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Quando si apre una successione o si riceve una donazione, la prima domanda concreta non è quanto si paga, ma chi paga. La risposta sembra ovvia – paga chi riceve – eppure tra eredi, legatari, donatari, beneficiari di trust e altri destinatari di liberalità le regole cambiano, e con esse cambia la base imponibile, l’aliquota e la franchigia applicabile. L’art. 5 D.Lgs. 346/1990 individua i soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni, tracciando la mappa di chi materialmente è chiamato a versare il tributo e su quale porzione di patrimonio.
Quanta imposta di successione si paga?
Calcola l'imposta in base al grado di parentela e al valore dell'eredità, con le franchigie aggiornate.
Il quadro normativo: chi è soggetto passivo e perché
Il D.Lgs. 346/1990, dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 (riforma fiscale 2024-2025), individua quattro figure principali di soggetti passivi:
- eredi – coloro che subentrano nell’universalità del patrimonio del defunto (o in una sua quota indivisa);
- legatari – coloro che ricevono uno specifico bene o diritto per testamento (un appartamento, una somma, un’auto);
- donatari – coloro che ricevono per donazione in vita beni o diritti;
- beneficiari di trust e altre liberalità – figura ampliata e chiarita dalla riforma 2024-2025, che ha introdotto la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati.
Il principio cardine è che l’imposta è personale: ciascun soggetto passivo calcola il dovuto sulla propria quota, non sull’asse ereditario complessivo. Significa che, in una stessa successione, ogni erede può applicare aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela con il defunto.
Eredi: la regola generale
Gli eredi rispondono dell’imposta sulla quota loro spettante. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione (di norma la data del decesso), oggi in modalità telematica tramite il software dell’Agenzia delle Entrate o tramite professionista abilitato. Se gli eredi sono più di uno, la dichiarazione può essere presentata da uno di essi e vale per tutti.
La base imponibile dell’erede è la sua quota del patrimonio netto (attivo meno passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell’ultima malattia, spese funebri entro €1.549,37). Su quella quota si applicano franchigia e aliquota in base al grado di parentela.
Legatari: tassazione del singolo bene
Il legatario riceve un bene determinato, non una quota dell’asse. La sua base imponibile è il valore di quel bene (con le regole specifiche di valutazione: catastale rivalutato per immobili non di lusso, valore di mercato in altri casi). Anche al legatario si applicano franchigia e aliquota in base al rapporto con il defunto: un legato di €200.000 al coniuge, ad esempio, resta interamente coperto dalla franchigia di €1 milione.
Donatari: stesso impianto, momento diverso
Il donatario è chi riceve in vita una donazione (formale, ex art. 769 c.c., o equiparata). L’imposta si calcola al momento della donazione, con le stesse aliquote e franchigie del ramo successorio. Attenzione: la franchigia si consuma con le donazioni precedenti dallo stesso disponente, per effetto del cumulo (riassetto chiarito dalla riforma 2024-2025).
Beneficiari di trust e altre liberalità (dopo il D.Lgs. 139/2024)
La riforma fiscale ha codificato la posizione assunta dalla giurisprudenza: l’imposta sui trust è dovuta dal beneficiario individuato, al momento della attribuzione dei beni o dei diritti, secondo il rapporto tra disponente (settlor) e beneficiario. Per i trust senza beneficiari individuati l’aliquota residuale è quella più alta (8%) senza franchigia. Sono soggetti passivi anche i beneficiari di altre liberalità tra vivi non donative ma con effetto analogo (atti di destinazione, vincoli, ecc.).
Aliquote e franchigie 2025
- 4% con franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario – coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori);
- 6% con franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario – fratelli e sorelle;
- 6% senza franchigia – altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado (zii, cugini, suoceri, cognati);
- 8% senza franchigia – tutti gli altri soggetti, estranei compresi;
- franchigia €1.500.000 a favore del beneficiario portatore di handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), che si applica al posto della franchigia ordinaria se più favorevole.
Caso 1 – Figlio unico erede di €1,5 milioni
Mario eredita dal padre un patrimonio netto di €1.500.000. Essendo figlio (parente in linea retta), franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Base imponibile tassabile: €500.000. Imposta dovuta: €20.000. La franchigia opera per beneficiario, quindi se ci fosse anche un altro figlio ciascuno avrebbe la propria franchigia di €1 milione.
Caso 2 – Due figli e coniuge superstite, asse €3 milioni
Asse netto €3.000.000. In assenza di testamento si applicano le quote di legge: al coniuge 1/3 (€1.000.000), a ciascun figlio 1/3 (€1.000.000). Tutti rientrano nella franchigia di €1.000.000 (4%, linea retta e coniuge). Imposta dovuta: €0. L’effetto cumulato della franchigia personale per ciascun soggetto rende fiscalmente neutra una successione che, calcolata sull’asse complessivo, sembrerebbe importante.
Caso 3 – Donazione zio-nipote, immobile €250.000
Lo zio dona al nipote (figlio del fratello) un appartamento di valore catastale rivalutato €250.000. Lo zio è parente di terzo grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia. Imposta dovuta: €15.000, oltre a imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale (se prima casa, in misura fissa €200 ciascuna in presenza dei requisiti). La franchigia €100.000 prevista per i fratelli non si estende ai nipoti.
