. Per gli immobili tutelati come bene culturale serve invece l’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice.

Norme e fonti

FAQ

Devo presentarmi fisicamente al SUE o posso fare tutto online?

Quasi tutti i Comuni italiani gestiscono il SUE in modalità esclusivamente telematica: si accede con SPID o CIE, si depositano pratiche firmate digitalmente dal tecnico e si pagano i diritti via PagoPA. Lo sportello fisico resta come servizio informativo, ma il deposito cartaceo è ormai residuale.

Quanto tempo ha il SUE per rilasciare il permesso di costruire?

L’art. 20 T.U.E. prevede 60 giorni di istruttoria dal protocollo dell’istanza, prorogabili di 30 giorni nei Comuni sopra 100.000 abitanti o per progetti complessi. Scaduto il termine, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in area vincolata.

Cosa succede se il SUE non risponde entro i termini?

Sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-assenso quando non ci sono vincoli paesaggistici, storici o idrogeologici. Per la SCIA il meccanismo è opposto: il titolo si forma alla presentazione e il SUE può intervenire solo con poteri inibitori entro 30 giorni. Per la CILA non c’è alcun termine perentorio: il fascicolo resta agli atti per i controlli.

Il SUE coordina anche i pareri di Soprintendenza e ASL?

Sì, è proprio questa la sua funzione di “unico punto di accesso”. Il responsabile del procedimento attiva la conferenza di servizi (asincrona di norma, sincrona per i casi complessi) e raccoglie i pareri degli enti terzi: Soprintendenza per i vincoli, ASL per igiene e salubrita, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti. Il richiedente dialoga sempre e solo con il SUE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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