Caso 4 – Legatario di un appartamento
Giulia, figlia del de cuius, è erede della quota legittima. A sua sorella Anna il defunto lascia per legato uno specifico appartamento del valore catastale rivalutato €180.000. Anna è soggetto passivo come legataria: la sua base imponibile è il valore dell’immobile (€180.000). Essendo figlia, applica franchigia €1.000.000 e aliquota 4%: imposta dovuta sul legato €0. Giulia, dal canto suo, calcola l’imposta sulla propria quota del residuo asse netto, separatamente.
Caso 5 – Trust con beneficiari individuati
Un settlor istituisce nel 2020 un trust e nel 2025 il trustee attribuisce €600.000 al beneficiario figlio del settlor. Per effetto del D.Lgs. 139/2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione, in capo al beneficiario: rapporto padre-figlio, franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Imposta dovuta: €0. Se invece il beneficiario fosse un soggetto estraneo, aliquota 8% senza franchigia su €600.000 = €48.000.
Quando far verificare a un professionista
Le regole su soggetti passivi e franchigie sono lineari nei casi semplici (un erede, un asse modesto, nessuna donazione pregressa). Diventano complesse quando entrano in gioco:
- donazioni pregresse che hanno eroso la franchigia (regola del coacervo per il calcolo della franchigia residua);
- trust e atti di destinazione, dove individuare il beneficiario “individuato” non è banale;
- successioni con eredi all’estero o beni esteri (rapporti con convenzioni contro le doppie imposizioni);
- azienda o partecipazioni che possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 se mantenute almeno 5 anni;
- portatori di handicap grave, per la corretta attestazione della franchigia €1,5M.
In questi scenari conviene rivolgersi a un erede esperto della procedura – di solito il notaio incaricato della pubblicazione del testamento, o il professionista che assiste il beneficiario nella dichiarazione di successione – per evitare errori che possono costare in termini di sanzioni e maggiore imposta accertata.
Norme e fonti
- art. 5 D.Lgs. 346/1990 – soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni;
- art. 1 D.Lgs. 346/1990 – oggetto dell’imposta;
- art. 2 D.Lgs. 346/1990 – territorialità (residenza del defunto, beni situati in Italia);
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma fiscale 2024-2025, in particolare disciplina dei trust e tassazione per trasparenza dei beneficiari individuati;
- L. 104/1992, art. 3 c. 3 – franchigia €1,5M per portatori di handicap grave.
FAQ
Chi paga materialmente l’imposta di successione?
Ciascun erede, legatario, donatario o beneficiario di trust paga sulla propria quota o sul bene ricevuto. L’imposta è personale, non grava sull’asse in sé: in una stessa successione conviventi diversi (coniuge, figli, fratelli) applicano aliquote e franchigie diverse.
La franchigia di €1 milione vale una sola volta o per ogni figlio?
Vale per ciascun beneficiario. Se i figli sono tre, ciascuno ha la propria franchigia di €1.000.000 sulla quota a lui spettante. La franchigia, però, si consuma con le donazioni ricevute in vita dallo stesso disponente (coacervo).
Il beneficiario di un trust paga al momento del conferimento o dell’attribuzione?
Dopo il D.Lgs. 139/2024, l’imposta è dovuta dal beneficiario individuato al momento dell’attribuzione effettiva dei beni o dei diritti, secondo il grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per trust senza beneficiari individuati si applica l’aliquota residuale 8% senza franchigia.
Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
Scattano sanzioni amministrative (omessa o tardiva dichiarazione), oltre agli interessi sull’imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine (tardiva) con sanzioni ridotte se in ravvedimento operoso. Se l’asse non comprende beni immobili e il valore complessivo non supera €100.000, ricorrendo le condizioni di legge, può sussistere esonero dalla dichiarazione: meglio comunque farla verificare a un professionista prima di omettere l’adempimento.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti
Chi paga materialmente l'imposta di successione?
Ciascun erede, legatario, donatario o beneficiario di trust paga sulla propria quota o sul bene ricevuto. L'imposta è personale, non grava sull'asse in sé: in una stessa successione soggetti diversi (coniuge, figli, fratelli) applicano aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela con il defunto.
La franchigia di 1 milione di euro vale una sola volta o per ogni figlio?
Vale per ciascun beneficiario. Se i figli sono tre, ciascuno ha la propria franchigia di 1.000.000 euro sulla quota a lui spettante, con aliquota 4% (coniuge e parenti in linea retta). La franchigia, però, si consuma con le donazioni ricevute in vita dallo stesso disponente (coacervo).
Il beneficiario di un trust paga al momento del conferimento o dell'attribuzione?
Dopo il D.Lgs. 139/2024, l'imposta è dovuta dal beneficiario individuato al momento dell'attribuzione effettiva dei beni o dei diritti, secondo il grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per i trust senza beneficiari individuati si applica l'aliquota residuale dell'8% senza franchigia.
Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
Scattano sanzioni amministrative per omessa o tardiva dichiarazione, oltre agli interessi sull'imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine (tardiva) con sanzioni ridotte in ravvedimento operoso. Se l'asse non comprende beni immobili e il valore complessivo non supera 100.000 euro, ricorrendo le condizioni di legge, può sussistere esonero dalla dichiarazione.
Quali sono le aliquote e le franchigie dell'imposta di successione e donazione?
4% con franchigia di 1.000.000 euro per coniuge e parenti in linea retta; 6% con franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle; 6% senza franchigia per altri parenti fino al 4° grado e affini; 8% senza franchigia per tutti gli altri, estranei compresi. È prevista una franchigia di 1.500.000 euro a favore del beneficiario portatore di handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992), se più favorevole.